Obbligo di indennizzo Clausole campione

Obbligo di indennizzo. Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell’esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento. Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.
Obbligo di indennizzo. 15.1 Fatti salvi i limiti previsti ai successivi artt. 15.2 e 15.3, il Fondo si impegna ad indennizzare l’Acquirente per un importo pari all’intero ammontare di qualsiasi perdita, danno, costo, onere o spesa, riferite ad eventi o circostanze verificatesi sino alla Data del Rogito (le “Passività”), effettivamente sostenute o sofferte, ovvero oggetto di esborso, dall’Acquirente quale conseguenza diretta della non conformità al vero, inesattezza o violazione di quanto dichiarato o garantito dal Fondo in base al precedente art. 13 (l’“Obbligo di Indennizzo”). 15.2 L'Acquirente rinuncia a qualsiasi diverso rimedio previsto dalla legge in tema di risoluzione e annullamento del Contratto, nonché di risarcimento del danno a qualsiasi titolo richiesto e/o dovuto e accetta l’Obbligo di Indennizzo del Fondo disciplinato nel presente art. 15, quale unico e idoneo strumento utilizzabile per soddisfare qualsiasi aspettativa e pretesa nascente o derivante dal Contratto. 15.3 Le Parti convengono che: (a) fatta eccezione per le Passività derivanti dalla eventuale violazione delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi dell’art. 13.1 (b) (i) (le “Passività da Evizione”), per le quali si applica il successivo Paragrafo (b) del presente art. 15.3, l’Obbligo di Indennizzo opererà esclusivamente: (i) al superamento di un importo complessivo pari al 2% della Base d’Asta (la “Franchigia”), da intendersi quale franchigia assoluta, superata la quale l'Obbligo di Indennizzo si applicherà soltanto per l’eccedenza e comunque nei limiti dell’ammontare massimo fissato al successivo Paragrafo (ii); (ii) entro e non oltre il limite massimo e complessivo di un importo pari al 7% della Base d’Asta o della minor somma che di volta in volta residuerà per effetto dei singoli indennizzi corrisposti dal Fondo; (b) con esclusivo riferimento alle Passività da Evizione, le Parti convengono quanto segue: (i) la Franchigia non troverà applicazione né le Passività da Evizione potranno essere calcolate ai fini del superamento dell’importo costituente la Franchigia e, (ii) l’Obbligo di Indennizzo, con riferimento alle Passività da Evizione, non potrà eccedere il limite massimo e complessivo di un importo pari al 7% della Base d’Asta; (c) in nessun caso il Fondo sarà tenuto a tenere indenne l’Acquirente, ai sensi del precedente art. 13.1, con riferimento a Richieste di Indennizzo (come di seguito definite) pervenute al Fondo dopo il novantesimo giorno successivo alla data di stipula del R...
Obbligo di indennizzo. Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti o per effetto dell’esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento. Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.
Obbligo di indennizzo. Il Venditore si impegna nei limiti e alle condizioni di cui al presente Articolo 12 a indennizzare e a tenere indenne l’Acquirente da ogni danno o costo effettivamente sostenuto o sofferto dall’Acquirente, e/o, ma senza alcuna duplicazione, da CV Gioco e/o da M&D, che non sarebbero stati sostenuti o sofferti qualora le dichiarazioni e le garanzie di cui al precedente Articolo 10 fossero state veritiere e corrette.
Obbligo di indennizzo. V.1 Secondo uno schema nato anch’esso nell’esperienza anglo-sassone ma ormai ampia- mente “collaudato” anche nel nostro ordinamento, le conseguenze della violazione delle reps and warranties sono disciplinate da una apposita clausola di indennizzo (cd. indemnity); la clausola di indennizzo, peraltro, è frequentemente redatta in modo tale da regolare non solo l’indennizzo dovuto al compratore in caso di inesattezza o non veridicità delle garanzie, ma anche autonome ipotesi di indennizzo (con l’effetto di ampliare significativamente la portata delle reps and warranties) che prescindono dalla violazione di una garanzia e discendono in- vece direttamente dall’emergere di passività non contabilizzate o dall’insussistenza di attività. In tal caso, la clausola si articola in tre separate e distinte obbligazioni di manleva: (a) la prima che ha ad oggetto eventuali sopravvenienze passive rispetto al bilancio garanti- to (con l’avvertenza che il termine “sopravvenienze passive” è qui usato in modo atecnico e con riferimento ad ogni passività, non contabilizzata nel bilancio garantito, che abbia la propria radice causale in una data anteriore a quella del bilancio garantito) 21;
Obbligo di indennizzo. [Senza pregiudizio alcuno per ogni eventuale diverso od ulteriore diritto o rimedio pre- visto ai sensi di legge a favore dell’Acquirente 22,] la Venditrice sarà tenuta a corrispondere all’Acquirente (o, su richiesta dell’Acquirente, alla Società): (a) il 100% 23 di ogni passività del Gruppo – non risultante dal Bilancio Consolidato e diversa dalle passività sorte per effetto e nei limiti dell’ordinaria gestione, come disciplina- ta dal presente Contratto all’Articolo X, successivamente al [inserire la stessa data del Bi- lancio di Riferimento] – che tragga origine da atti, comportamenti, omissioni, eventi o cir- costanze posti in essere o comunque occorsi fino alla Data di Esecuzione; (b) il 100% di ogni insussistenza o minusvalenza di poste dell’attivo riflesse nel Bilancio Consolidato; (c) il 100% di ogni perdita, costo, passività o danno comunque patiti dall’Acquirente e/o dal Gruppo che non si sarebbe verificato qualora le garanzie della Venditrice contenute nel presente Contratto fossero state conformi al vero (anche con riferimento alla Data di Ese- cuzione) e comunque nei limiti della parte che non sia stata già risarcita per effetto delle lettere (a) e (b). V.3 Nel caso in cui il contratto dovesse prevedere un meccanismo di aggiustamento prezzo basato sul patrimonio netto al closing, il bilancio di riferimento ai fini della clausola di inden-
Obbligo di indennizzo. [Senza pregiudizio alcuno per ogni eventuale diverso od ulteriore diritto o rimedio pre- visto ai sensi di legge a favore dell’Acquirente,] la Venditrice sarà tenuta a corrispondere all’Acquirente (o, su richiesta dell’Acquirente, alla Società): (a) il 100% di ogni passività del Gruppo alla Data di Esecuzione non risultante dal Bi- lancio Consolidato alla Data di Esecuzione; (b) il 100% di ogni insussistenza o minusvalenza di poste dell’attivo riflesse nel Bilancio Consolidato alla Data di Esecuzione; (c) [invariato]. V.4 Nel caso in cui il venditore garantisca non solo il nomen verum e la corretta valutazione dei crediti a bilancio, ma altresì il loro effettivo incasso, è opportuno, sotto il profilo di una cor- retta tecnica redazionale, prevedere un apposito e specifico meccanismo di indennizzo per il mancato incasso dei crediti, poiché vi sono questioni, specificamente relative ai crediti, che la clausola “generale” di indennizzo non tratta. Esistono nella prassi vari esempi di clausole ad hoc sui crediti, il cui contenuto può variare sensibilmente come risulta evidente dalla lettura delle due clausole trascritte qui di seguito 25:

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  • Limite di indennizzo La somma indicata al Punto 4 del Modulo.

  • CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 10.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

  • Limiti di indennizzo Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: a) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate: Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese; b) di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merci dell’attività dichiarata; c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata; d) del 10% con il massimo di € 1.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata; e) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza; f) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

  • Cumulo di indennità L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte (se superiore) e quello già liquidato per invalidità permanente.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro. Sezione II “Responsabilità Civile”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante l’apposito applicativo, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite il Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato ed allegando tutta la documentazione in suo possesso. Sezione III “Infortuni”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mediante l’apposito programma, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dall’infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.