Licenziamento per mancanze Clausole campione

Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) insubordinazione ai superiori; b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda; d) litigio o rissa nello stabilimento; e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie; g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio; h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 75 (Multe e sospensioni) della presente regolamentazione quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 75; i) furto nello stabilimento, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento; l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali; n) introduzione arbitraria nei luoghi di lavoro di materiale infiammabile e/o altamente pericoloso; o) mancato rientro al lavoro senza giustificato motivo nella giornata antecedente o successiva al periodo di xxxxx xxxxxxxxxx programmate e godute e fatte salve cause di forza maggiore oggettivamente non dipendenti dal lavoratore.
Licenziamento per mancanze. A) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO 1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 47 (ammonizioni scritte, multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla seguente lettera B. 2. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a. l’insubordinazione ai superiori; b. la rissa nel luogo di lavoro, fuori dai reparti operativi; c. i danni rilevanti arrecati per colpa grave a tutto quanto forma oggetto del patrimonio di beni e servizi dell’azienda; d. l’assenza ingiustificata per un periodo superiore a 4 giorni consecutivi o ripetuta per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie; e. l’abbandono del posto di lavoro da parte del personale addetto a mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, al di fuori delle ipotesi previste dal punto e) della lettera B; f. l’utilizzo di prodotti “software” o altri mezzi in uso all’azienda per eseguire attività connesse a finalità personali dalle quali derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l’azienda; g. i comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale; h. la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 47, qualora siano stati applicati due provvedimenti di sospensione nell’ambito del biennio precedente; i. la condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore; B) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
Licenziamento per mancanze. La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ordinario disposta dal legale 43 rappresentante dell'Istituto può avvenire per iscritto in qualsiasi periodo dell'anno con la corresponsione del TFR ai sensi degli artt. 2118 e 2119 CC, con rispetto del preavviso. Il licenziamento del dipendente, quando ricorrano gli estremi della L. 604/66, della L. 300/70, della L. 92/12 e del DLgs 23/2015, non può avvenire che per giusta causa e/o per giustificato motivo. Sono da considerarsi, tra gli altri motivi che giustificano il licenziamento: a) sentenza di condanna penale, passata in giudicato, per reati previsti quale causa di destituzione dal pubblico impiego; b) gestione in proprio di scuole private o assunzione di responsabilità di direzione in altre scuole private; c) trasgressione al divieto di impartire ripetizioni agli alunni del proprio Istituto; d) atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; e) mancanza dei titoli richiesti per l'insegnamento, rilevata dalle competenti autorità. L'onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo spetta all'Istituto.
Licenziamento per mancanze. L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell'operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi: - insubordinazione non lieve verso i superiori; - reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; - rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione; - trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; - lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi; - assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito o per 3 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 31, quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi 2 anni dalla loro comminazione. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Licenziamento per mancanze. A) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; per via esemplificativa e non esaustiva delle infrazioni si fa integrale riferimento al codice disciplinare di cui all’Allegato 2.
Licenziamento per mancanze. A) - LICENZIAMENTO CON PREAVVISO 1) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lett. b).
Licenziamento per mancanze. A) Licenziamento con preavviso 1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). 2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: - comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 19 all'interno dell'Istituto; - assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi; - gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni; - lezioni private agli alunni della propria Scuola in senso stretto; - insubordinazione ai superiori; - abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 77, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 76, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 76. B) Licenziamento senza preavviso
Licenziamento per mancanze. ARTICOLO 76 – RITIRO DELLA PATENTE
Licenziamento per mancanze. 1. Il licenziamento disciplinare, con o senza preavviso a seconda della gravità dei comportamenti, sarà irrogato alla lavoratrice e al lavoratore che commettano gravi o reiterate mancanze agli obblighi legali e contrattuali, con la perdita dell’indennità di preavviso, alla lavoratrice e al lavoratore che commettano gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochino alla cooperativa grave nocumento morale o materiale o che compiano azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. 2. In via esemplificativa e non esaustiva ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: ▪ comportamenti penalmente rilevanti contro le persone della cooperativa o il patrimonio aziendale, contro i clienti ed i terzi con cui siano venuti in rapporto nello svolgimento della prestazione; ▪ comportamenti che integrino illeciti amministrativi; ▪ procedimento penale, concluso con sentenza di condanna o con riti alternativi al giudizio, per fatti estranei al rapporto ma che comunque valgano ad incidere sulla fiducia; ▪ per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; ▪ grave negligenza, imprudenza e imperizia nell'adempimento dei propri doveri, che comportino un danno alla proprietà o alle persone della cooperativa ovvero a clienti o terzi; ▪ recidiva nei casi che hanno comportato l'applicazione della sanzione della sospensione.