Licenziamento per mancanze Clausole campione

Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
Licenziamento per mancanze. La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ordinario disposta dal legale rappresentante dell'Istituto può avvenire per iscritto in qualsiasi periodo dell'anno con la corresponsione del T.F.R. ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c., con rispetto del preavviso. Il licenziamento del dipendente, quando ricorrano gli estremi della L. 604/1966, della L. 300/1970 e della L. 108/1990 non può avvenire che per giusta causa e/o per giustificato motivo. Sono da considerarsi, tra gli altri motivi che giustificano il licenziamento:
Licenziamento per mancanze. L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso dell'operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi: - insubordinazione non lieve verso i superiori; - reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; - rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione; - trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; - lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi; - assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito o per 3 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 31, quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi 2 anni dalla loro comminazione. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Licenziamento per mancanze. L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento, nei seguenti casi:
Licenziamento per mancanze. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
Licenziamento per mancanze. L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso del lavoratore con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi: - insubordinazione non lieve verso i superiori; - reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; - rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti, volontari o con colpa, di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione; - trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa; - lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa; - lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi; - assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo o alle ferie nel periodo di un anno civile; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo rubricato “Ammonizioni, multe e sospensioni”, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo; - abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi. Ai fini della recidiva non si terrà conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni. Chiarimento a Verbale A decorrere dalla data della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo tale norma e unificata e si applica a tutti i settori rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L.. È pertanto soppresso l’art. 136 del C.C.N.L. “Licenziamento per mancanze” per il Settore Odontotecnica.
Licenziamento per mancanze. ARTICOLO 75 - RITIRO DELLA PATENTE
Licenziamento per mancanze. A) - LICENZIAMENTO CON PREAVVISO 1) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lett. b).
Licenziamento per mancanze. Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all’art.7, L.300/1970, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: