Prelievo dei campioni Clausole campione

Prelievo dei campioni. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni. In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/06 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell’arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni. Qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelevamento. Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a 6 litri. Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, la modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo. Il/i campione/i opportunamente omogeneizzato/i viene/vengono suddiviso/i in contenitori differenziati per consentire una ottimale conservazione dello/degli stesso/i in funzione dei diversi parametri da determinare. Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dagli ispettori incaricati al controllo e dall’incaricato dell’insediamento presente al prelievo. Sul verbale di prelievo viene dato preavviso della data ed ora di apertura dei campioni indicando l’ubicazione del laboratorio presso cui verrà effettuata l’analisi. Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell’insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso. I contenitori sigillati verranno consegnati a cura del personale incaricato al controllo, nel più breve tempo possibile, al Laboratorio incaricato dell’esecuzione delle analisi di rito.
Prelievo dei campioni. Per le opere soggette alla disciplina del D.M. 14 gennaio 2008 (opere in cemento armato), la Direzione Lavori farà prelevare nel luogo di impiego, dagli impasti destinati alla esecuzione delle varie strutture, la quantità di conglomerato necessario per la confezione di n. 2 provini (prelievo) conformemente alla prescrizione di cui al punto 11.2.4 dello stesso Decreto e con le modalità indicate al punto 2.3. della UNI 6126. Per costruzioni ed opere con getti non superiori a 1500 m3 ogni controllo di accettazione (Tipo A) sarà rappresentato da n.3 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea (4). Per ogni giorno di getto sarà comunque effettuato almeno un prelievo (con deroga per le costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea). Per costruzioni ed opere con getti superiori a 1500 m3 sarà ammesso il controllo di accettazione di tipo statistico (Tipo B) eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di conglomerato. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea sarà effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m3.
Prelievo dei campioni. Quando dalla Direzione dei Lavori sia ritenuto necessario od opportuno provvedere al prelievo dei campioni per la loro conservazione o per la loro analisi e prova, ne verrà dato avviso all’Impresa ed all’operazione si provvederà in contraddittorio con l’Impresa stessa, scegliendo i campioni a caso tra i materiali già forniti. I campioni prelevati nella quantità necessaria, verranno confezionati a cura e spese dell’Impresa in tre distinti imballaggi a chiusura ermetica, sigillati e controfirmati dall’incaricato della Direzione dei Lavori e dell’Appaltatore. Uno dei tre imballaggi verrà conservato dalla Direzione dei Lavori, il secondo dall’Impresa, ed il terzo verrà utilizzato per le eventuali prove ed analisi. Le quantità dei materiali da prelevare saranno quelle necessarie per poter effettuare le analisi e prove corrispondenti.
Prelievo dei campioni. 1. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato deve essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
Prelievo dei campioni. Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove saranno eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 kg di legante prelevato da 10 sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. Per le forniture di leganti alla rinfusa, la campionatura per le prove sarà effettuata all'atto della consegna, in contradditorio fra le parti, mediante prelievo di un campione medio in ragione di 10 kg per ogni 50 tonn. o frazione.
Prelievo dei campioni. Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri ed alla presenza dei direttore dei lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del conglomerato. E’ obbligo del Direttore dei Lavori prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità dei costituenti dall’impasto possano far presumere una variazione di qualità del conglomerato stesso, tale da non poter più essere considerato omogeneo. Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2. Circa il procedimento da eseguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo vale quanto indicato nella UNI EN 12390-3 e 4.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: