Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rata. Nel caso in cui l’Aderente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Aderente/Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo La Copertura garantisce, in caso di franchigia sopra indicatoInabilità Temporanea Totale al La- voro, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà liquidazione mensile di una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate determinata in base alle indicazioni del contratto di ammortamento del Contratto Finanziamento nei limiti di Mutuocui al succes- sivo art. 10.6, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad per un massimo di 12 Rate Assicurate rate mensili per ogni sinistro; ogni rata Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata del Contratto. Le prestazioni cessano immediatamente in caso di indennizzo successiva alla ripresa di un’atti- vità lavorativa da parte dell’Assicurato, nonché in tutti i casi di cessa- zione delle Coperture come precisati all’art. 7. Qualora l’Assicurato, dopo la ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima è riferita a un periodo di che siano trascorsi 30 giorni continuativi dalla ripresa stessa - una nuova interruzione di disoccupazione lavoro a decorrere dalla scadenza seguito della rata. Nel caso in cui l’Aderente/Assicuratomedesima Malattia o del mede- simo Infortunio, successivamente al licenziamento, stipuli la Copertura viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo contratto Periodo di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Aderente/Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesiFranchigia. Qualora il piano nuovo Sinistro sia dovuto a una causa diversa dalla precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di ammortamento Franchigia. La Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è sottoposta: • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni. La presente garanzia viene prestata: • senza limiti territoriali salvo le esclusioni specifiche previste agli artt. 6.3 e 6.4 che seguono e che possono comportare la riduzione o il venire meno della Copertura; • fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell’Assicurato, ovvero allo scadere della durata massima del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa determi- nata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscri- zione, come da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese)tabella allegata all’art. 7.
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Samples: Assicurazione Abbinata Ai Mutui, Assicurazione Abbinata Ai Mutui
Prestazione assicurativa. Dopo In caso di Perdita del Posto di Lavoro, sempreché l’Assicurato al momento del sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato (con le caratteristiche previste all’art. 8.E - Persone Assicurate), Credemassicurazioni corrisponderà il primo indennizzo, permanendo lo stato di disoccupazione, trascorso il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà fissato in 60 giorni e successivamente una somma pari a tante Rate Assicurate tanti indennizzi mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo ciascuno ogni 30 giorni di disoccupazione, fino ad un limite massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro6 Indennizzi Mensili così come riportato sul Modulo di Xxxxxxx; ogni rata di indennizzo successiva alla prima successivo al primo è riferita a dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della ratadall’indennizzo precedente. Nel caso in cui l’Aderenteil Contraente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Aderente/Assicurato l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Aderente/Assicurato l’Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa da quella mensiledal precedente, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia verrà applicato il periodo di 30 giorni consecutivi franchigia. Il valore dell’indennizzo mensile è pari a 400 euro ed è indicato nel Modulo di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata Polizza (ad esempio il giorno 15 del meseindennizzo mensile).
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia Franchigia Assoluta sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuol’Impresa corrisponderà, al quale l’assicurazione è collegata, per ogni rata in scadenza durante il restante nel periodo della Perdita di disoccupazioneImpiego per giustificato motivo oggettivo, un'Indennità Mensile fino ad un massimo limite massimo, per ciascun Assicurato, di 12 Rate Assicurate mensili Indennità Mensili per ogni sinistro; ogni rata Sinistro e di indennizzo successiva alla prima 24 Indennità Mensili per l’intero periodo assicurativo. Nel caso di più cointestatari assicurati nell’ambito della stessa Operazione di Finanziamento, l’Indennità Mensile prevista per ciascun Assicurato è riferita a un periodo suddivisa in base agli importi indicati per ciascun Assicurato nella Dichiarazione di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rataAdesione. Nel caso in cui l’Aderente/Assicuratol’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, subordinato o riprenda un’attività remunerativa remunerata di altra natura, l’indennizzo l’Indennità Mensile non sarà più dovutodovuta. Qualora l’Aderente/Assicurato l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, opererà a condizione che l’Aderente/Assicurato siano rispettate le condizioni di cui al momento precedente punto C.1. Nel caso in cui si sia verificato l’Accollo, il trasferimento (es. la Surroga) ovvero l’estinzione integrale anticipata dell’Operazione di Finanziamento prevista dal precedente Art. 5 – Durata e cessazione delle singole posizioni assicurative e gli Assicurati abbiano optato, ove possibile, per la prosecuzione del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxxcontratto, che abbia superato il periodo l’Indennità Mensile di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Qualora il cui al primo comma del presente punto sarà determinata con riferimento al piano originario di ammortamento del Contratto e sarà soggetta agli stessi limiti previsti per le Indennità Mensili determinate in vigenza dell’Operazione di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese)Finanziamento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla scadenza della rata. Nel caso in cui l’Aderente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Aderente/Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese).
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Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di MutuoFinanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione, fino ad un massimo di 12 Rate Assicurate mensili per ogni sinistro; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a ad un periodo di 30 giorni continuativi di disoccupazione a decorrere dalla data di scadenza della rata. Nel caso in cui l’Aderente/Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa remunerata di altra natura, l’indennizzo non sarà più dovuto. Qualora l’Aderente/Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Aderente/Assicurato al momento del sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. Qualora il piano Si precisa che nel caso sia previsto un periodo di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensilepreammortamento, durante tale periodo al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione Perdita del Posto di Lavoro indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata delle rate che è stato previsto dal Contratto di Finanziamento (ad esempio se il giorno previsto per il pagamento delle rate è il 15 del mese, ai fini della copertura si farà riferimento a tale giorno anche nel periodo di preammortamento).
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Samples: Assicurazione Collettiva