Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: 1) volontarietà delle parti; 2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; 3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda; 4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; 5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore; 6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1a) volontarietà Volontarietà delle parti;
2b) possibilità Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3c) pari Pari opportunità rispetto a progressioni alle condizioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendamiglioramento delle proprie condizioni lavorative;
4d) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione , e la loro quantificazione.
e/) Applicazione del presente CCNL.
f) La lavoratrice o trasformazione della nuova il lavoratore le cui modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta o conferisca mandatorichiesta, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., dalle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL o in caso di sua assenza, loro assenza dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le ; le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) : – volontarietà delle parti;
2) ; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) ; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4) determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel il rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) ; – garanzia del mantenimento dello stesso impegno impiego professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività qualificativi dell’attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione ; – Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordostessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, scritto costituente l'accordo l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione l’instaurazione o trasformazione del telelavoroTelelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà Volontarietà delle parti;
2) possibilità Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
3) pari Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadetermino nella struttura lavorativa;
4) definizione Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività dell’attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo l’accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione l’instaurazione o trasformazione del telelavoroTelelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, trasformati rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà . Volontarietà delle parti;
2) possibilità . Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
3) pari . Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadeterminino nella struttura lavorativa;
4) definizione . Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia . Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività dell’attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione . Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa;
7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei;
8. Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l’allestimento della postazione e l’adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9. Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull’orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, mandato potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo l’accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione l’instaurazione o trasformazione del telelavoroTelelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadell'Amministrazione. Resta inteso che il telelavoratore è a tutti gli effetti in organico presso l'unità produttiva di origineorganico, ovvero, ovvero inserito in caso di instaurazione del eventuale rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzionela istituita nuova dimensione organizzata. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principiprincìpi:
1) volontarietà delle partiparti nella sperimentazione;
2) possibilità di reversibilità del rapportorapporto su richiesta di parte con preavviso di giorni 30, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partipurché siano almeno trascorsi sei mesi dall'inizio della sperimentazione;
3) pari opportunità dei telelavoratori rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendalinell’Amministrazione. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa l'Amministrazione ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.RSA/RSU, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo atto, che è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro, dovrà comunque contenere la definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; lo stesso dovrà inoltre prevedere l'esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nell’Amministrazione, ivi compresi i rientri nei locali dell’Amministrazione.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, trasformati rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà . Volontarietà delle parti;
2) possibilità . Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
3) pari . Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadetermino nella struttura lavorativa;
4) definizione . Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia . Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività dell’attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione . Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa;
7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8. Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l’allestimento della postazione e l’adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9. Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull’orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo l’accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione l’instaurazione o trasformazione del telelavoroTelelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazione lavorativa. I rapporti (Vedi accordo di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto a rapporti rinnovo in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:nota)
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadeterminino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa;
7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordoc.c.n.l. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.. N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati discipli- nati secondo i seguenti principi:
1) : – volontarietà delle parti;
2) ; – possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire de- finire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) ; – pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4) determinino nella struttura lavorativa; – definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime regi- me di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario determinazione dell’orario (parziale, totale o senza sen- za vincoli), nel il rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) ; – garanzia del mantenimento dello stesso impegno impiego professionale; , ossia di analoghi ana- loghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività qualificativi dell’attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte par- te del singolo lavoratore;
6) ; – esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi compre- si i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordostessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro te- lelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, scritto costituente l'accordo l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione l’instaurazione o trasformazione del telelavoroTelelavoro. Gli agenti dell’instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne fac- cia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoria- le di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L.. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all’Ente Bilaterale.
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Samples: Arbitration Agreement
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) : volontarietà delle parti;
2) ; possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) ; pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4) determinino nella struttura lavorativa; definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel il rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) ; garanzia del mantenimento dello stesso impegno impiego professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi qualificativi dell'attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) ; esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordostessa. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoroTelelavoro. Gli agenti dell'instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Le parti potranno richiedere parere di conformità del contratto all'Ente Bilaterale.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadetermino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordoc.c.n.l. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) : • volontarietà delle parti;
2) ; • possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) ; • pari opportunità rispetto a progressioni alle condizioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4) definizione miglioramento delle proprie condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionalelavorative; ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6) • esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore, e la loro quantificazione; • applicazione del presente CCNL. Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta o conferisca mandatorichiesta, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.RSU, o in caso di sua assenza, assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà . Volontarietà delle parti;
2) possibilità . Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
3) pari . Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadeterminino nella struttura lavorativa;
4) definizione . Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei del limiti di legge e a di contratto;
5) garanzia . Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione . Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa;
7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica; (introdotto da nuovo ccnl)
8. Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore; (introdotto da nuovo ccnl)
9. Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati alto svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. (introdotto da nuovo ccnl) Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., R.S.U./R.S.A. o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadetermino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro. Art. 69 Retribuzione Le Parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal presente CCNL.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, trasformati rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore te le lavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "instaura- zione ex novo", presso l'unità produttiva l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà . Volontarietà delle parti;
2) possibilità . Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
3) pari . Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadetermino nella struttura lavorativa;
4) definizione . Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia . Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività dell’attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei . Esplicitazione del legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa;
7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8. Inviolabilità dei domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l’allestimento della posta- zione e l’adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9. Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull’orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di la- voro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.RSU/RSA, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordoccnl. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo l’accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione l’instaurazione o trasformazione del telelavoroTelelavoro.
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Samples: c.c.n.l. 29 Novembre 2011 Personale Dipendente Degli Studi Professionali
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, trasformati rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà . Volontarietà delle parti;
2) possibilità . Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
3) pari . Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadetermino nella struttura lavorativa;
4) definizione . Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia . Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione . Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa;
7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8. Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9. Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoroTelelavoro.
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Samples: CCNL 29/11/2011
Prestazione lavorativa. 2.1 I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. della cooperativa.
2.2 Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1a) volontarietà delle parti;
2b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3c) pari opportunità rispetto a progressioni alle condizioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendamiglioramento delle proprie condizioni lavorative;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella cooperativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione , e la loro quantificazione;
e/) applicazione del presente CCNL.
2.3 La lavoratrice o trasformazione della nuova il lavoratore le cui modalità di lavoro prestazione lavorativa sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore in trasformazione, che ne faccia richiesta o conferisca mandatofacciano richiesta, potrà potranno essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.assistiti dalle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL o, o in caso di sua loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali XX.XX. firmatarie del presente accordo. CCNL.
2.4 Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. .
2.5 Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
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Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadeterminino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa;
7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordoc.c.n.l. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa1. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in In caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera problematiche di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti natura tecnica e/o modificati rispetto informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funziona- mento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a quanto esistente distanza sia impedito o sensi- bilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qua- lora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione Comune di Livorno – Regolamento per il lavoro da remoto 3 lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in aziendapresenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, ivi compresi i rientri nei locali aziendaliil la - voratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. Gli agenti della instaurazione Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro da remoto può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e/o trasformazione della nuova modalità , comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro da remoto non fruite.
2. La prestazione lavorativa da remoto è svolta dal dipendente presso il domicilio individuato nell'accordo ed è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. La prestazione lavorativa può essere svolta in parte all’interno della sede di lavoro ed in parte o esclusivamente da remoto presso il domicilio.
3. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente durante lo svolgimento della prestazione lavorativa deve garantire la sua contattabilità da parte dell'Ufficio (a mezzo e-mail, telefono, messaggi ecc...). Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata da remoto non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di PLUS orario né riposi compensativi; sono rispettivamente l'impresa configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario: in tal caso il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche a mezzo mail) al Dirigente di riferimento. Durante le giornate di lavoro in modalità “da remoto” il buono pasto non è riconosciuto. Le indennità derivanti da condizioni lavoro ed il lavoratorealtre indennità giornaliere collegate allo svolgimento della prestazione in presenza non saranno riconosciute, fatto salvo l'istituto della reperibilità. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U., o in caso conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di sua assenza, dalla struttura territoriale assenza giornaliera previsti per la generalità di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavorotutti i dipendenti dell’Amministrazione.
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Samples: Regolamento Per Il Lavoro Da Remoto
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" novo oppure trasformati, trasformati rispetto a ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresadella struttura lavorativa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà Volontarietà delle parti;
2) possibilità Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle partiParti;
3) pari Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in aziendadetermino nella struttura lavorativa;
4) definizione Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale; , ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività dell’attività svolta nell'aziendanella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in aziendanella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali aziendalidella stessa;
7) Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8) Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l’allestimento della postazione e l’adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull’orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'impresa il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.A./R.S.U.R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordoCCNL. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo l’accordo di inizio e/o trasformazione delle della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.
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