Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli di orario, ma pur sempre nel rispetto dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (di regola coincidenti con la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”). Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria di cui al comma 2) sono configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario. In tal caso il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche a mezzo mail) al Dirigente di riferimento e alla struttura preposta alla gestione del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenza.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Individuale Per Prestazione in Lavoro Agile, Accordo Individuale Per Prestazione in Lavoro Agile
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli deve essere espletata nella fascia giornaliera dalle ore 08:00 e non oltre le ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 e non può essere effettuata nelle giornate di orariosabato, ma pur sempre nel rispetto dell’orario domenica o festive infrasettimanali. Laddove la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettivauna pausa di almeno 30 minuti. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto e coordinamento con l’Ufficio i colleghi, il dipendente, nell’arco della giornata di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativalavoro agile, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 contattabilità da parte dell'Ufficio (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed a mezzo e-mail, e dovràtelefono, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, messaggi ecc.)) in una fascia di contattabilità della durata di almeno due periodi di un’ora ciascuno nell’arco della giornata. Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (La fascia di regola coincidenti con la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”)contattabilità deve essere specificata nell'accordo individuale. Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria di cui al comma 2) sono configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, e brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario, parimenti non è applicabile l’istituto della turnazione e l’erogazione della relativa indennità nonché delle indennità, se previste, legate alle condizioni di lavoro. In tal caso Il lavoratore agile conserva il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche diritto a mezzo mail) fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità dei dipendenti dell’Amministrazione. L’eventuale malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che renda impossibile la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere tempestivamente segnalato dal/dalla dipendente sia al Dirigente fine di riferimento e alla struttura preposta alla gestione dare soluzione al problema che di concordare con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro nella sede di lavoro. L’amministrazione, per esigenze di servizio rappresentate dal Responsabile di riferimento, si riserva di richiedere la presenza in sede del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate dipendente in qualsiasi momento, in particolare per situazioni di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenzaemergenza.
Appears in 1 contract
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di orarioobiettivi e risultati prefissati, ma pur sempre nel rispetto dell’orario nell ambito di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettivaun rapporto fiduciario. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della La prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessariosi effettua, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo emassima, in particolarecorrelazione temporale con l orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all unità di appartenenza, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (criteri di regola coincidenti con autogestione individuale che tengano conto delle esigenze operative. Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate ivi compresa la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologichec.d. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”). Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di forfettizzazione del compenso per lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria straordinario di cui al comma seguente Chiarimento delle Parti ad una prestazione corrispondente all orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile gestire secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall interessato all azienda, la quale valutatane la congruità corrisponderà un apposita erogazione. Per il 3° e 4° livello retributivo l azienda valuta la possibilità di corrispondere un apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l anno. Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l erogazione del premio aziendale. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l azienda esenterà, correlativamente, l interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all all. n. 3. Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) sono configurabili i permessi breviper ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. L indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, frazionabili ad ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario. In tal caso relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l azienda. Su richiesta di una delle Parti stipulanti le XX.XX. e l ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi. CHIARIMENTO DELLE PARTI Le Parti chiariscono che per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario è stata fissata nei seguenti importi annuali e conglobata nelle relative tabelle retributive allegate (all. n. 2): - - L. 2.150.000 ( 1.110,38) per il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche a mezzo mail1° livello; - - L. 2.250.000 ( 1.162,03) al Dirigente di riferimento e alla struttura preposta alla gestione del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenzaper il 2° livello.
Appears in 1 contract
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli deve essere espletata nella fascia giornaliera dalle ore 7.30 e non oltre le ore 18.30 e non può essere effettuata nelle giornate di orariosabato, ma pur sempre nel rispetto dell’orario domenica o festive infrasettimanali. Laddove la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettivauna pausa di almeno 30 minuti. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto e coordinamento con l’Ufficio i colleghi, il dipendente, nell’arco della giornata di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativalavoro agile, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 contattabilità da parte dell'Ufficio (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed a mezzo e-mail, e dovràtelefono, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, messaggi ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, ) in particolare, ad effettuare una fascia di contattabilità della durata di almeno 11 9 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (di regola coincidenti con la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa continuative nel periodo dalle ore 19.30 8.00 alle ore 8.00 né17.00 La fascia di contabilità deve essere specificata nell'accordo individuale, anche in base a quanto previsto dal successivo art. 10 sugli strumenti di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”)telefonia mobile. Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria di cui al comma 2) sono configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, e brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario, parimenti non è applicabile l’istituto della turnazione e l’erogazione della relativa indennità nonché delle indennità, se previste, legate alle condizioni di lavoro. In tal caso Il lavoratore agile conserva il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche diritto a mezzo mail) fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità dei dipendenti dell’Amministrazione. L’eventuale malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che renda impossibile la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere tempestivamente segnalato dal/dalla dipendente sia al Dirigente fine di riferimento e alla struttura preposta alla gestione dare soluzione al problema che di concordare con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro nella sede di lavoro. L’amministrazione, per esigenze di servizio rappresentate dal Responsabile di riferimento, si riserva di richiedere la presenza in sede del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate dipendente in qualsiasi momento, in particolare per situazioni di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenzaemergenza.
Appears in 1 contract
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di orarioobiettivi e risultati prefissati, ma pur sempre nel rispetto dell’orario nell'ambito di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettivaun rapporto fiduciario. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della La prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessariosi effettua, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo emassima, in particolarecorrelazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (criteri di regola coincidenti con “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative. Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate – ivi compresa la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologichec.d. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”). Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di forfettizzazione del compenso per lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria straordinario di cui al comma seguente Chiarimento delle Parti – ad una prestazione corrispondente all'orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile “gestire” secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall'interessato all'azienda, la quale – valutatane la congruità – corrisponderà un'apposita erogazione. Per il 3° e 4° livello retributivo l'azienda valuta la possibilità di corrispondere un'apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno. Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l'azienda esenterà, correlativamente, l'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all'all. n. 3. Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) sono configurabili i permessi breviper ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, frazionabili ad ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario. In tal caso relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l'azienda. Su richiesta di una delle Parti stipulanti le XX.XX. e l’ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi. Chiarimento delle Parti Le Parti chiariscono che per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario è stata fissata nei seguenti importi annuali e conglobata nelle relative tabelle retributive allegate (all. n. 2): - L. 2.150.000 (€ 1.110,38) per il lavoratore ne dà preventiva comunicazione 1° livello; - L. 2.250.000 (anche a mezzo mail€ 1.162,03) al Dirigente di riferimento e alla struttura preposta alla gestione del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenzaper il 2° livello.
Appears in 1 contract
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di orarioobiettivi e risultati prefissati, ma pur sempre nel rispetto dell’orario nell'ambito di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettivaun rapporto fiduciario. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della La prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessariosi effettua, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo emassima, in particolarecorrelazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3a area professionale addetto all'unità di appartenenza, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (criteri di regola coincidenti con “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative. Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate - ivi compresa la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologichec.d. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”). Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di forfettizzazione del compenso per lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria straordinario di cui al comma 2seguente chiarimento delle parti - ad una prestazione corrispondente all'orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile “gestire” secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall'interessato all'azienda, la quale - valutatane la congruità - corrisponderà un'apposita erogazione. Per il 3° e 4° livello retributivo l'azienda valuta la possibilità di corrispondere un'apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno. Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) sono configurabili i permessi brevio lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, frazionabili ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali giorni il Concessionario esenterà correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22 e le ore 6) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’all. n. 3. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa, per oltre due ore, fra le 22 e altri istituti che comportino riduzioni le ore 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di orariodurata fino a 2 ore. In tal caso relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi aziendali e il lavoratore ne dà preventiva comunicazione Concessionario. ad effettuare gli opportuni interventi. Le parti chiariscono che per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario è stata fissata nei seguenti importi annuali e conglobata nelle relative tabelle retributive allegate (anche a mezzo mailall. n. 2): - L. 2.150.000 (€ 1.110,38) al Dirigente di riferimento e alla struttura preposta alla gestione del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenzaper il 1° livello; - L. 2.250.000 (€ 1.162,03) per il 2° livello.
Appears in 1 contract
Samples: Associazione Nazionale
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli Si tratta di orariouna delle previsioni più innovative dell' accordo nazionale: le Parti hanno dichiarato, ma pur sempre nel rispetto dell’orario nella norma, l' intento di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale di cui all’articolo 7 (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere considerare la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnatedei quadri direttivi orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell' ambito di un rapporto fiduciario. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e Ciò assume particolare rilievo soprattutto con riguardo agli appartenenti alla quarta area professionale che confluiscono nella nuova categoria. Per questi ultimi la nuova disciplina comporta soprattutto il venir meno - dal contratto collettivo emomento dell' effettivo "passaggio" al nuovo sistema - del compenso per lavoro straordinario che finora ha caratterizzato tale fascia di personale, in particolaremodo difforme da quanto avviene in altri importanti comparti produttivi (ad esempio, l' industria) ed in altri Paesi europei. Pertanto, mutuando sostanzialmente l' impostazione contrattuale da quella già in essere per i funzionari (si veda l' art. 35 del C.C.N.L. 22 giugno 1995), si è stabilito che la prestazione dei quadri direttivi si effettua, di massima, in correlazione temporale con l' orario normale applicabile al personale inquadrato nella terza area professionale addetto all' unità di appartenenza (intendendosi per tale l' unità produttiva ovvero, in caso di orari differenziati nell' ambito della medesima, l' unità operativa o il nucleo di lavoro al quale l' interessato è addetto), con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative. Detto criterio di autogestione, in effetti, viene a costituire un particolare fattore di responsabilizzazione dell' addetto, in quanto lascia in buona misura all' interessato, fermo restando il "controllo" dell' impresa tipico del rapporto di lavoro subordinato, la valutazione circa il "tempo" della propria attività di lavoro e appunto le esigenze operative che gli sono proprie, in quanto soggetto inserito in una compagine organizzativa complessa e articolata. Sul piano più strettamente operativo si reputa, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno esempio, incompatibile col nuovo assetto una rigida rilevazione degli orari di entrata e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (di regola coincidenti con uscita del personale in parola, ritenendosi, invece, più confacente la domenica) mera rilevazione giornaliera della presenza in servizio, come già avviene, del resto, per i funzionari. In considerazione di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”). Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economicitale nuovo assetto, si applica è stabilito convenzionalmente che le tabelle retributive fissate in sede nazionale per il primo ed il secondo livello dei quadri direttivi comprendono la disciplina vigente c.d. forfettizzazione del lavoro straordinario (v. gli importi indicati in calce al Cap. IX) e sono commisurate ad una prestazione corrispondente all' orario normale della terza area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. È il caso di precisare che, non avendo di per sé diritto i quadri direttivi alla riduzione d' orario prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e feriedal 1° gennaio 2000 per i lavoratori con inquadramento meno elevato (v., Cap. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinarioIV, né la maturazione di plus punto 1), l' orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria di cui al comma 2) sono configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario. In tal caso il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche a mezzo mail) al Dirigente di riferimento e alla struttura preposta alla gestione del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante cui correlare le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenzapredette 10 ore mensili medie deve comunque tener conto dell' anzidetta riduzione.
Appears in 1 contract
Prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nelle aree professionali addetto all'unità di orarioappartenenza, ma pur sempre nel con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale da parte dell'interessato che tengano conto delle esigenze operative. Dal 1° gennaio 2013, eventuali prestazioni aggiuntive rispetto dell’orario al normale orario di lavoro giornaliero previsto per il personale delle aree professionali rese dal personale inquadrato nel 1° e 2° livello della categoria dei quadri direttivi saranno remunerate, in via sperimentale, con il compenso previsto per il lavoro straordinario; eventuali regolamentazioni già stabilite da contrattazione di diverso livello dovranno essere adeguate alla presente disposizione, restando esclusa ogni possibilità di cumulo per il medesimo titolo. L'Azienda corrisponderà al lavoratore inquadrato nel 3° e 4° livello della categoria dei quadri direttivi un'apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno. Le Federazioni locali, ovvero le Aziende di cui all'art. 8, comma primo, lettera b) nel corso degli incontri periodici di cui all'art. 17, forniscono un'informativa, complessiva ed a consuntivo, sulle determinazioni in materia assunte dalle Aziende. Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l'erogazione del premio di risultato di cui all'art. 48. Per la partecipazione normale a riunioni fuori dell'orario di lavoro osservato nella sede di lavoro, per sé tuttavia retribuita, il consiglio di amministrazione delibera la corresponsione di un emolumento annuale nella misura minima di euro 1.394,43, a fronte di riunioni almeno mensili, e massima di euro 2.788,87, a fronte di riunioni almeno settimanali. Non va richiesta prestazione, salvo il ricorso di esigenze particolari, nei giorni festivi nonché nei giorni di sabato o lunedì laddove l'orario settimanale derivanti dalla legge di lavoro è distribuito su cinque giorni, rispettivamente da lunedì a venerdì o da martedì a sabato. In caso di prestazione in uno di questi giorni, sarà concesso esonero dal servizio in altro giorno; non potendosi procedere a tal esonero, sarà pagata una quota corrispondente di retribuzione. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e dalla contrattazione collettivale ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui alla tabella all. Al fine A. L'indennità di assicurare un’efficace turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed efficiente interazione in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore. Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, di sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di € 18,08 per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. Nel caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con l’Ufficio il giorno destinato al riposo settimanale (domenica o altro sostitutivo), al personale deve essere corrisposta una somma equivalente alla retribuzione giornaliera, a meno che non gli sia consentito di appartenenza ed un ottimale svolgimento assentarsi dal lavoro in altro giorno feriale. Chiarimento a verbale Le Parti condividono che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l'autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad esempio, quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. Per ricercare, a tal fine, idonee soluzioni, le Aziende esamineranno eventuali proposte degli Organismi sindacali aziendali o locali e, comunque, forniranno annualmente, su richiesta di questi ultimi, la situazione relativa alle criticità eventualmente emerse in relazione alla piena fruibilità dell'autogestione per ricercare soluzioni in merito. Nel caso in cui oggettive difficoltà organizzative non consentano una concreta flessibilità temporale della prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale criterio di cui all’articolo 7 (cd. “fascia di contattabilità”). Nella fascia oraria di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mailautogestione individuale, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (di regola coincidenti con la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”). Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria di cui al comma 2) sono configurabili i permessi brevipresente articolo, frazionabili ad orepuò essere inteso anche in termini compensativi corrispondenti a intere giornate o parti delle stesse, la cui fruizione deve essere preventivamente comunicata all'azienda con 5 giorni preavviso.
ART. 21 A far tempo dal 1° giugno 2012 e fino al 30 giugno 2014 si applicano gli importi di cui alla tabella allegata che vengono corrisposti, per 13 mensilità, ai lavoratori sotto forma di elemento distinto della retribuzione (EDR). Detti importi vengono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del trattamento di fine rapporto, e altri istituti ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza complementare, di assistenza integrativa e di ogni altro trattamento aziendale. La tabellizzazione dell’EDR avverrà a far tempo dalla data del 1° luglio 2014 e secondo i criteri che comportino riduzioni di orarioverranno per tempo stabiliti dalle Parti.
ART. In tal caso il lavoratore ne dà preventiva comunicazione 22 L'art. 118 (anche a mezzo mailOrario settimanale) al Dirigente di riferimento e alla struttura preposta alla gestione del personalec.c.n.l. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenza.21 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
Appears in 1 contract
Prestazione lavorativa. 1) La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario.
2) La prestazione si effettua, di massima, in lavoro agile è svolta dal dipendente senza precisi vincoli correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella III area professionale addetto all'unità di orarioappartenenza, ma pur sempre nel rispetto dell’orario con le caratteristiche di lavoro giornaliero flessibilità temporale proprie di tale categoria e settimanale derivanti dalla legge criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.
3) L'impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo unA apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno. Tale valutazione avviene nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 68 e dalla contrattazione collettiva69. Al fine di assicurare un’efficace ed efficiente interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il dipendente deve garantire la sua disponibilità nella/e fascia/e oraria/e definita/e nell’Accordo individuale Nel corso dell'incontro annuale di cui all’articolo 7 all'art. 10 l'impresa fornisce una informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia.
4) La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale, alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale.
5) La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (cd. “fascia nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato), nonché di contattabilità”sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nella fascia oraria Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l'impresa esenterà, correlativamente, l'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.
6) Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22 e le 6) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui sopra il dipendente dovrà assicurarsi di essere nelle condizioni (anche tecniche) di ricevere telefonate ed e-mail, e dovrà, pertanto, accertarsi di trovarsi in luogo idoneo a garantire la ricezione e la risposta, nonché nelle condizioni, ove richiesto/necessario, di poter operare (scrivere mail, lettere, report, fare telefonate, ecc.). Dovrà, inoltre, rendere la prestazione lavorativa secondo le mansioni assegnate. Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo e, in particolare, ad effettuare almeno 11 ore consecutive al giorno e almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (di regola coincidenti con la domenica) di riposo e disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine al dipendente non è di norma richiesto di rendere la propria prestazione lavorativa dalle ore 19.30 alle ore 8.00 né, di regola, durante il sabato e la domenica, nonché durante le giornate festive infrasettimanali, salvo particolari esigenze organizzative e fermo, in ogni caso, il recupero dei riposi (“periodo di riposo e disconnessione”all'allegato 3). Ai dipendenti quadri direttivi che si avvalgono delle modalità svolgono attività di lavoro agilepromozione e consulenza, sia ovvero addetti a una succursale situata in località turistica o presso Centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (allegato n. 3) per gli aspetti normativi sia ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
7) L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per quelli economicioltre 2 ore fra le ore 22 e le 6, si applica e in misura pari alla metà se la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema prestazione notturna è di malattia e ferie. Nelle giornate durata fino a 2 ore.
8) In relazione a quanto precede, nei casi in cui l'attività abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli Organismi sindacali aziendali e l'impresa.
9) Su richiesta di una delle parti stipulanti, le Organizzazioni sindacali e l'ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi. Chiarimenti a verbale. 1) Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo sottolineano la rilevanza della autogestione della prestazione lavorativa è prestata in modalità agile - il rigido controllo della quale non è configurabile il lavoro straordinariocompatibile con le caratteristiche della categoria - anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro, né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. Non è possibile, inoltre, effettuare trasferte, né lavoro svolto in condizioni di disagio o rischio. Nella fascia oraria di cui al comma 2) sono configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, coerenza con le esigenze operative e altri istituti che comportino riduzioni di orario. In tal caso il lavoratore ne dà preventiva comunicazione (anche a mezzo mail) al Dirigente di riferimento e alla struttura preposta alla gestione del personale. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenzaorganizzative dell'impresa.
Appears in 1 contract