Limitazioni della garanzia Clausole campione

Limitazioni della garanzia. Salvo quanto espressamente specificato, nei limiti previsti dalla legge applicabile questa lettera di garanzia e i documenti relativi devono essere considerati come esclusivi e sostituiscono tutte le altre dichiarazioni di garanzia, sia in forma scritta che orale, sia implicite che esplicite. Nei limiti previsti dalla legge applicabile, BYD si distanzia da qualsiasi garanzia legale o implicita, compresa ma non limitata alla garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari o difetti possibili o nascosti. Se su base legale BYD non può distanziarsi dalle garanzie implicite e dalle fideiussioni, tali garanzie e fideiussioni devono essere applicate in conformità alle direttive legali vigenti; esse sono limitate alla garanzia implicita e devono essere apllicate obbligatoriamente in conformità alla legge vigente. Nessun distributore, agente o collaboratore di BYD e/o del partner di assistenza autorizzato da BYD è autorizzato ad eseguire modifiche, ampliamenti o integrazioni alla garanzia di qualità. Se una delle clausole risulta illegale o inapplicabile, la legalità e l'applicabilità delle restanti clausole non verranno in alcun modo pregiudicate. Se non specificato altrimenti, nei limiti consentiti dalla legge vigente, BYD non è responsabile per perdite dirette, indirette, eccezionali, accidentali o secondarie derivate dall'acquisto o dall'uso dei prodotti e dei sistemi, comprese ma non limitate all'impossibilità di utilizzo, alla perdita di reddito, alla perdita reale o presunta di profitti (compreso le perdite di bilancio), alla perdita di capitale, di risparmi previsti, di affari, di occasioni, del valore contabile, della reputazione, alla perdita dovuta a lesioni personali o danni materiali o danni indiretti o derivati (compresa qualunque richiesta dovuta alla sostituzione dell'attrezzatura o al cambio di proprietà, ripresa della produzione, ecc.), avvenute per qualsivoglia ragione. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI BYD VA OLTRE IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO PAGATO DALL'UTENTE FINALE. FA ECCEZIONE LA RESPONSABILITÀ STABILITA DALLA LEGGE PER RISCHI PER LA VITA, LESIONI O RISCHI PER LA SALUTE CREATISI DELIBERATAMENTE O PER NEGLIGENZA. Come servizio in più per i prodotti non coperti da garanzia, BYD è disposto ad offrire all'utente finale determinati servizi di assistenza postvendita, su richiesta scritta fatta al partner di assistenza autorizzato da BYD; in questo caso l'utente finale si fa carico di tutte le spese, comprese ma non limitatament...
Limitazioni della garanzia. Le prestazioni della garanzia complementare sono esplicitamente limitate:
Limitazioni della garanzia. Le Garanzie Limitate degli articoli 1.2 e 1.3 sono soggette alle e devono essere lette insieme alle limitazioni ed esclusioni illustrate qui sotto.
Limitazioni della garanzia. La Garanzia Limitata agli articoli 1.2 e 1.3 non si applica a qualsiasi difetto o deterioramento causato da:
Limitazioni della garanzia. 16.1. Nei limiti massimi consentiti da eventuali disposizioni inderogabili di legge, GlobalNet non presta alcuna ulteriore garanzia, espressa o implicita rispetto a quanto previsto all’art.15. In particolare, GlobalNet non garantisce che:
Limitazioni della garanzia. Sebbene questa Applicazione fornisca comunicazioni e-mail ad HP e al rivenditore autorizzato HP del cliente, HP non garantisce né assicura il servizio di evasione degli ordini delle forniture o i livelli di risposta forniti dal rivenditore autorizzato HP al cliente.
Limitazioni della garanzia. Non sono coperte da garanzia tutte le parti avariate/danneggiate/ alterate per trasporto, installazione errata o non conforme a quanto indicato nel manuale d’uso e manutenzione e nelle specifiche tecniche, utilizzo e/o manutenzione impropria, modifiche e/o interventi eseguiti da un servizio di assistenza non autorizzato, ubicazione del prodotto in luogo/ambito non conforme a quanto indicato dal costruttore, manomissione, utilizzo di acqua non potabile, insufficienza di portata, anormalità/anomalie di impianti elettrici e/o idraulici, detergenti aggressivi e/o inidonei, sovratensione, voltaggio e corrente inadeguati, utilizzo di parti di ricambio non originali e/o comunque per cause non dipendenti dal costruttore. È di esclusiva responsabilità del rivenditore testare l’acqua in entrata alla lavastoviglie affinché rispetti gli standard qualitativi minimi richiesti (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione per il valore di durezza e di PH da rispettare). Sono escluse dalla garanzia tutte le parti danneggiate e/o alterate dall’utilizzo di prodotti chimici non idonei, dal lavaggio di prodotti che possono danneggiare l’apparecchiatura e dall’utilizzo di utensili e/o spugne abrasive e/o non consoni per la pulizia della lavastoviglie e da danni conseguenti e/o connessi alla sospensione d’uso dell’apparecchio. Sono escluse dalla garanzia l’usura di luci, display LCD, parti in vetro, accessori interni ed esterni, parti di consumo, come a titolo esemplificativo le guarnizioni, i tubetti di pescaggio del detergente e brillantante, i tubetti interni ai dosatori di detergente e brillantante, le tenute meccaniche delle pompe e le bussole delle giranti ecc… Sono altresì esclusi dalle prestazioni di garanzia gli interventi inerenti l’installazione e l’allacciamento agli impianti di alimentazione, nonché le manutenzioni citate nel manuale d’uso e manutenzione.
Limitazioni della garanzia. Il capitale addizionale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 11 II), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età previsti dalla Tabella C di cui all’Art. 11 II), indipendentemente dall’età dell’Assicurato, qualora il decesso sia causato da: oppure dall’esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive: Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l’Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell’Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extra-professionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato al successivo Art. 11 II), senza la limitazione sopra indicata.
Limitazioni della garanzia. Nei limiti massimi consentiti da eventuali disposizioni inderogabili di legge, CYBEROO non presta alcuna ulteriore garanzia, espressa o implicita. In particolare, CYBEROO non garantisce che:

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.