Limitazioni della garanzia Clausole campione

Limitazioni della garanzia. Le Garanzie Limitate degli articoli 1.2 e 1.3 sono soggette alle e devono essere lette insieme alle limitazioni ed esclusioni illustrate qui sotto.
Limitazioni della garanzia. Salvo quanto espressamente specificato, nei limiti previsti dalla legge applicabile questa lettera di garanzia e i documenti relativi devono essere considerati come esclusivi e sostituiscono tutte le altre dichiarazioni di garanzia, sia in forma scritta che orale, sia implicite che esplicite. Nei limiti previsti dalla legge applicabile, BYD si distanzia da qualsiasi garanzia legale o implicita, compresa ma non limitata alla garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari o difetti possibili o nascosti. Se su base legale BYD non può distanziarsi dalle garanzie implicite e dalle fideiussioni, tali garanzie e fideiussioni devono essere applicate in conformità alle direttive legali vigenti; esse sono limitate alla garanzia implicita e devono essere apllicate obbligatoriamente in conformità alla legge vigente. Nessun distributore, agente o collaboratore di BYD e/o del partner di assistenza autorizzato da BYD è autorizzato ad eseguire modifiche, ampliamenti o integrazioni alla garanzia di qualità. Se una delle clausole risulta illegale o inapplicabile, la legalità e l'applicabilità delle restanti clausole non verranno in alcun modo pregiudicate. Se non specificato altrimenti, nei limiti consentiti dalla legge vigente, BYD non è responsabile per perdite dirette, indirette, eccezionali, accidentali o secondarie derivate dall'acquisto o dall'uso dei prodotti e dei sistemi, comprese ma non limitate all'impossibilità di utilizzo, alla perdita di reddito, alla perdita reale o presunta di profitti (compreso le perdite di bilancio), alla perdita di capitale, di risparmi previsti, di affari, di occasioni, del valore contabile, della reputazione, alla perdita dovuta a lesioni personali o danni materiali o danni indiretti o derivati (compresa qualunque richiesta dovuta alla sostituzione dell'attrezzatura o al cambio di proprietà, ripresa della produzione, ecc.), avvenute per qualsivoglia ragione. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI BYD VA OLTRE IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO PAGATO DALL'UTENTE FINALE. FA ECCEZIONE LA RESPONSABILITÀ STABILITA DALLA LEGGE PER RISCHI PER LA VITA, LESIONI O RISCHI PER LA SALUTE CREATISI DELIBERATAMENTE O PER NEGLIGENZA.
Limitazioni della garanzia. Le prestazioni della garanzia complementare sono esplicitamente limitate: a) in relazione all’età dell’Assicurato: il contratto deve considerarsi privo di effetto dal giorno in cui l’Assicurato raggiunge il 65° anno di età; b) in relazione agli obblighi militari dell’Assicurato: gli effetti del contratto rimangono sospesi, in tempo di guerra, per tutta la durata del servizio alle armi; c) in relazione all’accertamento del diritto alle prestazioni: nel verificarsi di eventi che possano rendere operanti le garanzie del contratto, l’adempimento delle prestazioni quivi stabilite è subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto dei documenti, delle testimonianze e delle attestazioni mediche comprovanti l’invalidità permanente o il decesso e che ne chiariscano le circostanze e ne dimostrino le cause.
Limitazioni della garanzia. La Garanzia Limitata agli articoli 1.2 e 1.3 non si applica a qualsiasi difetto o deterioramento causato da: a) il Prodotto non è stato installato, riparato o usato secondo il Manuale d’Uso; b) esposizione del Prodotto a movimenti o vibrazioni dopo l’installazione, o temperature superiori a 50°C o inferiori a -10°C; c) mancata notifica da parte dell’Acquirente Originario a BYD o a un Partner di Assistenza Autorizzato BYD (“Partner BYD”) del difetto o del deterioramento entro 30 giorni dal momento in cui l’Acquirente Originario è venuto a conoscenza del difetto o del deterioramento; d) il Prodotto non è stato installato entro un (1) mese dalla data di fatturazione; e) uso del Prodotto con un inverter che non è un inverter certificato BYD che è specificato nella BYD Battery-Box Premium HV Minimum Configuration List, disponibile sui siti web: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx and xxx.xxx-xxxxxxx.xx ; f) modifica o riparazione del Prodotto senza approvazione di BYD o Partner BYD; g) una causa di forza maggiore (ad es. Catastrofi naturali, come inondazioni, incendi, terremoti, fulmini o alter condizioni ambientali anomale, Guerra, ecc.); h) danni evidenti al Prodotto verificatisi durante il trasporto; i) cambiamento di leggi, regolamenti o direttive nazionali o regionali; o j) il Prodotto non è stato usato per un periodo di 6 mesi o maggiore.
Limitazioni della garanzia. Non sono coperte da garanzia tutte le parti avariate/danneggiate/ alterate per trasporto, installazione errata o non conforme a quanto indicato nel manuale d’uso e manutenzione e nelle specifiche tecniche, utilizzo e/o manutenzione impropria, modifiche e/o interventi eseguiti da un servizio di assistenza non autorizzato, ubicazione del prodotto in luogo/ambito non conforme a quanto indicato dal costruttore, manomissione, utilizzo di acqua non potabile, insufficienza di portata, anormalità/anomalie di impianti elettrici e/o idraulici, detergenti aggressivi e/o inidonei, sovratensione, voltaggio e corrente inadeguati, utilizzo di parti di ricambio non originali e/o comunque per cause non dipendenti dal costruttore. È di esclusiva responsabilità del rivenditore testare l’acqua in entrata alla lavastoviglie affinché rispetti gli standard qualitativi minimi richiesti (fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione per il valore di durezza e di PH da rispettare). Sono escluse dalla garanzia tutte le parti danneggiate e/o alterate dall’utilizzo di prodotti chimici non idonei, dal lavaggio di prodotti che possono danneggiare l’apparecchiatura e dall’utilizzo di utensili e/o spugne abrasive e/o non consoni per la pulizia della lavastoviglie e da danni conseguenti e/o connessi alla sospensione d’uso dell’apparecchio. Sono escluse dalla garanzia l’usura di luci, display LCD, parti in vetro, accessori interni ed esterni, parti di consumo, come a titolo esemplificativo le guarnizioni, i tubetti di pescaggio del detergente e brillantante, i tubetti interni ai dosatori di detergente e brillantante, le tenute meccaniche delle pompe e le bussole delle giranti ecc… Sono altresì esclusi dalle prestazioni di garanzia gli interventi inerenti l’installazione e l’allacciamento agli impianti di alimentazione, nonché le manutenzioni citate nel manuale d’uso e manutenzione.
Limitazioni della garanzia. Nei limiti massimi consentiti da eventuali disposizioni inderogabili di legge, CYBEROO non presta alcuna ulteriore garanzia, espressa o implicita. In particolare, CYBEROO non garantisce che: a. il Servizio sia conforme alle aspettative del Cliente o risponda allo scopo specifico da questi perseguito; b. il Servizio funzioni senza interruzioni, tempestivamente o sia privo di errori; c. qualsiasi errore nel software sotteso alla erogazione del Servizio e/o nel Servizio stesso venga tempestivamente corretto e/o rimosso; d. vengano impedite interruzioni da parte di terzi o l’accesso non autorizzato di terzi al Servizio.
Limitazioni della garanzia. 16.1. Nei limiti massimi consentiti da eventuali disposizioni inderogabili di legge, GlobalNet non presta alcuna ulteriore garanzia, espressa o implicita rispetto a quanto previsto all’art.15. In particolare, GlobalNet non garantisce che: a) il Servizio sia conforme alle aspettative del Cliente o risponda allo scopo specifico da questi perseguito; b) il Servizio funzioni senza interruzioni, tempestivamente o sia privo di errori; c) qualsiasi errore nel software sotteso alla erogazione del Servizio e/o nel Servizio stesso venga tempestivamente corretto e/o rimosso; d) vengano impedite interruzioni da parte di terzi o l’accesso non autorizzato di terzi al Servizio. 16.2. Le garanzie di cui all’articolo precedente non troveranno applicazione qualora il Cliente abbia fruito del Servizio in maniera errata, illecita o non conforme alle Condizioni Generali e/o ad eventuali ulteriori istruzioni fornite da GlobalNet.
Limitazioni della garanzia. Il capitale addizionale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 11 II), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età previsti dalla Tabella C di cui all’Art. 11 II), indipendentemente dall’età dell’Assicurato, qualora il decesso sia causato da: oppure dall’esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive: Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l’Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell’Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extra-professionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato al successivo Art. 11 II), senza la limitazione sopra indicata.
Limitazioni della garanzia. Sebbene questa Applicazione fornisca comunicazioni e-mail ad HP e al rivenditore autorizzato HP del cliente, HP non garantisce né assicura il servizio di evasione degli ordini delle forniture o i livelli di risposta forniti dal rivenditore autorizzato HP al cliente.

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  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. a) i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.