Procedura di conciliazione. Laddove un associato si rivolga a MDC al fine di sollevare una contestazione nei confronti di una Banca del Gruppo Bper, MDC lo assisterà in sede di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’esposto, per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversia. Entro la medesima giornata, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo nei termini di legge. In caso di risposta tardiva o ritenuta non soddisfacente dall’associato, quest’ultimo potrà presentare, per il tramite di MDC, la domanda di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La procedura di conciliazione si concluderà con la sottoscrizione di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del cliente, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte della medesima circa i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bper.
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Samples: Accordo Quadro
Procedura di conciliazione. Laddove un associato si rivolga a MDC 22.1 Ai sensi del Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS), per le controversie sorte tra Xxxxxxxx ed il Cliente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al fine di sollevare una contestazione nei confronti di una Banca del Gruppo Bpermancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, MDC lo assisterà dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’espostoconciliazione. Tale tentativo può essere intrapreso dinanzi ai Xx.xx.xxx che operano, per conto dell’associatosu delega dell'Autorità, a livello regionale, tramite posta elettronica agli indirizzi email la nuova piattaforma online Conciliaweb, o, in alternativa, presso: • gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipa- zione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS; • gli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS; • le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e Unioncamere.
22.2 Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (tanto 30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizio- nale anche ove la procedura non sia stata conclusa.
22.3 In caso di fallimento del competente ufficio tentativo di conciliazione, l'Utente può chiedere la definizione della Banca controversia al Xx.xx.xxx di competenza, o direttamente all'Autorità nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversiapassaggio a un altro operatore. Entro la medesima giornataAltrimenti, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di leggecui all’articolo 23 delle presenti Condizioni. In caso Il provvedimento con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di risposta tardiva o ritenuta far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
22.4 Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificando- ne l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. 23.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
23.1 Per quanto non soddisfacente dall’associatoespressamente indicato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto si rimanda alla legge italiana e comunitaria applicabile, quest’ultimo potrà presentareche regolano espressamente il contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica in essere tra il Fornitore e il Cliente.
23.2 Salvo quanto previsto all’articolo 22, per le controversie che dovessero insorgere tra Xxxxxxxx ed il tramite Cliente in relazione all’interpr- etazione, esecuzione, e risoluzione delle presenti Condizioni Generali di MDCContratto, la domanda nonché allo stesse connesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La procedura di conciliazione si concluderà con la sottoscrizione di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazionePrato, con contestuale formulazione esclusione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta ogni altro foro previsto ai sensi del codice di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del cliente, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte della medesima circa i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bperprocedura civile.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Procedura di conciliazione. Laddove un associato si rivolga a MDC al fine di sollevare una contestazione nei confronti di una Banca del Gruppo Bper, MDC lo assisterà in sede di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’esposto, per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversia. Entro la medesima giornata, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo nei termini di legge. In caso di risposta tardiva o ritenuta non soddisfacente dall’associato, quest’ultimo potrà presentare, per il tramite di MDC, la domanda di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La 3.1 -La procedura di conciliazione si concluderà intende formalmente instaurata quando alla Segreteria perviene la domanda scritta del risparmiatore, con la sottoscrizione richiesta espressa di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del cliente, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (ammissione alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale procedura di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivosecondo quanto previsto al precedente punto 1.3.
3.2 -Il tentativo di conciliazione deve essere esperito tempestivamente e comunque, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione di regola, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Segreteria dovendosi in ogni caso tener conto del cliente numero dei reclami e con impegno della priorità di quest’ultimo: i) presentazione degli stessi. A tal fine la Commissione di conciliazione può utilizzare anche strumenti telematici per collegamenti a comunicare formalmente agli organismi distanza.
3.3 -Xxxx’esperire il tentativo di risoluzione stragiudiziale conciliazione i componenti la Commissione di conciliazione rappresentano le ragioni del consumatore e quelle delle Banche.
3.4 -Le riunioni della Commissione di conciliazione non sono pubbliche. I dati, le notizie e le informazioni fornite nel corso della seduta devono considerarsi riservati e non utilizzabili al di fuori di tale ambito. Ogni diffusione di notizie non autorizzate comporterà l’applicazione di penali a carico del/dei responsabili da quantificarsi in separata sede.
3.5 -La Segreteria, prima di ogni riunione della Commissione di conciliazione, comunicherà alle Parti l’elenco delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione che potranno essere discusse. Sette giorni prima di tale data, le Banche metteranno a disposizione delle Associazioni dei Consumatori, ovviamente nel rispetto della controversia legge, le informazioni ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bperi dati in loro possesso relativi ed utili al tentativo di conciliazione dei singoli reclami. Tali dati ed informazioni sono rigorosamente riservati e la loro diffusione/pubblicazione è fonte di responsabilità e risarcimento.
3.6 All’esito di ogni riunione, verrà redatto, a spese compensatecura della Segreteria, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale un verbale di conciliazione che deve essere sottoscritto dai da tutti i componenti della Commissione e non accettato che conterrà, per ciascuna controversia trattata:
a) un’eventuale proposta transattiva oppure
b) il rigetto della domanda Nell’ipotesi sub lett. a), nei successivi 7 giorni dalla riunione, la Segreteria provvederà ad inviare al risparmiatore il testo dell’accordo transattivo, contenente la proposta conciliativa formulata all’esito della riunione; il risparmiatore, nei successivi 30 giorni, dovrà inviare il testo dell’accordo transattivo debitamente sottoscritto, per accettazione, alla Segreteria. L’accordo transattivo sarà valido ed efficace tra le parti, ex art. 1965 c.c., solo a seguito della trasmissione alla Segreteria, con le modalità indicate al punto 1.3., del predetto accordo transattivo, debitamente sottoscritto dal cliente non potrà costituire precedente vincolante risparmiatore. Nell’ipotesi sub. lett. b) la Segreteria provvederà ad inviare al risparmiatore il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte rigetto della medesima circa i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bperdomanda, che costituisce altresì risposta al reclamo presentato dal risparmiatore.
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Samples: Protocollo D’intesa E Conciliazione
Procedura di conciliazione. Laddove un associato si rivolga a MDC 22.1 Ai sensi del Regolamento per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS), per le controversie sorte tra Xxxxxxxx ed il Cliente in materia di comunicazioni elettroniche, inerenti al fine di sollevare una contestazione nei confronti di una Banca del Gruppo Bpermancato rispetto delle disposizioni relative al Servizio ed ai diritti degli utenti stabilite dalle norme legislative, MDC lo assisterà dalle delibere dell’Autorità, dalle Condizioni contrattuali e dalle carte dei Servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’espostoconciliazione. Tale tentativo può essere intrapreso dinanzi ai Xx.xx.xxx che operano, per conto dell’associatosu delega dell'Autorità, a livello regionale, tramite posta elettronica agli indirizzi email la nuova piattafor- ma online Conciliaweb, o, in alternativa, presso: • gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n.661/15/CONS; • gli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS; • le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e Unioncamere.
22.2 Il termine per la conclusione della procedura conciliativa è di (tanto 30) trenta giorni decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza; dopo la scadenza di tale termine le parti possono proporre ricorso giurisdizio- nale anche ove la procedura non sia stata conclusa.
22.3 In caso di fallimento del competente ufficio tentativo di conciliazione, l'Utente può chiedere la definizione della Banca controversia al Xx.xx.xxx di competenza, o direttamente all'Autorità nel caso di controversie che attengono ai disservizi occorsi in occasione del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversiapassaggio a un altro operatore. Entro la medesima giornataAltrimenti, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di leggecui all’articolo 23 delle presenti Condizioni. In caso Il provvedimen- to con il quale è definita la controversia è vincolante. Resta salva la possibilità per le parti di risposta tardiva o ritenuta far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.
22.4 Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specifican- done l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. 23.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
23.1 Per quanto non soddisfacente dall’associatoespressamente indicato nelle presenti Condizioni Generali di Contratto si rimanda alla legge italiana e comunitaria applicabile, quest’ultimo potrà presentareche regolano espressamente il contratto di prestazione di servizi di comunicazione elettronica in essere tra il Fornitore e il Cliente.
23.2 Salvo quanto previsto all’articolo 22, per le controversie che dovessero insorgere tra Xxxxxxxx ed il tramite Cliente in relazione all’interpr- etazione, esecuzione, e risoluzione delle presenti Condizioni Generali di MDCContratto, la domanda nonché allo stesse connesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La procedura di conciliazione si concluderà con la sottoscrizione di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazionePrato, con contestuale formulazione esclusione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta ogni altro foro previsto ai sensi del codice di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del cliente, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte della medesima circa i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bperprocedura civile.
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Samples: Servizi TLC
Procedura di conciliazione. Laddove un associato 7.1 La Procedura di Conciliazione si rivolga a MDC al fine intende formalmente instaurata dal momento del ricevimento della domanda del Cliente o dell’Azionista da parte della Segreteria Tecnica.
7.2 Il tentativo di sollevare una contestazione nei confronti conciliazione dovrà, di una Banca regola, essere esperito entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, quale attestata dal numero progressivo di ricevimento assegnato dalla Segreteria Tecnica ad ogni Modulo ad essa pervenuto. Detto termine potrà comunque essere ampliato dal Consiglio Generale, tenuto conto del Gruppo Bper, MDC lo assisterà in sede numero di formalizzazione domande pervenute e del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’esposto, per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio carico di lavoro della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversia. Entro la medesima giornata, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo nei termini di legge. Commissione.
7.3 In caso di risposta tardiva richiesta di integrazione documentale ai sensi del precedente articolo 6.2, il termine per l’espletamento della Procedura comincerà a decorrere dalla data di effettivo ricevimento del Modulo compilato in ogni sua parte, e debitamente sottoscritto, o ritenuta non soddisfacente dall’associatodella documentazione mancante.
7.4 La Segreteria Tecnica, quest’ultimo potrà presentarealmeno 6 (sei) giorni prima di ogni riunione della Commissione di Conciliazione, per il tramite di MDC, la domanda di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata comunicherà ai conciliatori designati l'elenco dei casi da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissionetrattare ed invierà loro, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione copia della predetta domanda di conciliazionerelativa documentazione. I componenti lavori della Commissione dovranno essere muniti potranno svolgersi anche mediante l’utilizzo di mandato strumenti telematici per collegamenti a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque distanza.
7.5 Nei casi in cui la Commissione ritenga di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Proceduraformulare una proposta di transazione, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La procedura di conciliazione si concluderà con la sottoscrizione sottoscrizione, da parte dei componenti della Commissione, di un verbale di: i) di conciliazione (“Verbale di Conciliazione”), in tre originali, contenente i termini della proposta transattiva da formulare al Cliente od all’Azionista. Uno degli originali del Verbale di Conciliazione sarà contestualmente consegnato al conciliatore dell’Associazione, mentre gli altri due saranno trasmessi alla Segreteria Tecnica, che ne tratterrà uno per gli archivi della Banca e provvederà ad inviare il secondo al Cliente od all’Azionista, a mezzo raccomandata a.r., indicando le modalità per l’eventuale accettazione della proposta transattiva.
7.6 Nei casi in cui la Commissione non ritenga di formulare una proposta di accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del clientetransazione, il componente procedimento si concluderà con la sottoscrizione, da parte dei componenti della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità Commissione, di un verbale di mancato accordo (“Verbale di Mancato Accordo”) in tre originali. Uno degli originali del Verbale di Mancato Accordo sarà contestualmente consegnato al conciliatore dell’Associazione, mentre gli altri due saranno trasmessi alla Segreteria Tecnica, che ne tratterrà uno per gli archivi della Banca e provvederà ad inviare il secondo al Cliente, od all’Azionista, a mezzo raccomandata a.r.
7.7 La comunicazione scritta di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del clienteCliente o dell’Azionista dovrà pervenire alla Segreteria Tecnica entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del Verbale di Conciliazione. Superato detto termine, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale)salvo sospensioni o proroghe previste dal Consiglio Generale anche in relazione a festività nazionali, indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogliscioperi ed altri possibili eventi interruttivi, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione si intenderà decaduta e non accettato dal cliente sarà in alcun modo vincolante per le Banche Bipiemme.
7.8 Tutti i verbali sottoscritti dalla Commissione di Conciliazione e non potrà accettati dai Clienti o dagli Azionisti non potranno comunque costituire precedente vincolante per le Banche Bipiemme, né potranno essere in alcun modo invocati o prodotti in giudizio a danno di esse. Tanto il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento Verbale di responsabilità da parte della medesima circa i fatti oggetto Conciliazione, quanto il Verbale di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo BperMancato Accordo, dovranno contenere un’espressa clausola limitativa al riguardo.
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Samples: Protocollo d'Intesa
Procedura di conciliazione. Laddove un associato Qualora in azienda insorga una controversia in merito alla conformità delle posizioni sostenute da una delle due parti alle norme che stabiliscono gli ambiti propri di ciascun livello contrattuale contenute nel presente articolo e la stessa non venga risolta, si rivolga a MDC al fine di sollevare una contestazione nei confronti di una Banca del Gruppo Bperapplica la procedura regolamentata dall'art. 14, MDC lo assisterà in sede di formalizzazione del relativo reclamo scritto Parte prima, Norme generali. Durante tutto il periodo intercorrente tra l'insorgere della controversia e provvederà ad inviare l’espostola conclusione dell'esame le parti non possono assumere iniziative unilaterali. Il parere delle parti nazionali, qualora concordato, è impegnativo per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio le parti aziendali. - sugli accordi interconfederali che si sono succeduti nel tempo nella disciplina della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversia. Entro la medesima giornata, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo nei termini di legge. In caso di risposta tardiva o ritenuta non soddisfacente dall’associato, quest’ultimo potrà presentare, per il tramite di MDC, la domanda di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione materia e, per conoscenzada ultimo, sul Testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014; Sono ammessi alla filiale della Banca contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle XX.XX. firmatarie del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla CommissioneTesto unico sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria, anche a mezzo emailCGIL, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la ProceduraCISL, UIL, il componente della Commissione nominato da MDC avrà 10 gennaio 2014, dell'accordo interconfederale 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tale fine la media tra il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corsoil dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata dal CNEL. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora rispetto delle procedure sopra definite comporta che l'accordo concluso è efficace ed esigibile per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziariol'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici nonché pienamente esigibile per tutte le Organizzazioni di categoria aderenti alle parti firmatarie del Testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria, un altro organismo di conciliazioneCGIL, l’Arbitro Bancario FinanziarioCISL, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La procedura di conciliazione si concluderà con la sottoscrizione di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del clienteUIL, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa10 gennaio 2014, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra conseguentemente le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative in modo definitivo, contrasto con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte della medesima circa i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bpergli accordi così definiti.
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Procedura di conciliazione. Laddove A seguito dell’istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all’altra l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l’Associazione di cui intende valersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione. La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi. La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso del caso aggiornando la seduta per l’esame di eventuali perizie e per le conclusioni. Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un associato si rivolga verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a MDC al fine cura della segreteria della Commissione. Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, del verbale di sollevare una contestazione nei confronti conciliazione sono a carico di una Banca ciascuna delle parti in eguale misura. Le associazioni firmatarie del Gruppo Bperpresente accordo individuano, MDC lo assisterà in sede ai sensi del D.M. 5/03/1999 i seguenti criteri generali per la definizione dei canoni di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’esposto, locazione per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati gli usi transitori: Il contratto tipo per il Comune di Lodi è stabilito nell’allegato 1 F al presente accordo) ; La durata delle locazioni transitorie non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a 18; La transitorietà del contratto viene individuata a seguito di: per il proprietario qualora abbia necessità di adibire l’abitazione locata nel periodo massimo di 18 mesi ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di trasferimento temporaneo della Banca sede di lavoro, matrimonio dei figli o rientro dall’estero, o per altra specifica esigenza collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto; per l’inquilino quando abbia l’esigenza di abitare l’immobile per trasferimento temporaneo della sede di lavoro, separazione o divorzio, assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o privata entro 18 mesi, vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza, altra specifica esigenza del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversiaconduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Entro la medesima giornataIl proprietario o l’inquilino che ha necessità di stipulare contratti transitori deve allegare l’apposita documentazione al contratto e nel contempo deve dichiararne il motivo. E’ fatto obbligo al locatore di confermare, la Banca a mezzo di raccomandata, il motivo che ha dato origine alla transitorietà prima della scadenza del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo nei termini di leggecontratto stesso. In caso di risposta tardiva o ritenuta non soddisfacente dall’associato, quest’ultimo potrà presentare, per mancata comunicazione il tramite contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 431/98. I canoni di MDC, la domanda locazione sono quelli individuati dalle fasce di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 oscillazione di cui all’allegato B al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La procedura di conciliazione si concluderà accordo con la sottoscrizione di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del cliente, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione cui all’allegato C. ⚫ Tale tipologia contrattuale è utilizzabile unicamente dagli studenti universitari, che risiedono normalmente in altro comune, iscritti a corsi di laurea tenuti da istituti universitari che operino sul territorio del Comune di Lodi; tale condizione deve essere specificata nel contratto; ⚫ Allo scopo devono essere allegati, al contratto tipo di cui al presente accordo contrassegnato con la lettera G, le dichiarazioni dell’Istituto Universitario attestanti l’iscrizione e la frequenza dei corsi universitari; ⚫ La durata del contratto va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni ed il contratto può essere sottoscritto da un singolo o da gruppi di studenti, oppure da agenzie per il diritto allo studio; ⚫ Il canone di locazione applicabile ai contratti per gli studenti fuori sede è determinato utilizzando i valori di oscillazione max/min per zone omogenee come individuate dal presente accordo all’allegato B nonché con i criteri dell’allegato C. Il presente accordo territoriale, relativo ai tre tipi di contratto sopra descritti, ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune ed ha validità per tutto il territorio del Comune di Lodi; Il presente accordo potrà essere rivisto anche prima della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale sua scadenza qualora: ⚫ il Comune deliberi nuove aliquote ici per l’affitto contrattato ,di cui alla presente intesa; ⚫ siano modificate le normative fiscali previste dall’art.8 della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (legge 431/98; ⚫ siano intervenute consistenti variazioni nelle condizioni di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa)mercato locale degli affitti. La proposta transattiva avrà efficacia presente intesa comprende gli allegati: A: planimetria della città di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione Lodi. Suddivisione del verbale. Con l’adesione da parte territorio in zone urbane omogenee; B: valori di oscillazione del cliente alla proposta formulata nel verbale canone di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi locazione degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte della medesima circa i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bper.immobili;
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Samples: Territorial Agreement
Procedura di conciliazione. Laddove un associato si rivolga a MDC al fine di sollevare una contestazione nei confronti di una Banca del Gruppo Bper, MDC lo assisterà in sede di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’esposto, per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversia. Entro la medesima giornata, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo nei termini di legge. In caso di risposta tardiva o ritenuta non soddisfacente dall’associato, quest’ultimo potrà presentare, per il tramite di MDC, la domanda di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso1. La procedura di conciliazione si concluderà intende instaurata all’atto in cui alla Segreteria Tecnica perviene il nulla osta da parte del Rappresentante del Consumatore.
2. La Segreteria Tecnica comunicherà ai membri della Commissione (ed al Consumatore laddove lo stesso ne abbia fatto richiesta nella domanda di conciliazione), sia la data in cui verrà esaminata la relativa controversia sia l’indicazione del nominativo del Rappresentante del Consumatore (nel caso in cui il Consumatore non abbia specificato nella domanda di conciliazione l’Associazione dalla quale intende richiedere assistenza).
3. Il Rappresentante del Consumatore ha accesso alla documentazione relativa al caso prospettato nei limiti di legge. La documentazione ed i dati ottenuti dallo stesso nello svolgimento delle sue funzioni dovranno essere trattati come informazioni riservate.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e le discussioni nonché la documentazione trattata nel corso delle sedute devono considerarsi riservate. Il Consumatore ha facoltà di illustrare le sue ragioni alla Commissione prima dell’inizio della riunione anche mediante invio di una memoria scritta, nonché servendosi di rappresentanti all’uopo nominati per iscritto.
5. Nell’esperire il tentativo di conciliazione i componenti della Commissione rappresentano, rispettivamente, Poste Vita ed il Consumatore. Al termine del procedimento, i componenti della Commissione redigono e sottoscrivono un verbale con un’ipotesi di accordo che viene consegnato a mano ovvero inviato al Consumatore, evidenziando che la sottoscrizione soluzione proposta può essere meno favorevole di un verbale di: ieventuale esito giudiziale e rappresentando in particolare che il Consumatore stesso potrà rivolgersi, a sua cura e spese, ad una fonte indipendente (ivi compreso un legale di sua fiducia) proposta al fine di accordo/conciliazioneacquisire un parere concernente la soluzione proposta, con contestuale formulazione che potrà liberamente decidere di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domandaaccettare o meno. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora Se il Consumatore accetta la proposta di conciliazione deve sottoscrivere il verbale ed inviarlo alla Commissione entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell’ipotesi di accordo/conciliazione incontri , tramite lettera raccomandata. Se il gradimento del clienteConsumatore invia il verbale sottoscritto, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del procedimento si conclude positivamente ed il verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà ha efficacia di accordo atto transattivo, dal contenuto riservato. L’accordo transattivo è immediatamente vincolante tra Poste Vita ed il Consumatore e le parti solo laddove stesse ne riconoscono il cliente accetticontenuto come espressione della loro concorde volontà contrattuale, entro il termine concessogli, che risolve ed estingue la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione. Poste Vita si impegna ad eseguire quanto previsto all’interno del verbale entro 60 giorni dalla firma dello stesso, a condizione che il Consumatore trasmetta la documentazione originale ragionevolmente richiesta da Poste Vita (tra cui, in particolare, l’originale di polizza nonché le eventuali appendici). Nel caso in cui il Cliente non invii il verbale sottoscritto nei termini di cui sopra, l’ipotesi di accordo si intende priva di alcuna efficacia, rimanendo inteso che:
a) Poste Vita ed azione il Consumatore saranno liberi di ricorrere a tutte le iniziative che riterranno più opportune per tutelare i propri interessi e
b) l’ipotesi di accordo non potrà in alcun modo essere interpretata quale ammissione di responsabilità, anche parziale, dichiarazione di scienza ovvero confessoria né da parte di Poste Vita né del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenutaConsumatore.
6. In tale ipotesicaso di esito negativo del tentativo di conciliazione, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai i componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo, che verrà inviato al Consumatore. Anche in questo caso Poste Vita ed il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte della medesima circa Consumatore potranno ricorrere a tutte le iniziative che riterranno più opportune per tutelare i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bperpropri interessi.
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Samples: Regolamento Di Conciliazione
Procedura di conciliazione. Laddove un associato si rivolga L’Ufficio Istruttorio deve esperire tentativi di conciliazione tra le parti come previsto dall’art. 18 del CCNL, sulla base delle seguenti procedure:
a) la parte lesa deve attivare la procedura di conciliazione non oltre 60 gg. dalla rilevazione del presunto danno subìto attraverso una richiesta propria o da parte delle Associazioni firmatarie del CCNL a MDC al fine di sollevare una contestazione cui la parte stessa abbia conferito mandato scritto;
b) sulla base dell’attività istruttoria indicata nei confronti di una Banca punti 1, 2, 3 e 4 del Gruppo Bperprecedente art. 4, MDC lo assisterà in sede di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’espostol’Ufficio convoca, per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversia. Entro la medesima giornatacongiuntamente, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC parte lesa e la parte avversa;
c) L’Ufficio esplicita il proprio parere scritto circe le eventuali inadempienze, lo rende disponibile alle parti e propone una email ipotesi di conferma conciliazione;
d) Qualora le parti assumano la conciliazione proposta o ne trovino altre di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo nei termini di legge. In caso di risposta tardiva o ritenuta non soddisfacente dall’associato, quest’ultimo potrà presentare, per il tramite di MDCcomune accordo, la domanda di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC e da fotocopia di procedura deve concludersi con un suo documento in corso di validità. MDC, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo verbale di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziariosottoscritto dalle parti e dall’Ufficio, o anche qualora sia stato promosso contenente il parere di cui al precedente punto c) nonché la clausola che impegna le parti stesse a non agire ulteriormente;
e) Nel caso le parti non trovino reciproco consenso circa la possibile conciliazione, l’Ufficio redige un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso verbale di “mancata conciliazione” contenente il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento parere di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente cui al punto c) e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative proposta di conciliazione;
f) Il verbale di “mancata conciliazione” è disponibile alle parti che, in corso. questo caso, sono libere di agire sulla base delle norme di legge vigenti;
g) La parte che attiva la procedura di conciliazione ha l’obbligo di astenersi da ogni altra azione fino alla conclusione della procedura stessa; in caso contrario la procedura decade automaticamente;
h) La procedura di conciliazione si concluderà con la sottoscrizione deve esaurirsi normalmente in 20 gg. e può essere prorogata di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto ulteriori 10 gg. su richiesta della domanda. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del cliente, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte della medesima circa i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bperpromotrice.
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Procedura di conciliazione. Laddove un associato si rivolga a MDC al fine di sollevare una contestazione nei confronti di una Banca del Gruppo Bper, MDC lo assisterà in sede di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’esposto, per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversia. Entro la medesima giornata, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto1. La Banca Segreteria dell’Ufficio, ricevuta la Richiesta di Conciliazione, contatta i Conciliatori per concordare la data della riunione della commissione.
2. La Segreteria invia ai Conciliatori ed alle parti l’avviso di convocazione per l’espletamento del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere tentativo di conciliazione specificando quali siano le eventuali richieste di conciliazione che la società non intende trattare nella procedura ritenendo concluso l’iter di valutazione della fattispecie con l’istruttoria già svolta e con il riscontro fornito al reclamo nei termini cliente.
3. Xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal ricevimento dell’avviso di leggeconvocazione, le parti possono presentare all’Ufficio le proprie argomentazioni con le relative informazioni ed eventuale documentazione.
4. Il primo tentativo di conciliazione deve avere inizio di norma entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Richiesta di Conciliazione da parte
5. La Commissione esamina il caso e la documentazione correlata ed ascolta le ragioni del cliente, qualora ne abbia fatto espressa richiesta nel modulo di domanda. In caso di risposta tardiva necessità, di propria iniziativa o ritenuta non soddisfacente dall’associato, quest’ultimo potrà presentare, per il tramite su richiesta anche di MDCuna sola delle parti, la domanda Commissione può decidere di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordoeffettuare nuovi approfondimenti e di acquisire ulteriore documentazione, dal medesimo debitamente sottoscrittaovvero di procedere ad ulteriori riunioni, corredata da apposito mandato a transigere in favore non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di MDC e da fotocopia di un suo documento in corso di validitàprimo esame della stessa.
6. MDC, laddove valuti accoglibile la domandaDopo aver esaminato il caso, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC notificherà alla Commissione la domanda individua l’eventuale proposta di conciliazione. MDC dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito soluzione che il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La procedura di conciliazione si concluderà con la sottoscrizione di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC (indicato dal componente della Commissione nominato da MDC) che lo dall’Associazione dei Consumatori sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la Sarà cura del Conciliatore comunicare all’Ufficio l’accettazione o il rifiuto della proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del cliente, il componente della Commissione nominato da MDC lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel entro 10 (dieci) giorni lavorativi. La mancata restituzione del verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione sottoscritto da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: iCliente nel termine anzidetto comporta rigetto della proposta stessa.
7. La Procedura si esaurisce, in ogni caso, entro 120 (centoventi) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bpergiorni dal ricevimento, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte dell’Ufficio, della medesima circa i fatti oggetto Richiesta di contestazioneConciliazione. La Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo fra le parti entro tale termine, la Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati d’Ufficio il Verbale di mancata conciliazione e sull’andamento complessivo di conclusione della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC clienti del Gruppo Bper.
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Procedura di conciliazione. Laddove un associato si rivolga a MDC all’Associazione al fine di sollevare una contestazione nei confronti di una Banca del Gruppo Bper, MDC l’Associazione lo assisterà in sede di formalizzazione del relativo reclamo scritto e provvederà ad inviare l’esposto, per conto dell’associato, tramite posta elettronica agli indirizzi email (tanto del competente ufficio della Banca del Gruppo quanto dei relativi Responsabili indicati nell’allegato 1 al presente accordo) della Banca del Gruppo Bper presso la quale si è originata la controversia. Entro la medesima giornata, la Banca del Gruppo Bper sarà a sua volta tenuta ad inviare a MDC all’Associazione una email di conferma di avvenuta ricezione dell’esposto. La Banca del Gruppo Bper sarà altresì tenuta a rispondere al reclamo nei termini di legge. In caso di risposta tardiva o ritenuta non soddisfacente dall’associato, quest’ultimo potrà presentare, per il tramite di MDCdell’Associazione, la domanda di conciliazione allegata in fac-simile quale allegato 2 al presente accordo, dal medesimo debitamente sottoscritta, corredata da apposito mandato a transigere in favore di MDC dell’Associazione e da fotocopia di un suo documento in corso di validità. MDCL’Associazione, laddove valuti accoglibile la domanda, la inoltrerà alla Commissione e, per conoscenza, alla filiale della Banca del Gruppo Bper presso la quale il cliente intrattiene i rapporti. La Procedura s’intenderà instaurata nel momento in cui MDC l’Associazione notificherà alla Commissione la domanda di conciliazione. MDC L’Associazione dovrà comunicare tempestivamente alla Commissione, anche a mezzo email, l’avvenuta ricezione della predetta domanda di conciliazione. I componenti della Commissione dovranno essere muniti di mandato a transigere nell’interesse della parte rappresentata. La Procedura dovrà svolgersi celermente e comunque di norma entro 60 giorni dall’instaurazione della stessa. Una volta aperta la Procedura, il componente della Commissione nominato da MDC dall'Associazione avrà il diritto di accedere, nel rispetto dei principi di riservatezza e di confidenzialità, alle informazioni ed ai documenti in possesso del Gruppo Bper e pertinenti all’attività di conciliazione in corso. Il cliente potrà adire la Commissione anche qualora per la medesima controversia sia stato già adito il Conciliatore Bancario Finanziario, un altro organismo di conciliazione, l’Arbitro Bancario Finanziario, o anche qualora sia stato promosso un giudizio verso una Banca del Gruppo Bper. Nel primo caso il cliente dovrà richiedere l’interruzione del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie adito; nel secondo caso il cliente e la Banca del Gruppo Bper dovranno richiedere il rinvio dell’udienza per trattative in corso. La procedura di conciliazione si concluderà con la sottoscrizione di un verbale di: i) proposta di accordo/conciliazione, con contestuale formulazione di una proposta transattiva; ii) mancato accordo; iii) rigetto della domanda. La proposta di accordo/conciliazione verrà inviata dalla Commissione ad un Rappresentante di MDC dell’Associazione (indicato dal componente della Commissione nominato da MDCdall’Associazione) che lo sottoporrà in via preventiva al cliente. Qualora la proposta di accordo/conciliazione incontri il gradimento del cliente, il componente della Commissione nominato da MDC dall’Associazione lo informerà circa le modalità di accettazione della stessa, anticipandogli che sarà all’uopo necessario sottoscrivere una copia del verbale presso la competente filiale della Banca del Gruppo Bper (alla quale ultima, a seguito dell’accettazione da parte del cliente, la Commissione avrà nel frattempo trasmesso una copia dell’anzidetto verbale), indicandogli al contempo il termine entro il quale egli potrà formalmente accettare la proposta (di norma 15 giorni decorrenti da quello in cui il cliente sia venuto a conoscenza della stessa). La proposta transattiva avrà efficacia di accordo vincolante tra le parti solo laddove il cliente accetti, entro il termine concessogli, la proposta tramite sottoscrizione del verbale. Con l’adesione da parte del cliente alla proposta formulata nel verbale di conciliazione, la vertenza s’intenderà risolta in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto ed azione da parte del cliente e con impegno di quest’ultimo: i) a comunicare formalmente agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente aditi l’intervenuta definizione della controversia ed a rinunciare ad avvalersi dell’eventuale esito del predetto procedimento stragiudiziale ii) ad abbandonare eventuali giudizi promossi nei confronti della Banca del Gruppo Bper, a spese compensate, rinunciando ad avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta. In tale ipotesi, anche la Banca del Gruppo Bper dovrà rinunciare ad avvalersi dell’esito del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero della sentenza eventualmente intervenuti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dai componenti della Commissione e non accettato dal cliente non potrà costituire precedente vincolante il Gruppo Bper e quindi in nessun caso potrà valere come riconoscimento di responsabilità da parte della medesima circa i fatti oggetto di contestazione. La Commissione redigerà annualmente un rapporto sui casi trattati e sull’andamento complessivo della Procedura. La Commissione prenderà in esame esclusivamente le domande di associati MDC Federconsumatori clienti del Gruppo Bper.
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