Caratteristiche del rapporto di lavoro Clausole campione

Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000. 2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12. 3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. L'indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata l'opzione, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio, come integrato dall'art. 24, comma 12, del presente CCNL. 5. Per l'acquisizione delle fasce successive all'indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio. 6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza. 7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo c...
Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31.12.1998 è esclusivo. La norma, eccetto i casi di mobilità di cui all’art. 20 i quali non dando luogo a novazione del rapporto di lavoro ne mantengono le caratteristiche in atto al momento del trasferimento, si applica anche in tutte le ipotesi in cui successivamente a tale data venga stipulato un nuovo contratto individuale con dirigenti già in servizio al 31 dicembre 1998 ovvero venga modificato uno degli aspetti del rapporto di lavoro con particolare riguardo al conferimento degli incarichi di direzione di struttura. 2. Il rapporto di lavoro è esclusivo anche nei confronti di tutti i dirigenti che alla data dell’entrata in vigore del d.lgs. 229/1999 abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria. 3. I dirigenti già in servizio alla data del 31.12.1998 che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria possono passare, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. A tal fine, entro il 14 marzo 2000, i dirigenti interessati sono tenuti a comunicare all’azienda l’opzione in ordine al rapporto esclusivo. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il rapporto esclusivo. 4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. La revoca dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria può essere invece esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dall’art. 48. 5. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza. 6. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del comma 3 che abbiano mantenuto l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria comporta totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devo...
Caratteristiche del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti caratteristiche: a) obbligo di svolgere, nell'ambito del reparto e/o del servizio cui è adibi- to, nel rispetto della qualifica ricoperta, le attività istituzionali della Struttura sanitaria, ivi compresa l'attività ambulatoriale entro l'orario di servizio o in ore di lavoro straordinario. L'attività ambulatoriale sarà in b) possibilità, ove la Struttura e l'organizzazione lo consentano, di svol- xxxx attività in regime libero-professionale intra moenia al di fuori dell'o- rario di lavoro, in orari concordati consensualmente tra il medico e l’Amministrazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonchédel regolamento xxxxxxx.Xx medicoècomunqueconsentitodieser- citare l’attività libero-professionale al di fuori della Struttura sanitaria, purché non in altre strutture di ricovero (ordinario e in day hospital) e pre- via valutazione da parte della Struttura, sentita la RSM Cimop, della in- sussistenza di situazioni di conflitto di interessi; c) divieto di stabilire rapporti professionali con altre Strutture sanitarie ad eccezione delle attività occasionali di consulenze e consulti. Il divieto di operare in altre strutture di ricovero non sussiste per i medici assunti a tem- po parziale. I medici assunti a tempo definito possono richiedere alla Casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione che verrà concessa pre- via valutazione da parte della Struttura medesima, sentita la RSM Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
Caratteristiche del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti caratteristiche: a) obbligo di svolgere, nell’ambito del reparto e/o del servizio cui è adibito, nel rispetto della qualifica ricoperta, le attività istituzionali della struttura sanitaria, ivi compresa l’attività ambulatoriale entro l’orario di servizio o in ore di lavoro straordinario. Detta attività verrà concordata entro il primo trimestre di ogni anno; b) possibilità, ove la struttura e l’Organizzazione lo consentano, di svolgere attività in regime libero-professionale intra moenia al di fuori dell’orario di lavoro, in orari concordati consensualmente tra il medico e l’amministrazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché del regolamento interno. Al medico è comunque consentito di eser- citare l’attività libero-professionale al di fuori della struttura sanitaria, purché non in altre strutture di ricovero (ordinario e in day hospital) e previa valutazione da parte della struttura, della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; c) divieto di stabilire rapporti professionali con altre strutture sanitarie ad eccezione delle attività occasionali di con- sulenze e consulti. Il divieto di operare in altre strutture di ricovero non sussiste per i medici assunti a tempo parziale. I medici assunti a tempo definito possono richiedere alla casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione che verrà concessa previa valutazione da parte della struttura medesima, della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
Caratteristiche del rapporto di lavoro. Le caratteristiche del rapporto di lavoro che verrà instaurato all'esito favorevole della presente procedura di mobilità sono le seguenti: - a tempo indeterminato e part time, - categoria D1, - profilo professionale: istruttore direttivo servizi sociali, - trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed enti locali.
Caratteristiche del rapporto di lavoro. Il presente rapporto di lavoro, è instaurato a tempo indeterminato ed a tempo parziale. Il rapporto di lavoro in oggetto è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano a pieno diritto la disciplina del presente atto, anche in relazione a ferie, permessi, malattia, cause di risoluzione e termini di preavviso. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Il trattamento economico-retributivo sarà quello previsto, per la categoria e livello retributivo di appartenenza, dal vigente C.C.N.L. e successivi rinnovi ed integrazioni. La retribuzione tabellare imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà prevista dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Caratteristiche del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro per il quale l'impresa e/o il datore di lavoro richiede l’incentivo deve: a) essere instaurato nell’anno in corso e, per la tipologia che prevede la trasformazione del contratto da tempo determinato/a termine a tempo indeterminato, la trasformazione deve essere effettuata nell'anno in corso; b) riguardare un rapporto di lavoro instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana; c) essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge, con esclusione di quant o previsto dal precedente Art. 7 relativamente alle “Persone con disabilità”; d) riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente non abbia già beneficiato di incenti vi pubblici a sostegno dell’occupazione e/o di voucher formativi; e) essere riferito ad un contratto di lavoro full -time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part -time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full -time previsto dal CCNL della categoria di riferimento. f) non essere riferito ad un contratto di apprendistato. g) riguardare lavoratori che nei dodici mesi precedenti l’assunzione non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa azienda, oppure con la stessa impresa e/o datore di lavoro richiedenti l’incentivo, ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro/impresa medesimi.
Caratteristiche del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rap- porti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui il socio lavoratore contri- buisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma deri- vano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici
Caratteristiche del rapporto di lavoro. 1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art. 13, comma 7 del C.C.N.L. 8 giugno 2000. 2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono regolati dall'art. 12.
Caratteristiche del rapporto di lavoro. Acquisizione modello COLD : Caratteristiche del rapporto di lavoro Data assunzione* / Data fine rapporto di lavoro (solo se a tempo determinato) Orario settimanale * Retribuzione/compenso mensile * Retribuzione oraria *