Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) Clausole campione

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.). Sulla base della Diagnosi Funzionale e delle ulteriori conoscenze possedute, gli operatori scolastici e quelli socio-sanitari che hanno in carico l’alunno con disabilità definiranno congiuntamente il Profilo Dinamico Funzionale, secondo l’allegato D. I genitori dell’alunno saranno chiamati a concorrere alla definizione del P.D.F. e presenzieranno, se ritenuto necessario dall'ULSS o dalla Scuola, alla stesura stessa. Questo evidenzierà l’area didattica e/o riabilitativa di progetto, conterrà gli obiettivi, gli interventi integrati ed i tempi delle verifiche collegiali. Il P.D.F. indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di disabilità e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate. Tale strumento, elaborato di norma per i nuovi alunni certificati entro il 15 novembre dell’anno scolastico successivo all’anno di prima assegnazione del sostegno, viene aggiornato all’ingresso alla scuola di ordine o grado di istruzione superiore. In caso di necessità e d’intesa tra servizi e scuola, saranno effettuate verifiche diagnostico-prognostiche intermedie agli aggiornamenti sopra indicati. Entro il 15 gennaio dell’anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado, il P.D.F sarà integrato dalla sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico (allegato H).
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.). Sulla base dei dati della D.F., delle osservazioni organicamente e collegialmente rilevate da docenti, operatori sanitari e genitori, il Gruppo Operativo (G.O.) elabora e condivide il P.D.F. secondo il modello allegato al presente Accordo. Il P.D.F. individua sia le capacità e le potenzialità di sviluppo sia le difficoltà di apprendimento nel rispetto delle scelte culturali del bambino e dell'alunno disabile. Il P.D.F. consente di predisporre il Piano Educativo Individualizzato e, consegnato in copia alla famiglia, sarà aggiornato obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico o alla Formazione Professionale, e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario. Esso va redatto entro il 30 luglio (Decreto della Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 febbraio 2006, n. 185 art. 3 comma 1) e trasmesso, su richiesta, alla scuola ricevente.
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.). Sulla base dei dati della DF, delle osservazioni organicamente e collegialmente rilevate da docenti, operatori sanitari e genitori, il Gruppo Operativo (GO) elabora e condivide il PDF secondo le indicazioni contenute nello strumento per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale allegato al presente Accordo. Il PDF individua sia le capacità e le potenzialità di sviluppo sia le difficoltà di apprendimento nel rispetto delle scelte culturali del bambino/alunno disabile. Il Gruppo Operativo si incontra per la redazione e aggiornamento del PDF di norma almeno una volta al termine di ciascun anno scolastico.
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.). Il Profilo Dinamico Funzionale è atto successivo alla D.F. e indica in via prioritaria, dopo un periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e medi. Relativamente a questo adempimento A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni Il Dirigente Scolastico:
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.). Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento, redatto successivamente alla Diagnosi Funzionale che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento scolastico, “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)” (DPR 24/02/94).
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.). Sulla base dei dati della D.F., delle osservazioni organicamente e anche collegialmente rilevate dai docenti, personale educativo - assistenziale, operatori sanitari, eventuale referente del Servizio per adulti e dalla famiglia, il Gruppo Operativo (G.O.) elabora e condivide il P.D.F. avendo a riferimento il modello allegato al presente Accordo (Allegato 4). Il P.D.F. individua le capacità e le potenzialità di sviluppo del bambino o alunno con disabilità, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e potenziate. Gli impegni che vengono assunti all’atto della sua stesura dovranno essere ricondotti ad un’efficace realizzazione del Piano Educativo Individualizzato. Il P.D.F. è consegnato in copia alla famiglia ed è aggiornato obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico o alla Formazione Professionale e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario. Inoltre il P.D.F., debitamente aggiornato, è parte integrante della documentazione che l' Istituzione Scolastica/formativa trasmette, previo consenso della famiglia, ai Servizi per adulti che prenderanno in carico il giovane9 al termine del percorso scolastico-formativo, riportando in tal caso compiutamente le competenze acquisite nel percorso scolastico affinchè siano adeguatamente valorizzate nella definizione del "progetto di vita".

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.