PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI Clausole campione

PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI. Tutti i risultati realizzati nell’ambito del presente accordo, potranno essere utilizzati liberamente dalle parti nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, che tali risultati sono scaturiti col contributo dell’altra parte. Tuttavia, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo del DAFNE o dell’Università degli Studi della Tuscia per scopi pubblicitari.
PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI. Tutti i risultati realizzati nell’ambito del suddetto programma di ricerca sono pubblici e le parti ne potranno far libero uso nell’ambito dei propri compiti istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, che tali risultati sono scaturiti col contributo dell’altra parte contraente.
PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI. Per “Risultati” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo di cui all’”Attività di Ricerca” di cui alla presente convenzione. Fatto salvo il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, la proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dall’”Attività di Ricerca” e i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno del Partner o dei Partner che li ha/hanno conseguiti, secondo quote proporzionali al contributo intellettuale inventivo. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra i Partner interessati, le quote si presumono uguali. Nel caso di Risultati a titolarità congiunta, i Partner concorderanno fra di loro, con separato accordo scritto, la ripartizione delle quote, le modalità di tutela e gestione, nonché i termini di esercizio, sfruttamento e alienazione dei risultati stessi, anche con riferimento alla concessione di licenze a terzi e/o cessioni. La concessione a terzi dei diritti sui Risultati congiunti dovrà avvenire nel rispetto del principio secondo il quale ciascun Partner proprietario potrà disporre liberamente di detti Risultati, fermo restando che il trasferimento della propria quota di titolarità a terzi potrà avvenire solo con il consenso preventivo di tutti gli altri Partner proprietari, ai quali dovrà essere comunque garantito il diritto di prelazione. Per quanto concerne l’accesso ai Risultati, per lo svolgimento dell’”Attività di Ricerca”, sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza gratuita tra i Partner interessati a condizioni da definirsi, con il vincolo del Partner proprietario di concedere l’accesso a condizioni non discriminatorie. Il Partner proprietario potrà rifiutare l’accesso ai propri Risultati agli altri Partner qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento dell’”Attività di Ricerca”. I Risultati saranno da ritenersi essenziali laddove l’Attività di ricerca di un Partner non fosse tecnicamente possibile senza l’accesso a detti Risultati. L’accesso ai Risultati, dopo la conclusione del Progetto, sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza, a condizioni di mercato, comunque non discriminatorie, con l’impegno del Partner proprietario di acconsentire all’accesso ai propri Risultati a condizione che l’accesso sia essenziale per il Partner richi...
PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI. Tutti i risultati realizzati nell'ambito del suddetto programma di ricerca sono di proprietà di entrambe le parti, le quali ne potranno far libero uso nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti col contributo dell'altra parte contraente. Il DAFNE si impegna, in accordo con ARSIAL, a divulgare i risultati del programma di ricerca di cui all’Art. 2 presso le aziende zootecniche coinvolte nel Progetto. Le aziende zootecniche potranno fare uso dei risultati della ricerca per le proprie finalità imprenditoriali, entro i limiti stabiliti dalle normative vigenti.
PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività in oggetto ed in particolare i codici sorgenti del software espressamente sviluppato su richiesta di AU, rimarranno di proprietà di AU il quale ne potrà disporre pienamente e liberamente anche trasferendo a terzi i diritti di utilizzazione relativi. Tali codici verranno consegnati ad AU contestualmente al collaudo. Le informazioni ed i risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto non potranno essere comunicati dall’Aggiudicatario a terzi senza il previo consenso scritto di AU.
PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI. Tutti i risultati realizzati nell’ambito della presente convenzione potranno essere utilizzati liberamente dalle parti nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, che tali risultati sono scaturiti col contributo dell’altra parte.

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  • Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati 9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. 9.2 Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. 9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. 9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). 9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.

  • Premio di risultato Secondo quanto stabilito nella PARTE GENERALE punto B) “Disposizioni generali sul sistema contrattuale” del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi, tra le Parti espressamente indicate nel sopraccitato punto B), ai fini della determinazione di un Premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti, di cui al punto B) della parte “Disposizioni generali sul sistema contrattuale”, esamineranno preventivamente in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le Parti di norma entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione — o comunque con riferimento a quanto aziendalmente concordato — la Direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle Parti. Le erogazioni dovranno consentire l’applicazione dello specifico trattamento contributivo e previdenziale previsto dalla normativa di legge. Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle Parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Gli accordi aziendali o di gruppo, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, avranno durata triennale. Dalla data del 17 ottobre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del “premio di produzione” di cui all’art. 22 del CCNL 5 febbraio 1991. I Premi di produzione di cui al punto precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 settembre 1994 le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori. Viene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del CCNL.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Riserva di proprietà 1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto di acquisto fino all’accredito di tutti i pagamenti sul conto corrente concordato (rapporto commerciale) con il Cliente; tale riserva fa riferimento al saldo riconosciuto. In caso di comportamento lesivo del Contratto da parte del Cliente, e soprattutto in caso di mora di pagamento, siamo autorizzati a ritirare l’oggetto d’acquisto. Un nostro ritiro dell’oggetto d’acquisto non comporta un recesso dal Contratto, salvo nel caso in cui avessimo dichiarato espressamente per iscritto tale possibilità. Un pignoramento dell’oggetto d’acquisto esercitato dalla nostra azienda comporta in ogni caso un recesso dal Contratto. Siamo legittimati al reimpiego dell’oggetto d’acquisto ritirato; il ricavo ottenuto attraverso il reimpiego – detratti adeguati i costi di reimpiego – deve essere detratto dai debiti del Cliente. 2. In caso di pignoramenti o di altri interventi ad opera di terzi il Cliente deve darcene tempestiva comunicazione per iscritto, consentendoci così di poter presentare un ricorso a norma del § 771 ZPO (codice di procedura civile). Qualora il terzo non dovesse essere in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un ricorso secondo § 771 ZPO, il Cliente risponderà della perdita da noi eventualmente subita. Il Cliente deve inoltre informarci di tutti i danni e passaggi di proprietà riguardanti l’oggetto d’acquisto. 3. Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce nell’ambito di una gestione regolare; lo stesso tuttavia cede a noi fin da ora tutti i crediti pari all’importo finale fatturato (IVA compresa ) del nostro credito, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l’oggetto di acquisto sia stato rivenduto senza modificarlo o dopo una sua eventuale trasformazione. Il Cliente rimane autorizzato a riscuotere detto credito anche dopo l’avvenuta cessione. Rimane impregiudicata la nostra facoltà di riscuotere autonomamente il credito. La nostra azienda si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché il Cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non cade in mora e, in particolare, non inoltra una domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non sia in atto una sospensione dei pagamenti. In caso contrario possiamo pretendere che il Cliente ci renda noti i crediti ceduti e i suoi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). 4. Una lavorazione o trasformazione dell’oggetto d’acquisto da parte del Cliente deve essere eseguita sempre per nostro conto. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, incl. IVA) e il valore degli altri oggetti lavorati. Al prodotto risultante da tale lavorazione si applicano le medesime disposizioni valide per l’oggetto di vendita fornito con riserva della proprietà. 5. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo inseparabilmente ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, IVA incl.) e il valore degli altri oggetti con esso combinati. Resta inteso che, qualora la combinazione con tali altri oggetti avvenisse in modo tale, che l’oggetto del Cliente debba essere considerato come il bene principale, il Cliente dovrà trasferire a noi una proporzionale quota di comproprietà dell’oggetto.. Il Cliente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà rispettivamente risultante. 6. A garanzia dei crediti che vantiamo nei suoi confronti, il Cliente cede inoltre alla nostra azienda anche i crediti derivantigli nei confronti di un terzo in seguito a un vincolo sussistente tra l’oggetto di vendita e un edificio. 7. Su richiesta del Cliente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la selezione delle garanzie da svincolare resta di nostra competenza.

  • Risultati attesi I risultati che si attendono da questo progetto sono, in prima istanza, • una riduzione delle predazioni agli allevamenti • in un tempo medio, la loro cessazione. Non si può escludere a priori che, al pascolo, non vi saranno ancora tentativi di predazione che talvolta potrebbero avere successo. Tuttavia, nelle esperienze maturate in altri contesti ambientali si è avuta, nel breve periodo, la quasi totale scomparsa degli attacchi agli animali domestici, fatte salve, in poche occasioni, l’attacco alle greggi da parte di numerosi cani inselvatichiti di grossa taglia. Di seguito si dettagliano i risultati attesi dalla realizzazione del progetto: ◼ Attivazione di un servizio di assistenza agli allevatori inerente la gestione corretta dei tentativi di predazione del lupo ◼ Formazione degli allevatori sulla problematica di gestione degli attacchi da lupo o Abbattimento delle predazioni a danno delle aziende zootecniche da parte del lupo e del cane randagio/inselvatichito ◼ -Formazione degli allevatori sulle pratiche di tutela degli allevamenti e della buona condotta dei cani da guardiania e delle strutture di protezione. Appare opportuno che all’interno di ogni azienda zootecnica vi sia almeno un operatore formato ed esperto nella tutela dell’allevamento dalle predazioni. Si è notato infatti che in molti contesti la conduzione degli animali viene affidata, dal proprietario, a personale non qualificato, scelto per lo più in base a un basso costo, impreparato ad affrontare situazioni di emergenza/urgenza. Tale personale deve essere formato allo scopo di ottimizzarne l’efficacia migliorando collateralmente la qualità di vita degli animali. dipartimento di medicina veterinaria ◼ Divulgazione di una corretta informazione che permetta una serena gestione del fenomeno. ◼ Xxxxxxxxxxx di una cooperazione e collaborazione fra allevatori e fra allevatori e ricercatori che contribuiscano ad un continuo aggiornamento delle situazioni nei vari contesti. In tal senso, la creazione di un numero verde da parte della Regione potrebbe costituire un elemento estremamente positivo. ◼ redazione di un manuale di buone pratiche (da produrre in caso di prolungamento del progetto) per la tutela degli allevamenti dalle predazioni da parte di carnivori selvatici. Unitamente ad una informazione rivolta alle associazioni degli allevatori e a incontri con gli operatori del settore, la diffusione di un manuale di buone pratiche a cui fare riferimento appare una soluzione adeguata per ottenere, attraverso la sua consultazione, un aggiornamento continuo degli stessi operatori. ◼ divulgazione dei risultati ottenuti presso le associazioni allevatori e attraverso una serie di eventi da programmare successivamente (in caso di prolungamento del progetto). dipartimento di medicina veterinaria Il progetto si svilupperà nell’area della Murgia barese, da tempo (anni 1999 – 2000) interessata dalla presenza del lupo (Canis lupus italicus). Le prime notizie del predatore nella zona vennero divulgate (Gazzetta del Mezzogiorno: lupo trovato morto, forse fulminato da xxxx xxxxxxxxx) fra la fine del 1999 e gli inizi del 2000. Ulteriori segnalazioni giunsero in tempi successivi e anche durante una serie di rilievi finalizzati alla redazione di studi di impatto ambientale portarono ad accertare la presenza del predatore nell’area. La presenza degli esemplari pare abbia una doppia

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.