Quorum Clausole campione

Quorum. In deroga all’articolo 5.1 del Regolamento interno del Comitato di gestione, il Comi- tato allargato per le tasse di rotta delibera validamente fintanto che almeno tutti i rappresentanti degli Stati contraenti aventi voto deliberativo, salvo due, sono pre- senti.
Quorum. 1. Il Comitato delibera validamente quando almeno tutti i rappresentanti degli Stati membri che hanno voto deliberatorio, salvo uno, sono presenti (art. 5.1 degli Statuti dell’Agenzia). 2. Se questo quorum non è raggiunto, la deliberazione è rimandata a una seduta ul- teriore, che costituisce l’oggetto di una nuova convocazione e può essere tenuta, al più presto, soltanto dieci giorni dopo la precedente; per la seconda deliberazione, il quorum richiesto è della metà almeno dei rappresentanti che hanno voto deliberativo (art. 5.2 degli Statuti dell’Agenzia).
Quorum. E’ il numero legale stabilito per la validità di una votazione effettuata da un organismo collegiale. Esso può essere: • costitutivo, quando indica il numero delle persone che è necessario partecipino alla votazione al fine della validità della stessa; • deliberativo, quando indica il numero dei voti favorevoli necessari affinché una deliberazione possa dirsi approvata.
Quorum. 1) L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dall’art. 2368 del Codice Civile. 2) La nomina dell’Organo Amministrativo, avverrà sulla base di quanto stabilito nell’arti- colo 17, comma 2, del presente Statuto. 3) L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settanta- cinque per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione, per le seguenti materie: • • • • • • a) aumenti del capitale sociale, anche mediante conferimenti in natura; b) operazioni di scissione, fusione, conferimento di azienda e/o di rami di azienda, tra- sformazione; c) emissione di prestiti obbligazionari convertibili e di altri strumenti finanziari; d) modifiche statutarie; e) scioglimento anticipato della Società; f) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e stipulazione di contratti di finanziamento di cui all’articolo 2447 bis del Codice Civile. 4) Devono comunque essere prese con il voto favorevole dei Comuni direttamente inte- ressati le delibere che modificano le tariffe applicabili agli utenti dei servizi gestiti o che riguardano ogni altro elemento riservato dalla legge al potere di verifica da parte del Co- mune interessato, salvo che si tratti di decisioni connesse all’esercizio di impianti comuni a servizio della generalità di Soci.
Quorum. 1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno cinque membri esportatori e della mag- gioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di cia- scuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria. 2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene raggiunto il giorno stabilito per la seduta di apertura della sessione, a decorrere dal secondo giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera rag- giunto con la presenza dei membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria. 3. Per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione conforme- mente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso. 4. Tutti i membri rappresentati conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 11 si considerano presenti.
Quorum. Per ciascuna delibera proposta dall’Emittente, il quorum costitutivo per l’assemblea in prima convocazione è di metà più uno del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non ancora estinte. Nel caso in cui decorsi quarantacinque minuti dall’ora fissata per l’assemblea non ci fosse un quorum costitutivo sufficiente, l’adunanza dovrà essere aggiornata ad una data (comunque non prima di trenta giorni) e luogo stabiliti dal Presidente dell’assemblea. In caso di ogni ulteriore convocazione dell’assemblea il quorum costitutivo deve essere: · nel caso si tratti delle deliberazioni di cui ai punti 1. e 3. dell’Avviso di metà più uno delle Obbligazioni emesse e non ancora estinte, anche in seconda ed in terza convocazione; · nel caso si tratti della deliberazione di cui al punto 2. dell’Avviso di un terzo più uno delle Obbligazioni emesse e non ancora estinte, in sede di seconda convocazione e di un quinto più uno in sede di terza convocazione.
Quorum. 31.1 Non verrà trattata alcuna questione in qualsiasi Assemblea dei soci a meno che non sia presente un quorum in termini di persone o di deleghe nel momento in cui l'assemblea passa alle questioni. 31.2 Un quorum in una Assemblea dei soci sarà costituito da tre persone fisicamente presenti, ciascuna delle quali deve essere un Socio o una delega di un Socio che abbia diritto di voto sulle questioni che vengono trattate. 31.3 Se entro mezz'ora dall'ora stabilita per la Assemblea dei soci non fosse presente un quorum, l'assemblea verrà aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva nello stesso posto e ora, e se nell'assemblea aggiornata non fosse presente un quorum entro mezz'ora dall'ora stabilita per la assemblea, i Soci presenti fisicamente o mediante delega e con diritto di voto costituiranno un quorum.
Quorum. 1. L'assemblea ordinaria: - in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza asso- luta del capitale presente; - in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capita- le presente. 2. La nomina alle cariche sociali avviene secondo le seguenti modalità: per la nomina delle cariche sociali i soci possono presentare una lista unica di candidati pari al numero degli eligendi, oppure possono presentare più liste di candidati pari al numero degli eligendi disponendo gli stessi in ordine progres- sivo per l'eventuale nomina. Nel caso in cui sia presentata una unica lista l'assemblea elegge con distinte votazioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori. Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati, a ciascuna lista è at- tribuito un numero di voti pari al numero delle azioni possedute dai soci che la votano. Il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista è diviso rispettivamente per il numero degli eligendi (uno, due , tre, quattro ecc..), e risultano attribuiti alla lista tanti seggi quanti sono i quozienti più alti. 3. L'assemblea straordinaria: - in prima convocazione: è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. - in seconda convocazione: è validamente costituita con la partecipazione dei soci che rappresentano oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più di un terzo del capitale sociale. Tuttavia in prima e seconda convocazione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del settanta per cento del capitale sociale per le delibere inerenti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) la trasformazione; c) lo scioglimento anticipato; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede sociale all'estero; f) l'emissione di azioni privilegiate.

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  • Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

  • Segretezza del voto Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Prima di presentare una richiesta di Sinistro l’Assicurato dovrà verificare l’alimentazione elettrica, verificare se ci sono cause visibili del danno o del malfunzionamento e consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nel manuale del produttore. Ai fini dell’istruzione del Sinistro è possibile inviare una email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, oppure contattare telefonicamente il numero 000 000 000* dall’Italia oppure il numero +00 00 000 00000 dall’estero, dalle ore 8:30 alle ore 21:00, dal lunedì al venerdì e, il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 19:00, oppure inviare una richiesta per posta al seguente indirizzo: Amazon Protect – xxx Xx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX). Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, il centro di assistenza tecnica autorizzato dall’Assicuratore cercherà di risolvere il problema telefonicamente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, verrà predisposto l’esame del Prodotto: ▪ Per prodotti di piccole dimensioni, verrà inviato un corriere a prelevare il Prodotto ovvero verrà fornita una busta prepagata per l’invio del Prodotto al riparatore autorizzato; ▪ Per prodotti di grandi dimensioni sarà inviato un tecnico presso il domicilio dell’Assicurato. I Prodotti sostituti dall’Assicuratore, non verranno restituiti all’Assicurato. La copertura assicurativa opera con le modalità sopra descritte con riferimento a Guasti e Xxxxx Accidentali che si verifichino nel Territorio. Se il Prodotto subisce un Guasto o un Danno Accidentale mentre l’Assicurato si trova fuori dal Territorio, per poter beneficiare della copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà richiedere l’autorizzazione alla riparazione, da parte di un riparatore autorizzato, utilizzando i recapiti sopra forniti. Al momento del contatto verrà convenuto l’importo massimo del costo della riparazione che l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato, solo previa esibizione della relativa fattura o altra conferma di pagamento. In alternativa, l’Assicurato potrà aspettare di ritornare al proprio domicilio, seguendo la procedura sopra descritta. L’Assicuratore si impegna a liquidare l’Indennizzo, ossia a effettuare la riparazione del Prodotto Assicurato ovvero a fornire un Prodotto Sostitutivo o un Buono Regalo, secondo quanto previsto all’art. 2 tempestivamente, a partire dalla data in cui sarà in possesso di tutti gli elementi necessari per accertare il Sinistro.

  • Assistenza diretta/in convenzione non prevista.

  • Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

  • Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione. 6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Mandato dei periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione. c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione. d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.