Rapporti Periodici Clausole campione
Rapporti Periodici. 1. La Società darà conto alla PCM dei servizi erogati nell’ambito del presente Atto mediante appositi Rapporti Periodici, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della Convenzione Quadro.
2. A integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà alla PCM, almeno quadrimestralmente, il prospetto di avanzamento funzionale, di cui all’articolo 10, comma 2, della Convenzione Quadro.
Rapporti Periodici. 1. La Società darà conto del servizio erogato mediante appositi Rapporti Periodici, secondo lo schema di cui all’allegato sub “D”, denominato “Schema Rapporto Periodico”, che riportano i dati di consuntivo, i tempi e costi preventivati, i tempi effet- tivi ed i costi consuntivi con i relativi scostamenti, coerente- mente con l’articolazione del Piano Generale delle attività.
2. I Rapporti Periodici con cadenza quadrimestrale verranno tra- smessi dalla Società all’Agenzia che procederà all’approvazione, autorizzando quindi l’emissione delle fattu- re di cui all’articolo 11, entro 25 (venticinque) giorni dalla fi- ne del periodo di riferimento, fermo restando che il Rapporto Periodico relativo all’ultimo mese dell’anno di riferimento sa- rà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del mese stesso.
3. L’Agenzia verificherà, in sede di esame del Rapporto periodi- co, che le prestazioni oggetto del presente Atto siano state erogate, sotto il profilo degli obiettivi, delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, in conformità alle previ- sioni dell’Atto e dei suoi allegati.
4. L’Agenzia concluderà la verifica di ciascun Rapporto Perio- dico entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla trasmissione dello stesso da parte della Società. Trascorso tale termine, in assen- za di specifico riscontro da parte dell’Agenzia, la Società provvederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi pre- visti per le attività indicate nel Rapporto Periodico e l’Agenzia sarà tenuta ai relativi pagamenti.
Rapporti Periodici. 1. Dei Servizi erogati in attuazione degli specifici Accordi Esecutivi la Società darà conto al Ministero mediante appositi Rapporti Periodici aventi cadenza quadrimestrale, redatti secondo lo schema di cui all’Allegato B:
a) paragrafo 4 per le informazioni di natura contabile
b) paragrafo 3 per quanto riguarda le informazioni di avanzamento funzionale.
2. I Rapporti Periodici di cui al comma 1 dovranno essere inviati, al Ministero entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal Ministero, fermo restando che il Rapporto Periodico relativo all’ultimo quadrimestre dell’anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.
3. I Rapporti periodici cui al comma 1 lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Ministero.
4. Le eventuali osservazioni sui Rapporti Periodici di cui al precedente comma 3 da parte del Ministero dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i Rapporti Periodici si intenderanno approvati ad ogni effetto.
5. Entro il termine previsto per l’invio del Rapporto Periodico, relativo all’ultimo quadrimestre dell’anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la Società provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell’anno di riferimento in nome proprio e per conto del Ministero, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della Società, sul quale il Ministero comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.
6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del Rapporto Periodico relativo all’ultimo quadrimestre di ciascun anno, la Società resterà esonerata dalle penali di cui al successivo articolo 12.
Rapporti Periodici. Le Parti concordano di integrare l’articolo 6 dell’Accordo, inserendo il paragrafo 6.6 recante il testo di seguito riprodotto: “6.6 Fatti salvi gli obblighi riguardo alle segnalazioni di sicurezza stabiliti all’articolo 8 che segue e nell’Appendice 6, il Promotore, tramite lo Sperimentatore Principale, si rende disponibile a fornire a Xxxxx i rapporti periodici sullo stato di avanzamento dello Studio. I rapporti periodici (a cadenza almeno semestrale) predisposti dallo Sperimentatore Principale e finalizzati esclusivamente alla verifica del rispetto degli accordi e delle condizioni del presente Accordo, conterranno come minimo le seguenti informazioni:
Rapporti Periodici. 1. La Società darà conto all’Amministrazione dei Servizi erogati nell’ambito dell’Accordo Esecutivo mediante appositi Rapporti Periodici, secondo lo schema di cui all’Allegato 5 al presente Accordo denominato “Schema e gestione del Rapporto periodico contabile”, aventi cadenza quadrimestrale.
2. Ad integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà - almeno ogni quadrimestre - un prospetto contenente:
a) lo stato di avanzamento funzionale;
b) l’avanzamento economico;
c) la situazione relativa ai beni già consegnati ed ai servizi già prestati o in corso di prestazione;
d) le restanti attività pianificate ancora da porre in essere.
Rapporti Periodici. 1. La Società darà conto alla SNA dei Servizi erogati nell’ambito del presente Atto mediante appositi Rapporti Periodici, secondo i contenuti e quanto regolamentato nell’articolo 10 della Convenzione Quadro.
2. Ad integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà alla SNA almeno quadrimestralmente il prospetto di avanzamento funzionale, di cui all’articolo 10, comma 2 della Convenzione Quadro.
Rapporti Periodici. Il Concessionario è tenuto a produrre il rapporto annuale della gestione e della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, oltre ad indicare le eventuali variazioni delle condizioni di mercato quali l’inflazione, i tassi di interesse, tasse ecc., che possono incidere sul rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario.
Rapporti Periodici. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concedente deve fornire tutte le informazioni periodiche dello stato di avanzamento e degli sviluppi delle attività, oltre alle informazioni sull’andamento del mercato le cui conseguenze possono provocare scostamenti dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione che costituiscono parte integrante del presente Contratto. A tale scopo il Concessionario è tenuto a produrre il rapporto semestrale della gestione e della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, oltre ad indicare le eventuali variazioni delle condizioni di mercato quali l’inflazione, i tassi di interesse, tasse ecc…che possono incidere sul rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario.
Rapporti Periodici. Le Parti concordano di integrare l’articolo 6 dell’Accordo, inserendo il paragrafo 6.6 recante il testo di seguito riprodotto: “6.6 Fatti salvi gli obblighi riguardo alle segnalazioni di sicurezza stabiliti all’articolo 8 che segue e nell’Appendice 6, il Promotore/lo Sperimentatore Principale dovrà inoltre fornire a Ipsen i rapporti periodici (a cadenza almeno semestrale) sullo stato di avanzamento dello Studio. I rapporti periodici predisposti dallo Sperimentatore conterranno come minimo le seguenti informazioni:
i. Aggiornamento sul numero di pazienti arruolati;
ii. Numero di pazienti esposti al Materiale dello Studio (totali cumulativi di pazienti esposti al Materiale dello Studio);
iii. Aggiornamento del piano di progetto (traguardi intermedi raggiunti e/o riprogrammati).”