Rapporti Periodici Clausole campione

Rapporti Periodici. 1. La Società darà conto alla PCM dei servizi erogati nell’ambito del presente Atto mediante appositi Rapporti Periodici, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della Convenzione Quadro. 2. A integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà alla PCM, almeno quadrimestralmente, il prospetto di avanzamento funzionale, di cui all’articolo 10, comma 2, della Convenzione Quadro.
Rapporti Periodici. Entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese il Fornitore deve predisporre e inviare al DEC un Rapporto, in formato digitale, contenente i seguenti dati analitici e riassuntivi: 1. l’elenco degli interventi effettuati nel mese di riferimento con l’indicazione di:  identificativo dell’intervento  tipo di servizio nel cui ambito l’intervento è stato erogato (Manutenzione preventiva, correttiva, a gettone, taratura programmata, ecc.)  data di ricezione della richiesta (fatta eccezione per manutenzione preventiva o taratura programmata)  data di avvio dell’intervento  data di ultimazione dell’intervento  giorni utilizzati per evadere la richiesta (differenza tra data di ultimazione edata di ricezione della richiesta)  eventuali criticità operative I dati sopra riportati devono essere coincidenti con quelli ricavabili dai rapporti di lavoro relativi ai singoli interventi. 2. riepilogo del numero di interventi effettuati nel mese e dall’inizio del contratto,suddiviso per tipo di servizio; 3. tempo medio di evasione delle richieste (somma dei giorni per evasione richiesta/numero degli interventi effettuati) nel mese e dall’inizio del contratto; 4. elenco delle modifiche del quantitativo delle apparecchiature e delle frequenze degli interventi programmati registrate nel mese di riferimento e dall’inizio del contratto; 5. riepilogo del numero di apparecchiature in carico, suddiviso per tipologia diapparecchiatura. Il rapporto deve contenere, altresì, ai fini della consuntivazione e della fatturazione mensile delle prestazioni, il canone mensile unitario corrispondente a ciascuna tipologia di apparecchiatura offerto in gara e il prodotto del numero di apparecchiature per il rispettivo canone mensile unitario, nonché la somma di tali prodotti. Il numero di apparecchiature da considerare, a tal fine, è quello risultante dalla versione più aggiornata dell’Elenco assestato. Il canone mensile unitario è quello derivante dall’aggiornamento dell’offerta iniziale in ragione delle successive variazioni delle frequenze di intervento descritte all’articolo 4.5.4.3. Il formato digitale dei rapporti periodici è reso disponibile nel Sistema informativo gestionale.
Rapporti Periodici. 1. Dei Servizi erogati in attuazione dei Piani operativi annuali, la Società darà conto al Ministero mediante appositi Rapporti Periodici, redatti secondo lo schema di cui all’Allegato D: a) Rendicontazione contabile di cui al paragrafo 4, avente cadenza quadrimestrale, per le informazioni di natura contabile; b) Rendicontazione economico funzionale di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le informazioni di avanzamento economico-funzionale con cadenza almeno quadrimestrale o, su richiesta del Ministero con maggior frequenza da concordare tra le Parti. 2. I Rapporti Periodici di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere inviati al Ministero entro 30 (trenta) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal Ministero, fermo restando che il Rapporto Periodico relativo all’ultimo quadrimestre dell’anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso. 3. I Rapporti periodici cui al comma 1 lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Ministero. 4. Le eventuali osservazioni sui Rapporti Periodici di cui al precedente comma 3 da parte del Ministero dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i Rapporti Periodici si intenderanno approvati ad ogni effetto. 5. Entro il termine previsto per l’invio del Rapporto Periodico, relativo all’ultimo quadrimestre dell’anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la Società provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell’anno di riferimento in nome proprio e per conto del Ministero, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della Società, sul quale il Ministero comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato. 6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della rendicontazione relativa all’ultimo quadrimestre di ciascun anno, la Società resterà esonerata dalle penali di cui al precedente articolo 12, relative all’anno di riferimento e non contestate in precedenza, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.
Rapporti Periodici. Le Parti concordano di integrare l’articolo 6 dell’Accordo, inserendo il paragrafo 6.6 recante il testo di seguito riprodotto: “6.6 Fatti salvi gli obblighi riguardo alle segnalazioni di sicurezza stabiliti all’articolo 8 che segue e nell’Appendice 6, il Promotore/lo Sperimentatore Principale dovrà inoltre fornire a Ipsen i rapporti periodici (a cadenza almeno semestrale) sullo stato di avanzamento dello Studio. I rapporti periodici predisposti dallo Sperimentatore conterranno come minimo le seguenti informazioni: i. Aggiornamento sul numero di pazienti arruolati; ii. Numero di pazienti esposti al Materiale dello Studio (totali cumulativi di pazienti esposti al Materiale dello Studio); iii. Aggiornamento del piano di progetto (traguardi intermedi raggiunti e/o riprogrammati).”
Rapporti Periodici. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concedente deve fornire tutte le informazioni periodiche dello stato di avanzamento e degli sviluppi delle attività, oltre alle informazioni sull’andamento del mercato le cui conseguenze possono provocare scostamenti dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione che costituiscono parte integrante del presente Contratto. A tale scopo il Concessionario è tenuto a produrre il rapporto semestrale della gestione e della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, oltre ad indicare le eventuali variazioni delle condizioni di mercato quali l’inflazione, i tassi di interesse, tasse ecc…che possono incidere sul rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario.
Rapporti Periodici. 1. La Società darà conto all’Amministrazione dei Servizi erogati nell’ambito dell’Accordo Esecutivo mediante appositi Rapporti Periodici, secondo lo schema di cui all’Allegato 5 al presente Accordo denominato “Schema e gestione del Rapporto periodico contabile”, aventi cadenza quadrimestrale. 2. Ad integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà - almeno ogni quadrimestre - un prospetto contenente: a) lo stato di avanzamento funzionale; b) l’avanzamento economico; c) la situazione relativa ai beni già consegnati ed ai servizi già prestati o in corso di prestazione; d) le restanti attività pianificate ancora da porre in essere.
Rapporti Periodici. 1. La Società darà conto alla SNA dei Servizi erogati nell’ambito del presente Atto mediante appositi Rapporti Periodici, secondo i contenuti e quanto regolamentato nell’articolo 10 della Convenzione Quadro. 2. Ad integrazione dei Rapporti Periodici di cui al precedente comma 1, la Società, invierà alla SNA almeno quadrimestralmente il prospetto di avanzamento funzionale, di cui all’articolo 10, comma 2 della Convenzione Quadro.
Rapporti Periodici. Il Concessionario è tenuto a produrre il rapporto annuale della gestione e della manutenzione delle Opere in concessione con quantificate le tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, oltre ad indicare le eventuali variazioni delle condizioni di mercato quali l’inflazione, i tassi di interesse, tasse ecc., che possono incidere sul rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Piano Economico Finanziario.

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  • Riunioni periodiche In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

  • Aumenti periodici di anzianità 1. Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata per un massimo di cinque aumenti. 2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. 3. Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno esclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria. 4. Ai lavoratori, in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001, sono conservati, “ad personam” ed in cifra fissa non assorbibile, gli importi percepiti a tale data a titolo di “supplementi dei minimi” e “aumenti/scatti biennali di anzianità”. Anche a tali lavoratori è riconosciuto il diritto di maturare fino ad un massimo di ulteriori 5 aumenti periodici biennali di anzianità, per la cui decorrenza si terrà conto della data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento biennale di anzianità ovvero, qualora il lavoratore non avesse ancora conseguito un aumento/scatto biennale, si prenderà a riferimento la data nella quale è stato riconosciuto l’ultimo supplemento dei minimi; qualora, infine, il dipendente non avesse ancora conseguito il primo supplemento dei minimi, si terrà conto della data di assunzione. 5. La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti/scatti biennali di anzianità.

  • Rapporto di lavoro Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Trattamento di fine rapporto 1. Ai sensi della legge n. 297/82 e successive integrazioni e modificazioni, in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rap- porto da corrispondersi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. II dipendente, con almeno otto anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. 3. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 20% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque di almeno il 4% del numero totale dei dipen- denti dell’Ente di FP a livello regionale. 4. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di: - eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle compe- tenti strutture pubbliche; la necessità di terapie e interventi straordinari, per il dipen- dente ed i componenti a carico del proprio nucleo familiare, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche; - acquisto o costruzione, anche in cooperativa, e/o ristrutturazione della prima casa di a- bitazione, per sé o per i figli, previa documentazione; - nei casi previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53. 5. Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giusti- ficate dalla necessità di spese sanitarie, che dovranno essere definite entro 30 giorni dalla presentazione. 6. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L’importo corrispondente all’anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamen- to di fine rapporto compreso quello spettante ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile. 7. La quota di TFR verrà accantonata secondo le leggi vigenti. Sono fatti salvi i tratta- menti di miglior favore già definiti a livello di accordi regionali o per normativa regiona- le. 8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla leg- ge che regola tale materia.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.