Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Nell’unità scolastica viene designato, dalle R. S. U., il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.), secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro 10/7/96 e dall’art 58 del CCNI del 31/8/99. La RSU conferma come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’insegnate Provvidenza Cammisa. 2. Con riferimento alle materie disciplinate nel Titolo 1- Sezione VII dagli 47 e 50 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parti concordano su quanto segue: a) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; b) La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica. È altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 50, comma d, del D. Lgs 81/2008 secondo le modalità esplicitate nell’art. 37-Sez. IV del citato decreto. a) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. b) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione. c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 50, comma g del D. Lgs 81/2008. I contenuti della formazione sono quelli previsti dall’art. 37-Sez. IV D. Lgs 81/2008 e dal D. I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze. d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza, utilizza appositi permessi orari pari 40 ore annue di cui all’art. 73 lettera g del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell’art 50 del D. Lgs. 81/2008 il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro. 4. Le procedure operative saranno, di volta in volta, concordate col Dirigente Scolastico.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Nell’unità scolastica Nella scuola viene designato, dalle R. S. U., designato nell'ambito delle RSU il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.), secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro 10/7/96 e dall’art 58 del CCNI del 31/8/99. La RSU conferma come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’insegnate Provvidenza Cammisa(RLS) nella persona dell’ins. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
2. Con riferimento alle materie disciplinate nel Titolo 1- Sezione VII dagli 47 e 50 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parti concordano su quanto segue:
a) Il Rappresentante rappresentante dei Lavoratori lavoratori per la Sicurezza sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli ; segnala preventivamente al Dirigente Scolastico dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali ; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;protezione o del suo sostituto.
b) 3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolasticodirigente scolastico, prevista dal D. Lgs Lgs. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In ; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica. È nella scuola; é altresì consultato in merito all’organizzazione all'organizzazione della formazione di cui all’artall'art. 5037, comma d8, del D. Lgs 81/2008 secondo le modalità esplicitate nell’artLgs. 37-Sez. IV del citato decreto81/2008.
a) 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del all'organizzazione dei lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
b) 5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è é tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.
c) 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’artdall'art. 50, comma g 1, lett. g) del D. Lgs Lgs. 81/2008. I contenuti della formazione sono quelli previsti dall’art. 37-Sez. IV D. Lgs 81/2008 e dal D. I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
d) 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
38. Per l’espletamento l'espletamento dei compiti di cui all’artall'art. 50 del D. Lgs. 81/200881/2000, il rappresentante per la sicurezzasicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue di cui all’art. 73 lettera g del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. Per l’espletamento e annue; per gli adempimenti previsti dai punti B)commi 2, C), D), G), I) ed L) dell’art 50 3 e 4 del D. Lgs. 81/2008 presente articolo il predetto monte ore e l’attività l'attività sono considerati tempo di lavorolavoro e di servizio a tutti gli effetti.
4. Le procedure operative saranno, di volta in volta, concordate col Dirigente Scolastico.
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Samples: Contratto Integrativo, Contratto Integrativo
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Nell’unità scolastica viene designato, dalle R. S. U., il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.), secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro 10/7/96 e dall’art 58 Le attribuzioni del CCNI del 31/8/99. La RSU conferma come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’insegnate Provvidenza Cammisa.
2sono disciplinate agli artt. Con riferimento alle materie disciplinate nel Titolo 1- Sezione VII dagli 47 18, 19, 20 e 50 21 del D. Lgs. 81/2008 Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni le parti concordano su quanto segue:
a) Il Rappresentante modifiche: il rappresentante dei Lavoratori lavoratori per la Sicurezza sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli ; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico DS le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali ; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista protezione o dal D. Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione suo sostituto; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica. È altresì consultato diritto in merito all’organizzazione della formazione di cui base all’art. 50, 73 comma d, 2 lettera g ad usufruire di n° 40 ore annue di permessi retribuiti per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b),c),d),g),i),l). del D. Lgs 81/2008 secondo le modalità esplicitate nell’artmedesimo articolo. 37-Sez. IV del citato decreto.
a) Il il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
b) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.
c) Il ; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’artdall'art. 5019, comma g 1. lett. g) del D. Lgs 81/2008626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dall’art. 37-Sez. IV dal D. Lgs 81/2008 626/94 e dal D. I. D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
d) Il rappresentante ; per l'espletamento dei lavoratori compiti di cui all'art. 19 del D. Lgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.
3. Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza, utilizza utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Il piano delle attività e delle attività aggiuntiva del personale ATA,è parte integrante di cui all’art. 73 lettera g questo contratto integrativo d’istituto; e tutti i verbali, ove redatti, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell’art 50 del D. Lgs. 81/2008 il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo tavolo di lavorocontrattazione.
TABELLA A.1 - FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA Risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa complessive FONDO dell’istituzione scolastica (Lordo Dipendente) Fondo dell’Istituzione scolastica 2017/2018 ed economie € 46.444,76 Fondi MIUR Orientamento(€1.218,00 L.S.=917) € 924,63 Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 2017/2018 € 4.383,21 Funzioni Strumentali € 3.732,43 Incarichi Specifici € 2.681,94 Ore eccedenti € 2.686,84 Per quanto concerne la definizione dei criteri di ripartizione del FIS il tavolo concorda di scorporare dalla cifra disponibile le risorse destinate alle figure che svolgono una funzione complessiva per la scuola e quindi: Collaboratori del DS € 5.000,00 La cifra complessivamente disponibile per l’anno scolastico 2017/18, viene ripartita forfettariamente tra docenti e personale ATA come di seguito indicato: Personale docente - quota 2/3 € 24.519,26 Personale ATA - quota 1/3 € 12.349,50 TABELLA A.2 LICEO SCIENTIFICO XXXXXXXXX D'ASSISI Composizione Fondo d’istituto e sua ripartizione Unità Parametro Lordo Stato Lordo Dip. Oneri Stato Punti di erogazione del servizio 1 € 2.598,73 € 2.598,73 n° Doc .+ ATA in Organico Diritto 95 € 338,71 € 32.177,45 n° Doc. secondaria superiore O.D. 72 € 358,40 € 25.804,80 TOTALE € 60.580,98 € 45.652,58 € 14.928,00 Tot. FIS+econ. € 46.444,76 Tot. FIS € 46.444,76 DSGA e sost. € 4.576,00 collaboratori € 5.000,00 Doc e ATA € 36.868,76 2/3-docenti € 24.519,26 1/3-ATA € 12.349,50 Area 1: Gestione delle attività del Piano dell’Offerta Formativa e rapporti con il territorio: € 746,49 Area 2: Orientamento in entrata e formazione classi. € 746,49 Area 3: Orientamento in Uscita: € 746,49 Area 4: Recupero e Sostegno € 746,49 Area 5: Inclusione € 746,49 Collaboratori del DS docenti quota indiv. Le procedure operative saranno, di volta € Totale € 1° collaboratore DS 1 1.800,00 Quota già scorporata 2° collaboratore DS 1 1.600,00 Fiduciario succursale 1 1.600,00 Supporto didattico centrale 1 600 600,00 Supporto didattico succursale 2 250 500,00 Commissione POT/PTOF 1 0 0,00 Coordinamento aree 2 100 200,00 Coordinamento dipartimenti 8 100 800,00 Dir. Laboratorio 12 100 1.200,00 Coordinatori quinte classi 9 120 1.080,00 Coordinatori altre classi 30 110 3.300,00 Commissione organizzazione 2 400 800,00 Referente INVALSI 3 100 300,00 Commissione studio normativo 1 400 400,00 Gestione Sito web 1 400 400,00 Formazione docenti 1 100 100,00 Referenti biblioteca 2 80 160,00 commissione viaggi e stage 3 500 1.500,00 Tutor docenti 2 100 200,00 Tutor studenti stranieri 3 100 300,00 orientamento in volta, concordate col Dirigente Scolastico.entrata Finanziamento MIUR 924,63 Caffe' Scientifici Quarte e Quinte 204,75 Diffusione Cultura Scientifica Quarte e Quinte 390,00 Educazione Alla Salute Triennio 27,30 Eee -Extreme Energy Events Triennio 218,40 Giocare Con La Matematica tutte 312,00 Implementazione Lab. Chimica Biennio 858,00 Italiano L2 E Intercultura Docenti 370,50 Laboratorio Teatrale Tutte 195,00 Olimpiadi Della Matematica tutte 312,00 Olimpiadi Della Statistica Quarte e Quinte 312,00 Peer To Peer Educ. Tutte 1.092,00 Un Anno Stregato 1B-4E-2B 390,00 Si/no Classe Ore importo
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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Nell’unità scolastica ) Nella scuola viene designato, dalle R. S. U., designato nell’ambito della R.S.U. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.), secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro 10/7/96 e dall’art 58 del CCNI del 31/8/99. La RSU conferma come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’insegnate Provvidenza Cammisa.
2(RLS) privilegiando l’unità di personale che ha seguito dei corsi di formazione specifica. Con riferimento alle materie disciplinate nel Titolo 1- Sezione VII dagli 47 e 50 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parti concordano su quanto segue:
a) Il Rappresentante rappresentante dei Lavoratori lavoratori per la Sicurezza sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli ; segnala preventivamente al Dirigente Scolastico dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali ; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;protezione o del suo sostituto,
b2) La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente ScolasticoD.S. , prevista dal D. Lgs 81/2008D.Lgs 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo. In ; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e ed opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di della valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica. È nella scuola; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 50, 22 comma d5, del D. Lgs 81/2008 secondo le modalità esplicitate nell’art. 37-Sez. IV del citato decretoD.Lgs 626/94.
a3) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve, inoltre, riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.;
b4) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.;
c5) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 50, comma 19 c.1 lett. g del D. Lgs 81/2008. I D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dall’art. 37-Sez. IV D. Lgs 81/2008 dal D.Lgs 626/94 e dal D. I. lavoro/D.I. lavoro sanità del 16/1/97 M11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
d6) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. 7) Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 19 del D. Lgs. 81/2008d.Lgs 626/7/94, il rappresentante per la sicurezza, utilizza appositi sicurezza può usufruire di permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue di cui all’art. 73 lettera g del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. Per l’espletamento e annue; per gli adempimenti previsti dai punti B)commi 2,3, C), D), G), I) ed L) dell’art 50 e 5 del D. Lgs. 81/2008 presente articolo il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavorolavoro e di servizio a tutti gli effetti. IL D.S., inoltre, nomina annualmente anche un referente per la sicurezza con i seguenti compiti:
1. Aggiornare eventualmente il piano di evacuazione relativamente a tutti i plessi
2. Informare il D.S. e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di eventuali problemi ed anomalie relative alla sicurezza
3. Organizzare le esercitazioni antincendio previste per legge Normalmente l’Istituto comprensivo organizzerà in tutti i plessi almeno due esercitazioni antincendio per ciascun anno scolastico.
4. Le procedure operative saranno, di volta in volta, concordate col Dirigente Scolastico.
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Samples: Contratto Integrativo D’istituto
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1Ai sensi dell’art. Nell’unità 73 del CCNL nell’istituzione scolastica il RLS viene designatodesignato nell’ambito delle RSU o, dalle R. S. U.qualora non possa essere individuato, il Rappresentante la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei Lavoratori lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.)sicurezza, secondo richiamate dall’art. 51 del D.Lgs 81/2008, le parti concordano su quanto stabilito dall’Accordo Quadro 10/7/96 e dall’art 58 del CCNI del 31/8/99. La RSU conferma come segue;
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’insegnate Provvidenza Cammisa.
2. Con riferimento alle materie disciplinate nel Titolo 1- Sezione VII dagli 47 e 50 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parti concordano su quanto segue:
a) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli ; segnala preventivamente al Dirigente Scolastico DS le visite che intende effettuare negli ambienti ambiti di lavoro. Tali ; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezioneRSPP;
b) La durante la consultazione da parte del Dirigente ScolasticoDS e/o RSPP, prevista dal D. Lgs D.Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica. È ; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 50, comma d, del D. Lgs 81/2008 secondo le modalità esplicitate nell’art. 37-Sez. IV del citato decreto.all’art.37
ac) Il il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ed ai preparati chimici pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e ed agli ambienti di lavoro, la alla certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e ed alle malattie professionali. Riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.;
bd) Il il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.;
ce) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 50, comma g del D. Lgs 81/2008. I contenuti della formazione sono quelli previsti dall’art. 37-Sez. IV D. Lgs 81/2008 e dal D. I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello lo svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008previsti dalla vigente normativa, il rappresentante per la sicurezza, utilizza appositi sicurezza può utilizzare specifici permessi orari pari ad un monte annuo di 40 ore annue ore, in aggiunta ai permessi già previsti per le RSU, se designato all’interno della Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui all’art. 73 lettera g del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell’art 50 del D. Lgs. 81/2008 il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoroIstituto.
4. Le procedure operative saranno, di volta in volta, concordate col Dirigente Scolastico.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Nell’unità Nell'unità scolastica viene designato, dalle R. S. U., designato nell'ambito della RSU il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.), secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro 10/7/96 e dall’art 58 del CCNI del 31/8/99. La RSU conferma come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’insegnate Provvidenza Cammisa.
2(RLS). Con riferimento alle materie disciplinate nel Titolo 1- Sezione VII dagli 47 e 50 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parti concordano su quanto segue:
a) Il Rappresentante rappresentante dei Lavoratori lavoratori per la Sicurezza sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli ; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali ; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista protezione o dal D. Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivosuo sostituto. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione nell'istituzione scolastica. È ; è altresì consultato in merito all’organizzazione all'organizzazione della formazione di cui all’art. 50, comma d, del D. Lgs 81/2008 secondo le modalità esplicitate nell’art. 37-Sez. IV del citato decreto.
a) formazione; Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
b) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.
c) . Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’artdall'art. 50, comma g del D. Lgs 81/200847 D.Lgs 81 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dall’art. 37-Sez. IV D. Lgs 81/2008 dal D.Lgs 626/94 e dal D. I. D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
d) . Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Per l’espletamento l'espletamento dei compiti di cui all’artall'art. 50 19 del D. Lgs. 81/2008D.Lgs 626/94, il rappresentante i rappresentanti per la sicurezza, utilizza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue di cui all’art. 73 lettera g del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell’art 50 del D. Lgs. 81/2008 il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoroper ogni rappresentante.
4. Le procedure operative saranno, di volta in volta, concordate col Dirigente Scolastico.
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Samples: Contrattazione Integrativa