RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempimento contrattuale del Partecipante, senza considerare le conseguenze derivanti dall’applicazione della legislazione, l’Organismo è legalmente autorizzato a porre fine al contratto senza ulteriori formalità se il partecipante non pone in essere i necessari provvedimenti entro un mese dal ricevimento della lettera raccomandata.
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