Recinzioni. 1. Le recinzioni devono essere coerenti con il contesto urbano, sia per tipologia che per materiali impiegati ed essere realizzate secondo quanto disposto dalla normativa vigente1,2. E’ fatta salva la facoltà del Comune di imporre distanze maggiori per garantire e migliorare la sicurezza stradale o per realizzare allineamenti con le recinzione preesistenti.
2. La costruzione o il rifacimento delle recinzioni deve:
a) tenere conto per allineamento e caratteristiche tipologiche e costruttive delle recinzioni contigue, nonché della tipologia prevalente di quelle esistenti sulla stessa via;
b) coordinarsi con le caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura del fabbricato di cui costituisce pertinenza;
c) presentare un’altezza non superiore a m 3; sono ammesse altezze superiori solo se dettate da specifiche norme di sicurezza e previo rispetto delle distanze.
d) prevedere uno spazio facilmente accessibile dalla strada adatto ad ospitare i contenitori condominiali per la raccolta differenziata; a protezione di tale spazio è ammessa la realizzazione di pensiline, tettoie o comunque modesti manufatti purché non aggettino su spazi pubblici;
e) prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, contatori per le utenze e quanto altro necessario per l’allacciamento ai servizi a rete dell’immobile recintato.
3. E’ vietato l’uso del filo spinato e di recinzioni elettriche.
4. I cancelli pedonali devono aprirsi all’interno della proprietà; è ammessa la realizzazione di pensiline o tettoie a protezione degli stessi con profondità non superiore a m 1,50, altezza inferiore a m 3 e larghezza pari a quella del passaggio pedonale, con un minimo garantito di m 1,50.
5. Non è consentito l’abbattimento di recinzioni murarie originarie o di elementi storici o storicizzati tipici della tradizione locale così come la loro sostituzione con recinzioni di altro tipo.
6. Fuori del centro abitato le recinzioni vanno realizzate con siepi, reti metalliche, staccionate in legno.
7. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive per edifici di particolare interesse storico-architettonico e per le aree soggette a tutela paesaggistica e/o ambientale.
Recinzioni. Elenco delle attrezzature
1. Badile
2. Cannello ad aria calda
Recinzioni. L’area di deposito materiali, dovrà essere delimitata con una recinzione realizzata mediante elementi tubolari, giunti metallici e rete in plastica per un l’altezza non inferiore a 2 metri. La recinzione dovrà essere sempre tenuta in buono stato di conservazione, regolarmente mantenuta. Xxxxxxxx e lampade non dovranno essere manomessi, rimossi e danneggiati. Ulteriori recinzioni verranno impiegate per la protezione di percorsi pedonali verso il vuoto (parapetti costituiti da due correnti in tavole di legno, pali infissi nel terreno od ancorati a strutture preesistenti, e tavola fermapiede). L’Affidatario dovrà provvedere alla regolare manutenzione delle recinzioni e delle barriere per tutta la durata dei lavori. L’altezza della recinzione non dovrà essere inferiore a mt. 2,00, inoltre, per evitare intrusioni, dovrà possedere la necessaria resistenza meccanica e dovrà garantire una sufficiente durata nel tempo. Di notte, l’esistenza della barriera, dovrà essere segnalata a mezzo di lampade elettriche, alimentate con tensione non superiore a 24 volt verso terra, di colore rosso o con sistemi a fiamma equivalenti. Questa precauzione diventa un obbligo preciso qualora la recinzione insista su aree pubbliche o accessibili al pubblico.
Recinzioni. Quando il contesto ambientale in cui è situato il cantiere lo permetta e previa consultazione del referente CMF dei lavori, il sito interessato dai lavori dovrà essere segregato dall’ambiente circostante con un’idonea recinzione con altezza minima di 2,00 metri; la recinzione sarà realizzata con materiali che garantiscano una adeguata resistenza all’intrusione e al vento. Per quanto riguarda i lavori lungo strade e vie di transito le modalità di segregazione e segnalazione dovranno essere integrate con quanto previsto dal Codice della Strada, dal suo Regolamento di attuazione e dal DM 10.07.2002.
Recinzioni. 1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto allegato all’istanza di concessione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale e dei competenti uffici urbanistici ed acquisiti i nulla osta o parere degli altri Enti.
2. Non potranno mai essere recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d’acqua e quant’altro di inte- resse pubblico, nonché tutto ciò che L’Amministrazione comunale ritiene opportuno, comunque la recin- zione è subordinata al controllo da parte degli uffici comunali competenti.
Recinzioni. Riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di rete mancanti. • Riparazione divisori in metallo. • Verniciatura di piccole parti di recinzione e cancelletti di ingresso. • Rimozione fili spinati o punte non arrotondate ELEMENTI COMPLEMENTARI • Sistemazione e/o rifissaggio di elementi complementari in metallo tipo sportelli contatori, porta asta bandiera, asta bandiera, piccola ferramenta.
Recinzioni. Tutte le aree di pertinenza dei fabbricati, anche se non edificate, confinanti con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, possono essere recintate. Il disegno delle recinzioni deve essere improntato a criteri di decoro e preferibilmente conforme alle caratteristiche del contesto urbano circostante. Le superfici tra le recinzioni ed i fabbricati saranno di norma sistemate a verde con essenze arboree ed arbustive. Per le zone agricole sono ammesse recinzioni con essenze arboree tipiche dei luoghi o con cordolo di cm.30 e rete metallica fatto salvo quanto definito dalle Norme Tecniche di Attuazione. Per le altre zone, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, le parti di recinzione realizzate in muratura o comunque con pareti opache, dei fabbricati e dei resedi relativi non possono superare in altezza: - sul fronte strada e lateralmente fino all'allineamento del fabbricato, ml. 0,90; - per la restante parte, ml. 1,50. I teli ombreggianti possono essere collocati lungo le recinzioni, fino ad un'altezza da terra di cm. 200; nelle zone diverse da quelle agricole l'installazione dei medesimi è vietata sul fronte strada e lateralmente fino all'allineamento del fabbricato.
Recinzioni. Il tipo di recinzione da installare dovrà essere decisa con la Direzione Lavori (colori, fattura, ecc...) della rete modulare. La recinzione dovrà essere vincolata a regola d'arte, secondo il sistema costruttivo previsto dal costruttore primario della recinzione. Nei prezzi della lavorazione è compreso ogni sfrido e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
Recinzioni. 1. Si richiamano a quanto contenuto nell’art. 44 del presente Regolamento.
Recinzioni riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di rete mancanti; - riparazione divisori in metallo.