Recupero dei beni rubati Clausole campione

Recupero dei beni rubati. Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a Poste Assicura S.p.A. appena ne abbiano avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Poste Assicura S.p.A. se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Poste Assicura S.p.A. l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi. Se invece Poste Assicura S.p.A. ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso da Poste Assicura S.p.A. per gli stessi, o di farli vendere. In quest’ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Poste Assicura S.p.A. è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del Sinistro.
Recupero dei beni rubati. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Recupero dei beni rubati. Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi. Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro, Credemassicurazioni indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del Sinistro.
Recupero dei beni rubati. Se i Beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia. I Beni recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l'intero importo riscosso. Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei Beni recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei Beni recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per i Beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del Sinistro, Credemassicurazioni indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha facoltà di abbandonare a Credemassicurazioni i Beni recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Credemassicurazioni di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto. SEZIONE DANNI A TERZI‌ RC CAPOFAMIGLIA‌
Recupero dei beni rubati. (Furto e Rapina) I beni recuperati appartengono alla Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto parzialmente, il valore dei beni recuperati, corrispondente alla parte di danno rimasta scoperta dall’Assicurazione, spetta all’Assicurato; il resto spetta alla Società.
Recupero dei beni rubati. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne comunicazione alla Compagnia appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se il danno è stato indennizzato integralmente. Se il danno è stato indennizzato parzialmente, il valore delle cose recuperate sarà ripartito tra l’Assicurato e la Compagnia in proporzione tra l’Indennizzo ed il valore dei beni.
Recupero dei beni rubati. Elettronica, 4.6 3 Sezione Furto, 5.3 3 Sezione Cristalli “Delimitazioni”. Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne av- viso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati diven- gono di proprietà di Reale Mutua, se que- sta ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Reale Mutua l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conser- vare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo ri- scosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottra- endo dall’ammontare del danno originaria- mente accertato il valore dei beni recupe- rati; sull’importo così ottenuto viene rical- colato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
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Recupero dei beni rubati. Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sot- traendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano tra- scorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.
Recupero dei beni rubati. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne comunicazione a Cardif appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Cardif se il danno è stato indennizzato integralmente. Se il danno è stato indennizzato parzialmente, il valore delle cose recuperate sarà ripartito tra l’Assicurato e Cardif in proporzione tra l’Indennizzo ed il valore dei beni. È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati restituendo a Cardif l’importo riscosso a titolo d‘Indennizzo. Habit@t Findomestic NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE