Proprietà dei beni Clausole campione

Proprietà dei beni. Il comune conviene che le infrastrutture, i microtubi ed ogni connessa opera realizzata dal GFO in virtù della presente Convenzione, siano esse posate nel sottosuolo pubblico, ovvero all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibiti ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui il GFO è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le parti precisano e concordano che il GFO manterrà la proprietà dei cavi in fibra ottica anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessole sulla scorta della presente Convenzione, ovvero ancora qualora la presente Convenzione si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto. Per contro i cavidotti e tutte le infrastrutture di cui al punto a) della premessa già adibiti per sottoservizi del Comune che siano utilizzati dal GFO per lo sviluppo dell’infrastruttura e per l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale concede l’uso non oneroso al GFO per i soli scopi previsti nel presente accordo. Il Comune può concedere i cavidotti e le infrastrutture per altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche ed operative che non lo consentano. In questo caso il Comune o terzi si impegnano a darne preventiva informativa al GFO.
Proprietà dei beni. I beni che SE.CO.GES. concede in noleggio e/o comodato d’uso sono di esclusiva proprietà dello stesso. Il Cliente prende atto che i beni oggetto del presente contratto sono protetti dalla legge sul diritto d’autore e dagli altri diritti di privativa applicabili.
Proprietà dei beni. I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.
Proprietà dei beni. Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata dalla ditta ASDASD in virtù del presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui ASDASD è esclusiva titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e concordano che ASDASD manterrà la proprietà dei cavi e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d’uso concessole sulla scorta del presente accordo, ovvero ancora qualora il presente accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto. Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al punto a) della premessa già adibiti per sottoservizi del Comune che siano utilizzati da ASDASD per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l’uso non oneroso alla ASDASD medesima. Il Comune garantisce che i cavidotti e le infrastrutture che saranno utilizzati sono liberi da vincoli. Essi possono essere concessi dal proprietario ad altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano. In questo caso, il Comune o i terzi si impegnano a darne preventiva informativa alla ASDASD.
Proprietà dei beni. I beni acquistati individualmente da ciascun Ente aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà dell'Ente che li ha acquistati.
Proprietà dei beni. Le Parti riconoscono che ogni opera realizzata dall’Operatore in virtù del presente Accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno delle infrastrutture fisiche del Gestore, costituiscono proprietà dell’Operatore stesso che ne è esclusivo titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e concordano che l’Operatore manterrà la proprietà di detti impianti anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d’uso concessole sulla scorta del presente Accordo, ovvero ancora qualora il presente Accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto. Per contro, le infrastrutture fisiche del Gestore utilizzate dall’Operatore per lo sviluppo della propria rete di TLC, rimangono di esclusiva proprietà del Gestore stesso.
Proprietà dei beni. 1. Il Dipartimento ha l’esclusiva proprietà dei beni e delle apparecchiature acquistate dalla Consip su sua richiesta, dei software applicativi sviluppati dalla Consip stessa, direttamente e/o tramite il ricorso a fornitori esterni, nonché dei documenti e degli studi redatti dalla Consip su richiesta del Dipartimento. Di tutti i beni materiali e immateriali di proprietà del Dipartimento la Consip tiene separato elenco.
Proprietà dei beni. La fornitura delle attrezzature mobili (cassonetti, contenitori per rifiuti in genere, autocarri) necessarie al servizio, comprese le manutenzioni e sostituzioni, sono a carico di AMPS a fronte dei corrispettivi di contratto; la proprietà di tali attrezzature resta di AMPS anche al termine del contratto di servizio. I contenitori per rifiuti di proprietà del Comune, ritenuti da AMPS compatibili tecnicamente con la propria gestione del servizio, esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto, comuni sono concessi in uso gratuito ad AMPS per un periodo pari a quello della durata del presente atto. Allo scopo verrà predisposto da AMPS un verbale di presa in carico. Qualora, nel corso di validità del presente atto, le attrezzature comunali venissero integrate con altre forniture da parte del Comune, le stesse saranno prese ugualmente in carico da AMPS, previa verifica tecnica e accettazione da parte della società, nonché integrazione del verbale di presa in carico . Durante l’esercizio le attrezzature comunali che saranno ritenute non più utilizzabili da AMPS saranno restituite al Comune senza alcun aggravio di costi per AMPS, che provvederà alla loro sostituzione con attrezzature idonee a fronte del pagamento dei corrispettivi di contratto da parte del Comune. Al termine del contratto di servizio le attrezzature di proprietà del Comune saranno restituite senza alcun onere da parte di AMPS al Comune stesso nello stato in cui si troveranno a tale data . I lavori e le opere afferenti la gestione dei rifiuti urbani, quali stazioni ecologiche attrezzate, opere di urbanizzazione, riseghe e piazzole per cassonetti ecc., realizzati presso il territorio comunale saranno realizzati a cura e spese del Comune. Il piano di ammortamento degli investimenti di cui ai due commi che precedono è allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale. Gli estendimenti ed ampliamenti del servizio di raccolta dei rifiuti afferenti a nuove lottizzazioni, saranno svolti da AMPS anche attraverso la posa di nuovi contenitori, previo adeguamento del piano finanziario annuale.
Proprietà dei beni. Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni comodati, rimane in capo al Comodante.
Proprietà dei beni. Gli impianti di produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione del gas, esistenti alla data di sottoscrizione del presente contratto, per l’espletamento dei servizi ivi contemplati che si trovano nella giuridica disponibilità del Comune, sono concessi in uso ad AMPS per un periodo pari a quello della durata del presente contratto. Tali opere ed impianti resteranno di proprietà del Comune, cui dovranno essere riconsegnati alla scadenza del presente contratto. I lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria sono a totale carico di AMPS; i primi costituiscono investimenti eseguiti sulle opere e sugli impianti di proprietà del Comune; ove tali investimenti non fossero completamente ammortizzati alla scadenza dell’affidamento, le opere e gli impianti ad essi relativi saranno riconsegnate al Comune, che dovrà riconoscerne il valore residuo, calcolato applicando un’aliquota di riduzione del valore concordata pari al 3% (trepercento) su base annua. Ove tali investimenti fossero completamente ammortizzati, applicando l’aliquota del 3% di cui sopra, alla data di scadenza dell’affidamento, le opere ed impianti che ne costituiscono l’oggetto saranno riconsegnati gratuitamente al Comune. I lavori e le opere di potenziamento ed estensione realizzati a cura e spese di AMPS, anche se con il contributo parziale di soggetti privati interessati e/o del Comune, diventano di proprietà della società; ove non completamente ammortizzati alla scadenza dell’affidamento, la proprietà sarà trasferita al Comune, che dovrà riconoscerne il valore residuo relativo alla sola quota finanziata da AMPS; tale valore residuo sarà calcolato applicando un’aliquota di riduzione del valore concordata pari al 3% (trepercento) su base annua. Ove tali investimenti fossero completamente ammortizzati, applicando l’aliquota del 3% di cui sopra, alla data di scadenza dell’affidamento, le opere ed impianti che ne costituiscono l’oggetto saranno riconsegnati gratuitamente al Comune. Alla scadenza del presente contratto, ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, sarà riconosciuto al Comune, il diritto ad avere la disponibilità delle reti e degli impianti strumentali per l'esercizio del servizio. Gli estendimenti ed ampliamenti afferenti a nuove lottizzazioni, realizzate a carico del soggetto attuatore della lottizzazione, diventano di proprietà del Comune il quale li assegna ad AMPS alle condizioni del presente contratto.