Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri Clausole campione

Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto “Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro”; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. Il Contraente è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all’articolo 22.1 - Obblighi in caso di Sinistro. Ove risulti che il Contraente abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. L’Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli Artt. 24 e 25. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. L’Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 15.1 “Denuncia dei sinistri e obblighi dell’Assicurato”. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti dell’assicurazione.
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. L’Assicurato è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all’art. 35.1 - Obblighi in caso di Sinistro.
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. L’Assicurato è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 10.1 e 10.2. ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. L’Assicurato o il Contraente è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto 3.1 “Obblighi in caso di sinistro”. IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. IL CONTRAENTE
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. L’Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente punto 10.1 “Obblighi in caso di sinistro”.
Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri. L’Aderente/Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti dalla polizza. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.