Recupero dei rifiuti Clausole campione

Recupero dei rifiuti. 11.1. La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti conferiti favorendone il recupero, e si impegna pertanto a perseguire tale scopo con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza. 11.2. La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di trattamento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore. 11.3. A scadenza bimensile la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita documentazione attestante le quantità conferite dai rispettivi Comuni ed i quantitativi di materiale recuperati unitamente alle giustificazioni del mancato recupero.
Recupero dei rifiuti. La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti conferiti favorendone il riciclo/recupero del materiale, e si impegna pertanto a perseguire tale scopo con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza. Si precisa che, sulla base dei dati in ns. possesso è ipotizzabile un avvio al riciclo di una frazione pari a circa il 35%, mentre la rimanente parte (circa il 65%) deve essere indirizzata al recupero energetico. La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di trattamento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore. La ditta dovrà fornire prima dell'avvio del Servizio Il LAYOUT DELL'IMPANTO e una RELAZIONE che, nell'ottica della finalità di raggiungere il massimo delle quantità di materiale recuperabile, dovrà contenere una scheda descrittiva e indicativa di tutti gli elementi caratteristici del servizio offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione e modalità di trattamento e recupero) Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte: − le operazioni di trattamento sui rifiuti e le loro le finalità − i macchinari, il personale e tempo impiegato, − i risultati ottenibili A scadenza bimensile la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all’ente appaltante apposita documentazione attestante i quantitativi di materiale recuperati.
Recupero dei rifiuti. META ha sottoscritto, per conto dei Comuni in cui presta il servizio di raccolta dei rifiuti, una serie di convenzioni con i consorzi di filiera (Corepla per la plastica, Cial per l’alluminio, Rilegno per il legno, Comieco per la carta, Cna per il ferro ecc.) affiliati al CO.NA.I. (Consorzio Nazionale Imballaggi) aventi ad oggetto l’avviamento al recupero degli imballaggi raccolti costituenti la frazione secca dei rifiuti stessi. In base a tali convenzioni, META si è impegnata, dietro compenso corrisposto dai consorzi di filiera, a raccogliere gli imballaggi costituiti da diversi tipi di materiali (quali plastica, carta, vetro, alluminio, ferro e legno) e a trasportare gli stessi a piattaforme gestite dal CO.NA.I. attraverso consorzi di filiera stessi. Tali consorzi provvedono a rendere gli imballaggi omogenei per materiale e, quindi, recuperabili e, successivamente, ad inviarli alle industrie specializzate che effettuano le operazioni di recupero. Lo smaltimento dei rifiuti avviene in conformità con il Piano Infraregionale per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali (“PISRUS”) che individua, tra gli altri, META come operatore dello smaltimento nel proprio bacino attraverso discariche ed inceneritore (cfr. Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.19.5). In base al Decreto Ronchi, le attività inerenti la gestione dei Rifiuti Urbani, compreso quindi anche lo smaltimento, devono avvenire all’interno dell’ATO. La Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con la legge n. 25 del 1999, ha identificato gli ATO con i territori delle varie Province della Regione (cfr. Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2.19.5). La Provincia, in sede di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di smaltimento, ha assegnato ad ogni impianto di smaltimento un bacino di conferimento comprendente parte dei Comuni dell’ATO. L’unione dei bacini di conferimento dei vari impianti copre tutto il territorio dell’ATO stesso. Quindi, l’attività di smaltimento relativa ai Rifiuti Urbani svolta da META riguarda solamente quei rifiuti provenienti dai Comuni serviti dalla Società, tutti localizzati nell’ambito della Provincia di Modena. Per i Rifiuti Speciali non esiste delimitazione geografica di provenienza; pertanto i Rifiuti Speciali che META smaltisce provengono prevalentemente dalla Provincia di Modena ma possono provenire anche da altre parti del territorio. META presta il servizio di smaltimento dei rifiuti mediante un sistema impiantistico costituito da 6 impianti di proprietà della ...
Recupero dei rifiuti. L’Appaltatore svolgerà le operazioni di trattamento finalizzato al recupero, dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa si settore in vigore.
Recupero dei rifiuti. 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, il comune di Napoli si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi. 2. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

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  • Recupero di somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

  • Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Recuperi L’Assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Impresa ogni importo restituito dai fornitori dei servizi turistici e/o enti, ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.