Regime De Minimis Clausole campione

Regime De Minimis. I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell’arco di 3 esercizi finanziari. Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all’articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell’impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l’impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line”. Per le ulteriori indicazioni operative, si rimanda altresì: - alla deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 di approvazione delle Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023; - alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; - alla circolare della Regione Liguria del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis”.
Regime De Minimis. Il progetto è assoggettato al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De minimis». Il valore del servizio, rilevante ai fini dell’applicazione del “De Minimis”, per le aziende che prendono parte all'intero programma e pacchetto proposto, può essere fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per le aziende iscritte alle CCIAA di FE-RA, GE, MI-LO-MB, MO, PN-UD (territorio ex Prov. UD). Per le aziende che prendono parte agli incontri d’affari e alle visite collettive (opzione valida solo per le imprese provviste di stand autonomo in fiera) può essere fino ad un massimo di Euro 4.200,00 per le aziende iscritte alle CCIAA di FE-RA, GE, MI-LO-MB, MO, PN-UD (territorio ex Prov. UD). Le imprese partecipanti riceveranno, da parte della propria Camera di commercio la comunicazione formale di concessione dell’aiuto. Ciascuna azienda aderente al progetto è tenuta a verificare preventivamente nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) la propria posizione circa le misure di aiuto ricevute accedendo alla sezione Aiuti Individuali e inserendo il proprio numero di P.IVA. Qualora l’azienda, successivamente all’adesione al progetto e a seguito di controlli amministrativi, risulterà aver superato l’importo complessivo degli aiuti in Regime “De Minimis”, non avendo diritto alla misura d’aiuto prevista, dovrà farsi carico dell'intero importo.
Regime De Minimis. Riferimento Normativo Intensità dell’Aiuto Massimale (Euro) IMPRESE operanti nel settore AGRICOLTURA (Regolamento 702/2014) INTENSITA’ DI AIUTO
Regime De Minimis. L'intervento finanziario previsto dal presente bando è concesso in regime "de minimis", nei limiti del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti "de minimis". Ai fini dell'applicazione del citato Regolamento, l'importo degli aiuti sarà determinato per ciascuna impresa effettivamente beneficiaria facente parte dell'aggregazione stessa. A capo della medesima impresa deve essere verificato il rispetto delle condizioni poste dal citato regolamento, in particolare per quanto riguarda il cumulo di aiuti. Il regime "de minimis" prevede, in particolare che: • gli aiuti vengano quantificati come disposto dall'art. 2, paragrafi 3 e 4, del medesimo Regolamento; • ai sensi dell'art. 1 del citato Regolamento, il regime "de minimis" si applica alle iniziative realizzate da imprese In virtù del diritto dell'Unione Europea e ‐in particolare‐ della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato; per impresa s'intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali, le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone, le società di capitali o le associazioni che esercitano un'attività economica. Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; • ciascuna impresa può ottenere aiuti in regime "de minimis", complessivamente non superiori a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e due precedenti). L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso; • la misura in questione non comporta l'erogazione di aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti o servizi interni rispetto ai prodotti d'importazione; • le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nelle categorie di cui all'art. 1 lettere da
Regime De Minimis. I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell’arco di 3 esercizi finanziari. Il richiedente rilascia al momento della presentazione della domanda di contributo, idonea dichiarazione attestante gli aiuti “de minimis” ottenuti dall’impresa – dall’impresa unica di cui il richiedente fa parte, qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 2, par. 2 del Reg. n. 1407/2013 - nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti. L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione dell’agevolazione.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: