REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI Clausole campione

REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI. A seguito di sottoscrizione del Contratto con successiva repertoriazione da parte dell'Ufficio C.U.A.G. e presentazione della relativa fattura, di tutte le prestazioni, di volta in volta richieste, relative al servizio oggetto del presente Capitolato, sarà redatto da parte del Servizio l'atto di liquidazione e trasmesso agli uffici di Ragioneria ove seguirà il previsto iter contabile/amministrativo nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione di tutti gli atti di liquidazione.
REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Tutti gli erogatori, durante l’epidemia, hanno contribuito alla funzionalità del sistema mantenendo, ove possibile, la propria operatività ordinaria (come da nota Unità di Crisi del 5 marzo prot. n. 11352), seppure in regime ridotto a causa della contingente situazione emergenziale, che ha condotto ad un significativo ridimensionamento delle prestazioni erogate in ragione del lock down e delle rigide procedure definite dall’Unità di Crisi per evitare la diffusione del contagio. Essendosi sospesa in ambito pubblico l’attività ambulatoriale per le classi P e D ed essendosi limitata l’attività chirurgia ordinaria ai soli interventi di emergenza, salvavita e di tipo oncologico (come da note dell’unità di crisi rispettivamente prot. n. 11029 del 4 marzo 2020 e prot. n. 11054 del 5 marzo 2020) la produzione garantita dagli erogatori del sistema ha contribuito ad ottimizzare l’offerta complessiva del SSR in regime emergenziale. Gli erogatori privati accreditati, che costituiscono elementi importanti dell’offerta complessiva del Servizio Sanitario Regionale - con la piena ripresa delle attività – possono, altresì, fornire un contributo fondamentale nel recupero dei tempi di attesa per le prestazioni ordinarie, le quali durante i mesi di maggior picco dell’infezione hanno subito come detto una forte contrazione. Durante tale periodo, inoltre, gli erogatori privati accreditati hanno, comunque, sostenuto i costi relativi al mantenimento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, nonché, per le strutture con pazienti Covid-19 positivi, maggiori costi per la gestione di tale patologia altamente diffusiva. Alla luce di quanto innanzi espresso, si conviene di applicare in modo estensivo a tutti gli erogatori privati e nel valore massimo quanto consentito dall’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 19/05/2020, n. 34 e, quindi, di riconoscere a tutti gli erogatori privati per il periodo dell’emergenza quanto di seguito indicato al punto A).
REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 925 del 5/7/2021, relativa al tetto di spesa.
REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI. La remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero effettuate presso l’AOUOORR di Ancona avvengono – come di consueto – mediante le regole vigenti del sistema della mobilità interregionale e degli accordi convenzionali in essere con la Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI. 1. La remunerazione del servizio oggetto del presente contratto è assicurata attraverso: a) le tariffe regionali per i servizi accreditati a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza calcolate sulla base di quanto previsto dalla DGR 273/2016; b) le quote di contribuzione a carico dei comuni, eventualmente integrate dalla quota di contribuzione a carico degli utenti, così come previsto dal relativo regolamento distrettuale in materia. Il sistema di remunerazione definito dalla DGR 273/2016 è onnicomprensivo; pertanto il soggetto gestore del servizio accreditato non può prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alle quote sopra indicate. 2. Per i servizi oggetto del presente contratto il soggetto gestore accetta l'applicazione del sistema di tariffe così predeterminate dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con DGR 273/2016 di cui all’allegato scheda dati tecnici ed economici del servizio (allegato 1 punto 1 ) con le variazioni in aumento o diminuzione in relazione agli elementi di flessibilità gestionale stabiliti dalla DGR 273/2016. 3. La remunerazione oraria del tempo di trasferimento è stabilita all’allegato 1 punto 2. 4. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata annualmente dal Comune di Rimini in qualità di soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento per l’ambito distrettuale, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore, debitamente verificati e previa trattativa con lo stesso soggetto. 5. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto gestore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione o l’aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione; a tal fine i Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni. 6. A tal fine il soggetto gestore è tenuto a fornire entro il 30 ottobre di ciascun anno tutta la documentazione necessaria e a comunicare le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto nella determinazione del costo di riferimento, al fine di apportare le conseguenti variazioni tariffarie. In caso di omissioni e dichiarazioni non veritiere, ferma restando la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445/00, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita e all’applicazione di una pen...

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  • Beneficiari delle prestazioni L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso. In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Composizione delle delegazioni 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: 2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d. lgs n. 29 del 1993. 3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Variazioni 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%. 3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità. 5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.