REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE Clausole campione

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dei concorrenti deve essere fornita mediante dichiarazione di un Fatturato Globale (del singolo operatore economico concorrente o del raggruppamento o consorzio di tali operatori riuniti o del GEIE o della rete d’impresa) nell’ultimo triennio non inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA esclusa. Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio/esercizio sia stato approvato/chiuso al momento della pubblicazione del Bando. In mancanza, per giustificati motivi, del suddetto fatturato globale del triennio, aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale al netto di IVA non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa. Per ultimo anno si intende l’ultimo esercizio finanziario il cui bilancio/esercizio sia stato approvato/chiuso al momento della pubblicazione del bando. La dimostrazione della capacità tecnica e professionale deve essere fornita mediante il seguente metodo: Presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi (consulenza del lavoro e previdenziale) prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date/periodi di riferimento e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi per un importo complessivo nel triennio non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa. In mancanza, per giustificati motivi, del suddetto importo a corrispettivo complessivo per il triennio, aver realizzato nell’ultimo anno una cifra d’affari per servizi analoghi (consulenza del lavoro e previdenziale) al netto di IVA non inferiore ad € 80.000,00 (ottantamila/00) IVA esclusa. Per ultimo anno si intende l’ultimo esercizio finanziario il cui bilancio/esercizio sia stato approvato/chiuso al momento della pubblicazione del bando. A tal fine sono previste apposite dichiarazioni nel modello di domanda di partecipazione proposto in allegato 1 al presente disciplinare. La motivazione a supporto dell’esigenza di porre i requisiti di fatturato sopra richiesti, di cui all’art. 41, comma 2, ultimo periodo, D.lgs. 163/2006, risiede nell’esigenza della stazione appaltante di garantire che i partecipanti possiedano un adeguato volume d’affari complessivo e nel più specifico settore della gara, nell’ultimo triennio (o in mancanza, almeno nell’ultimo anno), quale indizio di solidità economica e finanziaria e strutturale generale e una più specifica esperienza ed affidabilità per prestazioni nel ...
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE. Aver svolto gestione di attività di ristorazione per almeno due anni nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta. Nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei d’imprese tutti i partecipanti dovranno aver gestito attività di ristorazione per almeno due anni nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta. E’ vietata la partecipazione ai sensi dell’art. 53, comma 00 xxx xxx XXXX x. 000/0000 (Xxxxx generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche) dei dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 22 della LP n. 2/2016 xxxxx restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all’aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria, a seguito della aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso relativo ai raggruppamenti temporanei. I raggruppamenti temporanei devono attenersi a quanto previsto dall’art. 24 della L.P. n. 23/1990 e la documentazione di cui al presente dovrà essere presentata da ogni singola impresa raggruppata.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE. Le ditte partecipanti devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, sanabile secondo le modalità di cui al successivo punto 6.8 n. 2 ultimo periodo , i requisiti di capacità di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di seguito elencati, comprovati come segue: 6.5 a) Capacità tecnico – professionale: fatturato relativo a servizi di archiviazione a favore di strutture pubbliche e/o private non inferiore complessivamente nel triennio 2013-2014-2015 a € 660.000,00, IVA esclusa, con l’indicazione dei destinatari, degli importi IVA esclusa e delle date dei servizi, comprovata mediante dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante, corredata dal documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore attestante, come da fac-simile “Allegato B“
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE. I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono i seguenti: a) fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 500.000,00; b) fatturato specifico, relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore ad € 300.000,00. Per servizi nel settore oggetto della gara si intendono servizi di assistenza tecnica, ivi compresa la valutazione, a valere su programmi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione Europea. Il requisito relativo al fatturato globale e al fatturato specifico devono essere soddisfatti dal raggruppamento, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE. Tali requisiti sono da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Si precisa che ciascuna delle mandanti deve possedere una percentuale dei requisiti sopra indicati. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito relativo al fatturato globale e al fatturato specifico devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; c) avere svolto nel ciclo di programmazione comunitaria 2000-2006 e/o 2007-2013 almeno un incarico/contratto negli ambiti della programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e/o della progettazione operativa, e/o dell'attuazione, e/o gestione, e/o sorveglianza, e/o monitoraggio. Tale requisito non è frazionabile e quindi deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE. In ragione di quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 come modificato dall’art. 1, comma 2bis lett. b) della legge n. 135 del 7 agosto 2012, si precisa che la stazione appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale per una serie di motivazio...

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  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.