RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO Clausole campione

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO. La Compagnia paga il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese), entro il massimale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile per danni involontari che derivano dalla proprietà del fabbricato indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale. PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE Sono compresi, ad esempio, i danni conseguenti a: ✓ svolgimento di attività di manutenzione ordinaria ✓ committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione a condizione che sia stato nominato il responsabile dei lavori (se previsto) e che l'Assicurato stesso non assuma la direzione dei lavori ✓ fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi al servizio del fabbricato. ✓ danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo ✓ sono compresi gli impianti, a servizio dell'abitazione, le dipendenze, i giardini, le attrezzature da gioco e le altre eventuali pertinenze dell'abitazione ✓ se l'abitazione fa parte di un immobile in condominio o comunque di un fabbricato plurifamiliare, sono compresi i danni per la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato.
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO. Non sono compresi i danni: 🗶 causati con dolo 🗶 a ogni altro fabbricato diverso da quello indicato nel Modulo di Adesione 🗶 derivanti dalla conduzione o inerenti fatti della vita privata che non siano strettamente connessi alla proprietà del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione 🗶 conseguenti all'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite 🗶 conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto dalla copertura per committenza di lavori di straordinaria manutenzione 🗶 derivanti da fuoriuscita d'acqua non causata da una rottura accidentale degli impianti fissi. Sono comunque esclusi i danni derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO. La Società si obbliga, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua e dal rigurgito di fogna, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L’assicurazione comprende i danni imputabili alla proprietà delle aree di pertinenza del fabbricato, tranne le strade private, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, tranne i danni da abbattimento o potatura. Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale per danni a cose, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione. Nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezione Incendio che colpisca il fabbricato assicurato, la Società risponde secondo le condizioni di assicurazione fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e comunque non oltre euro 2.500.000,00, per danni cagionati a terzi – compresi i condomini/locatari – ferma l’esclusione di cui all’art. 3.1 Fabbricati in condominio.
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO. (Proprietà dell’abitazione) Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 200 per Sinistro.
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO. Assistenza NUMERO (dall’Italia): 848 124 124 tELEfONO (dall’estero): +00 00 00000000 La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata – accompagnata dai docu- menti giustificativi in originale – a: L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le no- xxxxx circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro ele- mento utile per la difesa. Se la Compagnia lo ri- chiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve aste- nersi da qualsiasi riconoscimento della propria re- sponsabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO. Con la presente garanzia la copertura assicurativa si estende ai risarcimenti per responsabilità civile dell’assicurato, quale proprietario del fabbricato o parte di esso, nelle seguenti ipotesi: responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato; responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza; responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: