Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi concessi, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio , restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi avariati o contaminati. Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeo. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenze.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica
Responsabilità del Concessionario. 1. Il Concessionario è responsabile dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione, che saranno posti a carico dei titolari del diritto di superficie in relazione ai singoli posti e/o box auto.
2. Il Concessionario è obbligato ad osservare e a fare osservare tutte le norme e prescrizioni di carattere sia generale che specifico vigenti proprie delle opere in oggetto, ivi comprese le prescrizioni agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza in genere.
3. Il Concessionario assume la piena responsabilità circa la completezza e diretta responsabilità gestionale la veridicità delle risultanze degli studi e degli accertamenti comunque effettuati in sede sia progettuale che di cantiere e circa le condizioni di stabilità dei servizi concessimanufatti da realizzare. Inoltre, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia il Concessionario è responsabile della salvaguardia degli edifici e manufatti esistenti e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica quelli interferenti nell’ambito di influenza delle opere da realizzare.
4. L’Amministrazione comunale resta estranea a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi in sede di garagenere, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il dovendosi intendere tali rapporti intercorsi esclusivamente tra il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone detti soggetti senza che possa mai assumersi una responsabilità diretta o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio , restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratriciindiretta dell’Amministrazione comunale. In particolare ogni caso il Concessionario si assume tutte le responsabilità obbliga a tenere indenne il Comune di Firenze da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione, dell’esecuzione e della manutenzione dell’opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per avvelenamento e/mancato adempimento degli obblighi contrattuali o intossicazione derivante dall'ingerimentoper altre circostanze comunque connesse con la progettazione, da parte degli utenti, di cibi avariati o contaminati. Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare l’esecuzione dei lavori e con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeo. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione l’utilizzo del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenzeparcheggio.
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Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario assume piena L’Istituto e diretta le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità gestionale per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dei servizi concessilocali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, liberando Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso. L’Istituto Comprensivo n. 5 di Bologna declina ogni prestazione "responsabilità in ordine a regola d'arte"materiale, nel rispetto oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle prescrizioni del presente capitolatoattività svolte. I firmatari della concessione, all'atto della medesima, debbono indicare all’Istituto gli estremi della Polizza da loro sottoscritta e della Compagnia assicurativa di ogni normativa vigente rifermento per i casi di responsabilità previsti dall'articolo in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditorialeparola. Il Concessionario risponderà direttamenteha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione. Il Concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, penalmente agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L'istituzione scolastica e civilmente, l’Ente locale proprietario sono quindi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio , restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa locali da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi avariati o contaminati. Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeo. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenzeterzi.
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Samples: Criteri Per La Concessione in Uso Temporaneo, Precario E Gratuito Dei Locali Scolastici
Responsabilità del Concessionario. 11.1 Gli impianti affidati in gestione al Concessionario, si intendono affidati alla custodia dello stesso Concessionario, con le conseguenze disciplinate dal Codice Civile in materia di responsabilità per danni.
11.2 Il Concessionario assume piena è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza alle prescrizioni di legge e diretta responsabilità gestionale dei servizi concessi, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolatoContratto, arrecati anche da propri dipendenti, a persone e/o cose proprie o di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il terzi.
11.3 La responsabilità del Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei si estende ai danni alle provocati a persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento per la mancata adozione delle misure di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nelle situazioni di emergenza.
11.4 In caso di inosservanza, senza diritto di rivalsa o di compensi anche parziale, da parte del ComuneConcessionario degli obblighi derivanti dal presente Contratto, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. In particolare è riservata all’Amministrazione Concedente, senza che il Concessionario possa farvi eccezione od opposizione, la facoltà di:
a) applicare, successivamente alla segnalazione scritta dell’inosservanza, una trattenuta cautelativa sul pagamento in scadenza, in misura non superiore al 10% (dieci per cento);
b) effettuare, in caso di inosservanza protratta per oltre 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l’onere al Concessionario.
11.5 Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Concedente da eventuali richieste risarcitorie, e da qualsivoglia danno, costo e spesa causata e/o intossicazione derivante dall'ingerimento, dovuta dal mancato rispetto da parte del Concessionario o dei suoi eventuali subappaltatori degli utenti, obblighi di cibi avariati o contaminati. Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeo. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenzecui al presente Contratto.
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Samples: Contratto Di Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Pubblica Illuminazione
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario assume piena è responsabile:
a) Dell’utilizzo dell’impianto sportivo, nonché delle attrezzature avute in dotazione che devono essere adoperate secondo la loro destinazione e diretta responsabilità gestionale dei servizi concessiin base alle prescrizioni e ai limiti stabiliti dal Comune di Cesena, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte"tenendo conto che la struttura sportiva è definita di “Quartiere”. Pertanto la presenza di spettatori deve, obbligatoriamente, essere contenuta nel numero di 100 persone complessive, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolatoD.M. 18 marzo 1996.
b) Dell’osservanza da parte sua e di terzi, di ogni normativa vigente tutte le prescrizioni e i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale; di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede quelli stabiliti, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di garadiligenza previste per evitare il verificarsi di incidenti, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamentedanni o infortuni; di quelli stabiliti (licenze, penalmente e civilmente, dei danni alle permessi ecc.) per lo svolgimento dell’attività.
c) Dell’assunzione di ogni responsabilità ed onere per qualsiasi danno a persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio a cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento compresi gli atti vandalici, senza diritto sollevando il Comune di rivalsa o di compensi Cesena da parte del Comuneogni responsabilità in merito. A tale riguardo, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte l’onere di stipulare adeguate polizze assicurative e garanzia fidejussoria di cui ai seguenti artt. 11 e 12. Le strutture danneggiate devono essere ripristinate a regola d’arte, nello stato di fatto in cui si trovano, secondo le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall'ingerimento, indicazioni dell’Ufficio tecnico comunale competente. Se i danni sono causati da parte degli utenti, di cibi avariati o contaminati. Conseguentementealtri gruppi sportivi che utilizzano l’impianto, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competentepuò agire in rivalsa su questi ultimi.
d) Dell’informazione a tutti gli utenti delle procedure d’emergenza da attivare in caso di incendio.
e) Della vigilanza e custodia dell’impianto sportivo, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrativedi cui dispone delle chiavi, da qualsiasi molestia ed azioneutilizzando le forme di controllo necessarie per garantire tali beni.
f) Dell’assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, nessuna esclusaantinfortunistici, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidataprevidenziali e assistenziali relativi agli utilizzatori sportivi.
g) Del contegno e della disciplina del pubblico, per degli atleti e dei terzi sia durante le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeo. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenzemanifestazioni sportive sia durante gli allenamenti.
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Samples: Capitolato Per La Concessione Del Servizio Di Gestione Dell’impianto Sportivo Di Quartiere Budrio
Responsabilità del Concessionario. (a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo della Concessione.
(b) Il Concessionario è responsabile del danno o del pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione durante le Fasi di Progettazione, di Esecuzione e di Gestione degli impianti e degli edifici.
(c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.
(d) Il Concessionario è responsabile per l’adempimento di tutte le prescrizioni a lui imputabili in qualità di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 ss. mm. ii
(e) In caso di impianti termici non conformi alle disposizioni di legge, il Concessionario, ai sensi della normativa applicabile, si assume piena e diretta con il presente Contratto la responsabilità gestionale dei servizi concessidi procedere alla loro messa a norma.
(f) Il Concessionario, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte"in qualità di terzo responsabile, nel ai sensi della normativa applicabile, risponde del mancato rispetto delle prescrizioni del presente capitolatonorme relative agli impianti termici, di ogni normativa vigente in particolare in materia di sicurezza e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica tutela dell’ambiente.
(g) Dal momento in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, cui avverrà la Consegna dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio , restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi avariati o contaminati. ConseguentementeLavori, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali sarà responsabile delle aree di importo non inferiore a quelli Cantiere in qualità di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeo. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenzecustode delle stesse.
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Samples: Energy Performance Contract
Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario assume piena concessionario si impegna al corretto uso dell’impianto sportivo e diretta delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità gestionale dei servizi concessi, liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio , restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento , senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi avariati o contaminati. Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Amministrazione concedente ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico- amministrative, da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro i medesimi venire intentate. Il Concessionario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati: • R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 20.000.000,00 = per sinistro Euro 5.000.000,00 = per persona Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali • R.C.O.(Responsabilità Civile verso prestatori a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all’Amministrazione Provinciale per effetto della concessione. A tal fine, all'atto della stipula della convenzione, l'Ufficio competente dell'Area dei servizi tecnologici, provvederà alla redazione di lavoro) Euro 5.000.000,00= per sinistro Euro 5.000.000,00= per persona Tali polizze un verbale di consegna indicante lo stato dei luoghi. Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno riportare l’indicazione dell’espressa rinuncia essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni e/o Associazioni sportive, e dovranno essere assicurati. Non possono accedere alle strutture, sebbene regolarmente iscritti e facenti parte delle società o degli organismi concessionari delle palestre, coloro che non risultino coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. In ogni caso, il responsabile sarà solo il concessionario, a cui è attribuita la generale responsabilità di gestione dell’impianto sportivo nelle ore concesse. Nel caso di danni all’impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte della compagnia assicuratrice dell'ufficio provinciale competente. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dalla stesso ufficio, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata con le modalità di ogni azione cui al successivo art.11, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto. Se l’impianto, ove si sia verificato il danno, è stato oggetto di utilizzo da parte di più concessionari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito, in parti proporzionali alle ore di utilizzazione, tra tutti i concessionari. In caso di mancato ripristino, alla riparazione del danno provvederà direttamente l'Amministrazione Provinciale, fatta salva la rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Cadeotutti i concessionari chiamati in causa. L'esistenza I concessionari sono pertanto tenuti a constatare le condizioni dell’impianto sportivo, al momento di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilitàogni ingresso per lo svolgimento dell’attività e a segnalare, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze suddetteall’ufficio competente provinciale, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all' Amministrazione alle relative scadenzequalsiasi anomalia.
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Samples: Regolamento Per La Concessione Degli Impianti Sportivi