Responsabilità e manleve. 12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo. 12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo, quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5 del Regolamento, l’Ente può risolvere il contratto o chiedere una cospicua riduzione dell’importo contrattuale, come disciplinato all’art. “Penali” del contratto. 12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: ▪ avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo; ▪ non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente; ▪ non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente; ▪ fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo. Firme dei contraenti
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Responsabilità e manleve. 12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente produttore da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla della normativa in materia di protezione dei dati personali e al di quanto stabilito nel presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5 del Regolamento5, l’Ente produttore può risolvere il contratto o chiedere una cospicua riduzione dell’importo contrattuale, come disciplinato all’art. “Penali” del contrattorecedere dall’Accordo.
12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: ▪ avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente produttore del Reclamo; Reclamo ▪ non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente; l’Ente produttore ▪ non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Entedell’Ente produttore; ▪ fornisce all’Ente produttore tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo. Firme dei contraentiAllegato 1
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Responsabilità e manleve. 12.1 11.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 11.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5 del Regolamento5, l’Ente può risolvere il contratto Contratto o chiedere una cospicua riduzione dell’importo contrattuale, come disciplinato all’art. “Penali” del contrattoprezzo.
12.3 11.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: ▪ ♣ avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo; ▪ Reclamo ♣ non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente; ▪ l’Ente ♣ non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente; ▪ ♣ fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo. Firme dei contraenti.
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Samples: Determination for the Appointment of an Expert for Project Management
Responsabilità e manleve. 12.1 11.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 11.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo, quali ad esempio quelle indicate all’art. 83 commi 4 e 5 del Regolamento5, l’Ente può risolvere il contratto o chiedere una cospicua riduzione dell’importo contrattuale, come disciplinato all’art. “Penali” del contrattoprevedere l’immediata sospensione dell’attività.
12.3 11.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento: ▪ avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo; Reclamo ▪ non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente; l’Ente ▪ non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente; ▪ fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione ge- stione del reclamo. Firme dei contraenti.
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Samples: Convenzione