Common use of Responsabilità in materia di subappalto Clause in Contracts

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/a, del presente Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di dei servizi e dei lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal decretodalle leggi vigenti in materia. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 29 aprile 1995con legge 4 agosto 2006, n. 139248, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/a, del presente Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture l'appaltatore risponde in solido con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo il subappaltatore della manodopera effettuazione e del personale versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è superiore tenuto il subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al 50 per cento dell'importo del contratto subappaltatore fino all'esibizione da parte di subappaltoquest’ultimo della predetta documentazione. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore Gli importi dovuti per la sicurezza in fase responsabilità solidale di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidataricui al precedente comma 3, con la denominazione di questi ultiminon possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

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Samples: Appalto Per La Gestione E Riqualificazione Energetica Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Appalto Per La Gestione E Riqualificazione Energetica Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell’amministrazione committente per l'esecuzione l’esecuzione delle opere attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori servizi subappaltati. 2. Il direttore dei lavori dell’esecuzione e il responsabile del procedimentoR.U.P., nonché nonché, se nominato, il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e all’articolo 92 del decreto legislativo Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del dei contratti di subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/a38, commi 6 e 7, del presente Capitolato Specialespeciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 2, terzo periodo del Codice D. Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e se qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale è sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappaltoda affidare. 5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-affidataricontraente, con l’importo del sub-contratto e l’oggetto delle opere affidate. L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la denominazione seguente documentazione: - dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di questi ultimiesse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; - dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010. L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 38 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante. 7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 43, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori La DL e il responsabile del procedimentoRUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e all’articolo 92 del decreto legislativo Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del dei contratti di subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/aAi sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice è considerato speciale non costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e ed i noli a caldo, caldo se singolarmente di importo superiore inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore inferiore a 100.000 euro e se l'incidenza qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale è non sia superiore al 50 per cento dell'importo 50% dell’importo del contratto di subappaltoaffidare. 5. I sub-affidamenti Non si configurano come subappalti le attività elencate dell’art. 105 comma 3 del Codice dei contratti, per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante. 6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non costituiscono subappaltosono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, devono essere comunicati si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 7. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. L’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nel caso di pagamento diretto al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase subappaltatore nelle ipotesi di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere cui all’art. 105, comma 13 del Codice dei soggetti sub-affidatariContratti, con la denominazione di questi ultimimodificato dal D.L. n.32/2019.

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Samples: Contract for the Supply and Installation of Air Conditioning, Electrical System, and Structured Cabling

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/a, del presente Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore 1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori La DL e il responsabile del procedimentoRUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e all’articolo 92 del decreto legislativo D.lgs. n. 81 del 200881/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del dei contratti di subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/a, 51 del presente Capitolato SpecialeCapitolato, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento 50% dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatariesecuzione, con la denominazione tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi (verifiche in materia di questi ultimiantimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le finalità di cui al Protocollo di Legalità. 5. Ai sensi dell’articolo 105, co. 3, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 51 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 6. I progettisti dell’Appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 31, co. 8, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimentoR.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e all’articolo 92 del decreto legislativo Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Aggiudicatario, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995dalla legge. Ai sensi dell’articolo 118, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/acomma 12, del presente Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale è sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applicano gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori La DL e il responsabile del procedimentoRUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e all’articolo 92 del decreto legislativo Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del dei contratti di subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15/aAi sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato Speciale, ai sensi dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice è considerato speciale non costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e ed i noli a caldo, caldo se singolarmente di importo superiore inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore inferiore a 100.000 euro e se l'incidenza qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale è non sia superiore al 50 per cento dell'importo 50% dell’importo del contratto di subappaltoaffidare. 5. I sub-affidamenti Non si configurano come subappalti le attività elencate dell’art. 105 comma 3 del Codice dei contratti, per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante. 6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non costituiscono subappaltosono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, devono essere comunicati si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 7. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. L’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nel caso di pagamento diretto al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase subappaltatore nelle ipotesi di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere cui all’art. 105, comma 13 del Codice dei soggetti sub-affidatariContratti, con la denominazione di questi ultimi.modificato dal D.L. n.32/2019;

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Samples: Project Execution Agreement