Common use of Responsabilità in materia di subappalto Clause in Contracts

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. La direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- to. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

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Samples: Contract for Construction Works, Contract for Construction Works

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. La direzione L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore: a) in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ad esclusione delle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Direttore dei lavori e il responsabile Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore Coordinatore per l’esecuzione la sicurezza in materia fase di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appaltodell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

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Samples: Contract for Construction Works

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione all'esecuzione di lavori subappaltati. La direzione Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimentoR.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- todi esecuzione dei contratti di subappalto. Il II subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appaltodell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed sicurezza in fase di esecuzione almeno il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PPgiorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari, con la denominazione di questi ultimi. n. 20/2000 del 5.4.2000)Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta è responsabile in ogni caso responsabile via esclusiva nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante. 2. L'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori in relazione: - agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i..; - all'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabiliti sai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti. - all'osservanza degli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43 per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. La direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- to. 4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000)246.

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Samples: Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati; 2. La direzione Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto; 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante all’Amministrazione la facoltà discre- zionale discrezionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità Determinazione dell’Autorità sui LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.20005.4.2000 – R/267). Non ; non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante l’Istituto è estranea estraneo al rap- porto rapporto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità Determinazione dell’Autorità sui LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappaltosub appalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltatisub appaltati. 2. La direzione Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). 4. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC irregolare del subappaltatore applica il comma 4 dell’articolo 30 del X.X.xx 50/2016 e pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, del D. Lgs. 50/2016 dando contestuale segnalazione all’Osservatorio. 5. Si applicano e sono valide le responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. La direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

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Samples: Construction Contract

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. La direzione L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice D.L. n. 50/2016 , l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. 3. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 4. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. 5. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati; 2. La direzione Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto; 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante all’Amministrazione la facoltà discre- zionale discrezionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità Determinazione dell’Autorità sui LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.20005.4.2000 – R/267). Non ; non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante l’Istituto è estranea estraneo al rap- porto rapporto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità Determinazione dell’Autorità sui LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore 1. L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappaltosub appalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltatisub appaltati. 2. La direzione Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). 4. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC irregolare del subappaltatore applica il comma 4 dell’articolo 30 del X.X.xx 50/2016 e pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, del D.Lgs 50/2016 dando contestuale segnalazione all’Osservatorio. 5. Si applicano e sono valide le responsabilità in solido tra aggiudicatario e subappaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. La direzione Il Direttore dei lavori e il responsabile Responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC irregolare del subappaltatore applica il comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subaggiudicatario, la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 dando contestuale segnalazione all’Osservatorio. Si applicano e sono valide le responsabilità in solido tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000)aggiudicatario e subaggiudicatario.

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Samples: Capitolato Speciale

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. La direzione Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 92 del decreto legislativo 81/2008D.Lgs. n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP). 4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 della effettuazione e del 5.4.2000)versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

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Samples: Appalto a Misura

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore 1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. La direzione Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimentoR.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 92 del decreto legislativo D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. n. 646/1982, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, D.L. n. 139139/1995, convertito dalla legge 28 giugno 1995L. n. 246/1995. 4. Il subappalto non autorizzato comporta quindi la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del citato D.L.n.139/1995, convertito dalla L. n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto246/1995. 5. Ai subappaltatori, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 51, in materia di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000)tessera di riconoscimento.

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Samples: Construction Contract

Responsabilità in materia di subappalto. 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione l'esecu- zione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa pre- tesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2. La direzione Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 all’art. 5 del decreto legislativo 81/2008D.Lgs. 494/1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- tosubappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale an- che ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolve- re i. contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore 1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stazione Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori delle prestazioni subappaltati. 2. La direzione lavori Il DEC e il responsabile del procedimentoRUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 90 92 del decreto legislativo 81/2008Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- todi esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo. 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). 4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 40 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di parti del servizio.

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Samples: Appalto

Responsabilità in materia di subappalto. L'appaltatore resta 1. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 il contraente principale è responsabile in ogni caso responsabile via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo) 2. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle opere oggetto di prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 3. Il direttore dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. La direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza l'esecuzione dei lavori di cui all’articolo 90 all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappal- to. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facoltà discre- zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000). Non è peraltro ammissibile l’autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante è estranea al rap- porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra l’appaltatore ed il subappaltatore (determinazione Autorità LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000)subappalto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto