Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità. 16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente. 16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento. 16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti. 16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
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Samples: Disciplinare Per L’accreditamento, Disciplinare Per L’individuazione Di Organismi Di Volontariato
Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre concessionario solleva il Comune di Gonzaga da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate, a terzi compreso il personale tutto, in relazione alla fornitura e distribuzione dei prodotti. Il Comune di Gonzaga è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufruiscono del servizio oggetto del presente capitolato. Il Comune di Gonzaga non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa. Il concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli, a terzi, compreso il personale tutto del Comune di Gonzaga, compresi i danni eventualmente arrecati all'Ente stesso in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. Il concessionario è direttamente responsabile di tutti gli eventuali per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o all'allestimento degli spazi svolte da soggetti giuridici terzi e solleva l’Ente da ogni eventuale responsabilità per danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, o persone. Il concessionario si obbliga a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere stipulare a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata una polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (ramo “Responsabilità Civile verso OperatoriTerzi” (R.C.T.) avente per sinistro oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per persona tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati al Comune di Gonzaga, a qualunque utente occasionale e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)relative cose ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio da predisporsi senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna degli spazi con un massimale, validità per entrambe le polizzetutta la durata della concessione, per un anno e per sinistro massimale non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente€. 2.500.000,00 per sinistro, senza alcun limite per anno.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento.
16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
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Samples: Concessione Di Servizi
Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa 10.1. L’impresa appaltatrice si assume la responsabilità per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committentedei Lavori.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento10.2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di intervenire nei giudizi intentati dai terzi danneggiati e di tenere indenne e manlevare FINCANTIERI.
16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non 10.3. In relazione alle responsabilità gravanti sull’impresa appaltatrice, la stessa è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilitàobbligata a consegnare a FINCANTIERI, avendo esse solo lo scopo al momento dell’ingresso nel luogo di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche esecuzione e/o integrazioni da apportare di consegna dei Lavori, una idonea polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia assicurativa, a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e/o prestatori d’opera, inclusi gli impianti, i macchinari, le opere ed il personale, connessi, collegati e comunque derivanti dalla esecuzione dei Lavori. Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale minimo per singolo sinistro di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone e di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose, importi sottoposti alla rivalutazione automatica annuale pari all’indice ISTAT del costo della vita con decorrenza gennaio 2010, o maggior valore indicato nelle condizioni particolari d’ordine. La polizza medesimaprestata dall’impresa appaltatrice, di cui al presente comma deve coprire l'intero periodo di efficacia dell’ordine e deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese sue subappaltatrici (o associate/consorziate) e fornitrici.. La copertura assicurativa dovrà avere espressa validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave o dolo delle persone fisiche del fatto delle quali l'impresa appaltatrice deve rispondere in base alle norme di legge e/o alle previsioni delle presenti condizioni e/o dell’ordine.
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Samples: Contratto D’appalto
Responsabilità per danni. 16.1 1. Il soggetto accreditato Conduttore sarà sempre direttamente responsabile per ogni danno possa derivare ai propri dipendenti ed a terzi, persone e cose, in occasione dell’accesso e dell’uso dei locali ricevuti in locazione. A tale scopo, il Conduttore dichiara di tutti avere stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi, persone e cose, n. rilasciata da Compagnia di Assicurazione in data . La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida per tutto il periodo di durata della locazione. È esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale, che è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilitàanzidetti.
16.2 2. Per la copertura della responsabilità per danni causati all’immobile il Condut- tore dichiara di avere stipulato polizza assicurativa, n. _ rilasciata da Compagnia di Assicurazione in data _ . La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida per tutto il periodo di durata della locazione.
3. Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa Conduttore resta altresì responsabile in via esclusiva per tutti i gli eventuali danni a terzi ed al patrimonio comunale eventualmente derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro usi dei locali non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committenteconsentiti dal presente contratto.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento.
16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Ad Uso Non Abitativo
Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato Accreditato, come detto, dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno La polizza sopracitata dovrà coprire l’intero periodo dell’accreditamento.
16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante del Comune di Avezzano e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto Patto d’accreditamento e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
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Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura 1 Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per qualsiasi motivo arrecati a persone la vecchiaia e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa i superstiti per tutti i danni derivanti da comportamentiatti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, anche omissiviintenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del proprio personale20 dicembre 1968323 sulla procedura amministrativa.
2 Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGA324 devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statui- sce mediante decisione.
3 La pretesa di risarcimento per danni si estingue:
a. nel caso del capoverso 1, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno e per sinistro dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagio- nato;
b. nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inferiore a € 1.000.000,00 inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato. 320 RS 822.41 321 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). 322 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 323 RS 172.021 324 RS 830.1
4 I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensa- zione professionale, devono essere coperti con clausola prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma pre- scritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committentecompensazione.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento5 I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.
16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
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Samples: Legge Federale Su L’assicurazione Per La Vecchiaia E Per I Superstiti (Lavs)
Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile Concessionario assume l’intera e diretta responsabilità in caso di tutti gli eventuali danni accertati furto del veicolo affidato in custodia e di qualunque natura e ogni danno che per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del fatto proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento.
16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni dei suoi dipendenti o sorveglianti potesse derivare all’Amministrazione Comunale e/o a terzi. L’impresa si impegna a tenere indenne il Comune da apportare alla qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio. Tale obbligazione di garanzia viene assunta sia nei confronti dei proprietari dei veicoli rimossi, sia dei loro aventi causa, sia dei terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge. Il Concessionario è obbligato a contrarre idonea polizza medesimaassicurativa a copertura delle responsabilità di cui ai precedenti articoli. In particolare la Ditta è obbligata, a proprie spese, a provvedere alla:
a) Assicurazione delle maestranze addette al servizio oggetto dell'appalto ed al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss. mm. ii.;
b) Assicurazione di tutti i mezzi indicati contro gli infortuni, contro responsabilità civili verso terzi, di cui all’art. 2043 codice civile, per massimali non inferiori a quelli stabiliti dall’art. 4 D.M. 04.9.1998 n. 401 e contro incendi;
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Samples: Concession Agreement
Responsabilità per danni. 16.1 1. Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile Raccordato si obbliga a stipulare una polizza di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e Assicurazione per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (la Responsabilità Civile verso Operatori) Terzi per sinistro eventuali danni arrecati a RFI, ai propri dipendenti ed a terzi per effetto delle attività connesse all’esercizio del Raccordo da parte del Raccordato o da terzi eventualmente operanti per suo conto alle condizioni indicate di seguito. La polizza assicurativa deve: - coprire tutto il periodo di validità del contratto; - essere in lingua italiana; - avere un massimale di almeno 10 milioni di euro; - essere emanata da una Compagnia assicurativa con rating congruente con le disposizioni di RFI2; - prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, causati nell’ambito dell’esecuzione in particolare il mancato pagamento del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore premio e/o il mancato rinnovo della scadenza; - prevedere l’espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile a € 1.000.000,00 con clausola qualsiasi azione di rinuncia alla rivalsa nei confronti di tutte le società e dei dipendenti del Committente.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento.
16.4 Si precisa che Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fatto salvo il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo caso di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese dolo; - prevedere come terze tutte le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula Società del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; - prevedere l’impegno da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà della Compagnia Assicuratrice di indicare risarcire i sinistri al lordo di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesimafranchigie e scoperti.
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Samples: Construction Contract
Responsabilità per danni. 16.1 1. Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile Raccordato si obbliga a stipulare una polizza di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e Assicurazione per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (la Responsabilità Civile verso Operatori) Terzi per sinistro eventuali danni arrecati a RFI, ai propri dipendenti ed a terzi per effetto delle attività connesse all’esercizio del raccordo da parte del Raccordato o da terzi eventualmente operanti per suo conto alle condizioni indicate di seguito. La polizza assicurativa deve: coprire tutto il periodo di validità del contratto; essere in lingua italiana; avere un massimale di almeno 10 milioni di euro; essere emanata da una Compagnia assicurativa con rating congruente con le disposizioni di RFI1; prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, causati nell’ambito dell’esecuzione in particolare il mancato pagamento del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore premio e/o il mancato rinnovo della scadenza; prevedere l’espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile a € 1.000.000,00 con clausola qualsiasi azione di rinuncia alla rivalsa nei confronti di tutte le società e dei dipendenti del CommittenteGruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fatto salvo il caso di dolo; prevedere come terze tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice di risarcire i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento.
16.4 Si precisa che 2. Laddove il Raccordato abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza adeguato ai requisiti minimi di cui al presente articolo, invece della polizza non libera l’affidatario assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari: l’operatività della copertura ed il rispetto nelle condizioni di polizza delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanziaclausole previste nelle DICC e nel contratto; la conoscenza del presente articolo.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
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Samples: Construction Contract
Responsabilità per danni. 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura 1 Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell’assicurazione per qualsiasi motivo arrecati a persone la vecchiaia e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.
16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa i superstiti per tutti i danni derivanti da comportamentiatti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, anche omissiviintenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del proprio personale20 dicembre 1968323 sulla procedura amministrativa.
2 Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all’articolo 78 LPGA324 devo- no essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest’ultima statuisce mediante decisione.
3 La pretesa di risarcimento per danni si estingue:
a. nel caso del capoverso 1, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno e per sinistro dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato;
b. nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inferiore a € 1.000.000,00 inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l’atto che l’ha cagionato. 320 RS 822.41 321 Introdotto dall’all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). 322 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 323 RS 172.021 324 RS 830.1
4 I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensa- zione professionale, devono essere coperti con clausola prelevamenti sulla garanzia prestata. All’occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma pre- scritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committentecompensazione.
16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento5 I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.
16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti.
16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.
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Samples: Legge Federale Su L’assicurazione Per La Vecchiaia E Per I Superstiti (Lavs)