Common use of Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva Clause in Contracts

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione dell’Istituto e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante l’Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazioneall’Istituto, al suo personale dell’Istituto ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o od omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che per sinistro non potrà essere inferiore a € 2.000.000,001.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,001.500.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente pr esente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.izs-sardegna.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che non potrà essere inferiore a € 2.000.000,003 volte l’importo del contratto, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,003 volte l’importo del contratto, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda appaltante potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.asst-garda.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato eventuali danni causati a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi terzi, che sia imputabile esclusivamente a una sua siano conseguenza diretta ed immediata della propria condotta inadempiente. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante l’Amministrazione, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima quest’ultima, in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata civile, con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale dell’Amministrazione ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto dell’attività di appalto appalto, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che lavoro; La copertura deve prevedere un massimale per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che sinistro non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto contratto, o dall’inizio anticipato dei lavori, fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara all’esecuzione del servizio e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,003.000.000,00 (tremilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto contratto, o dall’inizio anticipato dei lavori, fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo articolo, è condizione essenziale di efficacia del contratto econtratto, e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la regolarità della copertura assicurativa di cui si trattatrattasi, il Contratto si risolverà di diritto diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, L’appaltatore non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalaresarà responsabile per eventuali danni indiretti.

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Samples: Contratto D’appalto

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione del Comune e/o di terzi, comprendendo espressamente nel novero dei terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempientela Citta Metropolitana come previsto nell’articolo 18 del Disciplinare. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazioneal Comune, al suo personale del Comune ovvero a terzi o a cose di terzi, compresa la Citta Metropiolitana ai sensi dell’articolo 18 del Disciplinare, da dipendenti dell’Appaltatore dell’appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività previsti in materia di gestione del servizioconservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale che per sinistro non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla Xxx X.xxx Xxxxx x.00 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel.Fax 0000.000000 – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,00500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.comune.carpineti.re.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione della Fondazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazionealla Fondazione, al suo personale della Fondazione ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore dell’appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno esclusoprevisti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, derivanti dall'attività nonché idonea assicurazione Rca per ciascuno dei mezzi che saranno impiegati nel servizio di gestione del servizio, con massimale che trasporto. Le assicurazioni dovranno avere massimali non potrà essere inferiore inferiori a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato quelli previsti nel capitolato e con dovranno avere validità a decorrere dalla data di stipula del contratto avvio dei servizi e fino a dodici minimo sei mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ed ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessaa ciascuna di esse, nella quale si espliciti che la polizza le polizze in questione copre coprono anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenzaferme restando le caratteristiche indicate nei precedenti periodo. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.bresciamusei.com

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che non potrà essere inferiore a € 2.000.000,005.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,005.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.asst-garda.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione dle presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione dell’amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. L’Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, in ordine alla quale l’Appaltatore assume il ruolo di Delegato alla conservazione dei dati ai sensi del CAD. Inoltre, l’Appaltatore l’appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante l’Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione esclusivo riferimento all’oggetto del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, presente contratto e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del serviziorelativo Capitolato, con massimale che per sinistro non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre copra anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatoredall’appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,0010.000.000,00 (diecimilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.anticorruzione.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante l’ASL CN2 da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, all’ASL CN2 al suo personale dell’ASL CN2 ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore dell’appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività previsti in materia di gestione del servizioconservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale che per sinistro non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,00500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.aslcn2.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante l’UTG da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazioneall’UTG, al suo personale dell’UTG ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore dell’appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività previsti in materia di gestione del servizioconservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale che per sinistro non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando dall’Appaltatore e che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00sinistri, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua definitiva scadenza, comprese le eventuali proroghe disposte dopo la sua sottoscrizione. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata prestata, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: Contratto Di Appalto

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante l’Azienda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazioneall’Azienda, al suo personale dell’Azienda ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore dell’appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività previsti in materia di gestione del servizioconservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale che per sinistro non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,00500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: Contratto Per La Fornitura in Service Quinquennale Di N. 2 Sistemi Diagnostici Automatici Per La Rilevazione Della Crescita Di Microrganismi

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.asst-garda.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore stipulare Il Tesoriere ha stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata RCT con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazioneall’Ente, al suo personale dell’Ente ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore del Tesoriere nell’espletamento delle attività oggetto dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacycomprese quelle contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)e degli obblighi, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di dalla gestione del servizio, con massimale che non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici sei mesi successivi alla sua scadenza. Si precisa che con l'espressione “persone” si intendono i degenti, i dipendenti dell' Azienda e i terzi in genere, mentre con l’espressione “cose” s’intende ogni bene mobile e immobile di proprietà dell'ASST. E’ fatto altresì obbligo per la copertura gli operatori di tutti i rischi dotarsi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatoreidonea polizza assicurativa RC colpa grave. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare Il Tesoriere dimostra l’esistenza di una polizza RCassicurativa RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Ente, al personale dell’Ente ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti del Tesoriere nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per quella specifica. In tal casoviolazione delle norme , si dovrà produrre un’appendice alla stessaivi comprese quelle contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)e degli obblighi , nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contrattonessuno escluso, fermo restandoderivanti dalla gestione del servizio, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore con validità a € 2.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici sei mesi successivi alla sua scadenza. Al verificarsi della scadenza della polizza il Tesoriere si impegna a trasmettere all’Ente documentazione attestante il rinnovo della stessa. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore il Tesoriere non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Inoltre, il Tesoriere si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST del Garda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.asst-garda.it

Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva. L’AppaltatoreL'Appaltatore, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore dell'Appaltatore quanto dell’Amministrazione dell'Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempienteterzi. Inoltre, l’Appaltatore l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione all'esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente. È obbligo dell’Appaltatore dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di R.C., comprensiva della responsabilità civile stipulata verso terzi (RCVT), con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione esclusivo riferimento all'oggetto del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, presente contratto e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del serviziorelativo capitolato, con massimale che non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo l'obbligo di manleva assunto dall’appaltatoredall'appaltatore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore l'Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo l'obbligo di manleva assunto dall’Appaltatoredall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a ad 2.000.000,00500.000,00 (cinqecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa. L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

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Samples: www.poliziadistato.it