MERITO Clausole campione

MERITO. L’accordo mira ad incentivare il personale che attraverso la continuità nella prestazione lavorativa contribuisca al miglioramento dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto d’Istituto.
MERITO. Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati in carriera dagli uffici competenti in relazione all’anno di prima immatricolazione (per chiarimenti in merito a cosa si intende per “anno di prima immatricolazione” consultare attentamente la relativa voce nel Glossario). I crediti riconosciuti per competenze acquisite precedentemente all’immatricolazione (CPA e CMPA) non possono essere conteggiati nel computo del merito.
MERITO. 1b la i z 3 4 5 ' . e 7 . e g 10 11 1b it> la 5 6 '6 7 e s sinistro 3 5 6 - 7 ' e • 9 10 sin atri 5 a a ' 10 ii n n 4O più Sinistri 3 . 5 e s 9 10 11 ' 11 11 È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodò di osservazione precedente al rinnovo stesso. . In.caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non Interrompe II periodo di osservazio- ne In corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione. L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile au- toveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per so spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'esten- sione.
MERITO. La risposta nel merito al quesito, riba- dendo le puntuali argomentazioni svolte nella richia- mata delib. n. 405/2019 della sezione, cui si rinvia, è connessa alla sussistenza del controllo dell’entità in esame da parte dell’ente. Dalla richiesta di parere non si evincono elementi sufficienti per consentire alla se- zione di stabilire la sussistenza o meno di questo re- quisito che, indipendentemente dalla non presenza nell’elenco Istat dell’entità in esame o dall’assenza di finanziamenti pubblici o garanzie a suo favore, impe- direbbe il “conferimento di incarichi e di cariche di organi di governo” a soggetti in quiescenza.
MERITO. Il Gruppo FNM sostiene la crescita professionale delle proprie risorse e premia chi si impegna nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo.
MERITO. Per le restanti posizioni, il ricorso è fondato per i motivi e nei limiti appresso esposti. Ritiene questo Tribunale che il recesso effettuo dalla Banca con comunicazione del 27.07.2009 operi solo nei confronti dei lavoratori in servizio iscritti al fondo, laddove il recesso nei confronti dei lavoratori già in pensione assumerebbe piuttosto la valenza giuridica di una elusione dagli obblighi contrattuali. E' vero che è possibile recedere da vincoli contrattuali quando questi hanno una durata indeterminata, ma ciò non può elidere l'adempimento delle obbligazioni che derivano da quei vincoli connotati da reciprocità. Nel caso di specie i diritti dei lavoratori, che al momento del recesso già godevano del trattamento integrativo derivante dal "Fondo", derivavano da un nesso giuridico di reciprocità tale per cui a fronte del versamento dei contributi faceva carico al Fondo erogare le controprestazioni di cui al regolamento FIP del 17.07.1998. Congelare pertanto il pagamento delle pensioni alla data del recesso, sopprimendo le perequazioni e la reversibilità delle stesse, più che un recesso costituirebbe una forma di inadempimento, sia pur parziale, delle obbligazioni originariamente assunte, tanto più quando le motivazioni poste a base del recesso sono quelle di natura eminentemente economica oggetto della lettera 27.07.2009 ( come si può argomentare Cass. 22.11.2010 n. 23614). Va considerato altresì che il conseguimento del diritto alla pensione integrativa venga a far parte del diritto individuale del singolo lavoratore, e come tale non può più essere modificato dalla contrattazione collettiva ( sul punto Cass 20.06.2001 n. 8404). Ne consegue che l'accordo sindacale del 04.11.2009 non sia opponibile ai ricorrenti pensionati, soprattutto nella parte in cui impone il trasferimento coattivo perché verrebbe a configurarsi un contrasto con l'art 1. Comma 2 D.L.vo 252/05 che invece impone la volontarietà e la libertà di adesione. Quanto alla domanda di cui al capo B punti 5-6-7 delle conclusioni precisate alla udienza del 01.04.2011: - non sono da accogliere quelle sub 5) e 6) perché sfornite di prova; - è invece da accogliere quella della retrocessione della posizione previdenziale di ciascuno dei ricorrenti dal Fondo Banco di Napoli al FIP. E' altresì da accogliere la domanda di condanna alla perequazione automatica della pensione ai sensi del regolamento FIP già citato dal 01.01.2010, come richiesto da liquidarsi in separato giudizio. Viene infine accolta la do...
MERITO. Il merito è dato dal numero di crediti formativi/unitm formative/percentuale di frequenza (in base alla tipologia di corso) conseguiti e registrati in carriera in relazione all’Anno di prima immatricolazione/iscrizione. A tutte le studentesse e gli studenti con disabilitm, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invaliditm pari o superiore al 66%, verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%. Per la verifica dei crediti formativi ottenuti all’estero, lo studente o la studentessa dovrm presentare un certificato ufficiale in lingua inglese comprovante i crediti sostenuti e registrati o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza. Eventuali documentate situazioni oggettive che impediscono il raggiungimento dei requisiti di merito (gravi motivi di salute o organizzazione didattica) possono richiedere una deroga ai criteri di merito. Lo studente o la studentessa dovrm documentare adeguatamente la propria condizione di necessitm; tale documentazione dovrm essere inviata all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx. Le richieste saranno valutate da una commissione composta dal direttore di Opera Universitaria o suo delegato, dal dirigente del Servizio provinciale competente o suo delegato, da un funzionario del Servizio provinciale competente. 2.3.1 Studentesse e studenti iscritti al primo anno 2.3.2 Studentesse e studenti immatricolati nell’a.a./a.f. 2021-2022
MERITO. Il merito è dato dal numero di crediti conseguiti e registrati in carriera in relazione all’anno di prima immatricolazione (per chiarimenti in merito a cosa si intende per “anno di prima immatricolazione” consultare attentamente la relativa voce nel Glossario).

Related to MERITO

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • QUESITO Con D.G.R. n. 385 del 27/05/2013, pubblicato sul BURA n. 70 del 26/07/2013, è stato approvato il Nuovo Prezziario Regionale 2013. Il Provvedimento aggiorna il vigente Prezziario anche ai sensi dell’art. 133 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163. Chiediamo se i computi metrici estimativi debbano essere redatti con il nuovo Prezziario Regionale 2013 : è fondamentale fissare delle regole comuni per tutti i concorrenti per poter confrontare sullo stesso piano le offerte tecnico-economiche proposte. Nel punto e.2) a pag. 15 del disciplinare di gara viene indicato: “gli elaborati devono essere preferibilmente di dimensioni non superiori al formato ISO A2 …etc.”. Xxxxxxx constatato impaginando le tavole, che solo uno degli edifici (ex G.I. Maschile) rientra in tale formato nella scala 1:100. Per quanto riguarda l’edificio Emiciclo questo richiede il formato A1 per essere rappresentato in scala 1:100. Cchiediamo quindi autorizzazione ad utilizzare, quando necessario, dei formati cartacei maggiori dell’ISO A2. Da un'analisi degli elaborati a base di gara risultano evidenti delle differenze sostanziali tra il rilievo laser scanner (da considerarsi come rilievo stato di fatto) e gli elaborati indicati nelle tavole 02 - 03 - 06, i quali riportano, comunque, nei frontespizi la dicitura "PIANTE STATO ATTUALE". In suddette piante sono riportate le destinazioni d'uso dei singoli ambienti, risultano evidenti modifiche architettoniche varie (aperture e chiusure di vani, realizzazione di nuovi locali, modifiche della distribuzione della platea dell' auditorium con la conseguente eliminazione delle scale e degli spazi destinati al pubblico, rimodulazione degli ambienti destinati ai traduttori, aperture di collegamento tra l' auditorium e il cunicolo al piano interrato, ecc...). Pertanto si chiede se i contenuti delle suddette tavole 02,03 e 06 siano da intendersi come indicazioni progettuali da sviluppare nel progetto definitivo. In riferimento all' offerta tecnica da produrre, al punto 3.b del Disciplinare di gara a pag 14/37 si chiede di redigere un progetto definitivo "in modo adeguato e idoneo all’ottenimento dei seguenti atti di assenso: - parere di conformità in materia di prevenzione incendi ex art. 3 del d.P.R. n. 151 del 2011; - parere igienico sanitario di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001; - autorizzazione storico-architettonica di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004; - autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004; - permesso di costruire o altro atto analogo di natura edilizia urbanistica; - verifica e validazione positive ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Si chiede, pertanto, a tal riguardo se è necessario produrre degli elaborati specifici: per esempio, nel caso del parere di conformità in materia di prevenzione incendi, occorre redigere le appropriate tavole nelle quali siano indicate le soluzioni e redigere una relazione tecnica dedicata? Oppure, nel caso dell’autorizzazione storico-architettonica e paesaggistica occorre redigere, rispettivamente, la relazione storico architettonica e la relazione paesaggistica di cui la DPCM 12/12/2005? In definitiva gli elaborati da presentare in sede di offerta sono quelli elencati al punto c.1 pag 14/37 del suddetto Disciplinare?

  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 48 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. In sintesi l’importo complessivo presunto del Centro affidato con il presente accordo quadro viene così suddiviso comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (…………), al netto dell’I.V.A. per un importo per pasto singolo stabilito in € (euro ) oltre IVA fino al numero massimo di 150 pasti/giorno suddiviso in; • quota fissa € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; • quota variabile € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui all’allegato capitolato potranno essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e della normativa. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

  • SOMMARIO SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

  • Noleggi Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Regole di campionamento Nessuna Regole di arrotondamento Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5 Valore di soglia TNCO < 10 % Azioni contrattuali Il non rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale una tantum “Test negativi in collaudo” pari all’1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.