RICONOSCIMENTO ACCADEMICO Clausole campione

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con il Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo studente si rechi all’estero (Learning Agreement for Traineeships). Al termine del periodo di lavoro all’estero, l’Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”). 9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al Partecipante il riconoscimento accademico completo dell’eventuale tirocinio curricolare effettuato presso l’Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all’art. 8. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento. 9.3 Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. 9.1 L’Istituto concorda con il Partecipante un programma di studio chiaramente definito prima che il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement). Al termine del periodo di studio all'estero, l’Istituto ospitante deve rilasciare al Partecipante sia l’attestato di partecipazione sia il Transcript of Records. 9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto e che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà allo Studente il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l’Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni imposte dagli Istituti partecipanti. 9.3 Lo studente non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. Lo studente vincitore, prima della partenza per l’estero, concorderà con l’Ateneo Xxxxxxxx XX e con l’Università ospitante un programma di studi chiaramente definito (learning agreement for studies). Al termine del periodo di studi all’estero l’Università ospitante dovrà rilasciare allo studente un attestato ufficiale con i risultati conseguiti (transcript of records). L’Ateneo Xxxxxxxx XX garantirà allo studente il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l’istituto ospitante, come indicati nel learning agreement, come parte integrante del proprio corso di studi.
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. L'Istituto concorda con il Beneficiario un programma di lavoro chiaramente definito prima che lo studente si rechi all'estero (Training Agreement). Il Beneficiario deve essere informato per iscritto in merito al contenuto del programma. Al termine del periodo di studio all'estero, l'Impresa ospitante deve rilasciare al Beneficiario sia un attestato, debitamente firmato, che certifichi sia le date del periodo di placement svolto all’estero che l'effettivo svolgimento del programma convenuto, nonché una nota con i risultati conseguiti (Transcript of Work). Al termine del periodo di placement XXXXXXX l’Istituto di appartenenza deve garantire allo studente il totale riconoscimento, preferibilmente tramite ECTS, delle attività indicate nel Training Agreement e portate a termine con successo. Nel caso particolare di una mobilità ai fini di placement che non costituisce parte integrante del percorso di studi dello studente, l’Istituto di appartenenza dovrà riconoscere tale attività almeno nel Diploma Supplement. Al fine di garantire al beneficiario il pieno riconoscimento accademico delle attività di formazione svolte all’estero (senza integrazioni o prove aggiuntive), l’Istituto di appartenenza inserirà nel curriculum dello studente, come parte integrante del suo corso di studi, le attività di formazione effettuate presso l’Istituto ospitante che siano conformi al piano di formazione approvato nel Training Agreement e certificate dal Transcript of Work. Il mancato raggiungimento da parte del Beneficiario del proprio programma di lavoro all'estero potrà giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale. La clausola non si applicherà nei confronti del Beneficiario che si sia trovato nell'impossibilità di completare il proprio programma di lavoro all'estero per causa di forza maggiore o circostanze attenuanti attestate dal coordinatore XXXXXXX e riconosciute per iscritto dall'AN.
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO. La mobilità Erasmus+ Traineeship è un’esperienza di tirocinio formativo e, come tale, è disciplinata dal Learning Agreement for Traineeship, i cui contenuti devono essere approvati, prima della partenza, dal/la Responsabile Didattico/a del Tirocinio, in accordo con le Linee guida del Dipartimento per il riconoscimento delle attività didattiche svolte all’estero. Le borse sono assegnate per lo svolgimento di attività di tirocinio a tempo pieno riconosciute, attraverso l’assegnazione di crediti formativi (CFU), come parte integrante del programma di studi o come attività extra-curriculare, previa autorizzazione del CDL di appartenenza. Qualora ciò non sia possibile, come nel caso delle mobilità dei/lle dottorandi/e o degli/lle specializzandi/e o nel caso di mobilità svolte dopo il conseguimento del titolo, tali attività saranno inserite negli atti certificativi relativi alla carriera dello studente rilasciati dall’Ateneo (Diploma supplement). Il riconoscimento dei crediti e delle attività di formazione intraprese dallo/a studente/essa presso l'ente/impresa ospitante possono essere rifiutati solo e nella misura in cui lo/la studente/essa non rispetti gli accordi presi, con conseguente possibilità di revocare parzialmente o interamente la borsa. La restituzione sarà parziale e proporzionale alla durata effettiva del tirocinio nel caso in cui lo/la studente/essa abbia effettuato almeno due mesi di stage e abbia percepito una borsa per un periodo di mobilità superiore a quello effettivamente svolto.