RICONSEGNA DEI LOCALI. Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente al locatore tutti i locali in buono stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Alla conclusione del contratto ed entro i dieci giorni successivi alla naturale scadenza, il Locatario deve liberare i locali da persone e cose mobili, senza necessità di particolari comunicazioni o intimazioni da parte della Città metropolitana di Venezia. Nel caso ciò non avvenga, la Città metropolitana di Venezia ha facoltà di provvedere direttamente allo sgombero dei locali, acquisendo a titolo di penale, salvo il maggior danno, i beni mobili e senza dover indennizzo alcuno. Al termine della concessione in locazione i locali devono essere restituiti alla Città metropolitana di Venezia in perfetto stato di conservazione ed efficienza. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione del rapporto concessorio per le cause di cui al precedente articolo 11 ed al successivo 13.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Al termine del Contratto l’Appaltatore deve riconsegnare i locali nello stesso stato in cui sono stati consegnati all’inizio dell’Appalto, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a lavori di manutenzione formalmente autorizzati dall’Amministrazione, e tenendo conto del normale deterioramento derivante dal tempo e dall’uso. L’Appaltatore deve rimuovere, a proprie cura e spese, eventuali attrezzature, materiali di scorta, oggetti e quant’altro di sua proprietà, liberando i locali entro la scadenza del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione. La riconsegna dei locali è effettuata con sopralluoghi presso le Foresterie, da eseguire in contraddittorio fra il CS e il DEC, che può richiedere la presenza di un tecnico incaricato dagli Uffici Tecnici. Il DEC, previa ricognizione completa dei locali e con l’eventuale collaborazione degli Uffici Tecnici, predispone e firma appositi verbali di riconsegna, attestanti lo stato di conservazione dei locali stessi, degli arredi e degli impianti. Nei verbali di riconsegna sono richiamate le comunicazioni e/o attestazioni di danni eventualmente accertati nel corso di durata dell’Appalto. I verbali devono essere controfirmati dal CS, che, prima della firma, può apporre le proprie osservazioni. Gli eventuali danni accertati e verbalizzati danno luogo alla richiesta di risarcimento nei confronti dell’Appaltatore.
RICONSEGNA DEI LOCALI. 1. Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati in stato locativo normale, salvo il deperimento d'uso, alla persona delegata dal locatore. In caso di ritardo o di consegna irregolare, ovvero di deperimento non giustificato da un normale uso, il conduttore sarà responsabile dei danni.
2. Il conduttore, nei sei mesi precedenti la scadenza, dovrà permettere la visita dei locali agli aspiranti inquilini e/o potenziali interessati all’acquisto.
RICONSEGNA DEI LOCALI. In tutti i casi previsti dagli articoli 13 e 14, il dipendente dovrà riconsegnare i locali dell’alloggio liberi da cose e persone e nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatta salva la normale usura, ad un funzionario dell’Amministrazione espressamente incaricato, che redigerà verbale attestante la riconsegna e lo stato di fatto in cui viene lasciato l’immobile. In caso contrario si procederà allo sfratto coattivo e all’applicazione di una penale stabilita in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei locali, salvo gli eventuali provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Al termine del rapporto contrattuale, per naturale scadenza, per revoca o per risoluzione, il concessionario avrà l’obbligo di provvedere a proprie cure e spese, alla rimozione delle attrezzature presenti nel locale e di proprietà del concessionario. In caso di mancato adempimento vi provvederà il Comune addebitando le spese sostenute al concessionario, recuperandole con il privilegio fiscale e aumentate del 10% a titolo di penale. La struttura dovrà essere consegnata al Comune di Lissone in buono stato di conservazione generale, fatta salva la normale usura derivante dall’attività svolta. Ogni eventuale danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del suo risarcimento. Il danno accertato e quantificato dal Comune è dallo stesso recuperato mediante incameramento totale o parziale della fideiussione. Pertanto non si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 20 del presente contratto in presenza di pendenze risarcitorie.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare l’immobile al Comune libero e sgombro da materiale ed eventuali attrezzature installate.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Alla scadenza del contratto i locali dovranno essere lasciati liberi a disposizione della proprietà in perfetto stato, tinteggiati a nuovo, sia le pareti sia i serramenti; vetri intatti, pavimenti lamati, servizi e relative apparecchiature sanitarie e scaldabagno dovranno essere consegnati in perfetto stato di conservazione e di funzionamento; le piastrellature in perfetto ordine;
RICONSEGNA DEI LOCALI. 1. Al termine del contratto il Concessionario riconsegnerà, entro il termine massimo di l 5 giorni i locali utilizzati per il servizio nello stato in cui si trovano al momento della presa in consegna.
RICONSEGNA DEI LOCALI. La riconsegna del locale dovrà avvenire nel termine di 2 (due) giorni dalla data di scioglimento del contratto.