RICONSEGNA DEI LOCALI Clausole campione

RICONSEGNA DEI LOCALI. Alla conclusione del contratto ed entro i dieci giorni successivi alla naturale scadenza, il Locatario deve liberare i locali da persone e cose mobili, senza necessità di particolari comunicazioni o intimazioni da parte della Città metropolitana di Venezia. Nel caso ciò non avvenga, la Città metropolitana di Venezia ha facoltà di provvedere direttamente allo sgombero dei locali, acquisendo a titolo di penale, salvo il maggior danno, i beni mobili e senza dover indennizzo alcuno. Al termine della concessione in locazione i locali devono essere restituiti alla Città metropolitana di Venezia in perfetto stato di conservazione ed efficienza. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione del rapporto concessorio per le cause di cui al precedente articolo 11 ed al successivo 13.
RICONSEGNA DEI LOCALI. In tutti i casi previsti dagli articoli 13 e 14, il dipendente dovrà riconsegnare i locali dell’alloggio liberi da cose e persone e nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatta salva la normale usura, ad un funzionario dell’Amministrazione espressamente incaricato, che redigerà verbale attestante la riconsegna e lo stato di fatto in cui viene lasciato l’immobile. In caso contrario si procederà allo sfratto coattivo e all’applicazione di una penale stabilita in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei locali, salvo gli eventuali provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Al termine del rapporto contrattuale, per naturale scadenza, per revoca o per risoluzione, il concessionario avrà l’obbligo di provvedere a proprie cure e spese, alla rimozione delle attrezzature presenti nel locale e di proprietà del concessionario fatto salvo quanto previsto dal precedente art.11. In caso di mancato adempimento vi provvederà il Comune addebitando le spese sostenute al concessionario, recuperandole con il privilegio fiscale e aumentate del 10% a titolo di penale. La struttura dovrà essere consegnata al Comune di Rimini in buono stato di conservazione generale, fatta salva la normale usura derivante dall’attività svolta. Al termine della gestione, nessun rimborso o compenso, ad eccezione dell’ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 10, potrà essere richiesto dal concessionario al Comune, che rientrerà nella piena disponibilità dei locali dati in uso per il servizio in oggetto. Ogni eventuale danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del suo risarcimento. Il danno accertato e quantificato dal Comune è dallo stesso recuperato mediante incameramento totale o parziale della fideiussione. Pertanto non si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato in presenza di pendenze risarcitorie.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Al termine del rapporto contrattuale, per naturale scadenza, per revoca o per risoluzione, il concessionario avrà l’obbligo di provvedere a proprie cure e spese, alla rimozione delle attrezzature presenti nel locale e di proprietà del concessionario. In caso di mancato adempimento vi provvederà il Comune addebitando le spese sostenute al concessionario, recuperandole con il privilegio fiscale e aumentate del 10% a titolo di penale. La struttura dovrà essere consegnata al Comune di Lissone in buono stato di conservazione generale, fatta salva la normale usura derivante dall’attività svolta. Ogni eventuale danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del suo risarcimento. Il danno accertato e quantificato dal Comune è dallo stesso recuperato mediante incameramento totale o parziale della fideiussione. Pertanto non si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 20 del presente contratto in presenza di pendenze risarcitorie.
RICONSEGNA DEI LOCALI. 1. Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati in stato locativo normale, salvo il deperimento d'uso, alla persona delegata dal locatore. In caso di ritardo o di consegna irregolare, ovvero di deperimento non giustificato da un normale uso, il conduttore sarà responsabile dei danni.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Alla scadenza della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i Locali in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.
RICONSEGNA DEI LOCALI. Al momento della cessazione del presente contratto, sia per termine naturale sia in modo anticipato da una delle parti, il Comodante e il Comodatario dovranno visionare insieme lo stato dell’immobile e lo stato dei beni immobili consegnati al momento della stipula del presente atto. In caso il Comodante rilevasse deterioramenti non imputabili al normale utilizzo, beni mancanti e/o deteriorati;
RICONSEGNA DEI LOCALI. 14.1 - Al termine della concessione, i locali dovranno essere riconsegnati al Comune, liberi da persone e vuoti da cose, nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna, salvi i lavori autorizzati e il normale deperimento d'uso.
RICONSEGNA DEI LOCALI. 1. Al termine del contratto di concessione l’Università degli Studi di Genova tornerà in possesso dei locali, che il Concessionario dovrà lasciare, entro i termini stabiliti dal contratto, in perfetto stato di pulizia, funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione, liberi e vuoti e sgomberi da arredi, macchine e attrezzature, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte del Concedente.