Rientro del convalescente Clausole campione

Rientro del convalescente. Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora l’Assicurato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi fino a € 1.000 il rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Rientro del convalescente. Qualora l’Assicurato, nel corso di un viaggio, purché convalescente a seguito di un ricovero, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa, nel caso in cui i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a:  organizzare il trasferimento dell’Assicurato alla sua residenza nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra aereo di linea (classe economica), treno (prima classe), autoambulanza od altri mezzi adatti alla circostanza;  fare assistere l’Assicurato durante il trasferimento da personale medico e/o paramedico se necessario. In caso contrario l’Assicurato verrà accompagnato, compatibilmente con le disponibilità del mezzo di trasporto, da un familiare in viaggio con lui.
Rientro del convalescente. Per i residenti ITALIA e EEA Per i residenti EXTRA EEA (*)Per i residenti Extra EEA il rientro è previsto nel domicilio in Italia.
Rientro del convalescente. Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa e non sia in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa, sostenendone le spese, provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica).
Rientro del convalescente à di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo, tenendo a carico i costi fino al massimal e indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati. titoli di viaggio in suo possesso.
Rientro del convalescente. Qualora l’Assicurato in Viaggio sia impossibilitato a rientrare alla sua Residenza con il mezzo inizialmente previsto, in quanto convalescente a seguito di un Infortunio o un Ricovero per Malattia improvvisa, la Società, tramite i medici di guardia della Struttura Organizzativa, d’intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro e provvederà a: a) organizzare il trasferimento dell’Assicurato convalescente alla sua Residenza con il mezzo più idoneo: autoambulanza, aereo di linea (in classe economica), treno (in prima classe); b) assistere, se necessario, l’Assicurato convalescente durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell’Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto (e che lo accompagnano), sono a carico della Società.
Rientro del convalescente. Se l’assicurato è ricoverato in un Istituto di cura in seguito a un infortunio avvenuto durante un’attività sportiva invernale e per questo motivo non è in grado di rientrare alla propria re- sidenza o al proprio domicilio con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornisce una delle seguenti opzioni per il rientro: • un biglietto ferroviario di prima classe; • un biglietto aereo di classe economica. La prestazione non viene erogata se l’assicurato non è in grado di fornire il biglietto di viag- gio non utilizzato. La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi della prestazione fino a un massimo di 500 euro.
Rientro del convalescente. Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Rientro del convalescente. Qualora l’Assicurato, convalescente dopo un ricovero in istituto di cura a seguito di in- fortunio o malattia, non siano in grado di rientrare alla Sua abitazione con il mezzo inizial- mente previsto, la Struttura Organizzativa organizzerà il Suo rientro a domicilio in Italia in treno (prima classe o vagone letto) o aereo (in classe economica), tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Rientro del convalescente. La Società ha la facoltà e il diritto di richiedere a all’Assicurato l’eventuale biglietto non utilizzato. Rientro della Salma: In caso di decesso sono escluse le spese funerarie e di inumazione. Sono escluse dall’assicurazione assistenza le prestazioni richieste in dipendenza di: - Spese stradali (pedaggi, carburante), taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalle singole garanzie; - Malattie infettive, qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; Nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della centrale operativa, ovvero: • si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso si trovi ricoverato • l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.