Common use of Rientro funerario Clause in Contracts

Rientro funerario. Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie ban- carie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione. Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza. Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

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Samples: www.carismassicurazioni.it

Rientro funerario. Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione purché ubicato in Europad’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui che siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie ban- carie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese di ricerca e quelle relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Qualora il l’Assicurato veicolo assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente uscito dalla sede stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione. Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità estera inviare un mezzo di soccorso idoneo a rimetterlo sulla sede stradale, affinché possa riprendere autonomamente la cauzione richiesta per rimettere in libertà marcia oppure venire riparato sul posto, oppure trainato presso un’officina (vedi anche le prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino” di cui alla successiva lett. g)). Le spese di recupero sono a carico dell’Impresa con il conducente fino ad un massimo limite di € 5.2002.000 per ogni anno di durata dell’assicurazione. Tali limiti includono le eventuali spese a carico dell’Impresa per le prestazioni “Interventi e riparazioni sul posto” e “Traino”. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione di eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell’Assicurato stesso. In caso d’impossibilità di arresto o di fermo del conducente utilizzo del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, per uno dei casi per i quali è prestata la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza. Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo)garanzia, la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi inviare un mezzo di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali soccorso attrezzato (officina mobile o autogru) per diritti doganali, le riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi relativi alle riparazioni (manodopera, pezzi di ricambio, materiali di consumo, ecc.). Restano a carico dell’Impresa le spese di trasferta del mezzo di soccorso, inclusive del percorso di andata e ritorno del mezzo stesso fino al luogo d’immobilizzo del veicolo assicurato, dell’eventuale diritto fisso di chiamata e dell’eventuale costo del meccanico durante il viaggio, con il limite complessivo di € 260. Qualora non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviare, con spese a carico dell’Impresa, un altro mezzo di soccorso attrezzato per effettuare il traino del veicolo assicurato fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni del caso, oppure fino ad un’officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo, purché entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo del veicolo stesso. In ogni caso il costo dell’intervento è a carico dell’Impresa entro il limite di € 2.000 per ogni anno di durata dell’assicurazione. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto o incidente e a seguito di una delle prestazioni di cui ai precedenti punti f) “Recupero difficoltoso del veicolo” e g) “Soccorso stradale”, qualora per le riparazioni si renda necessaria una sosta d’una o più notti, la Centrale Operativa provvede alla sistemazione dell’autista del veicolo in un albergo del luogo, tenendo a carico dell’Impresa le spese di pernottamento e di prima colazione per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita durata della riparazione, fino a un massimo di possesso tre notti e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti comunque con il Qualora si verifichi un infortunio od una malattia improvvisa del conducente del veicolo assicurato mentre è in Italia.viaggio, l’Impresa provvede ad organizzare ed a pagare direttamente all’ente erogatore, tenendo a carico dell’Impresa i relativi importi, le spese mediche resesi necessarie con i seguenti limiti:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autobus, Veicoli Adibiti a Trasporto Di Cose,

Rientro funerario. Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione d’inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie ban- carie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d’infortunio e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di so- stituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell’Impresa, per ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto. Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.95.2.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione. Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate ade- guate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Cen- trale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 5.2.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza. Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

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Samples: www.mizarbrokers.it

Rientro funerario. Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie ban- carie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d’infortunio e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico dell’Impresa, per ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto. Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione. Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Opera- tivaOperativa, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 5.1.9) della Ga- ranzia Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autobus, Veicoli Adibiti a Trasporto Di Cose,

Rientro funerario. Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d’inumazione d’inumazio- ne, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito ese- guito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie ban- carie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora Qua- lora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economicaecono- mica) o con altro mezzo di trasporto. Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione. Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto non possa proseguire il veicolo stesso, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto viaggio alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza. Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio guida del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito d’infortunio e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italiasostituirlo alla guida, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”previa valutazione dei propri medici di guardia, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul postoprovvede a met- tere a disposizione un autista, provvederà tenendone il costo a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinantecarico dell’Impresa, per poter procedere alla de- molizionericondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. L’Impresa terrà a proprio A carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e dell’Assicu- rato restano le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso carburante, pedaggio e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italiatraghetto.

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Samples: Polizza r.c. Auto (Autovetture)

Rientro funerario. Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradalestradale avvenuto ad oltre 50 Km. dal loro luogo di residenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo delle salme fino al luogo d’inumazione d’inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto del corpo trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa di Reale Mutua con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui che siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In ; in presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo delle salme una volta ricevute garanzie ban- carie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpodelle salme, la Cen- trale Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito di incidente stradale avvenuto ad oltre 50 Km. dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua, per ricondurre presso la residenza dell’Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto. Qualora l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicoloveicolo stesso, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con a quella di cui al n° 10 punto 10) dell’art. 5.1.95.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legaleLegale, qualora si sia stata resa operante la relativa Sezione. Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. La presente prestazione si cumula a quella di cui al punto 9) dell’art. 5.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Opera- tivaOperativa, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza. Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Rientro funerario. Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto tra- sporto del corpo fino al luogo d’inumazione purché ubicato in Europad’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro fe- retro sufficiente per il tra- sporto trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico dell’Impresa con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite li- mite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute rice- vute garanzie ban- carie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Cen- trale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicoloSe, in caso di fermo o sia ricoverato a di arresto in seguito di infortunio per ad incidente stradale, e si renda necessario l’Assicurato necessiti di un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autoritàinterprete, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede tenendo a l’Impresa proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA S.p.A. - Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona - Tel. +00-000-0000000 per l’attivazione della garanzia di Tutela legaleLegale, qualora si sia stata resa operante la relativa Sezione. Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. In caso di fermo, arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo stessoveicolo, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legalenon vi possa provvedere direttamente, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario per suo conto a titolo di un legale prestito la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di € 520. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza. Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia5.200.

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Samples: serviziappsoci.grupporealemutua.it

Rientro funerario. La prestazione viene fornita 3 volte per ciascun tipo ed anno assicurativo e opera in viaggio ad oltre 50 Km dal Comune di residenza. Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito l’Assicurato deceda nel corso di incidente stradaleun viaggio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto tra- sporto del corpo fino al luogo d’inumazione purché ubicato in Europad’inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il tra- sporto trasporto del corpo ed il trasporto stesso, stesso sono a carico dell’Impresa della Società. La prestazione opera con il limite complessivo di € 5.200. Nel caso in cui siano coinvolti più Assicurati contempo- raneamente la garanzia s’intende prestata con il limite complessivo di € 20.700. In presenza d’un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie ban- carie o d’altro tipo da essa giudicate adeguateeuro 20.700 per nucleo familiare. Restano a carico dei familiari dell’Assicurato le spese di ricerca del corpo, quelle relative alla cerimonia cerimo- nia funebre ed all’inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpocorpo oppure in caso di disposizioni di legge del luogo che ne impediscano il trasporto o se l’Assicurato ha espresso il desiderio d’essere inumato sul posto, la Cen- trale Centrale Operativa provvede a mettere mette a disposizione di un familiare un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto. Qualora il l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo, o sia ricoverato a seguito di infortunio per incidente stradale, e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di € 520. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 10 dell’art. 5.1.9) della Garanzia Tutela Legale ove prevista in polizza. La Centrale Operativa provvede in ogni caso a dare notizia del fermo o dell’arresto di cui sopra ad ARAG Assicurazioni SpA per l’attivazione della garanzia di Tutela legale, qualora si stata resa operante la relativa Sezione. Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare al- l’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente fino ad un massimo di € 5.200. In caso di arresto o di fermo del conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 520. L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione. La presente prestazione si cumula con quella di cui al n° 9 dell’art. 5.1.9 della Ga- ranzia Tutela Legale ove prevista in polizza. Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione richieda oltre sedici ore di manodopera (purché il fermo veicolo e/o le ore di riparazione siano certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o dall’officina dove è ricoverato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organiz- zare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico dell’Impresa e non potranno co- munque superare il valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a ca- rico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammon- tare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla de- molizione. L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizza- tivi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni Del Nucleo Famigliare