RINUNCIA ALLA CONCESSIONE Clausole campione

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione, previa formale disdetta scritta da comunicare con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta), mediante raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata al protocollo del Concedente. E’ fatto obbligo al Concessionario di concordare preventivamente con il Concedente le modalità di riconsegna degli spazi assegnati, in conformità con le previsioni degli articoli 7 e 8 del presente contratto.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. 1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Art. 13 Migliorie
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. L’assegnatario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell’art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n. 203. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell’annata agraria. Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, il concessionario è obbligato a corrispondere il canone d’affitto per l’annata agraria successiva.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il Concessionario, per comprovati motivi, ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di mesi 6 (sei). In ogni caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi realizzati senza che questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per la Concedente, così come previsto per la scadenza contrattuale. Salvo diversi accordi tra le parti il Concessionario dovrà restituire l’immobile perfettamente conservato con tutti gli interventi di ristrutturazione e con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Concedente. Sei mesi prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica completa dello stato dei luoghi e delle componenti edili ed impiantistiche dei fabbricati del complesso immobiliare facenti parte della presente Concessione, le cui risultante saranno riportate in un verbale redatto a cura del Concessionario in contraddittorio con l’Amministrazione Concedente, al fine di consentire la constatazione dei luoghi e di manutenzione dei beni. Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi della Amministrazione Concedente al momento della restituzione dell’immobile, il Concessionario è tenuto all’esecuzione degli interventi conseguenti entro la scadenza della Concessione. In difetto, Roma Capitale potrà escutere la garanzia suddetta. Alla scadenza della Concessione verrà redatto Verbale di Riconsegna che dovrà essere sottoscritto dalla Concedente e dal Concessionario e che dovrà dare atto del verbale redatto i sei mesi precedenti e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento Roma Capitale riacquisterà la detenzione dell’immobile con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa. La richiesta di restituzione della cauzione o di svincolo della fidejussione all'Amministrazione Capitolina va presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il Concessionario, per comprovati motivi, ha facoltà di recedere il contratto, con preavviso di mesi sei (6). In ogni caso rimarranno a carico del concessionario, tutte le spese sostenute per gli interventi realizzati, senzache questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il concedente, così come previsto per l’ordinaria scadenza contrattuale. Salvo diversi accordi tra le parti, il concessionario dovrà restituire gli impianti, perfettamente conservati e con le migliorie apportate, senza alcun onere per l’Amministrazione. Sei mesi prima della scadenza della concessione, sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica completa dello stato degli impianti e delle pertinenze, di cui sarà redatto apposito verbale. Qualora dall’esito i tale sopralluogo, vengano rilevate condizioni e stati degli impianti, non ottimali e tali da comportare necessariamente interventi dell’Amministrazione, a conclusione della concessione, il concessionario è tenuto all’esecuzione di tali interventi entro la scadenza della concessione; in caso contrario l’Amministrazione potrà escutere la garanzia. Alla scadenza della concessione, verrà redatto apposito verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto da concessionario e concedente e che dovrà dare atto del verbale redatto nei sei mesi antecedenti e delle azioni, eventualmente, intraprese. A partire da quel momento Roma capitale, riacquisterà la detenzione degli impianti, ogni responsabilità di custodia ad essa relativa. La richiesta di restituzione della cauzione o di svincolo della fidejussione all’amministrazione, va presentata mediane raccomandata con avviso di ricevimento.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone preavviso all'Amministrazione 6 (sei) mesi prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il canone di concessione andrà comunque corrisposto fino alla data della definitiva riconsegna del bene e sino all'atto della redazione dello stato di consistenza. Eventuali danni alla struttura in concessione d'uso saranno valutati, ai fini della loro quantificazione e del relativo risarcimento, dall' Ufficio Patrimonio dell'Ente, di concerto con il Settore LL.PP., redigendo apposito verbale. Ai fini del risarcimento di eventuali danni si provvederà a trattenere la cauzione.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il Concessionario può rinunciare, per gravi e motivate ragioni, alla concessione dandone preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, al fine di consentire all’Amministrazione comunale di procedere all’individuazione del nuovo concessionario. La penale per il mancato rispetto del preavviso è fissata in € 200.000,00 (duecentomila/00).
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Art. 35 - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza