RINUNCIA ALLA CONCESSIONE Clausole campione

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione, previa formale disdetta scritta da comunicare con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta), mediante raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata al protocollo del Concedente. E’ fatto obbligo al Concessionario di concordare preventivamente con il Concedente le modalità di riconsegna degli spazi assegnati, in conformità con le previsioni degli articoli 7 e 8 del presente contratto.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Art. 13 Migliorie
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. L’assegnatario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell’art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n. 203. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell’annata agraria. Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, il concessionario è obbligato a corrispondere il canone d’affitto per l’annata agraria successiva.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il Concessionario, per comprovati motivi, ha facoltà di recedere il contratto, con preavviso di mesi sei (6). In ogni caso rimarranno a carico del concessionario, tutte le spese sostenute per gli interventi realizzati, senzache questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il concedente, così come previsto per l’ordinaria scadenza contrattuale. Salvo diversi accordi tra le parti, il concessionario dovrà restituire gli impianti, perfettamente conservati e con le migliorie apportate, senza alcun onere per l’Amministrazione. Sei mesi prima della scadenza della concessione, sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica completa dello stato degli impianti e delle pertinenze, di cui sarà redatto apposito verbale. Qualora dall’esito i tale sopralluogo, vengano rilevate condizioni e stati degli impianti, non ottimali e tali da comportare necessariamente interventi dell’Amministrazione, a conclusione della concessione, il concessionario è tenuto all’esecuzione di tali interventi entro la scadenza della concessione; in caso contrario l’Amministrazione potrà escutere la garanzia. Alla scadenza della concessione, verrà redatto apposito verbale di riconsegna che dovrà essere sottoscritto da concessionario e concedente e che dovrà dare atto del verbale redatto nei sei mesi antecedenti e delle azioni, eventualmente, intraprese. A partire da quel momento Roma capitale, riacquisterà la detenzione degli impianti, ogni responsabilità di custodia ad essa relativa. La richiesta di restituzione della cauzione o di svincolo della fidejussione all’amministrazione, va presentata mediane raccomandata con avviso di ricevimento.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. La Concessionaria ha facoltà di rinunciare alla concessione, previa formale disdetta scritta da comunicare con preavviso non inferiore a mesi 6 (sei), mediante raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata al protocollo della Concedente. In caso di rinuncia esercitata nel primo semestre di concessione, in deroga al precedente art. 6 il canone è dovuto in misura integrale. Il mancato pagamento comporta l’escussione della cauzione. È fatto obbligo alla Concessionaria di concordare preventivamente con la Concedente le modalità di riconsegna degli spazi concessi, in conformità alle previsioni degli articoli 9 e 11 del Contratto.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. 1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. 2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale sarà disposto solo dopo aver accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. 1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio e deve contenere le seguenti informazioni: a) i dati identificativi del titolare; b) gli elementi utili ad individuare la concessione; c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi. 2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 3. La determinazione del Servizio di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone preavviso all'Amministrazione 6 (sei) mesi prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il canone di concessione andrà comunque corrisposto fino alla data della definitiva riconsegna del bene e sino all'atto della redazione dello stato di consistenza. Eventuali danni alla struttura in concessione d'uso saranno valutati, ai fini della loro quantificazione e del relativo risarcimento, dall' Ufficio Patrimonio dell'Ente, di concerto con il Settore LL.PP., redigendo apposito verbale. Ai fini del risarcimento di eventuali danni si provvederà a trattenere la cauzione.