RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA Clausole campione

RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. Per i Sinistri, totalmente risarcibili, che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice è il ripristino del Veicolo Assicurato nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente da NOBIS o per il tramite di Autoriparatore Convenzionato.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. (valido solo se richiamato in Polizza) a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza. b) In caso di sinistro: • con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest’ultimo caso limitatamente alle cose, • totalmente risarcibile, • gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto, l’Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l’Assicurato – sulla base degli elementi acquisiti – risulti esente da ogni responsabilità. c) Nel caso l’Autoriparatore Convenzionato più vicino alla residenza dell’Assicurato si trovi ad una distanza maggiore di 00 xx xxxxxxxxxxx (x 0 xx xx xx xxxxx) oppure nel caso in cui il Veicolo non sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la Struttura convenzionata, l’Impresa potrà offrire all’Assicurato, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio” al fine di ricoverare il Veicolo in una Struttura convenzionata. L’Assicurato dovrà contattare il n. verde 800.196.958 per individuare l’Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente per richiedere il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”. Qualora, al verificarsi delle condizioni di cui al presente punto d), l’Impresa non offra il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”, l’Assicurato avrà facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quelle convenzionate, senza addebito di alcuna penale. d) Xxxxx inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l’Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all’Assicurato ponendo a sua disposizione l’equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile. Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell’Impresa - equivale o supera il valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza. NOBIS non riconosce l...
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. (valido solo se richiamato in Polizza) a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza. b) In caso di sinistro: • con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest’ultimo caso limitatamente alle cose, • totalmente risarcibile, • gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto, l’Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l’Assicurato – sulla base degli elementi acquisiti – risulti esente da ogni responsabilità. c) Nel caso l’Autoriparatore Convenzionato più vicino alla residenza dell’Assicurato si trovi ad una distanza maggiore di 00 xx xxxxxxxxxxx (x 0 xx xx xx xxxxx) oppure nel caso in cui il Veicolo non d) Xxxxx inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l’Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all’Assicurato ponendo a sua disposizione l’equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile. Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell’Impresa - equivale o supera il valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza. XXXXX non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora XXXXX lo richieda espressamente. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. Questa clausola opzionale determina per il Contraente/Assicurato: • in caso di Xxxxxxxx che rientri nella procedura di Indennizzo Diretto, totalmente risarcibile e per i soli danni a cose, l’impegno a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa (elenco acquisibile rivolgendosi al n° verde 800.196.958);
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. 3HU L 6LQLVWUL, WRWDOPHQWH ULVDUFLELOL, FKH ULHQWULQR QHOOȇDSSOLFD]LRQH GHOOD SURFHGXUD GL ΖQGHQQL]]R 'LUHWWR SUHYLVWD XXXXX XXXXXXXX 000 X 000 XXX &RGLFH ª LO ULSULVWLQR GHO 9HLFROR $VVLFXUDWR QHOOR VWDWR DQWHFHGHQWH LO 6LQLVWUR DQFKH PHGLDQWH, RYH QHFHVVDULR, OD VRVWLWX]LRQH GHL SH]]L GDQQHJJLDWL FRQ SH]]L QXRYL. ΖO ULSULVWLQR YLHQH H΍HWWXDWR GLUHWWDPHQWH GD 12%Ζ6 R SHU LO WUDPLWH GL $XWRULSDUDWRUH &RQYHQ]LRQDWR.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. L’opzione è operante quando si verificano contemporaneamente le seguenti situazioni: a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA questa clausola opzionale determina per il Contraente/Assicurato:
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. Il ripristino del Veicolo nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente da NOBIS o per il tramite di Autoriparatore convenzionato.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. (valido solo se richiamato in Polizza) a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza. b) In caso di sinistro: • con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest’ultimo caso limitatamente alle cose, • totalmente risarcibile, • gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto, l’Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l’Assicurato – sulla base degli elementi acquisiti – risulti esente da ogni responsabilità. Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) l’Assicurato potrà trovare l’elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.