Common use of RISCHI COMPRESI Clause in Contracts

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicurato; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Insurance Policy

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratodall’assicurato; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratodall’assicurato; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Contract

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale altresì anche per le la responsabilità derivanticivile derivante all’Assicurato: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero1. ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, compresi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condominicorporali cagionati alle persone trasportate. 2. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicurato; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) dalla proprietà e/o uso conduzione e/o uso: a) di biciclette tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L’assicurazione comprende tra l’altro i rischi relativi all’esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevise, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture b) tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche con servoassistenza aperti al pubblico Tutti i suddetti enti possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a batteria solo titolo esemplificativo e non limitativo: • attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; • civili abitazioni, uffici; • attività rurali; • attività industriali, commerciali e/o di deposito merci. c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. compreso l’esercizio dell’attività svolta negli stessi dall’Ente Contraente ed escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da circolazione in Enti e Società diverse dal Contraente d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all’aperto, e collocati sul terriotorio di competenza dell’Assicurato. 3. proprietà ed esercizio di acquedotti per l’erogazione di acqua potabile compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Qualora l’esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di pedone;Committente dei servizi 4. per l’esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e) dall’esercizio /o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi semprechè in ambito di attività sportive scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAILcommittente tale servizio. La garanzia comprende anche inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi 5. da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. 6. per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le somme che l’Assicurato debba pagare strutture o le sedi dell'Assicurato. 7. per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a seguito di esercizio dell’azione di regresso qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da parte dell’INAILfurto. 8. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali per danni derivanti da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle tabelle persone di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124deve rispondere. 9. dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero 10. da qualunque tipo di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici attività complementare a motore; i) dalla quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e detenzione manutenzione di armicartelli pubblicitari, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo insegne e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni arrecati alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa,politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, corsi carnevaleschi, attività dopolavoristiche compresa l’organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio- formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all’infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai veicoli locali stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00ed alle cose in essi contenute od ubicate all’aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni. l) 11. per danni: • subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato • causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti. 12. per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell’Ente, ma di competenza dell’Ente medesimo, sia eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore. 13. per danni a cose altrui derivanti da incendio incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato dall'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in II^ secondo rischio, per l’eccedenza l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco), Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco)

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivantiSono inoltre compresi: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte asfissia di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da geloorigine non morbosa; b) avvelenamenti acuti da intossicazione od avvelenamento causati ingestione o da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque assorbimento di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratosostanze; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazioneannegamento; d) dalla proprietà e/assideramento o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedonecongelamento; e) dall’esercizio colpi di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida sole o di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzionecalore; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e le affezioni conseguenti a morsi di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari e rettili o a € 100,00punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionalideroga all'articolo 1900 del codice civile), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all' articolo 1912 del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motorecodice civile); i) dalla proprietà e detenzione infortuni derivanti da stati di armimalore o incoscienza, anche non provocati da fuoco purché legalmente detenuteabuso di alcolici, compreso l’uso personale per difesadi psicofarmaci, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoriadall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicolilesioni da sforzo, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati degli infarti e delle ernie. Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo casi di beni invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista dal contratto. Se l'ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un'indennità per inabilità temporanea fino a un massimo di terzi nonché di attività industrialiquindici giorni; se l'ernia non risulta operabile, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del viene corrisposta un'indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente. Relativamente agli esiti di rottura sottocutanea del massimale assicuratotendine di Achille, con il limite la Società per la sola garanzia di € 15.000,00 per periodo annuo invalidità permanente da infortunio, riconosce un grado di assicurazione e con detrazione di una invalidità permanente fisso pari all'1% sulla somma assicurata fino a euro 250.000,00, senza applicazione della franchigia di € 500,00prevista all'articolo. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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Samples: Insurance Policy

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratodall’assicurato; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.. Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri: a) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria, di commercio o di servizio; b) derivanti da furto; c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore; d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggi

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì L’assicurazione, oltre che per le i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata nella scheda di polizza, si intende operante anche per la responsabilità derivanticivile derivante all’Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi: a1) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’esteroservizio di bar e ristoranti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero compresa la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicurato; c) cibi e bevande. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla proprietà od uso consegna e comunque durante il periodo di imbarcazioni validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in generedifetto originario dei prodotti stessi. Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari dovuti a € 100,00difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo o di minor durata della polizza; g2) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali)servizio di pronto soccorso e infermeria, a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso compresa la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito somministrazione di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124prodotti farmaceutici; h3) dalla pratica del campeggio, attività di vigilanza effettuata anche con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage guardie armate e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motorecon cani; i4) dalla proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoriaflippers; j5) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoliservizio pubblicitario attraverso insegne, motoveicoli e natanti di proprietà altruicartelli pubblicitari o striscioni, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessialle opere ed alle cose sulle quali sono installati; k6) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo esecuzione di beni commissioni nonché operazioni di terzi nonché rifornimento, comprese quelle di attività industrialitrasporto e di carico e scarico, commercialidel materiale necessario allo svolgimento dell’attività indicata in polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi legali rappresentanti, artigianalidirigenti e componenti dei consigli direttivi) dell’Assicurato, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni involontariamente cagionati a cose altrui derivanti da incendio terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, semprechè dall’evento derivino la morte ovvero lesioni personali. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall’incarico di cose dell’Assicurato responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni e/o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendiointegrazioni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Del Tempo Libero

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla proprietà e/o conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’esterodel Fabbricato adibito ad abitazione principale o secondaria dell’assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione In conformità a quanto previsto dalla definizione di Fabbricato, se il Fabbricato fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato l’assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Deve intendersi compresa la responsabilità dell’assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione nonché la responsabilità dell’assicurato quale committente per i lavori di straordinaria manutenzione, anche se rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96 e successive ed eventuali modifiche. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00Euro 100,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei i danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelodi impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato; b) dalla proprietà e/o conduzione del Contenuto dell’abitazione principale o secondaria (ivi compresi eventuali danni derivanti da scoppio di apparecchi elettrodomestici e/o di gas ad uso domestico); c) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque dall’assicurato d) dalla caduta di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratoantenne radiotelevisive purché installate in modo fisso; ce) dalla proprietà od o uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; df) dalla proprietà o uso di giocattoli anche a motore; g) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; eh) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato l’assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; fi) dalla proprietà, possesso od uso proprietà di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici da compagnia e di animali da sella in genere, compresa la responsabilità di coloro che, su richiesta dell’assicurato, detengano temporaneamente i suddetti animali. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00. Restano espressamente esclusi gli animali selvatici di qualsiasi specie; gj) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; hk) dalla guida o messa in moto di veicoli e natanti a motore –da parte dei figli dell’assicurato minori di anni 16– in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa di genitori, con esclusione comunque dei danni subiti dai veicoli guidati e per il solo caso di rivalsa dell’assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità alla Legge n. 990/69 e successive modifiche; l) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; im) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; jn) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi Xxxxx non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; ko) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi Terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 Euro 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00.Euro 100,00; lp) per danni da inquinamento dell’ambiente causato dalla rottura improvvisa e accidentale degli impianti e/o condutture dell’abitazione principale o secondaria. Sono comunque esclusi i danni originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l’inquinamento. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 e fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di Euro 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione; q) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato dell’assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 Euro 30.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato l’assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ II° rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; r) dalla conduzione del Bed & Breakfast (garanzia operante solo se è stato corrisposto il premio relativo). La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente e al suo nucleo familiare (vedi art. 30, lett. c) dall’attività di gestione di un Bed & Breakfast. 1. l’attività deve essere in regola con tutte le prescrizioni normative applicabili alla fattispecie, nessuna eccettuata; 2. l’attività deve essere svolta nell’abitazione ove il Contraente ha la sua residenza anagrafica; 3. l’attività comporta l’utilizzo di un numero massimo di camere pari a tre;

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Samples: Insurance Contract

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivantiSono compresi: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte l'asfissia di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da geloorigine non morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da intossicazione od avvelenamento causati ingestione o da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque assorbimento di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratosostanze; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazionel'annegamento; d) dalla proprietà e/l'assideramento o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedoneil congelamento; e) dall’esercizio i colpi di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida sole o di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzionecalore; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e le affezioni conseguenti a morsi di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari e rettili o a € 100,00punture di insetti, aracnidi, esclusa la malaria; g) dagli gli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (escluse le malattie professionalia parziale deroga all'articolo 1900 del Codice Civile); h) gli infortuni causati da tumulti popolari, a condizione che questi siano l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica deroga all'art 1912 del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motoreCodice Civile); i) dalla proprietà gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; le lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e detenzione di armi, anche delle ernie. Sono invece comprese le ernie addominali da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria;sforzo, j) per danni provocati gli infortuni che l'Assicurato subisce durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di trasportato passeggero, su autoveicolivelivoli o elicotteri da chiunque esercitati, motoveicoli e natanti tranne che: - da società/aziende di proprietà altrui, per danni provocati lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato è salito a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;bordo in un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Sono inoltre considerati infortuni anche quelli occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero. k) da interruzione o sospensione – totale o a parziale – dell’utilizzo deroga di beni di terzi nonché di attività industrialiquanto previsto dall'articolo 1912 del Codice Civile, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni a cose altrui la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da incendio stato di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del guerra e insurrezione, per il periodo massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà tali eventi in II^ rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendiouno stato estero.

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Samples: Insurance Policy

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla proprietà e/o conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’esterodel Fabbricato adibito ad abitazione principale o secondaria dell’assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione In conformità a quanto previsto dalla definizione di Fabbricato, se il Fabbricato fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato l’assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Deve intendersi compresa la responsabilità dell’assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione nonché la responsabilità dell’assicurato quale committente per i lavori di straordinaria manutenzione, anche se rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96 e successive ed eventuali modifiche. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00Euro 100,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei i danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelodi impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato; b) dalla proprietà e/o conduzione del Contenuto dell’abitazione principale o secondaria (ivi compresi eventuali danni derivanti da scoppio di apparecchi elettrodomestici e/o di gas ad uso domestico); c) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque dall’assicurato d) dalla caduta di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratoantenne radiotelevisive purché installate in modo fisso; ce) dalla proprietà od o uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; df) dalla proprietà o uso di giocattoli anche a motore; g) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; eh) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato l’assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; fi) dalla proprietà, possesso od uso proprietà di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici da compagnia e di animali da sella in genere, compresa la responsabilità di coloro che, su richiesta dell’assicurato, detengano temporaneamente i suddetti animali. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00. Restano espressamente esclusi gli animali selvatici di qualsiasi specie; gj) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; hk) dalla guida o messa in moto di veicoli e natanti a motore –da parte dei figli dell’assicurato minori di anni 16– in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa di genitori, con esclusione comunque dei danni subiti dai veicoli guidati e per il solo caso di rivalsa dell’assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità alla Legge n. 990/69 e successive modifiche; l) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; im) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; jn) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi Xxxxx non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; ko) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi Terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 Euro 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00.Euro 100,00; lp) per danni da inquinamento dell'ambiente causato dalla rottura improvvisa e accidentale degli impianti e/o condutture dell’abitazione principale o secondaria. Sono comunque esclusi i danni originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 e fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di Euro 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione; q) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato dell'assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 Euro 30.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato l'assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ II° rischio, per l’eccedenza l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio; r) dalla conduzione del Bed & Breakfast (garanzia operante solo se è stato corrisposto il premio relativo). La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente e al suo nucleo familiare (vedi art. 30, lett. c) dall’attività di gestione di un Bed & Breakfast. 1. l’attività deve essere in regola con tutte le prescrizioni normative applicabili alla fattispecie, nessuna eccettuata; 2. l’attività deve essere svolta nell’abitazione ove il Contraente ha la sua residenza anagrafica; 3. l’attività comporta l’utilizzo di un numero massimo di camere pari a tre;

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Samples: Assicurazione Danni Abitazione

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratodall’assicurato; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivantiLa garanzia comprende anche i rischi derivanti da: a) fatto colposo e doloso degli infermieri, del personale sanitario ausiliario, degli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dall'Assicurato, sempreché in possesso dei requisiti richiesti dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelolegge per l'esercizio dell'attività svolta; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicuratoconduzione, con l’esclusione comunque di tali dannimanutenzione ordinaria, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratoriparazione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti; c) dalla proprietà od uso manutenzione straordinaria dei locali adibiti a studio professionale per danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazionecommittente; d) dalla proprietà e/o uso servizio di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione pulizia e vigilanza; nel caso tali servizi siano dati in qualità di pedoneappalto, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto degli appaltatori; e) dall’esercizio perdite patrimoniali dovute a perdita, distruzione o deterioramento di attività sportive a carattere ricreativo purché atti, documenti o titoli non praticate sotto l’egida al portatore, ricevuti per l’esecuzione di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzioneincarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; f) dalla proprietàresponsabilità dell'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, possesso motocicli, ciclomotori, purché i medesimi non siano in tutto o in parte di proprietà dell'Assicurato, od uso di caniallo stesso intestati al P.R.A., gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella ovvero a lui locati in genere. Per leasing finanziario o dati in usufrutto; la garanzia vale anche per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00corporali alle persone trasportate, è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell’Impresa nei confronti del responsabile; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari partecipazione a corsi di training formativo, anche per il conseguimento del diploma in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali)psicoterapia, nonché da frequentazione, per lo svolgimento dell’attività professionale anche a condizione che questi siano titolo di volontariato, di strutture pubbliche e private alle quali viene riconosciuta la qualifica di terzo in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore danni al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124loro personale o ai loro beni; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero l'attività di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso libero docente nonché di falciatrici a motoretitolare di cattedra universitaria; i) dalla proprietà l’espletamento nei modi e detenzione nei termini previsti dall’ordinamento professionale, delle funzioni di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoriacarattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa; j) per danni provocati in qualità danneggiamento di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Questa questi detenute fatta eccezione per i danni ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato stesso; la presente garanzia si intende è prestata nei limiti del massimo con il limite per sinistro e per periodo di euro 100.000,00; per le sole spese di ricostruzione di documenti, la garanzia è prestata con il limite di euro 20.000,00 per sinistro e per anno; k) danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose ma in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale; la presente garanzia è prestata con un il limite per sinistro e per periodo di euro 100.000,00; l) violazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e n. 106/09); m) violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (L. n. 196/03 e Regolamento UE n. 679/2016), sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. n) svolgimento di “Interventi Assistiti con Animali” (I.A.A) – c.d. “Pet Therapy” – purché condotti, anche per quanto riguarda l’utilizzo dell’animale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; o) comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato dai quali siano derivate conseguenze di carattere diffamatorio nei confronti di terzi ivi compresi i clienti. La presente garanzia opera: - a parziale deroga di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione la presente garanzia ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti dell’Assicurato, abbiano presentato, per la prima volta all’Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il periodo assicurativo della presente Polizza a condizione che il comportamento colposo dal quale è scaturita la richiesta di € 15.000,00 risarcimento si sia verificato non prima del 31/10/2018 e sempreché la denuncia del Sinistro da parte dell’Assicurato sia avvenuta nei termini previsti dall’Art 4.1 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro; - con il limite per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischio, sinistro e per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendioperiodo assicurativo di euro 10.000,00.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla proprietà e/o conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’esterodel Fabbricato adibito ad abitazione principale o secondaria dell’assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione In conformità a quanto previsto dalla definizione di Fabbricato, se il Fabbricato fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato l’assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Deve intendersi compresa la responsabilità dell’assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00Euro 100,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei i danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelodi impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato; b) dalla proprietà e/o conduzione del Contenuto dell’abitazione principale o secondaria (ivi compresi eventuali danni derivanti da intossicazione od avvelenamento causati da cibi scoppio di apparecchi elettrodomestici e/o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratogas ad uso domestico); c) dalla caduta di antenne radiotelevisive purché installate in modo fisso; d) dalla proprietà od o uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; de) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; ef) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato l’assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; fg) dalla proprietà, possesso od uso proprietà di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici da compagnia e di animali da sella in genere, compresa la responsabilità di coloro che, su richiesta dell’assicurato, detengano temporaneamente i suddetti animali. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00. Restano espressamente esclusi gli animali selvatici di qualsiasi specie; gh) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; hi) dalla guida o messa in moto di veicoli e natanti a motore – da parte dei figli dell’assicurato minori di anni 16 – in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa di genitori, con esclusione comunque dei danni subiti dai veicoli guidati e per il solo caso di rivalsa dell’assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità alla Legge n. 990/69 e successive modifiche; j) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; ik) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; jl) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi Xxxxx non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. lm) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato dell’assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 Euro 10.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato l’assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ II° rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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Samples: Assicurazione

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) : dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’estero, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; b) ; da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicurato; c) dall’assicurato; dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d) ; dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; e) ; dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) ; dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa la Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00; g) ; dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria . Per i collaboratori familiari assicurati presso l’INAIL. La , la garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione Per i danni sofferti dai collaboratori familiari, non assoggettati ad assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, l’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) ; dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) ; dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) ; per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) ; da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) . per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

RISCHI COMPRESI. L’assicurazione La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale altresì anche per le la responsabilità derivanticivile derivante all’Assicurato da quanto segue: L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Assicurato; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e per i danni cagionati con l’uso di biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario. La garanzia prestata con la presente polizza comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i rischi derivanti da: a) manifestazioni ‐ dall’organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, feste, fiere, mostre, gite, convegni, congressi, concorsi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ed all’Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi; comprende altresì i danni derivanti dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’esterodi locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i relativi impiantidanni cagionati ai locali stessi nei limiti di quanto successivamente previsto. b) uffici, dipendenzemagazzini ‐ dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi; c) impianti sportivi ‐ dalla proprietà o gestione di impianti e centri sportivi, campi da gioco e loro attrezzature, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche; d) alberi, giardini ‐ dalla proprietà, gestione e manutenzione di alberi, piante, giardini, strade privateaiuole e parchi e/o altri analoghi spazi, alberi anche ad alto fustoinclusi i lavori di giardinaggio, attrezzature sportive potatura e piscineabbattimento di alberi; sono altresì compresi i relativi impianti e giochi per bambini non azionati a motore; e) cartelli pubblicitari, insegne ‐ dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, ovunque installati nel territorio. Qualora la proprietà o la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile derivante al Contraente e/o all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi; f) antenne, cancelli ‐ dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, nonché di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica; g) scuole ‐ dall’esercizio di asili, doposcuola. Se l’abitazione fa parte L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti nell’esercizio dell’attività svolta. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti; la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio – anche se non dipendenti – di un condominio l’Assicurazione comprende tanto sorveglianza e custodia dei bambini durante le attività ricreative; h) mense, distributori bevande ‐ dalla proprietà e gestione di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, nell'ambito dell'attività, compresi i danni cagionati dallo smercio di cui l’Assicurato debba rispondere cibi, bevande ed alimenti in proprio quanto genere. Qualora la quota proporzionale proprietà o la gestione sia affidata a suo carico terzi, è compresa la sola responsabilità civile derivante al Contraente e/o all’Assicurato nella sua qualità di committente dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da geloservizi; bi) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicuratoservizio di vigilanza ‐ servizio di vigilanza e sorveglianza con guardie armate e non e con cani, con l’esclusione comunque compreso il rischio dell’eccesso colposo di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratolegittima difesa; cj) servizi socio‐sanitari – servizio di infermerie, pronto soccorso, ambulatori e laboratori medici – compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario; k) servizio antincendio – attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o Assicurato, ove si verifichi l’esistenza del servizio; l) mezzi di trasporto ‐ dalla proprietà od ed uso di imbarcazioni mezzi di trasporto meccanici non a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50motore in genere, purché non dati a noleggio o in locazionequali biciclette, tricicli e furgoncini; dm) animali ‐ dalla proprietà ed uso di animali domestici; n) proprietà ed uso di macchinari – dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza carrelli e/o mezzi di trasporto e sollevamento, ancorché semoventi, impiegati in operazioni connesse all’attività svolta dall’Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti la circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all’obbligo dell’assicurazione di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni; Qualora le attività e i servizi sopra elencati, compresi quelli non espressamente richiamati ma che istituzionalmente competono all’Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a batteria terzi o da circolazione altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di pedone; committente. Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub‐appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che: − sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; − l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro; − la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato. L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzione di fabbricati (o porzioni) dall’esercizio utilizzati per l’esercizio dell’attività e relative parti comuni se in condominio e/o terreni, a qualunque titolo e destinazione (compreso la locazione o il comodato a terzi) siano adibiti, comprese relative aree di attività sportive pertinenza e dipendenza, parcheggi, impianti esterni come piscine, parchi giochi e simili, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili e cancelli servocomandati. L’assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida giardino, parchi, alberi di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietàalto fusto, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella aree verdi in genere, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura. Per L’assicurazione comprende i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati a € 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari terzi. Nel caso di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, soprelevazione ceduti in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali)appalto, a condizione che questi siano è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigentipossesso del Contraente/Assicurato, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAILda esibirsi previa richiesta della Società. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso non comprende: a) i danni da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente furto, salvo quanto previsto al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124successivo punto 7 ‐ 11.c); hb) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j) per i danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; k) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00. l) per danni a cose altrui derivanti da incendio umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, da spargimento di cose dell’Assicurato acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.condutture;

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RISCHI COMPRESI. L’assicurazione La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale altresì anche per le la responsabilità derivanticivile derivante all’Assicurato: a1) dalla conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’esteroai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, compresi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelocorporali cagionati alle persone trasportate; b) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicurato; c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; d2) dalla proprietà e/o uso conduzione e/o uso: a) di biciclette tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L’assicurazione comprende tra l’altro i rischi relativi all’esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture; b) tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche con servoassistenza aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a batteria solo titolo esemplificativo e non limitativo: • attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; civili abitazioni, uffici;attività rurali; attività industriali, commerciali e/o di deposito merci; c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da circolazione Enti e Società diverse dal Contraente; d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all’aperto, e collocati sul territorio di competenza dell’Assicurato; 3) da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di pedonecommittente; e) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a € 100,00; g) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; h) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; i) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; j4) per danni provocati in qualità cagionati ai mezzi di trasportato su autoveicolitrasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato; 5) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, motoveicoli esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e natanti parasanitario; 6) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà altruie manutenzione di cartelli pubblicitari, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni arrecati alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa,politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l’organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all’infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai veicoli locali stessi; k7) per danni causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti; 8) per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell’Ente, ma di competenza dell’Ente medesimo, sia eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore; 9) in relazione alla qualifica di: “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia all’Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali; 10) per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore; 11) dall’esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti; 12) per danni ai locali e alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori; 13) per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l’uso di armi e cani compreso l rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi; 14) per danni derivanti da sospensione, interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianaliagricole, agricole artigianali o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il limite di € 15.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00.danno materiale; l15) per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a cose altrui derivanti disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età; 16) per danni dall’attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato ove si verifica l’esistenza del servizio; 17) in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cose dell’Assicurato o cibi e bevande. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da lui detenutedipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Questa Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi; 18) in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico; 19) per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende prestata nei limiti valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del massimo veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato; 20) in relazione all’impiego di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia “RICORSO TERZI” la presente opererà in II^ rischiostagisti operanti presso le sedi dell’assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell’Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali; 21) da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la suddetta polizza incendio.responsabilità civile derivante all’Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo; 22) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale; 23) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 6 lettera a) che precede; 24) dall’esercizio di trasporti sociali, (alunni, handicappati, anziani ecc. compreso il rischio della committenza; 25) da uso e conduzione di ogni bene mobile , impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell’ Ente Assicurato;

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RISCHI COMPRESI. L’assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti: a) dalla proprietà e/o conduzione dell’abitazione ove l’Assicurato dimora durante il soggiorno all’esterodel Fabbricato adibito ad abitazione principale o secondaria dell’assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Se l’abitazione In conformità a quanto previsto dalla definizione di Fabbricato, se il Fabbricato fa parte di un condominio l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato l’assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini. Deve intendersi compresa la responsabilità dell’assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione nonché la responsabilità dell’assicurato quale committente per i lavori di straordinaria manutenzione, anche se rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 494/96 e successive ed eventuali modifiche. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 200,00Euro 100,00, i danni derivanti da spargimento d’acqua, con l’esclusione comunque dei i danni derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelodi impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato; b) dalla proprietà e/o conduzione del Contenuto dell’abitazione principale o secondaria (ivi compresi eventuali danni derivanti da scoppio di apparecchi elettrodomestici e/o di gas ad uso domestico); c) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall’Assicurato, con l’esclusione comunque di tali danni, laddove la preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costituisca oggetto dell’attività svolta dall’Assicuratodall’assicurato; cd) dalla caduta di antenne radiotelevisive purché installate in modo fisso; e) dalla proprietà od o uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; df) dalla proprietà o uso di giocattoli anche a motore; g) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; eh) dall’esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato l’assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione; fi) dalla proprietà, possesso od uso proprietà di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici da compagnia e di animali da sella in genere, compresa la responsabilità di coloro che, su richiesta dell’assicurato, detengano temporaneamente i suddetti animali. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00. Restano espressamente esclusi gli animali selvatici di qualsiasi specie; gj) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari in occasione dell’espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia nominativa e l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. La garanzia comprende anche le somme che l’Assicurato l’assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL. L’assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un’invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; hk) dalla guida o messa in moto di veicoli e natanti a motore –da parte dei figli dell’assicurato minori di anni 16– in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa di genitori, con esclusione comunque dei danni subiti dai veicoli guidati e per il solo caso di rivalsa dell’assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità alla Legge n. 990/69 e successive modifiche; l) dalla pratica del campeggio, con l’utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l’uso di falciatrici a motore; im) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l’esercizio dell’attività venatoria; jn) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi Xxxxx non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; ko) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell’utilizzo di beni di terzi Terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 15.000,00 Euro 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 500,00.Euro 100,00; lp) per danni da inquinamento dell'ambiente causato dalla rottura improvvisa e accidentale degli impianti e/o condutture dell’abitazione principale o secondaria. Sono comunque esclusi i danni originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 e fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di Euro 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione; q) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato dell'assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 15.000,00 Euro 30.000,00 per sinistro. Qualora l’Assicurato l'assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ II° rischio, per l’eccedenza l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

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