Rischi connessi all’indebitamento finanziario Clausole campione

Rischi connessi all’indebitamento finanziario. Alla data del 31 marzo 2008, il Gruppo evidenzia un indebitamento finanziario netto di Euro 121.562 mila che è costituito prevalentemente dal finanziamento denominato “Euro Term and Revolving Facilities Agreement” messo a disposizione in data 13 dicembre 2006 da Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.) e utilizzato alla data del 31 marzo 2008 per Euro 85.500 mila. Con riferimento all’Azionista Venditore, l’Offerta è prevalentemente finalizzata a consen- tire all’Azionista Venditore di rimborsare con i proventi della stessa la quota di indebitamento ad esso spettante. In considerazione di ciò, qualora non venissero collocate integralmente le Azioni oggetto dell’Offerta, si procederà a ridurre il numero delle Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale. Inoltre, nel caso in cui i proventi dell’Azionista Venditore non fossero sufficienti a rim- borsare la propria quota di indebitamento ai sensi del contratto di finanziamento, l’Azionista Venditore potrebbe decidere di non procedere alla quotazione delle azioni di Kedrion. Per quanto riguarda l’Emittente, una parte dei proventi derivanti dal collocamento delle Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale verranno utilizzati per il rimborso di una parte del fi- nanziamento di propria spettanza per una quota variabile tra lo 0% ed il 75% dei proventi deri- vanti dall’Aumento di Capitale di Kedrion deliberato a servizio dell’Offerta, a seconda del Leverage Ratio, determinato tenendo conto dei risultati dell’Offerta. Al 31 marzo 2008 il Leverage Ratio è pari a 4,26 volte; assumendo l’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale, mediante emissione del relativo numero massimo di azioni (pari a massime n. 6.500.000), e assumendo che il Prezzo di Offerta sia pari, rispettivamente, al minimo dell’intervallo di valorizzazione indi- cativa e al Prezzo Massimo, il Leverage Ratio sarà pari, rispettivamente a 1,26 volte e 0,95 volte e la percentuale di Aumento di Capitale che verrà utilizzata per il rimborso sarà rispettivamente pari a 0% in entrambi i casi. Nel caso in cui l’Aumento di Capitale fosse pari a 0, non vi sareb- be alcun obbligo di rimborso in capo a Kedrion. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 22, Paragrafo 22.1.1. 4.2.1.1 Rischi connessi alle limitazioni dell’operatività di Kedrion derivanti da clausole, covenants finanziari e impegni connessi all’Euro Term and Revolving Facilities Agreement
Rischi connessi all’indebitamento finanziario. B.1.1 Rischi connessi alle limitazioni dell’operatività di Kedrion derivanti da clausole, covenants finanziari e impegni connessi all’Euro Term and Revolving Facilities Agreement B.1.2 Rischi connessi al rifinanziamento dell’Euro Term and Revolving Facilities Agreement B.1.3 Impegni dell’Emittente e di Augeo Due in relazione all’Euro Term and Revolving Facilities Agreement ed al contratto di finanziamento soci postergato
Rischi connessi all’indebitamento finanziario. Al 31 marzo 2017 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo è pari a Euro 18,6 milioni. L’indebitamento corrente è concentrato prevalentemente in capo all’Emittente. Al 31 dicembre 2016 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo ammonta ad Euro 17,7 milioni (Euro 47,7 milioni al 31 dicembre 2015). L’indebitamento corrente è concentrato prevalentemente in capo all’Emittente. Al 31 dicembre 2015 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo è pari a Euro 47,7 milioni. L’indebitamento corrente è concentrato prevalentemente in capo all’Emittente. Si riporta di seguito il dettaglio della composizione dell’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2017, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015. Cassa e disponibilità liquide (27.274) (27.783) (20.996) Attività correnti possedute per negoziazione - - (16.359) Passività leasing finanziario a breve - - 11.654 Debiti finanz. x.xx parti correlate e joint ventures 16.034 16.024 - Debiti a medio-lungo verso banche quota a breve 3.428 3.428 7.236 Attività non correnti possedute fino a scadenza - - - Passività leasing finanziario a medio lungo - - 40.774 Debiti a medio-lungo verso banche 26.552 26.131 25.617 L’indebitamento finanziario netto sopra esposto, in accordo con le indicazioni dell’ESMA, non comprende i finanziamenti attivi ed i crediti finanziari a medio-lungo termine. Tali voci, alle rispettive date di riferimento, ammontano complessivamente a: - al 31 marzo 2017 Euro 131 migliaia; - al 31 dicembre 2016 Euro 134 migliaia; - al 31 dicembre 2015 Euro 269 migliaia. Si segnala che le informazioni finanziarie al 31 marzo 2017 non sono state sottoposte a revisione contabile da parte della Società di Revisione. I “Debiti verso parti correlate e joint ventures” sono integralmente costituiti dal finanziamento concesso all’Emittente in data 30 maggio 2016 da PF Holdings per un ammontare pari a Euro 16 milioni. Per una descrizione dettagliata del contratto di finanziamento e degli elementi di rischio ad esso connessi si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.1.4 e Capitolo 3, Paragrafo 3.1.5 del Prospetto Informativo. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016 si riduce principalmente a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di Ristrutturazione e del pagamento a saldo e stralcio di una parte dei debiti che sono diminuiti in misura più che proporzionale rispetto alla cassa utilizzata per il loro pagamento. I debiti finanziari verso parti correlate e joint ventures e verso banche si incre...
Rischi connessi all’indebitamento finanziario. Al fine di garantire al Gruppo RDM Realty la copertura finanziaria necessaria al paga- mento dei debiti, pari a circa Euro 40 milioni, verso il Gruppo Reno De Medici entro il 4 maggio 2006 (data in cui è stato regolarmente rimborsato il prestito obbligazionario emesso da Reno De Medici International S.A. residuante in Euro 145 milioni), Xxx.Xx ha stipulato, in data 6 aprile 2006, con Banca Intesa S.p.A. un finanziamento di complessivi Euro 40 milioni. Tale finanziamen- to è articolato in due TRANCHE a 5 anni, per complessivi euro 20 milioni, garantite da iscrizione ipo- tecaria sulla Proprietà Magenta-Boffalora, nonché in una TRANCHE di euro 20 milioni a 12 mesi assistita da fideiussione bancaria rilasciata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. esclusiva- mente per conto ed a rischio di Xxxxxxx e senza ricorso su Xxx.Xx (si veda la Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5, Capitolo 9, Paragrafo 9.5, Capitoli 18 e 19). Si segnala che, successivamente all’operazione di quotazione, i proventi di un program- mato aumento di capitale di RDM Realty quanto ad Euro 20 milioni, verranno destinati al rimbor- so della TRANCHE del finanziamento garantita da fideiussione bancaria procurata da Alerion (si veda la Sezione Prima, Capitolo 9, Paragrafo 9.5 e Capitolo 16, Paragrafo 16.4). L’indebitamento finanziario del Gruppo RDM Realty potrebbe comportare tensioni finan- ziarie per lo stesso gruppo qualora intervenissero condizioni sfavorevoli nell’andamento dell’at- tività, del settore immobiliare e dell’economia.
Rischi connessi all’indebitamento finanziario. Al 30 aprile 2015 l’Emittente evidenzia un indebitamento finanziario netto consolidato pari a Euro 20.865 migliaia. L’indebitamento finanziario del Gruppo è caratterizzato principalmente da mutui a medio-lungo termine costituiti al fine di finanziare i propri investimenti immobiliari. Si riporta nella tabella di seguito la composizione dell’indebitamento finanziario consolidato netto dell’Emittente al 30 aprile 2015, al 31 gennaio 2015 e al 31 ottobre 2014, determinato in conformità alle raccomandazioni contenute nel documento ESMA/2013/319.

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  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.