RISCHIO ASSICURATO” FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITE DI INDENNIZZO Clausole campione

RISCHIO ASSICURATO” FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITE DI INDENNIZZO g Eventi socio-politici € 200 – – – Somma Assicurata Atti di Terrorismo € 200 – – – 50% della Somma Assicurata h Eventi atmosferici Vento e grandine – – – 10% con il minimo di € 200 Somma Assicurata Vento su Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate – – – 30% con il minimo di € 200 Somma Assicurata i Crollo totale o parziale per sovraccarico neve – – – 10% con il minimo di € 200 30% della Somma Assicurata per Sinistro
RISCHIO ASSICURATO” FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITE DI INDENNIZZO. B 1) d) Spese rimozione e ricollocamento – – – – – – 20% della somma assicurata per leapparecchiature elettronichecon il massimo € 5.200 per sinistroe per annualità assicurativa B 2) b) Onorari periti Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si con- viene che Italiana Assicurazioni rimborsa i suddetti onorari una sola volta – – – – – – 5% dell’indennizzo con il massimo di€ 20.000 per sinistro 11.2.1 Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi – – – 20% con il minimo di € 150 Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione 11.2.2 Impianto di allarme antifurto Se opera in concomitanza con altro scoper- to fermo il minimo eventualmente previsto – – – 25% – – – Se opera in concomitanza con altra franchi- gia, ferma restando la franchigia prevista – – – 20% – – – Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi e impianto di allarme operante – – – 10 % con il minimo di € 150 Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione
RISCHIO ASSICURATO” FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITE DI INDENNIZZO c Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari € 200 20% € 1.500 per Sinistro e Xxxxx Xxxxxxxxx € 200 --- 10% dell’indennizzo (rimborso forfettario) Nel caso di Furto effettuato attraverso impalcature e/o verificatosi in una dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali, si applica uno Scoperto del 20%. Se questo Scoperto coesiste con altri previsti dalla presente garanzia, è elevato al 30% e assorbe gli altri. La garanzia di cui alla lettera d) non opera per i Fabbricati in ristrutturazione o non completamente ultimati.
RISCHIO ASSICURATO” FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITE DI INDENNIZZO. A 8 Spargimenti di acqua € 250 – – – € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa Spargimenti di acqua o altri liquidi o fluidi - traboccamento o rigurgito di fognature – – – 10% con il minimo di € 500 A11 Caduta di ascensori e montacarichi – – – – – – € 25.000 per sinistro e per annualità assicurativa B Fenomeno elettrico € 500 – – – € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa C.1 a Spese demolizione e sgombero. Qualora il sinistro interessi contestualmente garanzie prestate con le Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto si conviene che Italiana Assicurazioni indennizzerà le suddette spese una sola volta – – – – – – 5% dell’indennizzo con il massimo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa Qualora un medesimo sinistro interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto – – – – – – € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate C.1 b Spese per rimuovere, per eventualmente depo- sitare presso terzi e ricollocare – – – – – – 5% dell’indennizzo C.1 c Spese per riparare o sostituire tubazioni € 500 – – – € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa C.2 b Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti. Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Italiana Assicurazioni indennizzerà i suddetti onorari una sola volta – – – – – – 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro I N C E N D I O E
RISCHIO ASSICURATO” FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITE DI INDENNIZZO. Per singolo sinistro, salvo se diversamente precisato € 150 – – – Somma assicurata B 1) b) Spese per • la sostituzione dei conduttori esterni collocati nei muri o nei pavimenti del • fabbricato; di muri, intonaci e il ripristino pavimentazioni. – – – con 20% il minimo di € 150 20% della somma assicurata per le con apparecchiature elettroniche o il massimo di € 2.500 per sinistr e per annualità assicurativa B 1) c) Spese sgombero residui Qualora il sinistro interessi contestual- mente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto si conviene che Italiana Assicurazioni indennizzerà le suddette spese una sola volta – – – – – – 5% dell’indennizzo

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  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).