Riscossione. 1. Per l’acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall’articolo 10 della presente convenzione.
Appears in 6 contracts
Samples: burp.regione.puglia.it, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche