Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto: a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL; b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti; c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto; d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL; e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto; f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL; g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente; h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto; i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali; j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto; k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione; l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto; m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa; n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL; o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto; 16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore. 16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti. 16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto. 16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti: a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore; b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere il Contratto secondo la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le disposizioni singole Amministrazioni avranno la facoltà di legge e/o in tutti considerare risolti i casi previsti singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal Contratto e/o valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoqualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELstipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiPrefettura competente risultino positivi;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore dell'esecuzione del Contrattonel corso della procedura di gara;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELfornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) l'impossibilità del Fornitore mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) l'incapacità del Fornitore applicazione di porre rimedio a eventuali violazioni penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELpresente Convenzione;
g) l'incapacità nel caso di eseguire o la violazione da parte di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore ederivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/o dei suoi Subfornitori r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e Fornitura nell’ipotesi in cui il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, documento unico di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità regolarità contributiva del Fornitore, nonché l'affidabilità nei casi di quest'ultimo rispetto cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del FornitoreSoresa.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti, Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di risolvere diritto il Contratto secondo le disposizioni di legge eContratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore con raccomandata a/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o r nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) a seguito dell’applicazione di 10 penali;
c) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la trasformazioneliquidazione, la riduzione di capitale composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Partiil concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui tali modifiche abbiano venga nominato un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattoliquidatore, curatore, custode o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento gestione degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattoaffari dell’Appaltatore;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività abbia raggiunto oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELSocietà appaltante;
e) l'impossibilità mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del Fornitore di ottenere per tempo i certificati lavoro e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattoretribuzioni minime dei lavoratori;
f) l'incapacità del Fornitore affidamento di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti attività in subappalto in violazione delle istruzioni impartite di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da ENELquest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
g) l'incapacità perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di eseguire o incapacità a contrattare con la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigentepubblica amministrazione;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contrattoconsecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante;
i) l'accertamentoogniqualvolta, nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.. Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, caso di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Fornitore presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattopresente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari, Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari, Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Contratto secondo le disposizioni al verificare di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiuna delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoparticolare nelle seguenti ipotesi:
a) lo scioglimentoil contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione ai sensi dell'articolo 106 del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELCodice;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle Partisituazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'interruzione l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o la sospensione ingiustificata da parte di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore dell'esecuzione anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto;
dContratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto giorni, Xx.Xx.Xx. ha la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattostata ancora restituita, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, il Contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto Contratto, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nella documentazione di gara, ovvero quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la fornitura di beni e/o servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalla documentazione di gara o dall’Offerta Tecnica presentata;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del Fornitorecontratto, Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di integrità, del presente atto;
4. La Xx.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Fornitoreresponsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, o può comunque richiedere la regolare esecuzione ovvero scaduto il termine senza che questo pregiudichi l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiticontratto.
16.3.4 Qualora c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitoredirettore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, ENEL ha se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il diritto di acquisire i materiali che termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. risolve il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitorecontratto, fermo restando il pagamento delle penali. In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.ReSa. avrà diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica cauzione prestata dal Fornitorerispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Contract for the Provision of Assistance and Maintenance Services for the Software Platform, Contract for Software Development and Maintenance Services, Contract for the Supply of It Equipment
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione), il presente Contratto e ciascun Contratto di risolvere il Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto secondo e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
(b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto;
(c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale violazione si è verificata;
(d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (D.lgs 231/2001), 8.1.8 (Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice) e 8.1.9 (Correttezza ed accuratezza delle informazioni) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
(e) fatto salvo quanto previsto al successivo punto (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (Obblighi di Informazione) e 10 (Obblighi della Parte Finanziata) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
(f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 e 10.14 del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
(g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di legge cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti e/o in tutti i casi previsti dal ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui si è verificato;
(h) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni dalle stesse assunte nei casi seguenticonfronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
aove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattol’inadempimento riguardi un’obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta l’inadempimento riguardi un’obbligazione di informare ENEL altra natura, in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere entrambi i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere decorrenti dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subititale inadempimento si è verificato.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Convenzione Mise Abi CDP, Addendum to the Convention on Instrumental Goods
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha 1. L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o diritto gli Ordinativi di Fornitura nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, la trasformazione, la riduzione comprovati da almeno 3 (tre) documenti di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELcontestazione ufficiale;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo in caso di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partiritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Accordo;
c) l'interruzione applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”.
2. L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto l’Contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del fornitore o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative alla stipula o all’esecuzione del contratto sia stata disposta la sospensione ingiustificata misura cautelare sia intervenuto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.: 317, 319, 319bis, 319 ter del codice penale.
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del Fornitore dell'esecuzione del presente Contratto;
d) il fatto che l'importo totale applicazione delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto oltre la soglia misura massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELstabilita dall’articolo “Penali”;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattoclausola risolutiva espressa”;
f) l'incapacità del Fornitore nei casi di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELcui all’articolo “Subappalto”;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da contestazioni ufficiali da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigentedell’Azienda;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, prosecuzione in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia .
3. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Per quanto non previsto dal Contrattopresente articolo, si applicano gli Atti di gara e le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Appalto Specifico, Appalto Specifico
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o diritto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:
1) modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. 50/2016;
2) nel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione modificazioni di cui all’art 106 del Contratto:D.Lgs. 106/2016;
a3) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario accertamento di una delle Parti, nel caso in condizioni di cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione all’art 80 comma 1 del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELD.Lgs. 50/2016 al momento della aggiudicazione;
b4) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale accertamento del fatto che l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti;
5) violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
6) mancata corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e quanto fornito;
7) cessione dell’impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
8) pronuncia di una delle Partisentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
c9) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattoinosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
d10) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte violazioni del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELPatto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
e11) l'impossibilità del Fornitore gravi violazioni al Codice di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del ContrattoDPR 16/4/2013 n. 62;
f12) l'incapacità del Fornitore ritardi di adempimento che determinano una penale di importo superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
13) violazione delle disposizioni di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 ss.mm.ii. eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
14) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
15) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto da specifico articolo della documentazione di gara e relativi allegati;
16) illegittima sospensione dell’attività. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi: - il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni della documentazione di gara e relativi allegati; - il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della Stazione Appaltante di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità. In tutti i predetti casi di risoluzione la ripetizione Stazione Appaltante ha diritto di errori o difetti ritenere in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o via definitiva la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori cauzione presentata e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o penale equivalente, nonché di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione risarcimento del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a danno. La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragioneall’art. 108 comma 2 lett. a) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
ne b) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 D.Lgs. 50/2016. In caso di in adempimento da parte risoluzione del Fornitorecontratto l’Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoredecurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Samples: Contract for the Supply of Home Rehabilitation Modules, Special Specifications for Public Procurement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 21.1 Il Committente ha facoltà il diritto di risolvere il Contratto secondo le disposizioni ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile mediante l’invio di legge raccomandata a/r, nei seguenti casi: (i) grave o ripetuta violazione degli obblighi in materia sicurezza e igiene del lavoro; (ii) grave o ripetuta violazione degli obblighi retributivi, di previdenza e assistenza sociale; (iii) violazione di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie; (iv) mancata consegna e/o sopravvenuta inefficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 15; (v) violazione delle disposizioni del Codice Etico.
21.2 Il Contratto potrà essere altresì risolto dal Committente ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile qualora, in caso di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore a qualunque e ciascuno degli obblighi contrattuali diversi da quelli indicati al paragrafo 21.1, l’Appaltatore non abbia posto rimedio all’inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida ad adempiere inviata dal Committente.
21.3 Le Parti convengono che in ogni caso di inadempimento del Committente e, in particolare in caso di mancato pagamento da parte del Committente di 2 (due) fatture consecutive, l’Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, qualora il Committente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida ad adempiere inviata dall’Appaltatore.
21.4 In caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà corrispondere al Committente entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta con la quale il Committente dichiara risolto il Contratto, tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenticosti e le spese sostenuti per la sostituzione dell’Appaltatore.
21.5 Il Committente corrisponderà all’Appaltatore, in presenza ove non già corrisposti, il costo dei Servizi Industriali eseguiti alla data di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione risoluzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte al netto di ogni ammontare dovuto ai sensi del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;paragrafo 21.4
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 21.6 In caso di in adempimento da risoluzione per fatto del Committente, quest’ultimo corrisponderà all’Appaltatore: (i) gli interessi di mora calcolati su base giornaliera indice Euribor (1 mese), incrementato di 0,1 punti percentuali, sul mancato pagamento fino alla data di risoluzione del Contratto; (ii) il pagamento della parte di corrispettivo annuale relativa ai Servizi Industriali eseguiti alla data di risoluzione del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal FornitoreContratto.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di risolvere diritto il Contratto secondo le disposizioni di legge eContratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore con raccomandata a/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o r nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la trasformazioneliquidazione, la riduzione di capitale composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Partiil concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui tali modifiche abbiano venga nominato un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattoliquidatore, curatore, custode o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento gestione degli obblighi di una delle Partiaffari dell’Appaltatore;
c) l'interruzione cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del ContrattoSocietà appaltante;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELlavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
e) l'impossibilità affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del presente Contratto, con riferimento ai propri prodotti oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e attivitàforma, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattoprocure all’incasso;
f) l'incapacità perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Fornitore D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di porre rimedio incapacità a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o contrattare con la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELpubblica amministrazione;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/ogniqualvolta, nei confronti dell’Appaltatore o dei suoi Subfornitori e/componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigentecui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.;
h) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante. Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la mancata ottemperanza stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliSocietà appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattopresente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Facchinaggio E Trasporto, Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL Fermo restando quanto previsto dal precedente art.13, dall’art. 108 del Codice degli Appalti e dal Contratto con riferimento alle cause di risoluzione del medesimo, si conviene che, in caso di inadempimento del Contraente, il Poligrafico, previa diffida formale e assegnazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto del Poligrafico al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto. Il Poligrafico può altresì risolvere di diritto il Contratto secondo le disposizioni Contratto, senza bisogno di legge eassegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa comunicazione al Contraente con raccomandata A/o in tutti i R nei seguenti casi:
a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Contraente pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
b) nei casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partie dai relativi Allegati;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattoin caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 12;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte nei casi di cui agli artt. 4 (Divieto di cessione del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELcontratto e del credito), 24 (Riservatezza) e 25 (Privacy);
e) l'impossibilità in caso di ottenimento del Fornitore DURC negativo per due volte consecutive ai sensi del precedente art. 6. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo Poligrafico ha facoltà di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere riaffidare le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività i lavori non effettuati in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso tempo utile dal Contraente; in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di esecuzione in adempimento da parte del Fornitoredanno, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire Contraente sarà responsabile per le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere spese e i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata danni sopportati dal FornitorePoligrafico.
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Samples: Condizioni Generali Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture, Condizioni Generali Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Il Comune di risolvere Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al precedente art. 26, il Contratto secondo le disposizioni Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di legge 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: • fallimento dell’Appaltatore; • in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016; • mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017; • subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; • nelle ipotesi previste nel presente capitolato; • effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal Contratto comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; • nelle ipotesi previste dalla legge; • Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale sostanziale o di qualsiasi altra natura che influisca accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul regolare adempimento degli obblighi lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/nei confronti dell’imprenditore o dei suoi Subfornitori e/componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale9 cui agli artt. 317 c.p., la riservatezza 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore353 bis c.p.”.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Appaltatore, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in adempimento sede di gara.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 23.
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte del Fornitoredi altre ditte, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire comprese le vie legali eventuali spese per chiedere il risarcimento dei danniatti e simili, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoreresta a carico dell’Appaltatore, salvo l’eventuale danno ulteriore.
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Samples: Capitolato Prestazionale Di Gara, Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC da Venis, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di risolvere considerare risolto di diritto il Contratto secondo le disposizioni e di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiritenere definitivamente la cauzione, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentoove essa non sia stata ancora restituita, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può 2. In ogni caso, si conviene che Xxxxx, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoremezzo PEC, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguentinei seguenti casi:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitorequalora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Venis, anche ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 delle Condizioni Generali;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 15 delle presenti Condizioni Generali;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Venis e/o gli Utilizzatori, ai sensi dell’articolo 18 delle presenti Condizioni Generali;
f) nei casi di cui agli articoli 7 (Importi dovuti e Fatturazione), 9 (Trasparenza), 12 (Riservatezza), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 16 (Subappalto), 17 (Divieto di cessione del contratto) e 21 (Codice Etico e di Condotta) del presente atto.
3. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Venis e degli Utilizzatori, sino al subentro del nuovo Fornitore o alla data indicata da Venis.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto Venis avrà diritto di escutere la garanzia economica cauzione prestata dal Fornitoreper l’intero importo dello stesso. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di Venis al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Servizio Di Gestione Dei Verbali, Servizio Di Elaborazione Elettronica
Risoluzione. 16.3.1 ENEL Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ impresa. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentidel Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentocapo all’appaltatore, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitorecauzione definitiva.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali, Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. La Regione Puglia ha la facoltà di risolvere il Contratto secondo promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento nelle seguenti ipotesi: • qualora le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione violazioni del Contratto:
a) lo scioglimento, progetto tecnico e del presente contratto comportino negligenze tali da rendere impossibile la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione prosecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento rapporto contrattuale; • mancato rispetto degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati assicurativi, previdenziali e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti assistenziali nei confronti del Fornitore personale dipendente; • subappalto non espressamente autorizzato dal committente; • mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi; • perdita dei requisiti minimi previsti per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione l’affidamento del Contratto servizio; • fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; • abbandono dei lavori da parte dell’aggiudicatario; • ritardo che determina danno non recuperabili con la penale; • cessione del Fornitorecontratto; • ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto; • in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal Codice Civile. In tali casi la Regione Puglia potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per fatto dell’Appaltatore stesso, questo sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data 2. Il committente può, inoltre, recedere dal contratto d’appalto negli ulteriori seguenti casi: • per motivi di pubblico interesse; • in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitorequalsiasi momento dell’esecuzione, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitiavvalendosi delle facoltà concesse nel Codice Civile.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contract for Services
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. L’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoil Fornitore si è trovato, la trasformazioneal momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle Partiattività ivi previste;
d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
g) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche e monitoraggio); 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Danni, responsabilità civile);
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELgli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la riduzione della solvibilità economica/finanziaria propria compagine sociale, o qualunque altro tipo dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di difficoltà legale o cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
4. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, obbligazioni assunte con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la ripetizione buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità rispettiva competenza, di eseguire o dichiarare la violazione da parte del Fornitore risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei suoi Subfornitori Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualepenale equivalente, la riservatezza l’esecuzione in danno e il trattamento diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei dati personaliContratti di Fornitura, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo l’INVALSI si riserva di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoreogni caso, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidel danno.
16.3.4 Qualora 8. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili Fornitore ha diritto soltanto al Fornitorepagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ENEL ha decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
9. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI avrà il diritto di acquisire escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i materiali Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il medesimo abbia già prodotto, del tutto o diritto dell’INVALSI all’esecuzione in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattodanno e al diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore10. L’INVALSI, fermo restando il diritto quanto previsto nel presente articolo e nei casi di Enel cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di applicare penali o adire le vie legali gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore11. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Risoluzione. 16.3.1 ENEL Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione del servizio; • uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • cessione del contratto, dell’Azienda, di ramo di attività; • concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ impresa; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di legge e/cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o in tutti i casi previsti dal Contratto e/dei componenti la compagine sociale, o nei casi seguentidei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. . L’amministrazione si riserva, in presenza caso di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentorisoluzione, la trasformazione, facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto comporta la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliperdita, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamentocapo all’appaltatore, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoredella cauzione definitiva.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL Nel caso in cui l’impresa si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle prestazioni, quest’ultima può assegnare all’impresa, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di PEC, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’Amministrazione contraente ha facoltà la facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il contratto. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni: - accertata inadempienza rispetto alle norme di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentoprevenzione degli infortuni, la trasformazionesicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - qualora fosse accertata la riduzione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’impresa nel corso della procedura di capitale gara di cui alle premesse; - perdita, da parte dell’impresa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o modifiche rilevanti degli organi la irrogazione di governo societario misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di una delle Parti, contrattare con la pubblica amministrazione; - nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione sia emerso che il l’impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi - penalità superiori al 10% dell’importo del Contrattocontratto; - violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 9; - mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto; - qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) gli accertamenti antimafia presso la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento Prefettura competente risultino positivi; - violazione degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore riservatezza di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti cui all’art. 14; - cessione dei crediti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità disposizioni di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi legge; - casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche; - altri casi previsti dalla legislazione normativa vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il l’Amministrazione avrà diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere ritenere definitivamente la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitorecauzione, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il al risarcimento dei dannidell’ulteriore danno. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso si applica quanto previsto nell’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoren. 50.
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Samples: Contratto Per La Fornitura, Contratto in Forma Pubblica Amministrativa
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o Anticipazione a norma dell’Articolo 1456 del Codice Civile nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentomancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELl’inadempimento si è verificato;
b) la riduzione destinazione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiSomma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento dei Debiti;
c) l'interruzione non corrispondenza al vero o la sospensione ingiustificata da parte incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del Fornitore dell'esecuzione del ContrattoContratto di Anticipazione;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo ricezione da parte della CDP del Fornitore Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia tale da ricevuto dalla stessa entro e non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELoltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o inadempimento di una terza parte nominata dal Fornitore qualsiasi delle attività contrattuali o obbligazioni di obblighi previsti dalla legislazione vigente;cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.
h) 2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliCDP, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;direttive fornite dal MEF ai sensi della Convenzione, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'accertamentoil Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, caso di omissioni o imprecisioni nella fornitura mancata corresponsione di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto per ragioni attribuibili di Anticipazione, il MEF procederà al Subfornitore recupero delle somme non corrisposte, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 841, della L. 178/2020.
5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del FornitoreAnticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Addendum
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento della Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip ha la facoltà di risolvere dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo, in ogni caso, il Contratto secondo le diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La Consip si avvarrà della clausola risolutiva espressa qualora l’Impresa incorresse anche in una sola delle ipotesi di inadempimento tra quelle di seguito specificate: ▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste in materia di sicurezza di cui al precedente art. 6, comma 2; ▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste nel precedente art. 7; ▪ inosservanza anche di una sola delle obbligazioni previste in materia di riservatezza di cui al precedente art. 9; ▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste nel precedente art. 12; ▪ inosservanza anche di una sola delle norme o prescrizioni previste nel precedente art. 13; ▪ espletamento, con esito negativo, del collaudo di cui al precedente art. 16, comma 7; ▪ mancata prestazione anche di una sola delle garanzie di cui al precedente art. 17; ▪ applicazione delle penali per un importo complessivo pari al 10% o al 20% del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 21; ▪ non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 24 o inosservanza anche di uno solo degli obblighi previsti nel medesimo articolo; ▪ inosservanza anche di una sola delle obbligazioni previste ai fini della prestazione della cauzione di cui al precedente art. 25; ▪ violazione delle disposizioni di legge e/o cui all’art. 30; ▪ accertamento antimafia con esito positivo di cui all’art. 33 comma 1, nonché accertamento con esito negativo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 33; ▪ inosservanza degli obblighi previsti di cui al successivo art. 34.
3. La risoluzione di diritto si verificherà mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" si verifichi anche una sola delle ipotesi di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata inadempimento contrattuale tra quelle espressamente e dettagliatamente previste nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreprecedente comma 2.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 4. In caso di in adempimento da parte risoluzione del Fornitorepresente contratto l’Impresa si impegna, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.sin
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha 1. AGEA si riserva la facoltà di risolvere avvalersi della risoluzione del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti, oltre che nei casi previsti nei singoli articoli del presente contratto, qualora la Società stessa:
a) risulti gravemente inadempiente, in modo da pregiudicare il Contratto secondo le disposizioni buon andamento del servizio;
b) interrompa ingiustificatamente il servizio, salvo il caso di forza maggiore;
c) gli inadempimenti contrattuali determinino l’applicazione di penali di impor- to superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
d) anche una sola dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla Società risulti non veritiera;
e) ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010, la Società non utilizzi nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità delle operazioni;
f) violi gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei di- pendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nonché dal Codice di Compor- tamento dell’AGEA adottato in data 29 gennaio 2012 che si estende per quanto compatibile alla Società.
2. Della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o con strumenti elettronici equivalenti e la risoluzione non comporterà nessun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.
3. Per l’inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà di AGEA di richiedere la risoluzione del contratto per ina- dempimento ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. L’AGEA, anche per uno solo dei casi di cui al presente articolo, si riserva la facoltà di cui all’articolo 140 del D. Lgs 163/2006.
4. Le Parti si danno atto, inoltre, che in tutti i casi di risoluzione previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza nel presen- te articolo AGEA avrà diritto di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante valersi sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione cauzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili all’articolo 13 non- ché al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di tutti i danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha 1. Il Contraente dichiara di essere edotto che le disposizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro), 4 (Processi di skill assessment, progettazione ed esecuzione di piani di formazione), 5 (Strumenti e piattaforme funzionali all’erogazione dei servizi), 6 (Modalità di affidamento), 7 (Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività), 8 (Profili professionali), 10 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), 13 (Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria), 14 (Variazioni in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxx di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva), 16 (Xxxxxx e sicurezza. Responsabilità e manleva), 17 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy), le premesse, i requisiti previsti nella documentazione di gara, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio stabiliti nel "Capitolato Tecnico" come eventualmente migliorati dall’Offerta Tecnica del Contraente, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e pertanto il mancato rispetto delle obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. Pertanto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 (Penali), qualora il Contraente si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni presente Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di legge InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
3. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro anche in tutti i casi previsti dal Contratto e/o caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi seguentiespressamente previsti dai successivi artt. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici), 21 (Documentazione antimafia) e 22 (Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) ed, altresì, in presenza caso di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o Contraente di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) derivanti da norme di legge richiamate nel presente Accordo Quadro ivi compresa la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali delle previsioni di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensioneall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Anche in tal caso, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando è comunque fatto salvo il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto InfoCamere di richiedere il risarcimento dei di tutti i danni per perdite diretti e/o danni eventualmente subitiindiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 4. In caso di in adempimento da parte risoluzione del Fornitorepresente Accordo Quadro per i motivi di cui al presente Accordo Quadro ovvero di cui all’art. 110, fermo restando il diritto comma 1, del Codice, InfoCamere si riserva di Enel di applicare penali o adire le vie legali stipulare un nuovo Accordo Quadro per chiedere il risarcimento l’affidamento del completamento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoreservizi ai sensi del medesimo articolo 110 del Codice.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Costituiscono condizioni di risolvere risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: il Contratto secondo le disposizioni mancato rispetto dei termini di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza intervento e consegna beni; la consegna di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione beni di qualità inferiore rispetto a quelli forniti come campione; il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, servizio; nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto sia stato verificato che l’appaltatore non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente capitolato; la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi; la reiterata violazione delle norme del presente capitolato; in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo sull'esecuzione per più di 10 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l’applicazione di una penale pari al 0,05% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del Contrattoritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione; il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta aggiudicataria.
2. Sono cause di risoluzione espressa del Contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o qualora tali modifiche da parte pec all’indirizzo dichiarato in sede di gara. In ogni caso, è motivo di risoluzione espressa:
1. l’accertata non veridicità del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" contenuto delle dichiarazioni rese in sede di ENELgara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
b) 2. la riduzione violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
3. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
4. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della solvibilità economica/finanziaria disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di una delle Partitracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora 5. il ritardo da parte grave nell’adempimento della fornitura qualora l’importo della penale superi il 10 per cento dell’importo contrattuale.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e contratto qualora le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente piattaforme e/o la ripetizione gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di errori realizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire a spese dell’Operatore economico o la violazione da parte riduzione del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza prezzo (ex artt. 1668 e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore2226 c.c.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti).
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Capitolato Tecnico
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge 1. Consip e/o in tutti i casi previsti dal le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto e/o attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoil Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle Partiattività ivi previste;
e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali;
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione o nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partiqualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) l'interruzione nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o la sospensione ingiustificata da parte dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore dell'esecuzione o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del Contratto;rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte 4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore sia ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore di ottenere per tempo i certificati dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del ContrattoAmministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, con riferimento ai propri prodotti e attivitàdi incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, o la loro eventuale perdita durante nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il periodo di validità del Contratto;diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) l'incapacità del 5. Qualora il Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore Convenzione e/o dei suoi Subfornitori singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto 7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a decorrere partire dalla data in cui invia si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoregaranzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo ciascuna avrà diritto di richiedere escutere la propria. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore maggior danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto10. La Consip S.p.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del FornitoreA., fermo restando il diritto quanto previsto nel presente articolo e nei casi di Enel cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di applicare penali o adire le vie legali gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorel’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Adesione Convenzione Consip Per Il Noleggio Di Autovetture Senza Conducente
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà (a) Al verificarsi di uno dei fatti elencati alla clausola 11(b), il Venditore potrà:
(i) arrestare la consegna di Xxxxx in transito;
(ii) interrompere le consegne al Compratore;
(iii) far valere i diritti riconosciutigli dalla clausola 4;
(iv) risolvere qualsivoglia Contratto con il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiCompratore, in presenza per mezzo di una causa che impedisca dichiarazione scritta avente effetto immediato, indirizzata alCompratore.
(b) I fatti sono:
(i) se il Compratore viola una clausola essenziale di qualsivoglia Contratto con il Venditore;
(ii) se il Compratore decide di mettersi in liquidazione o influisca l’autorità giudiziaria competente ordina la liquidazione coatta del Compratore;
(iii) se il Compratore è posto in modo rilevante sulla corretta amministrazione controllata, o è soggetto a procedura concorsuale, oppure a pignoramento o vendita coattiva dei suoi beni;
(iv) se il Compratore raggiunge un concordato stragiudiziale con i suoi creditori o chiede in proprio all’autorità giudiziaria di essere ammesso ad una procedura dilatoria o concorsuale;
(v) se il Compratore cessa l’attività commerciale;
(vi) se il Compratore omette di pagare le Merci per più di 90 giorni dalla data della relativa fattura, salvo diverso accordo scritto;
(vii) nel caso di cui alla clausola 5 (f).
(c) All’esito della risoluzione di un Contratto ai sensi della clausola 5(c) o della clausola 11(a)(iv), ogni somma dovuta dal Compratore al Venditore diventa immediatamente esigibile e il Venditore è liberato dall’obbligazione di ulteriormente fornire Merci al Compratore in esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’Ente di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016.
2. In caso d’inadempimento totale o parziale, l’Agenzia, prima di procedere alla risoluzione, dovrà inviare al Cassiere una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’Ente dovrà comunicare al Cassiere sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto.
3. L’Agenzia può inoltre risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto anche nei seguenti casi, sempre dando un preavviso di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoalmeno 20 giorni per PEC:
a) lo scioglimentoespletamento del servizio, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" Cassiere, inadeguato a garantire il livello di ENELqualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto;
b) la riduzione della solvibilità economicagravi e/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Cassiere anche in seguito di una delle Partitrasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) l'interruzione ritardi e/o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattonon regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di penali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’istituto cassiere, per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto danni causati all’Agenzia e/o qualora il ritardo da parte a terzi nell’esecuzione del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELservizio;
e) l'impossibilità del Fornitore inosservanza delle norme di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattolegge in materia di previdenza, con riferimento ai propri prodotti e attivitàprevenzione infortuni, o la loro eventuale perdita durante il periodo sicurezza, mancato rispetto dei contratti di validità del Contrattolavoro;
f) l'incapacità cessione del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELcontratto;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigenteabrogazione della legge n. 125/2014;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contrattodichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore scioglimento della Società aggiudicataria e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzionecessazione dell’attività;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali mancanza o decadenza dei requisiti di cui ENEL (all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Società, come previsto dall’art. 108 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016.
4. Il Cassiere riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della predetta clausola risolutiva, assumendosi la responsabilità del risarcimento del danno di cui agli artt.1218-1228 del c.c.
5. La stipula del contratto non comporta per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione l’Ente alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate al Cassiere ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio questo instaurati per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreesecuzione.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Contract for the Management of Treasury and Cash Services
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo Nel caso le disposizioni di legge inadempienze contestate si ripetessero e/o qualora l’aggiudicatario non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara, oppure si riscontrassero deficienze nel servizio che non consentano la continuazione neppure temporanea del rapporto contrattuale, l’Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto ed affidarlo a terzi in tutti i danno all’aggiudicatario inadempiente, restando impregiudicata l’azione di rivalsa per eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all’Amministrazione a questo riguardo. Sarà altresì causa di risoluzione, l’eventuale sospensione, ritiro o revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti. L’Amministrazione potrà inoltre procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del soggetto aggiudicatario inadempiente, la continuità del servizio, oltre che nei casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiprecedenti capoversi, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattonei seguenti casi:
a) lo scioglimento1. sospensione, la trasformazione, la riduzione di capitale abbandono o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche mancata effettuazione da parte dell’aggiudicatario del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELservizio in argomento;
b) 2. gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento regolarità del servizio;
3. frode, grave negligenza e inadempimento nella esecuzione degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione 4. cessione totale o parziale del Contratto contratto;
5. dopo tre contestazioni scritte;
6. nei casi in cui risulti pregiudicata l'efficacia delle coperture assicurative prescritte dal Disciplinare di gara. L’Azienda si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria, addebitando in entrambi i casi all’impresa inadempiente le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’esecuzione in danno non esimerà l’impresa inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per ragioni attribuibili al Subfornitore o i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo a persone nominate del Fornitore e/o titolo di penale e di indennizzo dovuti alla Stazione appaltante, salvo il mancato pagamento del risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie dell’Impresa nei propri confronti. I danni causati e le spese conseguenti a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto detta risoluzione saranno a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 carico dell’Impresa. In caso di in adempimento da parte del Fornitorerisoluzione, fermo restando l’aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorealla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni eseguite.
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Samples: Capitolato Speciale
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di grave e reiterato inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, ACI Informatica, mediante posta elettronica certificata, assegnerà all’Impresa, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, ACI Informatica potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l’inadempimento non sia stato sanato, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto e, in relazione a tale risoluzione di diritto, ACI Informatica ha la facoltà di incamerare la cauzione, ove la cauzione stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il presente Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con posta elettronica certificata, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpartecipazione alla gara;
b) la riduzione mancata reintegrazione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo cauzione eventualmente escussa entro il termine di difficoltà legale o 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiACI Informatica ai sensi del precedente art. 20;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte mancata copertura dei rischi durante l’intero periodo di validità del Fornitore dell'esecuzione presente Contratto, ai sensi del Contrattoprecedente art. 13;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente nei casi espressamente previsti e/o la ripetizione per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 6 Estensione del servizio; 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 10 Obblighi di errori o difetti riservatezza; 13 Assicurazione; 15 Penali; 18 Subappalto: 20 Cauzione; 21 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 24 Tracciabilità dei flussi finanziari; 26 Codice etico e Patto di Integrità; 28 Condizioni particolari di risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..
3. ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in violazione delle istruzioni impartite qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da ENEL;comunicarsi all’Impresa con posta elettronica certificata.
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte 4. Tenuto conto che le attività oggetto del Fornitore presente Contratto sono inserite in un progetto svolto nell’ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell’Automobile Club d’Italia (ACI), qualora tale progetto dovesse essere dall’ACI interrotto e/o dei suoi Subfornitori sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente Contratto.
5. Dalla data di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o efficacia dell’interruzione/sospensione di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualecui ai precedenti commi del presente articolo, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACI Informatica.
6. Nelle ipotesi di omissioni cui ai precedenti commi del presente articolo, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte in esecuzione del presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Contratto stesso.
7. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore indennizzo e/o rimborso delle spese.
8. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il mancato pagamento del risarcimento direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoil patrimonio, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività ovvero siano assoggettati alle misure previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensionedalla normativa antimafia, dopo che ENEL ne ACI Informatica ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte stesso, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte in esecuzione del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito presente Contratto, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti dal Contratto – al Fornitorestesso, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite indennizzo e/o danni eventualmente subitirimborso delle spese.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Consulting Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL Fermo restando quanto previsto dal precedente art.13, dall’art. 108 del Codice degli Appalti e dal Contratto con riferimento alle cause di risoluzione del medesimo, si conviene che, in caso di inadempimento del Contraente, Valoridicarta, previa diffida formale e assegnazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto di Valoridicarta al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto. Valoridicarta può altresì risolvere di diritto il Contratto secondo le disposizioni Contratto, senza bisogno di legge eassegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa comunicazione al Contraente con raccomandata A/o in tutti i R nei seguenti casi:
a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Contraente pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
b) nei casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partie dai relativi Allegati;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattoin caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 12;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte nei casi di cui agli artt. 4 (Divieto di cessione del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELcontratto e del credito), 24 (Riservatezza) e 25 (Privacy);
e) l'impossibilità in caso di ottenimento del Fornitore DURC negativo per due volte consecutive ai sensi del precedente art. 6. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo Valoridicarta ha facoltà di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere riaffidare le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività i lavori non effettuati in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso tempo utile dal Contraente; in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di esecuzione in adempimento danno, il Contraente sarà responsabile per le spese e i danni sopportati da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal FornitoreValoridicarta.
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Samples: Condizioni Generali Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di risolvere inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione che si protragga oltre il Contratto secondo le disposizioni di legge termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall’Amministrazione o Ente Contraente e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentidalla Consip S.p.A., in presenza per quanto di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentopropria competenza, per porre fine all’inadempimento, la trasformazione, la riduzione di capitale medesima Amministrazione o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente Ente Contraente e/o la ripetizione Consip S.p.A. hanno la facoltà di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità considerare risolti di eseguire o la violazione da parte del Fornitore diritto il relativo Contratto di fornitura e/o dei suoi Subfornitori la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualepenale equivalente, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati disporre l’esecuzione della Fornitura in conto ed a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni o Ente Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Contratti di fornitura e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e completa esecuzione secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi allegati, ai sensi del Contratto precedente articolo 8;
d) qualora, all’esito di una delle prove effettuate in sede di collaudo (di produzione e/o di allestimento e/o di accettazione) si evinca che il Fornitore non è in grado di fornire i Prodotti con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e/o dichiarate in sede di Offerta;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., ai sensi del Fornitoreprecedente articolo 19;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
g) nei casi di cui agli articoli 16.9 (Fatturazione e pagamenti), 17.2 (Trasparenza), 20.5 (Riservatezza), 25.2 (Divieto di cessione del contratto), 27.3. (Brevetti industriali e diritti d’autore) e 28.9 (Clausola compromissoria).
16.3.3 Nei 3. In tutti i casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoredi risoluzione della presente Convenzione, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo Consip s.p.a. avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitoreritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. Ciascuna Amministrazione o Ente Contraente potrà risolvere, altresì, di Enel diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il singolo Contratto di applicare penali Fornitura e/o adire le vie legali di disporre l’esecuzione della Fornitura in conto ed a rischio del Fornitore nei seguenti casi: - mancata consegna dei Prodotti e delle Opzioni di prodotto oggetto degli Ordinativi di Fornitura e/o dei pezzi di ricambio richiesti. Si considera mancata consegna anche il ritardo nella consegna prolungato per chiedere più di 40 (quaranta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nell’articolo 11, ovvero quelli indicati dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, salvo che si sia verificato il risarcimento caso di superamento del numero massimo di installazioni mensili; - mancata consegna dei danniProdotti e/o Opzioni di prodotto da sostituire a quelli oggetto di collaudo negativo. Si considera mancata consegna anche il ritardo nella sostituzione prolungato per più di 40 (quaranta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nell’articolo 11, ENEL potrà adottare le misure seguenti:comma 10; - mancato ripristino della funzionalità dei Prodotti non funzionanti o mancata sostituzione degli stessi o ritardo nel ripristino della funzionalità o nella sostituzione prolungato per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto ai termini indicati nel paragrafo 5.2 (interventi in garanzia) e a quelli indicati nel paragrafo 6.2 (assistenza e manutenzione) del Capitolato Tecnico ovvero rispetto a quelli minori indicati dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica.
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.5. Gli effetti di detta risoluzione non si estenderanno alle prestazione già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c..
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Autobus Urbani E Sub Urbani
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. Ferme restando le cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto, la Regione può risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b. sospensione arbitraria della fornitura dei servizi da parte del fornitore;
c. qualora il collaudo delle apparecchiature consegnate abbia esito negativo;
d. qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate al fornitore superi il 15% dell’importo contrattuale;
e. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
f. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del successivo articolo 11;
g. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni;
h. qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
i. gravi imperfezioni e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto. In tal caso la Regione ha facoltà di risolvere respingere la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite fissando un termine perentorio entro il Contratto secondo le disposizioni quale l’aggiudicatario si dovrà conformare alle indicazioni ricevute.
j. nel caso di legge e/o riscontrata non veridicità in tutto od in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a fornitura del servizio parzialmente eseguita.
2. In tutti i predetti casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentidi risoluzione la Regione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentoove essa non sia stata ancora restituita, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidel danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 26.1 NewCo avrà diritto di risolvere il Contratto presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 codice civile, laddove UniSapienza non utilizzi l’Apporto secondo le disposizioni quanto previsto nel Piano di legge eSviluppo e Finanziario e non abbia posto rimedio all’inadempimento contestato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di apposita diffida scritta ad adempiere inviata da NewCo a mezzo raccomandata A/o in tutti i casi previsti dal Contratto eR ovvero posta elettronica certificata.
26.2 UniSapienza avrà diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 codice civile, laddove non sia stato erogato l’Apporto secondo quanto previsto nel Piano di Sviluppo e Finanziario e NewCo non abbia posto rimedio all’inadempimento contestato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di apposita diffida scritta ad adempiere inviata da UniSapienza a mezzo raccomandata A/o nei casi seguentiR ovvero posta elettronica certificata.
26.3 Ciascuna delle Parti avrà diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 codice civile, qualora, in presenza caso di violazione di una causa che impedisca Parte degli obblighi previsti al successivo Articolo 12 (Riservatezza) o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione Articolo 28 (Uso dei segni distintivi), l’altra Parte non abbia posto rimedio all’inadempimento contestato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di apposita diffida scritta ad adempiere inviata dalla Parte richiedente a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata.
26.4 In caso di risoluzione del Contratto:presente Accordo ai sensi del paragrafo 11.1, UniSapienza dovrà restituire a NewCo il valore complessivo dell’Apporto effettivamente conferito (al netto delle Perdite eventualmente registrate e allo stesso imputabili secondo quanto previsto al precedente Articolo 20 (Partecipazione alle Perdite)) entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data della risoluzione.
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, 26.5 Nulla sarà dovuto a NewCo nel caso in cui tali modifiche abbiano cui, per qualsivoglia motivo, l’attività debba essere sospesa per motivi indipendenti dalla volontà di UniSapienza per un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" periodo determinato di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoretempo.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro Di Collaborazione
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche inadempimento da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata raccomandata a/r da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del presente Contratto, con riferimento anche ai propri prodotti sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e attivitàdi ritenere definitivamente la cauzione, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta il risarcimento dell’ulteriore danno e completa esecuzione all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Contratto Codice Civile e previa dichiarazione da parte comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, escutendo la cauzione (ove essa non sia stata ancora restituita) e/o di applicando una penale equivalente, nei seguenti casi, fatti salvi in ogni caso il risarcimento dell’ulteriore danno e l’esecuzione in danno del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al nel caso in cui AMA, a fronte di inadempimenti del Fornitore, debba ricorrere per più di 3 (tre) volte, nel corso di un anno solare, a terzi per la prestazione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni;
b) superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AMA S.p.A.;
d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati;
e) negli altri casi previsti dal Capitolato Tecnico ed in quelli espressamente previsti dal presente Contratto, nonché nei casi identificati agli articoli: 4 (Condizioni dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 19 (Foro competente), 21 (oneri fiscali e spese contrattuali), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 24 (Condizioni risolutive espresse), 25 (Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo AMA), 26 (Codice Etico);
f) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi.
3. AMA, inoltre, potrà risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di interruzione o soltanto sospensione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni affidati con il presente Contratto per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi.
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la garanzia economica prestata cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, ovvero di compensare eventuali crediti vantati dal Fornitore, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, è fatta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, addebitando le relative spese di quest’ultimo, come espressamente previsto nel Capitolato.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di inadempimento della“Ditta aggiudicataria” anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, la “Stazione appaltante” ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. potrà diffidare, a mezzo raccomandata AR, la “Ditta aggiudicataria” ad eseguire la prestazione entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della medesima raccomandata. Qualora l’inadempimento persista, la “Stazione appaltante” potrà considerare risolto di diritto il presente Contratto .
2. In ogni caso si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentipresente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla “Ditta aggiudicataria” con raccomandata A.R., in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattouno dei seguenti casi:
a) lo scioglimentoqualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla
b) qualora gli accertamenti antimafia effettuati presso la Prefettura competente risultassero positivi;
c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, anche secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6;
d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del precedente articolo 14;
e) qualora sia intentata un’azione giudiziaria per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro la “Stazione appaltante”, ai sensi del successivo articolo 18;
f) negli altri casi di cui agli articoli: 4 (Consegna ed installazione), 5 (Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), 8 (Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile), 9 (Riservatezza), 11 (Pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Inadempienze e Penali), 19 (Brevetti
3. La dichiarazione di risoluzione del Contratto è comunicata dalla “Stazione appaltante” con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di risoluzione del Contratto, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti“Stazione appaltante” procederà all’incameramento integrale della cauzione ove essa non sia stata restituita ovvero, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattosia stata restituita, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di ad applicare una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti a procedere nei confronti del Fornitore della “Ditta aggiudicataria” per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Contract for the Rental of Desktop Personal Computers
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Consip e/o in tutti i casi previsti dal Contratto l’Amministrazione o Ente Contraente, per quanto di propria competenza, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione e/o nei casi seguenti, in presenza il relativo Contratto di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, Fornitura si intenderanno risolti di diritto; la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente Consip e/o l’Amministrazione o Ente Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno, senza pregiudizio alcuno per le penali di cui al precedente art. 18.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può 2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip potranno risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura, previa dichiarazione da comunicarsi al FornitoreFornitore con raccomandata A/R scritta, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguentinelle seguenti ipotesi:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitorequalora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) escutere qualora gli accertamenti antimafia presso la garanzia economica prestata Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati, ai sensi del precedente articolo 8;
d) in caso di mancata predisposizione ed inoltro della reportistica di cui all’art. 12 o di ritardo protratto per 30 giorni solari nell’esecuzione degli obblighi di reportistica;
e) in caso di ritardo nella erogazione della fornitura, prolungato per 15 (quindici) giorni oltre la Data di Consegna o la Data di Consegna Tardiva;
f) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui all’articolo 19 eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal Fornitorericevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
g) in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza della Convenzione e di ogni singolo Contratto di Fornitura, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 (Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa);
h) nei casi di cui agli artt. 16 (Fatturazione e pagamenti), 17 (Trasparenza), 20 (Riservatezza), 24 (Subappalto), 25 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Brevetti industriali e diritto d’autore) e 28 (Clausola compromissoria) e 31 (Ulteriore condizione di risoluzione).
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Gas Naturale
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Il Contratto di risolvere il Contratto secondo le disposizioni risolverà di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza diritto con contestuale interruzione del Servizio e revoca delle credenziali di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Partimarcatura temporale, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione il Richiedente sia inadempiente rispetto alle previsioni contenute nelle clausole del Contratto di cui all'art. 1 (Oggetto del Contratto, specifiche del Servizio e rapporti tra le Parti), all’art. 6 (Corrispettivi), all’art. 7 (Identificativi ed accessi al sistema); art. 11.1 (Obblighi del Richiedente), art. 11.2 (Responsabilità del Richiedente), nonché a quanto previsto nel presente Manuale Operativo, ovvero nel caso in cui le dichiarazioni rese dal Richiedente per la stipula del Contratto o qualora tali modifiche l’emissione della Marca Temporale non siano corrispondenti al vero. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiari all’altra a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R, che intende valersi della presente clausola. In tutti i casi in cui il Richiedente sia inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, InfoCert potrà sospendere l’erogazione del Servizio, attraverso la sospensione delle credenziali di marcatura temporale. In caso di assoggettamento di una delle Parti a fallimento o ad altra procedura concorsuale, l'altra parte avrà diritto di recedere senza alcun preavviso e onere dal presente Contratto e da ogni altro rapporto in essere. In ogni caso di scioglimento, cessazione, recesso o di risoluzione per qualsiasi causa avvenga del Contratto il corrispettivo di cui al precedente art. 6 è comunque dovuto e se già versato non sarà restituito. È comunque salva l’eventuale risarcibilità di ogni ulteriore danno subito da InfoCert in caso di inadempimento da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Richiedente. Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritteTitolare sia un consumatore, si applicano le disposizioni previste dalla Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contrattodel Consiglio, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. Le controversie civili inerenti il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito concluso dal Contratto – al Fornitore, consumatore sono devolute alla competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidomicilio di questo.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Manuale Operativo
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà In caso di gravi inadempimenti, da parte dell’Esecutore, agli obblighi e alle condizioni previsti dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto, il MEF inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’Affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida per provvedere. Il MEF può risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto anche ai sensi dell’articolo 1456 c.c.: • dopo tre contestazioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, inadempimento contrattuale; • nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione il comportamento negligente, doloso o colposo, del Contrattopersonale impiegato dall’Operatore economico arrechi danni agli utenti del servizio; • in caso di mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti del servizio; • nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, o anche per una sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 15; • nell’eventualità in cui l’Esecutore non rispetti gli orari di erogazione dei servizi ovvero non fornisca le prestazioni richieste dal MEF, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II, “Caratteristiche del servizio” del Capitolato tecnico; • nel caso di grave danno arrecato all’immagine del MEF; • qualora tali modifiche l’Affidatario non risultasse in regola con gli obblighi specificamente indicati all’art. 5 del presente Contratto e, limitatamente alla cauzione definitiva, a quanto disposto dall’ art. 10 e 22 del Disciplinare/Lettera d’invito; • nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 MEF. In caso di risoluzione del contratto per i motivi in adempimento da parte del Fornitoreprecedenza indicati, non spetta all’Esecutore alcun indennizzo e il MEF avrà facoltà di incamerare la cauzione a titolo di penale, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoredel maggior danno.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Ricreativo E Di Custodia
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a(i) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare mancato adempimento degli obblighi di una cui agli articoli 10 (Premio di Riassicurazione), 11 (Impegni e dichiarazioni), 12 (Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio), 13 (Surroga e recuperi) e 17 (Conti) della presente Convenzione, ovvero (ii) non veridicità delle Parti;dichiarazioni rese dal Riassicurato ai sensi dell'articolo 11 (Impegni e dichiarazioni), il Riassicuratore potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
c) l'interruzione 2. Le Parti altresì convengono che la presente Convenzione sarà immediatamente risolta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del codice civile qualora si verifichi l’impossibilità di legittimo esercizio dell’attività di assicurazione o la riassicurazione in seguito a revoca, sospensione ingiustificata o altro provvedimento legislativo, giudiziario o emesso da parte un’autorità competente.
3. Tutti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Convenzione a carico del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale Riassicurato continueranno fino a quando sussistano obbligazioni a carico delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del ContrattoParti ai sensi della presente Convenzione, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili indipendentemente dalle cause di risoluzione;.
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali 4. La risoluzione di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto all’articolo 22.1 non avrà implicazioni sul pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo relativo a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali Sinistri che il medesimo Riassicurato abbia già prodottocomunicato al Riassicuratore e che, del tutto o in partea tale data, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto risulti dovuto dal ContrattoRiassicuratore ai sensi della presente Convenzione.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Reinsurance Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di risolvere il Contratto secondo inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le disposizioni circostanze di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguito elencate:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione frode nell’esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;servizio,
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria fallimento, o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi apertura di una delle Parti;qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata,
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personalicessione, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato,
d) subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente,
e) violazione della vigente normativa antimafia,
f) qualora l'affidatario non risulti più possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o consegnatoesecuzione delle prestazioni,
g) grave negligenza,
h) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, pagando di previdenza ed assistenza sociale,
i) inadempienza alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
j) aver commesso, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx n. 3 (tre) gravi inadempienze contrattuali, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal caso il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattocontratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall’Università,
k) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11,
l) la violazione dell’obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato,
m) l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Capitolato Speciale
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:Il presente accordo integrativo
a) lo scioglimentopuò essere disdetto in qualsiasi momento da uno dei contraenti me- diante comunicazione scritta indirizzata agli altri contraenti, con un termine di disdetta di nove mesi per la trasformazione, la riduzione fine di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELmese;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque può essere sciolto immediatamente e per iscritto da uno dei contraenti se un altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Particontraente è insolvente, entra in fallimento oppure cessa volontariamente l’attività e viene liquidato;
c) l'interruzione può, in caso di violazione sostanziale ed eliminabile di una o più di- sposizioni del presente accordo integrativo da parte di un contraente che, invitato mediante richiesta scritta a rimediare alla violazione, non vi abbia adempiuto entro 30 giorni, essere disdetto mediante comunicazione scritta da uno dei contraenti che non abbia commesso una simile violazione dell’accordo, al più presto 90 giorni dalla viola- zione dell’accordo e rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. Per violazione sostanziale di una disposizione del presente accordo integrativo s’intende qualsiasi violazione di fronte alla quale dal con- traente che ha dato la sospensione ingiustificata disdetta non ci si possa in buona fede aspettare che continui ad aderire all’accordo integrativo, e/o di fronte alla quale l’adempimento dell’accordo integrativo da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattocontraente che da la disdetta risulti oggettivamente irragionevole;
d) termina immediatamente e automaticamente, se la GBCC e/o SPS hanno terminato il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL«Multicurrency Credit Card Facility Bilateral Agree- ment for Switzerland»;
e) l'impossibilità del Fornitore termina immediatamente e automaticamente se il contratto di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, accet- tazione tra SPS ed il PC termina e/o se il PC cessa la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente propria attività commerciale e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire trasferisce a terzi. La disdetta o la violazione da parte cessazione del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza presente accordo integrativo ha effetto su tutti e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere tre i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitorecontraenti.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto il Contratto secondo contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: − qualora per due eventi consecutivi, vengano contestate all’aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l’applicazione di penali; − qualora si verifichino le disposizioni condizioni previste al paragrafo “Penali” del presente documento; − violazione delle norme in materia di legge e/cessione del contratto e dei crediti; − acquisizione di nuova documentazione scientifica, clinicamente rilevante, che comporti la revisione o parziale modifica della selezione dei prodotti effettuata sulla base del Capitolato Tecnico e quindi delle valutazioni precedentemente assunte; − qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente documento; − qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; − inosservanza delle norme in tutti i casi previsti dal Contratto e/materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; − in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. − per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; − frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; − cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o nei casi seguenti, di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; − qualora il fornitore ceda in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, subappalto le forniture senza la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, preventiva approvazione; − nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano l’aggiudicatario non superi positivamente il collaudo definitivo; − mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda; − mancata stipula di xxxxxxx assicurativa in ordine alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di coperture assicurative richieste; − per qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata causa prevista nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente presente Documento e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreallegati.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Appalto Specifico
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge 1. Consip e/o in tutti i casi previsti dal le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto e/o attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoil Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
c) la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle Partiattività ivi previste;
e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o, ove previsto, delle Amministrazioni;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partiqualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) l'interruzione nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o la sospensione ingiustificata da parte dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore dell'esecuzione o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del Contratto;rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte 4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore sia ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore di ottenere per tempo i certificati dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del ContrattoAmministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, con riferimento ai propri prodotti e attivitàdi incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, o la loro eventuale perdita durante ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il periodo di validità del Contratto;diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) l'incapacità del 5. Qualora il Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore Convenzione e/o dei suoi Subfornitori singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di una terza parte nominata dal inadempimento del Fornitore delle attività contrattuali anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di obblighi previsti raccomandata A/R o via pec dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualeConsip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliConsip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamentoper quanto di rispettiva competenza, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, risolti di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore diritto la Convenzione e/o il mancato pagamento del risarcimento relativo contratto attuativo e di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitoreapplicare una penale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto 7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in formato elettronico se consentito dal Contratto – essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al Fornitorepagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. avrà diritto di richiedere escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l’/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l’escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore maggior danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto10. La Consip S.p.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del FornitoreA., fermo restando il diritto quanto previsto nel presente articolo e nei casi di Enel cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di applicare penali o adire le vie legali gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorel’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell Accordo Quadro, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec, Xx.Xx.Xx avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che comportino applicazione di penali in misura superiore al 10% dell importo di cui al punto 5 del precedente articolo 8, le Amministrazioni contraenti avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potrà risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o diritto ai sensi dell art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoqualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta per l aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione stipula del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELmedesimo Accordo Quadro;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura , prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/ o qualunque altro tipo le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partiaggiudicazione dell Accordo Quadro;
c) l'interruzione qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura, la prestazione di servizi a condizioni e/ o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattomodalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Speciale, dall Offerta Tecnica;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto qualora gli accertamenti antimafia presso la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELPrefettura competente risultino positivi;
e) l'impossibilità del Fornitore mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) l'incapacità applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all art.15 del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELcapitolato;
g) l'incapacità nel caso di eseguire o la violazione da parte di una delle obbligazioni indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull intera fornitura.
5. La risoluzione dell Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o dei suoi Subfornitori della fornitura in favore delle Amministrazioni
6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell Accordo Quadro e/ o del/ i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/ r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell Amministrazione e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell ulteriore danno.
7. La risoluzione dell Accordo Quadro è causa ostativa alla conclusione di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualenuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, la riservatezza e il trattamento dei dati personalifatto salvo, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;ogni caso, il risarcimento del danno.
i) l'accertamento8. Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione dell Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell ipotesi in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, cui il documento unico di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità regolarità contributiva del Fornitore, nonché l'affidabilità nei casi di quest'ultimo rispetto cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla sua capacità Xx.Xx.Xx. S.p.A.
9. In conformità a quanto previsto all art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/ 2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di svolgere fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritteprestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d arte dalle singole Amministrazioni, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di potrà risolvere il Contrattopresente Accordo Quadro, ENEL potrà sospendere i pagamenti relativamente al Fornitore nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoredelle prestazioni contrattuali.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data 10. Le amministrazioni contraenti avranno facoltà di recedere dai contratti di fornitura stipulati in cui invia una comunicazione scritta - anche adesione all accordo quadro, qualora in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto corso di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitiessi venisse attivata nuova gara centralizzata avente ad oggetto medesime forniture.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione degli Ordinativi di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta certifica, ovvero raccomandata A/R, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le disposizioni condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di legge inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo posta certificata ovvero con raccomandata A/R, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione contraente e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentidalla Centrale unica di committenza regionale, in presenza per quanto di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentopropria competenza, ciascuna delle stesse avrà la trasformazionefacoltà di considerare, la riduzione risolti di capitale o modifiche rilevanti degli organi diritto il relativo Ordinativo di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente fornitura e/o la ripetizione Convenzione e di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o ritenere definitivamente la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori cauzione, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoremaggior danno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL 3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli articoli 135 e eguenti del D.Lgs. n. 163/06, l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata ovvero raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il Contratto termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
i) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
j) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
m) in caso di revoca della licenza per l’esercizio dei servizi di vigilanza armata.
4. La Centrale unica di committenza regionale, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata ovvero raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
i) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
j) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
k) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
m) in caso di revoca della licenza per l’esercizio dei servizi di vigilanza armata.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoreessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale unica di committenza regionale e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo le Amministrazioni hanno diritto di richiedere escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta certificata ovvero lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Centrale unica di committenza regionale al risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale unica di committenza regionale e/o le Amministrazioni, per ragioni attribuibili al Fornitorele parti di loro rispettiva competenza, ENEL ha il diritto possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattofornitura.
16.3.5 In caso 9. La Centrale unica di committenza regionale potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in adempimento da parte ossequio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, fermo nei casi di cui al comma 3 del soprarichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Centrale unica di committenza regionale. In tal caso, la Centrale unica di committenza regionale, fermi restando il diritto i casi di Enel cui all’articolo 140 D.Lgs.163/2006, potrà interpellare operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti gara e risultati dalla relativa graduatoria al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorefine di stipulare una nuova Convenzione.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall’Amministrazione o per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di risolvere considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il Contratto secondo le disposizioni presente contratto e di legge incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o in tutti i casi previsti dal Contratto edi applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/o nei casi seguentir, il presente contratto, in presenza di una causa che impedisca tutto o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoparte, nei seguenti casi:
a) lo scioglimento, qualora fosse accertata la trasformazione, la riduzione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di capitale o modifiche rilevanti degli organi gara di governo societario di una delle Particui alle premesse ovvero, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELvengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare mancato adempimento degli obblighi di una delle Partiprestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, anche ai sensi del precedente articolo 7;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattomancata costituzione ed operatività dei centri di assistenza tecnica dichiarati in sede di offerta;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELmancato utilizzo di personale con certificazione NOS;
e) l'impossibilità mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, ai sensi del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattoprecedente articolo 19;
f) l'incapacità mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELcontratto, ai sensi del precedente articolo 9;
g) l'incapacità azioni giudiziarie per violazioni di eseguire o la violazione da parte diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigentesuccessivo articolo 24;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualenegli altri casi di cui agli articoli 17 (Fatturazione e pagamenti), la riservatezza 21 (Riservatezza), 25 (Trasparenza dei prezzi), 26 (Divieto di cessione del contratto del credito), 27 (Subappalto), 29 (Antimafia e il trattamento dei dati personalicondizione particolare di risoluzione).
3. Indipendentemente dall’applicazione delle penali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamentotutti i casi di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte danno del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Fatte salve le cause di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti risoluzione previste dal Contratto e/o quadro normativo vigente, ivi compreso dall’art. 122 del Codice, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso penali in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione misura superiore alle percentuali richiamate nell’art. 5 del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpresente capitolato;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo violazione del divieto di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Particessione del contratto;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELreiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
e) l'impossibilità in caso di mancato utilizzo del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattopiena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
f) l'incapacità del Fornitore annullamento dell’aggiudicazione a seguito di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELprovvedimento giudiziale;
g) l'incapacità violazione degli obblighi derivanti dai Codici di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o Comportamento Nazionale e di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigenteAteneo;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili inosservanza delle disposizioni di cui al ContrattoProtocollo di legalità;
i) l'accertamentonell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa affidataria, l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in qualunque momento successivo alla sottoscrizione giudicato per i reati di cui all’art. 94 del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzioneCodice;
l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione della fornitura; Inoltre, il rifiuto Committente potrà procedere alla risoluzione del Fornitore contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: - mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall’art.4 del presente contratto; - violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature; - mancata accettazione della fornitura al collaudo. In tutte le ipotesi predette l’Università procederà ad incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, a titolo di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento forfettario dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Università e conseguenti a quelli derivanti dal Fornitorenuovo rapporto contrattuale.
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Samples: Grant Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di inadempimento della “Società aggiudicataria” anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, la “Stazione appaltante” potrà diffidare la “Società aggiudicataria” ad eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa raccomandata A.R. Qualora l’inadempimento persista, la “Stazione appaltante” potrà considerare risolto di diritto il presente Contratto, applicando la penale prevista dall’art. 16, nonché procedendo nei confronti della “Società aggiudicataria” per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il Contratto secondo le disposizioni di legge epresente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con raccomandata A/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o R, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla “Società aggiudicataria” nel corso della procedura di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpremesse;
b) accertamenti antimafia eseguiti presso la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiPrefettura con esito positivo;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle Disciplinare di gara – Allegato D - Schema di Contratto- Firma/e per accettazione: norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELprecedente articolo 13;
e) l'impossibilità del Fornitore inosservanza di ottenere quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara, il mancato rispetto della percentuale minima di notificazione degli atti tramite messo che dovrà essere pari, almeno, all’85% dei documenti affidati per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattosingola cartellazione;
f) l'incapacità del Fornitore sopravvenuta impossibilità della “Società aggiudicataria” di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELadempiere ai propri obblighi;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte inadempienza a quanto previsto dal paragrafo 7 del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigenteCapitolato Tecnico;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale della “Società aggiudicataria”.
i) l'accertamentonegli altri casi di cui agli articoli (l’elenco è esemplificativo): 4 (Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), in qualunque momento successivo alla sottoscrizione 8 (Riservatezza), 11 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Penali), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 22 (Trasparenza).
3. La dichiarazione di risoluzione del Contratto è comunicata dalla “Stazione appaltante” con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di risoluzione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legalila “Stazione appaltante” procederà all’incameramento integrale della cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitoread applicare una penale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti a procedere nei confronti del Fornitore della “Società aggiudicataria” per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal responsabile del procedimento per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il Committente, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore, può risolvere "di diritto" il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o presente contratto nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano 1. allorché l'Appaltatore non si conformi entro un impatto negativo sull'esecuzione termine non superiore a trenta giorni all'ingiunzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore committente di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/negligenza o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELinadempienza che comprometta gli obblighi contrattuali;
g) l'incapacità 2. allorché vengano contestate all'Appaltatore reiterate violazioni alle disposizioni del contratto a prescindere dalla circostanza che abbiano comportato l'applicazione reiterata di eseguire penali;
3. allorché fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
4. allorché vengano violate dall'Appaltatore le norme in materia di cessione e di subappalto;
5. allorché l'Appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la violazione propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure venga posto in stato di liquidazione;
6. allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'Appaltatore una sentenza definitiva di condanna per reati che xxxxxxxxxx il suo comportamento professionale o comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
7. allorché l'Appaltatore risultati positivo agli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
8. allorché l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente ilservizio, anche per una sola volta;
9. allorché l'Appaltatore non reintegri la cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della Provincia di Venezia;
10. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
11. allorché si riscontri la mancata osservanza da parte del Fornitore e/Appaltatore degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o dei suoi Subfornitori e/o delle norme poste a presidio dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigentelavoro;
h) 12. allorché l'Appaltatore violi l'obbligo di utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la mancata ottemperanza a piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
13. allorché l'Appaltatore commetta inosservanza degli obblighi riguardanti di riservatezza di cui all'articolo 19 del presente contratto;
14. esistenza di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi del successivo articolo 18; Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto la proprietà intellettualestazione appaltante riterrà definitivamente la cauzione di cui all'art. 7 del presente contratto. E' fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dal Committente. In ogni caso di risoluzione del contratto, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, Provincia di omissioni o imprecisioni Venezia potrà rivolgersi all'offerente che segue nella fornitura graduatoria di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreaggiudicazione.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Contratto Di Servizio
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/8.1 Il presente Accordo rimane pienamente valido ed efficace fino alla risoluzione o in al termine del Periodo per tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiProdotti ordinati ai sensi dello stesso, in presenza fatta salva la possibilità di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, risoluzione anticipata in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione presente articolo 8. La risoluzione del Contratto, presente Accordo comporta la cessazione automatica di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere tutti i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del FornitoreProdotti ordinati ai sensi dello stesso.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL 8.2 Alla risoluzione o al termine del Periodo relativo a un Prodotto, cessa anche qualsiasi diritto relativo a tale Prodotto. Il Cliente deve disattivare il Prodotto ospitato, eliminare il Software e la Documentazione e restituire le chiavi hardware.
8.3 Ciascuna delle parti può risolvere il Contratto presente Accordo immediatamente, per forma scritta, qualora la controparte esegua una delle seguenti azioni: (a) commetta una grave violazione del presente Accordo che, ove un rimedio sia possibile, non venga risolta entro un (1) mese dall'avviso scritto; o (b) sia posta in liquidazione, soggetta a decorrere dalla data qualsiasi procedura di fallimento o d'insolvenza, faccia una proposta per un concordato preventivo oppure accetti una tale proposta, si renda inadempiente al pagamento di somme dovute, corra il rischio di sospendere o cessare in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattoparte significativa la propria attività.
16.3.5 In caso 8.4 Il Licenziante può risolvere l'Accordo immediatamente, tramite avviso scritto, qualora il Cliente sia inadempiente e non provveda a saldare il debito entro sette (7) giorni dall'avviso in tal senso.
8.5 Fatti salvi senza alcuna limitazione i diritti di cui agli articoli 8.3 e 8.4, il Licenziante può sospendere l'esecuzione del presente Accordo qualora il Cliente ne violi le disposizioni (compresi eventuali mancati pagamenti entro i termini stabiliti). La sospensione non esonera il Cliente dagli obblighi di pagamento né dalle relative scadenze.
8.6 La risoluzione o il termine del presente Accordo non ha alcun impatto su diritti o debiti acquisiti entro tale data, né sulle disposizioni del presente Accordo che, in adempimento da parte del Fornitoreforma implicita o esplicita, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere mantengono la garanzia economica prestata dal Fornitorepropria validità anche a seguito della risoluzione dell'Accordo.
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Samples: Master Service Agreement (Msa)
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Il Comune di risolvere Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al precedente art. 26, il Contratto secondo le disposizioni Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di legge 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: • fallimento dell’Appaltatore; • in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016; • mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017; • subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; • nelle ipotesi previste nel presente contratto; • effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal Contratto comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; • nelle ipotesi previste dalla legge; • Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale sostanziale o di qualsiasi altra natura che influisca accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul regolare adempimento degli obblighi lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/nei confronti dell’imprenditore o dei suoi Subfornitori e/componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale9 cui agli artt. 317 c.p., la riservatezza 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore353 bis c.p.”.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Appaltatore, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in adempimento sede di gara.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 23.
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte del Fornitoredi altre ditte, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire comprese le vie legali eventuali spese per chiedere il risarcimento dei danniatti e simili, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoreresta a carico dell’Appaltatore, salvo l’eventuale danno ulteriore.
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Samples: Contratto Di Appalto
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di risolvere inadempimento dell’Assuntore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto secondo le disposizioni normativo o con i singoli Contratti attuativi, ciascun Contraente, per quanto di legge erispettiva ragione, potrà richiedere la risoluzione del Contratto attuativo senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti.
2. In ogni caso, l’USR potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/o in tutti i casi previsti dal r, il presente Contratto e/o normativo nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, qualora fosse accertata la trasformazione, la riduzione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Assuntore nel corso della procedura di capitale o modifiche rilevanti degli organi gara di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpremesse;
b) mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il termine previsto per fatto dell’Assuntore. In tal caso: (i) l’USR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore; (ii) la riduzione risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati.
3. In ogni caso, i Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi:
a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Contratto normativo e nei suoi Allegati;
b) mancata reintegrazione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo cauzione eventualmente escussa entro il termine di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Contraente, ai sensi del precedente articolo 15;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte violazione del Fornitore dell'esecuzione divieto di cessione dei contratti attuativi e dei crediti di cui al successivo articolo 21 (divieto di cessione del Contrattocontratto e dei crediti);
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELnegli altri casi di cui agli articoli 13 (Fatturazione e pagamenti);
e) l'impossibilità del Fornitore in caso di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di validità del Contratto;penali in misura superiore alle percentuali di cui al paragrafo 10.4
f) l'incapacità del Fornitore in caso di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità inottemperanza alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio norme per la reputazione sicurezza dell’ambiente di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità lavoro secondo quanto precisato al paragrafo 13 del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del FornitoreCapitolato tecnico.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r. dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, quest’ultima ha la facoltà di risolvere considerare risolto di diritto il Contratto secondo le disposizioni presente contratto e di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiescutere definitivamente la cauzione, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattoove essa non sia stata ancora restituita, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di applicare una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni dell’ulteriore danno. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della Gara; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto; • mancata reintegrazione della garanzia di esecuzione, eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del escussa in tutto o in parte, o consegnatoentro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; • mancata copertura assicurativa per rischio responsabilità civile durante tutta la durata del contratto di cui al successivo articolo 29 “Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di responsabilità civile”; • azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, pagando il prezzo corrispondentedi autore ed in genere di privativa altrui, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 18 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; • in caso di concorrenza delle penali per un importo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo totale, secondo quanto stabilito al precedente articolo 17 “Inadempimenti e penalità”; • in adempimento caso di violazione dei doveri di trasparenza, di cui al successivo art. 30 “Trasparenza”; • in ogni altro caso derivante da parte del Fornitore, fermo restando il diritto disposizioni di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorelegge.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha 1. AGEA si riserva la facoltà di risolvere avvalersi della risoluzione del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti, oltre che nei casi previsti nei singoli articoli del presente contratto, qualora:
a) risulti gravemente inadempiente, in modo da pregiudicare il Contratto secondo le disposizioni buon andamento del servizio;
b) interrompa ingiustificatamente il servizio, salvo il caso di forza maggiore;
c) gli inadempimenti contrattuali determinino l’applicazione di penali di impor- to superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
d) anche una sola dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla Società risulti non veritiera;
e) ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010, la Società non utilizzi nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità delle operazioni.
2. Della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o con strumenti elettronici equivalenti e la risoluzione non comporterà nessun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.
3. Per l’inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà di AGEA di richiedere la risoluzione del contratto per ina- dempimento ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. L’AGEA, anche per uno solo dei casi di cui al presente articolo, si riserva la facoltà di cui all’articolo 140 del D. Lgs 163/2006.
4. Le Parti si danno atto, inoltre, che in tutti i casi di risoluzione previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza nel presen- te articolo AGEA avrà diritto di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante valersi sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione cauzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili all’articolo 13 non- ché al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di tutti i danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Contract
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 9.1 Fidia avrà diritto in ogni momento di risolvere immediatamente i rapporti contrattuali in essere con il Contratto secondo Cliente, dando un avviso scritto al Cliente stesso, se quest’ultimo: - ha violato le disposizioni di legge presenti Condizioni Generali e/o in tutti i casi previsti dal Contratto l’accordo di collaborazione e/o nei casi seguenti, in presenza nell'eventualità di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
ainadempienza alla quale sia possibile porre rimedio, non ha invece rimediato, entro il termine di 15 (quindici) lo scioglimentogiorni dal ricevimento, la trasformazioneda parte di Fidia, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Partinotifica scritta nella quale viene specificata l'inadempienza e si richiede di porvi rimedio; - è sottoposto ad una procedura concorsuale, nel caso in cui tali modifiche abbiano ha un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattocuratore, un amministratore fiduciario, liquidatore designato per la totalità o qualora tali modifiche da una qualsiasi parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" dei suoi beni o, altrimenti, se divento insolvente; - cessi, per qualsiasi motivo, di ENEL;
b) svolgere la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di sua attività; - violi uno qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;cui agli articoli 3.2, 7 (Qualità, Vigilanza e Farmacovigilanza) e 10 (Riservatezza).
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata 9.2 In caso di risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra le Parti per qualsiasi causa, il Cliente, ove richiesto da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto Xxxxx, dovrà rapidamente restituire a Fidia oppure disporre, a seconda di quello che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del ContrattoXxxxx deciderà, di omissioni tutto il materiale pubblicitario, documenti e carte riguardanti i prodotti o imprecisioni nella fornitura qualsiasi altra cosa concernente i prodotti che risulti di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore proprietà di Fidia.
9.3 La risoluzione dei rapporti contrattuali in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto essere tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL Parti (per una qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore non condizionerà i rispettivi diritti e responsabilità di atti che potrebbero nuocere all'immagine ciascuna delle Parti sorte prima di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoretale risoluzione.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Fatte salve le cause di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti risoluzione previste dal Contratto e/o quadro normativo vigente, ivi compreso dall’art. 122 del Codice, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso penali in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione misura superiore alle percentuali richiamate nell’art. 5 del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpresente capitolato;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo violazione del divieto di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Particessione del contratto;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELreiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
e) l'impossibilità in caso di mancato utilizzo del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattopiena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
f) l'incapacità del Fornitore annullamento dell’aggiudicazione a seguito di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELprovvedimento giudiziale;
g) l'incapacità violazione degli obblighi derivanti dai Codici di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o Comportamento Nazionale e di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigenteAteneo;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili inosservanza delle disposizioni di cui al ContrattoProtocollo di legalità;
i) l'accertamentonell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa affidataria, l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in qualunque momento successivo alla sottoscrizione giudicato per i reati di cui all’art. 94 del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzioneCodice;
l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione del contratto; Inoltre, il rifiuto Committente potrà procedere alla risoluzione del Fornitore contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: - mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall’art.4 del presente contratto; - violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature; - mancata accettazione del sistema al collaudo. In tutte le ipotesi predette l’Università procederà ad incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, a titolo di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento forfettario dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Università e conseguenti a quelli derivanti dal Fornitorenuovo rapporto contrattuale.
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Samples: Grant Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha Qualora il servizio divenisse insoddisfacente, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni, le Amministrazioni comunali si riserva la facoltà di risolvere il Contratto secondo procedere alla risoluzione del contratto in danno alla Ditta Aggiudicataria, comunicando a quest’ultima le disposizioni di legge eragioni tramite Raccomandata A/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiR e senza ulteriori formalità. In tal caso, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, le Amministrazioni comunali incamera la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattocauzione, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento salvezza del risarcimento di tutti i danni causati subiti e subendi. Le parti convengono che, oltre a qualunque soggetto;
k) qualunque quanto è genericamente previsto dagli artt. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C., le seguenti fattispecie: - mancata assunzione del servizio alla data stabilita _ inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato; _ apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Azienda Appaltatrice; _ messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività ad altri _inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; _ ogni altra violazione inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento compreso quanto previsto all'art. 6 del Capitolato speciale. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte delle Amministrazioni comunali con Raccomandata A/R, con salvezza del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause risarcimento di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL tutti i danni subiti e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoresubendi.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o 1. Le Parti convengono espressamente che PdT potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale negligenza o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche frode da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" della Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di ENELdisposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo sopravvenuta causa di difficoltà legale o esclusione di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Particui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte cessione del Fornitore dell'esecuzione del Contrattocontratto a terzi;
d2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di [ ] giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, PdT provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il fatto che l'importo totale delle penali applicate contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte gli effetti dell’art. 1456 del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del ContrattoCodice Civile, con riferimento ai propri prodotti e attivitàeffetto immediato a seguito della dichiarazione di PdT, o in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la loro eventuale perdita durante il Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali PdT dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo di validità ammortamento del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoremutuo.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto 5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, norma dell’articolo 1456 del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguentiCodice Civile nei seguenti casi:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitoremancato o ritardato pagamento da parte di PdT di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) escutere mancata ricezione da parte della Banca della Fideiussione in originale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di stipula;
c) verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni in PdT tali da pregiudicare in maniera rilevante la garanzia economica prestata dal Fornitoresituazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di PdT ovvero compromettere in misura rilevante la capacità di PdT di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il presente contratto.
6. In conseguenza della risoluzione del contratto PdT dovrà entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
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Samples: Mutuo
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di La Stazione Appaltante PUO’ risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita contratto durante il periodo di validità sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte, così come indicato dall’articolo 108 del Contratto;
fD.lgs. 50/2016 e s.m.i. che qui si intende integralmente richiamato: a) l'incapacità qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe dovuto richiedere una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Fornitore d.lgs. 50/2016; b) se, con riferimento alle modificazioni di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione cui al sopra citato articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di errori o difetti cui al comma 7 del predetto articolo; c) se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una terza sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. 50/2016 e smi. La Stazione Appaltante DEVE risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e smi. Il contratto sarà, inoltre, risolto qualora si verifichino le condizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016: comma 3: “quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte nominata dal Fornitore dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle attività contrattuali o prestazioni”; comma 4: “qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”; Il contratto è risolto di diritto qualora l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dello importo contrattuale e in caso di inottemperanza agli obblighi previsti stabiliti dalla legislazione vigente;
h) legge n. 136 del 13/08/2010. Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la mancata ottemperanza stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a obblighi riguardanti formulare all’appaltatore inadempiente la proprietà intellettualecontestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il RUP acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la riservatezza e stazione appaltante risolve il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitorecontratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Responsabile del Procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di Enel risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di applicare penali assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o adire ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le vie legali per chiedere il risarcimento dei danniparti, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorené ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 9.1 Fidia avrà diritto in ogni momento di risolvere immediatamente il Contratto secondo contratto di vendita/fornitura con il Distributore, dando un avviso scritto al Distributore stesso, se quest’ultimo: - ha violato le disposizioni di legge presenti Condizioni Generali e/o in tutti i casi previsti dal Contratto l’accordo di collaborazione e/o nei casi seguenti, in presenza nell'eventualità di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
ainadempienza alla quale sia possibile porre rimedio, non ha invece rimediato, entro il termine di 15 (quindici) lo scioglimentogiorni dal ricevimento, la trasformazioneda parte di Fidia, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Partinotifica scritta nella quale viene specificata l'inadempienza e si richiede di porvi rimedio; - è sottoposto ad una procedura concorsuale, nel caso in cui tali modifiche abbiano ha un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattocuratore, un amministratore fiduciario, liquidatore designato per la totalità o qualora tali modifiche da una qualsiasi parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" dei suoi beni o, altrimenti, se divento insolvente; - cessi, per qualsiasi motivo, di ENEL;
b) svolgere la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di sua attività; - violi uno qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;cui agli articoli 3.2, 7 (Qualità, Vigilanza e Farmacovigilanza) e 10 (Riservatezza).
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata 9.2 In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Distributore, ove richiesto da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto Xxxxx, dovrà rapidamente restituire a Fidia oppure disporre, a seconda di quello che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del ContrattoXxxxx deciderà, di omissioni tutto il materiale pubblicitario, documenti e carte riguardanti i prodotti o imprecisioni nella fornitura qualsiasi altra cosa concernente i prodotti che risulti di informazioni o dichiarazioni da parte proprietà di Fidia.
9.3 La risoluzione del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL presente contratto (per una qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore non condizionerà i rispettivi diritti e responsabilità di atti che potrebbero nuocere all'immagine ciascuna delle Parti sorte prima di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoretale risoluzione.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie potranno risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le disposizioni condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di legge inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Azienda Sanitaria contraente e/o in tutti i casi previsti dal Contratto dalla Regione, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi: - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi seguentiprevisti dall’articolo “Fatturazione, in presenza pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari”; - nei casi di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”.
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del Contratto:
a) lo scioglimentoD.Lgs. 50/2016, la trasformazioneRegione, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la riduzione Convenzione nei seguenti casi: - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di capitale o modifiche rilevanti degli organi cui all’articolo “Garanzia fideiussoria a titolo di governo societario cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - azioni giudiziarie per violazioni di una diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - applicazione delle Partipenali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari”; - nel caso in cui tali modifiche almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" risolto il proprio Ordinativo di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali 2; - nei casi di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - nei casi di cui all’articolo “Codice di comportamento” - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti prosecuzione in tutto o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreparte.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso l’Appaltatore si impegna comunque a porre in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoreessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo le Aziende Sanitarie hanno diritto di richiedere escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione al risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie per ragioni attribuibili al Fornitorele parti di loro rispettiva competenza, ENEL ha il diritto possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattofornitura.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Convenzione Quadro
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpartecipazione alla gara;
b) la riduzione mancata reintegrazione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo cauzione eventualmente escussa entro il termine di difficoltà legale o 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiACI Informatica;
c) l'interruzione o mancata copertura dei rischi durante tutta la sospensione ingiustificata da parte vigenza del Fornitore dell'esecuzione contratto, ai sensi del Contrattoprecedente art. 20;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente nei casi espressamente previsti e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione per inadempimento delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza clausole contenute nei seguenti articoli: 3 Durata; 10 Impegni ed Obblighi specifici a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti carico dell’impresa; 11 Obblighi nei confronti dei dipendenti; 14 Diffida ad adempiere; 15 Obblighi di riservatezza; 19 Penali; 24 Segreto d’ufficio; 26 Subappalto 28 Cauzione; 29 Divieto di cessione del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta contratto e completa esecuzione del Contratto dei crediti; 32 Sospensione dei pagamenti; 33 Tracciabilità dei flussi finanziari; 35 Codice etico di ACI Informatica; 37 Condizioni particolari di risoluzione La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.farsi con lettera raccomandata a.r..
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Il presente Contratto si risolverà di risolvere diritto nei confronti del Beneficiario ad iniziativa e a discrezione delle Parti Finanziatrici ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con gli effetti di cui al successivo articolo 14.2(C) (Restituzione del Finanziamento a seguito di risoluzione) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(1) il Contratto secondo le disposizioni mancato pagamento di legge e/o in tutti i casi previsti dal quanto dovuto ai sensi del presente Contratto e/o dei Documenti Finanziari nel tempo e nei casi seguentitermini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto o nei Documenti Finanziari e che non sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal termine previsto per il relativo pagamento;
(2) Il Finanziamento venga utilizzato dal Beneficiario, in presenza di una causa che impedisca tutto o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’articolo 3 (Scopo del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELFinanziamento);
b(3) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o in qualsiasi momento un qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali obbligo di cui ENEL all’articolo 13.1 (per qualsiasi ragioneObblighi Informativi), del presente Contratto non sia adempiuto dal Beneficiario e siffatto inadempimento, se suscettibile di sanatoria, non sia stato sanato dal medesimo entro 20 (venti) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto Giorni Lavorativi a decorrere dalla data in cui invia una l’Agente ne ha dato comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitoreallo stesso;
b(4) escutere la garanzia economica prestata in qualsiasi momento l’obbligo di cui all’articolo 13.2 (Obblighi di non fare) del presente Contratto non sia adempiuto dal FornitoreBeneficiario e siffatto inadempimento, se suscettibile di sanatoria, non sia stato sanato dal medesimo entro 20 (venti) Giorni Lavorativi a decorrere dalla data in cui l’Agente ne ha dato comunicazione allo stesso.
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Samples: Contratto Di Finanziamento
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Il presente Contratto si risolverà di risolvere diritto nei confronti del Beneficiario ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con gli effetti di cui al successivo articolo 14.2(C) (Restituzione del Finanziamento a seguito di risoluzione) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(1) il Contratto secondo le disposizioni mancato pagamento di legge e/o in tutti i casi previsti dal quanto dovuto ai sensi del presente Contratto e/o dei Documenti Finanziari nel tempo e nei casi seguentitermini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto o nei Documenti Finanziari e che non sia stato rimediato entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal termine previsto per il relativo pagamento;
(2) Il Finanziamento venga utilizzato dal Beneficiario, in presenza di una causa che impedisca tutto o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’articolo 3 (Scopo del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELFinanziamento);
b(3) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o in qualsiasi momento un qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali obbligo di cui ENEL all’articolo 13.1 (per qualsiasi ragioneObblighi Informativi), del presente Contratto non sia adempiuto dal Beneficiario e siffatto inadempimento, se suscettibile di sanatoria, non sia stato sanato dal medesimo entro 20 (venti) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto Xxxxxx Xxxxxxxxxx a decorrere dalla data in cui invia una la Parte Finanziatrice ne ha dato comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitoreallo stesso;
b(4) escutere in qualsiasi momento l’obbligo di cui all’articolo 13.2 (Obblighi di non fare) del presente Contratto non sia adempiuto dal Beneficiario e siffatto inadempimento, se suscettibile di sanatoria, non sia stato sanato dal medesimo entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx a decorrere dalla data in cui la garanzia economica prestata dal FornitoreParte Finanziatrice ne ha dato comunicazione allo stesso.
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Samples: Contratto Di Finanziamento
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Costituiscono condizioni di risolvere risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: • asseverazione con esito negativo (anche parziale) del Dipartimento della Transizione al Digitale che comprometta l’erogazione del finanziamento di cui all’avviso PNRR oggetto del presente contratto. • il Contratto secondo le disposizioni mancato rispetto dei termini di legge e/intervento e consegna beni e servizi; • la consegna di beni o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza realizzazione di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione servizi e attività di qualità inferiore rispetto a quelli forniti richiesti; • il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, servizio nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione sia stato verificato che l’Operatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto; • la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi; • la reiterata violazione delle norme del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" presente contratto; • il mancato rispetto della normativa in materia di ENELsicurezza e tutela dei lavoratori della ditta fornitrice);
b) 2. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo/asseverazione comporta l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la riduzione penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione;
3. Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
4. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera inviata all’indirizzo PEC del fornitore o lettera A.R;
5. È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa:
a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
c. il mancato avvio dell’esecuzione del con- tratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della solvibilità economica/finanziaria disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di una delle Partitracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
c) l'interruzione o 6. L’Amministrazione si riserva la sospensione ingiustificata da parte facoltà di chiedere la risoluzione del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o contratto qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente piattaforme e/o la ripetizione gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di errori realizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire a spese dell’Operatore economico o la violazione da parte riduzione del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza prezzo (ex artt. 1668 e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore2226 c.c.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti).
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge 1. Consip e/o in tutti i casi previsti dal le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto e/o attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoil Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle Partiattività ivi previste;
e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partiqualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) l'interruzione nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o la sospensione ingiustificata da parte dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore dell'esecuzione o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del Contratto;rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte 4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore sia ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore di ottenere per tempo i certificati dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del ContrattoAmministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, con riferimento ai propri prodotti e attivitàdi incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, o la loro eventuale perdita durante nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il periodo di validità del Contratto;diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) l'incapacità del 5. Qualora il Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore Convenzione e/o dei suoi Subfornitori singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di una terza parte nominata dal inadempimento del Fornitore delle attività contrattuali anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di obblighi previsti raccomandata A/R. dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualeConsip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliConsip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamentoper quanto di rispettiva competenza, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, risolti di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore diritto la Convenzione e/o il mancato pagamento del risarcimento relativo contratto attuativo e di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitoreapplicare una penale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto 7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a decorrere partire dalla data in cui invia si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoregaranzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo ciascuna avrà diritto di richiedere escutere la propria. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore maggior danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto10. La Consip S.p.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del FornitoreA., fermo restando il diritto quanto previsto nel presente articolo e nei casi di Enel cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di applicare penali o adire le vie legali gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorel’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Licensing Agreements
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata, per un periodo superiore ai sei mesi, la certificazione di qualità rilasciata al fornitore o al R.T.I. o al Consorzio o ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto.
3. La risoluzione di legge e/o diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nel presente contratto ed in particolare nei casi seguentiseguenti articoli: 6 “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, in presenza 7 “Modalità di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali”, 9 “Obblighi di riservatezza”, 10 “Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx”, 00 “Collaudo ed accettazione” 14 “Garanzie”, 18 “Penali”, 22 “Cauzione”, 26 “Divieto di cessione del Contratto:
a) lo scioglimentocontratto e cessione del credito”, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle art. 30 "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause Condizione particolare di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione", dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreart. 32 “Trasparenza dei prezzi”.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha Tutte le obbligazioni assunte dalla Banca con la presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l’inadempienza, da parte della Banca, di una soltanto di dette obbligazioni, determina – a insindacabile giudizio della Cassa - la risoluzione della convenzione con ogni conseguenza di legge. Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l’art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m., con particolare riferimento alle disposizioni del comma 2 e seguenti del medesimo art. 108. E’ inoltre in facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i della Cassa Forense procedere alla risoluzione della convenzione de qua, oltre che nei casi espressamente previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattopredetto art. 108:
a) lo scioglimentoin caso di frode, la trasformazionedi grave negligenza, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti contravvenzione nell’esecuzione degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELobblighi e condizioni contrattuali;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo nel caso di difficoltà legale cessione o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partiaffidamento a terzi della convenzione;
c) l'interruzione nel caso di emanazione nei confronti della Banca di misure di prevenzione, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Cassa o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattodi altri soggetti comunque interessati agli affidamenti di contratti pubblici, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto in caso di assenza o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELdi venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui all’art. 28 ;
e) l'impossibilità del Fornitore in caso di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattocessione dell’azienda, con riferimento ai propri prodotti e di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattopignoramento a carico della Banca;
f) l'incapacità del Fornitore in caso di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione violazione degli obblighi di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELriservatezza e segretezza di cui al successivo art. 32;
g) l'incapacità in caso di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o degli obblighi di tracciabilità dei suoi Subfornitori e/o flussi finanziari di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;cui al successivo art. 34
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualenel caso previsto dall’art. 11, la riservatezza e il trattamento dei dati personalicomma 4, in conformità alle leggi applicabili al Contrattodella presente Convenzione;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali previsto dall’art. 21 della presente Convenzione Tenuto conto che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitoreservizio oggetto della presente Convenzione è funzionale all’incasso dei contributi ed all’erogazione delle prestazioni previdenziali gestite dalla Cassa Forense, fermo restando che la risoluzione di cui sopra opererà secondo legge, sarà comunque in facoltà della Cassa Forense, in relazione alla gravità dell’inadempimento, differirne l’efficacia fino al termine dell’esercizio finanziario in corso e, pertanto, gli effetti della risoluzione si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo, con l’obbligo per la Banca di proseguire il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoreservizio fino a tale momento.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 5.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù degli Ordini, MAPFRE potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti ex lege, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, restando inteso che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
5.2 In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 1, MAPFRE potrà risolvere il Contratto secondo le disposizioni rapporto contrattuale in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che MAPFRE indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
(a) risulti oggetto di eventi, che incidano negativamente sulla propria situazione patrimoniale, finanziaria, giuridica, amministrativa, organizzativa ed economica, potenzialmente tali da porre in pericolo l’adempimento degli obblighi assunti in forza dell’Ordine;
(b) sia sottoposta a liquidazione volontaria ovvero abbia tenuto comportamenti che evidenzino uno stato di incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni verso altri fornitori ed i creditori in genere, e ciò anche indipendentemente da azioni esecutive in atto ovvero da procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali.
(c) sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 1.5 e 2;
(d) si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di MAPFRE;
(e) sia inadempiente agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto di cui all’articolo 1.7.;
(f) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità di cui all’articolo 1.4;
(g) sia inadempiente rispetto agli obblighi di legge e/o in tutti ordine (i) al regolare versamento dell’imposta sul valore aggiunto ed al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e (ii) al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti;
(h) non sia in grado di eseguire i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che impedisca o influisca si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi. La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentoogni altro caso, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli non fa venire meno gli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità a carico del Fornitore di ottenere cui all’articolo 2 (riservatezza), che sopravvivranno alla suddetta risoluzione per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitorealmeno 3 anni.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali Per Acquisto Di Beni E Prestazioni Di Servizi
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di risolvere inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione che si protragga oltre il Contratto secondo le disposizioni termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di legge raccomandata a.r. dall’Amministrazione o Ente Contraente e/o in tutti i casi previsti dal Contratto da Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione o Ente Contraente e/o nei casi seguenti, in presenza Consip S.p.A. hanno la facoltà di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione considerare risolti di capitale o modifiche rilevanti degli organi diritto il relativo Contratto di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente Fornitura e/o la ripetizione Convenzione e di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o ritenere definitivamente la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può 2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A. potranno risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al FornitoreFornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguentiConvenzione nei seguenti casi:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitorequalora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) escutere qualora gli accertamenti antimafia presso la garanzia economica prestata Prefettura competente risultino positivi;
c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 9;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal Fornitorericevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 21;
e) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione o Ente Contraente;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 25;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 28;
h) nei casi di cui agli articoli 17 (Fatturazione e pagamenti), 19 (Trasparenza), 22 (Riservatezza), 27 (Divieto di cessione del contratto) e 30 (Clausola compromissoria).
3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione, Xxxxxx avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. Inoltre, le Amministrazioni o Enti Contraenti, nonché la Consip potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., rispettivamente i singoli Contratti di Fornitura e la Convenzione nell’ipotesi di mancata copertura del servizio in almeno l’85% del territorio nazionale ovvero di variazione dei luoghi in cui è garantita la copertura rispetto alla mappa prodotta, pur mantenendo inviarata la soglia dell’85%, fermo rimanendo il diritto al risarcimento del danno.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 7.1 Il presente Xxxxxx 3 e tutti gli obblighi di risolvere Apple ai sensi del presente documento cesseranno alla scadenza o alla risoluzione del Contratto. In deroga a tale risoluzione, Apple avrà diritto a: (i) tutte le commissioni su tutti i Codici contenuto riscattabili per copie delle Applicazioni personalizzate fornite ai Clienti di Distribuzione di app personalizzate prima della data di risoluzione (incluso il Contratto secondo le disposizioni periodo di legge eliminazione graduale stabilito nella Sezione 1.4 del presente documento); e (ii) risarcimento da parte dell’Utente dei rimborsi pagati da Apple ai Clienti di Distribuzione di app personalizzate e/o agli Utenti finali, prima o dopo la data di risoluzione, in conformità alla Sezione 6.3 del presente Modulo 3. Con la cessazione del Contratto, Apple potrà trattenere tutti i casi previsti dal Contratto pagamenti dovuti all’Utente per un periodo ritenuto ragionevole al fine di calcolare e compensare eventuali Clienti della Distribuzione di app personalizzate e/o nei casi seguentirimborsi all’Utente finale. Se in qualsiasi momento Apple determina o sospetta che l’Utente o qualsiasi sviluppatore con cui è affiliato abbia intrapreso o incoraggiato o abbia partecipato con altri sviluppatori a intraprendere, in presenza di una causa che impedisca qualsiasi atto o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:omissione sospetto, fuorviante, fraudolento, improprio, illegale o disonesto, Apple può trattenere i pagamenti dovuti all’Utente o ad altri sviluppatori.
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel 7.2 Nel caso in cui l’Utente non abbia più il diritto legale di distribuire le Applicazioni personalizzate o di autorizzare Apple a consentire l’accesso a tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche Applicazioni da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" degli Utenti finali, in conformità al presente Modulo 3, l’Utente dovrà informare tempestivamente Apple e ritirare tali Applicazioni personalizzate dal Sito di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo Distribuzione di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura app personalizzate utilizzando gli strumenti forniti nello strumento App Store Connect; a condizione, tuttavia, che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata tale revoca da parte dell’Utente ai sensi della presente Sezione 7.2 non lo sollevi da alcun obbligo nei confronti di Apple ai sensi del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo presente Xxxxxx 3, né da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore alcuna responsabilità nei confronti di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori Apple e/o di una terza qualsiasi Utente finale in relazione a tali Applicazioni personalizzate.
7.3 Apple si riserva il diritto di cessare la commercializzazione, l’offerta e l’autorizzazione all’acquisto da parte nominata dal Fornitore dei Clienti di Distribuzione di app personalizzate, nonché il download da parte degli Utenti finali, delle attività contrattuali Applicazioni personalizzate in qualsiasi momento, con o senza motivo, fornendo un avviso di risoluzione all’Utente. Senza porre alcun limite alla generalità della presente Sezione 7.3, l’Utente riconosce la facoltà di Apple di sospendere la commercializzazione e consentire il download da parte degli Utenti finali di alcune o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
htutte le Applicazioni personalizzate, qualora Apple, a propria esclusiva discrezione, ritenga, in base a un’analisi umana e/o sistematica priva di limitazioni e previa comunicazione ricevuta ai sensi delle leggi applicabili, che: (i) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personalitali Applicazioni personalizzate non siano autorizzate per l’esportazione in una o più delle zone elencate nell’Allegato A, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
iExport Administration Regulations o altre limitazioni; (ii) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore tali Applicazioni personalizzate e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione qualsiasi relativo possesso e/o utilizzo da parte dell’Utente finale violino brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi; (iii) la distribuzione, la vendita e/o l’uso di tali Applicazioni personalizzate violino una qualsiasi delle leggi vigenti in una delle zone designate ai sensi della Sezione 2.1 del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzionepresente Modulo 3;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di L'Acquirente potrà risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/presente Ordine, interamente o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiparte, in presenza qualsiasi momento, con o senza giusta causa per Xxxxx non consegnate, previo avviso scritto inviato con dieci (10) giorni di una causa anticipo al Fornitore. In aggiunta a qualsiasi altro rimedio che impedisca potrebbe essere garantito ai sensi dei presenti Termini, l'Acquirente potrà risolvere questo Ordine, con effetto immediato e previo avviso scritto consegnato al Fornitore, prima o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentodopo l'accettazione delle Merci, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del abbia eseguito o rispettato uno qualsiasi di questi Termini, interamente o in parte. Se il Fornitore diviene insolvente, presenta un'istanza di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattofallimento, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata oppure nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL avvii in merito alle situazioni sopra descritteprima persona, e fermo restando o siano stati avviati contro lo stesso, procedimenti relativi a fallimento, amministrazione controllata, riorganizzazione o cessione a vantaggio dei creditori, allora l'Acquirente potrà rescindere il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – presente Ordine previo avviso scritto consegnato al Fornitore, . Se l'Acquirente risolve l'Ordine per una ragione diversa dalle mancate prestazioni o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte dalla non conformità del Fornitore, fermo restando oppure diversa dalle questioni relative all'insolvenza del Fornitore o dalle questioni relative all'avvio delle procedure di fallimento o insolvenza, allora il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
rimedio esclusivo e unico a disposizione del Fornitore sarà: (a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
il pagamento del prezzo concordato per tutte le Merci ricevute e accettate prima della risoluzione dell'Acquirente; e (b) escutere la garanzia economica prestata il rimborso per i costi sostenuti dal Fornitore, al momento di tale risoluzione, per le merci non ricevute e accettate in tale momento, e che sono state specificamente prodotte per l'Acquirente ai sensi dell'Ordine rescisso (e che non sono prodotti standard del Fornitore).
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Samples: Purchase Order Terms and Conditions
Risoluzione. 16.3.1 ENEL L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il Contratto secondo rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione di specifiche penalità stabilite, qualora si verifichi il venir meno degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro ovvero in caso di inadempimenti particolarmente gravi o ripetuti, contestati più volte nel corso dell’esecuzione della fornitura di un singolo Appalto Specifico. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le disposizioni proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione. L’Amministrazione valuta la possibilità di legge e/o in tutti i risolvere il contratto anche nei casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentidall’art. 135 del X.XX 207/2010. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione ai sensi dell’art. 1456 del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Particod. civ., nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione cui: ▪ fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del presente Accordo Quadro; ▪ il Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la ripetizione mancata presentazione di errori offerta, o difetti di offerta idonea, per più di un Appalto Specifico; ▪ il ritardo nell’adempimento delle forniture determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo aggiudicato con un determinato Appalto Specifico; ▪ il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità esecuzione di eseguire o la violazione da parte del Fornitore un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, le caratteristiche tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 presente Capitolato. Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL la risoluzione avvenga in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo relazione ad un’inadempienza collegata ad un singolo Appalto Specifico l’Amministrazione si riserva di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del di quel Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreanche il rapporto contrattuale derivante dall’Accordo Quadro.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge 1. Consip e/o in tutti i casi previsti dal le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto e/o attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoil Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle Partiattività ivi previste;
e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. o, ove previsto, delle Amministrazioni;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Xxxxxx Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partiqualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) l'interruzione nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattodichiarazioni mendaci;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte in caso di ritardato inizio della prestazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 76/2020
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore di ottenere per tempo i certificati dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del ContrattoAmministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, con riferimento ai propri prodotti e attivitàdi incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, o la loro eventuale perdita durante ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il periodo di validità del Contratto;diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
f) l'incapacità del 5. Qualora il Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore Convenzione e/o dei suoi Subfornitori singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di una terza parte nominata dal inadempimento del Fornitore delle attività contrattuali anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di obblighi previsti raccomandata A/R o via pec dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualeConsip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliConsip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamentoper quanto di rispettiva competenza, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, risolti di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore diritto la Convenzione e/o il mancato pagamento del risarcimento relativo contratto attuativo e di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitoreapplicare una penale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto 7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in formato elettronico se consentito dal Contratto – essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al Fornitorepagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. avrà diritto di richiedere escutere la garanzia prevista a suo beneficio e l’/le Amministrazione/i Contraente/i, avrà/avranno diritto, di escutere la garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l’escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore maggior danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto10. La Consip S.p.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del FornitoreA., fermo restando il diritto quanto previsto nel presente articolo e nei casi di Enel cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di applicare penali o adire le vie legali gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorel’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Prodotti Software E Servizi Connessi
Risoluzione. 16.3.1 ENEL Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di: • Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; • Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; • Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; • Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; • Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; • Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; • Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato. • Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto secondo le mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: • Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori; • Inadempienza accertata alle norme di legge e/sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e con le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività modalità previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoredall’art.108 D.Lgs.50/2016.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Capitolato Speciale D’oneri
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’AICS di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016. In caso d’inadempimento, l’AICS, prima di procedere alla risoluzione, dovrà inviare all’appaltatore una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’AICS dovrà comunicare alla Compagnia sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto. L’AICS può inoltre risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto anche nei seguenti casi, sempre dando alla Compagnia un preavviso di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoalmeno 20 giorni per PEC:
a) lo scioglimentoespletamento del servizio, da parte della Compagnia, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto; rientrano in tale casistica i mutamenti di carattere organizzativo: a tal riguardo, qualora, per motivi non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta tecnica e successivamente all’aggiudicazione, mutino le risorse umane impiegate, la trasformazioneCompagnia dovrà sostituire le risorse vacanti con figure professionali di esperienza e competenze almeno equivalenti nonché dovrà comunicare tempestivamente tale sostituzione all’ente, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELmotivandone le cause;
b) la riduzione della solvibilità economicagravi e/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore anche in seguito di una delle Partitrasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) l'interruzione ritardi e/o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattonon regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di penali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico della Compagnia, per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto danni causati all’AICS e/o qualora il ritardo da parte a terzi nell’esecuzione del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELservizio;
e) l'impossibilità del Fornitore inosservanza delle norme di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattolegge in materia di previdenza, con riferimento ai propri prodotti e attivitàprevenzione infortuni, o la loro eventuale perdita durante il periodo sicurezza, mancato rispetto dei contratti di validità del Contrattolavoro;
f) l'incapacità cessione del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELcontratto;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigenteabrogazione della legge n. 125/2014;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contrattodichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore scioglimento della Compagnia e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzionecessazione dell’attività;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali mancanza o decadenza dei requisiti di cui ENEL (all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Compagnia, come previsto dall’art. 108 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016; La Compagnia riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della presente clausola risolutiva ed accetta di assumersi ogni eventuale responsabilità per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione il risarcimento del danno di cui agli artt.1218-1228 del c.c. La stipula del contratto non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate alla Compagnia ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio questo instaurati per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreesecuzione.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Servizi Assicurativi
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha 1. L’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo telefax, quando per la terza volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Atto. Inoltre avrà facoltà di risolvere il Contratto secondo contratto anche nelle seguenti ipotesi:
1) del caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
2) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’assegnatario;
3) in caso di subappalto non autorizzato;
4) in caso di cessione del contratto;
5) nei casi previsti all’articolo 16 “Penali” punti a) e b) del presente Atto.
2. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Contraente e le disposizioni aziende aderenti hanno il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori. Allo scopo l’Amministrazione Contraente potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della ditta nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della ditta fornitrice.
3. Resterà salva, inoltre, la possibilità per l’Amministrazione Contraente di fare applicare tutte le norme di legge ee di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
4. L'Agenzia può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o r, la Convenzione nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoper mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 17, comma 8, “Cauzione definitiva” della Convenzione;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la trasformazionevigenza della Convenzione, la riduzione ai sensi del successivo articolo 22 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
c) azioni giudiziarie per violazioni di capitale o modifiche rilevanti degli organi diritti di governo societario brevetto, di una delle Partiautore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 25 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
d) nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELprecedente comma 1;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattoqualora disposizioni legislative, con riferimento ai propri prodotti e attività, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattoin parte;
f) l'incapacità del Fornitore mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELgara;
g) l'incapacità 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza Fornitura a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoreessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio residui e/o della fornitura residua in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo l’Amministrazione Contraente hanno diritto di richiedere il risarcimento dei danni escutere la cauzione prestata rispettivamente per perdite l’intero importo della stessa o danni eventualmente subiti.per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al FornitoreFornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, ENEL ha resta fermo il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto della medesima Amministrazione Contraente e/o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattodella Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, con il Capitolato Generale di Appalto, con il Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi allegati e con l’Offerta Economica, il Committente, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Committente ha la facoltà di risolvere dichiarare risolto il Contratto secondo le disposizioni contratto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto potrà essere dichiarato risolto di legge e/o diritto dal Committente, senza necessità di previa diffida al Fornitore, oltre che in tutti caso di violazione del disposto di cui agli articoli 8 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Cauzione definitiva), 15 (Danni, Responsabilità civile e polizza assicu-rativa), 17 (Divieto di cessione del contratto), anche per i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti motivi:
a) lo scioglimento, qualora fosse accertata la trasformazione, la riduzione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di capitale o modifiche rilevanti degli organi gara di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpremesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiPrefettura competente risultassero positivi;
c) l'interruzione in caso di ripetute forniture non conformi e/o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattodi reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso d’esecuzione, superi il 10% dell’importo contrattuale;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo in caso di affidamento, da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELFornitore, in subappalto totale o parziale della fornitura;
e) l'impossibilità del Fornitore 3. In tutti i casi di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattorisoluzione, con riferimento ai propri prodotti e attività, o il Committente ha la loro eventuale perdita durante il periodo facoltà di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o ritenere definitivamente la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori cauzione e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà del Committente di procedere all’esecuzione del contratto a spese del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Contratto D’appalto
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dall’A.O.U Ruggi, la medesima ha la facoltà di risolvere considerare risolto di diritto il Contratto secondo le disposizioni e di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiritenere definitivamente la cauzione, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentoove essa non sia stata ancora restituita, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può 2. In ogni caso, si conviene che l’A.O.U Ruggi, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – per la parte relativa al FornitoreFornitore inadempiente, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguentinei seguenti casi:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per l’aggiudicazione del presente Contratto, nonché per la stipula del medesimo.
b) escutere qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione la garanzia economica prestata prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal FornitoreCapitolato Speciale, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’A.O.U Ruggi.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente Contratto;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse.
h) Sono comunque fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dal Patto di Integrità.
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Samples: Contract for the Supply and Rental of Medical Equipment
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o Anticipazione a norma dell’Articolo 1456 del Codice Civile nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentomancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELl’inadempimento si è verificato;
b) la riduzione destinazione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiSomma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento dei Debiti;
c) l'interruzione non corrispondenza al vero o la sospensione ingiustificata da parte incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del Fornitore dell'esecuzione del ContrattoContratto di Anticipazione;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo ricezione da parte della CDP del Fornitore Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia tale da ricevuto dalla stessa entro e non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELoltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o inadempimento di una terza parte nominata dal Fornitore qualsiasi delle attività contrattuali o obbligazioni di obblighi previsti dalla legislazione vigente;cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.
h) 2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliCDP, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;direttive fornite dal MEF ai sensi della Convenzione, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'accertamentoil Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, caso di omissioni o imprecisioni nella fornitura mancata corresponsione di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto per ragioni attribuibili di Anticipazione, il MEF procederà al Subfornitore recupero delle somme non corrisposte, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 11. del D.L. 34/2020.
5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del FornitoreAnticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Convenzione Ai Sensi Dell'articolo 115, Comma 2, Del Decreto Legge 19 Maggio 2020, N. 34
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’AICS di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016. In caso d’inadempimento, l’AICS, prima di procedere alla risoluzione, dovrà inviare all’appaltatore una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’AICS dovrà comunicare alla Società sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto. L’AICS può inoltre risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto anche nei seguenti casi, sempre dando alla Società un preavviso di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoalmeno 20 giorni per PEC:
a) lo scioglimentoespletamento del servizio, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" della Società, inadeguato a garantire il livello di ENELqualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto; rientrano in tale casistica i mutamenti di carattere organizzativo: a tal riguardo, qualora, per motivi non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta tecnica e successivamente all’aggiudicazione, mutino le risorse umane impiegate, l’appaltatore dovrà sostituire le risorse vacanti con figure professionali di esperienza e competenze almeno equivalenti nonché dovrà comunicare tempestivamente tale sostituzione all’ente, motivandone le cause;
b) la riduzione della solvibilità economicagravi e/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore anche in seguito di una delle Partitrasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) l'interruzione ritardi e/o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattonon regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di penali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate accertata responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’appaltatore, per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto danni causati all’AICS e/o qualora il ritardo da parte a terzi nell’esecuzione del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELservizio;
e) l'impossibilità del Fornitore inosservanza delle norme di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattolegge in materia di previdenza, con riferimento ai propri prodotti e attivitàprevenzione infortuni, o la loro eventuale perdita durante il periodo sicurezza, mancato rispetto dei contratti di validità del Contrattolavoro;
f) l'incapacità cessione del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELcontratto;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigenteabrogazione della legge n. 125/2014;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contrattodichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore scioglimento della Società aggiudicataria e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzionecessazione dell’attività;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali mancanza o decadenza dei requisiti di cui ENEL (all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Società, come previsto dall’art. 108 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016; L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della presente clausola risolutiva ed accetta di assumersi ogni eventuale responsabilità per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione il risarcimento del danno di cui agli artt.1218-1228 del c.c. La stipula del contratto non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate all’appaltatore ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio questo instaurati per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreesecuzione.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL In caso di inadempimento del contraente anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Disciplinare che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal responsabile del procedimento, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Provincia ha la facoltà di risolvere considerare risolto il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei casi seguenticonfronti del contraente per il risarcimento del danno. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., in presenza la stazione appaltante, mediante comunicazione scritta al contraente, può risolvere "di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattodiritto" il presente disciplinare nei seguenti casi:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano 1. allorché il contraente non si conformi entro un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione termine ragionevole all'ingiunzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore stazione appaltante di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELcorretta esecuzione del contratto;
g) l'incapacità 2. allorché vengano contestate dalla stazione appaltante reiterate violazioni alle disposizioni del contratto a prescindere dalla circostanza che abbiano comportato l’applicazione reiterata di eseguire penali;
3. allorché fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate;
4. allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;
5. allorché il contraente fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la violazione propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure venga posto in stato di liquidazione;
6. allorché sia stata pronunciata nei confronti del contraente una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
7. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
8. allorché si riscontri la mancata osservanza da parte del Fornitore e/contraente degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o dei suoi Subfornitori e/o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigentelavoro;
h) 9. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettualeProvincia, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliai sensi del successivo articolo 20. Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione caso di risoluzione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte contratto la stazione appaltante applica ai fini del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti una penale non inferiore al 10 per perdite o cento del valore del contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni eventualmente subitisubiti dalla stazione appaltante.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di risolvere inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il Contratto secondo le disposizioni termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di legge raccomandata a.r. dall’Amministrazione Contraente e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentidalla Consip S.p.A., in presenza per quanto di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentopropria competenza, per porre fine all’inadempimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente medesima Amministrazione Contraente e/o la ripetizione Consip S.p.A. hanno la facoltà di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità considerare risolti di eseguire o la violazione da parte del Fornitore diritto il relativo contratto attuativo e/o dei suoi Subfornitori la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può 2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al FornitoreFornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguentiConvenzione nei seguenti casi:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitorequalora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A. e/ delle Amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, anche ai sensi dei precedenti articoli 7, 12 3 13 delle Condizioni Generali;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle Condizioni Generali;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19;
f) nei casi di cui agli articoli 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto) e 23 (Codice Deontologico) del presente atto.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura in corso di esecuzione alla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia economica cauzione prestata dal Fornitorerispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Convenzione
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento del Fornitore di servizi anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere considerare risolto di diritto il Contratto secondo le disposizioni e di legge ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei casi seguenticonfronti del Fornitore di servizi per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, in presenza si conviene che la Stazione appaltante potrà risolvere di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore di servizi con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) lo scioglimento, qualora fosse accertata la trasformazione, la riduzione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore di capitale o modifiche rilevanti degli organi servizi nel corso della procedura di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpremesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiPrefettura competente risultino positivi;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, anche secondo quanto stabilito nell’articolo 5 del Contratto;
d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreprecedente articolo 13.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni considerare risolto di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o diritto, esclusivamente nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione confronti del Contratto:
a) lo scioglimentoFornitore inadempiente, la trasformazioneConvenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Partiove essa non sia stata ancora restituita, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima Convenzione;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della Convenzione;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all articolo 9 del Fornitorepresente Accordo quadro/Convenzione;
g) raggiungimento dei valori massimi di penale per ognuno dei livelli di servizio previsti dall art.15 del Capitolato tecnico;
h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può 3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoreessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo del/i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di richiedere escutere la cauzione prestata rispettivamente per l intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell ulteriore danno.
6. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidel danno.
16.3.4 Qualora 7. La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha singolo Appalto Specifico nell ipotesi in cui il diritto documento unico di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte regolarità contributiva del Fornitore, fermo restando il diritto nei casi di Enel di applicare penali o adire cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le vie legali per chiedere il risarcimento dei danniAmministrazioni si impegnano a comunicare, ENEL potrà adottare inviando la relativa documentazione a supporto, le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoreavvenute risoluzioni alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Lava Noleggio
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha L’A.S.L. BI, nel rispetto di quanto previsto dall’art 108 D.Lgs. 50/2016 in tema di risoluzione con- trattuale per inadempimento della Ditta aggiudicataria, avrà comunque, facoltà di risolvere il Contratto secondo contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti casi: ▪ grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell’A.S.L. BI; ▪ impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali; ▪ sospensione o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, da parte della Ditta aggiudicataria; ▪ cessione a qualsiasi titolo del contratto non autorizzata; ▪ inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza. In caso di risoluzione, l'A.S.L. BI affiderà ad altra Ditta aggiudicataria il servizio, utilizzando, se possibile ai sensi delle disposizioni legislative, la graduatoria della gara con la quale è stata aggiudi- cata il contratto, e, escussa la garanzia prestata a fronte del danno subito, ovvero a fronte del poten- ziale danno, alla fine del periodo contrattuale addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggior costo sostenuto, ulteriore rispetto all’ammontare della cauzione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, cessione, conferimento o affitto, l'A.S.L. BI applicherà le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in tema di legge successione nel contratto, e, ove possibile ed ammesso dalle disposizioni vigenti, l’A.S.L. BI potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale Ditta aggiudicataria subentrante. Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolta fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’X.X.X.XX verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulla garanzia definitiva e sulle fatture in attesa di liquidazione. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente all’esecuzione del contratto, chiedendo la risoluzione anticipata dello stesso nel periodo di sua vigenza, l’A.S.L. BI potrà chiedere l’esecuzione coattiva degli obblighi contrattuali, ovvero accedere alla richiesta della Ditta aggiudicataria, ma, in tal caso, tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese co- munque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta aggiudicataria, a titolo di ulteriore risarcimento danni, rivalendosi, se del caso, anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Oltre a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 18/94 si provvederà altresì alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi: − in caso di grave inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria; − qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito; − qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Ditta aggiudicataria e del fatto non sia stata informata l’X.X.X.XX e i competenti Uffici provinciali preposti alla tenuta dell’Albo delle cooperative sociali entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. − in caso di mancato inizio del servizio alla data stabilita; - in caso di avvenuta cancellazione dagli Albi Provinciali e/o dall’Albo delle Cooperative; - in tutti caso di sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi previsti dal Contratto e/di forza maggiore (debitamente comprovati); - in caso di abituale mancanza o nei casi seguentinegligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; - quando la Ditta aggiudicataria conceda il servizio o singole fasi dell’esecuzione di esso, in presenza subappalto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante; - quando la Ditta aggiudicataria, attraverso un proprio dirigente o funzionario, si renda colpevole di una causa che impedisca frode nei confronti dell’X.X.X.XX accertata con sentenza passata in giudicato o influisca versi in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, stato di insolvenza accertata secondo i parametri di cui all’art. 1 Legge Fallimentare; - la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati applicazione ai dipendenti e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione soci lavoratori del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per ragioni attribuibili al Subfornitore le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali., firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative o a persone nominate del Fornitore e/o altro contratto collettivo di settore firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative; - il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoreversamento dei contributi previdenziali.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di risolvere il Contratto secondo inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le disposizioni circostanze di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguito elencate:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione frode nell’esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;servizio,
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria fallimento, o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi apertura di una delle Parti;qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata,
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personalicessione, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato,
d) subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente,
e) violazione della vigente normativa antimafia,
f) qualora l'affidatario non risulti più possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o consegnatoesecuzione delle prestazioni,
g) grave negligenza,
h) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, pagando di previdenza ed assistenza sociale,
i) inadempienza alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del servizio riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
j) aver commesso, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx n. 3 (tre) gravi inadempienze contrattuali, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal caso il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattocontratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall’Università,
k) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11,
l) la violazione dell’obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato,
m) l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Consulting Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di 11.1. Senza limitazione alcuna a qualsiasi altro diritto o rimedio a sua disposizione, il Venditore può risolvere il presente Contratto secondo le disposizioni con effetto immediato mediante comunicazione scritta all’Acquirente se: (a) l’Acquirente viola i termini del Contratto e (se tale violazione è rimediabile) non vi pone rimedio entro quattordici (14) giorni dalla notifica scritta della violazione stessa; (b) l’Acquirente intraprende qualsiasi procedura o azione in relazione alla propria entrata in procedura di legge e/amministrazione controllata, liquidazione provvisoria o a qualsiasi concordato o accordo con i suoi creditori (non in tutti i casi previsti dal Contratto e/relazione a una ristrutturazione con mantenimento della solvibilità), alla liquidazione (volontaria o nei casi seguentiper ordine del tribunale, a meno che non sia finalizzata a una ristrutturazione con mantenimento della solvibilità), alla nomina di un curatore fallimentare per uno qualsiasi dei suoi beni o alla cessazione dell’attività o, se la procedura o l’azione è intrapresa in un’altra giurisdizione, in presenza relazione a qualsiasi procedura analoga nella giurisdizione pertinente; (c) l’Acquirente sospende, minaccia di sospendere, cessa o minaccia di cessare l’esercizio di tutta o di una causa che impedisca parte sostanziale della propria attività o influisca (d) la posizione finanziaria dell’Acquirente si deteriora in modo rilevante sulla corretta esecuzione misura tale che, a esclusiva discrezione del Contratto:
a) lo scioglimentoVenditore, la trasformazionecapacità dell’Acquirente di adempiere adeguatamente alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto viene messa a rischio.
11.2. In caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, l’Acquirente si obbliga a pagare immediatamente al Venditore tutte le fatture insolute e gli interessi e, in relazione ai Prodotti forniti ma per i quali non è stata presentata alcuna fattura, il Venditore deve presentare la riduzione di capitale relativa fattura, che dovrà essere immediatamente pagata dall’Acquirente.
11.3. La risoluzione o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione la scadenza del Contratto, comunque verificatasi, non pregiudica i diritti e i rimedi delle parti maturati alla data della risoluzione o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) scadenza, incluso il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite in relazione a qualsiasi violazione del Contratto già esistente alla data della risoluzione o danni eventualmente subitidella scadenza o prima di essa.
16.3.4 Qualora il 11.4. Tutte le disposizioni del Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitoreche, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto espressamente o in partebase a una ragionevole interpretazione, siano destinate a rimanere in vigore anche dopo la risoluzione o consegnatola scadenza del Contratto, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattorimangono in vigore a tutti gli effetti anche dopo la risoluzione o la scadenza.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
(i) mancato o ritardato pagamento di risolvere il qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
(ii) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione dell’Investimento;
(iii) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall‘Ente ai sensi del presente Contratto secondo (incluse le disposizioni dichiarazioni riportate nelle Premesse);
(iv) inadempimento da parte dell’Ente o del Tesoriere, ciascuno per quanto di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentipropria competenza, in presenza di una causa che impedisca o influisca delle obbligazioni di cui all’Articolo 8;
(v) inadempimento dell’obbligazione di cui all’Articolo 9, comma 1.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in modo rilevante sulla corretta esecuzione cui L’Aggiudicatario comunicherà all‘Ente mediante lettera raccomandata a/r l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del Contrattoprecedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, l‘Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta, rimborsare il Debito Residuo, gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori e il risarcimento del maggior danno derivante dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all’Articolo 7, comma 3. La Regione Molise potrà procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi imputabili all’aggiudicatario:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale Grave ovvero ripetuta negligenza o modifiche rilevanti frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, obblighi contrattuali o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELnormativi;
b) Cessazione dell’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque requisito morale previsto per la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Partipartecipazione alla gara;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del ContrattoIntervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in virtù di norme sopravvenute, per l’esecuzione dell’appalto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto Cessione del contratto senza la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte previa espressa autorizzazione dell’Ente e subappalto del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELservizio a terzi ;
e) l'impossibilità Negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di cui al precedente punto a), dopo la diffida formulata con apposita nota, qualora l’Aggiudicatario non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le irregolarità, l’Ente provvederà alla risoluzione del Fornitore contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile. Nel Caso di ottenere cui al precedente punto d) il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per tempo i certificati gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. Nel caso di raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattos.m.i. Nei predetti casi l’Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con riferimento ai propri prodotti e attivitàdiritto per l’Ente di affidare a terzi il servizio in danno dell’Aggiudicatario inadempiente, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio addebitando a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti quest’ultimo le spese sostenute in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza più rispetto a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività quelle previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitorecontratto risolto, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il al risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoredanni subiti.
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Samples: Mutuo
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di inadempimento della “Società aggiudicataria” anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, la “Stazione appaltante” potrà diffidare la “Società aggiudicataria” ad eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa raccomandata A.R. Qualora l’inadempimento persista, la “Stazione appaltante” potrà considerare risolto di diritto il presente Contratto, applicando la penale di cui al successivo articolo 16 .
2. In ogni caso si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentipresente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con raccomandata A.R., in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattouno dei seguenti casi:
a) lo scioglimento, qualora fosse accertata la trasformazione, la riduzione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla “Società aggiudicataria” nel corso della procedura di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso cui in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELpremessa;
b) qualora gli accertamenti antimafia effettuati presso la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle PartiPrefettura competente risultassero positivi;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, anche secondo quanto stabilito nel precedente articolo 5;
d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELprecedente articolo 13;
e) l'impossibilità qualora sia intentata un’azione giudiziaria per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro la “Stazione appaltante”, ai sensi del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattosuccessivo articolo 18;
f) l'incapacità negli altri casi di cui agli articoli: 4 (Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), 8 (Riservatezza), 9 (Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile), 11
3. La dichiarazione di risoluzione del Fornitore Contratto è comunicata dalla “Stazione appaltante” con lettera raccomandata con avviso di porre rimedio a eventuali violazioni ricevimento.
4. In caso di risoluzione del Contratto, la “Stazione appaltante” procederà all’incameramento intergale della specifica tecnica corrispondente cauzione ove essa non sia stata restituita e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di ad applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti a procedere nei confronti del Fornitore della “Società aggiudicataria” per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitidell’ulteriore danno.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Insurance Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo P.E.C. dall' Amministrazione per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di risolvere considerare risolto di diritto il Contratto secondo le disposizioni presente contratto e di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentiescutere definitivamente la cauzione, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattoove essa non sia stata ancora restituita, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di applicare una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni dell'ulteriore danno. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC nei seguenti casi: • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della Gara; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto; • mancata reintegrazione della garanzia di esecuzione, eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del escussa in tutto o in parte, o consegnatoentro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione; • mancata copertura assicurativa per rischio resposabilità civile durante tutta la durata del contratto di cui al successivo articolo 29 "Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di responsabilità civile"; • azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, pagando il prezzo corrispondentedi autore ed in genere di privativa altrui, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 18 "Brevetti industriali e diritti d'autore"; • in caso di concorrenza delle penali per un importo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo totale, secondo quanto stabilito al precedente articolo 17 "Inadempimenti e penalità"; • in adempimento caso di violazione dei doveri di trasparenza, di cui al successivo art. 31 "Trasparenza"; • in ogni altro caso derivante da parte del Fornitore, fermo restando il diritto disposizioni di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitorelegge.
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Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di 18.1. In qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati momento e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL XXXXX può risolvere il Contratto integralmente o parzialmente dandone comunicazione per iscritto al FORNITORE. A seguito della risoluzione, tutti i lavori inerenti al Contratto saranno interrotti e XXXXX corrisponderà al FORNITORE un compenso equo e ragionevole per il lavoro svolto fino a decorrere quel momento; tale compenso non comprenderà tuttavia la perdita dei profitti anticipati o qualsiasi perdita economica indiretta e non sarà in ogni caso superiore al prezzo dei Beni o dei Servizi oggetto del Contratto terminato. XXXXX può richiedere che i relativi Beni e i Servizi, o i risultati dei Servizi, siano consegnati a LINDE nello stato attuale alla risoluzione.
18.2. XXXXX può risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del FORNITORE e mantenendo i diritti o i rimedi acquisiti, dandone comunicazione per iscritto al FORNITORE con effetto dalla data specificata nella notifica di rescissione, qualora:
18.2.1. Il FORNITORE commetta una violazione materiale di qualsiasi disposizione del Contratto e, in cui invia caso di violazione rimediabile, non sia in grado di rimediare alla violazione entro 21 giorni dalla data della notifica della stessa da parte di XXXXX (il FORNITORE riconosce che una comunicazione scritta - anche serie di violazioni minori può costituire nel suo insieme una violazione materiale); oppure
18.2.2. il FORNITORE presenti una petizione di insolvenza o venga presentata una petizione di insolvenza contro di esso, oppure il FORNITORE sia soggetto a un procedimento fallimentare o a un procedimento di tutela dei creditori, oppure venga emesso un ordine relativo alla nomina di un beneficiario o di un fiduciario fallimentare, oppure venga messo in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoreatto un sequestro di una parte sostanziale dei beni del FORNITORE, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento oppure venga effettuata un'assegnazione fallimentare a beneficio dei danni per perdite o danni eventualmente subiticreditori del FORNITORE.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore18.3. Tali condizioni, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodottohanno effetto espressamente o implicitamente dopo la risoluzione, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattocontinuano ad essere esecutive nonostante la stessa risoluzione.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Termini E Condizioni Di Acquisto
Risoluzione. 16.3.1 ENEL Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di: • Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; • Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; • Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; • Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; • Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; • Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; • Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato. • Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto secondo le mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: • Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori; • Inadempienza accertata alle norme di legge e/sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e con le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività modalità previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitoredall’art.108 D.Lgs.50/2016.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di 14.1 Il Provider potrà risolvere il presente Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti comunicazione scritta immediata senza ulteriori obbligazioni nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione Venditore in caso di qualsiasi violazione materiale del presente Contratto da parte del FornitoreVenditore alla quale non sia posto rimedio entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione scritta con l’intimazione ad adempiere.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il 14.2 Vengono considerate “violazioni materiali” ai sensi del presente Contratto, le seguenti:
(a) violazione dell’Articolo 3 (Oggetto del Contratto)
(b) violazione dell’Articolo 6 (Utilizzo dei Dati di Mercato da parte del Venditore);
(c) violazione dell’Articolo 7 (Doveri del Venditore);
(d) violazione dell’Articolo 10.5 (Interruzione fornitura Dati e risoluzione Contratto);
(e) violazione dell’Articolo 12 (Audit);
(f) qualsiasi violazione dell’Articolo 16 (Diritti Proprietà Intellettuale) da parte del Venditore;
(g) qualsiasi violazione dell’Articolo 17 (Confidenzialità) da parte del Venditore;
(h) Qualsiasi violazione dell’Articolo 18 (Privacy – Modello 231 – Bribery Act – Modern Slavery Act).
14.3 La Risoluzione del presente Contratto non pregiudicherà i diritti e le responsabilità acquisiti dalle Parti derivanti da od in relazione al presente Contratto a decorrere dalla data della risoluzione e tutte le previsioni che è previsto espressamente o implicitamente che sopravvivano al presente Contratto resteranno in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito vigore, quali, ma senza alcuna limitazione al pagamento dei Compensi dovuti dal Contratto – Venditore al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subitiProvider.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Distribution Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi, la Regione potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le disposizioni condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di legge inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni lavorativi, che verrà assegnato, con comunicazione a mezzo PEC, dalla Regione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei casi seguenticonfronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, in presenza ferme le ulteriori ipotesi di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) lo scioglimentoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’Appaltatore, la trasformazione, la riduzione comprovati da almeno 3 documenti di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELcontestazione ufficiale;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo violazione delle norme in materia di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Particessione del contratto e dei crediti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattomancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia definitiva”;
d) il fatto che l'importo totale applicazione delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto oltre la soglia misura massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELstabilita dall’articolo “Penali”;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattoclausola risolutiva espressa”;
f) l'incapacità del Fornitore nei casi di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENELcui all’articolo “Riservatezza”;
g) l'incapacità nei casi di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigentecui all’articolo “Subappalto”;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contrattonei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattualiqualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoqualora disposizioni legislative, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato regolamentari e autorizzative non ne consentano la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività prosecuzione in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Contratto Di Servizio Per La Realizzazione Di Una Rete Di Hub Cultura Socialità Lavoro
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. In caso di risolvere inadempimento dell’Assuntore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto secondo le disposizioni normativo o con i singoli Contratti attuativi, ciascun Contraente, per quanto di legge erispettiva ragione, potrà richiedere la risoluzione del Contratto attuativo senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti.
2. In ogni caso, l’USR potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/o in tutti i casi previsti dal r, il presente Contratto e/o normativo nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimento, qualora fosse accertata la trasformazione, la riduzione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Assuntore nel corso della procedura di capitale gara di cui alle premesse o modifiche rilevanti di carenza dei requisiti in essa richiesti ovvero di inosservanza degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso obblighi in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENELtale sede assunti;
b) mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il termine previsto per fatto dell’Assuntore. In tal caso: (i) l’USR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore; (ii) la riduzione risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati.
3. In ogni caso, i Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi:
a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Contratto normativo e nei suoi Allegati;
b) mancata reintegrazione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo cauzione eventualmente escussa entro il termine di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Contraente, ai sensi del precedente articolo 15;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte violazione del Fornitore dell'esecuzione divieto di cessione dei contratti attuativi di cui al successivo articolo 21 (divieto di cessione del Contrattocontratto);
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELnegli altri casi di cui all’articolo 13 (Fatturazione e pagamenti);
e) l'impossibilità del Fornitore in caso di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di validità del Contratto;penali in misura superiore alle percentuali di cui al paragrafo 10.4
f) l'incapacità del Fornitore in caso di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità inottemperanza alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio norme per la reputazione sicurezza dell’ambiente di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità lavoro secondo quanto precisato al paragrafo 13 del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del FornitoreCapitolato tecnico.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Contratto Normativo Per La Fornitura Del Servizio Di Pulizia E Di Altre Attività Ausiliarie
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato tecnico, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
3. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto: • qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all’Aggiudicatario; • qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per il servizio, nelle penalità previste dal paragrafo 10 del capitolato; • in caso di legge gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; • in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; • in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata contratto, da parte dell’Aggiudicatario; • qualora la società aggiudicataria proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l’assenso dell’Amministrazione.
4. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del Fornitore dell'esecuzione contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del Contratto;codice penale.
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore 5. In caso di ottenere per tempo i certificati accertata e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte dell’Amministrazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h31.01.2014, l'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio giorni per la reputazione presentazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Fornitorecontratto, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, ENEL potrà adottare deducendo le misure seguenti:eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della risoluzione.
a) sospendere 7. In tutti i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la garanzia economica cauzione prestata dal Fornitorerispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Aggiudicatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 16.3.1 ENEL Nel caso in cui la ditta si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle prestazioni, quest’ultima può assegnare alla ditta, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di PEC, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’Amministrazione contraente ha facoltà la facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il contratto. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il Contratto secondo le disposizioni contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni: - accertata inadempienza rispetto alle norme di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimentoprevenzione degli infortuni, la trasformazionesicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - qualora fosse accertata la riduzione non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di capitale gara di cui alle premesse; - perdita, da parte della ditta dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o modifiche rilevanti degli organi la irrogazione di governo societario misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di una delle Parti, contrattare con la pubblica amministrazione; - nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione sia emerso che la ditta non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi; - penalità superiori al 10% dell’importo del Contrattocontratto; - violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 11; - mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto; - qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) gli accertamenti antimafia presso la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento Prefettura competente risultino positivi; - violazione degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore riservatezza di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti cui all’art. 14; - cessione dei crediti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità disposizioni di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi legge; - casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche; - altri casi previsti dalla legislazione normativa vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il l’Amministrazione avrà diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere ritenere definitivamente la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitorecauzione, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il al risarcimento dei dannidell’ulteriore danno. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso si applica quanto previsto nell’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitoren. 50.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha 1. L’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo telefax, quando per la terza volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Atto. Inoltre avrà facoltà di risolvere il Contratto secondo contratto anche nelle seguenti ipotesi:
1) del caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
2) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’assegnatario;
3) in caso di subappalto non autorizzato;
4) in caso di cessione del contratto;
5) nei casi previsti all’art. 16 “Penali” punti a) e b) del presente Atto.
2. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Contraente potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della ditta nei propri confronti, salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori. I danni e le disposizioni spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della ditta fornitrice.
3. Resterà salva, inoltre, la possibilità per l’Amministrazione Contraente di fare applicare tutte le norme di legge ee di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
4. L'Agenzia può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o r, la Convenzione nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentomancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, la trasformazioneai sensi del successivo art. 23 “Danni, la riduzione responsabilità civile e polizza assicurativa”;
b) azioni giudiziarie per violazioni di capitale o modifiche rilevanti degli organi diritti di governo societario brevetto, di una delle Partiautore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo art. 25 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
c) nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattoprecedente comma 1;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la soglia massima specificata nel Contratto prosecuzione in tutto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELin parte;
e) l'impossibilità del Fornitore mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattogara;
f) l'incapacità del Fornitore 5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di porre rimedio Fornitura a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoreessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio residui e/o della fornitura residua in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo l’Amministrazione Contraente hanno diritto di richiedere il risarcimento dei danni escutere la cauzione prestata rispettivamente per perdite l’intero importo della stessa o danni eventualmente subiti.per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al FornitoreFornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, ENEL ha resta fermo il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto della medesima Amministrazione Contraente e/o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattodella Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà 1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di fornitura come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le disposizioni condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Amministrazioni contraenti potranno risolvere di legge ediritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/o in tutti r, i casi previsti dal Contratto e/o singoli Ordinativi di Fornitura nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) lo scioglimentoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 18.
3. Nei casi di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti, l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la trasformazioneConvenzione nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 18;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, la riduzione ai sensi del successivo articolo 23;
c) azioni giudiziarie per violazioni di capitale o modifiche rilevanti degli organi diritti di governo societario brevetto, di una delle Partiautore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi del successivo articolo 26;
d) nel caso in cui tali modifiche almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" risolto il proprio Ordinativo di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELFornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
e) l'impossibilità qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di ottenere raccomandata A/R dall’Amministrazione contraente e/o dalla Agenzia, per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contrattoquanto di propria competenza, con riferimento ai propri prodotti e attivitàper porre fine all’inadempimento, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente medesima Amministrazione contraente e/o la ripetizione Agenzia hanno la facoltà di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità considerare, per quanto di eseguire o la violazione da parte del Fornitore rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o dei suoi Subfornitori la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitorepenale equivalente, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti procedere nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione il risarcimento del Contratto da parte del Fornitoredanno.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto 6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a decorrere partire dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitoreessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo l’Amministrazione Contraente hanno diritto di richiedere il risarcimento dei danni escutere la cauzione prestata rispettivamente per perdite l’intero importo della stessa o danni eventualmente subiti.per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al FornitoreFornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, ENEL ha resta fermo il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto della medesima Amministrazione contraente e/o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattodella Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Telecommunications
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Il presente Addendum si risolverà automaticamente qualora la Commissione Europea, un’autorità di risolvere il Contratto secondo le disposizioni controllo degli Stati Membri o un tribunale competente degli Stati Membri o dell’Unione Europea approvi un altro meccanismo legittimo di legge e/trasferimento da applicare ai trasferimenti dei dati personali nei Dati della Società, nei Dati dei Servizi Professionali o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguentialtri Dati Personali trattati ai sensi dell’Addendum (e qualora tale meccanismo si applichi solo ad alcuni di tali dati, il presente Addendum si risolverà solo per quei dati) e tale meccanismo non richieda le misure di sicurezza aggiuntive stabilite nel presente Addendum. La sottoscrizione del contratto multilicenza da parte della Società include la sottoscrizione del presente Allegato 1, che è controfirmato da Microsoft Corporation. Il presente Allegato 1 è in presenza aggiunta alle Clausole Contrattuali Tipo 2021 sottoscritte da Microsoft. Nell’eventualità di una causa che impedisca o influisca discrepanza tra il presente Allegato e le Clausole Contrattuali Tipo 2021, la discrepanza dovrà essere risolta in modo rilevante sulla corretta esecuzione da garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali per quanto riguarda i Dati della Società, i Dati dei Servizi Professionali e i Dati Personali ai sensi della legge applicabile. Nei paesi in cui è richiesta l’approvazione normativa per l’utilizzo delle Clausole Contrattuali Tipo, esse non potranno essere richiamate ai sensi della Decisione della Commissione europea 2010/87/UE del Contratto:febbraio 2010 per legittimare l’esportazione di dati dal paese, salvo laddove la Società disponga della necessaria approvazione normativa. A decorrere dal 25 maggio 2018, i riferimenti ai vari Articoli della Direttiva 95/46/CE nelle Clausole Contrattuali Tipo riportate di seguito verranno trattati come riferimenti agli Articoli specifici e appropriati del GDPR. Ai sensi dell’Articolo 26(2) della Direttiva 95/46/CE per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, la Società (in quanto esportatore) e Microsoft Corporation (in quanto importatore, la cui firma è riportata di seguito), ciascuna singolarmente una “parte” e collettivamente “le parti”, accettano le seguenti Clausole Contrattuali (le “Clausole” o “Clausole Contrattuali Tipo”) al fine di prevedere adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati personali nonché dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trasferimento dei dati personali specificati nell’Appendice 1 dall’esportatore all’importatore.
(a) lo scioglimentoi termini “dati personali”, “categorie particolari di dati”, “trattamento”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento”, “interessato/persona interessata” e “autorità di controllo” hanno la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una stessa accezione attribuita nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, persone fisiche con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il riguardo al trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contrattononché alla libera circolazione di tali dati;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Addendum
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di risolvere diritto il Contratto secondo le disposizioni di legge eContratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore con raccomandata a/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o r nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contrattoseguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) a seguito dell’applicazione di 6 penali;
c) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la trasformazioneliquidazione, la riduzione di capitale composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Partiil concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui tali modifiche abbiano venga nominato un impatto negativo sull'esecuzione del Contrattoliquidatore, curatore, custode o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento gestione degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contrattoaffari dell’Appaltatore;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività abbia raggiunto oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENELSocietà appaltante;
e) l'impossibilità mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del Fornitore di ottenere per tempo i certificati lavoro e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contrattoretribuzioni minime dei lavoratori;
f) l'incapacità del Fornitore affidamento di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti attività in subappalto in violazione delle istruzioni impartite di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da ENELquest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore D.Lgs. 163/06 e delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigentealtre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personaliperdita, in conformità alle leggi applicabili al Contrattocapo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
i) l'accertamentomancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante. Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, caso di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Fornitore presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
k) qualunque altra violazione da parte del Fornitore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
l) il rifiuto del Fornitore di svolgere attività previste dal Contratto;
m) il rifiuto del Fornitore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
n) l'esecuzione da parte del Fornitore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
o) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili al Fornitore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità del Fornitore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
16.3.2 Nel caso in cui il Fornitore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti del Fornitore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte del Fornitore.
16.3.3 Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto – al Fornitore, o può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di richiedere il risarcimento dei danni per perdite o danni eventualmente subiti.
16.3.4 Qualora il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili al Fornitore, ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che il medesimo abbia già prodotto, del tutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contrattopresente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.
16.3.5 In caso di in adempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto di Enel di applicare penali o adire le vie legali per chiedere il risarcimento dei danni, ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti ancora dovuti al Fornitore;
b) escutere la garanzia economica prestata dal Fornitore.
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Samples: Service Agreement