Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita. 2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione. 3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara; d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione; e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa; f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione; g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto. 4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura. 5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura. 6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno. 7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti, Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del il contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.dell’art.1456 del Codice Civile, con previa comunicazione da inviare al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione fornitore nei seguenti casi:
a1) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimagara ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. 50/2016;
b2) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivinel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi di modificazioni di cui all’art 106 del D.Lgs. 106/2016;
c3) accertamento di una delle condizioni di cui all’art 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 al momento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garaaggiudicazione;
d4) qualora il fornitore ceda la convenzione accertamento del fatto che l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o singoli contratti o i crediti di una sentenza passata in giudicato per violazione alle disposizioni della presente convenzionedel codice dei contratti;
e5) violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
6) mancata corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara e quanto fornito;
7) cessione dell’impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
8) pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
9) inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
10) violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
11) gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/4/2013 n. 62;
12) ritardi di adempimento che determinano una penale di importo superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
13) violazione delle disposizioni di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 ss.mm.ii. eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
14) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa escussa;
15) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto da specifico articolo della documentazione di gara e relativi allegati;
16) illegittima sospensione dell’attività. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi: - il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni della relativa richiesta da parte documentazione di gara e relativi allegati; - il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della Soresa;
f) applicazione Stazione Appaltante di penali oltre porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e dei crediti)di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6dopo l’applicazione delle penalità. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante ha diritto di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere ritenere in via definitiva la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione cauzione presentata e/o di Soresa al applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore del danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a La Stazione Appaltante deve risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l’Aggiudicatario ha diritto soltanto al comma 3 pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresacontratto.
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Samples: Contract for the Supply of Home Rehabilitation Modules, Special Specifications for Public Procurement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la SoresaL’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di diritto Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.rnonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., la Convenzione previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionegara, nonché per la stipula della medesimadell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
bd) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
g) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche e monitoraggio); 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Danni, responsabilità civile);
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
j) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. L’INVALSI deve risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
db) qualora fosse accertato il fornitore ceda venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, l’INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la convenzione propria compagine sociale, o singoli contratti dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o i crediti sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di 20 giorni lavorativi cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) contratto nel caso di violazione di in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
4. In caso in cui l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata fornitura tale da incidere sull’intera fornituracompromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l’INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Dalla data Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l’esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. In caso di risoluzione della Convenzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l’INVALSI si determina riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
68. Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
9. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzionedell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Soresa l’INVALSI avrà facoltà il diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i summenzionati casi Contratto/i di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa dell’INVALSI all’esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell’ulteriore dell’eventuale maggior danno.
710. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del L’INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al comma 3 fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del surrichiamato articolo, risulti negativo completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
11. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresaqualsiasi ragione.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Risoluzione. 1. In Nel caso di inadempimento del Fornitore in cui l’impresa si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione contraente anche di a uno solo degli obblighi assunti con inerenti l’esecuzione delle prestazioni, quest’ultima può assegnare all’impresa, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di PEC, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’Amministrazione contraente ha la stipula della Convenzionefacoltà, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzioneai sensi dell’articolo 1454 c.c., ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti risolto di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3diritto il contratto. In ogni caso, si conviene che la Soresal’Amministrazione contraente, senza bisogno oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il contratto di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentodiritto, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r.nelle seguenti situazioni: - accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la Convenzione nei seguenti casi:
a) sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’impresa nel corso della procedura di alcuno gara di cui alle premesse; - perdita, da parte dell’impresa dei requisiti minimi richiesti per di partecipazione quali il fallimento o la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - nel caso in cui sia emerso che il l’impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi - penalità superiori al 10% dell’importo del contratto; - violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 9; - mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della presente Convenzione, nonché per la stipula cauzione e della medesima;
b) polizza assicurativa nei casi in cui è previsto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura ; - violazione degli obblighi di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i riservatezza di cui all’art. 14; - cessione dei crediti in violazione alle delle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6legge; - casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche; - altri casi previsti dalla normativa vigente. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituradel contratto, l’Amministrazione contraente avrà facoltà diritto di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere ritenere definitivamente la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo restando il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla Gli effetti della risoluzione della Convenzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso si applica quanto previsto dall’artnell’art. 6108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa50.
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Samples: Contratto Per La Fornitura, Contratto in Forma Pubblica Amministrativa
Risoluzione. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In caso tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al precedente art. 26, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di inadempimento 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione apposito provvedimento amministrativo motivato e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitacomunicato all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente Si procederà inoltre alla percentuale rappresentata dal valore economico risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: • fallimento dell’Appaltatore; • in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016; • mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017; • subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; • nelle ipotesi previste nel presente capitolato; • effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; • nelle ipotesi previste dalla legge; • Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto sull’ammontare complessivo ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della convenzionesicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
3. In ogni casocaso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Appaltatore, il Comune di Spoleto si conviene riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che la Soresahanno partecipato alla presente gara, senza bisogno al fine di assegnare previamente alcun termine stipulare un nuovo contratto per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno l’affidamento dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura servizi oggetto di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti . L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine sede di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attogara.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa Nel caso di risoluzione relativa del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera forniturapagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 23.
5. Dalla data In caso di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati attività da parte di risoluzione della Convenzionealtre ditte, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni casocomprese le eventuali spese per atti e simili, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoa carico dell’Appaltatore, salvo l’eventuale danno ulteriore.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Service Agreement, Capitolato Prestazionale Di Gara
Risoluzione. 1Fermo restando quanto previsto dal precedente art.13, dall’art. In 108 del Codice degli Appalti e dal Contratto con riferimento alle cause di risoluzione del medesimo, si conviene che, in caso di inadempimento del Fornitore anche Contraente, il Poligrafico, previa diffida formale e assegnazione di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneun congruo termine per adempiere, Soresa avrà ha la facoltà di risolvere dichiarare la Convenzione risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Nei casi Resta salvo il diritto del Poligrafico al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli ogni altro diritto. Il Poligrafico può altresì risolvere di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresadiritto il Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 cod. civc.c., con previa comunicazione al Fornitore Contraente con raccomandata a.r., la Convenzione A/R nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero avvenga il venir meno superamento del limite di alcuno dei requisiti minimi richiesti applicazione delle penali al Contraente pari al 10% (dieci per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimacento) del valore del Contratto;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivinei casi previsti dal Contratto e dai relativi Allegati;
c) accertamento della in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate ottemperanza a quanto previsto dal Fornitore nel corso della procedura di garaprecedente art. 12;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine nei casi di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate cui agli articoli 12 artt. 4 (Divieto di cessione del contratto e dei creditidel credito), 21 24 (Tracciabilità dei flussi finanziariRiservatezza) e 25 (Privacy), 22 (Adempimenti ;
e) in caso di ottenimento del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti DURC negativo per due volte consecutiveconsecutive ai sensi del precedente art. A tal fine 6. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del Contratto, il Poligrafico ha facoltà di riaffidare le Amministrazioni si impegnano a comunicareattività o i lavori non effettuati in tempo utile dal Contraente; in caso di esecuzione in danno, inviando la relativa documentazione a supporto, il Contraente sarà responsabile per le avvenute risoluzioni alla Soresaspese e i danni sopportati dal Poligrafico.
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Samples: Condizioni Generali Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture, Condizioni Generali Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture
Risoluzione. 1. In 21.1 Il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile mediante l’invio di raccomandata a/r, nei seguenti casi: (i) grave o ripetuta violazione degli obblighi in materia sicurezza e igiene del lavoro; (ii) grave o ripetuta violazione degli obblighi retributivi, di previdenza e assistenza sociale; (iii) violazione di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie; (iv) mancata consegna e/o sopravvenuta inefficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 15; (v) violazione delle disposizioni del Codice Etico.
21.2 Il Contratto potrà essere altresì risolto dal Committente ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile qualora, in caso di inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore a qualunque e ciascuno degli obblighi contrattuali diversi da quelli indicati al paragrafo 21.1, l’Appaltatore non abbia posto rimedio all’inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida ad adempiere inviata dal Committente.
21.3 Le Parti convengono che in ogni caso di inadempimento del Fornitore anche Committente e, in particolare in caso di uno solo degli obblighi assunti mancato pagamento da parte del Committente di 2 (due) fatture consecutive, l’Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, qualora il Committente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della diffida ad adempiere inviata dall’Appaltatore.
21.4 In caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà corrispondere al Committente entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta con la stipula della Convenzionequale il Committente dichiara risolto il Contratto, Soresa avrà tutti i costi e le spese sostenuti per la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzionesostituzione dell’Appaltatore.
21.5 Il Committente corrisponderà all’Appaltatore, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatogià corrisposti, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente il costo dei Servizi Industriali eseguiti alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti del Contratto, al netto di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ammontare dovuto ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6paragrafo 21.4
21.6 In caso di risoluzione per fatto del Committente, comma 8 quest’ultimo corrisponderà all’Appaltatore: (i) gli interessi di mora calcolati su base giornaliera indice Euribor (1 mese), incrementato di 0,1 punti percentuali, sul mancato pagamento fino alla data di risoluzione del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere Contratto; (ii) il singolo Contratto pagamento della parte di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico corrispettivo annuale relativa ai Servizi Industriali eseguiti alla data di regolarità contributiva risoluzione del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaContratto.
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Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà La Regione Puglia ha la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento nelle seguenti ipotesi: • qualora le violazioni del progetto tecnico e del presente contratto comportino negligenze tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale; • mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti del personale dipendente; • subappalto non espressamente autorizzato dal committente; • mancato rispetto, definitivamente accertato, dei contratti collettivi; • perdita dei requisiti minimi previsti per l’affidamento del servizio; • fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; • abbandono dei lavori da parte dell’aggiudicatario; • ritardo che determina danno non recuperabili con la penale; • cessione del contratto; • ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto; • in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal Codice Civile. In tali casi la Regione Puglia potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva ed indicando la Convenzione e data dalla quale la risoluzione produrrà i suoi effetti. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per fatto dell’Appaltatore stesso, questo sarà tenuto al rigoroso risarcimento di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitatutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del CapitolatoIl committente può, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata inoltre, recedere dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei d’appalto negli ulteriori seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno : • per motivi di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionepubblico interesse; • in qualsiasi momento dell’esecuzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto avvalendosi delle dichiarazioni presentate dal Fornitore facoltà concesse nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attoCodice Civile.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contract for Services
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionedel Contratto che si protragga oltre il termine, Soresa avrà non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC da Venis, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di risolvere la Convenzione considerare risolto di diritto il Contratto e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la SoresaXxxxx, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 codcodice civile, nonché ai sensi dell’art. civ.1360 codice civile, con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r.a mezzo PEC, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, gara di cui alle premesse nonché per la stipula della medesimadel Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione delle cauzioni eventualmente escussa escusse entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadi Venis, anche ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 delle Condizioni Generali;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 15 delle presenti Condizioni Generali;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Venis e/o gli Utilizzatori, ai sensi dell’articolo 18 delle presenti Condizioni Generali;
f) applicazione nei casi di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate cui agli articoli 7 (Importi dovuti e Fatturazione), 9 (Trasparenza), 12 (Riservatezza), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 16 (Subappalto), 17 (Divieto di cessione del contratto contratto) e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo Codice Etico e di legalitàCondotta) del presente atto.
43. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa In caso di risoluzione relativa del Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Venis e degli Utilizzatori, sino al singolo contratto sia considerata tale subentro del nuovo Fornitore o alla data indicata da incidere sull’intera fornituraVenis.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
64. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa del Contratto Venis avrà facoltà diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove cauzione prestata per l’intero importo dello stesso. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa Venis al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Servizio Di Gestione Dei Verbali, Servizio Di Elaborazione Elettronica
Risoluzione. 1Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. In caso Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di inadempimento diritto del Fornitore anche contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la Milano ha inoltre facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzioneil contratto, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.del Codice Civile, con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse : • frode nella esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la non sussistenza ovvero il venir meno sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di alcuno dei requisiti minimi richiesti per lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionequalità, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso regolarità e la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità continuità del contenuto servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura modalità di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione esecuzione contrattuali o singoli contratti reiterate irregolarità o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di violazione concordato preventivo, di una fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ impresa. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto e dei creditiin caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari)in capo all’appaltatore, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attodella cauzione definitiva.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali, Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In Salvo ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto rimedio permesso ai sensi dell’art. della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 cod. civ.del codice civile, a seconda dei casi, con comunicazione gli effetti di cui al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti casicircostanze:
(a) qualora fosse accertata la Parte Finanziata non sussistenza ovvero il venir meno adempia puntualmente al pagamento di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contratto e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
7. Soresa procede alla risoluzione (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto;
(c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Convenzione Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti in un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale violazione si è verificata;
(d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (D.lgs 231/2001), 8.1.8 (Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice) e 8.1.9 (Correttezza ed accuratezza delle informazioni) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
(e) fatto salvo quanto previsto al successivo punto (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (Obblighi di Informazione) e 10 (Obblighi della Parte Finanziata) del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a quanto previsto dall’art. 6meno che, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui il documento unico si è verificato;
(f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di regolarità contributiva cui agli Articoli 9.4 e 10.14 del Fornitore, nei casi presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
(g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al comma 3 del surrichiamato articolopresente Articolo 11.2.1, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui si impegnano è verificato;
(h) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni dalle stesse assunte nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a comunicaremeno che, inviando la relativa documentazione a supportoove rimediabile, le avvenute risoluzioni alla Soresatale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.
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Samples: Convenzione Mise Abi CDP, Addendum to the Convention on Instrumental Goods
Risoluzione. 1. In L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) in caso di inadempimento ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con presente Accordo;
c) applicazione delle penali oltre la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitamisura massima stabilita dall’articolo “Penali”.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del CapitolatoL’Azienda potrà, le singole Amministrazioni avranno la avvalendosi della facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornituracui all’art. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione l’Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata nei confronti del fornitore o dei dirigenti dell’Impresa con funzioni specifiche relative alla stipula o all’esecuzione del contratto sia stata disposta la non sussistenza ovvero misura cautelare sia intervenuto il venir meno giudizio per taluno dei delitti di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionecui agli artt.: 317, nonché per la stipula della medesima;319, 319bis, 319 ter del codice penale.
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Soresadell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Contratto;
fd) applicazione di delle penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 dall’articolo “Penali” della presente Convenzione”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto reiterati e dei crediti)aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari)comprovati da contestazioni ufficiali da parte dell’Azienda;
h) qualora disposizioni legislative, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attoregolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
43. Peraltro Soresa potrà risolvere la La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Per quanto non previsto dal presente Convenzionearticolo, ove la causa si applicano gli Atti di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove gara e le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi disposizioni di cui al comma 3 codice civile in materia di risoluzione del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresacontratto.
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Samples: Appalto Specifico, Appalto Specifico
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore di servizi anche di a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la stipula della Convenzione, Soresa avrà medesima Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere la Convenzione considerare risolto di diritto il Contratto e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore di servizi per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore di servizi con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla servizi nel corso della procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimadi cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, anche secondo quanto stabilito nell’articolo 5 del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garaContratto;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)Stazione appaltante, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente precedente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa13.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della ConvenzioneConvenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, Soresa avrà che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di risolvere considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, la Convenzione e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la SoresaXx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’artdell art. 1456 cod. civ., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione l aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimamedesima Convenzione;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della Convenzione;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaXx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente all articolo 11 “Penali” della 9 del presente Accordo quadro/Convenzione;
g) raggiungimento dei valori massimi di penale per ognuno dei livelli di servizio previsti dall art.15 del Capitolato tecnico;
h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto e dei crediticontratto), 21 17 (Brevetti industriali e diritti d autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 22 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
43. Peraltro Soresa potrà Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione, ove Convenzione per la causa di risoluzione parte relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornituraFornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura.
54. Dalla data di La risoluzione della Convenzione si determina legittima la risoluzione dei singoli Contratti di FornituraFornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
65. In tutti i casi summenzionati casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della ConvenzioneConvenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, Soresa avrà facoltà Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti cauzione prestata rispettivamente per l intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all importo del/i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione dell Amministrazione e/o di Soresa Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore dell ulteriore danno.
6. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. Soresa procede La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’artdall art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi Appalto Specifico nell ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaXx.Xx.Xx. S.p.A.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Lava Noleggio
Risoluzione. 1L’A.S.L. BI, nel rispetto di quanto previsto dall’art 108 D.Lgs. 50/2016 in tema di risoluzione con- trattuale per inadempimento della Ditta aggiudicataria, avrà comunque, facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti casi: ▪ grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell’A.S.L. BI; ▪ impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali; ▪ sospensione o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, da parte della Ditta aggiudicataria; ▪ cessione a qualsiasi titolo del contratto non autorizzata; ▪ inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti risoluzione, l'A.S.L. BI affiderà ad altra Ditta aggiudicataria il servizio, utilizzando, se possibile ai sensi delle disposizioni legislative, la graduatoria della gara con la stipula quale è stata aggiudi- cata il contratto, e, escussa la garanzia prestata a fronte del danno subito, ovvero a fronte del poten- ziale danno, alla fine del periodo contrattuale addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggior costo sostenuto, ulteriore rispetto all’ammontare della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi fatta salva la possibilità di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di Servizio liquidazione e Penali” fatto salvo il risarcimento del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornituradanno ulteriore. In tal caso sarà escussa di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, cessione, conferimento o affitto, l'A.S.L. BI applicherà le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in tema di successione nel contratto, e, ove possibile ed ammesso dalle disposizioni vigenti, l’A.S.L. BI potrà pretendere tanto la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico continuazione del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre Società in liquidazione, quanto la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel continuazione da parte dell’eventuale Ditta aggiudicataria subentrante. Invece, in caso di violazione fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolta fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’X.X.X.XX verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di cessione pegno, sulla garanzia definitiva e sulle fatture in attesa di liquidazione. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente all’esecuzione del contratto e dei crediti)contratto, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina chiedendo la risoluzione dei singoli Contratti anticipata dello stesso nel periodo di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione sua vigenza, l’A.S.L. BI potrà chiedere l’esecuzione coattiva degli obblighi contrattuali, ovvero accedere alla richiesta della ConvenzioneDitta aggiudicataria, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente ma, in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni tal caso, resta fermo tratterrà a titolo di penale, tutto il diritto dell’Amministrazione e/o deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese co- munque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta aggiudicataria, a titolo di Soresa al ulteriore risarcimento dell’ulteriore danno.
7danni, rivalendosi, se del caso, anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio Oltre a quanto previsto dall’art. 66 della L.R. 18/94 si provvederà altresì alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi: − in caso di grave inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria; − qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, comma 8 risulti inferiore del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto 30% rispetto a risolvere il singolo Contratto quanto stabilito; − qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Ditta aggiudicataria e del fatto non sia stata informata l’X.X.X.XX e i competenti Uffici provinciali preposti alla tenuta dell’Albo delle cooperative sociali entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. − in caso di Fornitura nell’ipotesi mancato inizio del servizio alla data stabilita; - in cui il documento unico caso di regolarità contributiva avvenuta cancellazione dagli Albi Provinciali e/o dall’Albo delle Cooperative; - in caso di sospensione, anche parziale, del Fornitoreservizio, nei esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); - in caso di abituale mancanza o negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; - quando la Ditta aggiudicataria conceda il servizio o singole fasi dell’esecuzione di esso, in subappalto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante; - quando la Ditta aggiudicataria, attraverso un proprio dirigente o funzionario, si renda colpevole di frode nei confronti dell’X.X.X.XX accertata con sentenza passata in giudicato o versi in stato di insolvenza accertata secondo i parametri di cui al comma 3 all’art. 1 Legge Fallimentare; - la non applicazione ai dipendenti e ai soci lavoratori del surrichiamato articoloContratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali., risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresafirmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative o altro contratto collettivo di settore firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative; - il mancato versamento dei contributi previdenziali.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso Il Contraente dichiara di essere edotto che le disposizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro), 4 (Processi di skill assessment, progettazione ed esecuzione di piani di formazione), 5 (Strumenti e piattaforme funzionali all’erogazione dei servizi), 6 (Modalità di affidamento), 7 (Gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività), 8 (Profili professionali), 10 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), 13 (Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria), 14 (Variazioni in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxx di cessione dell’Accordo Quadro, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva), 16 (Xxxxxx e sicurezza. Responsabilità e manleva), 17 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy), le premesse, i requisiti previsti nella documentazione di gara, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio stabiliti nel "Capitolato Tecnico" come eventualmente migliorati dall’Offerta Tecnica del Contraente, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e pertanto il mancato rispetto delle obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce grave inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitacontrattuale.
2. Nei casi Pertanto, ferma restando l’applicazione delle penali di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli cui al precedente art. 11 (Penali), qualora il Contraente si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di Servizio e Penali” del Capitolatocui sopra, le singole Amministrazioni avranno la InfoCamere avrà facoltà di considerare risolti risolvere il presente Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto Attuativi ai sensi dell’art. 1456 coddel codice civile. civE' fatto salvo in ogni caso il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
3. Resta inteso, con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r.inoltre, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno che InfoCamere potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro anche in caso di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionegravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 20 (Normativa in tema di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei creditipubblici), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Documentazione antimafia) e 22 (Adempimenti Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) ed, altresì, in caso di violazione da parte del Fornitore Contraente di obblighi derivanti dal Protocollo da norme di legalità) del legge richiamate nel presente attoAccordo Quadro ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa In caso di risoluzione relativa del presente Accordo Quadro per i motivi di cui al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5presente Accordo Quadro ovvero di cui all’art. Dalla data 110, comma 1, del Codice, InfoCamere si riserva di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione servizi ai sensi del presente medesimo articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 110 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaCodice.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. 1. In caso Il presente contratto si intenderà risolto di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionediritto, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r.per fatto e colpa dell’Associato, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione mancato o inesattoadempimento di quest’ultimo anche ad una soltanto delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto seguenti obbligazioni: • obbligo di cessione mantenere per tutta la durata del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo i requisiti di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa affidabilità professionale di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’artcui all’art. 6, comma 8 2 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto presente contratto; • obblighi informativi di cui all’art. 6, comma 3, del presente contratto; • divieto di cessione del presente rapporto di associazione in partecipazione senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte di cui all’art. 8; • sospensione dello svolgimento dei servizi, in almeno un’area di parcheggio, per un periodo superiore a 48 (quarantotto) ore consecutive; • rispetto delle disposizioni normative a tutela dei lavoratori relative alla regolarità contributiva ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; • mancato versamento di almeno 15 giorni di incassi; • svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente contratto; • obbligo di sostituzione del garante ai sensi dell’art. 19, ultimo comma, del presente contratto; • obblighi di cui agli artt., 20, 21, 22, 28, 31, 33, 34 e 35 del presente contratto; • nei casi previsti nel Specifiche tecniche al punto “Rilevanza delle sanzioni ai fini della facoltà di Metropark di risolvere il singolo Contratto contratto”. In questi casi il contratto si intenderà risolto di Fornitura nell’ipotesi in cui diritto dalla data di comunicazione di Metropark di volersi avvalere della presente clausola, fatto salvo il documento unico diritto di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi quest’ultima di escutere la garanzia fideiussoria o a trattenere il deposito cauzionale di cui al comma 3 del surrichiamato articolosuccessivo art. 19 ed a conseguire l’integrale risarcimento dell’eventuale maggior danno subito in conseguenza della risoluzione. Per effetto della risoluzione l’Associato è obbligato a cessare immediatamente ogni attività riconsegnando gli impianti e le attrezzature di cui all’art. 2, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicareultimo comma, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresache precede.
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Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Impresa anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneil presente contratto che si protragga oltre il termine, Soresa avrà non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di risolvere dichiarare la Convenzione risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la SoresaACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimagara;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadi ACI Informatica;
fc) applicazione di penali oltre mancata copertura dei rischi durante tutta la misura massima stabilita al vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneart. 20;
gd) nel caso nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 4 Durata; 12 Adempimenti specifici a carico dell’impresa; 14 Obblighi nei confronti dei dipendenti; 16 Diffida ad adempiere; 17 Obblighi di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (riservatezza; 20 Penali; 24 Segreto d’ufficio; 25 Subappalto 26 Cauzione; 27 Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (; 30 Sospensione dei pagamenti; 31 Tracciabilità dei flussi finanziari); 33 Codice etico e Modello Organizzativo di ACI Informatica; 35 Condizioni particolari di risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore farsi con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.a.r..
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitaD.Lgs. 50/2016.
2. Nei casi A prescindere dalle cause generali di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato tecnico, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario mediante PEC, nel caso di Servizio mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e Penali” del Capitolatosecondo le condizioni, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti modalità, i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del termini e le prescrizioni contenute nel contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzionee negli atti e documenti in esso richiamati.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto: • qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all’Aggiudicatario; • qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per il servizio, nelle penalità previste dal paragrafo 10 del capitolato; • in caso di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti eliminate in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta seguito a diffida formale da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel dell’Amministrazione; • in caso di violazione esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; • in caso di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di cessione forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto e dei crediti)contratto, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo da parte dell’Aggiudicatario; • qualora la società aggiudicataria proceda a sostituire o a variare il Gruppo di legalità) del presente attolavoro senza l’assenso dell’Amministrazione.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia considerata tale da incidere sull’intera forniturastata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
5. Dalla data In caso di accertata e violazione da parte dell’Amministrazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, l'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei singoli Contratti di Fornituradanni.
6. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della risoluzione.
7. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzionedel contratto, Soresa avrà facoltà l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituracauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del servizio risolto, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. all’Aggiudicatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. In caso 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di inadempimento diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti Codice Civile, con la stipula semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della Convenzioneclausola risolutiva espressa, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) : • qualora fosse accertata la l’affidatario non sussistenza ovvero adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010. • qualora venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
bdel contratto; • nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016; • nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati; • qualora gli accertamenti antimafia presso disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione prosecuzione in tutto o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) parte; • nel caso di violazione delle norme di una legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; • mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle obbligazioni indicate norme relative agli articoli 12 (Divieto oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori; • nel caso di cessione del contratto violazione ripetuta delle norme di sicurezza e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore prevenzione; • violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di legalità) comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calendasco, approvato con delibera G.C. n.76 del 21/12/2013 ed aggiornato con delibera G.C. n. 86 del 21/12/2017; • mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39 • abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa dalla ditta appaltatrice; • gravi e ingiustificate irregolarità nell’esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo; • qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente atto.
4capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio; • impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti; • mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari; • qualora l’aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione; • in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione; Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l’Amministrazione comunichi all’aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa Nel caso di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzionedel Contratto, Soresa avrà facoltà il Comune ha diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore all'aggiudicatario con lettera raccomandata a/r. le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa del Comune al risarcimento dell’ulteriore danno. Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l’esclusione dell'aggiudicatario dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione. 1) La Regione potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. In 122, del D.Lgs.36/2023, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto,ai sensi dell'articolo 120 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
b) l’affidatario venga a trovarsi, in qualsiasi momento successivo all’aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di esclusione per come disciplinate dagli articoli da 94 a 97 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2) Si conviene altresì che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun ulteriore termine perl’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., il Contratto previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti casi:
a) in caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionedel Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, Soresa avrà la facoltà che verrà segnalato a mezzo di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.pec dalla Regione;
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
ab) qualora fosse sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta in esame per l’aggiudicazione della presente Convenzionedell’Appalto, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positividel Contratto;
c) accertamento della qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di garaaggiudicazione dell’appalto;
d) qualora il fornitore ceda Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la convenzione prestazione di servizi a condizioni e/o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionemodalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dall’Offerta Tecnica;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Riservatezza, Divieto di cessione del contratto e dei crediti)contratto, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) ,del presente atto;
f) qualora il Fornitore violi il divieto di cessione del contratto o il divieto di subappalto, a qualsiasi titolo, per come anche disposto dal successivo art. 13;
g) qualora il Fornitore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii., per come anche disposto dal successivo art. 18;
3) La Regione, in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare quando:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 97 del D.lgs. 36/2023.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa ) La Regione procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contratto al verificarsi anche solo di una delle ipotesi di cui all’art. 122del D.Lgs. 36/2023 ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 6particolare:
a) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore1, nei casi lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 3 2 del surrichiamato articolopredetto articolo 120 e, risulti negativo con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per due volte consecutivela presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. A tal fine Acquisite e valutate negativamente le Amministrazioni si impegnano predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a comunicaredieci giorni, inviando entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato,e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga,la relativa documentazione a supportoRegione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5) La Regione procede alla risoluzione del Contratto, al verificarsi anche solo di una delle ipotesi in cui, non vengano osservate da parte del fornitore le avvenute risoluzioni alla Soresadisposizioni di cui al DCA n. 201 del 13 luglio 2023, ed in particolare il relativo allegato A) artt. n.6,7 ed 8.
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Samples: Decreto Dirigenziale
Risoluzione. 1. In Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli gravi inadempienze agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornituracontrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso sarà escussa il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso, caso si conviene che la Soresail Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., con comunicazione al Fornitore previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione delle cauzioni eventualmente escussa escusse entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadel Dipartimento;
b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;
d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);
e) cessione parziale o totale del contratto;
f) applicazione nei casi di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate cui agli articoli 12 concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (Divieto articolo 4); obblighi di cessione del contratto riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei creditiservizi (punto 11), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la Costituisce causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornituradel contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
5, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Dalla data In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della Convenzione si determina facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la risoluzione dei singoli Contratti prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originaria Affidataria in sede di Fornitura.
6offerta. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio adempimento a quanto previsto dall’art. 6135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Dipartimento risolverà, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere altresì, il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, presente contratto nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine e con le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresamodalità ivi previste.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1A parte i casi di risoluzione del contratto di appalto stabiliti dal Codice Civile, l’Ente appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui dovessero verificarsi: • gravi violazioni degli obblighi contrattuali; • altre violazioni degli obblighi contrattuali, cui hanno fatto seguito precisazioni con diffida formale dell’Ente, non ottemperate dalla Ditta appaltatrice; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali da parte della impresa appaltatrice; • in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di morosità e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Ente né consentiti dal presente Capitolato; • in caso di motivato esito negativo reiterato dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione, eseguite ai sensi del presente Capitolato; • In caso del manifestarsi di n. 3 recidive nelle inadempienze, anche diverse tra loro, di cui all’art. 8 del presente Capitolato (Penali). In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico risoluzione del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni casoper inadempienza dell’aggiudicatario, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo l’Ente ha il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoacquisire il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. .
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Risoluzione. 1. In caso Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresarispettiva competenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere di diritto la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.rnonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., la Convenzione previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionegara, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto Convenzione e per lo svolgimento delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzioneattività ivi previste;
e) mancata reintegrazione della cauzione delle garanzie definitive eventualmente escussa escusse entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaConsip S.p.A.;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneall’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
gk) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di violazione qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore derivanti dal Protocollo o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di legalità) cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del presente attorapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata Convenzione o con i contratti attuativi tale da incidere sull’intera fornituracompromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Dalla data di risoluzione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione si determina la risoluzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornituraattuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneConvenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Soresa avrà facoltà Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la cauzione; analogamente garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in tutti i summenzionati casi caso di risoluzione una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove propria. Xxx l’escussione non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata aA/r. R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione della medesima Amministrazione Contraente e/o di Soresa Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
710. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al comma 3 fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresacompletamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Convenzione Consip Energia Elettrica
Risoluzione. 1. In Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l‟ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento del valore dello stesso, ovvero nel caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli gravi inadempienze agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornituracontrattuali da parte dell‟affidataria. In tal caso sarà escussa il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3cauzione definitiva, nonché di procedere all‟esecuzione in danno dell‟affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell‟eventuale maggior danno. In ogni caso, caso si conviene che la Soresail Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol‟adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. dell‟articolo 1456 cod. civc.c., con comunicazione al Fornitore previa dichiarazione da comunicarsi all‟affidataria con raccomandata a.r.a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione delle cauzioni eventualmente escussa escusse entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadel Dipartimento;
b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;
d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);
e) cessione parziale o totale del contratto;
f) applicazione inosservanza delle disposizioni contenute nel DPR n.62/2013 (Codice di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” comportamento dei dipendenti pubblici) e nel DPCM 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della presente Convenzionedignità e dell‟etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di tutte le altre disposizioni previste nel Patto di integrità sottoscritto in data ;
g) nel mancato rispetto degli obblighi inerenti il rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni dei dipendenti dell‟affidataria (articolo 5); mancato rispetto degli obblighi di riservatezza (articolo 6); mancata presentazione della cauzione (articolo 9); mancato rispetto delle clausole penali e divieto di sospensione dei servizi (articolo 14). In caso di violazione risoluzione del contratto, l‟affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di una delle obbligazioni indicate agli provvedere all‟esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara aperta europea, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 12 (Divieto 297, comma 1 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del d. lgs. n. 163/2006. Si procederà all‟interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l‟originario aggiudicatario. L‟affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall‟originaria affidataria in sede di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6offerta. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio adempimento a quanto previsto dall’artdall‟articolo 135 del d. lgs. 6n. 163/2006 il Dipartimento risolverà, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere altresì, il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, presente contratto nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine e con le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresamodalità ivi previste.
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Samples: Contract
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:Il presente accordo integrativo
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno può essere disdetto in qualsiasi momento da uno dei contraenti me- diante comunicazione scritta indirizzata agli altri contraenti, con un termine di alcuno dei requisiti minimi richiesti disdetta di nove mesi per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimafine di un mese;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivipuò essere sciolto immediatamente e per iscritto da uno dei contraenti se un altro contraente è insolvente, entra in fallimento oppure cessa volontariamente l’attività e viene liquidato;
c) accertamento della può, in caso di violazione sostanziale ed eliminabile di una o più di- sposizioni del presente accordo integrativo da parte di un contraente che, invitato mediante richiesta scritta a rimediare alla violazione, non veridicità vi abbia adempiuto entro 30 giorni, essere disdetto mediante comunicazione scritta da uno dei contraenti che non abbia commesso una simile violazione dell’accordo, al più presto 90 giorni dalla viola- zione dell’accordo e rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. Per violazione sostanziale di una disposizione del contenuto delle dichiarazioni presentate presente accordo integrativo s’intende qualsiasi violazione di fronte alla quale dal Fornitore nel corso della procedura con- traente che ha dato la disdetta non ci si possa in buona fede aspettare che continui ad aderire all’accordo integrativo, e/o di garafronte alla quale l’adempimento dell’accordo integrativo da parte del contraente che da la disdetta risulti oggettivamente irragionevole;
d) qualora termina immediatamente e automaticamente, se la GBCC e/o SPS hanno terminato il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione«Multicurrency Credit Card Facility Bilateral Agree- ment for Switzerland»;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro termina immediatamente e automaticamente se il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo accet- tazione tra SPS ed il diritto dell’Amministrazione PC termina e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7se il PC cessa la propria attività commerciale e/o la trasferisce a terzi. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi La disdetta o la cessazione del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresaaccordo integrativo ha effetto su tutti e tre i contraenti.
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Samples: Condizioni Generali
Risoluzione. 1. In Nel caso di inadempimento esecuzione irregolare del Fornitore anche servizio, di uno solo degli obblighi assunti con mancato rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato o nel presente contratto o di prestazione del servizio insufficiente, tale da compromettere la stipula della Convenzionebuona riuscita delle prestazioni, Soresa l’Amministrazione procederà a fissare all’aggiudicatario un termine per le controdeduzioni e per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto e nel capitolato, il contratto deve intendersi automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni - mancato rispetto del termine previsto per la Convenzione consegna dell’allestimento completo e funzionante; - frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali - violazione dell’obbligo di incamerare la cauzioneriservatezza; - cessione in tutto o in parte, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatoa qualsiasi titolo o ragione, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico direttamente o indirettamente, del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresadi appalto; - sospensione nell’erogazione dei servizi, senza bisogno la previa autorizzazione dell’Amministrazione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentodiritto, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.del codice civile, con effetto immediato a seguito della comunicazione al Fornitore dell’Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. Trovano applicazione le cause di risoluzione di cui all’articolo 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con raccomandata a.r.funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione318, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in codice penale. L’accertata e grave violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014 (che si estende ai collaboratori della Soresa;
fsocietà aggiudicataria sulla base di quanto previsto nell’art. 6) applicazione di penali oltre comporterà la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel risoluzione del contratto. In caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) risoluzione del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzionecontratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il compenso dovuto in misura proporzionale per le prestazioni effettivamente rese, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6risoluzione. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzionedel contratto, Soresa avrà facoltà l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituracauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del servizio risolto, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore all’aggiudicatario con lettera raccomandata aA/r. R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la E’ facoltà di dell’Amministrazione Comunale risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del il contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., del C.C. a rischio e danno dell’appaltatore con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno interruzione del servizio protratta per oltre sei giorni, salvo cause di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimaforza maggiore;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivil’accertamento di tre infrazioni di cui ai punti a), b), d) del precedente articolo;
c) accertamento della non veridicità l’accertamento di due infrazioni di cui al punto c) del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garaprecedente articolo;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionecaso di subappalto del servizio non autorizzato dal Comune;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine in caso di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresainosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato;
f) applicazione in caso di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzionegravi danni prodotti agli impianti o attrezzature;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)in cui si verifichino nel corso dell’esercizio irregolarità gravi, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari)ripetute, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalitàdebitamente contestate o sia compromessa la sicurezza degli utenti;
h) del presente atto.nel caso in cui il gestore, per inosservanza degli obblighi che la legge prescrive a suo carico, non permetta il regolare funzionamento degli impianti;
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente i) nel caso in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove cui il gestore non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo paghi il diritto dell’Amministrazione canone e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.i consumi energetici entro i termini malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere;
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi j) nel caso in cui il documento unico gestore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con il presente anche in relazione alle attività sportive promozionali ed al personale da impiegarsi nel servizio, malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere. Nel caso di regolarità contributiva risoluzione del Fornitore, nei casi contratto per incapacità o negligenza la cauzione sarà trattenuta in misura da consentire il recupero del canone di cui al comma 3 affitto e delle spese sostenute dal Comune. Sarà inoltre esperita l’azione del surrichiamato articolo, risulti negativo risarcimento del danno per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresaeventuali maggiori spese che il Comune dovrà sostenere.
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Samples: Capitolato Per La Concessione Della Gestione Della Piscina
Risoluzione. 1. In caso L’Amministrazione Comunale, qualora il Concessionario reiteratamente non esegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, potrà risolvere, ai sensi di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionelegge, Soresa avrà il contratto per inadempimento.
2. Fermo quanto al comma precedente, l’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi: • interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo; • ritardato pagamento, anche solo parziale, del canone di concessione superiore a 120 giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 4 comma 6, con conseguente diritto al risarcimento del danno. • inottemperanza a quanto stabilito negli artt. 24, 25 e 31 per la Convenzione vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità; • mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione, della cauzione definitiva escussa; • qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste all’art. 10 del presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate; • cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto: • frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali; • fallimento o procedura concorsuale del Concessionario; • perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; • gravi inadempienze degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di incamerare sicurezza del lavoro nei confronti del personale dipendente impiegato nei servizi della Concessione; • per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 del presente Capitolato; • per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2prosecuzione della concessione a termine dell'art. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.1453 C.C.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel Nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzioneconcessione per cause imputabili al Concessionario, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitural'Amministrazione, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, può affidare la concessione stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando al Concessionario uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione stessa a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla cauzione o fidejussione di cui all’art. 5 del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresacapitolato.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Generi Di Ristoro
Risoluzione. 1. In caso 12.1 L’Accordo si risolverà immediatamente di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionediritto, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione nelle forme e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, secondo le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’artmodalità previste dall’art. 1456 cod. civc.c., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata eventi che comportino la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per nullità, l’annullamento, la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per risoluzione o comunque la stipula della medesimacessazione degli effetti del Contratto Principale;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivicessazione dell’attività di impresa in capo alla Mandante;
c) accertamento fallimento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della Mandante, o sua sottoposizione ad altra procedura di garaconcorsuale;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti subappalto delle Prestazioni da parte della Mandante in violazione alle disposizioni della presente convenzioneassenza di espressa autorizzazione dalla Mandataria;
e) mancata reintegrazione cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della cauzione eventualmente escussa regolarità del Servizio entro il termine di 20 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadalla contestazione intimata dalla Mandataria, o altro termine indicato nella contestazione in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1454 c.c.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” protrazione della presente Convenzioneforza maggiore per periodi superiori a 6 (sei) mesi;
g) nel caso applicazione di violazione penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
12.2 Al verificarsi di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto cause di cessione risoluzione sopraelencate, la Parte comunicherà all’altra la propria volontà di avvalersi della risoluzione.
12.3 Oltre ai casi di risoluzione sopra elencati, le Parti potranno risolvere congiuntamente l’Accordo, prima del contratto termine, per ogni qualsivoglia motivo.
12.4 Indipendentemente dalle cause che hanno portato alla risoluzione dell’Accordo, le Parti dovranno comunque portare a termine eventuali impegni contrattuali ancora in essere con l’altra Parte, ed a meno di specifici accordi presi tra le Parti rimarranno inoltre validi accordi di non concorrenza e confidenzialità fino al termine definito.
12.5 Rimanendo inteso che in ogni caso di dubbio circa l’applicazione di una delle precedenti limitazioni le Parti discuteranno in buona fede l’applicabilità di tali limitazioni ed inoltre che le Parti non potranno negare irragionevolmente la propria approvazione, ove possibile. 13 Articolo 13 – Dichiarazione di osservanza della legge in generale
13.1 L’Università di Foggia svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della propria attività. Pertanto, l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello disciplinato dal presente Accordo sono subordinati al medesimo principio di rigoroso rispetto delle norme di legge e dei crediti)regolamenti tempo per tempo vigenti.
13.2 A tale proposito, 21 (Tracciabilità l’Università di Foggia si obbliga a:
a) non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalitàregolamenti in vigore;
b) non utilizzare i compensi percepiti in forza del presente attoAccordo, anche solo in parte, per il raggiungimento di fini che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti tempo per tempo vigenti.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione13.3 In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente articolo, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa EY avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi risolvere di risoluzione di un contratto di fornituradiritto e con efficacia immediata il presente Accordo, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresadell’articolo 1456 Codice Civile.
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Samples: Collaboration Agreement
Risoluzione. 1. 6.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionealle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzionePirelli potrà, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatodai medesimi per specifiche ipotesi, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine intimare per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione iscritto al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
adi adempiere entro 15 (quindici) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadiffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
6.2 In aggiunta a quanto previsto all’articolo 6.1, Pirelli potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l’/gli Ordine/i in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Pirelli indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del Fornitore:
(a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
(b) pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
(c) inadempimento agli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso di cui agli articoli 1.6 e 2;
(d) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Pirelli;
(e) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 1.8;
(f) applicazione inadempimento agli obblighi di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzionedivieto di subfornitura e di subappalto di cui all’articolo 1.10;
(g) nel caso inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 1.4 (incedibilità, domiciliazione bancaria e divieto di mandato all’incasso);
(h) violazione degli obblighi di cui all’articolo 1.13, paragrafo 4 (Codice di Condotta dei Fornitori Pirelli;
(i) violazione di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie di cui all’articolo 1.14 (Rispetto delle Leggi Anti-Corruzione);
(j) violazione di una qualsiasi delle obbligazioni indicate previsioni di cui all’articolo 1.15 (Minerali Provenienti da Zone di Conflitto);
(k) inadempimento agli articoli 12 obblighi di legge in ordine al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti;
(Divieto l) inadempimento agli obblighi di cessione del contratto e dei crediti), 21 cui all’articolo 7.5.2; o
(Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo m) inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di legalità) del presente attoforza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi.
4. Peraltro Soresa 6.3 Pirelli potrà inoltre risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti ciascun Ordine/i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o Contratto/i mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di Soresa preavviso al risarcimento dell’ulteriore danno.Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per Pirelli l’esecuzione di un/degli Ordine/i o di un/dei Contratto/i.
7. Soresa procede alla 6.4 La risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni ed in ossequio ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 carico del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi Fornitore di cui al comma 3 del surrichiamato articoloall’articolo 2 (riservatezza), risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni che sopravviveranno alla Soresasuddetta risoluzione.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Impresa anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneil presente contratto che si protragga oltre il termine, Soresa avrà non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di risolvere dichiarare la Convenzione risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la SoresaACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimagara;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadi ACI Informatica;
fc) applicazione di penali oltre mancata copertura dei rischi durante tutta la misura massima stabilita al vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneart. 16;
gd) nel caso nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 9 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 10 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 12 Obblighi di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (riservatezza; 16 Responsabilità; 19 Penali; 23 Cauzione; 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (contratto; 27 Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo 28 Subappalto; 30 Codice etico di legalità) del presente atto.
4ACI Informatica; 32 Condizioni particolari di risoluzione. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente ConvenzioneLa risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore farsi con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoa.r.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore gravi inadempimenti, da parte dell’Esecutore, agli obblighi e alle condizioni previsti dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto, il MEF inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’Affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida per provvedere. Il MEF può risolvere il contratto anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitaai sensi dell’articolo 1456 c.c.
2. Nei casi : • dopo tre contestazioni di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 contrattuale; • nel caso in cui il comportamento negligente, doloso o colposo, del personale impiegato dall’Operatore economico arrechi danni agli utenti del servizio; • in caso di mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti del servizio; • nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 15; • nell’eventualità in cui l’Esecutore non rispetti gli orari di erogazione dei servizi ovvero non fornisca le prestazioni richieste dal MEF, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II, “livelli di Servizio e PenaliCaratteristiche del servizio” del CapitolatoCapitolato tecnico; • nel caso di grave danno arrecato all’immagine del MEF; • qualora l’Affidatario non risultasse in regola con gli obblighi specificamente indicati all’art. 5 del presente Contratto e, le singole Amministrazioni avranno la facoltà limitatamente alla cauzione definitiva, a quanto disposto dall’ art. 10 e 22 del Disciplinare/Lettera d’invito; • nel caso di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel del MEF. In caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione risoluzione del contratto per i motivi in precedenza indicati, non spetta all’Esecutore alcun indennizzo e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa il MEF avrà facoltà di escutere incamerare la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi cauzione a titolo di risoluzione di un contratto di forniturapenale, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo restando il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore del maggior danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Ricreativo E Di Custodia
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo (i) mancato adempimento degli obblighi assunti con la stipula di cui agli articoli 10 (Premio di Riassicurazione), 11 (Impegni e dichiarazioni), 12 (Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio), 13 (Surroga e recuperi) e 17 (Conti) della presente Convenzione, Soresa avrà la facoltà di ovvero (ii) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Riassicurato ai sensi dell'articolo 11 (Impegni e dichiarazioni), il Riassicuratore potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitaper gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
2. Nei casi Le Parti altresì convengono che la presente Convenzione sarà immediatamente risolta ai sensi e per gli effetti di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli cui all’articolo 1353 del codice civile qualora si verifichi l’impossibilità di Servizio e Penali” del Capitolatolegittimo esercizio dell’attività di assicurazione o riassicurazione in seguito a revoca, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzionesospensione o altro provvedimento legislativo, giudiziario o emesso da un’autorità competente.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno Tutti gli obblighi di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto comunicazione previsti nel presente Convenzione a carico del Riassicurato continueranno fino a quando sussistano obbligazioni a carico delle Parti ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura indipendentemente dalle cause di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attorisoluzione.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la La risoluzione di cui all’articolo 22.1 non avrà implicazioni sul pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo relativo a Sinistri che il Riassicurato abbia già comunicato al Riassicuratore e che, a tale data, risulti dovuto dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Reinsurance Agreement
Risoluzione. 1Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) a seguito dell’applicazione di 6 penali;
c) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante;
e) mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
f) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. In 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
i) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante. Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento del Fornitore da parte dell’Appaltatore anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionedel presente Contratto che si protragga oltre il termine, Soresa avrà non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la Società appaltante ha facoltà di considerare risolti i singoli Contratti risolto di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni casodiritto, si conviene che la Soresain tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di inadempimento sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del Fornitore anche predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di uno solo cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionederivanti dai trattati, Soresa avrà la facoltà come riconosciuto dalla Corte di risolvere la Convenzione e giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitauna sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Nei casi Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di inadempimento efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che persista oltre dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i termine previsti dall’articolo 6 “livelli reati di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzionecui all'articolo 80.
3. In ogni casoQuando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, si conviene che se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la Soresabuona riuscita delle prestazioni, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoinvia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’artcorredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 1456 cod. civ.Egli formula, con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r.altresì, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti inferiore a quindici giorni per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionepresentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro ovvero scaduto il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre senza che l'appaltatore abbia risposto, la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione stazione appaltante su proposta del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti Responsabile del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attoProcedimento dichiara risolto il contratto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la presente Convenzionestazione appaltante risolve il contratto, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera forniturafermo restando il pagamento delle penali.
5. Dalla data Nel caso di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornituradel contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. In tutti i casi summenzionati Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione della Convenzionedel contratto, Soresa avrà facoltà dispone, con preavviso di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importoventi giorni, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni casoil direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o l'inventario di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannomateriali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Soresa Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni contratto e ammesso in ossequio a contabilità e quanto previsto dall’artnel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al comma 3 ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del surrichiamato articolotermine assegnato, risulti negativo la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per due volte consecutivecento del valore del contratto. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaResta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione. 118.1. In qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, XXXXX può risolvere il Contratto integralmente o parzialmente dandone comunicazione per iscritto al FORNITORE. A seguito della risoluzione, tutti i lavori inerenti al Contratto saranno interrotti e XXXXX corrisponderà al FORNITORE un compenso equo e ragionevole per il lavoro svolto fino a quel momento; tale compenso non comprenderà tuttavia la perdita dei profitti anticipati o qualsiasi perdita economica indiretta e non sarà in ogni caso di inadempimento superiore al prezzo dei Beni o dei Servizi oggetto del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della ConvenzioneContratto terminato. XXXXX può richiedere che i relativi Beni e i Servizi, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzioneo i risultati dei Servizi, ove essa non sia stata ancora restituitasiano consegnati a LINDE nello stato attuale alla risoluzione.
218.2. Nei casi XXXXX può risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del FORNITORE e mantenendo i diritti o i rimedi acquisiti, dandone comunicazione per iscritto al FORNITORE con effetto dalla data specificata nella notifica di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatorescissione, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casiqualora:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno 18.2.1. Il FORNITORE commetta una violazione materiale di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionequalsiasi disposizione del Contratto e, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione rimediabile, non sia in grado di rimediare alla violazione entro 21 giorni dalla data della notifica della stessa da parte di XXXXX (il FORNITORE riconosce che una serie di violazioni minori può costituire nel suo insieme una violazione materiale); oppure
18.2.2. il FORNITORE presenti una petizione di insolvenza o venga presentata una petizione di insolvenza contro di esso, oppure il FORNITORE sia soggetto a un procedimento fallimentare o a un procedimento di tutela dei creditori, oppure venga emesso un ordine relativo alla nomina di un beneficiario o di un fiduciario fallimentare, oppure venga messo in atto un sequestro di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione parte sostanziale dei beni del contratto e FORNITORE, oppure venga effettuata un'assegnazione fallimentare a beneficio dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti creditori del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attoFORNITORE.
418.3. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importoTali condizioni, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni casohanno effetto espressamente o implicitamente dopo la risoluzione, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannocontinuano ad essere esecutive nonostante la stessa risoluzione.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Termini E Condizioni Di Acquisto
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore della“Ditta aggiudicataria” anche di a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, la stipula “Stazione appaltante” ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. potrà diffidare, a mezzo raccomandata AR, la “Ditta aggiudicataria” ad eseguire la prestazione entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della Convenzionemedesima raccomandata. Qualora l’inadempimento persista, Soresa avrà la facoltà “Stazione appaltante” potrà considerare risolto di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitadiritto il presente Contratto .
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, caso si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore previa dichiarazione da comunicarsi alla “Ditta aggiudicataria” con raccomandata a.r.A.R., la Convenzione nei in uno dei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla
b) qualora gli accertamenti antimafia effettuati presso la Prefettura competente risultino risultassero positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto in caso di mancato adempimento delle dichiarazioni presentate dal Fornitore prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel corso della procedura di gararispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, anche secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa“Stazione appaltante”, ai sensi del precedente articolo 14;
e) qualora sia intentata un’azione giudiziaria per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, contro la “Stazione appaltante”, ai sensi del successivo articolo 18;
f) applicazione negli altri casi di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate cui agli articoli 12 articoli: 4 (Divieto di cessione del contratto e dei creditiConsegna ed installazione), 21 5 (Tracciabilità dei flussi finanziariObbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), 22 8 (Adempimenti Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile), 9 (Riservatezza), 11 (Pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Inadempienze e Penali), 19 (Brevetti
3. La dichiarazione di risoluzione del Fornitore derivanti dal Protocollo Contratto è comunicata dalla “Stazione appaltante” con lettera raccomandata con avviso di legalità) del presente attoricevimento.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa In caso di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione del Contratto, la “Stazione appaltante” procederà all’incameramento integrale della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; cauzione ove essa non sia possibile escutere la cauzionestata restituita ovvero, sarà applicata nel caso in cui sia stata restituita, ad applicare una penale di equivalente importoequivalente, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo nonché a procedere nei confronti della “Ditta aggiudicataria” per il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contract for the Rental of Desktop Personal Computers
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento Il presente Accordo e tutti i diritti e le licenze concessi da Apple in virtù del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione presente e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.qualsiasi servizio fornito in base al presente Accordo cesseranno, con effetto immediato, previa comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casida parte di Apple:
(a) qualora fosse accertata la se l’Utente o chiunque tra i Dipendenti o Utenti autorizzati non sussistenza ovvero il venir meno ottempera a qualsiasi termine del presente Accordo diverso da quelli indicati di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della seguito al presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimaArticolo 11.2 e non riesce a porre rimedio a tale violazione entro 30 giorni dopo esserne venuto a conoscenza o aver ricevuto notifica di tale violazione;
(b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivise l’Utente o chiunque tra i Dipendenti non rispetta i termini dell’Articolo 9 (Riservatezza);
(c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso delle circostanze descritte nella sottosezione intitolata “Clausola salvatoria” di seguito;
(d) se l’Utente, in qualsiasi momento durante il Periodo di validità, avvia un’azione per violazione di una brevetto nei confronti di Apple;
(e) se l’Utente diventa insolvente, non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza, cessa di esistere o di commerciare, presenta istanza di fallimento o viene presentata nei suoi confronti istanza di fallimento;
(f) se l'Utente o per qualsiasi persona fisica o giuridica da cui è controllato in modo diretto o indiretto o che è sottoposta a controllo comune con l'Utente (dove "controllare" ha il significato definito nell'Articolo 14.8) è o diventa soggetto a sanzioni o altre restrizioni nei Paesi in cui è disponibile l'App Store;
(g) se l’Utente esegue, o incoraggia altri ad eseguire qualsiasi atto fuorviante, fraudolento, improprio, illecito o disonesto relativo al presente Accordo, inclusi a mero titolo esemplificativo alterazione o falsificazione di documenti, uso improprio di sistemi informatici o altre false dichiarazioni di fatti. Apple può anche risolvere il presente Accordo o sospendere i diritti dell’Utente di utilizzare il Software o i Servizi Apple, se l’Utente non accetta i nuovi Requisiti del programma o termini dell’Accordo come descritto all’Articolo 4. Inoltre, Apple potrebbe sospendere i diritti di utilizzo del Software o dei Servizi Apple (inclusa la disabilitazione delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e Applicazioni a uso interno) nel caso in cui Apple sospetti che l’account dell’Utente sia stato compromesso o sia stato utilizzato per distribuire applicazioni in violazione dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) termini del presente atto.
4Accordo (ad esempio, pubblicare un’Applicazione a uso interno su un sito web pubblico, distribuire un’Applicazione a uso interno ai consumatori). Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a Ciascuna parte può risolvere il singolo Contratto presente Accordo a proprio desiderio, per qualsiasi motivo o senza motivo dando all’altra parte almeno 30 giorni di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico preavviso scritto della sua intenzione di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresarisoluzione.
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Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa 9.1 Fidia avrà la facoltà diritto in ogni momento di risolvere la Convenzione e immediatamente i rapporti contrattuali in essere con il Cliente, dando un avviso scritto al Cliente stesso, se quest’ultimo: - ha violato le presenti Condizioni Generali e/o l’accordo di incamerare la cauzionecollaborazione e, ove essa nell'eventualità di una inadempienza alla quale sia possibile porre rimedio, non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatoha invece rimediato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta ricevimento, da parte della Soresa;di Fidia, di una notifica scritta nella quale viene specificata l'inadempienza e si richiede di porvi rimedio; - è sottoposto ad una procedura concorsuale, ha un curatore, un amministratore fiduciario, liquidatore designato per la totalità o una qualsiasi parte dei suoi beni o, altrimenti, se divento insolvente; - cessi, per qualsiasi motivo, di svolgere la sua attività; - violi uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 3.2, 7 (Qualità, Vigilanza e Farmacovigilanza) e 10 (Riservatezza).
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel 9.2 In caso di violazione risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra le Parti per qualsiasi causa, il Cliente, ove richiesto da Xxxxx, dovrà rapidamente restituire a Fidia oppure disporre, a seconda di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto quello che Xxxxx deciderà, di cessione del contratto tutto il materiale pubblicitario, documenti e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo carte riguardanti i prodotti o qualsiasi altra cosa concernente i prodotti che risulti di legalità) del presente attoproprietà di Fidia.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la 9.3 La risoluzione dei singoli Contratti rapporti contrattuali in essere tra le Parti (per una qualsiasi ragione) non condizionerà i rispettivi diritti e responsabilità di Fornituraciascuna delle Parti sorte prima di tale risoluzione.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Risoluzione. 1Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall’art. In caso di inadempimento 122 del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della ConvenzioneCodice, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente l’Amministrazione potrà procedere alla percentuale rappresentata dal valore economico risoluzione del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3ex art 1456 c.c. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell’art. 5 del presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimacapitolato;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviviolazione del divieto di cessione del contratto;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti presente capitolato in violazione alle disposizioni della presente convenzionecapo al fornitore;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine in caso di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresamancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
f) applicazione annullamento dell’aggiudicazione a seguito di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneprovvedimento giudiziale;
g) nel caso violazione degli obblighi derivanti dai Codici di violazione Comportamento Nazionale e di una Ateneo;
h) inosservanza delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto disposizioni di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal cui al Protocollo di legalità;
i) nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell’impresa affidataria, l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 94 del presente atto.Codice;
4l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell’esecuzione del contratto; Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: - mancata e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall’art.4 del presente articolo laddove contratto; - violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature; - mancata accettazione del sistema al collaudo. In tutte le singole Amministrazioni in ossequio ipotesi predette l’Università procederà ad incamerare l’intero importo della garanzia definitiva, a quanto previsto dall’art. 6titolo di risarcimento forfettario dei danni, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Università e conseguenti a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresaquelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
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Samples: Grant Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento gravi inadempimenti, da parte del Fornitore anche Fornitore, agli obblighi e alle condizioni previsti dal presente Capitolato, dalla lettera di uno solo degli obblighi assunti con la stipula invito e dal Contratto, l’Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’uopo, al Fornitore, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Convenzionediffida. L’Amministrazione potrà risolvere il contratto, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitain ossequio all’articolo 1456 c.c.
2. Nei casi : ⬝ dopo tre contestazioni di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli contrattuale, ovvero a seguito di Servizio e Penali” una violazione grave; ⬝ nel caso in cui il comportamento negligente, doloso o colposo, del Capitolatopersonale impiegato dal Fornitore arrechi danni agli utenti del servizio; - in caso di mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti del servizio; - nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 19; - nell’eventualità in cui il Fornitore non rispetti gli orari di erogazione del servizio ovvero non fornisca le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni casoprestazioni richieste dall’Amministrazione, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.di quanto previsto nel Titolo II, con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno “caratteristiche del servizio”; - nel caso di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) grave danno arrecato all’immagine dell’Amministrazione; - qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti Fornitore non risultasse in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
regola con gli obblighi specificamente indicati all’art. 9 e) , limitatamente alla cauzione definitiva, a quanto disposto dal disciplinare; - nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel dell’Amministrazione. In caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione risoluzione del contratto per i motivi in precedenza indicati, non spetta al Fornitore alcun indennizzo e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa l’Amministrazione avrà facoltà di escutere incamerare la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi cauzione a titolo di risoluzione di un contratto di forniturapenale, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo restando il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore del maggior danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Capitolato Tecnico
Risoluzione. 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Appaltatore anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della ConvenzioneConvenzione che si protragga oltre il termine, Soresa non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dall’Azienda Sanitaria contraente e/o dalla Regione, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di risolvere considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi e/o di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli applicare una penale equivalente, nonché di Servizio e Penali” procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzionemaggior danno.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresaferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, senza bisogno necessità di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere i singoli Ordinativi di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione fornitura nei seguenti casi:
a: - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno documenti di alcuno contestazione ufficiale al di fuori dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità casi di cui all’articolo 108 del contenuto D.Lgs. 50/2016; - violazione delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura norme in materia di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) cessione del contratto e dei crediti; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) cui all’articolo “Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - applicazione di delle penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 dall’articolo “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto ”; - nei casi previsti dall’articolo “Fatturazione, pagamenti e dei crediti), 21 (Tracciabilità tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo ”; - nei casi di legalità) del presente attocui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”.
4. Peraltro Soresa potrà Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Regione, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la presente Convenzione nei seguenti casi: - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva”; - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ove ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - applicazione delle penali oltre la causa misura massima stabilita dall’articolo “Penali”; - nei casi previsti dall’articolo “Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari”; - nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera forniturafornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo “Subappalto”; - nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; - nei casi di cui all’articolo “Codice di comportamento” - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. Dalla data di La risoluzione della Convenzione si determina legittima la risoluzione dei singoli Contratti Ordinativi di Forniturafornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso l’Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneConvenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, Soresa avrà facoltà la Regione e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. all’Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o di Soresa della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.
78. Soresa procede alla Si precisa che, le cause di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolosopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando possono risolvere la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaConvenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
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Samples: Convenzione Quadro
Risoluzione. 1. 15.1) In caso di inadempimento del Fornitore anche di a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, così come previsto al precedente art. 6, la stipula della Convenzione, Soresa avrà Cassa ha la facoltà di risolvere la Convenzione di diritto il presente Contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare le parti concordano che al verificarsi del terzo ritardo di intervento (oltre i 15 minuti dalla segnalazione d’allarme previsti come tempo massimo, come previsto al precedente articolo 2.2) la Cassa potrà risolvere il contratto senza che l’appaltatore possa chiedere somme ulteriori rispetto a quelle contrattuali maturate alla data della risoluzione stessa.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. 15.2) In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, Cassa potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.Codice Civile, con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione a/r nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
db) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i crediti in violazione alle disposizioni della termini e le prescrizioni contenute nel presente convenzioneContratto, nella lettera di invito, nel Capitolato speciale e nell’offerta tutta del Fornitore;
ec) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaCassa, ai sensi del precedente articolo 12;
d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
e) nel caso previsto al precedente art. 6.8);
f) applicazione azioni giudiziarie per violazioni di penali oltre diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la misura massima stabilita al precedente Cassa, ai sensi del successivo articolo 11 “Penali” della presente Convenzione16;
g) nel caso negli altri casi di violazione di una delle obbligazioni indicate cui agli articoli 12 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 14 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto e dei creditiContratto), 21 19 (Tracciabilità dei flussi finanziariAntimafia e condizione particolare di risoluzione), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione15.3) Indipendentemente dall’applicazione delle penali, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In in tutti i casi summenzionati di risoluzione risoluzione, la Cassa procederà all’incameramento della Convenzionecauzione, Soresa salvo il risarcimento del maggior danno. La Cassa avrà inoltre la facoltà di escutere la cauzione; analogamente procedere all’esecuzione del Contratto in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva danno del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Dell’incarico Servizi Di Vigilanza Armata E Fornitura Di Ponti Radio
Risoluzione. 1Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’AICS di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016. In caso d’inadempimento, l’AICS, prima di inadempimento del Fornitore procedere alla risoluzione, dovrà inviare all’appaltatore una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’AICS dovrà comunicare alla Società sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto. L’AICS può inoltre risolvere il contratto anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi, sempre dando alla Società un preavviso di almeno 20 giorni per PEC:
a) qualora fosse accertata la espletamento del servizio, da parte della Società, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non sussistenza ovvero il venir meno conforme a quanto indicato nel presente contratto; rientrano in tale casistica i mutamenti di alcuno dei requisiti minimi richiesti carattere organizzativo: a tal riguardo, qualora, per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione motivi non prevedibili al momento della presente Convenzioneformulazione dell’offerta tecnica e successivamente all’aggiudicazione, mutino le risorse umane impiegate, l’appaltatore dovrà sostituire le risorse vacanti con figure professionali di esperienza e competenze almeno equivalenti nonché per la stipula della medesimadovrà comunicare tempestivamente tale sostituzione all’ente, motivandone le cause;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivigravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore anche in seguito di trasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) accertamento della ritardi e/o non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di garapenali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione accertata responsabilità, con dolo o singoli contratti colpa, a carico dell’appaltatore, per danni causati all’AICS e/o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionea terzi nell’esecuzione del servizio;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine inosservanza delle norme di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresalegge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzionecessione del contratto;
g) nel caso abrogazione della legge n. 125/2014;
h) dichiarazione di violazione fallimento o di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto altra procedura concorsuale di cessione cui all’art. 110 del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalitàD. Lgs. 50/2016;
i) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione scioglimento della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Società aggiudicataria e/o cessazione dell’attività;
l) mancanza o decadenza dei requisiti di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7cui all’art. Soresa procede alla risoluzione 80 del D. Lgs. 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto Società, come previsto dall’art. 6108 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016;
m) cambio della sede AICS di via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx n. 25, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere attualmente in comodato d’uso gratuito all’AICS e presso la quale i servizi sono espletati; in tal ultimo caso, il singolo Contratto preavviso da parte della stazione appaltante dovrà essere di Fornitura nell’ipotesi in almeno 2 mesi. L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della presente clausola risolutiva, restando fermi gli obblighi risarcitori di cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, agli artt.1218-1228 c.c. nei casi di cui al comma 3 responsabilità riconducibili all’appaltatore. L’appaltatore solleva l’AICS da ogni responsabilità collegata alle attività afferenti all’esecuzione del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresacontratto ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali instaurati con terzi.
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Samples: Disciplinary and Contract Regulations for Public Procurement
Risoluzione. 1. In caso Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di inadempimento Anticipazione a norma dell’Articolo 1456 del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione Codice Civile nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno mancato o ritardato pagamento di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionequalsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, nonché per la stipula della medesimasenza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positividestinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
c) accertamento della non veridicità corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura Contratto di garaAnticipazione;
d) qualora ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti Mandato di Addebito in violazione alle disposizioni della presente convenzioneConto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) mancata reintegrazione inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi dell’Addendum, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della cauzione eventualmente escussa risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro il termine di 20 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della dalla relativa richiesta da parte della Soresa;
fCDP, rimborsare: i) applicazione il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di penali oltre la misura massima stabilita risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto giorno dell’effettivo pagamento e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attogli altri accessori.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la presente ConvenzioneCDP ne informerà l’Agenzia delle Entrate, ove la causa , ai fini dell’attivazione della procedura di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera forniturarecupero delle somme non corrisposte, ai sensi dell’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione L’Ente si determina impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneCDP rispetto ad ogni costo, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituraspesa, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaAnticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.
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Samples: Addendum
Risoluzione. 17.1 Il presente Xxxxxx 3 e tutti gli obblighi di Apple ai sensi del presente documento cesseranno alla scadenza o alla risoluzione del Contratto. In caso deroga a tale risoluzione, Apple avrà diritto a: (i) tutte le commissioni su tutti i Codici contenuto riscattabili per copie delle Applicazioni personalizzate fornite ai Clienti di inadempimento del Fornitore anche Distribuzione di uno solo degli obblighi assunti con la stipula app personalizzate prima della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione (incluso il periodo di eliminazione graduale stabilito nella Sezione 1.4 del presente documento); e (ii) risarcimento da parte dell’Utente dei rimborsi pagati da Apple ai Clienti di Distribuzione di app personalizzate e/o agli Utenti finali, prima o dopo la data di risoluzione, in conformità alla Sezione 6.3 del presente Modulo 3. Con la cessazione del Contratto, Apple potrà trattenere tutti i pagamenti dovuti all’Utente per un periodo ritenuto ragionevole al fine di calcolare e compensare eventuali Clienti della Convenzione si Distribuzione di app personalizzate e/o rimborsi all’Utente finale. Se in qualsiasi momento Apple determina la risoluzione dei singoli Contratti di Forniturao sospetta che l’Utente o qualsiasi sviluppatore con cui è affiliato abbia intrapreso o incoraggiato o abbia partecipato con altri sviluppatori a intraprendere, qualsiasi atto o omissione sospetto, fuorviante, fraudolento, improprio, illegale o disonesto, Apple può trattenere i pagamenti dovuti all’Utente o ad altri sviluppatori.
6. In tutti i casi summenzionati 7.2 Nel caso in cui l’Utente non abbia più il diritto legale di risoluzione della Convenzionedistribuire le Applicazioni personalizzate o di autorizzare Apple a consentire l’accesso a tali Applicazioni da parte degli Utenti finali, Soresa avrà facoltà in conformità al presente Modulo 3, l’Utente dovrà informare tempestivamente Apple e ritirare tali Applicazioni personalizzate dal Sito di escutere la cauzioneDistribuzione di app personalizzate utilizzando gli strumenti forniti nello strumento App Store Connect; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituraa condizione, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importotuttavia, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni casotale revoca da parte dell’Utente ai sensi della presente Sezione 7.2 non lo sollevi da alcun obbligo nei confronti di Apple ai sensi del presente Xxxxxx 3, resta fermo il diritto dell’Amministrazione né da alcuna responsabilità nei confronti di Apple e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoqualsiasi Utente finale in relazione a tali Applicazioni personalizzate.
77.3 Apple si riserva il diritto di cessare la commercializzazione, l’offerta e l’autorizzazione all’acquisto da parte dei Clienti di Distribuzione di app personalizzate, nonché il download da parte degli Utenti finali, delle Applicazioni personalizzate in qualsiasi momento, con o senza motivo, fornendo un avviso di risoluzione all’Utente. Soresa procede Senza porre alcun limite alla risoluzione generalità della Convenzione presente Sezione 7.3, l’Utente riconosce la facoltà di Apple di sospendere la commercializzazione e consentire il download da parte degli Utenti finali di alcune o di tutte le Applicazioni personalizzate, qualora Apple, a propria esclusiva discrezione, ritenga, in base a un’analisi umana e/o sistematica priva di limitazioni e previa comunicazione ricevuta ai sensi delle leggi applicabili, che: (i) tali Applicazioni personalizzate non siano autorizzate per l’esportazione in una o più delle zone elencate nell’Allegato A, in conformità alle Export Administration Regulations o altre limitazioni; (ii) tali Applicazioni personalizzate e/o qualsiasi relativo possesso e/o utilizzo da parte dell’Utente finale violino brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi; (iii) la distribuzione, la vendita e/o l’uso di tali Applicazioni personalizzate violino una qualsiasi delle leggi vigenti in una delle zone designate ai sensi della Sezione 2.1 del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.Modulo 3;
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Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore da parte dell’Affidatario/Soggetto Erogatore riguardo anche di ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni lavorativi, assegnato, a mezzo PEC, dall’Amministrazione regionale per porre fine all’inadempimento, questa potrà considerare risolto di diritto il presente contratto, ritenere definitivamente la stipula della Convenzionecauzione e/o di applicare una penale equivalente, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitanonché procedere nei confronti dell’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore per il risarcimento del danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresal’Amministrazione regionale potrà risolvere di diritto il presente contratto, senza bisogno necessità di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ.del codice civile, con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r.previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore a mezzo PEC, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero l’insussistenza o il venir meno anche di alcuno uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionelo svolgimento del ruolo di Xxxxxxxx Erogatore, nonché per la stipula della medesimadel presente contratto e/o per lo svolgimento delle relative attività, compresi i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivimancato rispetto anche di uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e, in particolare, quelli di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere a), d), e), f), g) e l);
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura reiterati e/o gravi inadempimenti imputabili all’Affidatario/Xxxxxxxx erogatore comprovati da almeno tre documenti di garacontestazione formale;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionemancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del D.Lgs. 136/2010 (v. precedente articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari);
e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal precedente articolo 16 – Penali;
f) mancata reintegrazione della cauzione garanzia eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita cui al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione17 – Garanzia definitiva;
g) nel caso mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 18 - Riservatezza;
h) violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto norme in materia di cessione del contratto e dei crediti)crediti di cui, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari)rispettivamente, 22 (Adempimenti agli artt. 105 e 106 del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalitàD.Lgs. n. 50/2016;
i) negli ulteriori casi previsti dall’art. 108 del presente atto.D.Lgs. n. 50/2016;
4. Peraltro Soresa potrà risolvere l) qualora disposizioni legislative o regolamentari non ne consentano la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6prosecuzione in tutto o in parte. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituradel presente comma, l’Amministrazione contraente avrà facoltà regionale ha diritto di far escutere ritenere definitivamente la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione cauzione e/o di Soresa al applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore per il risarcimento dell’ulteriore del danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Affidamento Di Servizi
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Assuntore anche di a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto normativo o con i singoli Contratti attuativi, ciascun Contraente, per quanto di rispettiva ragione, potrà richiedere la stipula della Convenzione, Soresa avrà risoluzione del Contratto attuativo senza che ciò impedisca la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitaprosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, l’USR potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a.r.a/r, la Convenzione il presente Contratto normativo nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore dall’Assuntore nel corso della procedura di garagara di cui alle premesse;
db) qualora mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il fornitore ceda termine previsto per fatto dell’Assuntore. In tal caso: (i) l’USR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore; (ii) la convenzione o risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati.
3. In ogni caso, i Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, i singoli contratti o Contratti attuativi nei seguenti casi:
a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionetermini e le prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Contratto normativo e nei suoi Allegati;
eb) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadel Contraente, ai sensi del precedente articolo 15;
fc) applicazione violazione del divieto di penali oltre la misura massima stabilita cessione dei contratti attuativi e dei crediti di cui al precedente successivo articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 21 (Divieto divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità;
d) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei negli altri casi di cui agli articoli 13 (Fatturazione e pagamenti);
e) in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali di cui al comma 3 paragrafo 10.4
f) in caso di inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro secondo quanto precisato al paragrafo 13 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaCapitolato tecnico.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneil presente contratto che si protragga oltre il termine, Soresa avrà non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r. dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, quest’ultima ha la facoltà di risolvere la Convenzione considerare risolto di diritto il presente contratto e di incamerare escutere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi , o di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli applicare una penale equivalente, nonché di Servizio e Penali” procedere nei confronti del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) : • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) Gara; • qualora il fornitore ceda gli accertamenti antimafia presso la convenzione o singoli contratti o Prefettura competente risultino positivi; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i crediti in violazione alle disposizioni della termini e le prescrizioni contenute nel presente convenzione;
e) contratto; • mancata reintegrazione della cauzione garanzia di esecuzione, eventualmente escussa in tutto o in parte, entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
fdell’Amministrazione; • mancata copertura assicurativa per rischio responsabilità civile durante tutta la durata del contratto di cui al successivo articolo 29 “Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di responsabilità civile”; • azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 18 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; • in caso di concorrenza delle penali per un importo pari al 10% (dieci percento) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del corrispettivo totale, secondo quanto stabilito al precedente articolo 11 17 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel Inadempimenti e penalità”; • in caso di violazione dei doveri di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)trasparenza, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutivesuccessivo art. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa30 “Trasparenza”; • in ogni altro caso derivante da disposizioni di legge.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà AGEA si riserva la facoltà di risolvere avvalersi della risoluzione del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Convenzione e Società diritti o pretese di incamerare sorta all’infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti, oltre che nei casi previsti nei singoli articoli del presente contratto, qualora:
a) risulti gravemente inadempiente, in modo da pregiudicare il buon andamento del servizio;
b) interrompa ingiustificatamente il servizio, salvo il caso di forza maggiore;
c) gli inadempimenti contrattuali determinino l’applicazione di penali di impor- to superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;
d) anche una sola dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla Società risulti non veritiera;
e) ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 136/2010, la cauzione, ove essa Società non sia stata ancora restituitautilizzi nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità delle operazioni.
2. Nei casi Della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o con strumenti elettronici equivalenti e la risoluzione non comporterà nessun obbligo di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzioneindennizzo e/o risarcimento.
3. In Per l’inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà di AGEA di richiedere la risoluzione del contratto per ina- dempimento ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. L’AGEA, anche per uno solo dei casi di cui al presente articolo, si conviene che riserva la Soresa, senza bisogno facoltà di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità cui all’articolo 140 del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attoD. Lgs 163/2006.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente ConvenzioneLe Parti si danno atto, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In inoltre, che in tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa previsti nel presen- te articolo AGEA avrà facoltà diritto di escutere la cauzione; analogamente in valersi sulla cauzione di cui all’articolo 13 non- ché al risarcimento di tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannodanni subiti.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Risoluzione. 1. In caso Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresarispettiva competenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere di diritto la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.rnonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., la Convenzione previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionegara, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto Convenzione e per lo svolgimento delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzioneattività ivi previste;
e) mancata reintegrazione della cauzione delle garanzie definitive eventualmente escussa escusse entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaConsip S.p.A. o, ove previsto, delle Amministrazioni;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità), 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Trattamento dei dati personali); 22 (Xxxxxx Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneall’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
gk) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di violazione qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
d) in caso di cessione ritardato inizio della prestazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 del contratto e dei crediti)D.L. 76/2020
3. Inoltre, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore derivanti dal Protocollo o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di legalità) cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del presente attorapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la presente ConvenzioneConvenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia prevista a loro beneficio, ove la causa essa non sia stata ancora restituita ovvero di risoluzione relativa applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera forniturarisarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Dalla data di risoluzione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione si determina la risoluzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornituraattuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneConvenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Soresa Consip S.p.A. avrà facoltà diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti garanzia prevista a suo beneficio e l’/le Amministrazione/i summenzionati casi Contraente/i, avrà/avranno diritto, di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove garanzia prestata a suo/loro beneficio. Nel caso sia prevista una garanzia unica detenuta da Consip a beneficio di tutte le Amministrazioni, l’escussione avverrà per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata aA/r. R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione della medesima Amministrazione Contraente e/o di Soresa Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
710. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al comma 3 fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresacompletamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Prodotti Software E Servizi Connessi
Risoluzione. 1Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di: • Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. In caso 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; • Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di inadempimento programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del Fornitore anche D.Lgs.50/2016; • Inosservanza delle norme in materia di uno solo degli obblighi assunti con la stipula sicurezza dei lavoratori; • Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; • Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; • Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della ConvenzioneD.L., Soresa avrà eseguiti a regola d’arte; • Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato. • Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la Convenzione necessità di ulteriori adempimenti: • Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori; • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; Nel caso di incamerare la cauzionecessione in subappalto, ove essa anche parziale, di opere non sia stata ancora restituita.
2indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. Nei casi Il Politecnico di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore e con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannole modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Capitolato Speciale D’oneri
Risoluzione. 1Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. In caso Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneeventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Soresa avrà la l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nell’esecuzione del contratto • mancato allestimento della sede provvisoria o definitiva • mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato in concessione • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la Convenzione sicurezza sul lavoro • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso della concessione • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e di incamerare la cauzionequanto offerto in sede di offerta tecnica, ove essa mancata reintegrazione della cauzione definiva in caso di parziale escussione, inosservanza delle norme tributarie e relativi regolamenti, tardivo reiterato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze, mancata presentazione delle rendicontazioni contabili • cessione del contratto a terzi • utilizzo del personale non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi adeguato alla peculiarità della concessione • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario • ogni altro inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatorenda impossibile la prosecuzione della concessione, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.del codice civile, con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno : • cancellazione del concessionario dall’Albo di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità cui all’articolo 53 del contenuto D.lgs 446/97 istituito con DM del Ministero delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura Finanze 289/2000; • inottemperanza agli obblighi di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità tracciabilità dei flussi finanziari)finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale n. 136 Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sull’intera fornitura.
5sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Dalla data di Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa tenuto al risarcimento dell’ulteriore dannodi tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Capitolato d'Oneri Per l'Affidamento in Concessione
Risoluzione. 1. In Nel caso di inadempimento risoluzione del Fornitore anche contratto si fa riferimento all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Concedente può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di uno solo sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionederivanti dai trattati, Soresa avrà la facoltà come riconosciuto dalla Corte di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell’artdell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 1456 cod. civ.Il Concedente deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno sia intervenuta sentenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti condanna passata in giudicato per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura i reati di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) cui all'articolo 80; nel caso di violazione dei codici di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto comportamento di cessione cui al DPR 62/2013 o di cui al codice speciale di comportamento per i dipendenti del contratto e dei crediti)comune di Lavagna, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione cui obblighi devono intendersi automaticamente estesi all’Affidatario e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoai suo soci, associati, dipendenti o collaboratori.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Concession Agreement
Risoluzione. 1Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempimento gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del Fornitore anche contratto di uno solo degli obblighi assunti appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di 15 (quindici) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la stipula della Convenzioneditta abbia risposto, Soresa avrà l’Amministrazione può disporre la risoluzione. La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la Convenzione preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio in seguito a decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di incamerare addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la cauzioneDitta Appaltatrice: • compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata; • sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore; • non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti; • non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi; • non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante; • presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto; • versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ; • si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • violi ripetutamente le norme di Servizio sicurezza e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3prevenzione; • abbandoni l'appalto. In ogni caso, caso si conviene che la Soresal'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.C.C., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore prestatore di servizio con raccomandata a.r.A/R o posta elettronica certificata (PEC), la Convenzione nei seguenti casi:
a) : • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi morali richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità dall'art. 80 del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) d. lgs. n. 50/2016; • mancata reintegrazione della cauzione delle cauzioni eventualmente escussa escusse entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione richiesta. La risoluzione del contratto avverrà di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) diritto nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione fallimento dell’Appaltatore come disciplinato all’art. 20 del capitolato. La risoluzione del contratto e per colpa comporta altresì che la Ditta Xxxxxxxxxxxx non potrà partecipare alla successiva gara per l’affidamento del servizio in oggetto indetta dall’Amministrazione. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) maggiori danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente atto.
4. Peraltro Soresa articolo, il Comune potrà risolvere la presente Convenzionerivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la nonché sulla cauzione, sarà applicata una penale senza necessità di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/diffide o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoulteriori formalità.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento Le Parti convengono espressamente che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente PdT potrà procedere alla percentuale rappresentata dal valore economico risoluzione del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno negligenza o frode da parte della Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione disposizioni legislative e regolamentari, da parte della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimaBanca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivisopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
c) accertamento della non veridicità cessione del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garacontratto a terzi;
d2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa Banca non provveda, entro e non oltre il termine di 20 [ ] giorni lavorativi dal ricevimento consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, PdT provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della relativa richiesta da parte dichiarazione di PdT, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attoclausola risolutiva.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la presente Convenzione, ove la causa Banca sarà tenuta al risarcimento di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornituratutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali PdT dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo.
5. Dalla Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento da parte di PdT di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) mancata ricezione da parte della Banca della Fideiussione in originale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di risoluzione della Convenzione si determina stipula;
c) verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni in PdT tali da pregiudicare in maniera rilevante la risoluzione dei singoli Contratti situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di FornituraPdT ovvero compromettere in misura rilevante la capacità di PdT di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il presente contratto.
6. In tutti i casi summenzionati di conseguenza della risoluzione del contratto PdT dovrà entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della ConvenzioneBanca, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata rimborsare alla Banca: (i) l’importo erogato al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi netto del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.capitale ammortizzato;
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Samples: Mutuo
Risoluzione. 1La Stazione Appaltante PUO’ risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte, così come indicato dall’articolo 108 del D.lgs. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione 50/2016 e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2s.m.i. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, qui si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
intende integralmente richiamato: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe dovuto richiedere una nuova procedura di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
se, con riferimento alle modificazioni di cui al sopra citato articolo 106, comma 1, lettere b) e c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove sono state superate le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; c) se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. 50/2016 e smi. La Stazione Appaltante DEVE risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e smi. Il contratto sarà, inoltre, risolto qualora si verifichino le condizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016: comma 3: “quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni”; comma 4: “qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”; Il contratto è risolto di diritto qualora l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dello importo contrattuale e in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge n. 136 del 13/08/2010. Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il RUP acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del surrichiamato succitato articolo, risulti negativo l’esecuzione delle prestazioni ritardi per due volte consecutivenegligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. A tal fine Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Responsabile del Procedimento, fatte salve le Amministrazioni si impegnano modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a comunicaretitolo di risarcimento danni. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, inviando la relativa documentazione a supportoné ad indennizzi di sorta, le avvenute risoluzioni alla Soresapurché tempestivamente notificate.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa 9.1 Fidia avrà la facoltà diritto in ogni momento di risolvere la Convenzione e immediatamente il contratto di incamerare la cauzionevendita/fornitura con il Distributore, ove essa dando un avviso scritto al Distributore stesso, se quest’ultimo: - ha violato le presenti Condizioni Generali e/o l’accordo di collaborazione e, nell'eventualità di una inadempienza alla quale sia possibile porre rimedio, non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatoha invece rimediato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta ricevimento, da parte della Soresa;di Fidia, di una notifica scritta nella quale viene specificata l'inadempienza e si richiede di porvi rimedio; - è sottoposto ad una procedura concorsuale, ha un curatore, un amministratore fiduciario, liquidatore designato per la totalità o una qualsiasi parte dei suoi beni o, altrimenti, se divento insolvente; - cessi, per qualsiasi motivo, di svolgere la sua attività; - violi uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 3.2, 7 (Qualità, Vigilanza e Farmacovigilanza) e 10 (Riservatezza).
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel 9.2 In caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Distributore, ove richiesto da Xxxxx, dovrà rapidamente restituire a Fidia oppure disporre, a seconda di quello che Xxxxx deciderà, di tutto il materiale pubblicitario, documenti e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo carte riguardanti i prodotti o qualsiasi altra cosa concernente i prodotti che risulti di legalità) proprietà di Fidia.
9.3 La risoluzione del presente attocontratto (per una qualsiasi ragione) non condizionerà i rispettivi diritti e responsabilità di ciascuna delle Parti sorte prima di tale risoluzione.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionedel Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, Soresa avrà che verrà assegnato a mezzo pec dall’A.O.U Ruggi, la medesima ha la facoltà di risolvere la Convenzione considerare risolto di diritto il Contratto e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresal’A.O.U Ruggi, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto per la Convenzione parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta di gara per l’aggiudicazione della del presente ConvenzioneContratto, nonché per la stipula della medesimadel medesimo.
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione;
bc) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Speciale, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadell’A.O.U Ruggi.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della all’articolo 8 del presente ConvenzioneContratto;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Riservatezza, Divieto di cessione del contratto contratto, Brevetti industriali e dei crediti)diritti d’autore, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attofinanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa h) Sono comunque fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornituracontrattuali previste dal Patto di Integrità.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contract for the Supply and Rental of Medical Equipment
Risoluzione. 1. In caso Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di inadempimento Anticipazione a norma dell’Articolo 1456 del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione Codice Civile nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno mancato o ritardato pagamento di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionequalsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, nonché per la stipula della medesimasenza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positividestinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento dei Debiti;
c) accertamento della non veridicità corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura Contratto di garaAnticipazione;
d) qualora ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti Mandato di Addebito in violazione alle disposizioni della presente convenzioneConto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) mancata reintegrazione inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi della cauzione eventualmente escussa Convenzione, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro il termine di 20 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della dalla relativa richiesta da parte della Soresa;
fCDP, rimborsare: i) applicazione il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di penali oltre la misura massima stabilita risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto giorno dell’effettivo pagamento e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attogli altri accessori.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente ConvenzioneSenza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, ove la causa l’Ente prende atto che, in caso di risoluzione relativa mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, il MEF procederà al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera forniturarecupero delle somme non corrisposte, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 11. del D.L. 34/2020.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione L’Ente si determina impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneCDP rispetto ad ogni costo, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituraspesa, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaAnticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.
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Samples: Convenzione Ai Sensi Dell'articolo 115, Comma 2, Del Decreto Legge 19 Maggio 2020, N. 34
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Impresa anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneil presente contratto che si protragga oltre il termine, Soresa avrà non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di risolvere dichiarare la Convenzione risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la SoresaACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimagara;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadi ACI Informatica;
fc) applicazione di penali oltre mancata copertura dei rischi durante tutta la misura massima stabilita al vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneart. 14;
gd) nel caso nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 8 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 9 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 11 Obblighi di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (sicurezza e riservatezza; 14 Responsabilità ; 16 Penali; 19 Subappalto; 21 Cauzione; 22 Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (; 25 Tracciabilità dei flussi finanziari); 27 Codice etico di ACI Informatica; 29 Condizioni particolari di risoluzione. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore farsi con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.a.r..
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Samples: Contract for Professional Services
Risoluzione. 1Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’AICS di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016. In caso d’inadempimento, l’AICS, prima di inadempimento del Fornitore procedere alla risoluzione, dovrà inviare all’appaltatore una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’AICS dovrà comunicare alla Compagnia sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto. L’AICS può inoltre risolvere il contratto anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi, sempre dando alla Compagnia un preavviso di almeno 20 giorni per PEC:
a) qualora fosse accertata espletamento del servizio, da parte della Compagnia, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non conforme a quanto indicato nel presente contratto; rientrano in tale casistica i mutamenti di carattere organizzativo: a tal riguardo, qualora, per motivi non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta tecnica e successivamente all’aggiudicazione, mutino le risorse umane impiegate, la non sussistenza ovvero il venir meno Compagnia dovrà sostituire le risorse vacanti con figure professionali di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzioneesperienza e competenze almeno equivalenti nonché dovrà comunicare tempestivamente tale sostituzione all’ente, nonché per la stipula della medesimamotivandone le cause;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivigravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore anche in seguito di trasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) accertamento della ritardi e/o non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di garapenali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione accertata responsabilità, con dolo o singoli contratti colpa, a carico della Compagnia, per danni causati all’AICS e/o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionea terzi nell’esecuzione del servizio;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine inosservanza delle norme di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresalegge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzionecessione del contratto;
g) nel caso abrogazione della legge n. 125/2014;
h) dichiarazione di violazione fallimento o di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto altra procedura concorsuale di cessione cui all’art. 110 del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalitàD. Lgs 50/2016;
i) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione scioglimento della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Compagnia e/o cessazione dell’attività;
l) mancanza o decadenza dei requisiti di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7cui all’art. Soresa procede alla risoluzione 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto Compagnia, come previsto dall’art. 6, 108 comma 8 1 lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere D. Lgs 50/2016; La Compagnia riconosce il singolo Contratto giudizio insindacabile dell’AICS di Fornitura nell’ipotesi in cui avvalersi della presente clausola risolutiva ed accetta di assumersi ogni eventuale responsabilità per il documento unico di regolarità contributiva risarcimento del Fornitore, nei casi danno di cui al comma 3 agli artt.1218-1228 del surrichiamato articolo, risulti negativo c.c. La stipula del contratto non comporta per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando l’AICS alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate alla Compagnia ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da questo instaurati per la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresasua esecuzione.
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Samples: Servizi Assicurativi
Risoluzione. 1. In Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’Ente di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioned’inadempimento contrattuale, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitanonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016.
2. Nei casi In caso d’inadempimento totale o parziale, l’Agenzia, prima di inadempimento procedere alla risoluzione, dovrà inviare al Cassiere una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatol’Ente dovrà comunicare al Cassiere sempre tramite PEC, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del il contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenziones’intenderà risolto.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà L’Agenzia può inoltre risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione il contratto anche nei seguenti casi, sempre dando un preavviso di almeno 20 giorni per PEC:
a) qualora fosse accertata la espletamento del servizio, da parte del Cassiere, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della conforme a quanto indicato nel presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimacontratto;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivigravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Cassiere anche in seguito di trasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) accertamento della ritardi e/o non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di garapenali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione accertata responsabilità, con dolo o singoli contratti colpa, a carico dell’istituto cassiere, per danni causati all’Agenzia e/o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionea terzi nell’esecuzione del servizio;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine inosservanza delle norme di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresalegge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzionecessione del contratto;
g) nel caso abrogazione della legge n. 125/2014;
h) dichiarazione di violazione fallimento o di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto altra procedura concorsuale di cessione cui all’art. 110 del contratto e D. Lgs 50/2016;
i) scioglimento della Società aggiudicataria e/o cessazione dell’attività;
l) mancanza o decadenza dei crediti)requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Società, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalitàcome previsto dall’art. 108 comma 1 lett. c) del presente attoD. Lgs 50/2016.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere Il Cassiere riconosce il giudizio insindacabile dell’AICS di avvalersi della predetta clausola risolutiva, assumendosi la presente Convenzione, ove la causa responsabilità del risarcimento del danno di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornituracui agli artt.1218-1228 del c.c.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina La stipula del contratto non comporta per l’Ente alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate al Cassiere ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da questo instaurati per la risoluzione dei singoli Contratti di Forniturasua esecuzione.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contract for the Management of Treasury and Cash Services
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico La risoluzione del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzioneè disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
3, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, già in precedenza richiamati. In L’Appaltatore è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad esso imputabili. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. Del d.lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, si conviene che la Soresa, l’AC senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., salva la facoltà della AC di applicare le penali nei casi nel presente schema di contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r.A/R, la Convenzione il Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata : • mancato inizio del servizio alla data comunicata dall’AC, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore; • mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; • mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato; • gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili; • gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; • mancata sostituzione del personale docente ed esecutore nei termini previsti nel capitolato speciale, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; • mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d’appalto; • violazione delle norme relative al divieto di sub-appalto; • Mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • cessione parziale o totale del contratto a terzi; • mancato adempimento delle eventuali disposizioni impartite dall’AC in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni del personale impiegato nel servizio; • l’importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; • non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionegara, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste • mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.piena tracciabilità delle operazioni
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Samples: Project Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionepresente Convenzione che si protragga oltre il termine, Soresa avrà non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazione o Ente Contraente e/o da Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione o Ente Contraente e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di risolvere considerare risolti di diritto il relativo Contratto di Fornitura e/o la Convenzione e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A. potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimagara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, ai sensi del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garaprecedente articolo 9;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadi Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 21;
e) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione o Ente Contraente;
f) applicazione mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei Contratti di penali oltre la misura massima stabilita al precedente Fornitura, ai sensi del successivo articolo 11 “Penali” della presente Convenzione25;
g) nel caso azioni giudiziarie per violazioni di violazione diritti di una delle obbligazioni indicate brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 28;
h) nei casi di cui agli articoli 12 17 (Fatturazione e pagamenti), 19 (Trasparenza), 22 (Riservatezza), 27 (Divieto di cessione del contratto contratto) e dei crediti30 (Clausola compromissoria), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
63. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della presente Convenzione, Soresa Xxxxxx avrà facoltà diritto di escutere ritenere definitivamente la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituracauzione prestata, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo rimanendo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
74. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione Inoltre, le Amministrazioni o Enti Contraenti, nonché la Consip potranno risolvere di diritto ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’artdell’art. 61456 cod. civ., comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., rispettivamente i singoli Contratti di Fornitura e la Convenzione nell’ipotesi di mancata copertura del servizio in almeno l’85% del territorio nazionale ovvero di variazione dei luoghi in cui è garantita la copertura rispetto alla mappa prodotta, pur mantenendo inviarata la soglia dell’85%, fermo rimanendo il documento unico di regolarità contributiva diritto al risarcimento del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresadanno.
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Samples: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Risoluzione. 1Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, l’Azienda può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. In caso di inadempimento del Fornitore anche al verificarsi di uno solo dei seguenti casi: - accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli obblighi assunti infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - abusivo subappalto o sub‐contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’atto di cottimo; - perdita, da parte dell’Impresa dei requisiti di partecipazione quali il falli- mento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la ca- pacità di contrattare con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse pubblica Azienda; - accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione gara di cui alle premesse; - penalità superiori al 10% dell’importo netto del presente contratto; - mancata presentazione, rinnovo o singoli contratti o i reintegrazione della cauzione e della po- lizza assicurativa nei casi in cui è previsto; - accertamenti antimafia positivi; - cessione dei crediti in violazione alle delle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) legge; - casi espressamente indicati nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6capitolato ed i sui allegati; - altri casi previsti dalla normativa vigente. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzionedel contratto, Soresa l’Azienda avrà facoltà diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere ritenere definitivamente la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata fermo restando il diritto al Fornitore con lettera raccomandata a/r. risarcimento dell’ul- teriore danno. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a caso si applica quanto previsto dall’artnell’art. 6108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa50.
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Risoluzione. 1. In caso Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di inadempimento Anticipazione a norma dell’Articolo 1456 del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione Codice Civile nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno mancato o ritardato pagamento di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionequalsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, nonché per la stipula della medesimasenza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positividestinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento dei Debiti;
c) accertamento della non veridicità corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura Contratto di garaAnticipazione;
d) qualora ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti Mandato di Addebito in violazione alle disposizioni della presente convenzioneConto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) mancata reintegrazione inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 6, all’Articolo 7, all’Articolo 8, all’Articolo 10, all’Articolo 12 e all’Articolo 16.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi della cauzione eventualmente escussa Convenzione, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro il termine di 20 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della dalla relativa richiesta da parte della Soresa;
fCDP, rimborsare: i) applicazione il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di penali oltre la misura massima stabilita risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto giorno dell’effettivo pagamento e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attogli altri accessori.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente ConvenzioneSenza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, ove la causa l’Ente prende atto che, in caso di risoluzione relativa mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, il MEF procederà al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera forniturarecupero delle somme non corrisposte, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 841, della L. 178/2020.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione L’Ente si determina impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneCDP rispetto ad ogni costo, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornituraspesa, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaAnticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.
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Samples: Addendum
Risoluzione. 1. 11.1 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1454 c.c., Bosch avrà il diritto di risolvere immediatamente l'ordine/contratto/fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: - Il cliente sospenda, totalmente o parzialmente, il pagamento di eventuali somme dovute a Bosch in merito alle forniture; - Il cliente si rifiuti di ritirare i prodotti forniti; - Il cliente riveli a terzi informazioni commerciali e tecniche /(come definite al successivo articolo 13); - In caso di inadempimento istanza per l’apertura di una qualsiasi procedura concorsuale nei confronti del Fornitore anche cliente, ovvero proposta di uno solo degli un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis L.F. o altro tipo di accordo di componimento con i creditori del cliente, oppure in caso di protesti o di pendenza di espropriazione forzata di attività mobiliari, immobiliari, o presso terzi; - Il cliente risulti insolvente o sovra-indebitato; - Il cliente abbia una posizione attiva in deterioramento, ovvero che si deteriorerà con ogni probabilità, e - di conseguenza - l’adempimento agli obblighi assunti con la stipula di pagamento nei confronti di Bosch saranno compromessi; - Il cliente sia soggetto a variazioni della Convenzionestruttura aziendale; - Il cliente si rifiuti, Soresa avrà la facoltà su richiesta di risolvere la Convenzione e Bosch, di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitaconcedere garanzie.
211.2 A seguito di risoluzione, il cliente permetterà immediatamente a Bosch ovvero ai propri agenti di avere accesso ai prodotti per i quali tali soggetti hanno conservato il titolo di proprietà e consegnerà i prodotti a Bosch, ovvero ai suoi agenti. Nei casi A seguito di inadempimento che persista oltre comunicazione di risoluzione, Bosch potrà altresì commercializzare i termine previsti dall’articolo 6 “livelli prodotti di Servizio e Penali” cui abbia conservato la proprietà, al fine di soddisfare le pretese della stessa nei confronti del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzionecliente.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della 11.3 Il presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso non sarà di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In pregiudizio a tutti i casi summenzionati diritti e le azioni previsti dalla legge a favore di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoBosch.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Risoluzione. 1Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell’accordo quadro previste dall’art. In caso 108 del Codice dei Contratti pubblici con le modalità ivi indicate e le altre ipotesi di inadempimento del Fornitore anche risoluzione previste dal presente capitolato, dagli altri atti di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionegara, Soresa avrà la facoltà dal codice civile e dalle altre norme di risolvere la Convenzione e legge, costituiscono fattispecie, tra loro alternative, di incamerare la cauzionerisoluzione di diritto, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’artdell'art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la cessione del contratto e il subappalto non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimaautorizzato;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviviolazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
c) accertamento della il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
d) la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionerese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
e) mancata reintegrazione l’inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 20 - Tutela della cauzione privacy e obblighi di riservatezza;
f) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita cui al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneart. 11;
g) nel caso l’applicazione di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (Divieto di cessione del contratto e dei crediticfr. precedente art. 15), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare l’accordo quadro risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l’ARPAS stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale dell’accordo quadro è esercitata dal responsabile della Convenzionestazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale. Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, Soresa avrà facoltà il Dec svolge le attività di escutere la cauzione; analogamente in cui all’art. 108 del Codice dei Contratti pubblici. In caso di risoluzione, è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di tutti i summenzionati casi danni subiti ed è sempre consentita all’Agenzia l’esecuzione, in danno dell’aggiudicatario, della fornitura o della parte di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove fornitura non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoeffettuata.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In Salvo ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto rimedio permesso ai sensi dell’art. della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 cod. civ.del codice civile, a seconda dei casi, con comunicazione gli effetti di cui al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti casicircostanze:
(a) qualora fosse accertata la Parte Finanziata non sussistenza ovvero il venir meno adempia puntualmente al pagamento di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contratto e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
7. Soresa procede alla risoluzione (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (Scopo);
(c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Convenzione Parte Finanziata nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo e/o nel Contratto di Cessione di Crediti o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale violazione si è verificata;
(d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (D.lgs 231/2001), 8.1.8 (Codice Etico, Modello e Policy Di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice) e 8.1.9 (Correttezza ed accuratezza delle informazioni) del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in ossequio a cui è stata resa o considerata ripetuta;
(e) fatto salvo quanto previsto dall’art. 6al successivo Paragrafo (f), comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (Obblighi di Informazione) e 10 (Obblighi della Parte Finanziata) non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui il documento unico si è verificato;
(f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi cui agli Articoli 9.4 (D.lgs. 231/2001) e 10.2.13 (D.lgs. 231/2001) non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
(g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al comma 3 del surrichiamato articolopresente Articolo 11.2.1, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o nel Contratto di Cessione di Crediti a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si impegnano è verificato; e
(h) la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a comunicaremeno che, inviando la relativa documentazione a supportoove rimediabile, le avvenute risoluzioni alla Soresatale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.
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Samples: Convenzione CDP Assoconfidi
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa L’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo telefax, quando per la Convenzione terza volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Atto. Inoltre avrà facoltà di risolvere il contratto anche nelle seguenti ipotesi:
1) del caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
2) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di incamerare la cauzione, ove essa conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’assegnatario;
3) in caso di subappalto non sia stata ancora restituitaautorizzato;
4) in caso di cessione del contratto;
5) nei casi previsti all’articolo 16 “Penali” punti a) e b) del presente Atto.
2. Nei casi In caso di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli risoluzione del contratto, l’Amministrazione Contraente e le aziende aderenti hanno il diritto di Servizio incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e Penali” del Capitolatodi indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori. Allo scopo l’Amministrazione Contraente potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della ditta nei propri confronti. I danni e le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzioneditta fornitrice.
3. In ogni casoResterà salva, si conviene che inoltre, la Soresa, senza bisogno possibilità per l’Amministrazione Contraente di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
4. L'Agenzia può risolvere di diritto diritto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 codCod. civCiv., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r.a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento cui all'articolo 17, comma 8, “Cauzione definitiva” della relativa richiesta da parte Convenzione;
b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della SoresaConvenzione, ai sensi del successivo articolo 22 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 25 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
d) nel caso in cui 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 1;
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
f) applicazione mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzionegara;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di La risoluzione della Convenzione si determina legittima la risoluzione dei singoli Contratti Ordinativi di FornituraFornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio residui e/o della fornitura residua in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneConvenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, Soresa avrà facoltà l’Agenzia e/o l’Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione della medesima Amministrazione Contraente e/o di Soresa della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula il presente contratto, con il Capitolato Generale di Appalto, con il Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi allegati e con l’Offerta Economica, il Committente, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della Convenzionecomunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, Soresa avrà il Committente ha la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitadichiarare risolto il contratto.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresail presente contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dal Committente, senza bisogno necessità di assegnare previamente alcun termine previa diffida al Fornitore, oltre che in caso di violazione del disposto di cui agli articoli 8 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Cauzione definitiva), 15 (Danni, Responsabilità civile e polizza assicu-rativa), 17 (Divieto di cessione del contratto), anche per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei i seguenti casimotivi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garagara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
c) in caso di ripetute forniture non conformi e/o di reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso d’esecuzione, superi il 10% dell’importo contrattuale;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione in caso di affidamento, da parte del Fornitore, in subappalto totale o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni parziale della presente convenzionefornitura;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
63. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzionerisoluzione, Soresa avrà il Committente ha la facoltà di escutere ritenere definitivamente la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione cauzione e/o di Soresa al applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore del maggior danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi In ogni caso resta salva la facoltà del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio Committente di procedere all’esecuzione del contratto a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva spese del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contratto D’appalto
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa 9.1 Fidia avrà la facoltà diritto in ogni momento di risolvere la Convenzione e immediatamente il contratto di incamerare la cauzionevendita/fornitura con il Cliente, ove essa dando un avviso scritto al Cliente stesso, se quest’ultimo: - ha violato le presenti Condizioni Generali e/o l’accordo di collaborazione e, nell'eventualità di una inadempienza alla quale sia possibile porre rimedio, non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatoha invece rimediato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta ricevimento, da parte della Soresa;di Fidia, di una notifica scritta nella quale viene specificata l'inadempienza e si richiede di porvi rimedio; - è sottoposto ad una procedura concorsuale, ha un curatore, un amministratore fiduciario, liquidatore designato per la totalità o una qualsiasi parte dei suoi beni o, altrimenti, se divento insolvente; - cessi, per qualsiasi motivo, di svolgere la sua attività; - violi uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 3.2, 7 (Qualità, Vigilanza e Farmacovigilanza) e 10 (Riservatezza).
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel 9.2 In caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Cliente, ove richiesto da Xxxxx, dovrà rapidamente restituire a Fidia oppure disporre, a seconda di quello che Xxxxx deciderà, di tutto il materiale pubblicitario, documenti e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo carte riguardanti i prodotti o qualsiasi altra cosa concernente i prodotti che risulti di legalità) proprietà di Fidia.
9.3 La risoluzione del presente attocontratto (per una qualsiasi ragione) non condizionerà i rispettivi diritti e responsabilità di ciascuna delle Parti sorte prima di tale risoluzione.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà Il ministero si riserva la facoltà di risolvere far valere la Convenzione risoluzione di diritto del contratto qualora l’Impresa: - non presenti, alle condizioni e nei termini di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2cui all'art. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato6, le singole Amministrazioni avranno la facoltà polizze assicurative; - rifiuti di considerare risolti i singoli Contratti eseguire le lavorazioni ulteriori di Fornituracui all’art. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la 7 ovvero non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione ottemperi alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine impartite dal Direttore dell’esecuzione; - non adempia a uno o più degli obblighi di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione cui agli artt. 14, 15 e 17; - si renda responsabile di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso reiterati inadempimenti, anche non consecutivi, dei propri obblighi retributivi. Ai sensi di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)legge costituiscono, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari)altresì, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove contratto: - le singole Amministrazioni in ossequio ipotesi di cui all’art. 108 del Codice; - il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso e pagamento a quanto previsto dall’artesso inerenti, degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto Il Ministero procederà altresì a risolvere il singolo Contratto contratto qualora, dalle verifiche effettuate, ricorra nei confronti dell’Impresa una delle cause ostative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la presenza di Fornitura nell’ipotesi in cui elementi ostativi ai sensi della normativa antimafia. L’Appaltatore, a seguito della risoluzione, non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, a eccezione del pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente rese fino al giorno della risoluzione stessa decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta fermo che l’Appaltatore rimarrà comunque esposto all’eventuale pretesa risarcitoria connessa ai maggiori oneri che il documento unico di regolarità contributiva Ministero dovesse sostenere per sopperire alle deficienze riscontrate nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti a causa dell’inadempimento o del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresaritardo nella presta-zione.
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Samples: Contratto Di Servizio
Risoluzione. 1. In caso Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali costituiscono ulteriori cause di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casirisoluzione:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione verifica delle apparecchiature successiva alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;prima abbia esito negativo,
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione,
c) accertamento per la mancata costituzione e operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 90 Province e almeno uno in ciascuna Regione, secondo quanto dichiarato in Offerta Tecnica, che si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garaConvenzione;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 2 e 3,
e) mancata reintegrazione qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;Convenzione, ai sensi dell’articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali,
f) applicazione di penali oltre qualora non venga accettata la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente apparecchiatura in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, sostituzione nei casi di “fuori produzione”, di cui al comma 3 del surrichiamato successivo articolo 16.
2. In particolare, senza pregiudizio nell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Apparecchiature non fornite in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Con l’esercizio di tale facoltà da parte dell’Amministrazione Contraente, si impegnano deroga a comunicarequanto stabilito nell’articolo 12, inviando la relativa documentazione a supportocomma 7, le avvenute risoluzioni alla Soresadelle Condizioni Generali.
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Risoluzione. 1Il rapporto s’intende risolto di diritto, senza alcun obbligo per l’AICS di risarcimento dei danni, nei casi previsti dalla disciplina generale della risoluzione, in particolare in caso d’inadempimento contrattuale, nonché dall’art. 108 D. Lgs 50/2016. In caso d’inadempimento, l’AICS, prima di inadempimento del Fornitore procedere alla risoluzione, dovrà inviare all’appaltatore una diffida ad adempiere alle prestazioni stabilite entro 10 giorni; a seguito di reiterate inadempienze da parte di quest’ultimo, previo successivo preavviso di almeno 20 (venti) giorni, che l’AICS dovrà comunicare alla Società sempre tramite PEC, il contratto s’intenderà risolto. L’AICS può inoltre risolvere il contratto anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi, sempre dando alla Società un preavviso di almeno 20 giorni per PEC:
a) qualora fosse accertata la espletamento del servizio, da parte della Società, inadeguato a garantire il livello di qualità dei servizi stessi o non sussistenza ovvero il venir meno conforme a quanto indicato nel presente contratto; rientrano in tale casistica i mutamenti di alcuno dei requisiti minimi richiesti carattere organizzativo: a tal riguardo, qualora, per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione motivi non prevedibili al momento della presente Convenzioneformulazione dell’offerta tecnica e successivamente all’aggiudicazione, mutino le risorse umane impiegate, l’appaltatore dovrà sostituire le risorse vacanti con figure professionali di esperienza e competenze almeno equivalenti nonché per la stipula della medesimadovrà comunicare tempestivamente tale sostituzione all’ente, motivandone le cause;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivigravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore anche in seguito di trasmissione di diffida ad adempiere entro 10 giorni;
c) accertamento della ritardi e/o non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura regolare esecuzione dei servizi in parola che comportano l'applicazione di garapenali pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione accertata responsabilità, con dolo o singoli contratti colpa, a carico dell’appaltatore, per danni causati all’AICS e/o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionea terzi nell’esecuzione del servizio;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine inosservanza delle norme di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresalegge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzionecessione del contratto;
g) nel caso abrogazione della legge n. 125/2014;
h) dichiarazione di violazione fallimento o di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto altra procedura concorsuale di cessione cui all’art. 110 del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalitàD. Lgs 50/2016;
i) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione scioglimento della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Società aggiudicataria e/o cessazione dell’attività;
l) mancanza o decadenza dei requisiti di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7cui all’art. Soresa procede alla risoluzione 80 del D. Lgs 50/2016 autodichiarati in fase di offerta dal rappresentante della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto Società, come previsto dall’art. 6, 108 comma 8 1 lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere D. Lgs 50/2016; L’appaltatore riconosce il singolo Contratto giudizio insindacabile dell’AICS di Fornitura nell’ipotesi in cui avvalersi della presente clausola risolutiva ed accetta di assumersi ogni eventuale responsabilità per il documento unico di regolarità contributiva risarcimento del Fornitore, nei casi danno di cui al comma 3 agli artt.1218-1228 del surrichiamato articolo, risulti negativo c.c. La stipula del contratto non comporta per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando l’AICS alcuna responsabilità collegata allo svolgimento delle attività affidate all’appaltatore ed ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali da questo instaurati per la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresasua esecuzione.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore contraente anche di a uno solo degli obblighi assunti con il presente Disciplinare che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal responsabile del procedimento, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno Provincia ha la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti risolto il Contratto e/o di Fornituraapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contraente per il risarcimento del danno. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai Ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.rc.c., la Convenzione stazione appaltante, mediante comunicazione scritta al contraente, può risolvere "di diritto" il presente disciplinare nei seguenti casi:
a) qualora 1. allorché il contraente non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
2. allorché vengano contestate dalla stazione appaltante reiterate violazioni alle disposizioni del contratto a prescindere dalla circostanza che abbiano comportato l’applicazione reiterata di penali;
3. allorché fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garapresentate;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti 4. allorché vengano violate le norme in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto materia di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.subappalto;
5. Dalla data allorché il contraente fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di risoluzione della Convenzione si determina provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la risoluzione propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei singoli Contratti suoi creditori, oppure venga posto in stato di Fornitura.liquidazione;
6. In tutti i casi summenzionati allorché sia stata pronunciata nei confronti del contraente una sentenza definitiva di condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
7. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
8. allorché si riscontri la mancata osservanza da parte del contraente degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Provincia, ai sensi del successivo articolo 20. Ai sensi dell'articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere del contratto la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata stazione appaltante applica ai fini del risarcimento dei danni subiti una penale di equivalente importonon inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sono fatti salvi, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In in ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannogli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Risoluzione. 1Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. In caso Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneeventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Soresa avrà la l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la Convenzione sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di incamerare legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la cauzioneregolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, ove essa al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi adeguato alla peculiarità dell’appalto, • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatorenda impossibile la prosecuzione dell’appalto, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod1453 del codice civile. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto Ove si verifichino deficienze e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale inadempienze tali da incidere sull’intera fornitura.
5sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Dalla data di Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa tenuto al risarcimento dell’ulteriore dannodi tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Accordo Quadro Per Somministrazione Lavoro Temporaneo
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della ConvenzioneConvenzione che si protragga oltre il termine, Soresa avrà non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di risolvere considerare risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la SoresaConsip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimagara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione delle cauzioni eventualmente escussa escusse entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaConsip S.p.A. e/ delle Amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, anche ai sensi dei precedenti articoli 7, 12 3 13 delle Condizioni Generali;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle Condizioni Generali;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19;
f) applicazione nei casi di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate cui agli articoli 12 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto contratto) e dei crediti), 21 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalitàCodice Deontologico) del presente atto.
43. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di La risoluzione della Convenzione si determina legittima la risoluzione dei singoli Contratti ordinativi di Forniturafornitura in corso di esecuzione alla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
64. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneConvenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Soresa avrà facoltà Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i summenzionati casi contratto/i di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata aA/r. R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione della medesima Amministrazione Contraente e/o di Soresa Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Convenzione
Risoluzione. 1. In Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna beni; la consegna di beni di qualità inferiore rispetto a quelli forniti come campione; il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio; nel caso in cui sia stato verificato che l’appaltatore non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente capitolato; la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi; la reiterata violazione delle norme del presente capitolato; in caso di inadempimento collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo per più di 10 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l’applicazione di una penale pari al 0,05% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del Fornitore anche ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di uno solo degli obblighi assunti con la stipula mancata accettazione; il mancato rispetto della Convenzione, Soresa avrà la facoltà normativa in materia di risolvere la Convenzione sicurezza e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituitatutela dei lavoratori della ditta aggiudicataria.
2. Nei casi Sono cause di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” risoluzione espressa del CapitolatoContratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzioneprevio espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec all’indirizzo dichiarato in sede di gara. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno è motivo di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casirisoluzione espressa:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della 1. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura rese in sede di garagara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
d) qualora il fornitore ceda 2. la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionedelle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro 3. il termine di 20 giorni lavorativi mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaResponsabile unico del procedimento;
f) applicazione 4. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di penali oltre la misura massima stabilita tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al precedente articolo 11 “Penali” presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente Convenzione;
g) nel caso fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del Fornitore derivanti dal Protocollo subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di legalità) del presente attotracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
5. il ritardo grave nell’adempimento della fornitura qualora l’importo della penale superi il 10 per cento dell’importo contrattuale.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere L’Amministrazione si riserva la presente Convenzione, ove la causa facoltà di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina chiedere la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un del contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannorealizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa).
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Samples: Capitolato Tecnico
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Impresa anche di a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la stipula della ConvenzioneConsip stessa ha la facoltà, Soresa avrà sentita l’Amministrazione, di dichiarare la facoltà risoluzione di risolvere la Convenzione diritto del contratto e di incamerare la cauzione, cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nei La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 6 “livelli Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, 7 “Modalità di Servizio e Penali” del Capitolatoesecuzione delle prestazioni contrattuali”, le singole Amministrazioni avranno la facoltà 9 “Obblighi di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni casoriservatezza”, si conviene che la Soresa10 “Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx”, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento00 “Collaudo ed accettazione”, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.15 “Garanzie”, con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 19 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (”, 23 “Cauzione”, 25 “Recesso”, 26 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, 29 “Codice Deontologico” , 30 “Trasparenza dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo prezzi” e 31 “Condizione particolare di legalità) del presente attorisoluzione”.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contract for the Supply of Hardware and Software Products
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionedel presente Contratto che si protragga oltre il termine, Soresa avrà la non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r da parte di AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di risolvere la Convenzione considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto, anche ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., con comunicazione del Codice Civile e previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r.a/r, escutendo la Convenzione cauzione (ove essa non sia stata ancora restituita) e/o di applicando una penale equivalente, nei seguenti casi, fatti salvi in ogni caso il risarcimento dell’ulteriore danno e l’esecuzione in danno del Fornitore:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno nel caso in cui AMA, a fronte di alcuno dei requisiti minimi richiesti inadempimenti del Fornitore, debba ricorrere per più di 3 (tre) volte, nel corso di un anno solare, a terzi per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesimaprestazione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivisuperamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresadi AMA S.p.A.;
fd) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente ConvenzioneContratto e nei suoi Allegati;
ge) nel caso negli altri casi previsti dal Capitolato Tecnico ed in quelli espressamente previsti dal presente Contratto, nonché nei casi identificati agli articoli: 4 (Condizioni dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione del contratto e dei creditiContratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 19 (Foro competente), 21 (oneri fiscali e spese contrattuali), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 24 (Adempimenti Condizioni risolutive espresse), 25 (Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Fornitore derivanti dal Protocollo Gruppo AMA), 26 (Codice Etico);
f) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi.
3. AMA, inoltre, potrà risolvere il Contratto per inadempimento nel caso di legalità) del interruzione o soltanto sospensione dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni affidati con il presente attoContratto per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzionedel presente Contratto, Soresa avrà facoltà AMA ha diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi cauzione per l’intero ammontare o di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata applicare una penale di equivalente importoimporto equivalente, che sarà comunicata al ovvero di compensare eventuali crediti vantati dal Fornitore, nonché di procedere nei confronti del Fornitore con lettera raccomandata a/r. per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o in tali ipotesi, è fatta salva la facoltà di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannoAMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, addebitando le relative spese di quest’ultimo, come espressamente previsto nel Capitolato.
75. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove Sono fatte salve le singole Amministrazioni disposizioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresamateria dettate dal Capitolato Tecnico.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 13.1 Il Provider potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., il presente Contratto con comunicazione scritta al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione Contraente senza ulteriori obbligazioni nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità confronti del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti questo in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione dei seguenti articoli:
(a) Articolo 3 (Oggetto e beneficiari del Contratto);
(b) Articolo 5 (Fornitura dei Dati di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 Mercato);
(Divieto c) Articolo 6 (Utilizzo dei Dati di cessione Mercato);
(d) Articolo 11 (Audit);
(e) Articolo 15 (Diritti di proprietà intellettuale);
(f) Articolo 16 (Confidenzialità);
(g) Articolo 20 (Privacy – D- Lgs 231/2001 - Bribery Act – Modern Slavery Act).
13.2 La risoluzione del contratto e dei crediti)nelle violazioni sopraelencate potrà essere preceduta dall’invio da parte del Provider dall’intimazione ad adempiere nel termine di 30 giorni di calendario, 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari)scaduti i quali, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) senza che alla violazione sia stato posto rimedio, il Contratto si intenderà risolto.
13.3 La risoluzione del presente attoContratto non pregiudicherà i diritti e le responsabilità acquisiti dalle Parti, derivanti da o relativi al presente Contratto, alla data della risoluzione; inoltre tutte le previsioni, che è previsto espressamente o implicitamente che sopravvivano al presente Contratto, resteranno in vigore, quali, ma senza alcuna limitazione, il pagamento dei Compensi dovuti al Provider.
4. Peraltro Soresa 13.4 In aggiunta a quanto precede, in ogni caso di violazione del presente Contratto, il Provider potrà risolvere sospendere la presente Convenzionefornitura dei Dati di Mercato in tutto o in parte, ove la causa di risoluzione relativa dando comunicazione scritta al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneContraente, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di senza che ciò integri un contratto di forniturainadempimento del Provider, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove fino a che alla violazione non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannostato posto rimedio.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Contratto Di Fornitura Dati
Risoluzione. 1Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via P. E. C. al domicilio eletto dall’aggiudicatario. In caso Xxxxx contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneeventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Soresa avrà la l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione della concessione; • mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la Convenzione sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 (cinque) giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di incamerare legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la cauzioneregolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, ove essa al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi adeguato alla peculiarità della concessione; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatorenda impossibile la prosecuzione della concessione, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod1453 del Codice Civile. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto Ove si verifichino deficienze e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale inadempienze tali da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di forniturasulla regolarità e continuità del servizio, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa tenuto al risarcimento dell’ulteriore dannodi tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Concession Agreement
Risoluzione. 1. In caso Ferme restando le ulteriori ipotesi di inadempimento risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 11 e qualora abbiano esito negativo almeno 3 verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche) ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7 comma 16;
b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
c) qualora il Fornitore anche non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 2 e 3;
d) qualora avvenga il superamento del limite massimo di uno solo degli obblighi assunti con la stipula applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi dell’articolo 12, commi 5 e di incamerare la cauzione6, ove essa non sia stata ancora restituitadelle Condizioni Generali.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del CapitolatoLe Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., le singole Amministrazioni inoltre, avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di Fornitura. In tal caso sarà escussa fornitura, ovvero la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzioneConvenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche sulle apparecchiature fornite di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c).
3. In ogni casoparticolare, senza pregiudizio nell’applicazione delle penali, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Personal Computer Portatili e Tablet non fornito in tempo utile dal Fornitore.
4. Con l’esercizio di tale facoltà da parte dell’Amministrazione Contraente, si conviene deroga a quanto stabilito nell’articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 1456 cod38, comma 1, lett. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente attoD. Lgs. n. 163/06.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Personal Computer Portatili E Tablet
Risoluzione. 1Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile unico della procedura propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, l’opportunità di procedere alla risoluzione del presente atto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di comportamenti dell'appaltatore che si concretizzano in grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta, il responsabile unico della procedura redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente che devono essere accreditate Luogo di emissione Ancona REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE all'appaltatore e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie contro deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dispone la risoluzione del presente atto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della prestazione ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del “progetto esecutivo”, viene assegnato all’appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni solari, per compiere le prestazioni in ritardo, e vengono inoltre date le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile della procedura verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico della procedura. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, delibera la risoluzione del presente atto. Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, e la relativa presa in consegna. Contestualmente all’avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla nomina dell’organo di verifica di conformità, ancorché il presente atto preveda la disciplina di attestazione della regolare esecuzione. Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante delibera la risoluzione del presente atto. Contestualmente all’avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla verifica per accertare:
1. la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;
2. la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste ed autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle suddette disposizioni, l'appaltatore deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il subentro del nuovo operatore economico, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, pari all'uno per cento del corrispettivo del presente atto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del presente atto, l’appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. Rimane salvo quanto previsto nel bando di gara in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore anche medesimo. In caso di uno solo degli obblighi assunti con risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stipula della Convenzione, Soresa avrà stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzionegaranzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora Luogo di emissione Ancona REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE restituita.
2. Nei casi , o di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli applicare una penale equivalente, nonché di Servizio e Penali” procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3danno. In ogni caso, si conviene che la Soresastazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 codcodice civile, nonché ai sensi dell’art. civ.1360 codice civile, con comunicazione al Fornitore previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la non sussistenza liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il venir meno quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di alcuno dei amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) qualora l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente Convenzioneatto, nonché richiesti per la stipula della medesimadell’atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
bd) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) per la mancata reintegrazione della cauzione delle garanzie eventualmente escussa escusse, entro il termine di 20 15 (quindici) giorni lavorativi solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresastazione appaltante;
f) applicazione di penali oltre per la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente Convenzioneatto;
g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.;
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6atto. In tutti i casi summenzionati tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di risoluzione della Convenzionenatura risarcitoria, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio deroga a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresadall’articolo 1671 codice civile.
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Samples: Servizio Di Sviluppo E Attuazione Della Strategia Di Comunicazione
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti Tutte le obbligazioni assunte dalla Banca con la stipula della Convenzionepresente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzionecosicché, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatoper patto espresso, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-l’inadempienza, da parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico Banca, di una soltanto di dette obbligazioni, determina – a insindacabile giudizio della Cassa - la risoluzione della convenzione con ogni conseguenza di legge. Si applica, a tal fine, e in quanto compatibile, l’art. 108 del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civn. 50/2016 e s.m., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r.particolare riferimento alle disposizioni del comma 2 e seguenti del medesimo art. 108. E’ inoltre in facoltà della Cassa Forense procedere alla risoluzione della convenzione de qua, la Convenzione oltre che nei seguenti casicasi espressamente previsti dal predetto art. 108:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno in caso di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionefrode, nonché per la stipula della medesimadi grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivinel caso di cessione o di affidamento a terzi della convenzione;
c) accertamento nel caso di emanazione nei confronti della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso Banca di misure di prevenzione, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della procedura Cassa o di garaaltri soggetti comunque interessati agli affidamenti di contratti pubblici, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione in caso di assenza o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionedi venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui all’art. 28 ;
e) mancata reintegrazione in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaBanca;
f) applicazione in caso di penali oltre la misura massima stabilita violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al precedente articolo 11 “Penali” successivo art. 32;
g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 34
h) nel caso previsto dall’art. 11, comma 4, della presente Convenzione;
gi) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 621 della presente Convenzione Tenuto conto che il servizio oggetto della presente Convenzione è funzionale all’incasso dei contributi ed all’erogazione delle prestazioni previdenziali gestite dalla Cassa Forense, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi fermo restando che la risoluzione di cui sopra opererà secondo legge, sarà comunque in facoltà della Cassa Forense, in relazione alla gravità dell’inadempimento, differirne l’efficacia fino al comma 3 del surrichiamato articolotermine dell’esercizio finanziario in corso e, risulti negativo pertanto, gli effetti della risoluzione si produrranno dal 1° gennaio dell’anno successivo, con l’obbligo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano la Banca di proseguire il servizio fino a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresatale momento.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria
Risoluzione. 1. 5.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù degli obblighi assunti con la stipula della ConvenzioneOrdini, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzioneMAPFRE potrà, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatoex lege, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine intimare per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione iscritto al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
adi adempiere entro 15 (quindici) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta diffida, restando inteso che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
5.2 In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 1, MAPFRE potrà risolvere il rapporto contrattuale in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che MAPFRE indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
(a) risulti oggetto di eventi, che incidano negativamente sulla propria situazione patrimoniale, finanziaria, giuridica, amministrativa, organizzativa ed economica, potenzialmente tali da parte della Soresaporre in pericolo l’adempimento degli obblighi assunti in forza dell’Ordine;
(b) sia sottoposta a liquidazione volontaria ovvero abbia tenuto comportamenti che evidenzino uno stato di incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni verso altri fornitori ed i creditori in genere, e ciò anche indipendentemente da azioni esecutive in atto ovvero da procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali.
(c) sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 1.5 e 2;
(d) si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di MAPFRE;
(e) sia inadempiente agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto di cui all’articolo 1.7.;
(f) applicazione sia inadempiente agli obblighi di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneincedibilità di cui all’articolo 1.4;
(g) nel caso sia inadempiente rispetto agli obblighi di violazione legge in ordine (i) al regolare versamento dell’imposta sul valore aggiunto ed al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e (ii) al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti;
(h) non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi. La risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni ed in ossequio ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 carico del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi Fornitore di cui al comma all’articolo 2 (riservatezza), che sopravvivranno alla suddetta risoluzione per almeno 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresaanni.
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Samples: Condizioni Generali Per Acquisto Di Beni E Prestazioni Di Servizi
Risoluzione. 1. In caso Il Contraente dichiara di essere edotto che le pattuizioni di cui agli articoli 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), 4 (Supporto alle fase di analisi e progettazione), 5 (Sviluppo e manutenzione evolutiva), 7 (Manutenzione correttiva ed adeguativa), 10 (Gruppo di Lavoro), 18 (Responsabilità del Contraente e garanzia fideiussoria), 19 (Varianti in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxx di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti), 21 (Subappalto. Personale incaricato, responsabilità e manleva), 22 (Lavoro e sicurezza) e 23 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla privacy), 24 (Sicurezza informatica) nonché le premesse, la sussistenza dei requisiti previsti nella documentazione di gara, il rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio stabiliti nell'allegato Capitolato Tecnico, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e che il mancato rispetto delle obblighi derivanti dai predetti articoli costituisce grave inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionecontrattuale. Pertanto, Soresa avrà ferma restando la facoltà di InfoCamere di applicare le penali di cui al precedente art. 15, qualora il Contraente si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo al Contraente un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora il Contraente non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di InfoCamere risolvere la Convenzione il presente Accordo Quadro e gli eventuali Contratti in corso di incamerare la cauzioneesecuzione, ove essa non sia stata ancora restituitacon comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
2. Nei Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere immediatamente alla risoluzione dell’Accordo Quadro, senza ricorrere ad alcuna diffida preventiva, in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 27, 28 e 29, ed altresì in caso di inadempimento che persista oltre violazione da parte del Contraente di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Accordo Quadro ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificata dal D.L 12 novembre 2010, n. 187. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzionedanni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
3. In ogni casocaso di risoluzione del presente Accordo Quadro per grave inadempimento del Contraente ovvero per fallimento, InfoCamere si conviene che la Soresa, senza bisogno riserva di assegnare previamente alcun termine stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’adempimento, potrà risolvere di diritto l’affidamento del completamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1456 cod140 del D. Lgs. civ163/2006 e s.m.i., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. 1. In Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: • asseverazione con esito negativo (anche parziale) del Dipartimento della Transizione al Digitale che comprometta l’erogazione del finanziamento di cui all’avviso PNRR oggetto del presente contratto. • il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna beni e servizi; • la consegna di beni o realizzazione di servizi e attività di qualità inferiore rispetto a quelli forniti richiesti; • il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio nel caso in cui sia stato verificato che l’Operatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto; • la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi; • la reiterata violazione delle norme del presente contratto; • il mancato rispetto della normativa in materia di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula sicurezza e tutela dei lavoratori della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.ditta fornitrice);
2. Nei casi Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo/asseverazione comporta l’applicazione di inadempimento una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.mancata accettazione;
3. In Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
4. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera inviata all’indirizzo PEC del fornitore o lettera A.R;
5. È – in ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno caso – motivo di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casirisoluzione espressa:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura rese in sede di garagara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
d) qualora il fornitore ceda b. la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionedelle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro c. il termine di 20 giorni lavorativi mancato avvio dell’esecuzione del con- tratto nei termini e secondo le modalità indicate dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaResponsabile unico del procedimento;
f) applicazione d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di penali oltre la misura massima stabilita tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al precedente articolo 11 “Penali” presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente Convenzione;
g) nel caso fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del Fornitore derivanti dal Protocollo subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzionetracciabilità finanziaria, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.legge n. 136/2010;
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà L’Amministrazione si riserva la facoltà di escutere chiedere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un del contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannorealizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa).
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Samples: Determination
Risoluzione. 1. In caso Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresarispettiva competenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere di diritto la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.rnonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., la Convenzione previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzionegara, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto Convenzione e per lo svolgimento delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzioneattività ivi previste;
e) mancata reintegrazione della cauzione delle garanzie definitive eventualmente escussa escusse entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaConsip S.p.A.;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneall’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
gk) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di violazione qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore derivanti dal Protocollo o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di legalità) cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del presente attorapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata Convenzione o con i contratti attuativi tale da incidere sull’intera fornituracompromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Dalla data di risoluzione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione si determina la risoluzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornituraattuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneConvenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Soresa avrà facoltà Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la cauzione; analogamente garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in tutti i summenzionati casi caso di risoluzione una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove propria. Ove l’escussione non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata aA/r. R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione della medesima Amministrazione Contraente e/o di Soresa Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
710. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al comma 3 fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresacompletamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
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Samples: Licensing Agreements
Risoluzione. 1Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. In caso Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneeventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, Soresa avrà la l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la Convenzione sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di incamerare legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la cauzioneregolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, ove essa al di fuori delle ipotesi previste; • utilizzo del personale non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolatorenda impossibile la prosecuzione dell’appalto, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod1453 del codice civile. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto Ove si verifichino deficienze e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale inadempienze tali da incidere sull’intera fornitura.
5sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Dalla data di Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa tenuto al risarcimento dell’ulteriore dannodi tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Risoluzione. 1Fermo restando quanto previsto dal Contratto, dall’articolo 1453 c.c. In caso e dalla normativa applicabile, in particolare le disposizioni della delibera AEEG n. 4/08, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o fax, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei confronti del Cliente per cui si verifichino una o più delle seguenti circostanze:
a) revoca o comunque cessazione dell’autorizzazione permanente di inadempimento del Fornitore anche addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore, qualora tale modalità di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà pagamento sia concordata tra le parti e a condizione che una differente modalità di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa pagamento non sia stata ancora restituita.concordata con il Fornitore nel corso dell’esecuzione del Contratto;
2. Nei casi b) morosità del Cliente protratta sino alla data dell’intervento di inadempimento che persista oltre i termine previsti sospensione della fornitura ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 “livelli che precede;
c) pregiudizievoli/protesti a carico del Cliente, ovvero avvio di Servizio procedure concorsuali a carico dello stesso;
d) sospensione del Cliente per morosità da parte del precedente Distributore;
e) la violazione dell’articolo 3 delle presenti Condizioni Generali. Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Fornitore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione sarà efficace a decorrere dalla fine del mese successivo a quello della data di invio della relativa comunicazione scritta e Penali” comunque in accordo con i tempi tecnici di Switching (delibera AEEG 42/08 "Regolazione del Capitolatoservizio di dispacciamento e del servizio di trasporto, le singole Amministrazioni avranno la facoltà trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica)”. Saranno a carico del Cliente tutti i corrispettivi maturati fino alla data di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte efficacia della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata risoluzione, nonché ogni ulteriore costo o danno subito dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto Fornitore ai sensi dell’art. 1456 cod. civ1218 e 1223 c.c., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzionedell Accordo Quadro, Soresa che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec, Xx.Xx.Xx avrà la facoltà di risolvere la Convenzione risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli comportino applicazione di Servizio e Penali” penali in misura superiore al 10% dell importo di cui al punto 5 del Capitolatoprecedente articolo 8, le singole Amministrazioni contraenti avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzionecauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la SoresaXx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’artdell art. 1456 cod. civ., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l Accordo Quadro per la Convenzione parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta ristretta per l’aggiudicazione della l aggiudicazione del presente ConvenzioneAccordo Quadro, nonché per la stipula della medesimadel medesimo Accordo Quadro;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura , prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/ o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura, la prestazione di servizi a condizioni e/ o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Speciale, dall Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SoresaXx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzioneall art.15 del capitolato;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto e dei crediticontratto), 21 17 (Brevetti industriali e diritti d autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 22 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro per la presente Convenzioneparte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera sull intera fornitura.
5. Dalla data di La risoluzione della Convenzione si determina dell Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni
6. In tutti i casi summenzionati casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione della Convenzionedell Accordo Quadro e/ o del/ i Contratti di Fornitura, Soresa avrà facoltà Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove . Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/a/ r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione dell Amministrazione e/o di Soresa Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore dell ulteriore danno.
7. Soresa procede La risoluzione dell Accordo Quadro è causa ostativa alla conclusione di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della Convenzione dell Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’artdall art. 6, comma 8 del D.P.R. d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi nell ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaXx.Xx.Xx. S.p.A.
9. In conformità a quanto previsto all art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/ 2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Le amministrazioni contraenti avranno facoltà di recedere dai contratti di fornitura stipulati in adesione all accordo quadro, qualora in corso di essi venisse attivata nuova gara centralizzata avente ad oggetto medesime forniture.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione degli Ordinativi di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta certifica, ovvero raccomandata A/R, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della ConvenzioneConvenzione che si protragga oltre il termine, Soresa non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo posta certificata ovvero con raccomandata A/R, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione contraente e/o dalla Centrale unica di committenza regionale, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di risolvere considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di incamerare ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi e/o di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli applicare una penale equivalente, nonché di Servizio e Penali” procedere nei confronti del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico Fornitore per il risarcimento del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzionemaggior danno.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresaferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli articoli 135 e eguenti del D.Lgs. n. 163/06, l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata ovvero raccomandata A/R, senza bisogno necessità di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
i) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
j) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
m) in caso di revoca della licenza per l’esercizio dei servizi di vigilanza armata.
4. La Centrale unica di committenza regionale, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 cod. civc.c., con comunicazione previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata ovvero raccomandata a.r.A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di garagara di cui alle premesse;
db) qualora il fornitore ceda gli accertamenti presso la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzionePrefettura competente risultino positivi;
ec) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della relativa richiesta da parte della SoresaConvenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) applicazione di delle penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 dall’articolo “Penali” della presente Convenzione”;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari)finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
i) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
j) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
k) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
l) qualora disposizioni legislative, 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
m) in caso di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa revoca della licenza per l’esercizio dei servizi di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornituravigilanza armata.
5. Dalla data di La risoluzione della Convenzione si determina legittima la risoluzione dei singoli Contratti Ordinativi di Forniturafornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della ConvenzioneConvenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, Soresa avrà facoltà la Centrale unica di committenza regionale e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione; analogamente in tutti cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta certificata ovvero lettera raccomandata aA/r. R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione della medesima Amministrazione contraente e/o della Centrale unica di Soresa committenza regionale al risarcimento dell’ulteriore danno.
78. Soresa procede Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale unica di committenza regionale e/o le Amministrazioni, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
9. La Centrale unica di committenza regionale potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. dall’articolo 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura Ordinativo nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato soprarichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaCentrale unica di committenza regionale. In tal caso, la Centrale unica di committenza regionale, fermi restando i casi di cui all’articolo 140 D.Lgs.163/2006, potrà interpellare operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi
Risoluzione. 1Il Politecnico di Milano procederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di: • Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. In caso 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; • Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di inadempimento programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del Fornitore anche D.Lgs.50/2016; • Inosservanza delle norme in materia di uno solo degli obblighi assunti con la stipula sicurezza dei lavoratori; • Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; • Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; • Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della ConvenzioneD.L., Soresa avrà eseguiti a regola d’arte; • Quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l’impresa, compia due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale: o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato. • Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la Convenzione necessità di ulteriori adempimenti: • Inadempimento alle disposizioni del direttore lavori; • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; • Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. Nel caso di incamerare la cauzionecessione in subappalto, ove essa anche parziale, di opere non sia stata ancora restituita.
2indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante. Nei casi Il Politecnico di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore e con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore dannole modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. 1. In 14.1 Il Provider potrà risolvere il presente Contratto con comunicazione scritta immediata senza ulteriori obbligazioni nei confronti del Venditore in caso di inadempimento qualsiasi violazione materiale del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa presente Contratto da parte del Venditore alla quale non sia stata ancora restituitaposto rimedio entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione scritta con l’intimazione ad adempiere.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 14.2 Vengono considerate “livelli di Servizio e Penaliviolazioni materiali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supportoContratto, le avvenute risoluzioni alla Soresaseguenti:
(a) violazione dell’Articolo 3 (Oggetto del Contratto)
(b) violazione dell’Articolo 6 (Utilizzo dei Dati di Mercato da parte del Venditore);
(c) violazione dell’Articolo 7 (Doveri del Venditore);
(d) violazione dell’Articolo 10.5 (Interruzione fornitura Dati e risoluzione Contratto);
(e) violazione dell’Articolo 12 (Audit);
(f) qualsiasi violazione dell’Articolo 16 (Diritti Proprietà Intellettuale) da parte del Venditore;
(g) qualsiasi violazione dell’Articolo 17 (Confidenzialità) da parte del Venditore;
(h) Qualsiasi violazione dell’Articolo 18 (Privacy – Modello 231 – Bribery Act – Modern Slavery Act).
14.3 La Risoluzione del presente Contratto non pregiudicherà i diritti e le responsabilità acquisiti dalle Parti derivanti da od in relazione al presente Contratto a decorrere dalla data della risoluzione e tutte le previsioni che è previsto espressamente o implicitamente che sopravvivano al presente Contratto resteranno in vigore, quali, ma senza alcuna limitazione al pagamento dei Compensi dovuti dal Venditore al Provider.
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Samples: Distribution Agreement
Risoluzione. 1L'Acquirente potrà risolvere il presente Ordine, interamente o in parte, in qualsiasi momento, con o senza giusta causa per Xxxxx non consegnate, previo avviso scritto inviato con dieci (10) giorni di anticipo al Fornitore. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzioneaggiunta a qualsiasi altro rimedio che potrebbe essere garantito ai sensi dei presenti Termini, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, l'Acquirente potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.questo Ordine, con comunicazione effetto immediato e previo avviso scritto consegnato al Fornitore con raccomandata a.r.Fornitore, la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzioneprima o dopo l'accettazione delle Merci, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione Fornitore non abbia eseguito o singoli contratti rispettato uno qualsiasi di questi Termini, interamente o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro parte. Se il termine Fornitore diviene insolvente, presenta un'istanza di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) fallimento, oppure nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva Fornitore avvii in prima persona, o siano stati avviati contro lo stesso, procedimenti relativi a fallimento, amministrazione controllata, riorganizzazione o cessione a vantaggio dei creditori, allora l'Acquirente potrà rescindere il presente Ordine previo avviso scritto consegnato al Fornitore. Se l'Acquirente risolve l'Ordine per una ragione diversa dalle mancate prestazioni o dalla non conformità del Fornitore, nei casi oppure diversa dalle questioni relative all'insolvenza del Fornitore o dalle questioni relative all'avvio delle procedure di cui fallimento o insolvenza, allora il rimedio esclusivo e unico a disposizione del Fornitore sarà: (a) il pagamento del prezzo concordato per tutte le Merci ricevute e accettate prima della risoluzione dell'Acquirente; e (b) il rimborso per i costi sostenuti dal Fornitore, al comma 3 momento di tale risoluzione, per le merci non ricevute e accettate in tale momento, e che sono state specificamente prodotte per l'Acquirente ai sensi dell'Ordine rescisso (e che non sono prodotti standard del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SoresaFornitore).
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Samples: Purchase Order Terms and Conditions
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, anche senza la Convenzione e preventiva applicazione di incamerare specifiche penalità stabilite, qualora si verifichi il venir meno degli obblighi assunti dal Fornitore con la cauzionestipula dell’Accordo Quadro ovvero in caso di inadempimenti particolarmente gravi o ripetuti, ove essa non sia stata ancora restituita.
2contestati più volte nel corso dell’esecuzione della fornitura di un singolo Appalto Specifico. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti dall’articolo 6 “livelli di Servizio e Penali” del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico La risoluzione del contratto risolto sull’ammontare complessivo della convenzione.
3sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. In ogni caso, si conviene Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la Soresaditta abbia risposto, senza bisogno l’Amministrazione può disporre la risoluzione. L’Amministrazione valuta la possibilità di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentorisolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 135 del X.XX 207/2010. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora nel caso in cui: ▪ fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 “Penali” della presente Convenzione;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull’intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzioneAccordo Quadro; analogamente ▪ il Fornitore ponga in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di Soresa offerta, o di offerta idonea, per più di un Appalto Specifico; ▪ il ritardo nell’adempimento delle forniture determini un importo massimo della penale superiore al risarcimento dell’ulteriore danno.
710% dell’importo aggiudicato con un determinato Appalto Specifico; ▪ il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel presente Capitolato. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi Nel caso in cui la risoluzione avvenga in relazione ad un’inadempienza collegata ad un singolo Appalto Specifico l’Amministrazione si riserva di risolvere nei confronti di quel Fornitore anche il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresarapporto contrattuale derivante dall’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro