Common use of Risoluzione Clause in Contracts

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.

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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione, Assicurazione

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati al Protocollo di legalità del Gruppo Roma Capitale), 26 (Codice etico). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione/garanzia definitiva per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto/i terzo/i diverso/i dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement, Helpdesk Service Agreement, Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società e della Cassa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente ContrattoContratto che si protragga oltre il termine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 giorni, assegnando -a che verrà assegnato da AdER - a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o certificata (PEC) - per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che AdER medesima ha la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società e della Cassa per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società e alla Cassa a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificatacertificata (PEC), nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggettoOggetto), 3 (durataDurata), 4 (Corrispettivi), 5 (modalità Modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitoredella Società e della Cassa), 6 (obblighi Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 11 (divieto Divieto di cessione del contratto – cessione Cessione dei crediti), 13 12 (cauzione Cauzione definitiva), 14 13 (subappaltoSubappalto/divieto Divieto di subappalto), 16 15 (riservatezza) Riservatezza), nonché degli articoli del Capitolato di polizza: 2.2.- Cassa di assistenza, 3.4. – Strutture convenzionate, e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia AdER potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a - a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, certificata (PEC) - nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società e dalla Cassa ai fini della sottoscrizione stipula del contratto di assicurazioneContratto; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 80 del D. lgsD.lgs. n. 163/200650/2016 in capo alla Società e/o alla Cassa; c) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara o nel contrattopresente Contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia AdER ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società e della Cassa per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia AdER di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società. 5. In tutti i casi previsti nel presente articolo la risoluzione del Contratto determina il diritto di AdER a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o ad applicare una penale equivalente. La Società, in caso di risoluzione, avrà diritto alla quota di premio relativa al periodo effettivamente assicurato. 6. Troverà applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la conclusione del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da parte di AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniall'inadempimento, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro anche ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Adempimenti nel corso della durata dell'Accordo Quadro), 5 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche dell'Appaltatore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Verifiche e Controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione del maggior credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Protocollo di Intesa e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), 30 (Protocollo Anticontagio COVID-19). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione all'esecuzione del Contratto presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dall'Appaltatore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione

Risoluzione. 1. In Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da parte di AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro anche ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro), 5 (Condizioni dei Lavori ed obbligazioni specifiche dell’Appaltatore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 8 (Verifiche e Controlli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del maggior credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Protocollo di Intesa e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), 30 (Protocollo Anticontagio COVID-19). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del Contratto presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dall’Appaltatore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di legalità del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice etico). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del Contratto presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della fornitura e obbligazioni generali del maggior Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di legalità del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice etico). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Supply Agreement

Risoluzione. 1. In Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Società avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione al Fornitore tramite PEC: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 00 xxx xxx XX 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e relativi atti e delibere attuative; b) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; c) nei casi in cui il Fornitore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; d) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; e) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011; f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016; g) in caso di violazione degli artt. 5 (comma 3), 6 (comma 1), 11, 12, 14, 15, 16 (comma 10), 17 (comma 7) e 21. 2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste dalle altre disposizioni del presente Contratto, qualora la Società accerti un grave inadempimento della Società anche del Fornitore rispetto ad uno solo degli obblighi assunti una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, Equitalia tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Società formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- al Fornitore (“Contestazione”) e contestualmente potrà assegnare un termine di 3 (tre) giorni per poter produrre eventuali osservazioni o controdeduzioni, e un termine, non inferiore a quindici 7 (sette) giorni per rimediare all’inadempimento del Fornitore. Qualora la presentazione delle proprie controdeduzioni e/Società rigetti le osservazioni del Fornitore (“Disaccordo”), le Parti deferiranno la definizione della vicenda ai rispettivi vertici aziendali nell’ottica di un celere e amichevole componimento del Disaccordo. Nel caso in cui il Fornitore non abbia risposto alle Contestazioni della Società, sia rimasto inadempiente, o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzionisiano trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi senza che il Disaccordo sia stato composto in via amichevole come previsto dal presente comma, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia ove costituita, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzioneapplicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere nei confronti della Società per all’esecuzione in danno del Fornitore, salvo il risarcimento maggior danno subito dalla Società 3. Nel caso di ogni danno subìto. 2. In ogni casorisoluzione del Contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.108, previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.comma 5, o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgsLgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto50/2016. 4. In caso tutti i casi di risoluzionecui al presente articolo, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la facoltà Società avrà diritto di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Societàincamerare la garanzia definitiva.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Contact Center E Servizi Correlati

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della fornitura e obbligazioni generali del maggior Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazioni), 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. AMA si riserva di risolvere il Contratto in caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni. 4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Fornitura Di Sistemi

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniall'inadempimento, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della Fornitura e obbligazioni generali del maggior Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Xxxxxxxxx, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 19 (Subappalto), 20 (Accordo Bonario), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Patto di Integrità del Gruppo Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Fornitura Di Lubrificanti

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Servizi Di Manutenzione E Assistenza Software

Risoluzione. 1Il Trib. Milano, 30 gennaio 201474, ha stabilito che, a prescindere dalla qualifica del contratto di put option (e, in generale, dei contratti derivati, 72 In xxxxxx.xx. 73 In Giur. it., 2008, p. 2235, con nota di Xxxxxx. 74 In Società, 2014, p. 927, con nota di Penzo. genus al quale tale contratto può essere ricondotto) quale contratto alea- torio (con conseguente inapplicabilità, ex art. 1469 c.c., dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità), ovvero quale negozio commutativo (cui può essere riferita la disciplina ex art. 1467 c.c.), in ogni caso la struttura di un contratto di opzione di vendita di azioni ad un prezzo fisso e predeterminato indipendente dal loro valore di quotazione sui mercati regolamentati, consiste nella dipendenza (o derivazione appun- to) dal contenuto della prestazione di una delle parti dalla variazione di dati economici (il c.d. sottostante); ne consegue che nel caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contrattospecie la variabilità dell’andamento del titolo appare di per sé inerente all’oggetto del contratto, Equitalia formulerà non legittimando dunque la contestazione degli addebiti risoluzione per eccessiva one- xxxxxx alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimentostregua del secondo comma dell’art. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre 1467 c.c.. Il lodo arbitrale 28 novembre 201375 ha dichiarato la risoluzione del contrattocontratto normativo e del successivo contratto di swap per sopraggiunta carenza di causa in concreto, con facoltà essendo proseguito il derivato nonostante l’estinzione del mutuo sottostante. Secondo il Trib. Verona, 10 dicembre 201276, la domanda di escutere risoluzio- ne di un contratto di swap presuppone la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione vigenza del contratto – cessione dei crediti), 13 che ne costituisce l’oggetto; con la conseguenza che la stessa non è più esperi- bile una volta che gli effetti dell’accordo siano venuti meno (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzionespecie, Equitalia ha la facoltà domanda di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o risoluzione era riferita anche a contratti di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Societàswap che le parti avevano in precedenza consensualmente risolto).

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Samples: Contratti Derivati

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.ANSF potrà, previa dichiarazione da inoltrare alla Società comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltrePEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) a. qualora sia fosse accertata la non veridicità sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del contenuto Contratto e per lo svolgimento delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazioneattività ivi previste; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In c. in caso di risoluzioneaccertata violazione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare da parte del fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dei precetti del DPR n. 62/2013 (Codice di applicare una penale equivalentecomportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF. 2. ANSF potrà, previa diffida ad adempiere, risolvere per inadempimento il presente Contratto, in caso di grave inadempimento agli obblighi di prestazione dei Servizi stabiliti nel Capitolato Speciale o, per gli aspetti migliorativi, nell’Offerta Tecnica, ovvero in caso di applicazione di penali previste nel Capitolato Speciale nella misura maggiore del 10% del valore stimato del presente Contratto come risultante dalla documentazione della gara di cui alle premesse. 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, ANSF ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento all’esecuzione in danno del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo sostenuto da ANSF (c.d. “esecuzione in danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società”).

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Samples: Brokerage Insurance Contract

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r.A/R. dall’Amministrazione Contraente, o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà di escutere considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione per l’intero ammontare cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 2. In Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso resta salva caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la facoltà non sussistenza ovvero il venir meno di Equitalia alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di procedere all’esecuzione cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto a spese e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) mancata reintegrazione della Società.cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

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Samples: Insurance Contract

Risoluzione. 1. In caso Ferme le ipotesi di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contrattorisoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto è disposta per qualunque comportamento dell’Affidatario che, a giudizio del direttore dell’esecuzione e del responsabile del procedimento, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, con facoltà di escutere tale da compromettere la cauzionebuona riuscita del servizio affidato. Il Committente contesta l’addebito all’Affidatario tramite PEC, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìtosecondo la procedura prevista all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto La risoluzione opera altresì di diritto, diritto ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini mancata reintegrazione della sottoscrizione del contratto cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di assicurazione20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente; b) perdita mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di uno dei requisiti 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dal Committente, in caso di proroga del Contratto; c) applicazione di penali in misura superiore al 10%, di cui all’art. 38 12 del D. lgs. n. 163/2006presente Contratto; cd) negli altri nei casi previsti nel dall’art. 5 del Patto d’integrità; e) violazione del divieto di cessione del contratto; f) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; g) sostituzione non autorizzata di uno o più componenti del gruppo di lavoro e/o dei testimonial/influencer/blogger quando il profilo curriculare del nuovo soggetto non risulti almeno pari o superiore a quello del soggetto da sostituire; h) in caso di cessazione dell’attività, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero in caso di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario; i) in caso di subappalto senza autorizzazione; l) sopravvenuta situazione di incompatibilità dell’Affidatario, per essere aggiudicatario del servizio di “Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale del PSRN 2014-2020” CIG 75393482CA, o un suo ausiliario, subappaltatore o soggetto che si trovi con questi soggetti in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’Affidatario, il Committente avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. 4. In Nel caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà risoluzione è consentito al Committente di escutere la cauzione stipulare un nuovo contratto per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società l’affidamento del servizio per il risarcimento valore residuo all’operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara originaria e che lo segue in graduatoria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del maggior dannoD.lgs. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società50/2016.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti Il Committente potrà procedere alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ.con semplice atto unilaterale recettizio, previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., senza bisogno di diffida o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-costituzione in mora, nei seguenti casi: a) a. si verifichi, da parte dell’impresa aggiudicataria, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla Stazione appaltante; b. venga accertata da parte della Stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati; c. venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; d. qualora sia a carico dell’affidatario venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82. e. esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000; f. venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai fini sensi della sottoscrizione del contratto di assicurazioneLegge 136/10 e sue successive ii. e mm.; b) perdita x. xxxxxxx nei confronti del Professionista sia intervenuta l’emanazione di uno dei requisiti un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1432 o alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza; h. la violazione degli obblighi assunti all’art. 38 del D. lgs. n. 163/20062; c) negli altri casi previsti nel contrattoi. per un numero, superiore a 10, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l’operatività del cantiere. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.

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Samples: Incarico Di Direzione Dei Lavori

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei casi di cui agli artt. 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del maggior Fornitore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), 29 (Protocollo Anticontagio COVID-19). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando e addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con ) ARES 118 potrà risolvere il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, contratto ai sensi dell’artdell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo al Prestatore di servizi con raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-A.R., nei seguenti casi: a) a. qualora sia fosse accertata in corso di esecuzione la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'IE nella procedura di gara; b. qualora, in corso di esecuzione del contratto, risultassero positivi gli accertamenti antimafia presso la Prefettura; c. nel caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo dell' IE ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto; x. xxxxxxx nell'inizio del servizio, oltre il trentesimo giorno solare, rispetto a quello previsto nel contratto; e. interruzione ingiustificata del servizio; f. mancanza di uno o più componenti dell'equipaggio, durante l'esecuzione del servizio, per più di tre volte. g. oltre tre ritardate attivazioni del servizio, rispetto al termine di 3 (tre) minuti dalla Società chiamata. h. mancata sostituzione degli automezzi per avaria bloccante superiore ad un'ora o per indisponibilità degli equipaggi per più di tre volte; i. oltre cinque mancati utilizzi della divisa anche da parte di un singolo componente dell'equipaggio, anche per un solo mezzo; j. oltre tre mancati aggiornamenti degli elenchi degli automezzi o dell'equipaggio; k. oltre cinque mancati aggiornamenti del libretto di bordo; l. oltre tre mancate compilazioni delle cartelle cliniche; m. oltre cinque mancate riconsegne mensili delle cartelle cliniche; n. oltre cinque contestazioni relative ai fini della sottoscrizione dispositivi medici delle autoambulanze; o. oltre cinque interruzioni reiterate ed ingiustificate del sistema di comunicazione GPRS con la Centrale Operativa dell'ARES 118; p. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto; q. revoca dell'autorizzazione al trasporto infermi; r. violazione delle norme in materia di cessione del contratto di assicurazionee dei crediti; b) perdita s. mancato reintegro della cauzione nel termine di uno dei requisiti giorni quindici, nel caso di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006applicazione delle penalità; (qualora non venga costituita la cauzione definitiva o la stessa non venga tempestivamente reintegrata); ct. qualora la IE non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa; u. gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di servizi, comprovati da almeno 3 (tre) negli altri casi previsti nel documenti di contestazione ufficiale; v. inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e degli obblighi, assunti dall’Impresa in sede di formulazione dell’Offerta, di assorbire tutto del personale già impiegato nello svolgimento del precedente servizio nonché inadempimento agli eventuali accordi raggiunti dal medesimo con le Organizzazioni Sindacali e finalizzati ad armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali; w. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto.; 4. In x. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro XXXX 118, ai sensi dell'Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore; y. in caso di risoluzioneottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore di servizi negativo per due volte consecutive, Equitalia secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010; 2) In tutti i predetti casi di risoluzione ARES 118 ha la facoltà diritto di escutere ritenere definitivamente la cauzione per l’intero ammontare definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Prestatore di servizi per il risarcimento del maggior danno. In ogni questo caso resta salva XXXX 118 si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la facoltà migliore offerta. 3) Xxxxxx inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di Equitalia segnalazione all'Autorità di procedere all’esecuzione Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore di servizi ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del Contratto a spese della Società.D.Lgs 163/06 e s.m.i..

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Risoluzione. 1. In caso Fermo quanto previsto da altre disposizioni di inadempimento legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Società anche ad uno solo legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi assunti con attinenti alla sicurezza sul lavoro, il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione Responsabile Unico del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di dirittoProcedimento propone, ai sensi dell’art. 1456 cod135 comma 1 del D.lgs. civ163/2006 e s.m., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./rstazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione 2. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto – cessione dei crediti)secondo quanto dispone l’art. 135 comma bis del D.lgs.163/2006 e s.m. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, 13 (cauzione definitiva)per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattualirisultante dal casellario informatico sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’artSi applica l’art. 1456 cod136 del D.lgs.163/2006 e s.m. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata per la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione risoluzione del contratto di assicurazione;appalto di lavori per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. b) perdita 4. Per i lavori, quanto ai provvedimenti da adottare in seguito alla risoluzione del contratto di uno dei requisiti appalto, si applicano gli artt. 138 e 139 del D.lgs. 163/2006 e s.m. 5. Per gli affidamenti di forniture e di servizi si applica quanto dispone l’art. 297 del D.P.R. 207/2010. 6. Si applica l’art. 140 del D.lgs.163/2006 e s.m. in caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione del contratto. 7. Si procede alla risoluzione anche nell’ipotesi di cui all’art. 38 8 comma 3 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contrattopresente regolamento. 48. In caso di risoluzioneLa risoluzione del contratto per inadempimento della controparte determina l’incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Societàdegli ulteriori danni.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Del Comune

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniall'inadempimento, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell'articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Hardware E Software

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniall'inadempimento, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 dell'articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza e danni), 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 17 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione all'esecuzione del Contratto presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Del Servizio in Abbonamento Dei Notiziari Quotidiani Italiani

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ.. e di ritenere definitivamente la cauzione, previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.ove essa non sia stata ancora restituita, o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nonché dell’art. 1360 cod. civ. nei casi: 4 (Condizioni del maggior Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 20 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese della Societàdi quest’ultimo.

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Samples: Servizio Di Trasporto E Scarico Di Rifiuti

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro e/o con la stipula dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, in tutto o in parte, il termine senza che la Società abbia risposto presente Accordo Quadro e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto potrà essere risolto di dirittoAccordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, . nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 articoli: 4 (oggetto), 3 (durataAdempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed aggiudicazione degli Appalti Specifici), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico Condizioni del fornitoreServizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 9 (obblighi Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Obblighi derivanti dai rapporti dal rapporto di lavoro), 12 18 (divieto Divieto di cessione del’Accordo Quadro – Cessione del contratto – cessione dei crediticredito), 13 19 (cauzione definitivaSubappalto), 14 23 (subappalto/divieto di subappaltoTrasparenza), 16 24 (riservatezza) eTracciabilità dei flussi finanziari), altresì26 (Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale), qualora l’ammontare delle penali 27 (Codice Etico). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere sia la cauzione di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potràarticolo 11, inoltrecomma 1, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti le singole cauzioni di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzioneal precedente articolo 11, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione comma 4 per l’intero il loro intero ammontare e/o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento del maggior di ogni ulteriore danno. In ogni caso caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del Contratto a spese presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici tramite soggetti terzi – ivi inclusi gli altri Fornitori che all’esito della SocietàProcedura hanno stipulato l’Accordo Quadro – diversi dal Fornitore, in danno di quest’ultimo. 4. Nei casi di risoluzione di uno o più contratti afferenti agli Appalti Specifici senza che ciò comporti la risoluzione anche del presente Accordo Quadro, AMA, invece, ha diritto di escutere per intero la relativa cauzione di cui al precedente articolo 11, comma 4 o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici per i quali è intervenuta la risoluzione tramite soggetti terzi – ivi inclusi gli altri Fornitori che all’esito della Procedura hanno stipulato l’Accordo Quadro – diversi dal Fornitore, in danno di quest’ultimo.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Recupero Rifiuti

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente ContrattoContratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che Equitalia medesima ha la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto Xxxxxxxxx potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società al Fornitore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 articoli2 (oggettooggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) 18 (Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento), 19 (brevetti industriali e diritti d’autore) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società dal Fornitore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società al Fornitore -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società dal Fornitore ai fini della sottoscrizione stipula del contratto di assicurazionepresente Contratto; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contrattopresente Contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Societàdel Fornitore.

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Samples: Contract for the Assignment of Services

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il termine senza che la Società abbia risposto presente Accordo Quadro e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.i singoli Ordini ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto potrà essere risolto di dirittoAccordo Quadro e/o i relativi Ordini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.nel caso in cui, o faxnel corso di un singolo anno di durata dell’Accordo Quadro, o posta elettronica certificataper almeno 3 (tre) volte si ripeta l’indisponibilità dei veicoli sostitutivi di cui al Capitolato tecnico, nei nonché negli altri casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 1 (oggetto)Valore delle premesse, 3 (duratadegli allegati, norme regolatrici e definizioni), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico Condizioni del fornitoreServizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (obblighi Consegna e riconsegna dei veicoli), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Obblighi derivanti dai rapporti dal rapporto di lavoro), 12 20 (divieto Divieto di cessione del’Accordo Quadro – Cessione del contratto – cessione dei crediticredito), 13 21 (cauzione definitivaSubappalto), 14 25 (subappalto/divieto di subappaltoTrasparenza), 16 26 (riservatezza) eTracciabilità dei flussi finanziari), altresì28 (organizzata Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del gruppo Roma Capitale), qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali29 (Codice etico). 3. Equitalia potràIn tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, inoltre, risolvere di AMA ha diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento del maggior dell’ulteriore danno. In ogni caso caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del Contratto presente Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese della Societàdi quest’ultimo. 4. Nei casi di risoluzione di uno o più Ordini senza che ciò comporti la risoluzione anche dell’Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per un ammontare proporzionato al valore che il singolo Ordine ha rispetto al valore complessivo dell’Accordo Quadro o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno. 1. AMA ha diritto, nei casi di: a) giusta causa,

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniall'inadempimento, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazioni), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo di Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza). 3. AMA si riserva di risolvere il Contratto in caso di grave inadempienza o significativa difformità del Servizio, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni. 4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con il presente ContrattoContratto che si protragga oltre il termine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a.r. oppure via pec, per porre fine all’inadempimento. Acquisite , la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e valutate negativamente le predette controdeduzionidi incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzioneapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Società per il Committente al risarcimento di ogni danno subìtodell’eventuale maggior danno. 2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip. 3. In ogni caso, si conviene che la Committente, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, nonché ai sensi dell’art. 1456 dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di al Fornitore con raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-a.r. oppure via pec, nei seguenti casi: a) a. qualora sia fosse accertata la non veridicità sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, per l’affidamento del contenuto presente Appalto Specifico; b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente; d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente art. 10 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; e. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS; f. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta AQ e Offerta AS; g. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, art. 6 “Modalità ed esecuzione delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione prestazioni contrattuali”, art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 9 “Obblighi di riservatezza”, art. 11 “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 14 “Cauzione”, art. 15 “Subappalto”, art. 16 “Risorse impiegate”, art. 18 “Verifica di conformità”, art. 19 “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”, art. 20 “Penali”, art. 23 “Xxxxx e responsabilità civile, art. 26 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 27 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 28 “CODICE ETICO modello di assicurazioneorganizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 29 “Trasparenza dei prezzi”; b) perdita h. applicazione di uno dei requisiti penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 21 “Corrispettivo”, comma 1 del Contratto. i. qualora in sede di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contrattoVerifica di conformità di attività/fase/prodotto ritenuti, ad insindacabile giudizio della Committente, particolarmente rilevanti, si verifichino due interruzioni. 4. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del Contratto. In generale, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore della Committente. 5. La Committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. 6. La Committente, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta. 7. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, Equitalia la Committente ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata della Committente al Fornitore. 8. In tutti i casi di risoluzione del Contratto - fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – la Committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero ammontare e/importo della stessa o di applicare per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale equivalentedi equivalente importo, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior dannoche sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a.r. oppure via pec. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione fermo il diritto della Committente al risarcimento dell’ulteriore danno. 9. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto a spese saranno oggetto, da parte della SocietàCommittente, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

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Samples: Specific Contract for Services

Risoluzione. 1L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con l’Autorità avrà facoltà di escutere incamerare la cauzionecauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti della Società per all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subìto. 2dell’eventuale maggior danno. In ogni caso, caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di all’Appaltatore con raccomandata a./ra.r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto mancata reintegrazione delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della sottoscrizione del contratto di assicurazionerelativa richiesta da parte dell’Autorità; b) perdita di uno dei requisiti nei casi di cui all’artagli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 38 6); obblighi di riservatezza (art. 7); sospensione dei servizi (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 10); cauzione (art. 12); divieto di cessione del D. lgscontratto; cessione del credito (art. 15); penali (art. 17). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 163/2006; c) negli 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri casi previsti nel contratto. 4strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. In base al combinato disposto degli articoli 297, Equitalia ha comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società stipulare un nuovo contratto per il risarcimento completamento del maggior dannoservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del Contratto a spese della SocietàD.Lgs. 163/2006 e smi l’Autorità risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Samples: Contratto Di Appalto

Risoluzione. 1Il presente Contratto ed i relativi affidamenti sono risolti di diritto, oltre che nei casi già previsti dalla normativa nazionale e regionale in vigore, ai sensi e per gli effetti dell’Art. In caso 1456 c.c., nei seguenti casi: a) sopravvenuta insolvenza od accertata insolvibilità di MM S.p.A., sottoposizione a procedura concorsuale, fallimentare o messa in liquidazione; b) grave e reiterato inadempimento della Società anche ad uno solo delle prestazioni e degli obblighi assunti con il previsti dal presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societàanche sotto il profilo del rispetto delle previsioni contenute nel Piano Anticorruzione e nel Modello organizzativo gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001 societari, assegnando -a mezzo non sanato a seguito di raccomandata a./rregolare diffida ad adempiere entro un congruo termine; c) cessione, anche parziale, del Contratto a terzi in violazione dell’espresso divieto di cui al successivo Art. 13; d) venir meno dei requisiti dell’in house providing in capo a MM S.p., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la A. La risoluzione del contrattoContratto comporta l’automatica cessazione degli affidamenti delle attività e dei servizi conferiti dal Comune in base al presente Contratto, con facoltà salve le prestazioni già eseguite a norma dell’Art. 1458 c.c. Nel caso di escutere risoluzione del Contratto, MM S.p.A. è, comunque, tenuta ad assicurare la cauzionecontinuità delle attività e dei servizi ad essa affidati, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2secondo le regole dell’ordinaria diligenza, fino al momento in cui i medesimi vengano affidati a terzi. In ogni caso, I singoli affidamenti si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto intendono risolti di diritto, ai sensi dell’artdell’Art. 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società in caso di reiterata ed immotivata sospensione od interruzione delle relative prestazioni per un periodo superiore a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 180 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezzacentoottanta) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente artgiorni. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potràIl Comune si riserva, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o procedere alla risoluzione dei singoli affidamenti nel caso di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.grave inadempimento delle obbligazioni previste nei

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Samples: Contratto Di Servizio

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo. 4. Costituiscono altresì condizioni per risolvere il contratto tutte le ipotesi previste all’art. 14 del Capitolato Tecnico (Allegato “A”).

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Samples: Servizio Di Stampa E Recapito

Risoluzione. 1. In Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniall'inadempimento, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del maggior c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) e 28 (Protocollo Anticontagio COVID-19). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniall'inadempimento, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell'articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Verifiche, controlli ed accettazione), 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità e di Integrità del Gruppo Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con La Regione Lazio potrà risolvere il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, contratto ai sensi dell’artdell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di al Fornitore con raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-A.R., nei seguenti casi: a) a. qualora sia fosse accertata in corso di esecuzione la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione dal Fornitore nella procedura di gara; b. nel caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo del Fornitore ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto; c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto; d. violazione delle norme in materia di cessione del contratto di assicurazionee dei crediti; b) perdita e. mancato reintegro della cauzione nel termine di uno giorni quindici, nel caso di applicazione delle penalità; (qualora non venga costituita la cauzione definitiva o la stessa non venga tempestivamente reintegrata); f. gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da documenti di contestazione ufficiale; g. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010; h. ogni qualvolta nei confronti del fornitore o dei requisiti componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all’artagli artt. 38 del D. lgs317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. n. 163/2006e 353-bis c.p; c) negli altri casi previsti nel contrattoi. in conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. 42. In caso tutti i predetti casi di risoluzione, Equitalia risoluzione la Regione Lazio ha la facoltà diritto di escutere ritenere definitivamente la cauzione per l’intero ammontare definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni questo caso resta salva la facoltà Regione Lazio si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta. 3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di Equitalia di procedere all’esecuzione segnalazione all'Autorità competente nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del Contratto a spese della Società.D.Lgs 163/06 e s.m.i..

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Samples: Advisor Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo Pec da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioniall'inadempimento, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. dell'articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazioni), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza). 3. AMA si riserva di risolvere il Contratto in caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni; 4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la garanzia per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del Codice, in caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del maggior Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), 28 (Protocollo Anticontagio). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei casi di cui agli artt. 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del maggior Fornitore), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), 28 (Protocollo Anticontagio). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del Contratto presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando e addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione. 1) Il Re.t.l.a. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con potrà risolvere il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, contratto ai sensi dell’artdell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo al Prestatore di servizi con PEC ovvero con raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-A.R., nei seguenti casi: a) a. qualora sia fosse accertata in corso di esecuzione la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione dall'impresa nella procedura di gara; b. qualora, in corso di esecuzione del contratto, risultassero positivi gli accertamenti antimafia presso la Prefettura; c. nel caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo dell' impresa ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto; x. xxxxxxx nell'inizio del servizio, oltre il quinto giorno solare, rispetto a quello previsto nel contratto; e. interruzione ingiustificata del servizio; x. xxxxx e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di servizi, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale; g. violazione delle norme in materia di cessione del contratto di assicurazionee dei crediti; b) perdita h. mancato reintegro della cauzione nel termine di uno dei requisiti giorni quindici, nel caso di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006applicazione delle penalità; (qualora non venga costituita la cauzione definitiva o la stessa non venga tempestivamente reintegrata); c) negli altri casi previsti nel i. qualora la IE non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa; j. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto.; 4. In k. in caso di risoluzioneottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore di servizi negativo per due volte consecutive, Equitalia secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010; 2) In tutti i predetti casi di risoluzione il Re.t.l.a. ha la facoltà diritto di escutere ritenere definitivamente la cauzione per l’intero ammontare definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Prestatore di servizi per il risarcimento del maggior danno. In ogni questo caso resta salva il Re.t.l.a. si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la facoltà migliore offerta. 3) Xxxxxx inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di Equitalia segnalazione all'Autorità di procedere all’esecuzione Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore di servizi ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del Contratto a spese della Società.D.Lgs 163/06 e s.m.i..

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi Di Manutenzione Ordinaria

Risoluzione. 1L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con l’Autorità avrà facoltà di escutere incamerare la cauzionecauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti della Società per all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subìto. 2dell’eventuale maggior danno. In ogni caso, caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di all’Appaltatore con raccomandata a./ra.r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto mancata reintegrazione delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della sottoscrizione del contratto di assicurazionerelativa richiesta da parte dell’Autorità; b) perdita di uno dei requisiti nei casi di cui all’artagli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 38 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 11); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 12); subappalto (art. 13); cauzione (art. 15); divieto di cessione del D. lgscontratto; cessione del credito (art. 17). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 163/2006; c) negli 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri casi previsti nel contratto. 4strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. In base al combinato disposto degli articoli 297, Equitalia ha comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società stipulare un nuovo contratto per il risarcimento completamento del maggior dannoservizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del Contratto a spese della SocietàD.Lgs. 163/2006 e smi l’Autorità risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

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Samples: Contract for the Supply of It Infrastructure

Risoluzione. 1Oltre a quanto previsto dall’art. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto1453 del codice civile, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimentodagli artt. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la 135 – risoluzione del contrattocontratto per reati - e 136 – risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo- del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 10 della presente convenzione, con facoltà costituiscono motivo di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civdel c.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.le seguenti fattispecie: 1. apertura di una procedura di concordato preventivo, o faxdi liquidazione coatta, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri fallimento a carico del fornitoredell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di ; 2. cessione in tutto o in parte del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.a terzi; 3. Equitalia potràfrode, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi e delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazionecondizioni contrattuali; b) 4. perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgsD.Lgs. n. 163/2006163/06 e della Legge 159/2011; c) negli altri casi 5. subconcessione non autorizzata; 6. violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nel contrattodalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.; 47. ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale; 8. mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali concordate; In caso si risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al concessionario, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni. Il Comune, a norma dell’art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate. Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del c.c., per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel presente atto o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione del servizio. E’ altresì piena facoltà del Comune di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/risolvere il contratto nel caso in cui il concessionario decada dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Societàaltri registri equivalenti.

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Samples: Contract for the Concession of Public Land

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da San Donnino Multiservizi srl per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con San Donnino Multiservizi srl ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento del maggior dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. In ogni caso caso, si conviene che San Donnino Multiservizi srl potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del Codice dei contratti, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Codice etico, Modello 231, Piano Triennale per la Trasparenza, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione). In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, San Donnino Multiservizi srl ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di Equitalia San Donnino Multiservizi srl di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Contratto Di Noleggio

Risoluzione. 117.1 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto e senza che ciò dia luogo ad alcun indennizzo a favore della sub-concessionaria, ad esclusione del rimborso degli importi già corrisposti per il periodo successivo alla restituzione dei locali, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui in premessa; b) opposizione del Ministero concedente alla sub-concessione dell’attività ed alla concessione in godimento del locale; c) in tutti i casi espressamente indicati nei precedenti articoli del presente contratto. 17.2 La risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi ai quali la stessa è correlata, si verificherà ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c. solo a seguito dell’avvenuta conoscenza da parte del soggetto inadempiente, al quale dell’esercizio di detto diritto verrà data comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o per il tramite di posta elettronica certificata (PEC). In caso tutti i detti casi il sub-concessionario rimarrà comunque obbligato al pagamento di inadempimento una penale per un valore pari a quello del canone che in base al comma 4.1, della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contrattoscrittura, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societàsarebbe maturato nel periodo intercorrente tra quello del, assegnando -a mezzo così occorso, anticipato termine del contratto e quello della naturale scadenza del medesimo. 17.3 Fermo l’obbligo da parte della sub-concessionaria di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contrattoadempiere alle obbligazioni economiche eventualmente pendenti, con facoltà di escutere l’eventuale risoluzione verranno a cessare tutti gli effetti del presente contratto e la cauzionesub-concessionaria sarà obbligata alla restituzione del locale a SOGEAAL, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni casoa semplice sua richiesta, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (secondo le modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente artArt. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali15. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.

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Samples: Sub Concession Agreement

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società Nell’ipotesi in cui l’Utilizzatore si renda inadempiente anche parzial- mente ad uno solo qualsiasi degli obblighi assunti con il col presente Contrattocontrat- to, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societàe specificatamente agli obblighi indicati nei seguenti articoli: - art. 3 (Diritto personale ad edificare), assegnando -a mezzo co. 2, 4; - art. 5 (Corrispettivo e canoni), co. 1, 3, 5; - art. 6 (Termine della locazione finanziaria e diritto d’opzione), lettera A); - art. 7 (Obblighi e Garanzie dell’Utilizzatore), co. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10; - art. 9 (Corrispettivi di raccomandata a./r.prelocazione), o faxco. 1; - art. 11 (Consegna e collaudo), o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni co. 3; - art. 12 (Uso, godimento e vizi del bene), co. 2, 3, 6; - art. 13 (Cessione del contratto e sublocazione del bene), co. 3; - art. 14 (Assicurazioni), co. 1, 5; - art. 19 (Spese, commissioni, oneri ed imposte), co. 1, 2, 3; e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite divenga insolvente, venga segnalato in sofferenza nella Cen- trale dei Rischi di Banca d’Italia, faccia comunque venir meno i re- quisiti di affidabilità e valutate negativamente le predette controdeduzionicondizioni di cui alla lettera C dell’articolo 1, ovvero scaduto il termine senza oppure risulti protestato o sottoposto a procedure concorsuali, provvedimenti cautelativi od esecutivi sia prima che dopo la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione stipula del contratto, con il Concedente avrà facoltà a suo insindacabile giudi- zio di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per risolvere anticipatamente il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, contratto ai sensi dell’art. 1456 codc.c. 2. civ., previa dichiarazione La diminuzione delle garanzie patrimoniali da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi parte dell’Utilizzatore darà diritto al Concedente di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico avvalersi del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente artdisposto dell’art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.1461 c.c.. 3. Equitalia potràLa distruzione del bene verificatasi anche per fatti indipendenti dal- la responsabilità dell’Utilizzatore, inoltreoppure il rilascio del bene stesso per effetto di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o di esproprio per pubblica utilità, risolvere oppure la revocazione della vendita dell’immo- bile, determineranno la risoluzione di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzionecessione dell’eventuale contratto di locazione immobi- liare dal Concedente all’Utilizzatore, Equitalia ha la mancata accettazione da parte del terzo ceduto determinerà la risoluzione di diritto del con- tratto. 5. La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione del Concedente all’Utilizzatore a mezzo let- tera raccomandata A/R. L’Utilizzatore dovrà restituire immediata- mente il bene nei modi e nei termini indicati dal Concedente e nelle condizioni previste dall’articolo 6 lettera A) del presente contratto. 6. Con la risoluzione del contratto, il Concedente avrà facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalenteot- tenere dall’Utilizzatore il pagamento dell’indennizzo, nonché di procedere nei confronti della Società per quantificato come previsto nell’articolo 15 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In Il canone alla firma, i canoni pe- riodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo dall’Utilizzatore resteranno acquisiti per l’intero ammontare al Con- cedente. L’Utilizzatore dovrà altresì corrispondere quanto dovuto per canoni scaduti e non ancora pagati, interessi di mora, commis- sioni, spese e quant’altro maturato alla data di risoluzione. 7. Soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente nessuna esclu- sa e quindi ivi compreso anche l’indennizzo di cui sopra, l’Utilizza- tore avrà diritto di ricevere dal Concedente medesimo il pagamento di una somma a titolo di risarcimento pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita del bene. Il Concedente avrà facoltà di procedere alla compensazione tra il ricavato della vendita del bene già oggetto del contratto e quanto dovuto dall’Utilizzatore. Resta comunque esclusa la facoltà dell’Utilizzatore di eccepire la compensazione tra tale risarcimento e le ragioni di credito del Con- cedente. 8. Nel caso resta salva in cui la sottoscrizione del verbale di presa in consegna e collaudo non fosse contestuale all’atto di acquisto dell’immobile, e nell’ipotesi in cui non fosse possibile sottoscriverlo entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto a causa del mancato ottenimento dei requisiti necessari per la sottoscrizione (es.: cambio destinazione d’uso, certificazioni obbligatorie, ultima- zione pratiche edilizie), entrambe le parti avranno facoltà di risolve- re il presente contratto ai sensi dell’art. 1463 c.c. Qualora una delle due parti eserciti la risoluzione come sopra previsto, il Concedente metterà in vendita il bene. L’Utilizzatore avrà la facoltà di Equitalia acquistar- lo entro tre mesi dalla data della risoluzione al prezzo determinato da tutti i costi sostenuti e da quelli che dovrà sostenere in relazione al presente contratto nonché dai costi derivanti dai corrispettivi di procedere prelocazione conteggiati fino alla data di acquisto, dalle eventuali spese ed oneri aggiuntivi oltre ad una penale pari all’1% dell’impo- nibile contrattuale. Nel caso in cui l’Utilizzatore non si avvalesse di tale facoltà il Concedente porrà in vendita il bene alle condizioni di mercato. L’eventuale differenza di prezzo rispetto a quello sopra descritto sarà, rispettivamente, a carico o a beneficio dell’Utilizza- tore. 9. Il Concedente si riserva comunque la facoltà, in tutti i casi sopra precisati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’adem- pimento del presente contratto, procedendo eventualmente anche all’esecuzione coattiva di esso. è fatto salvo in ogni caso il diritto del Contratto a Concedente al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso di tutte le spese della Societàche il Concedente avesse anticipato. 10. Resta espressamente inteso fra le parti che al presente contratto non si applica quanto disposto dall’articolo 1467 c.c. e ciò ai sensi dell’articolo 1469 c.c.

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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria

Risoluzione. 1. In Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell’Accordo Quadro previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore comunque a quindici 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 cod. civc.c., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del maggior c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Verifiche, controlli), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Garanzia), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito), 19 (Subappalto), 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione) e 29 (Protocollo Anticontagio COVID 19). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del Contratto presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del maggior servizio ed obbligazioni generali del Fornitore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice etico). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Noleggio Full Service

Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società da parte del Fornitore anche ad a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il presente Contrattotermine, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Societànon inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnando -a che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con AMA ha facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r.e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, o faxove essa non sia stata ancora restituita, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contratto. 4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. 2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del maggior Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso caso, resta salva la facoltà di Equitalia AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a spese della Societàquest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

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Samples: Fornitura Di GPL Per Forni Crematori

Risoluzione. 1. In A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite contratto e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìtonel Capitolato tecnico. 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto caso Arpae può risolvere di diritto, diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civdell’art.1456 x.x., previa dichiarazione da inoltrare xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx con pec, l contratto nei seguenti casi: a. mancato superamento positivo del periodo di avvio del servizio; b. mancata esecuzione delle attività previste , a pena di risoluzione, nel capitolato tecnico; c. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali misura percentuale massima di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.; 3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi: a) qualora sia accertata la d. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società dal Fornitore nel corso della procedura di gara; e. violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto; f. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia definitiva” ; g. mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai fini della sensi dell’articolo “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”; h. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”; i. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; j. nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006; c) negli altri casi previsti nel contrattoPatto d'integrità. 43. In caso tutti i predetti casi di risoluzione, Equitalia risoluzione l’Agenzia ha la facoltà diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.

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