Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Test Antigenici Rapidi
Risoluzione. Soresa1. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., l’Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a) il l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore si è trovatoin considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore non ha prodotto venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la documentazione necessaria partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresadel medesimo Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Ordini di Prestazione;
d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice Codice delle leggi antimafia Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza reintegrazione della Richiesta Specifica garanzia eventualmente escussa entro il termine di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa le Amministrazioni e/o l’Amministrazione BeneficiariaXx.Xx.Xx. S.p.A.;
g) nei casi di cui agli articoli relativi al Divieto di cessione del contratto, Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari e Protocollo di legalità del presente atto;
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. d.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto le ipotesi di irregolarità previste dall’art. 71, 71 co.3 del medesimo D.P.R. d.P.R. n. 445/2000;
hi) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica negli altri casi comunque previsti dal Capitolato Speciale di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Risoluzione. Soresa1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec, Xx.Xx.Xx avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l’Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che comportino applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo di cui al punto 5 del precedente articolo 8, le Amministrazioni contraenti avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., l’Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovatovenir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, nonché per la stipula del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatamedesimo Accordo Quadro;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura , prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le forniture caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica dal Capitolato Speciale, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi misura massima stabilita all’art.15 del capitolato;
g) nel caso di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad violazione di una delle obbligazioni assunte con indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente atto che comportino Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione del contratto, relativa al singolo contratto sia considerata tale da compromettere incidere sull’intera fornitura.
5. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la buona riuscita delle prestazioni, risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzionisi impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni
6. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia rispostoIn tutti i casi, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo previsti nel presente Accordo Quadro, di incamerare risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la garanzia, ove essa cauzione. Ove non sia stata ancora restituitapossibile escutere la cauzione, ovvero sarà applicata una penale di applicareequivalente importo, se nel ricorrono che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa alla conclusione di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le condizioni singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al precedente art.11comma 3 del surrichiamato articolo, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannorisulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
9. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitoreconformità a quanto previsto all’art. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108312, comma 5, del D. LgsD.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. 50/2016. In caso S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di risoluzione del fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo ovvero Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Le amministrazioni contraenti recederanno dai contratti di un singolo Contratto fornitura stipulati in adesione all’accordo quadro, qualora in corso di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’oraessi venisse attivata nuova gara centralizzata da parte di Soresa avente ad oggetto medesime forniture, a fornire seguito di pubblicazione da parte dell’ANAC di prezzi di riferimento inferiori a Soresa tutta la documentazione tecnica e quelli di aggiudicazione, o a seguito di rilevazione di prezzi praticati dal mercato inferiori a quelli di aggiudicazione, o a seguito di introduzione sul mercato di nuovi prodotti riconducibili al lotto/i dati necessari al fine a suo tempo aggiudicato/i, che di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi fatto determinano un superamento di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016situazioni di esclusiva.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
Risoluzione. SoresaIn ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., l’Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a) il l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore si è trovatoin considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore non ha prodotto venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la documentazione necessaria partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresadel medesimo Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza reintegrazione della Richiesta Specifica garanzia eventualmente escussa entro il termine di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa le Amministrazioni e/o l’Amministrazione BeneficiariaXx.Xx.Xx. S.p.A.;
g) applicazione di un numero di penali da parte delle Amministrazioni contraenti, di cui all’art.16 del Capitolato Tecnico, complessivamente superiore a 5 riguardanti almeno 2 Contratti specifici;
h) nei casi di cui agli articoli 6 (Prezzi, corrispettivi e fatturazione), 9 (Verifiche e monitoraggio), 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 26 (Prescrizioni relative al subappalto) del presente atto;
i) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. d.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto le ipotesi di irregolarità previste dall’art. 71, 71 co.3 del medesimo D.P.R. d.P.R. n. 445/2000;
hj) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora Inoltre, Xx.Xx.Xx S.p.A. risolverà l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 bis, ter cp 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artex art. 1456 cod. civc.c., nonché ai sensi dell’art.1360 codi singoli Contratti Specifici, oltre alle ulteriori ipotesi specificatamente definite dalle stesse amministrazioni, nel caso di applicazioni di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, i singoli Contratti Specifici tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà assegneranno un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadrodei Contratti Specifici, di incamerare la garanzia, le rispettive garanzie ove essa esse non sia stata siano state ancora restituita, restituite ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dei singoli Contratti Specifici, le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non può essere inferiore a 10 (quindicidieci) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura entro i quali il Fornitore ha diritto soltanto al deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere i singoli Contratti Specifici, fermo restando il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016penali. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti entrambi i casi di cui ai precedenti commipunti precedenti, fatto salvo le Amministrazioni dovranno dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti conseguenti. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. Peraltro, in caso di risoluzione di due Contratti Specifici, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il maggior danno Soresa incamererà presente Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la garanzia definitivacontinuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. Per tutto La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratti Specifici, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non espressamente riportatosia possibile escutere la cauzione, si richiama quanto previsto dall’artsarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. 108 del D. Lgs. n. 50/2016S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs
Risoluzione. Soresa, senza bisogno 1. Costituiscono condizioni di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: ● il presente Accordo Quadro mancato rispetto dei termini di intervento e conseguenti Contratti consegna; ● il mancato adeguamento agli obblighi di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, conformità della fornitura del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o servizio; ● nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso sia stato verificato che l’Operatore economico non esegue la Prefettura competente risultino positiviprestazione con le modalità stabilite nel presente contratto; ● la reiterata violazione delle norme del presente contratto; ● in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo per più di 3 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione; ● il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta fornitrice.
2. Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 190 del D.lgs. n. 36/2023, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec all’indirizzo dichiarato in sede di gara.
4. È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa
a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
d) l’Accordo Quadro b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
c. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione sia inserita una clausola sull’obbligo di una grave violazione tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituratracciabilità finanziaria, ai sensi del precedente articolo “Xxxxxdell’articolo 3, responsabilità civile commi 8 e copertura assicurativa”9, della legge n. 136/2010;
f) azioni giudiziarie e. il ritardo grave nell’adempimento della fornitura qualora l’importo della penale superi il 10 per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;cento dell’importo contrattuale.
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art5. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare chiedere la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’artqualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di realizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica 1668 e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/20162226 c.c.).
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Samples: Capitolato D’appalto Per La Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 1. Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti la Convenzione al verificarsi di Fornitura ai sensi dell’artuno dei casi di cui all’art. 1456 cod108, comma 1, D.lgs. civ.50/2016, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei in particolare nelle seguenti casiipotesi:
a) il Fornitore si è trovatocontratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaappalto;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatitrattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;codice dei contratti.
e2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) ove applicabilegiorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la mancata copertura dei rischi durante tutta medesima ha la vigenza della Richiesta Specifica facoltà di Fornituraconsiderare risolto di diritto, ai sensi nei confronti del precedente articolo “XxxxxFornitore inadempiente la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevettoove essa non sia stata ancora restituita, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00applicare una penale equivalente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi nonché di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora procedere nei confronti dell’imprenditore o dei componenti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penaleXx.Xx.Xx. SoresaS.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto risolve di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi: • :
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta dal Capitolato Tecnico;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 9 della presente Convenzione;
f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx. S.p.A., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o nella documentazione tecnica dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di gara; • mancata copertura dei rischi una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per tutta i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. La risoluzione della Convenzione legittima la durata dell’Accordo quadro e risoluzione dei singoli Ordinativi Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; Nel caso comma 3 e comma 4 D.lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui Soresa accerti all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stessa formulerà stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all'appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l'appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadroquanto previsto al precedente punto b), di incamerare la garanzial'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicareil direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11nominato gli assegna un termine, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta che, salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione i casi d'urgenza, nelle more della situazione non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Peraltro, in caso di contraddittorio risoluzione anche di cui al precedente commauno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, Soresa a seguito di Atto di Adesione, alla Convenzione, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere la facoltà di procedere presente Convenzione per la parte relativa al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno Fornitore nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali quale è stato risolto l’Atto di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiAdesione. In tutti i casi casi, previsti nella presente Convenzione, di cui ai precedenti commirisoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, fatto salvo Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivadiritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini
Risoluzione. Soresa1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec, Xx.Xx.Xx. avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l’Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che comportino applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo di cui al punto 5 del precedente articolo 8, le Amministrazioni contraenti avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., l’Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovatovenir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, nonché per la stipula del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatamedesimo Accordo Quadro;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le forniture caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica dal Capitolato Speciale, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi misura massima stabilita all’art.15 del capitolato;
g) nel caso di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad violazione di una delle obbligazioni assunte con indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente atto che comportino Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione del contratto, relativa al singolo contratto sia considerata tale da compromettere incidere sull’intera fornitura.
5. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la buona riuscita delle prestazioni, risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzionisi impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
6. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia rispostoIn tutti i casi, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo previsti nel presente Accordo Quadro, di incamerare risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la garanzia, ove essa cauzione. Ove non sia stata ancora restituitapossibile escutere la cauzione, ovvero sarà applicata una penale di applicareequivalente importo, se nel ricorrono che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa alla conclusione di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le condizioni singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al precedente art.11comma 3 del surrichiamato articolo, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannorisulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
9. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitoreconformità a quanto previsto all’art. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108312, comma 5, del D. LgsD.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. 50/2016. In caso S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di risoluzione del fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo ovvero Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Le amministrazioni contraenti recederanno dai contratti di un singolo Contratto fornitura stipulati in adesione all’accordo quadro, qualora in corso di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’oraessi venisse attivata nuova gara centralizzata da parte di Soresa avente ad oggetto medesime forniture, a fornire seguito di pubblicazione da parte dell’ANAC di prezzi di riferimento inferiori a Soresa tutta la documentazione tecnica e quelli di aggiudicazione, o a seguito di rilevazione di prezzi praticati dal mercato inferiori a quelli di aggiudicazione, o a seguito di introduzione sul mercato di nuovi prodotti riconducibili al lotto/i dati necessari al fine a suo tempo aggiudicato/i, che di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi fatto determinano un superamento di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016situazioni di esclusiva.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
Risoluzione. Soresa1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec, Xx.Xx.Xx avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l’Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che comportino applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo di cui al punto 5 del precedente articolo 8, le Amministrazioni contraenti avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., l’Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovatovenir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, nonché per la stipula del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatamedesimo Accordo Quadro;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura , prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le forniture caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica dal Capitolato Speciale, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi misura massima stabilita all’art.14 del capitolato;
g) nel caso di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad violazione di una delle obbligazioni assunte con indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente atto che comportino Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione del contratto, relativa al singolo contratto sia considerata tale da compromettere incidere sull’intera fornitura.
5. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la buona riuscita delle prestazioni, risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzionisi impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni
6. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia rispostoIn tutti i casi, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo previsti nel presente Accordo Quadro, di incamerare risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la garanzia, ove essa cauzione. Ove non sia stata ancora restituitapossibile escutere la cauzione, ovvero sarà applicata una penale di applicareequivalente importo, se nel ricorrono che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa alla conclusione di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le condizioni singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al precedente art.11comma 3 del surrichiamato articolo, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannorisulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
9. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitoreconformità a quanto previsto all’art. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108312, comma 5, del D. LgsD.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. 50/2016. In caso S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di risoluzione del fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo ovvero Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Le amministrazioni contraenti recederanno dai contratti di un singolo Contratto fornitura stipulati in adesione all’accordo quadro, qualora in corso di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’oraessi venisse attivata nuova gara centralizzata da parte di Soresa avente ad oggetto medesime forniture, a fornire seguito di pubblicazione da parte dell’ANAC di prezzi di riferimento inferiori a Soresa tutta la documentazione tecnica e quelli di aggiudicazione, o a seguito di rilevazione di prezzi praticati dal mercato inferiori a quelli di aggiudicazione, o a seguito di introduzione sul mercato di nuovi prodotti riconducibili al lotto/i dati necessari al fine a suo tempo aggiudicato/i, che di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi fatto determinano un superamento di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016situazioni di esclusiva.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suturatrici Meccaniche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Accordo Quadro
Risoluzione. Soresa1. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., l’Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatagara;
b) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore non ha prodotto venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la documentazione necessaria partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula dell’Accordo quadrodel medesimo Accordo Quadro;
d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di svolgimento delle Procedure per l’Assegnazione dei CAT;
e) qualora il Fornitore offra o fornisca prodotti, ivi inclusa ovvero la garanzia definitivaprestazione di servizi, come prescritto nella comunicazione che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione inviata da Soresadell’Accordo Quadro e delle singole delle Procedure per l’Assegnazione dei CAT;
cf) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
dg) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente XxxxxxXx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
fh) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa le Amministrazioni e/o l’Amministrazione BeneficiariaXx.Xx.Xx. S.p.A.;
gi) applicazione di un numero di penali, di cui all’art.13 del Capitolato Tecnico, superiore a 5 su almeno 2 Contratti specifici;
j) nei casi di cui agli articoli 6 (Xxxxxx, corrispettivi e fatturazione), 9 (Verifiche e monitoraggio), 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 26 (Prescrizioni relative al subappalto) del presente atto;
k) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
hl) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;.
im) in caso Inoltre, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro e delle Procedure per l’Assegnazione dei CAT;
2. sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter, bis c.p. 319 quater, 320, 322, ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 bis, c.p. 322 bis c.p. 346 bis, 353, bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’X.X.XX., cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
3. Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artex art. 1456 cod. civc.c., nonché ai sensi dell’art.1360 codi singoli Contratti specifici, oltre alle ulteriori ipotesi specificatamente definite dalle stesse amministrazioni, nel caso di applicazioni di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti Xx.Xx.Xx. Spa o le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, l’Accordo Quadro o con i singoli Contratti specifici tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà assegneranno un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha Xx.Xx.Xx. Spa e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti specifici, di incamerare la garanzia, le rispettive garanzie ove essa esse non sia stata siano state ancora restituita, restituite ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. In considerazione della oggettiva situazione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti specifici, Xx.Xx.Xx. Spa e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non può essere inferiore a 10 (quindicidieci) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura entro i quali il Fornitore ha diritto soltanto al deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. Spa e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti specifici, fermo restando il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016penali.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, Framework Agreement for the Rental of High Tech Eye Controlled Communicators, Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare
Risoluzione. Soresa21.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione Beneficiaria e/o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Beneficiaria e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto - in tutto o in parte - il relativo Contratto Esecutivo e/o il Contratto Quadro e di ritenere definitivamente le rispettive cauzioni, ove esse non siano state ancora restituite, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
21.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata A/R, nei seguenti casii singoli Contratti Esecutivi e/o il presente Contratto Quadro:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui all'articolo 80, comma 1, alle premesse nonché per la stipula del D. Lgs. n. 50/2016, presente Contratto Quadro e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatadei Contratti Esecutivi per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) secondo la normativa vigente;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento anche ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxprecedente articolo 18;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituradel Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”dell’articolo 24;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa le Amministrazioni Beneficiarie e/o l’Amministrazione BeneficiariaConsip S.p.A., ai sensi dell’articolo 25;
g) nell’ipotesi nei casi di non veridicità delle dichiarazioni rese cui agli articoli 7 (Piano dei Fabbisogni e Progetto Esecutivo), 12 (Verifiche Ispettive - Collaudi - Verifiche di Conformità), 16 (Corrispettivi e Fatturazione), 18 (Garanzie dell’esatta adempimento), 19 (Subappalto), 20 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Trasparenza), 27 (Riservatezza), 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) e 32 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e dal Fornitore Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip) del presente atto;
h) applicazione di penali oltre la misura stabilita all’articolo 13.
21.3 Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto Quadro ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo presente articolo laddove le singole Amministrazioni Beneficiarie in ossequio a quanto previsto dall’art. 716, comma 8 del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui il documento unico di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al D. Lgscomma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. n. 231/01A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti inviando la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, forniscarelativa documentazione a supporto, le forniture avvenute risoluzioni a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di Consip S.p.A.
21.4 La risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016Contratto Quadro. In tal caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, impegna a fornire a Soresa tutta porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione continuità del servizio in favore delle obbligazioni negoziali. Amministrazioni Beneficiarie.
21.5 In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione del Contratto Quadro e/o del/i Contratto/i esecutivo/i, fatto salvo l’Amministrazione Beneficiaria e/o Consip avranno diritto di escutere le cauzioni prestate rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i esecutivo risolto/i. Ove non sia possibile escutere le cauzioni, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatodiritto della medesima Amministrazione Beneficiaria e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
21.6 La Consip S.p.A., si richiama fermo restando quanto previsto dall’artnel presente articolo e nei casi di cui all’art. 108 del D. Lgs140, D.Lgs. n. 50/2016163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
21.7 In tutti i casi di risoluzione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti.
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Samples: Contratto Quadro, Contratto Quadro, Contratto Quadro
Risoluzione. Soresa1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che la CRUI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoper quanto di rispettiva competenza, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa singoli Contratti attuativi e/o l’Amministrazione Beneficiaria;il Contratto, qualora la mancata attivazione del Customer Care si protragga di oltre n. 20 (venti) giorni dalla Data di Attivazione del Contratto.
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art2. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. SoresaIn particolare, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione pregiudizio nell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In articolo 10, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, CRUI ha facoltà di rifornirsi, ove riterrà più opportuno, del quantitativo di quanto oggetto del presente Contratto non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di inadempimento del esecuzione in danno, il Fornitore anche sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Università e/o dalla CRUI.
3. Con l’esercizio di tale facoltà da parte della CRUI, si deroga a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto quanto stabilito nell’articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
4. Rimane inteso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, eventuali inadempimenti che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di abbiano portato alla risoluzione del Contratto o delle singole Forniture, saranno oggetto, da parte della CRUI, di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento segnalazione all’ANAC nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 10880, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgsd. lgs. n. 50/2016.50/16 e s.m.i..
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Samples: Licensing Agreements, Licensing Agreements, Licensing Agreements
Risoluzione. Soresa1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere il presente Accordo l’Accordo Quadro e conseguenti Contratti il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgsd. lgs. n. 50/2016, 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatagara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non ha prodotto avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la documentazione necessaria non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo quadroQuadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
f) qualora il Fornitore, ivi inclusa in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la garanzia definitivaprestazione di servizi, come prescritto nella comunicazione che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione inviata da Soresadell’Accordo Quadro;
cg) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 21;
i) nei casi di cui agli articoli 10 (Consegna); 5 (Importi dovuti e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni, responsabilità civile);
j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 13, commi 13 e 14;
k) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
l) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
m) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi50/2016 e s.m.i.;
db) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatiqualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza Consip S.p.A. si impegna ad avvalersi della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari clausola risolutiva espressa di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 bis, ter cp 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art32 del dl. 1456 cod90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni Consip e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentile Amministrazioni Contraenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà assegneranno un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo QuadroQuadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia, garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, restituita ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Impresa; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. In considerazione della oggettiva situazione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, nelle more della situazione non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di contraddittorio di cui al precedente commaFornitura, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento fermo restando il pagamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolopenali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata A/R o tramite pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto del presente Accordo l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore; resta salvo Fornitore per il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero anche di un singolo Contratto uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il Fornitore presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si impegnaverifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, sin d’orapertanto, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e i dati necessari al fine può essere causa di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialirisoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia definitivaprestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. Per tutto quanto non espressamente riportatoIn ogni caso, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
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Samples: Fornitura Di Carburante, Adesione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante Per Autotrazione, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante
Risoluzione. Soresa, senza bisogno La Stazione Appaltante ha facoltà di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecdel Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casicasi di seguito specificati:
a) il Fornitore si è trovatoraggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del Codice dei Contratti);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 33 del 21.1.2014. La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o Posta Elettronica Certificata (Pec) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 108, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, 3 del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgsarticolo. n. 231/01Il Direttore dei Lavori/RUP, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine socialeinoltre, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con contrattuali da parte dell’Appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il presente atto che comportino risoluzione del contrattocui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore e formula, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazionialtresì, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all’Appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni già menzionate controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l’Appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori/RUP, dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui quanto previsto al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardonell’esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (quindicidieci) giorni, che verrà assegnato da Soresaentro i quali l’Appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, anche a mezzo pece redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, per porre fine all’inadempimentoqualora l’inadempimento permanga, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitaStazione Appaltante risolve il contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo fermo restando il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannopagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiteeseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’artContratto. 108In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all’appalto risolto, è posto a carico dell’Appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 51, del D. LgsCodice. 50/2016. In caso Nei casi di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornituraappalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, il Fornitore si impegnal’Appaltatore deve, sin d’orainfine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a fornire a Soresa tutta tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la documentazione tecnica Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialispese. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatodefinitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
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Samples: Determina a Contrarre, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Risoluzione. Soresa1. In presenza di comportamenti dell’Appaltatore che concretino gravi e reiterati inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, senza bisogno InfoCamere potrà disporre la risoluzione del presente Contratto. In particolare, è facoltà di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà InfoCamere risolvere il rapporto contrattuale nel caso di violazione da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto del Contratto), 3 (Luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali), 4 (Durata dell’Appalto e recesso), 8 (Penali), 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), 11 (Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale impiegato, responsabilità e manleva), 12 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva) e 19 (Documentazione antimafia) del presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.Contratto oltre che delle specifiche contenute nei documenti ad esso allegati, assurgendo le stesse a presupposti fondamentali alla realizzazione dell’Appalto, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto delle previsioni della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’arttracciabilità dei flussi finanziari. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine socialeInfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo all’Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti sarà facoltà di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà InfoCamere risolvere il relativo Contratto di Fornitura presente Contratto, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ai sensi dell’arte agli effetti dell'art. 1456 cod1454 del Codice Civile. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridottoFermo restando quanto sopra, in considerazione della situazione d’urgenzaogni caso, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso sono fatti salvi l’applicazione delle penali di cui al precedente articoloall’art. In “Penali” del presente Contratto ed il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dall’inadempimento dell’Appaltatore.
2. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere immediatamente alla risoluzione del Contratto, senza ricorrere ad alcuna diffida preventiva, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il terminegravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà nei casi espressamente previsti dai successivi artt. “Normativa in tema di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro contratti pubblici” e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016“Documentazione antimafia”.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo Contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore ovvero per fallimento, InfoCamere si riserva di stipulare un singolo nuovo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica per l’affidamento del completamento dell’Appalto in oggetto ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016s.m.i.
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Samples: Servizio Sostitutivo Di Mensa Mediante Buoni Pasto, Servizio Sostitutivo Di Mensa Mediante Buoni Pasto
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 1. Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti la Convenzione al verificarsi di Fornitura ai sensi dell’artuno dei casi di cui all’art. 1456 cod108, comma 1, D.lgs. civ.50/2016, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei in particolare nelle seguenti casiipotesi:
a) il Fornitore si è trovatocontratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaappalto;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatitrattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;codice dei contratti.
e2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore, comunque, a 15 (quindici) ove applicabilegiorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la mancata copertura dei rischi durante tutta medesima ha la vigenza della Richiesta Specifica facoltà di Fornituraconsiderare risolto di diritto, ai sensi nei confronti del precedente articolo “XxxxxFornitore inadempiente la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevettoove essa non sia stata ancora restituita, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00applicare una penale equivalente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi nonché di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora procedere nei confronti dell’imprenditore o dei componenti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penaleXx.Xx.Xx. SoresaS.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto risolve di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi: • :
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta dal Capitolato Tecnico;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 9 della presente Convenzione;
f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx. S.p.A., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o nella documentazione tecnica dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di gara; • mancata copertura dei rischi una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per tutta i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. La risoluzione della Convenzione legittima la durata dell’Accordo quadro e risoluzione dei singoli Ordinativi Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; Nel caso comma 3 e comma 4 D.lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui Soresa accerti all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stessa formulerà stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all'appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l'appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadroquanto previsto al precedente punto b), di incamerare la garanzial'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicareil direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11nominato gli assegna un termine, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta che, salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione i casi d'urgenza, nelle more della situazione non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Peraltro, in caso di contraddittorio risoluzione anche di cui al precedente commauno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, Soresa a seguito di Atto di Adesione, alla Convenzione, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere la facoltà di procedere presente Convenzione per la parte relativa al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno Fornitore nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali quale è stato risolto l’Atto di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiAdesione. In tutti i casi casi, previsti nella presente Convenzione, di cui ai precedenti commirisoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, fatto salvo Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivadiritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Supply Agreement, Supply Agreement
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche tramite peca uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la medesima ha facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Azienda Sanitaria può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di fuori dei casi di cui all'articolo 80, comma 1, all’articolo 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata50 del 2016;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviall’articolo “Cauzione definitiva”;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituradel contratto, ai sensi del precedente dell’ articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
fe) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiarial’AUSL della Romagna;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
g) nell’ipotesi nei casi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000cui all’articolo “Riservatezza e trattamento dei dati”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari nei casi di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioniall’articolo “Subappalto”;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti casi di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro all’articolo “Trasparenza e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiAmministrazione aperta”. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione del contratto, fatto salvo questa Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016diritto dell’Azienda Sanitaria al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti Contratto al verificare di Fornitura ai sensi dell’artuna delle ipotesi di cui all’art. 1456 cod108, comma 1, X.Xxx. civ.50/2016, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei in particolare nelle seguenti casiipotesi:
a) il Fornitore si è trovatocontratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaappalto;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatitrattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;codice dei contratti.
e2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) ove applicabilegiorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la mancata copertura dei rischi durante tutta medesima ha la vigenza della Richiesta Specifica facoltà di Fornituraconsiderare risolto di diritto, ai sensi nei confronti del precedente articolo “XxxxxFornitore inadempiente, responsabilità civile il Contratto e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevettoritenere definitivamente la cauzione, di autore ed in genere di privativa altruiove essa non sia stata ancora restituita, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00applicare una penale equivalente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi nonché di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora procedere nei confronti dell’imprenditore o dei componenti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penaleXx.Xx.Xx. SoresaS.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto risolve di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi: • :
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o nella documentazione tecnica dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di garauna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; • mancata copertura con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stessa formulerà stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all'appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l'appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadroquanto previsto al precedente punto b), di incamerare la garanzial'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicareil direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11nominato gli assegna un termine, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta che, salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione i casi d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non può essere inferiore a 10 (quindici) dieci giorni, che verrà assegnato da Soresaentro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, anche a mezzo pece redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, per porre fine all’inadempimentoqualora l'inadempimento permanga, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitaXx.Xx.Xx. risolve il contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo fermo restando il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialipenali. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione previsti nel presente Contratto, fatto salvo Xx.Xx.Xx. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivadiritto di Xx.Xx.Xx. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Contract for the Provision of Analysis and Monitoring Services, Contract for the Provision of Services
Risoluzione. Soresa1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.codice civile, nonché ai sensi dell’art.1360 coddell’art. civ.1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche all’Impresa tramite pecPEC, nei seguenti casi:
a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’ art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
b) Sono state superate le soglie di cui all’art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente alla fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo di cui al comma 2 del medesimo articolo;
c) Sono state superate le soglie fissate dalla Committente nelle Condizioni Speciali nel caso di modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 50/2016;
d) Il Fornitore si è trovato, trovato al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell’appalto in una delle situazioni di cui all'articolo all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe pertanto dovuto essere escluso dalla gara;
e) L’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
f) Mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi del precedente articolo“Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
g) Azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
h) Nell’ipotesi di una veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del DPR n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo DPR n. 445/00;
i) Nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 50/2016231/01, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatache impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
bj) Nei casi in cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, “Verifica di conformità”, “Penali”, “Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo della informativa Liberatoria Provvisoria antimafia”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari” e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, “Obblighi di riservatezza”, “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, “Proprietà dei prodotti”, “Garanzia Definitiva”, “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione”, “Modello di organizzazione e gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001”, “Trattamento dati personali”.
2. La Committente deve risolvere il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;contratto:
c) qualora a. Qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. LgsD.lgs. n. 159/2011, 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto b. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxlegge;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; c. Nel caso in cui Soresa sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a 15 giorni, entro il quale i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine e senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadrodel contratto, di incamerare la garanzia, garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, restituita ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Impresa; resta salvo il diritto di Soresa della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimentorispetto alle previsioni del contratto, ad altri operatori economici reperiti sul mercato la Committente assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in grado di garantire contraddittorio con il Fornitore, qualora l’inadempimento permanga, la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasiCommittente potrà risolvere il contratto, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente articolopenali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Impresa anche a ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) 15 giorni, che verrà assegnato da Soresadalla Committente, anche a mezzo pecPEC, per porre fine all’inadempimento, Soresa la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro contratto e di incamerare la garanzia definitiva cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta dell’Impresa. Resta salvo il diritto di Soresa della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. LgsD.lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornituracontratto, il Fornitore l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa delle obbligazioni negozialifacoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama Resta fermo quanto previsto dall’artall’art. 108 108, del D. LgsD.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Specific Contract for Public Procurement, Specific Contract for Supply of It Equipment
Risoluzione. Soresa, senza bisogno 1. Costituiscono condizioni di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: il presente Accordo Quadro mancato rispetto dei termini di intervento e conseguenti Contratti consegna beni; la consegna di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) beni di qualità inferiore rispetto a quelli forniti come campione; il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni mancato adeguamento agli obblighi di cui all'articolo 80, comma 1, conformità della fornitura del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o servizio; nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso sia stato verificato che l’appaltatore non esegue la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato prestazione con le modalità stabilite nel presente capitolato; la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi; la reiterata violazione delle norme del presente capitolato; in considerazione caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo per più di 10 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l’applicazione di una grave penale pari al 0,05% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione; il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta aggiudicataria.
2. Sono cause di risoluzione espressa del Contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec all’indirizzo dichiarato in sede di gara. È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa (a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del Contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000; b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti; c. il mancato avvio dell’esecuzione del Contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento; d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente Contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituratracciabilità finanziaria, ai sensi del precedente articolo “Xxxxxdell’articolo 3, responsabilità civile commi 8 e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto9, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella della legge n. 114/2014;136/2010; e. il ritardo grave nell’adempimento della fornitura qualora l’importo della penale superi il … per cento dell’importo contrattuale).
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale4. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire chiedere la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento realizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’Operatore economico o la riduzione del contratto ai sensi dell’artprezzo (ex artt. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica 1668 e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/20162226 c.c.).
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Samples: Capitolato Tecnico E Obblighi Contrattuali, Capitolato Tecnico E Obblighi Contrattuali
Risoluzione. Soresa, senza bisogno Il Politecnico di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà Milano ha facoltà di risolvere il presente contratto di Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o mancanza anche sopravvenuta dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti requisiti di cui agli articoli 317all’Art.80 D.Lgs.50/16, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del codice penalePolitecnico di Milano. Soresa, senza bisogno Si prevede espressamente che il contratto di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto Accordo Quadro si risolva di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: • - Mancata risposta entro i termini previsti a 3 richieste di Contratto Attuativo; - 3 gravi inadempienze contrattuali; - 3 ritardi nel termine dei lavori superiori al doppio del tempo richiesto nei singoli appalti specifici; - quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; - quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; - irreperibilità totale; - mancato rispetto della programmazione; - qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto; - qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. Per i singoli contratti attuativi, potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento), rispettivamente, del valore del Contratto attuativo, fermo il Fornitore offra orisarcimento degli eventuali maggiori danni, comunquenonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima; - in caso di risoluzione anche di uno solo contratto attuativo, forniscala Stazione appaltante si riserva di risolvere Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, le forniture a condizioni pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno; - nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura Appalti Specifici il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. In ; - frode nella esecuzione del servizio; - arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato nel contratto o nel verbale di avvio anticipato del servizio; - concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; - tutti i casi previsti dai c.1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs.50/2016; - comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - ritardo nell’esecuzione delle attività, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle tempistiche previste dal singolo Contratto Attuativo, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; - mancata partecipazione alle riunioni o sopralluoghi richiesti dalla Committente anche a seguito di richiamo formale; - mancata compilazione dei documenti di legge; - grave danneggiamento beni di proprietà della committente; - danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del presente Accordo ovvero contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica ogni e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni negozialie le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti commila committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in istruttoria l’informativa antimafia, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito positivo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivapagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Per tutto quanto non espressamente riportatoOve si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si richiama quanto previsto dall’art. 108 addivenga alla risoluzione del D. Lgs. n. 50/2016contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Risoluzione. Soresa1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere il presente Accordo l’Accordo Quadro e conseguenti Contratti il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgsd. lgs. n. 50/2016, 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatagara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non ha prodotto avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la documentazione necessaria non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo quadroQuadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
f) qualora il Fornitore, ivi inclusa in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la garanzia definitivaprestazione di servizi, come prescritto nella comunicazione che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione inviata da Soresadell’Accordo Quadro;
cg) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 21;
i) nei casi di cui agli articoli 5 (Importi dovuti e Fatturazione), 9 (Consegna), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni, responsabilità civile);
j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 10 e 11;
k) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
l) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
m) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9 , del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi50/2016 e s.m.i.;
db) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatiqualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza Consip S.p.A. si impegna ad avvalersi della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari clausola risolutiva espressa di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 bis, ter cp 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art32 del dl. 1456 cod90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni Consip e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentile Amministrazioni Contraenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà assegneranno un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo QuadroQuadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia, garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, restituita ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Impresa; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. In considerazione della oggettiva situazione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, nelle more della situazione non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di contraddittorio di cui al precedente commaFornitura, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento fermo restando il pagamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolopenali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata A/R tramite pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto del presente Accordo l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore; resta salvo Fornitore per il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero anche di un singolo Contratto uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il Fornitore presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si impegnaverifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, sin d’orapertanto, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e i dati necessari al fine può essere causa di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialirisoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia definitivaprestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. Per tutto quanto non espressamente riportatoIn ogni caso, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, senza bisogno l’Ente potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente risoluzione di assegnare alcun termine per l’adempimentotutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon le modalità previste dalla vigente normativa, nei seguenti casi:casi di seguito riportati.
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 20 (quindiciventi) giornigiorni lavorativi, che verrà assegnato da Soresaassegnato, anche a mezzo peccomunicazione effettuata via PEC, con le modalità previste dalla vigente normativa dall’Ente, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa lo stesso ha la facoltà di dichiarare la considerare risolto di diritto l’Accordo quadro, con conseguente risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’Ente può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e/o i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi via PEC al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
b) violazione delle norme in danno materia di cessione del Fornitore; contratto e dei crediti;
c) nei casi previsti dall’articolo 14 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
d) nei casi di cui all’articolo 15 “Trasparenza”;
e) nei casi di cui all’articolo 16 “Riservatezza”;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 17 “Garanzia definitiva”;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
h) nei casi di cui all’articolo 19 “Subappalto”;
i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione dell’Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo quadro e/o del/dei contratti attuativi, l’Ente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto attuativo risolto.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta salvo fermo il diritto di Soresa dell’Ente al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno.
7. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l’Accordo quadro o il contratto attuativo. In tal caso l’Ente può risolvere l’Accordo quadro o il contratto attuativo.
8. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura dei contratti attuativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiteeseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016attuativo.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo
Risoluzione. Soresa24.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione Beneficiaria e/o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Beneficiaria e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto – in tutto o in parte - il relativo Contratto Esecutivo e/o il Contratto Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
24.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata A/R, nei seguenti casii singoli Contratti Esecutivi e/o il presente Contratto Quadro:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui all'articolo 80, comma 1, alle premesse nonché per la stipula del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatapresente Contratto Quadro o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) in caso di mancato accreditamento, ovvero di revoca e/o sospensione dell’accreditamento stesso, inerente il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadroservizio di conservazione dei documenti informatici, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;cui al precedente articolo 6.
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato nel caso in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattaticui un liquidatore, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUErelazione a, o di prenda il possesso di, tutti o una sentenza passata in giudicato per violazione parte sostanziale dei cespiti del presente XxxxxxFornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) secondo la normativa vigente;
e) ove applicabilemancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., la anche ai sensi del precedente articolo 21;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituradel Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi , ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”dell’articolo 27;
fg) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa le Amministrazioni Beneficiarie e/o l’Amministrazione BeneficiariaConsip S.p.A., ai sensi dell’articolo 28;
gh) nell’ipotesi nei casi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore cui agli articoli 19 (Corrispettivi e Fatturazione), 22 (Subappalto), 23 (Divieto di cessione del contratto), 29 (Trasparenza), 30 (Riservatezza), 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) e 35 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura stabilita all’articolo 16.
24.3 Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto Quadro ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo presente articolo laddove le singole Amministrazioni Beneficiarie in ossequio a quanto previsto dall’art. 716, comma 8 del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui il documento unico di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al D. Lgscomma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. n. 231/01A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti inviando la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, forniscarelativa documentazione a supporto, le forniture avvenute risoluzioni a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di Consip S.p.A.
24.4 La risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016Contratto Quadro . In tal caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, impegna a fornire a Soresa tutta porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione continuità del servizio in favore delle obbligazioni negoziali. Amministrazioni Beneficiarie.
24.5 In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione del Contratto Quadro e/o del/i Contratto/i esecutivo/i , fatto salvo Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Beneficiaria avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i attuativo risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatodiritto della medesima Amministrazione Beneficiaria e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
24.6 La Consip S.p.A., si richiama fermo restando quanto previsto dall’artnel presente articolo e nei casi di cui all’art. 108 del D. Lgs140, D.Lgs. n. 50/2016163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
24.7 In tutti i casi di risoluzione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti.
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Samples: Convenzione Consip Per Servizi Di Cloud Computing, Contratto Quadro
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a1) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il la stipula della presente atto che Convenzione, ARCA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà sarà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ARCA S.p.A. ha la facoltà di dichiarare considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
3) Nell’ipotesi di: - applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura, ovvero - applicazione di penali da parte di ARCA S.p.A per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione; - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura/le relative Richieste di Consegna e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.
4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARCA S.p.A., la risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
5) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
6) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l’ipotesi di cui al successivo comma, ARCA S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del presente Accordo Quadro e valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il valore degli Ordinativi di incamerare la garanzia definitiva Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove essa non sia stata ancora restituitapossibile escutere la cauzione, ovvero di applicare sarà applicata una penale equivalentedi equivalente importo, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta salvo fermo il diritto di Soresa ARCA S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno. Nel .
7) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ARCA S.p.A. procederà all’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
8) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha diritto soltanto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al pagamento valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell’Ordinativo di Fornitura il valore delle prestazioni eventuali Richieste di Consegna regolarmente eseguiteadempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108sarà applicata una penale di equivalente importo, comma 5, del D. Lgs. 50/2016che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In caso ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
9) Nei casi di risoluzione del presente Accordo ovvero dei Contratti di un singolo Contratto Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l’avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC, a ARCA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.
10) Resta inteso che ARCA S.p.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore si impegnanonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
11) Si rammenta che, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la in ragione di quanto stabilito nella documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, ARCA S.p.A. si riserva di procedere ai precedenti commisensi e per gli effetti dell’art. 110, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Odf, Convenzione Per l'Acquisto Di Carta E Cancelleria
Risoluzione. Soresa, senza bisogno In caso di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni solari, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di Fornitura posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi inoltrare al Fornitore anche tramite peca mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) il Fornitore casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei documenti di gara, che qui si è trovatointendono integralmente recepiti, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una nonché qualora l’ammontare delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese penali maturate dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. La Committente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71potrà, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi inoltre, risolvere di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi: • :
a) qualora il sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore offra oai fini della stipula del presente Accordo;
b) in caso di mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, comunquela sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato, forniscadal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. La Committente, le forniture a condizioni inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo e dei contratti esecutivi dallo stesso discendente qualora nei confronti del Fornitore e/o modalità peggiorative rispetto dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a quelle stabilite dalle normative vigentigiudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. In caso di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazionirisoluzione, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa Committente ha la facoltà di dichiarare escutere la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardocauzione per l’intero ammontare e/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannoFornitore inadempiente. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura dell’Accordo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. LgsD.lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di FornituraAccordo, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa alle Committenti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialidel presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatoLa Committente, si richiama in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta fermo quanto previsto dall’artall’art. 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Chirurgiche Monouso, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Chirurgiche, Guanti E Gel Disinfettante
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro
Risoluzione. SoresaL’INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatagara;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non ha prodotto sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la documentazione necessaria partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo quadrodel contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
d) qualora il Fornitore, ivi inclusa in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la garanzia definitivaprestazione di servizi, come prescritto nella comunicazione che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione inviata da Soresadel contratto;
ce) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INVALSI;
f) nei casi di cui agli articoli 16 (Divieto di cessione del contratto), 18 (Codice Etico), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Danni, responsabilità civile);
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;
h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. L’INVALSI deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
db) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatiqualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. Inoltre, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza l’INVALSI si impegna ad avvalersi della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari clausola risolutiva espressa di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, contratto sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 bis, ter cp 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. L’Amministrazione si riserva, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentoinfine, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.1, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecn. 95, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra oconvertito in Legge 7 agosto 2012, comunquen. 135, forniscadi recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, le forniture successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta migliorative e la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA. In caso in cui Soresa l’INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecfacoltà, per porre fine all’inadempimentoquanto di rispettiva competenza, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e contratto, di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, restituita ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Impresa; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura Qualora il Fornitore ha diritto soltanto al ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dal contratto, l’invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l’INVALSI potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitepenali, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, l’esecuzione in danno e il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari diritto al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016danno.
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Samples: Determinazione Di Approvazione Dell’avviso Pubblico, Capitolato Per Servizi
Risoluzione. Soresa1. L’Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentoai sensi dell’art.1456 c.c., potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti contratto al ricorrere di Fornitura ai sensi una o più delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 1456 cod108 del D.lgs. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.n.50/2016, previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con pec.
2. In ogni caso, l’Azienda risolverà di diritto il contratto al Fornitore anche tramite pec, ricorrere di una o più delle condizioni di cui ai comma 2 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016 oltre che nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una a. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle situazioni dichiarazioni presentate dall’Impresa nel corso della procedura di gara di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziataalle premesse;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) b. qualora nei confronti del Fornitore dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o Codice;
c. nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positividi mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiarial’Azienda;
g) nell’ipotesi e. violazione del divieto di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi cessione del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000contratto;
h) nell’ipotesi f. violazione dell’obbligo di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioniriservatezza;
i) g. subappalto non autorizzato dall’Azienda;
h. in caso di violazione del Patto cessazione dell’attività, oppure in caso di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore i. applicazione di penali per un ammontare uguale o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione superiore al 10% del valore del contratto;
j. ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Impresa negativo per due volte consecutive.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art.108, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti in caso di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, contrattuali da parte dell’Impresa tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioniprestazioni (a mero titolo esemplificativo: frode, la stessa di grave negligenza, grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; nel caso di reiterato inadempimento; esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale), il direttore dell’esecuzione del contratto formulerà a mezzo pec la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà allo stesso, assegnando un termine assai ridottonon inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Laddove le predette controdeduzioni dovessero essere valutate negativamente, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l’Impresa abbia risposto, Soresa ha l’Azienda, su proposta del responsabile del procedimento, dichiarerà risolto il contratto. Si applica altresì la facoltà previsione di dichiarare la cui al comma 4 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art.3 della legge n.136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto il caso in cui l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.
5. Trova applicazione il comma 5 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016.
6. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare ritenere definitivamente la garanziacauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardoe/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti dell’Impresa per il risarcimento del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione determinata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.108 del D.Lgs. n.50/2016, l’onere da porre a carico dell’Impresa sarà determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa la fornitura oggetto del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornituracontratto ove l’Azienda non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art.110, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialicomma 1 del D.Lgs. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016n.50/2016.
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Samples: Acquisition Agreement, Contratto Di Fornitura a Noleggio
Risoluzione. Soresa1. Si conviene che SUAM o l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecPEC, l’Accordo Quadro o l’Appalto specifico, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatagara;
b) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresadel medesimo Accordo Quadro;
cd) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal presente atto, dal disciplinare di gara, dai Contratti Specifici e dai relativi allegati;
f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
fg) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione BeneficiariaSUAM;
gh) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro;
i) nei casi di cui agli articoli “Prezzi, corrispettivi e fatturazione”, “Riservatezza”, “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, “Divieto di cessione del contratto”, “Tracciabilità dei flussi finanziari” e “Prescrizioni relative al subappalto” del presente atto;
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. d.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. d.P.R. n. 445/2000;
hk) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;.
i) in caso 2. Inoltre, SUAM si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 bis, ter cp 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art32 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014.
3. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti venga accertato un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, l’Accordo Quadro o con i singoli Contratti Specifici tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà SUAM o l’Amministrazione, per quanto di competenza, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà assegneranno un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha SUAM o l’Amministrazione hanno, per quanto di competenza, la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Specifici, di incamerare la garanzia, le rispettive garanzie ove essa esse non sia stata siano state ancora restituita, restituite ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Specifici, SUAM o l’Amministrazione assegnano, per quanto di competenza, un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, SUAM o l’Amministrazione potranno, per quanto di competenza, risolvere l’Accordo Quadro o i singoli Contratti Specifici, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenzacaso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Specifici, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa la SUAM si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di ritardo/inadempimentonuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Specifici, ad altri operatori economici reperiti sul mercato salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasiogni caso, con esecuzione in danno nei confronti il risarcimento del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolodanno.
6. In ogni caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Forniturarisoluzione, il Fornitore si impegna, sin d’ora, impegna a fornire a Soresa tutta porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 continuità del D. Lgs. n. 50/2016servizio in favore dell’Amministrazione.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Risoluzione. SoresaLa stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ.con semplice atto unilaterale recettizio, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecsenza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni Nelle ipotesi di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziataal precedente art.9;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione Esito negativo del collaudo di aggiudicazione inviata da Soresacui al precedente art.10;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui Mancata corrispondenza dei prodotti offerti rispetto al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o minimo richiesto nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviCSA(allegato 1 - Specifiche Tecniche -);
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato Mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese dalla ditta in considerazione sede di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte gara(allegato MOD.1 - Domanda di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente XxxxxxPartecipazione -;
e) ove applicabileVenga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione BeneficiariaVenga accertata da parte della stazione appaltante il subappalto da parte dell’Impresa aggiudicataria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’artQualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;1 septies D.L. 629/82.
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01Esito negativo, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e successivo alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura delle verifiche ai sensi dell’artdell’art.71 comma 2 D.P.R. 445/2000. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture Nelle predette ipotesi la stazione appaltante darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto mezzo raccomandata AR ovvero a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica mezzo di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la durata dell’Accordo quadro cauzione a titolo di risarcimento danni e dei singoli Ordinativi potrà provvedere ad appaltare la fornitura di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannocosto eventualmente emergente. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenzaogni caso, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della stazione appaltante a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresarichiedere, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornituravia giudiziaria, il Fornitore si impegnarisarcimento dei maggiori danni che, sin d’oradalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016derivassero alla stazione appaltante per qualsiasi motivo.
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Samples: Leasing Agreement, Leasing Agreement
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti Contratto al verificare di Fornitura ai sensi dell’artuna delle ipotesi di cui all’art. 1456 cod108, comma 1, D. Lgs. civ.50/2016, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei in particolare nelle seguenti casiipotesi:
a) il Fornitore si è trovatocontratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaappalto;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatitrattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;codice dei contratti.
e2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) ove applicabilegiorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la mancata copertura dei rischi durante tutta medesima ha la vigenza della Richiesta Specifica facoltà di Fornituraconsiderare risolto di diritto, ai sensi nei confronti del precedente articolo “XxxxxFornitore inadempiente, responsabilità civile il Contratto e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevettoritenere definitivamente la cauzione, di autore ed in genere di privativa altruiove essa non sia stata ancora restituita, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00applicare una penale equivalente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi nonché di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora procedere nei confronti dell’imprenditore o dei componenti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penaleXx.Xx.Xx. SoresaS.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto risolve di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi: • :
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D. Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o nella documentazione tecnica dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di garauna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 del D. Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; • mancata copertura con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stessa formulerà stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all'appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l'appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadroquanto previsto al precedente punto b), di incamerare la garanzial'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicareil direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Xx.Xx.Xx. si riserva di risolvere il contratto nel ricorrono le condizioni caso di mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno all’articolo 7 del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiCapitolato Tecnico. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione previsti nel presente Contratto, fatto salvo Xx.Xx.Xx. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivadiritto di Xx.Xx.Xx. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Consulting Agreement, Consulting Agreement
Risoluzione. SoresaIn caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, senza bisogno non inferiore, comunque, a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia, a mezzo di assegnare alcun termine posta elettronica certificata, per l’adempimentoporre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto. In ogni caso, si conviene che il Contratto potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti essere risolto di Fornitura diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui paragrafi “Modalità di esecuzione”, “Codice etico, Modello 231 e Protocollo di Legalità” e, altresì, qualora l’ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art.1360 dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec– a mezzo di posta elettronica certificata -, nei seguenti casi:
a) il qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, ai fini della stipula del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziataContratto;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione perdita di aggiudicazione inviata da Soresauno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. nr. 50/2016;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione negli altri casi previsti dalla documentazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’artgara. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in In caso di violazione risoluzione, l’Agenzia procederà all’applicazione delle penali nonché per il ristoro del Patto di integrità; in tal maggior danno. In ogni caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha resta salva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’artTroverà applicazione l’art. 108 del D. LgsD.lgs. n. nr. 50/2016.
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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Apparecchiature Radiogene, Hosting and Management Services Agreement
Risoluzione. SoresaL’Emittente può dichiarare, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentonel rispetto dell’art. 13, potrà risolvere risolto il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei nelle seguenti casiipotesi:
a(i) il Fornitore si è trovatomancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
(ii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 5 (Limiti di utilizzo), 13 (Pagamenti), 15 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento), 23 (Obblighi del Titolare e dell’Azienda in relazione all’utilizzo della Carta, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 24 (Uso illecito del RCN e del VCN), 34 (Comunicazioni all’Azienda e variazione dei dati);
(iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e/o dell’Azienda resi al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni della richiesta di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziataemissione della Carta;
b(iv) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di aggiudicazione inviata da Soresaantiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
c(v) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di una o più misure di prevenzione di cui antiriciclaggio e finanziamento al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviterrorismo;
d(vi) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in considerazione materia di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, adeguata verifica ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro D.Lgs. 231/2007. L’Emittente invia all’Azienda la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso comunicazione di risoluzione del Contratto a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto cui al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’artsuccessivo art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/201634. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero Contratto, l’Azienda deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di un singolo Contratto ogni ragione di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialicredito vantata dall’Emittente nei suoi confronti. In tutti i casi caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare il RCN e la generazione di cui ai precedenti commiVCN ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Dalla data della dichiarazione della risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatooltre a spese e commissioni, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
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Risoluzione. Soresa, senza bisogno La Stazione Appaltante ha facoltà di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto, ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec(clausola risolutiva espressa), nei seguenti casicasi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del contratto o quando risulti accertato il Fornitore si è trovatomancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ingiustificato ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in una delle situazioni partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di cui all'articolo 80norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 15, del D. Lgsd.lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, 3 del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgsarticolo. n. 231/01Il D.L./RUP, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine socialeinoltre, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il presente atto che comportino risoluzione del contrattocui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazionialtresì, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all'appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l'appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà Stazione Appaltante su proposta del D.L./RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui quanto previsto al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimentonell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il D.L./RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (quindici) dieci giorni, che verrà assegnato da Soresaentro i quali l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, anche a mezzo pece redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, per porre fine all’inadempimentoqualora l'inadempimento permanga, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitaStazione Appaltante risolve il contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo fermo restando il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannopagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiteeseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’artcontratto. 108In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 5, del D. Lgs1. 50/2016. In caso Nei casi di risoluzione del presente Accordo ovvero contratto di un singolo Contratto appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di Fornituralavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialispese. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà Contestualmente alla risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatodefinitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
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Samples: Contract for Public Works, Contract for Public Works
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti Contratto al verificare di Fornitura ai sensi dell’artuna delle ipotesi di cui all’art. 1456 cod108, comma 1, D.Lgs. civ.50/2016, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei in particolare nelle seguenti casiipotesi:
a) il Fornitore si è trovatocontratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaappalto;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatitrattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;codice dei contratti.
e2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) ove applicabilegiorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la mancata copertura dei rischi durante tutta medesima ha la vigenza della Richiesta Specifica facoltà di Fornituraconsiderare risolto di diritto, ai sensi nei confronti del precedente articolo “XxxxxFornitore inadempiente, responsabilità civile il Contratto e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevettoritenere definitivamente la cauzione, di autore ed in genere di privativa altruiove essa non sia stata ancora restituita, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00applicare una penale equivalente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi nonché di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora procedere nei confronti dell’imprenditore o dei componenti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penaleXx.Xx.Xx. SoresaS.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto risolve di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi: • :
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nelle Schede Servizi, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta dalle Schede Servizi o nella dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione tecnica o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di garauna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; • mancata copertura comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stessa formulerà stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all'appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l'appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno stazione appaltante su proposta del Fornitore; resta salvo responsabile del procedimento dichiara risolto il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016contratto.
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Samples: Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab, Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab
Risoluzione. Soresa1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà potrà/ potranno risolvere il presente Accordo l’Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecPEC, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgsd. lgs. n. 50/2016, 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatagara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti Esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non ha prodotto avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la documentazione necessaria non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo quadroQuadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi;
f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del Contratto Esecutivo;
g) qualora il Fornitore, ivi inclusa in esecuzione di un Contratto Esecutivo, offra o fornisca prodotti, ovvero la garanzia definitivaprestazione di servizi, come prescritto nella comunicazione che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione inviata da Soresadell’Accordo Quadro;
ch) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip;
i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip, ai sensi dell’articolo 21;
j) nei casi di cui agli articoli: 9 (Verifiche di conformità); 10 (Corrispettivi e Fatturazione), 13 (Garanzie) 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 23 (Trattamento dei dati personali), 24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), , 29 (Commissione a carico del fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012);
k) nei casi previsti nel Contratto Esecutivo;
l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 21 e 22
m) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
n) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
o) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, deve/devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi50/2016 e s.m.i.;
db) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxlegge;
e) ove applicabile3. Inoltre, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza Xxxxxx si impegna ad avvalersi della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari clausola risolutiva espressa di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la della propria compagine sociale, sociale o dei relativi dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 bis, ter cp 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del Trattamento allegato al presente Accordo Quadro, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artche devono intendersi integralmente trascritte.
5. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni Consip e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentile Amministrazioni, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti quando accerti/accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, l’Accordo Quadro e/o con i Contratti Esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà formulerà/formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà assegnerà/assegneranno un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha Consip e/o le Amministrazioni hanno la facoltà facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo QuadroQuadro e/o dei Contratti Esecutivi, di incamerare la garanzia, garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, restituita ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In considerazione della oggettiva situazione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni assegna/assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, nelle more della situazione di non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio di cui al precedente commacon il Fornitore, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni potrà/potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi, fermo restando il pagamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolopenali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata A/R tramite PEC dalla Consip e/o dall’Amministrazione, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la Consip e/o l’Amministrazione ha/hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto del presente Accordo l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore; resta salvo Fornitore per il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo ovvero Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di un singolo Contratto nuovi Contratti Esecutivi e può essere causa di Forniturarisoluzione dei singoli Contratti Esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialirisarcimento del danno.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà Consip e/o l’Amministrazione avrà/avranno diritto di escutere la garanzia definitivaprestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Esecutivo/i risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via PEC. Per tutto quanto non espressamente riportatoIn ogni caso, si richiama resta fermo il diritto della medesima Amministrazione e/o di Consip al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
10. La Consip, fermo restando quanto previsto dall’artnel presente articolo e nei casi di cui all’art. 108 110 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation, Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation
Risoluzione. SoresaFatto salvo qualsiasi altro diritto al quale una Parte potrà essere legittimata, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti Contratto potrà essere risolto:
14.1. Mediante accordo scritto firmato dalle Parti;
14.2. Da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto con ricevuta di Fornitura ritorno all’altra Parte di risoluzione del presente Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. dell'Articolo 1456 cod. civ.del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in se l'altra parte commette una delle situazioni violazione grave di cui all'articolo 80, comma 1, uno qualsiasi dei termini del D. Lgs. n. 50/2016, presente Contratto e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o (nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;tale violazione sia rimediabile) non riesce a porre rimedio alla stessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della violazione.
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, 14.3. Da GEMSI o di una sentenza passata in giudicato per violazione dal Cliente secondo i termini e le condizioni indicate nell’articolo 7 del presente Xxxxxx;Contratto, per la relativa Apparecchiatura.
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica 14.4. Da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto con ricevuta di Fornituraritorno all’altra Parte di risoluzione del presente Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'Articolo 1456 del precedente articolo “XxxxxCodice Civile, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
fse l'altra Parte diventa insolvente o viene posta in liquidazione oppure viene nominato un liquidatore, curatore amministrativo o fallimentare per la totalità o parte del patrimonio di detta altra Parte (salvo che ai fini di una ricostruzione o fusione solvibile) azioni giudiziarie per violazioni ovvero compie una cessione a beneficio dei, o transazione con i suoi creditori o cessa l’attività o si verifica un evento, o viene avviato un procedimento, nei confronti di diritti di brevettotale altra parte in qualsiasi giurisdizione cui essa è soggetta, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/avente un effetto equivalente o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari analogo a uno qualsiasi degli eventi di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;presente articolo.
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/201614.5. In caso di risoluzione anticipata del presente Accordo ovvero contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, in caso di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.attivazione
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Samples: Contratto Di Manutenzione E Assistenza Tecnica, Contratto Di Assistenza Tecnica
Risoluzione. Soresa1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà potrà/potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecPEC, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgsd. lgs. n. 50/2016, 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatagara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti Esecutivi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non ha prodotto avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la documentazione necessaria non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo quadroQuadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi;
g) qualora il Fornitore, ivi inclusa in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la garanzia definitivaprestazione di servizi, come prescritto nella comunicazione che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione inviata da Soresadell’Accordo Quadro;
ch) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 21;
j) nei casi di cui agli articoli 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 10 (Verifiche di conformità); 11 e 11-bis (Corrispettivi/Importi dovuti e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere), 26 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 29 (Danni, responsabilità civile), nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Accordo Quadro e dal Contratto Esecutivo;
k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12
l) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
n) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
o) qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, sia riscontrato l’avvenuto superamento del numero massimo di rinunce consentito dal paragrafo 6.3.1.3 del Capitolato Tecnico Generale e non ricorrano le eccezioni espressamente disciplinate nella documentazione contrattuale;
p) qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, sia riscontrato l’avvenuto superamento del numero massimo di facoltà di non presentare l’offerta, consentito dal paragrafo 6.3.2.5 del Capitolato Tecnico Generale e non ricorrano le eccezioni espressamente disciplinate nella documentazione contrattuale;
q) in tutti i casi di risoluzione previsti nel Contratto Esecutivo. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi50/2016 e s.m.i.;
db) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxlegge;
e) ove applicabile3. Inoltre, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari clausola risolutiva espressa di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 bis, ter cp 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Accordo quadro, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’artche devono intendersi integralmente trascritte.
5. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni Consip e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentile Amministrazioni Contraenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, l’Accordo Quadro e/o con i Contratti Esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà assegneranno un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo QuadroQuadro e/o dei Contratti Esecutivi, di incamerare la garanzia, garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, restituita ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Impresa; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In considerazione della oggettiva situazione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, nelle more della situazione di non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio di cui al precedente commacon il Fornitore, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro: e/o i Contratti Esecutivi, fermo restando il pagamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolopenali.
7. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata A/R tramite PEC dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto del presente Accordo l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore; resta salvo Fornitore per il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del anche di uno solo dei Contratti Esecutivi, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo ovvero Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di un singolo Contratto nuovi Contratti Esecutivi e può essere causa di Forniturarisoluzione dei singoli Contratti Esecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialirisarcimento del danno.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà Consip avrà diritto di escutere la garanzia definitivaprevista a suo beneficio e le Amministrazioni Contraenti avranno diritto di escutere la garanzia prevista a loro beneficio per la parte percentualmente proporzionale al Contratto Esecutivo risolto. Per tutto quanto Xxx l’escussione non espressamente riportatosia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, si richiama quanto previsto dall’artche sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via PEC. 108 del D. Lgs. n. 50/2016In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale
Risoluzione. Soresa1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovatovenir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per l’affidamento del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatapresente Appalto Specifico;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) b. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
dc. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxgiorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) ove applicabile, la d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituradel Contratto, ai sensi del precedente articolo art. 25 “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura assicurativapolizza assicurativa e professionale”;
f) e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore l’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’artprecedente art. 71, del medesimo D.P.R. 445/200010 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • f. qualora il Fornitore offra ofornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, comunque, fornisca, le forniture o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
g. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica dal Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro Offerta AQ e Offerta AS;
h. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 9 “Obblighi di riservatezza”, art. 11 “Utilizzo delle apparecchiature e dei singoli Ordinativi prodotti software”, art. 15 “Cauzione”, art. 16 “Subappalto”, art. 17 “Pianificazione delle attività”, art. 18 “Risorse impiegate”, art. 20 “Verifica di fornitura; Nel caso conformità”, art. 21 “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”, art. 22 “Penali”, art. 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”, art 27 “Condizione particolare di risoluzione”, art. 28 “Obblighi in cui Soresa accerti un grave inadempimento tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 29 “Divieto di cessione del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione contratto e cessione del contrattocredito”, tale da compromettere art. 30 “CODICE ETICO – <ove previsto> modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 31 “Trasparenza dei prezzi”;
i. applicazione di penali oltre la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art.11art. 23 “Corrispettivo”, una penale equivalente nonché comma 1 del Contratto.
j. qualora in sede di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto Verifica di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione conformità di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardoattività/inadempimentofase/prodotto ritenuti, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasiinsindacabile giudizio dell’Amministrazione, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che particolarmente rilevanti, si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016verifichino due interruzioni.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di FornituraContratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del Contratto. In generale, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore dell’Amministrazione.
5. L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
6. L’Amministrazione, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle obbligazioni negozialiprestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.
7. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al Fornitore.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, risoluzione del Contratto - fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016163/06.
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Risoluzione. Soresa, senza bisogno A prescindere dalle cause generali di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di Fornitura tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso con le modalità previste dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o vigente normativa nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatimancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile nel rispetto delle norme vigenti e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con secondo le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, forniscacondizioni, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentimodalità, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso negli atti e documenti in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolorichiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 20 (quindiciventi) giornigiorni lavorativi, che verrà assegnato da Soresaassegnato, anche a mezzo peccomunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa il Servizio utilizzatore stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare risolto di diritto del presente Accordo Quadro il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore; resta salvo Fornitore per il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno. Nel caso In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’artpreviste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/201650/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016 xx.xx.;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 19 “Garanzia definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto attuativo, ai sensi dell’articolo 20 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) mancato rispetto del modello di organizzazione, gestione, controllo ex d.lgs. 231/2001 e del codice etico della società utilizzatrice, di cui all’articolo 15;
f) nei casi previsti dall’articolo 9 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”;
g) nei casi di cui all’articolo 18 “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo 21 “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo 17 “Trasparenza”;
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti Contratto al verificare di Fornitura ai sensi dell’artuna delle ipotesi di cui all’art. 1456 cod108, comma 1, D.Lgs. civ.50/2016, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei in particolare nelle seguenti casiipotesi:
a) il Fornitore si è trovatocontratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaappalto;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatitrattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;codice dei contratti.
e2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) ove applicabilegiorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la mancata copertura dei rischi durante tutta medesima ha la vigenza della Richiesta Specifica facoltà di Fornituraconsiderare risolto di diritto, ai sensi nei confronti del precedente articolo “XxxxxFornitore inadempiente, responsabilità civile il Contratto e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevettoritenere definitivamente la cauzione, di autore ed in genere di privativa altruiove essa non sia stata ancora restituita, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00applicare una penale equivalente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi nonché di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora procedere nei confronti dell’imprenditore o dei componenti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penaleXx.Xx.Xx. SoresaS.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto risolve di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi: • :
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o nella documentazione tecnica dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di garauna o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; • mancata copertura con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stessa formulerà stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all'appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l'appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadroquanto previsto al precedente punto b), di incamerare la garanzial'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicareil direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11nominato gli assegna un termine, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta che, salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione i casi d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non può essere inferiore a 10 (quindici) dieci giorni, che verrà assegnato da Soresaentro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, anche a mezzo pece redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, per porre fine all’inadempimentoqualora l'inadempimento permanga, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitaXx.Xx.Xx. risolve il contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo fermo restando il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialipenali. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione previsti nel presente Contratto, fatto salvo Xx.Xx.Xx. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivadiritto di Xx.Xx.Xx. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Contract for Software Development Services, Contract for the Supply of an Application Platform for the Management of Distribution of Pharmaceuticals
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data 16/12/2020 da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Guanti, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Guanti
Risoluzione. SoresaFerme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’Azienda USL della Romagna può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa comunicazione da inviarsi via PEC, senza bisogno necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni comprovati da almeno 3 (tre) documenti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatacontestazione ufficiale;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto i Ministeri competenti arrivino ad un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di una o più misure contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente documento;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia lavoro e delle relative misure di previdenza, prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011infortuni, oppure sia intervenuta sentenza sicurezza;
e) violazione degli obblighi di condanna passata tracciabilità dei flussi finanziari;
f) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
g) xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
h) qualora il fornitore ceda in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
i) nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro l’aggiudicatario non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014superi positivamente il collaudo definitivo;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore durante l’esecuzione del contratto si verifichino uno o più episodi definibili “incidente” o “mancato incidente” attribuibili a difettosa produzione del bene consegnato oppure qualora da parte dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.Responsabili venga inoltrata segnalazione al Ministero della Salute, previa dichiarazione valutazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/parte dell’Azienda della gravità dell’incidente o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite mancato incidente e dei danni o possibili danni conseguenti;
k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda;
l) mancata stipula di polizza assicurativa in ordine alle coperture assicurative richieste ;
m) qualsiasi altra causa prevista dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella norme e dalla documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente e di applicare, altresì, la penale prevista al precedente articolo. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornituradisciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.
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Samples: Capitolato Speciale E Prestazionale, Capitolato Speciale E Prestazionale
Risoluzione. Soresa1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol’inadempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccomunicazione a mezzo PEC, nei qualora ricorrano le seguenti casifattispecie:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni a. In caso di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatamancata reintegrazione della cauzione prevista;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; b. Nel caso in cui Soresa la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste, qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte dell’Ditta, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà formula la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà alla Ditta assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le di quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni alla Ditta. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Xxxxx abbia risposto il Fornitore abbia risposto, Soresa ha ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.
3. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.
4. Se la facoltà di dichiarare Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di diritto dell’Accordo Quadrorisarcimento, di incamerare la garanziapotrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato tutto o in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecparte, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalenteservizio a un terzo, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, ogni eventuale iniziativa a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016danni subiti.
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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale, Capitolato Tecnico Prestazionale
Risoluzione. SoresaIn caso di inadempimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, dell’art. 1456 cod108, del Nuovo Codice dei Contratti vigente e delle norme stabilite nell’Avviso di gara. civ., nonché L’Amministrazione può procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art.1360 cod. civ.dell’articolo 1456, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, del codice civile nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato1. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
2. violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80all’art. 1, comma 12°, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatapresente contratto;
b) il Fornitore 3. l’aver consentito l’ingresso nel Centro di persone non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaautorizzate dalla Prefettura-UTG;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione 4. inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di una controllo e monitoraggio sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza degli stranieri;
5. aver consentito o più misure favorito l’allontanamento arbitrario degli stranieri dal centro;
6. omessa segnalazione di prevenzione fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone;
7. ammontare complessivo delle penali di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzioneprecedente articolo 13, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 superiore al 15%, su base annuale, del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivivalore dell’importo mensile dello stesso;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione 8. al verificarsi di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del relative alle ipotesi previste nell’allegato Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto , MOD. 5A, di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/20141, comma 17° della L. 190/2012;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti 9. inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 3173, 31821, 31922 e 23 del presente contratto. Nelle ipotesi indicate nei punti da 1 a 9 del precedente periodo, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno il contratto è risolto di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridottodell’Amministrazione, in considerazione forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioniclausola risolutiva. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa L’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanziacauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario ai sensi del Fornitore; resta successivo art. 16. Resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di L’Amministrazione procede altresì alla risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 108, comma 5del decreto legislativo 18 aprile 2016, del D. Lgsn. 50 e ss. 50/2016mm. ii. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero contratto, la Prefettura-UTG, ai sensi dell’articolo 110, del D.Lgs 50/2016, ss. mm. e ii., si riserva la facoltà di un singolo Contratto di Forniturainterpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, il Fornitore si impegnarisultanti dalla relativa graduatoria, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialistipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. In tutti i casi L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Affidatario in sede di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016offerta.
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Samples: Contratto Per La Gestione Delle Strutture Di Accoglienza, Contract for the Management of Reception Facilities for Foreign Citizens Seeking International Protection
Risoluzione. SoresaFatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del Contratto prevista dalla legge o dal Contratto stesso, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, Xxx potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., nonché dandone comunicazione scritta all’Abbonato, restando in ogni caso salvo il diritto di Sky alla riscossione degli importi dovuti dall’Abbonato ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casidei successivi paragrafi ed il risarcimento integrale dei danni:
a) il Fornitore si è trovatotrascorsi 14 (quattordici) giorni dalla data di sospensione del Servizio, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, ai sensi dei precedenti paragrafi 2.4.c (“Ritardato pagamento e sospensione del D. Lgs. n. 50/2016, Servizio”) e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata7.2 (“Controlli tecnici”);
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto e/o inadempimento di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine socialeanche uno soltanto degli obblighi, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contrattodivieti, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti garanzie dell’Abbonato di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis ai precedenti paragrafi 4 (“Condizioni di uso dei materiali”) e 5 (“Condizioni di utilizzo del codice penaleServizio). Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, Xxx potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso contratto nell’ipotesi in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore l’Abbonato sia sottoposto a procedura fallimentare o ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattoaltra procedura concorsuale, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad procedimenti penali per truffa o altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016reati connessi alla criminalità informatica. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di Contratto l’Abbonato sarà comunque tenuto a versare un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’oraimporto pari alle somme dovute, a fornire qualunque titolo, in base al presente Contratto. Inoltre, qualora la risoluzione del Contratto sia avvenuta a Soresa tutta la documentazione tecnica e causa del mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall’Abbonato, Sky avrà facoltà di richiedere all’Abbonato a titolo di penale, in aggiunta ad ogni altro importo dovuto, un importo complessivo pari al Canone di Abbonamento per i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commidiversi Servizi prescelti dovuto dall’Abbonato pari a 3 (tre) mensilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016danno.
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Samples: Proposta Di Abbonamento Residenziale, Intrattenimento Plus Terms and Conditions
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni comprovati da almeno 3 (tre) documenti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatacontestazione ufficiale;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente dell’ articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
fd) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiariale Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
ge) nell’ipotesi mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
jf) qualora nei confronti dell’imprenditore o i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi: • qualora :
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica termine di gara; • cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
c) mancata copertura dei rischi per durante tutta la durata dell’Accordo quadro vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e dei singoli Ordinativi polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di fornitura; Nel diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) nel caso in cui Soresa accerti almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadropronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolocontenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata a.r. dall’Amministrazioni contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto del presente Accordo Quadro il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di cui si verifica la risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016della Convenzione stessa. In tal caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, impegna comunque a fornire a Soresa tutta porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente continuità del servizio e/o tramite terzi all’esecuzione della fornitura residui in favore delle obbligazioni negozialiAmministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, fatto salvo l’Agenzia e/o l’Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Service Agreement, Servizi Di Vigilanza E Sicurezza
Risoluzione. Soresa, senza bisogno Il Politecnico di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà Milano ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o mancanza anche sopravvenuta dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti requisiti di cui agli articoli 317all’Art.80 D.Lgs.50/16, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del codice penalePolitecnico di Milano. Soresa, senza bisogno Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: • qualora il Fornitore offra o- Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - 3 contestazioni di inadeguatezza del personale, comunqueper assenza dei requisiti richiesti o per comportamenti scorretti; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, fornisca, le forniture non adempiuti neanche in seguito a condizioni diffida formale da parte del Politecnico; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentiregolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché nell’offerta in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o nella documentazione tecnica cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, fallimento, di garastato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; • mancata copertura Al verificarsi dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa Milano ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo risolvere il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasiContratto mediante semplice lettera raccomandata, con esecuzione messa in danno nei confronti mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del FornitoreD.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. Resta ferma 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto potrà essere risolto in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In qualsiasi momento in caso di inadempimento decisione da parte del Fornitore anche Politecnico di Milano di aderire a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto convenzioni che si protragga saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto ai sensi dell’artin tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta contratto per inadempimento sarà escussa la documentazione tecnica garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle restano inoltre ferme le obbligazioni negozialie le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti commila committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, fatto salvo totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali.
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Samples: Disciplinary Agreement for Tender Conditions, Fornitura Di Servizi Di Traduzione, Revisione, Proof Reading E Interpretariato
Risoluzione. Soresa1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol’inadempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccomunicazione a mezzo PEC, nei qualora ricorrano le seguenti casifattispecie:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni A. In caso di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, mancata reintegrazione della cauzione come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 10 del presente Xxxxxx;Capitolato.
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; B. Nel caso in cui Soresa la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
C. Nel caso che l’importo delle sanzioni, come previsto all’art. 14 punto 4 e 5, superi del 10% l’importo del contratto.
2. Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte della Ditta, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà formula la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà addebiti, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenzadi quindici (15), entro il quale il Fornitore la Ditta dovrà presentare le proprie controdeduzionirispondere. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore la Ditta abbia risposto, Soresa ha ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.
3. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.
4. Se la facoltà di dichiarare Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, l’ESU a titolo di diritto dell’Accordo Quadrorisarcimento, di incamerare la garanziapotrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato tutto o in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecparte, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalenteservizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.
5. Il contratto verrà risolto nel caso che la possibilità di procedere all’esecuzione Ditta aggiudicataria non sia in danno possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti per eseguire il servizio in oggetto.
6. Qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannoCodice dei contratti.
7. Nel caso di risoluzione cessazione della Ditta, dell’attività, nel caso di insolvenza o di grave dissesto finanziario risultante dall’avvio di una procedura di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore o custode o soggetto avente simili funzioni, il quale venga in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta.
8. Nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione dell’attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore.
9. Nel caso di gravi inadempienze, anche se non espressamente previste, che pregiudichino lo svolgimento del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiteservizio affidato.
10. Il contratto s’intenderà altresì risolto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi a norma dell’art. 1081453 del codice civile, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta Capitolato o per ogni fatto che renda non possibile la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiprosecuzione dell’appalto.
11. In tutti i casi di risoluzione del contratto la cauzione a garanzia dell’esecuzione di cui ai precedenti commiall’art. 10 del presente Capitolato Tecnico verrà interamente incamerata a titolo di penale dall’ESU.
12. Nel caso il contratto si risolvesse anticipatamente e l’ESU dovesse indire una nuova gara d’appalto, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà le spese relative verranno addebitate alla Ditta uscente.
13. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.
14. Se La Ditta dovesse chiedere la garanzia definitiva. Per risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, l’ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo o sulla cauzione, in tutto quanto non espressamente riportatoo in parte, si richiama quanto previsto dall’art. 108 per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l’assegnazione del D. Lgs. n. 50/2016servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.
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Samples: Capitolato Tecnico
Risoluzione. Soresa, senza bisogno Il Politecnico di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà Milano ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o mancanza anche sopravvenuta dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti requisiti di cui agli articoli 317all’Art.80 D.Lgs. 50/16, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del codice penalePolitecnico di Milano. Soresa, senza bisogno Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - In caso di ritardo superiore ai 15 giorni solari per la scadenza del termine approvazione data evento - Frode nell’esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentiregolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché nell’offerta in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o nella documentazione tecnica cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente; - Concordato preventivo, fallimento, stato di gara; • mancata copertura moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. Al verificarsi dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa Milano ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo risolvere il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasiContratto mediante semplice lettera raccomandata, con esecuzione messa in danno nei confronti mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del FornitoreD.Lgs. Resta ferma 50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs. 50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto potrà essere risolto in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In qualsiasi momento in caso di inadempimento decisione da parte del Fornitore anche Politecnico di Milano di aderire a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto convenzioni che si protragga saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgsin tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs. 50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva o, in alternativa, l’applicazione di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle restano inoltre ferme le obbligazioni negozialie le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse all’avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai precedenti commipunti precedenti, fatto salvo la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente, all’immediata consegna, nello stato in cui si trovano, degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivacontratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Per tutto quanto non espressamente riportatoAl termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.…
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Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il la stipula del presente atto Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giornigiorni solari, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa AMA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare risolto di diritto del diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.. e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nonché dell’art. 1360 cod.civ:
a) nei casi in cui agli articoli – 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore; resta salvo il diritto , 10 Fatturazione e Pagamenti, 11 Penali, 13 Riservatezza, 16 Sicurezza, danni e responsabilità, 18 Brevetti industriali e diritti d’autore, 19 Divieto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento cessione del contratto ai sensi dell’art. 108– Cessione del credito, comma 520 Subappalto, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura24 Trasparenza, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali25 Tracciabilità dei flussi finanziari.
3. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione del presente Contratto, fatto salvo AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il maggior danno Soresa incamererà risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatofacoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016a spese di quest’ultimo.
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Risoluzione. Soresa1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, senza bisogno non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di assegnare alcun termine raccomandata a.r. da AMA per l’adempimentoporre fine all’inadempimento, potrà risolvere AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni e di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto ritenere definitivamente la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa ecauzione/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardoe/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della Fornitura e obbligazioni generali del Fornitore; resta salvo il diritto ), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso autore), 18 (Divieto di risoluzione cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguiteIntegrità di Roma Capitale, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento Enti del contratto ai sensi dell’art. 108Gruppo Roma Capitale), comma 527 (Codice Etico, del D. Lgs. 50/2016. In caso Codice di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di FornituraComportamento, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta Programma Triennale per la documentazione tecnica Trasparenza e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiPiano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione del presente Contratto, fatto salvo AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016onere e/o costo.
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Risoluzione. Soresa21.1. Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio previsto dalla legge, senza bisogno il Cessionario potrà risolvere, l’ Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Cedente a mezzo lettera raccomandata:
(a) in caso di assegnare alcun termine per l’adempimentomancata o inesatta esecuzione da parte del Cedente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 2.1; 3.1, potrà risolvere il 3.2, 6, 7.2, 8, 9, 10.2, 11, 17, e nei casi previsti dall’art. 21.2 del presente Accordo Quadro Accordo;
(b) ove una qualsiasi delle dichiarazioni e conseguenti Contratti di Fornitura garanzie rese dal Cedente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.6 risulti essere stata non completa, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.non veritiera, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecimprecisa, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoinesatta, fuorviante in maniera rilevante avuto riguardo all’interesse del Cessionario al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, della sottoscrizione del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziataAccordo;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
(c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione mancata rispondenza alla realtà di situazioni, dati e conti storici presentati dal Cedente che abbiano rilevanza significativa ai fini della conclusione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 Accordo e nel corso della durata del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014Accordo;
(d) nel caso di perdita da parte del Cedente dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale e in caso di cessazione per qualsiasi causa intervenuta dell’Accordo concluso con l’ASL;
(e) scioglimento del Cedente o comunque cessazione dell’attività o sua rilevante contrazione a anche in seguito a scorpori o scissioni;
(f) assunzioni di delibere da parte del cedente aventi ad oggetto la riduzione del capitale sociale della società se non in dipendenza degli obblighi previsti dalla legge;
(g) operazioni di fusione o scissione societaria o cessione dei rami d’azienda che abbiano rilevanza significativa sulla situazione economica e patrimoniale del cedente;
(h) il verificarsi di eventi tali da modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Cedente;
(i) mancata certificazione del bilancio del Cedente da parte della società di revisione incaricata;
(j) qualora nei confronti dell’imprenditore violazioni di legge o dei componenti la compagine socialedi regolamenti da parte del Cedente accertati dalle competenti autorità che abbiano effetto sostanzialmente pregiudizievole sull’attività, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento proprietà e alla stipula e all’esecuzione del contrattosituazione economica, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni finanziaria e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta operativa del Cedente;
(k) in caso di presentazione della domanda di ammissione del Cedente ad una qualsiasi procedura concorsuale o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel altra procedura avente effetti analoghi;
(l) in caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore il Cedente sia ammesso ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, qualsiasi procedura concorsuale o altra procedura avente effetti analoghi o sia posto in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore liquidazione anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016volontaria.
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Samples: Contratto Di Factoring Cessione Pro Soluto Di Crediti D’impresa
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento risolvere immediatamente il contratto , ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c. oltreché nelle fattispecie previste nei precedenti articoli anche nell'ipotesi di grave violazione delle prestazioni oggetto norme e degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: - inadempienze agli obblighi previsti dal contratto; - mancata esecuzione dell'appalto secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; - utilizzo improprio di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti l'appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati; - comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione lavoro che negli interventi previsti; - subappalto di servizi non autorizzato; - violazioni ripetute delle penali norme di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento sicurezza e prevenzione; - interruzione non motivata del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresaservizio, anche a mezzo pecper un solo giorno; - mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex X.Xxx 26 maggio 1997, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà n. 155; - impiego di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa personale non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016dipendente dell'Impresa affidataria. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero contratto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto e ad incamerare la cauzione versata dall'Impresa affidataria, salva l'azione di un singolo Contratto risarcimento danni. L'appalto si intenderà revocato nel caso di Fornituraavvio di procedure concorsuali nei confronti dell'Impresa affidataria. Anche in tal caso, il Fornitore si impegnal'Amministrazione comunale provvederà ad incamerare la cauzione versata, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine salvo l'azione di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016risarcimento danni.
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Samples: Capitolato Speciale
Risoluzione. Soresa1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r o pec, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite con raccomandata a.r. o pec, nei seguenti casi:
a) a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovatovenir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per l’affidamento del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatapresente Appalto Specifico;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) b. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
dc. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxgiorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) ove applicabile, la d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituradel Contratto, ai sensi del precedente articolo art. 25 “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura assicurativapolizza assicurativa e professionale”;
f) e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore l’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’artprecedente art. 71, del medesimo D.P.R. 445/200010 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • f. qualora il Fornitore offra ofornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, comunque, fornisca, le forniture o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
g. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica dal Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro Offerta AQ e Offerta AS;
h. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 9 “Obblighi di riservatezza”, art. 11 “Utilizzo delle apparecchiature e dei singoli Ordinativi prodotti software”, art. 15 “Cauzione”, art. 16 “Subappalto”, art. 17 “Pianificazione delle attività”, art. 18 “Risorse impiegate”, art. 20 “Verifica di fornitura; Nel caso conformità”, art. 21 “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”, art. 22 “Penali”, art. 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”, art 27 “Condizione particolare di risoluzione”, art. 28 “Obblighi in cui Soresa accerti un grave inadempimento tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 29 “Divieto di cessione del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione contratto e cessione del contrattocredito”, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioniart. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà 30 A) Protocollo di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e B) Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, art. 31 “Trasparenza dei prezzi”;
i. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannoart. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 10823 “Corrispettivo”, comma 5, 1 del D. Lgs. 50/2016Contratto.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di FornituraContratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del Contratto. In generale, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore dell’Amministrazione.
5. L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del soprarichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
6. L’Amministrazione, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle obbligazioni negozialiprestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.
7. In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro da parte di Consip S.p.A., a partire dalla data di risoluzione, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al Fornitore.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, risoluzione del Contratto - fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016163/06.
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Samples: Contratto Di Appalto Specifico
Risoluzione. Soresa1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, la convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., la convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovatovenir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente convenzione, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatanonché per la stipula della medesima convenzione;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto di fornitura, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le forniture caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della convenzione;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto di fornitura, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di gara; • mancata copertura 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 9 della presente convenzione;
g) raggiungimento dei rischi valori massimi di penale per tutta la durata dell’Accordo quadro e ognuno dei singoli Ordinativi livelli di fornitura; Nel servizio previsti dall’art.15 del Capitolato tecnico;
h) nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad di violazione di una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la stessa formulerà Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere la contestazione degli addebiti presente convenzione per la parte relativa al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con quale è stato risolto il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, .
4. La risoluzione della convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna, sin d’ora, impegna a fornire a Soresa tutta porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente continuità del servizio e/o tramite terzi all’esecuzione della fornitura in favore delle obbligazioni negozialiAmministrazioni.
5. In tutti i casi casi, previsti nella presente convenzione, di cui ai precedenti commirisoluzione della convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. La risoluzione della convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Contratti di Fornitura ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo salvo, in ogni caso, il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivarisarcimento del danno.
7. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 108 6, comma 8 del D. Lgsd.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. n. 50/2016A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
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Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e in tutta la documentazione di gara.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni comprovati da almeno 5 (cinque) documenti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatacontestazione ufficiale;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivisuccessivo articolo 22;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento mancato pagamento dei contributi ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 258 TFUEdell’art. 9 comma 5 della presente Convenzione.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, o potrà risolvere di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxdiritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 17 comma 7;
eb) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di FornituraConvenzione, ai sensi del precedente successivo articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”22;
fc) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
gnel caso che più Amministrazioni (almeno tre) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto abbiano risolto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro del precedente comma 1 e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel 2;
d) nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad anche una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore sola Amministrazione abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli rilevato l’inottemperanza agli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, previdenziali previsti all’articolo 9 comma 5.
e) qualora disposizioni legislative, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta regolamentari ed autorizzative non ne consentano la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente prosecuzione in tutto o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016in parte.
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Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 1. So.Re.Sa. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti la Convenzione al verificarsi di Fornitura ai sensi dell’artuno dei casi di cui all’art. 1456 cod108, comma 1, D.lgs. civ.50/2016, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei in particolare nelle seguenti casiipotesi:
a) il Fornitore si è trovatocontratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaappalto;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatitrattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;codice dei contratti.
e2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore, comunque, a 15 (quindici) ove applicabilegiorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la mancata copertura dei rischi durante tutta medesima ha la vigenza della Richiesta Specifica facoltà di Fornituraconsiderare risolto di diritto, ai sensi nei confronti del precedente articolo “XxxxxFornitore inadempiente la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevettoove essa non sia stata ancora restituita, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00applicare una penale equivalente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi nonché di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora procedere nei confronti dell’imprenditore o dei componenti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penaleSo.Re.Sa. SoresaS.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto risolve di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi: • :
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell’Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta dal Capitolato Tecnico;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 9 della presente Convenzione;
f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di Integrità, del presente atto;
4. La So.Re.Sa. S.p.A., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o nella documentazione tecnica dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di gara; • mancata copertura dei rischi una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per tutta i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016. La risoluzione della Convenzione legittima la durata dell’Accordo quadro e risoluzione dei singoli Ordinativi Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; Nel caso comma 3 e comma 4 D.lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui Soresa accerti all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stessa formulerà stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all'appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l'appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadroquanto previsto al precedente punto b), di incamerare la garanzial'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicareil direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11nominato gli assegna un termine, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta che, salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione i casi d'urgenza, nelle more della situazione non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Peraltro, in caso di contraddittorio risoluzione anche di cui al precedente commauno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, Soresa a seguito di Atto di Adesione, alla Convenzione, la So.Re.Sa. S.p.A. si riserva di risolvere la facoltà di procedere presente Convenzione per la parte relativa al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno Fornitore nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali quale è stato risolto l’Atto di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiAdesione. In tutti i casi casi, previsti nella presente Convenzione, di cui ai precedenti commirisoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, fatto salvo So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitivadiritto dell’Amministrazione e/o di So.Re.Sa. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Supply Agreement
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche tramite peca uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.lgs. n. 50/16 e s.m., l’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di fuori dei casi di cui all'articolo 80, comma 1, all’articolo 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata50 del 2016;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviall’articolo “Garanzia definitiva”;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente articolo dell’articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
fe) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa ele Amministrazioni/o l’Amministrazione BeneficiariaAziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari nei casi di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioniall’articolo “Riservatezza”;
i) in caso nei casi di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014cui all’articolo “Subappalto”;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti casi di cui agli articoli 317all’articolo “Trasparenza”; In ogni caso, 318ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.lgs. n. 50/16 e s.m., 319l’Agenzia, 319 bispuò risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresaprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza bisogno necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
a) Nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Amministrazioni/Aziende Sanitare Contraenti abbiano risolto il relativo Contratto proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civdei precedenti comma1 e 2., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora
b) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica termine di gara; • cui all’articolo “Garanzia definitiva”;
c) mancata copertura dei rischi per durante tutta la durata dell’Accordo quadro vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e dei singoli Ordinativi polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà diritti di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadrobrevetto, di incamerare la garanziaautore ed in genere di privativa altrui, ove essa non sia stata ancora restituitaintentate contro le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) mancata rispondenza tra i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i servizi erogati e quelli offerti in gara;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
k) mancata conformità, alla data del 26/05/2024, dei prodotti oggetto della fornitura ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.requisiti stabiliti dal Regolamento dei Dispositivi Medici (UE) 2017/745;
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Risoluzione. Soresa1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Regione potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 coddel Cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecall’Affidatario con raccomandata a/r o PEC, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso la Regione potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r o PEC, il Contratto nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una accertamento della non veridicità del contenuto delle situazioni dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso della procedura di gara di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatain premessa;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria in caso di applicazione a vario titolo di penali per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaun importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviall’articolo “Cauzione definitiva”;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”Contratto;
fe) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/Regione;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o l’Amministrazione Beneficiariain parte;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto nei casi e modi previsti dall’art. 71, 108 del medesimo D.P.R. 445/2000D.lgs. n. 50/2016;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;comprovata violazione delle norme sulla riservatezza.
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo3. In caso di inadempimento del Fornitore dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata a/r o PEC dalla Regione, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa la medesima Regione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare risolto di diritto del presente Accordo Quadro il Contratto e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga l’Affidatario a porre in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannoessere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. Nel caso In tutti i casi di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore Contratto, la Regione ha diritto soltanto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario con lettera raccomandata a/r o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al pagamento risarcimento dell’ulteriore danno.
7. La Regione può risolvere in ogni tempo il presente contratto sottoscritto con l’Affidatario in caso di grave inadempimento dell’Affidatario stesso tale da compromettere la realizzazione del complesso delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento attività oggetto del presente contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016e se la diffida ad adempiere sia stata senza effetti per 15 (quindici) giorni dalla notifica.
8. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornituracontratto l’Affidatario avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, il Fornitore si impegnalimitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dalla Regione, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo compensazioni per il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016subito dalla Regione secondo le norme comuni.
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Samples: Contract for Services and Supplies
Risoluzione. Soresa, senza bisogno L’Ente si riserva il diritto di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o contratto nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatil’ammontare complessivo delle penali superi l’ammontare del 10% dell’importo complessi- vo del Contratto, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in ovvero nel caso di violazione del Patto di integrità; in gravi inadempienze agli obblighi contrat- tuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la l’Ente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni garanzia di cui al precedente art.11art. 12, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta dell’Affidatario. Resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior all’eventuale mag- giore danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenzaogni caso si conviene che l’Ente potrà risolvere di diritto il presente Con- tratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, nelle more della situazione previa comunicazione scritta all’Appaltatore, nei seguenti casi: - reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione dell’appalto o più in generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l’affidamento dell’appalto; - mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno legge nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione pro- prio personale; - mancata reintegrazione delle penali cauzioni eventualmente escusse entro il ter- mine di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindicidieci) giorni, che verrà assegnato giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da Soresa, anche parte dell’Ente; - subappalto non autorizzato; - sopravvenute cause di incapacità a mezzo peccontrarre con le pubbliche ammini- strazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; - gravi violazioni della legge 6/11/2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio- ne; - violazioni delle disposizioni del Codice di comportamento del personale delle pubbliche amministrazioni, per porre fine all’inadempimentoquanto applicabile, Soresa stessa ha la facoltà e alle norme in materia di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoreanticorruzione; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i - nei casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto previsti dall’art. 108 16 del D. Lgs. n. 50/2016Capitolato speciale descrittivo e prestazio- nale.
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Samples: Decreto a Contrarre Per l'Affidamento Di Servizi Complementari
Risoluzione. SoresaQualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentoda parte della Società, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, Sistema s.r.l. procede ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80108, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. LgsSistema s.r.l. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e procederà alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente con- tratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri stru- menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di violazione dell’art. 53, comma 5, 16 ter del D. Lgs. 50/2016n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammon- tare netto contrattuale. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto articolo: resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016; - Sistema s.r.l. procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definiti- va, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affida- mento. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la ri- soluzione.
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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Taglio Dell'erba
Risoluzione. Soresa1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, senza bisogno la Committente avrà diritto di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite pec, nei seguenti casiPEC:
a) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 12 del presente Contratto;
b) qualora fosse accertato il Fornitore venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
d) nei casi in cui l’Appaltatore si è sia trovato, al in qualunque momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 80 del presente XxxxxxD.Lgs. 50/2016;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
jf) qualora nei confronti dell’imprenditore dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti più misure di prevenzione di cui agli articoli 317al D.Lgs. 159/2011;
g) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, 318e ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste da altre norme del presente Contratto, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti sia accertato un grave inadempimento del Fornitore dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattoContratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle prestazioniattività oggetto del medesimo, la stessa Committente formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore all’Appaltatore e contestualmente si assegnerà un termine, non inferiore a 3(tre) giorni per poter produrre eventuali osservazioni o controdeduzioni e un termine assai ridottonon inferiore a 7 (sette) giorni per rimediare all’inadempimento. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro la Committente avrà diritto di risolvere il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo QuadroContratto, di incamerare la garanzia, garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, costituita ovvero di applicare, se nel ricorrono applicare le condizioni penali di cui al precedente art.11presente Contratto, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannosubito dalla Committente.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali.
4. In tutti i casi di cui ai precedenti commial presente articolo, fatto salvo e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno Soresa incamererà subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Consulting Agreement
Risoluzione. Soresa21.1 Fermo rimanendo le ipotesi di risoluzione previste negli altri articoli del presente Accordo e nelle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, senza bisogno Geofor S.p.A. ha il diritto di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.contratto, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecoltreché, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni grave inadempienza debitamente accertata alle norme di cui all'articolo 80, comma 1, legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatapersonale;
b) mancato rispetto ai piani di sicurezza, integranti il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadrocontratto, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionefusione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011scissione, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivimutamento della compagine societaria della società facente capo all’Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatimanifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUEanche solo legale, o di una sentenza passata in giudicato per violazione nell’esecuzione del presente Xxxxxxservizio;
e) ove applicabile, la abbandono arbitrario dei servizi o mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”forza maggiore ovvero cause non imputabili all’Appaltatore;
f) azioni giudiziarie per violazioni violazione del divieto di diritti cessione del Contratto o delle modalità di brevettocessione del credito di cui al presente Contratto o in caso di cessione, di autore ed in genere di privativa altruitotale o parziale, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiariadegli obblighi derivanti dal Contratto;
g) nell’ipotesi di subappalto non veridicità autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;norme vigenti in materia
h) nell’ipotesi reiterata deficienza o grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell’appalto a giudizio di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche AmministrazioniGeofor S.p.A.;
i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014maniera corretta delle prestazioni affidate;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o impedimento all’esercizio dei componenti la compagine socialepoteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
k) mancata presentazione, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento integrazione e alla stipula perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti delle polizze assicurative
l) mancato adempimento agli obblighi di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro alla Legge n. 136/2010 e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una s.m.i;
m) violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni disposizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché D.Lgs 231/2001
n) applicazione di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa penali nella misura superiore al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/201610% dell’importo contrattuale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Carpenteria Metallica
Risoluzione. Soresa, senza bisogno 1. Il Comune ha facoltà di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., nonché a rischio e danno dell’impresa aggiudicataria con riserva di risarcimento del danno, qualora i servizi non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l’impresa, diffidata per scritto ai sensi dell’art.1360 coddell’art.1454 c.c. civalla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 10 giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali.
2. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note per la medesima tipologia di inadempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecl’ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui l’inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale si verifichi prima della stipula del contratto, nei seguenti casil’aggiudicazione verrà revocata, l’impresa non avrà diritto a nessun riconoscimento economico a nessun titolo e l’ente potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno subito.
4. Si procederà inoltre alla risoluzione allorquando:
a) l’importo complessivo delle penali applicate raggiunga il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata10% dell’importo contrattuale;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadrorifiuti, ivi inclusa la garanzia definitivasenza valida giustificazione, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaapportare alle prestazioni le modifiche di cui all’articolo “Prestazioni aggiuntive” del presente Capitolato;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione in caso di una abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l’efficienza delle prestazioni o più misure di prevenzione di cui siano tali da arrecare danno al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviComune;
d) l’Accordo Quadro per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice
5. Inoltre in caso di frode, cessione del contratto, subappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione autorizzato ovvero oltre i limiti di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatilegge, come riconosciuto dalla Corte il contratto si intenderà risolto di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituradiritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti.
f) azioni giudiziarie per violazioni 6. Il contratto avrà un espresso richiamo agli obblighi di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. n. 445/00della L.136/2010 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall’art. 71il mancato rispetto di tale norma da parte dell’appaltatore determina, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.3 – co. 9/bis – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro contratto.
7. E’ sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitaagire per il corretto adempimento del contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta fatto salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno.
8. La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
9. L’impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.
10. La segnalazione dell’inadempimento che comporta la risoluzione in danno, deve essere effettuata nel rispetto del procedimento meglio descritto all’art.136 D.Lgs.163/06.
11. Nel caso di intervenuta risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitecontrattuale, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica Stazione Appaltante dovrà ottemperare agli obblighi meglio descritti agli artt.138 e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.139 D.Lgs.163/06
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Risoluzione. SoresaA prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ATERSIR potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecall’aggiudicatario con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel disciplinare della procedura che ha portato alla selezione dell’aggiudicatario. In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e gravi inadempimenti imputabili all’aggiudicatario, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni comprovati da almeno 3 (tre) documenti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatacontestazione ufficiale;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria qualora l’aggiudicatario abbia accumulato penali per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di aggiudicazione inviata da Soresacui al precedente art. 10;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positividi reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
d) l’Accordo Quadro accertamento della non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxgara;
e) ove applicabileviolazione delle norme in materia di subappalto, la mancata copertura cessione del contratto e dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”crediti;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
g) in caso di ottenimento del Patto Documento unico di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare regolarità contributiva dell’aggiudicatario negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto all’artdall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge 6, comma 8, D.P.R. n. 114/2014207/2010;
jh) qualora nei confronti dell’imprenditore disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o dei componenti in parte. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanziacauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardoe/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. SoresaLa risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, già in precedenza richiamati. La I.A. è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad esso imputabili. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, si conviene che, in ogni caso, l’AC senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecalla I.A. con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora -mancato inizio del servizio alla data comunicata dall’AC; -impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste; -interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore; -mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il Fornitore offra o, comunque, fornisca, settore e per la zona nella quale si eseguono le forniture a condizioni prestazioni; -mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o modalità peggiorative mancato rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentidel monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato; -gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili, nonché nell’offerta delle norme del presente contratto in materia igienico – sanitaria, anche con riferimento alla conduzione dei locali affidati all’impresa; -mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d’appalto; -gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; -mancata sostituzione del personale esecutore nei termini previsti nel capitolato speciale; -violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; -violazione delle norme relative al sub-appalto e di quanto stabilito in materia nel capitolato speciale; -cessione parziale o nella documentazione tecnica totale del contratto a terzi; -gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di garaproprietà del Comune; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi -grave intossicazione e/o tossoinfezione alimentare; -errata somministrazione di fornituraregime dietetico particolare con grave danno all’utenza; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento -l’importo complessivo delle penali applicate nel corso del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontratto sia superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; - reiterati inadempimenti della I.A., di gravità tale da compromettere la buona riuscita corretta gestione del servizio; -non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione attività ivi previste -mancato utilizzo degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di strumenti idonei a garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione piena tracciabilità delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.operazioni
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Samples: Appalto
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giornigiorni solari, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata a.r. o tramite PEC dall’AORN SG Moscati, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare risolto di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitail Contratto
2. In ogni caso, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del Contratto D.Lgs. n. 50/2016 , l’Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di fornitura diritto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1081456 Cod. Civ.,senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, comma 5previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione;
2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell’Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto );
2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l’esecuzione del D. Lgscontratto;
2.7. 50/2016qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
2.8. In qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
2.9. in caso di risoluzione accertamento della non veridicità del presente Accordo ovvero contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di un singolo Contratto procedura di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine gara e/o ai fini della stipula del contratto;
2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
2.11. nel caso di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione violazione di una delle obbligazioni negozialiin materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
2.12. nei ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016all’aggiudicazione della procedura di gara.
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Samples: Contract
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche tramite peca uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di fuori dei casi di cui all'articolo 80, comma 1, all’articolo 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata50 del 2016;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresamancata rispondenza dei servizi forniti a quelli offerti;
c) qualora nei confronti violazione delle norme in materia di cessione del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia contratto e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positividei crediti;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxcui all’articolo “Cauzione definitiva”;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente dell’ articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiariale Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
g) nell’ipotesi di non veridicità applicazione delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioninei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
i) in caso nei casi di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014cui all’articolo “Riservatezza”;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti casi di cui agli articoli 317all’articolo “Subappalto”;
k) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”; In ogni caso, 318ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., 319l’Agenzia, 319 bispuò risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresaprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza bisogno necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, la Convenzione nei seguenti casi: • qualora :
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica termine di gara; • cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
b) mancata copertura dei rischi per durante tutta la durata dell’Accordo quadro vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e dei singoli Ordinativi polizza assicurativa”;
c) azioni giudiziarie per violazioni di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà diritti di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadrobrevetto, di incamerare autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
d) applicazione delle penali oltre la garanzia, ove essa misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
e) accertamento della non sia stata ancora restituita, ovvero veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di applicare, se nel ricorrono le condizioni gara di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva alle premesse;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commiall’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
j) qualora disposizioni legislative, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà regolamentari ed autorizzative non ne consentano la garanzia definitiva. Per prosecuzione in tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016o in parte.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Riscossione Tributi Ed Entrate Comunali
Risoluzione. Soresa1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, senza bisogno la Committente avrà diritto di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà 20 di 24 risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite pec, nei seguenti casiPEC:
a) qualora fosse accertato il Fornitore venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
b) nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
c) nei casi in cui l’Appaltatore si è sia trovato, al in qualunque momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
je) qualora nei confronti dell’imprenditore dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti più misure di prevenzione di cui agli articoli 317al D.Lgs. 159/2011;
f) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, 318e ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste da altre norme del presente Contratto, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti sia accertato un grave inadempimento del Fornitore dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattoContratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle prestazioniattività oggetto del medesimo, la stessa Committente formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore all’Appaltatore e contestualmente si assegnerà un termine, non inferiore a 3(tre) giorni per poter produrre eventuali osservazioni o controdeduzioni e un termine assai ridottonon inferiore a 7 (sette) giorni per rimediare all’inadempimento. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro la Committente avrà diritto di risolvere il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo QuadroContratto, di incamerare la garanzia, garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, costituita ovvero di applicare, se nel ricorrono applicare le condizioni penali di cui al precedente art.11presente Contratto, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannosubito dalla Committente.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali.
4. In tutti i casi di cui ai precedenti commial presente articolo, fatto salvo e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno Soresa incamererà subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto Di Servizi Professionali
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’artdell’Articolo 1456 Cod. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel Fornitura già emessi nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento mancato adempimento delle prestazioni oggetto contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell’ipotesi di ritardo/inadempimentorisoluzione della Richiesta di Consegna, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado l’Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articoloFornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata a.r. dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto del presente Accordo Quadro il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore; resta salvo Fornitore per il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno.
3. Nel caso In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del Contratto D.Lgs. n. 50/2016 , le Amministrazioni possono risolvere di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1081456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa) 22 (Riservatezza), 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 28 (Brevetti industriali e diritti d’autore), del presente atto;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’Articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
f) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
g) mancata presenza dei centri di assistenza di cui all’Articolo 13;
h) in caso di gravi violazioni ostative dell’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, ai sensi dell’art. 80, comma 54, del D. Lgs. 50/2016. In caso Lgs.50/2016;
i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di risoluzione del contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016Convenzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni comprovati da almeno 3 (tre) documenti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatacontestazione ufficiale;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente dell’ articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
fd) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e/o l’Amministrazione Beneficiaria) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00qualora presso le Amministrazioni contraenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la nel corso della durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto dell'ordinativo di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine intervengano variazioni ai protocolli di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016utilizzo.
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Samples: Fuel Supply Agreement
Risoluzione. Soresa1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà potranno risolvere il presente Accordo l’Accordo Quadro e conseguenti Contratti il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche all’Impresa tramite pecPEC, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgsd. lgs. n. 50/2016, 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatagara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non ha prodotto avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la documentazione necessaria non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo quadroQuadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
g) qualora il Fornitore, ivi inclusa in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la garanzia definitivaprestazione di servizi, come prescritto nella comunicazione che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione inviata da Soresadell’Accordo Quadro;
ch) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 15 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 24;
j) nei casi di cui agli articoli 10 (Sopralluogo e attività connesse, consegna e installazione, verifica di conformità/collaudo); 12 (Corrispettivi e fatturazione), 20 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 23 (Divieto di cessione del contratto), 29 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 31 (Subappalto), 32 (Danni e responsabilità civile);
k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, commi 21 e 22;
l) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
n) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
o) nei casi di cui all’articolo 3 e 5 del Patto di integrità. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi50/2016 e s.m.i.;
db) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxlegge;
e) ove applicabile3. Inoltre, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari clausola risolutiva espressa di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 bis, ter cp 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del codice penalerapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. Soresa32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato “E” al presente Accordo quadro, senza bisogno che devono intendersi integralmente trascritte.
5. Esclusivamente per il Lotto 3: Ferme restando le ipotesi di assegnare alcun termine risoluzioni previste nei precedenti commi, costituisce ulteriore causa di risoluzione il caso di apparecchiatura non utilizzabile per l’adempimentoguasto o riparazione, potrà risolvere il relativo Contratto prolungato per un periodo di Fornitura tempo superiore ai sensi dell’art45 giorni solari, fatta eccezione per eventi accidentali non prevedibili e non riconducibili al Fornitore.
6. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni Consip e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentile Amministrazioni Contraenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà assegneranno un termine assai ridottotermine, in considerazione della situazione d’urgenzanon inferiore a quindici giorni, entro il quale i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo QuadroQuadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia, garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, restituita ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Impresa; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. In considerazione della oggettiva situazione Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, nelle more della situazione non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di contraddittorio di cui al precedente commaFornitura, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento fermo restando il pagamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolopenali.
8. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecdi raccomandata A/R p tramite PEC dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto del presente Accordo l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore; resta salvo Fornitore per il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
9. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero anche di un singolo Contratto uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il Fornitore presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si impegnaverifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, sin d’orapertanto, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e i dati necessari al fine può essere causa di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialirisoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
10. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia definitivaprestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via PEC. Per tutto quanto non espressamente riportatoIn ogni caso, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
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Samples: Adesione Accordo Quadro
Risoluzione. Soresa, senza bisogno 1. A prescindere dalle cause generali di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti Quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente Atto con conseguente decadenza di Fornitura tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso con le modalità previste dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o vigente normativa nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatimancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile nel rispetto delle norme vigenti e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con secondo le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, forniscacondizioni, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentimodalità, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro i termini e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso le prescrizioni contenute nel presente Atto e negli atti e documenti in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolorichiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 20 (quindiciventi) giornigiorni lavorativi, che verrà assegnato da Soresaassegnato, anche a mezzo peccomunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione , per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa la medesima Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la considerare risolto di diritto l’Accordo quadro – con conseguente decadenza/risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione - e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitacauzione, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
b) violazione delle norme in danno materia di cessione del Fornitore; contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
f) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione del presente Atto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Atto stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta salvo fermo il diritto di Soresa della medesima Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior dell’ulteriore danno.
7. Nel caso Nei casi di risoluzione del Contratto di fornitura cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiteeseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso dell’Ordinativo di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016fornitura.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. Soresa1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ASL Cagliari al fine di porre fine all’inadempimento, la ASL Cagliari ha facoltà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., di intendere senz’altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, la ASL Cagliari, senza bisogno di assegnare intimare alcun termine per l’adempimento, potrà potrà, altresì, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto, ai sensi dell’artdell’ art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peca mezzo raccomandata a.r., nei nelle seguenti casiipotesi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all'articolo 80in premessa, comma 1, per la stipulazione del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatacontratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
b) il Fornitore non ha prodotto qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresacompetente Prefettura risultino positivi;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione in ipotesi di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed ed, in genere generale, per la violazione di privativa altruidiritti esclusivi di terzi, intentate promosse contro la Soresa ASL Cagliari in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;
d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante;
e/o l’Amministrazione Beneficiaria) l’ipotesi che in relazione all’apparecchiatura prevista nel presente atto si abbia un secondo esito negativo del collaudo;
f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura negoziata di cui in premessa;
g) nell’ipotesi applicazione di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’artpenali oltre la misura massima indicata al precedente art. 71, del medesimo D.P.R. 445/200010 comma 5;
h) nell’ipotesi in ipotesi di irrogazione violazione del divieto di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazionicessione del contratto sancito nel prosieguo del presente contratto;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; ogni ipotesi in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni prestazioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentiadempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente contratto, nonché nell’offerta o nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il allegata al presente atto che comportino e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
3. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, la stessa formulerà ASL Cagliari ha diritto di escutere la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà cauzione prestata e/o di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, applicare una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione laddove non sia possibile rivalersi su tale cauzione. E’ fatto salvo, in danno del Fornitore; resta salvo ogni caso, il diritto della ASL Cagliari di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno agire nei confronti del FornitoreFornitore per il risarcimento del maggior danno.
4. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali Restano, altresì, salve le ipotesi di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e contratto previste dalla normativa vigente in materia di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitacontratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso nonché le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dalla normativa in materia di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Risoluzione. SoresaOltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile e dall’art. 108 – commi 1 e 2 – del D.Lgs 50/2016, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto – il contratto nei casi in cui il Soggetto aggiudicatario sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti per un periodo temporale superiore a 15 giorni continuativi. Il suddetto termine decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale Comune di Vicenza contesta l’inadempimento. Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi: - violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato, qualora esplicitamente previsto; - frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; - divulgazioni di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio; - abbandono di fatto del servizio senza bisogno giustificato motivo; - impiego di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere personale non sufficiente o non idoneo a garantire il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti livello di Fornitura efficienza del servizio o che incorra in grave provata indegnità. - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1456 cod1453 del Codice Civile. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione - Violazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, parte dell’appaltatore e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa suoi dipendenti e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari comportamento di cui adl DPR 62/2013 e al D. Lgscodice di comportamento del comune di Vicenza per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono pubblicati e consultabile sul sito internet del comune di Vicenza. n. 231/01, che impediscano al Fornitore Per le modalità di contrattare con risoluzione del contratto si applicano le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso disposizioni di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto cui all’art. 32 108, comma 3 e segg. del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannoDlgs 50/2016. Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto contratto, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione oggetto del presente Accordo ovvero capitolato sino all’individuazione da parte del Comune di Vicenza di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 nuovo affidatario del D. Lgs. n. 50/2016medesimo.
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Samples: Capitolato Speciale
Risoluzione. Soresa1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, senza bisogno in caso di assegnare alcun termine inadempimento da parte dell’Acquirente anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per l’adempimentoporre fine all’inadempimento, potrà risolvere AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto ai sensi dell’art. 1456 dell’articolo 1454 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni e di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto ritenere definitivamente la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanziacauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardoe/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere nei confronti dell’Acquirente per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno del Fornitoredanno.
2. Xxxxxx considerarsi inadempimenti contrattuali le seguenti fattispecie: - utilizzo di mezzi non debitamente autorizzati e/o con autorizzazione scaduta; resta salvo - cessione dei materiali/beni da alienare in impianti/strutture non debitamente autorizzati e/o con autorizzazione scaduta, - violazioni gravi degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente, durante l’esecuzione delle attività; - i ritardi superiori a 7 (sette) giorni nelle relative fattispecie previste al precedente art. 10.
3. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Acquirente mezzo PEC, risolvere di diritto il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitepresente Contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1081456 cod. civ., comma 5nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni di esecuzione e obbligazioni generali dell’Acquirente), Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Garanzia), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del D. Lgs. 50/2016. In caso Contratto), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di risoluzione Legalità e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del presente Accordo ovvero Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico, Codice di un singolo Contratto di FornituraComportamento, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta Programma Triennale per la documentazione tecnica Trasparenza e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiPiano Triennale Prevenzione della Corruzione) e 28 (Protocollo Anticontagio COVID-19).
4. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione del presente Contratto, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà AMA ha diritto di escutere la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatoper l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016nonché di procedere nei confronti dell’Acquirente per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.
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Risoluzione. SoresaIn analogia a quanto previsto per i contratti di appalto il Concedente attiverà le procedure per la risoluzione della convenzione nelle ipotesi previste agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, senza bisogno secondo le modalità ivi contenute. Il Concedente ha il diritto di assegnare alcun termine per l’adempimentoprocedere alla risoluzione della convenzione, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civc.c., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a: subconcessione non autorizzata, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione, mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) il Fornitore si è trovatogiorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente; perdita, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni da parte del Concessionario dei requisiti morali che costituiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte del Concessionario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui all'articolo 80al Codice di comportamento del Concedente, adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 1, 5 del D. Lgs. n. 50/2016165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o xx.xx.; nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto, nel caso di una interruzione completa del servizio e di grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile oneri e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il previsti all'articolo 8 della presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016convenzione. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Forniturail Concedente procederà all’escussione della cauzione definitiva, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016l’ulteriore risarcimento dei danni.
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Risoluzione. Soresa1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui vengano ritirate o non rinnovate le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e/o UNI EN ISO 14001:2004 rilasciate al Fornitore per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon PEC, nei seguenti casi:
a) a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso venir meno dei requisiti richiesti dalla procedura negoziatalegge;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) b. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
dc. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxgiorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) ove applicabile, la d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornituradel Contratto, ai sensi del precedente articolo “Xxxxxart. 22“Danni, responsabilità civile e copertura assicurativapolizza assicurativa e professionale”;
f) e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore l’Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’artprecedente art. 71, del medesimo D.P.R. 445/200010“Brevetti industriali e diritti d’autore”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • f. qualora il Fornitore offra ofornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, comunque, fornisca, le forniture o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
g. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica dal Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro Offerta AQ e Offerta AS;
h. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, art. 7 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 8 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 9 “Obblighi di riservatezza”, art. 11 “Utilizzo delle apparecchiature e dei singoli Ordinativi prodotti software”, art. 13“Cauzione”, art. 14“Subappalto”, art. 15“Pianificazione delle attività”, art. 16“Risorse impiegate”, art. 18“Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”, art. 19“Penali”, art. 22“Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”, art 23 “Risoluzione”, art. 26“Obblighi in tema di fornitura; Nel caso tracciabilità dei flussi finanziari- ulteriori clausole risolutive espresse”, art. 27“Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 28“CODICE ETICO –modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 29“Trasparenza dei prezzi”;
i. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 20“Corrispettivo”, comma 1 del Contratto.
j. qualora in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore sede di Verifica di conformità di servizi ritenuti, ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino insindacabile giudizio dell’Amministrazione, particolarmente rilevanti, si verifichino due interruzioni.
4. L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridottoContratto ai sensi del presente articolo laddove, in considerazione della situazione d’urgenzaossequio a quanto previsto dall’art. 6, entro comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia rispostodocumento unico di regolarità contributiva del Fornitore, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni nei casi di cui al precedente art.11comma 3 del surrichiamato articolo, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannorisulti negativo per due volte consecutive.
5. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenzaL’Amministrazione, nelle more della situazione di contraddittorio nei casi di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà fine di procedere al tempestivo affidamento stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni oggetto contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016offerta.
6. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’oradella Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a fornire a Soresa tutta partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Amministrazione ha la documentazione tecnica e i dati necessari facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiFornitore.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, risoluzione del Contratto - fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 71, comma 3 del D. LgsD.P.R. n. 445/2000 – l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016163/06 e s.m.i.
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Samples: Specific Contract
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente XxxxxxCodice;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo/Convenzione quadro, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Aziende Sanitarie Contraenti potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo/Convenzione quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche tramite peca uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo/Convenzione quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Azienda Sanitaria Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o l’Accordo/Convenzione quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di fuori dei casi di cui all'articolo 80, comma 1, all’articolo 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata50 del 2016;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviall’articolo “Cauzione definitiva”;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente articolo dell’articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
fe) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa ele Amministrazioni/o l’Amministrazione BeneficiariaAziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari nei casi di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioniall’articolo “Riservatezza”;
i) in caso nei casi di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014cui all’articolo “Subappalto”;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti casi di cui agli articoli 317all’articolo “Trasparenza”; In ogni caso, 318ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., 319l’Agenzia, 319 bispuò risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresaprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza bisogno necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo/Convenzione quadro nei seguenti casi:
a) Nel caso in cui almeno 2 Aziende Sanitare Contraenti abbiano risolto il relativo Contratto proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civdei precedenti comma1 e 2., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica termine di gara; • cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) mancata copertura dei rischi per durante tutta la durata dell’Accordo quadro vigenza dell’Accordo/Convenzione quadro, ai sensi dell’articolo “Xxxxx, responsabilità civile e dei singoli Ordinativi polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà diritti di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadrobrevetto, di incamerare la garanziaautore ed in genere di privativa altrui, ove essa non sia stata ancora restituitaintentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) mancata rispondenza tra i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i servizi erogati e quelli offerti in gara;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui ai precedenti commiall’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
j) qualora disposizioni legislative, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà regolamentari ed autorizzative non ne consentano la garanzia definitiva. Per prosecuzione in tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016o in parte.
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Samples: Accordo/Convenzione Quadro
Risoluzione. Soresa, senza bisogno Il Comune di assegnare alcun termine per l’adempimento, Molfetta potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.contratto prima della sua naturale scadenza, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al nel momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull’impiego degli addetti all’impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell’esame delle osservazioni formulate. Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 C.C.: -. mancata restituzione dell’area e dell’impianto oltre i termini di aggiudicazione - l’applicazione di oltre tre penali nell’arco di un anno; - il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi o applichi orari inferiori e/o tariffe superiori a quelli approvati dalla Giunta Comunale; - l’apertura di una grave procedura concorsuale a carico del concessionario; - l’inadempienza nell’attuazione del programma degli eventuali investimenti/migliorie proposti e delle manutenzioni ordinarie; - la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 11 e/o dichiarato in sede di offerta; - l’accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010; - la violazione degli obblighi derivanti dai Trattatidi cui all’art. 17 (norme di comportamento). Nei casi sopraelencati, come riconosciuto la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune dichiara al concessionario l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla Corte concessione al termine di giustizia dell'Unione europea in ciascuna stagione sportiva (31 agosto), dando un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o preavviso di almeno mesi 6 (sei). L’esercizio di tale facoltà è soggetto al pagamento di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabilepenale, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di il cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casiimporto è così definito: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, - entro il quale primo anno della concessione, pari al contributo annuale definito in sede contrattuale; - entro il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto secondo anno della concessione, pari all’80% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - entro il termine senza che il Fornitore abbia rispostoterzo anno della concessione, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui pari al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione 60% del contributo annuale definito in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016sede contrattuale.
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Samples: Concessione Di Gestione
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il la stipula del presente atto Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 15 (quindici) giornigiorni solari, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, PEC da AMA per porre fine all’inadempimentoall'inadempimento, Soresa stessa AMA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare risolto di diritto del diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero e/o di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore; resta salvo il diritto ), 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 17 (Divieto di risoluzione cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al Protocollo di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguitePatto di Integrità di Roma Capitale, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento Enti del contratto ai sensi dell’art. 108Gruppo Roma Capitale), comma 527 (Codice Etico, del D. Lgs. 50/2016. In caso Codice di risoluzione del presente Accordo ovvero Comportamento, Piano Triennale di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica Prevenzione della Corruzione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialiTrasparenza).
3. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione del presente Contratto, fatto salvo AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016onere e/o costo.
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Risoluzione. Soresa21.1. OpEn Fiber può risolvere un contratto aggiudicato durante il periodo di sua efficacia, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei se una o più delle seguenti casicondizioni sono soddisfatte:
a) il Fornitore contratto ha subito una modifica sostanziale;
b) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro dell’appalto in una delle situazioni di cui all'articolo all’articolo 80, comma 1, del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaappalto;
c) qualora l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE;
d) nei confronti del Fornitore dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
e) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”all’articolo 80;
f) azioni giudiziarie per violazioni l’affidatario si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiariacui al contratto e sia infruttuosamente decorso il termine indicato nella diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c.;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive inadempimento o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni parte dell’affidatario e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentidel subappaltatore incaricato dell’esecuzione delle attività affidate, nonché nell’offerta o di una qualunque delle prescrizioni della normativa applicabile, anche in materia giuslavoristica, ambientale, fiscale e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
21.2. Sono fatte salve le ulteriori cause di risoluzione individuate nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza conformità alle norme che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha regolano la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica Concessione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialirapporti tra Concedente e Concessionario. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. Si applica l’articolo 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016.
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Samples: Manual for the Assignment of Contracts for Works, Services, and Supplies
Risoluzione. Soresa12.1 È attribuita a Silentwave la facoltà di invocare la risoluzione di diritto, senza bisogno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., inviando comunicazione PEC al Licenziatario, con efficacia immediata, a seguito del verificarsi
a) assoggettamento del Licenziatario a fallimento o altra procedura concorsuale che impedisca al Licenziatario l'adempimento delle obbligazioni stabilite dal Contratto;
b) cessione in tutto o in parte del Contratto ovvero di assegnare alcun termine per l’adempimentosingoli diritti sul Software, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti in assenza di Fornitura autorizzazione di Silentwave;
c) inadempimento nel pagamento del Canone da parte del Licenziatario;
d) mancata revoca della Sublicenza dietro segnalazione di Silentwave ai sensi dell’art. 1456 cod. civ8.4 del Contratto., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione 12.2 Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionecomma precedente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011in caso il Licenziatario non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di FornituraSilentwave, ai sensi del precedente articolo “Xxxxxdell'art. 1454 c.c., responsabilità civile e copertura assicurativa”;
fpotrà inviare formale diffida ad adempiere, assegnando al Licenziatario un termine minimo di quindici (15) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine socialegiorni lavorativi, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contrattoaltro maggior termine ritenuto idoneo da Silentwave, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civsi intenderà risolto., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta
12.3 Resta peraltro salvo il diritto di Soresa Silentwave al risarcimento dell’eventuale maggior di ogni ulteriore danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’artdell’Articolo 1456 Cod. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione. Nell’ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l’Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche tramite peca uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell’Articolo 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni comprovati da almeno 3 (tre) documenti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatacontestazione ufficiale;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente articolo dell’Articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
fd) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’ Articolo “ Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e/o l’Amministrazione Beneficiaria) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
f) mancata presenza dei centri di assistenza di cui all’Articolo 13;
g) nell’ipotesi mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000cui all’Articolo “Cauzione definitiva”;
h) nell’ipotesi qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazionicontenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Convenzione;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine socialepresso le Amministrazioni, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la nel corso della durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine intervengano variazioni ai protocolli di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.utilizzo;
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Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà 9.1. Il LICENZIANTE può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti contratto, mediante l'invio alla LICENZIATARIA di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.una comunicazione nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei qualora si verifichino le seguenti casicondizioni:
a) il Fornitore si è trovatose l'uso del MARCHIO da parte della LICENZIATARIA non sia conforme alla intese e segnatamente ai punti 3.1, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 803.3, comma 13.4, del D. Lgs. n. 50/20163.5, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata3.6, 4.1, 6.1;
b) se la LICENZIATARIA non farà tutto quanto è necessario per facilitare il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresacontrollo della LICENZIANTE sulla uniformità dei caratteri qualitativi dei PRODOTTI ai sensi del punto 3.2;
c) qualora nei confronti se la LICENZIATARIA ponga in essere un uso promozionale/comunicazionale del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviMARCHIO non espressamente autorizzato;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione se la LICENZIATARIA reiteratamente manchi di una dare le comunicazioni previste dal punto 6.2, oppure se l’omissione della comunicazione si riferisca a grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte episodio di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUEcontraffazione e/o altro comportamento lesivo del MARCHIO, o ad una circostanziata contestazione riguardante pretese violazioni di una sentenza passata in giudicato diritti di terzi relative al marchio o simili per violazione effetto dell’impiego del presente XxxxxxMARCHIO nel TERRITORIO DI LICENZA;
e) ove applicabile, se la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza LICENZIATARIA apponga il MARCHIO su prodotti o servizi non oggetto della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”presente licenza;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed se la LICENZIATARIA distribuisca prodotti recanti il MARCHIO in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiariacontesti territoriali diversi da quelli oggetto del presente contratto;
g) nell’ipotesi se la LICENZIATARIA sia dichiarata fallita o ammessa al beneficio del concordato preventivo, ammessa ad amministrazione giudiziale. 10.Diritto e arbitrato
10.1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti, di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01C.C., che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine socialesi intendono qui riportate per intero, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento note e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite ben conosciute dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorniparti medesime, che verrà assegnato da Soresale approvano, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà rimossa ogni eccezione.
10.2. Ogni controversia che dovesse nascere dal presente contratto sarà rimessa esclusivamente al Tribunale di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016Belluno.
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Risoluzione. Soresa1. L’Accordo Quadro può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimentononché quelle previste nel capitolato tecnico, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura lo stesso ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al all’Aggiudicatariomediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e negli atti e documenti in esso richiamati.
3. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere l’Accordo Quadro: - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni nel corso della procedura di gara di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, alle premesse; - violazione delle norme in materia di cessione dell’Accordo Quadro e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la dei crediti; - mancata garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora con le modalità e nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento termini stabiliti ai sensi dell'articolo 258 TFUEdell’art. 7 – “Garanzia per vizi, o difetti di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabilefabbricazione, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica mancanza di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile qualità essenziali e copertura assicurativabuon funzionamento”;
f) ; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore le Amministrazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari dell’articolo 17 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al D. Lgsall’articolo 19 “Cauzione definitiva”; - qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per la prestazione, nelle penalità previste dal paragrafo 8 del capitolato tecnico; - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo 8 del capitolato tecnico; - nei casi di cui all’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”; - nei casi di cui all’articolo 15 “Riservatezza”; - nei casi di cui all’articolo 13 “Trasparenza”.
4. n. 231/01, che impediscano al Fornitore L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente relative all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, dell’Accordo Quadro sia stata applicata disposta misura cautelare personale o sia stato disposto il intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma
5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione dell’Accordo Quadro, fatto salvo l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolto,senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Aggiudicatariomediante PEC. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mezzi Fuoristrada Tipo Pick Up
Risoluzione. SoresaL’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura previa diffida ad adempiere ai sensi dell’artdegli artt. 1456 cod. civ1453 e 1454 c.c., nonché in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto. La Concessione è vincolata dalla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1360 cod. civdell’art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoa. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni xxxxxxxxxxx e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di cui all'articolo 80, comma 1, legge circa l’assunzione del D. Lgs. n. 50/2016, personale e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatala retribuzione dello stesso;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione b. inosservanza delle leggi in materia di aggiudicazione inviata da Soresasicurezza;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o trattamento dei dati personali;
d. subappalto non autorizzato;
e. nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatipiena tracciabilità delle stesse, così come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 713, comma 8 della Legge 136/2010;
f. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
g. il contraente venga diffidato cinque volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari dalla data del verbale di consegna del servizio;
i. nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dall’Amministrazione, le criticità che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato Speciale;
j. se, nel giorno fissato e comunicato, il Concessionario non si presenta per la firma del verbale di consegna del servizio, così come indicato all’art. 3.3;
k. mancata osservanza da parte del personale del Concessionario e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione con D.M. 10 aprile 2015, nell’ipotesi prevista dall’art. 89, comma 9, del medesimo D.P.R. 445/2000D.Lgs. 50/2016;
h) nell’ipotesi l. mancata osservanza del divieto di irrogazione sub-concessione e di sanzioni interdittive cessione o misure cautelari affitto dell’azienda di cui al D. Lgsall’art. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni3.15 del presente Capitolato Speciale;
i) in m. mancata osservanza del divieto di cessione del Contratto di cui all’art. 4.2 del presente Capitolato Speciale;
n. mancata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario e mancato rispetto dei tempi previsti dal PEF per la realizzazione degli investimenti. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di violazione del Patto di integrità; inizio delle prestazioni in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione pendenza della stipulazione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Amministrazione potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalentealla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la possibilità richiesta di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa risarcimento danni. Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto Concessionario la Stazione concedente - ai sensi dell’artdel comma 8 dell’art.176 del D.Lgs. 10850 del 2016 - comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, comma 5ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della Concessione alla data del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016subentro.
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Samples: Concessione Per Il Servizio Di Distribuzione Automatica
Risoluzione. Soresa, senza bisogno 1. A prescindere dalle cause generali di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il risoluzione dei contratti e da quelle specifiche del presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Finanziamento, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell’artdell'art. 1456 cod. civCod., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso con le modalità previste dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o vigente normativa nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatimancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile nel rispetto delle norme vigenti e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con secondo le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, forniscacondizioni, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigentimodalità, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro i termini e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso le prescrizioni contenute nel presente Accordo e negli atti e documenti in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articoloesso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto la stipula dell'Accordo di Finanziamento che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 20 (quindiciventi) giornigiorni solari, che verrà assegnato da Soresaassegnato, anche a mezzo pecdi comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione per porre fine all’inadempimentoall'inadempimento, Soresa stessa la medesima Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione considerare risolto di diritto del presente Accordo Quadro l'Accordo stesso e di incamerare ritenere definitivamente la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di cauzione e/o applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti del Fornitore; resta salvo Fornitore per il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno.
3. Nel caso In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Contratto D.Lgs. n. 50/2016 , l'Amministrazione può risolvere di fornitura il diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. l'Accordo di Finanziamento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore ha diritto soltanto nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al pagamento Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) violazione delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento norme in materia di cessione del contratto ai sensi dell’art. 108e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo “Cauzione definitiva”;
d) nei casi di cui all'articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all'articolo “Riservatezza”;
f) nei casi di cui all'articolo “Subappalto”;
g) nei casi di cui all'articolo “Trasparenza”;
h) qualora disposizioni legislative, comma 5, del D. Lgs. 50/2016regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, Finanziamento il Fornitore si impegna, sin d’ora, impegna a fornire a Soresa tutta porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialicontinuità del servizio.
5. In tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione dell'Accordo di Finanziamento, fatto salvo l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Forntore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
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Samples: Financing Agreement
Risoluzione. SoresaIl presente Contratto termina nei casi previsti dalla normativa vigente, senza bisogno nonché nei seguenti casi:
i. Venir meno della capacità di assegnare alcun agire di una delle Parti.
ii. Scadenza del termine per l’adempimentodi durata del Contratto, potrà risolvere il presente Accordo Quadro comprese tutte le eventuali proroghe, a seconda del caso.
iii. Impossibilità di perseguire lo scopo del Contratto a causa di circostanze impreviste ai sensi dell’art. 1463 e conseguenti Contratti di Fornitura seguenti del Codice Civile Italiano. Il Contratto si considera automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.del Codice Civile Italiano, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.ferma restando la possibilità per la parte di richiedere il risarcimento del danno, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, comunicazione scritta di volersi avvalere della presente Condizione Generale 20 nei casi stabiliti dalla legge vigente e in particolare nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni Xxxxxxx nel pagamento del prezzo stabilito nel Contratto come corrispettivo per più di cui all'articolo 80, comma 1, sessanta (60) giorni consecutivi a partire dalla data di scadenza del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;pagamento.
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria Cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà di entrambe le parti che renda impossibile per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;una delle parti adempiere ai propri obblighi contrattuali.
c) qualora nei confronti Il raggiungimento del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione limite massimo di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 penali stabilite ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato Contratto per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;violazione degli obblighi sui rischi occupazionali.
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione Violazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;specificamente stabiliti e indicati nelle Condizioni Particolari.
e) ove applicabile, Il venir meno dei permessi e/o delle autorizzazioni amministrative obbligatorie per l’Appaltatore per prestare la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, propria attività ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;Contratto.
f) azioni giudiziarie per violazioni La liquidazione, lo stato di diritti insolvenza o il fallimento di brevetto, di autore ed una delle parti nella misura in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;cui renda impossibile a tale parte adempiere il Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile italiano.
g) nell’ipotesi Qualsiasi altro inadempimento di una delle parti agli obblighi assunti nel Contratto a cui non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore venga posto rimedio nei termini indicati nella comunicazione scritta di inadempimento inviata dalla parte non inadempiente ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’artdell’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis 1454 del codice penalecivile. SoresaL’inadempimento del Contratto non costituirà motivo per chiedere la risoluzione da parte del contraente a cui il suddetto inadempimento è imputabile. Le parti dovranno darsi reciproca comunicazione scritta della risoluzione del Contratto per cause imputabili all'altra Parte, indicando esplicitamente la causa di risoluzione e senza bisogno la necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoaltro preavviso. La data di tale comunicazione, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.del Codice Civile Italiano e della presente Condizione Generale di Contratto 20, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso considera come data di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016gli effetti.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Risoluzione. SoresaLa Fondazione può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà avvenire prima del 31.12.2015, senza bisogno né essere inferiore a mesi tre. Non costituisce viceversa causa di assegnare alcun risoluzione l’inagibilità temporanea del Centro in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Fondazione ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate. L’Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse, con fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine fissato, l’Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono causa di risoluzione della convenzione: - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti per l’adempimentola stipula della convenzione; - cessione della convenzione, potrà risolvere il presente Accordo Quadro salvo i casi consentiti dalla legge; - violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e conseguenti Contratti retributivi; - rifiuto di Fornitura ai sensi dell’artosservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o applicazione non conforme degli stessi; - dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio; - violazione del Codice Etico dell’Azienda, di cui al successivo art. 1456 cod3, comma 11; - violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. civ.3, nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle comma 12; - riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 80al successivo art. 3, comma 15; tale violazione sarà motivo di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare un’eventuale revoca dell’accreditamento. Nei casi di cui al presente articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio erogato fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, riservandosi la facoltà di applicare la penale di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016se ricorrano le condizioni, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del Codice Etico che abbia provocato una lesione all’immagine ed onorabilità dell’Azienda. L’esecuzione in danno non esime la Fondazione dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso penale in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà incorra a norma di legge per i fatti determinanti la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016risoluzione.
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Samples: Convenzione
Risoluzione. SoresaL’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento da parte del Concessionario e nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del Contratto. La Concessione è vincolata dalla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. In ogni caso si conviene che la Concedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pecConcessionario con PEC, nei seguenti casicasi previsti dall’art. 6.1 del Capitolato speciale (rubricato “Risoluzione”), nonché in caso di:
a) il Fornitore si è trovatomancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi riconosciuti in base all’Offerta Tecnica, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni accertata e contestata con nota scritta dall’Amministrazione, per più di cui all'articolo 80, comma 1, cinque volte nel corso del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziataperiodo contrattuale;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadrogravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresaprevidenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati e mancata applicazione dei contratti collettivi;
c) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) sopravvenuta perdita dei requisiti morali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
f) mancata osservanza dei divieti di cessione e di sub-concessione di cui agli artt. 3.15 e 4.2 del Capitolato d’appalto (rubricati, rispettivamente, “Cessione e sub-concessione” e “Cessione del Contratto”);
g) interruzione del servizio da parte del Concessionario;
h) variazione della destinazione d’uso dei locali in Concessione;
i) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento e dal Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del Contratto, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. La Concedente procederà alla risoluzione del presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Fornitore Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone Dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di FornituraContratto, il Fornitore l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negozialidel presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa danno, la Concedente incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatoLa Concedente, si richiama in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di Offerta. Resta fermo quanto previsto dall’artall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile. Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. Nei casi che comportano la risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario la stazione appaltante - ai sensi del comma 8 dell’art. 176 del D. Lgs. 50 del 2016 – comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Disciplinare di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della Concessione alla data del subentro.
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Samples: Concession Agreement
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Aziende Sanitarie Contraenti potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche tramite peca uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Azienda Sanitaria Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di fuori dei casi di cui all'articolo 80, comma 1, all’articolo 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata50 del 2016;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviall’articolo “Cauzione definitiva”;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente articolo dell’articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
fe) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa ele Amministrazioni/o l’Amministrazione BeneficiariaAziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari nei casi di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioniall’articolo “Riservatezza”;
i) in caso nei casi di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014cui all’articolo “Subappalto”;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti casi di cui agli articoli 317all’articolo “Trasparenza”; In ogni caso, 318ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., 319l’Agenzia, 319 bispuò risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del CodiceCivile, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresaprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza bisogno necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
a) Nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Aziende Sanitare Contraenti abbiano risolto il relativo Contratto proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civdei precedenti comma1 e 2., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica termine di gara; • cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) mancata copertura dei rischi per durante tutta la durata dell’Accordo quadro vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e dei singoli Ordinativi polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà diritti di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadrobrevetto, di incamerare la garanziaautore ed in genere di privativa altrui, ove essa non sia stata ancora restituitaintentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) mancata rispondenza tra i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i servizi erogati e quelli offerti in gara;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui ai precedenti commiall’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
j) qualora disposizioni legislative, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà regolamentari ed autorizzative non ne consentano la garanzia definitiva. Per prosecuzione in tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016o in parte.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Aghi, Siringhe, Aghi Cannula E Tappi Per Catetere
Risoluzione. SoresaIl Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite peccon semplice atto unilaterale recettizio, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoverifichi, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80da parte dell’aggiudicataria, comma 1, la mancata assunzione del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziataservizio alla data stabilita dal Committente;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadrovenga accertata da parte del Committente o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresasalvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
c) qualora nei confronti venga accertata da parte del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una Committente la cessione del contratto, del credito o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata il subappalto in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviviolazione della normativa vigente da parte dell’Impresa aggiudicataria;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, si verifichi la sospensione e/o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxla revoca dell’atto autorizzativo alla gestione dell’impianto (AIA);
e) ove applicabile, per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
f) si verifichi la mancata copertura sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore consecutive;
g) nella ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente contratto;
h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
i) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia;
j) venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei rischi durante tutta flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
k) venga accertata la vigenza violazione della Richiesta Specifica normativa vigente in tema di Fornituraambiente, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile D.Lgs.152/06 e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni ss.mm.ii. Nelle predette ipotesi il Committente darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di diritti atto stragiudiziale notificato nelle forme di brevetto, legge ed incamererà la cauzione a titolo di autore ed in genere risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannocosto eventualmente emergente. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenzaogni caso, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto del Fornitore anche Committente a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresarichiedere, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornituravia giudiziaria, il Fornitore si impegnarisarcimento dei maggiori danni che, sin d’oradalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari derivassero al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016Committente per qualsiasi motivo.
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Samples: Contract for Transportation Services
Risoluzione. Soresa, senza bisogno 1. Il Comune di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e Spoleto procederà alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contrattocontratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioniipotesi, la stessa formulerà fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti al Fornitore all’Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e contestualmente si assegnerà consecutivi, ovvero un termine assai ridottoinferiore in funzione della gravità, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzionicontrodeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Fornitore abbia rispostoDirigente, Soresa ha la facoltà di dichiarare la su proposta del RUP, procederà alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadrodel contratto, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: • fallimento dell’Appaltatore; • in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016; • mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. 150 del 24.05.2018; • subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; • cessione del contratto e subappalto in base a quanto precisato al precedente articolo 17; • nelle ipotesi previste nel èpresente capitolato. • effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136; • nelle ipotesi previste dalla legge.
3. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenzacaso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Appaltatore, nelle more della situazione il Comune di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa Spoleto si riserva la facoltà di procedere interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al tempestivo affidamento delle prestazioni fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in grado sede di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannogara.
4. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’artcontratto. 108, comma La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 22.
5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di un singolo Contratto attività da parte di Fornituraaltre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Appaltatore, salvo l’eventuale danno ulteriore.
6. Ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx regionale (ove esistente) o CONSIP S.p.A. dovessero concludere convenzioni con condizioni di maggior vantaggio economico, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine Comune chiederà all’Appaltatore di provvedere direttamente adeguarsi ai corrispettivi Consip (o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi della centrale di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto committenza regionale) migliorativi; qualora questi non espressamente riportatoaccetti, si richiama quanto previsto dall’art. 108 procederà alla risoluzione del D. Lgs. n. 50/2016contratto.
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Samples: Capitolato Prestazionale Di Gara
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà E’ facoltà dell’Università risolvere il presente Accordo Quadro contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e conseguenti Contratti di Fornitura disciplinati dall’art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’Università procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod108, comma 2 del del D. Lgs. civ50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casiqualora:
a) il Fornitore l’Impresa aggiudicataria si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) l’Impresa aggiudicataria ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresasecondo le Linee Guida A.N.A.C.;
c) il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’Impresa aggiudicataria in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea);
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora l’Impresa aggiudicataria fornisca la prestazione di servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nelle documentazioni dell’Appalto Specifico, ovvero quelle migliorative risultati dall’Offerta Tecnica;
f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Università;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del l’art. 12.2 del Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito all’Appalto Specifico;
h) nei casi di violazione degli obblighi, stabiliti nel presente atto, concernenti importi dovuti e fatturazione, trasparenza, riservatezza, danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, prescrizioni relative al subappalto, divieto di cessione del contratto, tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse del presente documento e negli altri documenti di gara;
i) violazione delle disposizioni dei CC.NN.LL. a tutela dei lavoratori nel cambio d’appalto;
j) violazione delle disposizioni dei CC.NN.LL. sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori impiegati nell’appalto;
k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 10 del presente documento;
m) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa aggiudicataria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
n) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
o) violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
p) in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, con le modalità indicate all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
q) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni della Stazione Appaltante ed in ragione di quanto dichiarato dall’Impresa aggiudicataria, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
r) esito negativo delle verifiche di conformità svolte a campione;
s) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
t) gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
u) attivazione di Convenzione della Centrale di Committenza Consip S.p.A.;
v) in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata. La Stazione Appaltante risolve il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria tramite PEC, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore dell’Impresa aggiudicataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o 50/2016 e s.m.i.;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui l’Aggiudicatario abbia prodotto o produca falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, e nel caso disattenda gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto impegni scaturenti da quanto dichiarato in sede di Offerta tecnica ed economica. Non potranno essere aggiudicato in considerazione intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattatirisoluzione del contratto di cui al presente articolo, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa eventuali mancate contestazioni e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi precedenti inadempimenti per i quali gli Uffici non abbiano ritenuto di non veridicità avvalersi delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni medesime e/o modalità peggiorative rispetto atti di mera tolleranza a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica fronte di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannoqualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’artcontratto. 108Alla rifusione delle spese e al risarcimento di eventuali danni si procederà mediante richiesta diretta o, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Forniturain difetto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Pulizia
Risoluzione. Soresa1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 codCod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civCiv., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche tramite peca uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovatoreiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di fuori dei casi di cui all'articolo 80, comma 1, all’articolo 108 del D. LgsD.lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata50 del 2016;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione violazione delle norme in materia di aggiudicazione inviata da Soresacessione del contratto e dei crediti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positiviall’articolo “Cauzione definitiva”;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente dell’ articolo “XxxxxDanni, responsabilità civile e copertura polizza assicurativa”;
fe) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa ele Amministrazioni/o l’Amministrazione BeneficiariaAziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari nei casi di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioniall’articolo “Riservatezza”;
i) in caso nei casi di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014cui all’articolo “Subappalto”;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti casi di cui agli articoli 317all’articolo “Trasparenza”; In ogni caso, 318ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., 319l’Agenzia, 319 bispuò risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresaprevia dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza bisogno necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
a) Nel caso in cui almeno 3 Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il relativo Contratto proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civdei precedenti comma1 e 2., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica termine di gara; • cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) mancata copertura dei rischi per durante tutta la durata dell’Accordo quadro vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
g) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
h) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso Fornitura a partire dalla data in cui Soresa accerti un grave inadempimento si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Fornitore ad servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una delle obbligazioni assunte con il presente atto penale di equivalente importo, che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti sarà comunicata al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridottocon le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, in considerazione resta fermo il diritto della situazione d’urgenzamedesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Si precisa che, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà cause di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannoFornitura. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pecl’Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per porre fine all’inadempimentole parti di loro rispettiva competenza, Soresa stessa ha possono risolvere la facoltà Convenzione e/o l’Ordinativo di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannoFornitura.
8. Nel caso di risoluzione del Contratto degli Ordinativi di fornitura fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiteeseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso dell’Ordinativo di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016fornitura.
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Risoluzione. Soresa, senza bisogno La Stazione Appaltante ha facoltà di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura contratto, ai sensi dell’art. 1456 codc.c. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec(clausola risolutiva espressa), nei seguenti casicasi di seguito specificati:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziatapenali (10% dell’importo contrattuale);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del DL riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadromancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresanei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione ritardo di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’artoltre 30 gg. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato rispetto alla data prevista per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivil’ultimazione dei lavori;
d) l’Accordo Quadro subappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato autorizzato, associazione in considerazione partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxxnorme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) ove applicabileinadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la mancata copertura sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei rischi durante tutta la vigenza dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2014, n. 33. La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Richiesta Specifica di FornituraStazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108 commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile commi 2 e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, 3 del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgsarticolo. n. 231/01Il DL/RUP, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine socialeinoltre, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle alle obbligazioni assunte con contrattuali da parte dell’appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il presente atto che comportino risoluzione del contrattocui importo può essere riconosciuto all’appaltatore e formula, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazionialtresì, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà all’appaltatore, assegnando un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore l’appaltatore abbia risposto, Soresa ha la facoltà stazione appaltante su proposta del DL/RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di dichiarare la risoluzione fuori di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui quanto previsto al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardonell’esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (quindici) dieci giorni, che verrà assegnato da Soresaentro i quali l’appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, anche a mezzo pece redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, per porre fine all’inadempimentoqualora l’inadempimento permanga, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituitastazione appaltante risolve il contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo fermo restando il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannopagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore contratto, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiteeseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’artcontratto. 108In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all’appalto risolto, è posto a carico dell’appaltatore l’onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 110, comma 5, del D. Lgs1. 50/2016. In caso Nei casi di risoluzione del presente Accordo ovvero contratto di un singolo appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l’appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportatodefinitiva posta a garanzia dello stesso per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
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Samples: Determinazione
Risoluzione. Soresa1.Gli inadempimenti che possono determinare la risoluzione della Convenzione, vengono contestati al Tesoriere esclusivamente dall’Agenzia. Per tale finalità, le Amministrazioni Contraenti segnalano tempestivamente all’Agenzia gli inadempimenti accertati secondo quanto previsto negli articoli precedenti 2.Gli inadempimenti che possono determinare la risoluzione dei singoli Contratti attuativi vengono contestati al Tesoriere dalle Amministrazioni Contraenti; in questo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza all’Agenzia. 0.Xx caso di inadempimento del Tesoriere anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, la Convenzione stessa e i singoli Contratti attuativi potranno essere risolti ai sensi di quanto previsto dagli articoli dagli artt. 1453 cc e ss., qualora, ai sensi dell’art. 1454 C.C., permanga, decorso il termine di 15 giorni, l’inadempimento del Tesoriere a seguito di diffida ad adempiere, inviata a mezzo PEC dall’Agenzia o dalle singole Amministrazioni contraenti. L’Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del danno.
4. L’Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti risolvono di Fornitura diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.previa comunicazione da inviarsi al Tesoriere tramite PEC, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi durante il periodo di efficacia nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni nei casi di cui all'articolo 80all’art. 108 comma 2, comma 1, del D. Lgs. n. D.Lgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresanei casi cui all’art. 108 comma 1 lett. a) b) c) e d) D.Lgs 50/2016;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione l’esecutore, a seguito di una o più misure di prevenzione di cui al codice modifiche soggettive tanto dell’operatore economico, quanto delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art 80 del D. Lgs. n. 50/2016Codice, non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positividi ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura d’appalto;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione caso di una grave violazione cessione della Convenzione e degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte ordine di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione acquisto da parte del presente XxxxxxTesoriere;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica in caso di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed e in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiariale Amministrazioni Contraenti, ai sensi (Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore – pretese di terzi) della presente Convenzione;
f) qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Tesoriere rispetto alle previsioni del contratto;
g) nell’ipotesi relativamente alla Convenzione: qualora l’Agenzia accerti una applicazione di non veridicità penali da parte delle dichiarazioni rese dal Fornitore Amministrazioni contraenti, pari al 10% dell’importo contrattuale netto ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’artdell’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000113 bis D.Lgs 50/2016;
h) nell’ipotesi ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., qualora il Tesoriere non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazionipagamento;
i) qualora il Tesoriere violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, al rapporto di lavoro e agli obblighi in caso materia di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014previdenza obbligatoria;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore nel caso in cui, pur non essendo autorizzato, il Tesoriere affidi l’esecuzione della prestazione contrattuale o dei componenti la compagine socialeparte di essa in subappalto a soggetti terzi;
k) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Agenzia;
l) in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contrattoin corso di esecuzione della Convenzione, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti della fideiussione di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di garaalla presente Convenzione; • mancata copertura dei rischi per tutta 0.Xx risoluzione della Convenzione legittima la durata dell’Accordo quadro e risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso Contratti attuativi a partire dalla data in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare verifica la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior dannodella Convenzione. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione il Tesoriere si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle penali di cui al precedente articoloAmministrazioni Contraenti. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In 0.Xx tutti i casi di cui ai precedenti commirisoluzione della Convenzione e/o del/i Contratto/i attuativi, fatto salvo l’Agenzia avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i ordine/i di acquisto risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Tesoriere con PEC. In ogni caso, resta fermo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016diritto della Amministrazione Contraente e/o dell’Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
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