Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data Contratto e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato normativa vigente e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento l’applicazione delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o raccomandata A.R., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. È espressamente inteso che in caso 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: - frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di perdita legge da parte dell’Appaltatore; - mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore; - accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di uno dei requisiti motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; - mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - raggiungimento di integrità il Politecnico un importo complessivo di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso penalità applicate pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo pattuito contrattuale; - cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia; - esito positivo, successivamente alla stipula del contratto, degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente; - sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte dell’Appaltatore o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore; - irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001; - mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta stessa; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto. Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con riferimento alle la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni già eseguite contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti dell’utilità ricevutasecondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico. In caso Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della cauzione definitiva risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove richiesta onecessario, ad escutere la cauzione. Resta, in alternativaogni caso, l’applicazione fermo il diritto della Committente di una penale applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all’Appaltatore per il mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in misura danno delle attività contrattuali non inferiore al 10 per cento del valore eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaL’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in caso tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di risoluzionemezzi, la facoltà di interpellare il secondo classificatomateriali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Ciascuna parte può risolvere il presente Contratto con una comunicazione scritta qualora l’altra parte si renda inadempiente rispetto al presente Contratto e sia trascorso un periodo di tempo non inferiore a trenta (30) giorni dalla notifica per iscritto della causa dell’inadempimento senza che detto inadempimento sia stato sanato. Nell’ipotesi di qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione anche volontaria di una delle parti, l’altra avrà diritto di recedere dal Responsabile dell'esecuzione presente Contratto a mezzo raccomandata a/r con effetto immediato. Tutte le clausole del presente Contratto che, per loro natura, devono essere eseguite anche dopo la cessazione a qualunque titolo del contratto a mezzo stesso resteranno in vigore anche dopo tale data e saranno applicate agli eredi e agli aventi causa di comunicazione ciascuna parte. Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra HPE e il Cliente in relazione all’oggetto cui il Contratto si riferisce e abroga e sostituisce ogni precedente comunicazione, dichiarazione, accordo o clausola disposta dal Cliente. Il Contratto potrà essere modificato mediante consenso delle parti espresso in forma scritta, inoltrata a mezzo PEC, . Il Contratto è regolato dalla legge del Paese in cui faranno fede ha la propria sede principale d’affari la società HPE o l’Affiliata HPE che accetta l’Ordine, con esclusione dei principi di conflitto in materia di legge applicabile. La competenza giurisdizionale per ogni controversia relativa ai singoli Ordini esecutivi del presente Contratto è deferita esclusivamente la data e ora di trasmissione al Tribunale del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso luogo in cui sia rilevata una situazione ha la propria sede principale d’affari l’Affiliata HPE che accetta l’Ordine; fermo restando il diritto di grave inadempimentociascuna società HPE o Affiliata HPE di agire nel Paese in cui è situata la sede principale dell’Affiliata del Cliente che ha emesso l’Ordine. È esclusa l’applicazione al presente Contratto della Convenzione nelle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell’11 aprile 1980. Le controversie azionate negli Stati Uniti saranno regolate dalle leggi dello stato della California, il Politecnico con esclusione dei principi di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata conflitto in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme materia di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artapplicabile. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.Nome CLIENTE Nome Azienda Indirizzo Telefono/Fax P.IVA/Fax (Timbro)
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - In caso di ritardo della consegna superiore ai 30 giorni solari; - In caso di ritardo superiore ai 20 giorni solari per la rimozione e sostituzione di materiali che risultino difettosi o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara difformi - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; contratto e dalla legislazione vigente. - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e si riserva con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite diritto della Committente al risarcimento di ogni e nei limiti dell’utilità ricevutaqualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificato.i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - 3 contestazioni di inadeguatezza del personale, per assenza dei requisiti richiesti o per comportamenti scorretti; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara diffida formale da parte del Politecnico; - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolatoregolamenti; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; contratto e dalla legislazione vigente. - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di MilanoAl verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificatoi prezzi contrattuali.
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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo, Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentol’impresa si renda inadempiente nei confronti dell’Amministrazione contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle prestazioni, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatorequest’ultima può assegnare all’impresa, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di PEC, diffida ad adempiere entro il un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettosenza che l’inadempimento sia cessato, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattol’Amministrazione contraente ha la facoltà, ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il contratto. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione contraente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il contrattocontratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilec.c., nei nelle seguenti casisituazioni: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - accertata inadempienza accertata rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoropersonale; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in capitolatopartecipazione, cessione anche parziale del contratto; - reiterate e gravi violazioni qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle norme dichiarazioni presentate dall’impresa nel corso della procedura di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del serviziogara di cui alle premesse; - reiterate situazioni perdita, da parte dell’impresa dei requisiti di mancato rispetto delle modalità partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del serviziomisure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; nel caso in cui sia emerso che il l’impresa non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi - applicazione di penali per un ammontare pari penalità superiori al 10% dell’ammontare dell’affidamento dell’importo del contratto; - violazione delle prescrizioni relative al subappalto e sub-contratti di cui all’art. 9; - mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo dei crediti in violazione delle disposizioni di attività oppure nel caso legge; - casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche; - altri casi previsti dalla normativa vigente. In tutti i casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso fermo restando il diritto al risarcimento del dell’ulteriore danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano Gli effetti della risoluzione non si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento estenderanno alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaai sensi dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso di risoluzione si applica quanto previsto nell’art. 108 del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta odecreto legislativo 18 aprile 2016, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificaton. 50.
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Samples: www.giustizia.it, www.giustizia.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PECPEC , diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - • frode nella esecuzione del servizio; - • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • verificarsi per tre volte e adempimenti previsti senza adeguate motivazioni, nell’arco di un periodo temporale annuale, di ritardo nella consegna del materiale librario ordinato, qualora il ritardo si protragga per oltre 15 (quindici) giorni a partire dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoconcesso per la normale evasione degli ordini; - • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - • applicazione di n.3 n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattodell’ impresa. Il Politecnico di Milano può ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.
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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa, www.polimi.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r o PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - • frode nella esecuzione del servizio; - • uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché • sospensione del rispetto dei contratti collettivi di lavoroservizio senza giustificato motivo; - • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - • cessione del contratto, dell’Azienda, per cessione di ramo di attività oppure nel caso di attività; • concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’ impresa; Il Politecnico di MilanoOve si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, in qualità di committenteil Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti 1463 c.c.). La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’artall’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.
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Samples: www.polimi.it, www.polimi.it
Risoluzione. Ogni Il contratto potrà essere risolto a giudizio della ASL ove ricorrano speciali motivi di inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione dell’Impresa previsti dalla normativa vigente. La ASL. avrà la facoltà, previa comunicazione scritta all’Impresa, di risolvere il contratto a tutti gli effetti di legge, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all’Impresa, salva l'applicazione di penali nelle seguenti ipotesi: - in caso di cessione del contratto o di subappalto, anche parziale, da parte dell’Impresa; - in caso di fallimento dell’Impresa; - in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità; - in caso di mancata comunicazione di cessione dell’Impresa; - in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi ed di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente. Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione e l’annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate all’Impresa. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie all’Impresa per l’espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza della ASL , a cura e responsabilità dell’Impresa stessa. L’Impresa riconosce fin d’ora il diritto della ASL , ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere “ipso iure” il corso dell’intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata lettera A.R. al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data dall’Impresa medesima. In caso di fallimento dell’Impresa, tale comunicazione interrompe senz’altro il contratto dal giorno della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità notifica e la continuità liquidazione dei crediti dell’Impresa avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, . Per qualsiasi ragione si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.l’Impresa, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di oltre alla immediata perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oa titolo di penale, in alternativa, l’applicazione sarà tenuta al rigoroso risarcimento di una penale in misura non inferiore al 10 tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali la ASL. dovrà andare incontro per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.
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Samples: www.aslcarbonia.it, www.aslcarbonia.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattocontratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che il contratto di Accordo Quadro si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto Mancata risposta entro i termini previsti a garantire 3 richieste di Contratto Attuativo; - 3 gravi inadempienze contrattuali; - 3 ritardi nel termine dei lavori superiori al doppio del tempo richiesto nei singoli appalti specifici; - quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla D.L.; - quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della D.L., eseguiti a regola d’arte; - irreperibilità totale; - mancato rispetto della programmazione; - qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto; - qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. Per i singoli contratti attuativi, potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento), rispettivamente, del valore del Contratto attuativo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima; - in caso di risoluzione anche di uno solo contratto attuativo, la Stazione appaltante si riserva di risolvere Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno; - nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara degli Appalti Specifici il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato contratto e dalla legislazione vigente. - ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme nel contratto o nel verbale di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità avvio anticipato del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano- tutti i casi previsti dai c.1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs.50/2016; - comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in qualità di committenteaccertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, si riserva che comprometta la facoltà di disporre la risoluzione del contrattobuona riuscita dei servizi; - ritardo nell’esecuzione delle attività, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle tempistiche previste dal singolo Contratto Attuativo, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti attuazione della procedura di cui all’art. 80 108 c.4 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti D.Lgs.50/2016; - mancata partecipazione alle riunioni o sopralluoghi richiesti dalla Committente anche a seguito di integrità il Politecnico richiamo formale; - mancata compilazione dei documenti di Milano si riserva la facoltà legge; - grave danneggiamento beni di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento proprietà della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattocommittente; - danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività. Il Politecnico di Milano può potrà inoltre risolvere il procedere a risoluzione del contratto nei in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si riservatrovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in istruttoria l’informativa antimafia, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di risoluzioneesito positivo dell’informativa antimafia richiesta, la facoltà fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di interpellare Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il secondo classificatoregolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PECdi raccomandata a/r, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - • frode nella esecuzione del servizio; - • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il dell’ impresa. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di MilanoMilano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, in qualità di committentea spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art1463 c.c.). 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di La risoluzione del contratto si procederà all’incameramento comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodefinitiva.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Responsabile dell'esecuzione Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il risarcimento del contratto a mezzo di comunicazione scrittadanno, inoltrata a mezzo PECla Committente potrà, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanoprevia dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o raccomandata A.R., qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione risolvere di diritto del contrattoil Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei nelle seguenti casiipotesi: - rifiuto frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a garantire uno giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziolegge da parte dell’Appaltatore; - stato mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattocasi di forza maggiore; - revocaaccertamento, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione successivamente alla stipula del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche della sussistenza di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso dei motivi di perdita dei requisiti esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; - mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - raggiungimento di integrità il Politecnico un importo complessivo di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso penalità applicate pari al 10% del corrispettivo pattuito contrattuale; - cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto. Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con riferimento alle la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni già eseguite contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti dell’utilità ricevutasecondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico. In caso Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della cauzione definitiva risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove richiesta onecessario, ad escutere la cauzione. Resta, in alternativaogni caso, l’applicazione fermo il diritto della Committente di una penale applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all’Appaltatore per il mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in misura danno delle attività contrattuali non inferiore al 10 per cento del valore eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaL’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in caso tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di risoluzionemezzi, la facoltà di interpellare il secondo classificatomateriali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.
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Samples: Accordo Quale Sub Responsabile Del Trattamento Dei Dati
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto L’Acquirente potrà risolvere l’Accordo a mezzo di comunicazione sua discrezione, in toto o in parte, in qualsiasi momento dandone preavviso in forma scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora elettronica o telegrafica di trasmissione del Politecnico cinque (5) giorni al Venditore. Al ricevimento della notifica di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentorisoluzione, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreVenditore dovrà immediatamente eseguire le istruzioni contenute nello stesso e, a mezzo PECove necessario, diffida si impegna a: (i) adoperarsi al meglio delle proprie possibilità per interrompere l’evasione dell’Ordine, secondo le modalità indicate nella notifica, riducendo al minimo i costi e gli oneri correlati, (ii) proteggere, conservare e consegnare, secondo le istruzioni dell’Acquirente, qualsiasi proprietà dell’Acquirente correlata all’Ordine e (iii) continuare ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezionequalsiasi parte dell’Ordine non soggetta a risoluzione da parte dell’Acquirente. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà In seguito alla risoluzione di diritto del contrattovolontaria dell’Acquirente, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto Venditore potrebbe avere a garantire uno magazzino o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede articoli, completi o incompleti, oppure materie prime, semilavorati o Merci complete da utilizzare per l’evasione dell’Ordine. Per quanto riguarda le Merci complete, l’Acquirente dovrà richiedere la consegna di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro tutte o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva parte delle Merci complete effettuando il pagamento in tal caso base al prezzo indicato nell’Ordine oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore l’eventuale differenza tra il prezzo indicato nell’Ordine e il prezzo di mercato (se inferiore) alla data di risoluzione. Per quanto attiene alle Merci incomplete, ai materiali grezzi o semilavorati, l’Acquirente dovrà richiedere al Venditore la consegna, totale o parziale, di tali Merci in cambio del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso pagamento di risoluzione una quota parziale del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore per le Merci adeguatamente imputabili all’Ordine una quota parziale del prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento, scontato del valore di mercato delle Merci o, in alternativase più elevato, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore di scarto delle Merci in quello stadio di completamento. Relativamente alle Merci per le quali il Venditore ha emesso un Ordine fisso, l’Acquirente potrà scegliere se accettare la cessione dei diritti del contratto. Il Politecnico Venditore previsti dall’ordine oppure pagare l’eventuale costo di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, regolamento o svincolo dagli obblighi previsti dall’ordine in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatocapo al Venditore.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Nel caso di risoluzione del contratto si fa riferimento all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Concedente può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: − il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106; − con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); − l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; − l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. Il Concedente deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: − nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; − nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; − nel caso di violazione dei codici di comportamento di cui al DPR 62/2013 o di cui al codice speciale di comportamento per i dipendenti del comune di Lavagna, i cui obblighi devono intendersi automaticamente estesi all’Affidatario e/o ai suo soci, associati, dipendenti o collaboratori. L’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie A e B di proprietà del Comune verranno intestate all’Affidatario che potrà a sua volta valersi del disposto di cui all’articolo precedente. Eventuali altre autorizzazioni di monopolio e/o di edicola dovranno parimenti essere intestate all’Affidatario. Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, accertato mancato pagamento delle utenze ovvero dei fornitori, il concedente sospenderà il pagamento del dovuto sino all’adempimento di quelle prescrizioni impartite dall’Ufficio Comunale competente. Il Comune di Lavagna si riserva di contestare gli adempimenti a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata/pec. A seguito di due contestazioni scritte, inoltrata prive di motivate giustificazioni, il Comune di Lavagna è legittimato ad avviare la revoca della concessione. A tale riguardo il concedente si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunedei propri funzionari così come dettagliato nel successivo articolo. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, L'amministrazione a mezzo PECpropri funzionari o incaricati autorizzati potrà accedere liberamente all'impianto in qualunque tempo, diffida ad adempiere entro il termine senza obbligo di quindici giorni preavviso, allo scopo di accertare: − l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste dal Capitolato, dal Contratto e dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata proposta formulata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioofferta tecnica; - stato − la regolare effettuazione delle operazioni di inosservanza dell’Affidatario riguardo ordinaria manutenzione atte a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia ed adeguarlo alle prescrizioni di leggi e lo svolgimento del contrattoregolamenti; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e − le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione di interventi di manutenzione. A tale scopo deve essere consegnata copia di tutte le chiavi dell'impianto in due esemplari (una copia sarà a disposizione del Settore Ambiente e Servizi Sociali – Ufficio Demanio, Porto e Patrimonio ed una copia del Settore Servizi Generali e Polizia Municipale). A seguito di ispezioni e controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o reiterate irregolarità situazioni di pericolo, l'amministrazione intima al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti per garantire la sicurezza. Nelle more dell'esecuzione dei lavori e per tutti i casi di emergenza è facoltà dell'amministrazione interdire l'accesso agli utenti senza che l’Affidatario possa pretendere alcun risarcimento. Gli incaricati delle verifiche e delle ispezioni redigono apposito verbale in cui vengono poste in evidenza le carenze, le negligenze e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che si reputano necessarie per la prosecuzione della gestione. Copia del verbale viene trasmessa all’Affidatario, il quale può formulare le proprie osservazioni. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’Affidatario, i quali possono essere chiamati a controfirmare il verbale di verifica. In caso di inadempimento, da parte dell’Affidatario, degli obblighi prescritti nel presente contratto e nel Capitolato, e sempre salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penalità: − mancata o inadempimenti nell'esecuzione del servizioinsufficiente esecuzione dei servizi di pulizia: € 100,00 (cento euro/00) per ogni episodio; - − mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza o alla guardiania, ritardo nell’effettuare segnalazioni dovute in base al presente contratto: €.500,00 (cinquecento euro/00) per ogni episodio; − applicazione di n.3 comunicazioni formali tariffe diverse da quelle stabilite: €.1’000,00 (mille euro/00) per ogni violazione, fermo l’obbligo di grave inadempienzarestituire quanto indebitamente percepito; - applicazione − interruzioni del servizio imputabili a mancata manutenzione, pulizia: €.500,00 (cinquecento euro/00) per ogni interruzione; − mancata e/o ritardata comunicazione di penali sostituzione dei Responsabili della conduzione degli impianti: €.1'000,00 (mille euro/00) per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel ogni violazione. In caso di concordato preventivoreiterazione delle predette infrazioni le corrispondenti penalità saranno applicate in misura doppia. Salva l’applicazione delle penalità di cui sopra, di fallimentononché le ulteriori conseguenze, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre la risoluzione provvedere, direttamente o tramite ditta specializzata, agli adempimenti trascurati e/o omessi dall’Affidatario, ponendo a carico di quest’ultimo il relativo onere finanziario. L’importo delle penalità di cui al presente articolo sarà detratto dal corrispettivo dovuto in occasione in occasione del contrattopagamento della prima rata semestrale successiva all’accertamento delle inadempienze, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artle quali saranno rilevate dal Comune, se possibile alla presenza di incaricati del Concessionario, ed a questi contestate per iscritto all’Affidatario stesso. 1453 e 1454 del C.C., in Nel caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo reiterazione plurima degli obblighi previsti dal presente contrattoinadempimenti, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodanno dell’Affidatario.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli Troveranno applicazione gli articoli 108 (risoluzione) e 109 (recesso) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a mezzo norma dell’art. 1456 del C.C. qualora l’Amministrazione Comunale dichiari all’Impresa aggiudicataria di comunicazione scrittavolersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti: - subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, inoltrata a mezzo PECeventualmente escussa, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici 15 (quindici) giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti consecutivi dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti nel caso in cui vengano applicate penali per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento un valore superiore al 10% del valore del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei casi previsti dai patti documenti di integrità il Politecnico cui alla presente procedura; - per fallimento del soggetto selezionato; - mancato rispetto del divieto di Milano cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165; - violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014; - mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata In caso di risoluzione del contratto l’Impresa appaltatrice si riserva impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutarecupero dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta orivarrà sulla garanzia definitiva, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere fatti salvi il contratto nei casi risarcimento dei danni e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodelle spese a favore dell’Amministrazione e provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del contratto a mezzo di comunicazione scrittaD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario l’Azienda Sanitaria contraente può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileCod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno − qualora per due eventi consecutivi, vengano contestate all’aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l’applicazione di penali; − qualora si verifichino le condizioni previste al paragrafo “Penali” del presente documento; − violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; − acquisizione di nuova documentazione scientifica, clinicamente rilevante, che comporti la revisione o più servizi previsti dal parziale modifica della selezione dei prodotti effettuata sulla base del Capitolato Tecnico e quindi delle valutazioni precedentemente assunte; − qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato documento; − qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; − inosservanza delle norme in materia di lavoro e dall’offerta tecnica presentata previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; − in sede caso di gara - frode violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. − per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; − frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione del serviziodegli obblighi e condizioni contrattuali; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato − cessazione dell'attività oppure in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell'aggiudicatario; Il Politecnico di Milano, − qualora il fornitore ceda in qualità di committente, si riserva subappalto le forniture senza la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., preventiva approvazione; − nel caso in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso cui l’aggiudicatario non superi positivamente il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento collaudo definitivo; − mancata reintegrazione della cauzione definitiva ove richiesta o, eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda; − mancata stipula di xxxxxxx assicurativa in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 ordine alle coperture assicurative richieste; − per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoqualsiasi altra causa prevista nel presente Documento e/o suoi allegati.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La Struttura può richiedere la risoluzione dell’ accordo contrattuale in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà avvenire prima di tre mesi, né essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclusione di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate. L’Azienda può richiedere la risoluzione dell’ accordo contrattuale in caso di mancato rispetto delle disposizioni del contratto presente accordo contrattuale e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a mezzo di comunicazione scrittacontestare per iscritto le inadempienze stesse, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione con fissazione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettofissato, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano l’Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contrattol’ accordo contrattuale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casicostituiscono causa di risoluzione dell’ accordo contrattuale: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara delle condizioni normative e contrattuali; - frode nella esecuzione interruzione non motivata del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti perdita dei requisiti previsti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattola stipula dell’accordo contrattuale; - revocacessione dell’accordo contrattuale, decadenzasalvo i casi consentiti dalla legge; - violazione delle norme igieniche, annullamento delle eventuali licenze sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o autorizzazioni prescritte da norme applicazione non conforme degli stessi; - dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio; - violazione del Codice Etico dell’Azienda, di legge speciali e generali cui al successivo art. 3, comma 12; - violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 13; - riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 16; tale violazione sarà motivo di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento. Nei casi di cui al presente capitolato; - esecuzione articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunierogato fino al giorno della risoluzione, la sicurezza sul lavoro e dedotte le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggespese sostenute, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva riservandosi la facoltà di disporre applicare la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti penale di cui all’art. 80 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del D. LgsCodice Etico che abbia provocato una lesione all’immagine ed onorabilità dell’Azienda. n. 50/2016 L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 cui la stessa incorra a norma di legge per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di i fatti determinanti la risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Risoluzione. Ogni inadempienza La Stazione Appaltante PUO’ risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte, così come indicato dall’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che qui si intende integralmente richiamato: a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe dovuto richiedere una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016; b) se, con riferimento alle modificazioni di cui al sopra citato articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; c) se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. 50/2016 e smi. La Stazione Appaltante DEVE risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e smi. Il contratto sarà, inoltre, risolto qualora si verifichino le condizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016: comma 3: “quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni”; comma 4: “qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto”; Il contratto è risolto di diritto qualora l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dello importo contrattuale e in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal stabiliti dalla legge n. 136 del 13/08/2010. Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, accertato che l’appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile dell'esecuzione del contratto Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a mezzo di comunicazione scrittaformulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, inoltrata assegnando un termine non superiore a mezzo PEC15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il RUP acquisisce e valuta le controdeduzioni, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso ovvero scaduto il suddetto termine il Politecnico di Milanosenza che l’appaltatore abbia risposto, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà propone alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 al di fuori di quanto previsto al comma 3 del C.C.succitato articolo, in caso di inadempimento l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale risarcimento del danno. È espressamente inteso che in Nel caso di perdita dei requisiti di cui all’artrisoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 80 Il Responsabile del Procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta odi cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, in alternativané ad indennizzi di sorta, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatopurché tempestivamente notificate.
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Samples: comune.acquiterme.al.it
Risoluzione. Ogni Il presente contratto potrà essere risolto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c. dalla CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o qualora il Consulente non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso rapporto instaurato con il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora presente incarico non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, potrà dichiararsi se non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine (non inferiore a 15 (dieci) giorni), trascorso il quale, il presente incarico s’intenderà risolto di diritto e in danno al Consulente. Oltre ai suddetti casi, la CNPADC - previa dichiarazione da comunicarsi al Consulente tramite PEC e senza bisogno di assegnare alcun termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà per l’adempimento -potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civilec.c. e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede misure di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali prevenzione di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie codice delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento leggi antimafia e delle clausole contrattualirelative misure di prevenzione, tali da compromettere la qualitàfatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni oppure sia intervenuta sentenza di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali condanna passata in giudicato per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti i reati di cui all’art. all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; qualora fosse accertata la non sussistenza o il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e nei per lo svolgimento delle attività ivi previste; negli altri casi espressamente previsti dai patti nel presente Contratto. La risoluzione si verifica di integrità il Politecnico di Milano si riserva diritto quando la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaCNPADC dichiari al Consulente, a mezzo raccomandata A.R. che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso tali casi è esclusa qualunque responsabilità della CNPADC nei confronti del Consulente il quale, a richiesta della CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la CNPADC ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, è fatto salvo il diritto della CNPADC al risarcimento di ogni ulteriore danno. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto da parte della CNPADC saranno oggetto di segnalazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione Le parti, concordemente, inoltre, convengono che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa della CNPADC, nel caso in cui si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oritenesse superato l’oggetto del presente contratto e/o si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione o richiedere la sospensione del servizio. In tale eventualità, la CNPADC sarà tenuta a corrispondere all’incaricato, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo contrattuale, il corrispettivo per la prestazione sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al Consulente i compensi previsti in alternativaproporzione alle prestazioni effettivamente svolte, l’applicazione previa presentazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi Relazione Tecnica sull’attività e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatol’emissione della regolare fattura.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Servizi Professionali
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sono causa di risoluzione del contratto a mezzo i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di comunicazione scrittagravi inadempienze, inoltrata a mezzo PECsi farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, in cui faranno fede esclusivamente la data con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di 15 (quindici) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva valutate negativamente tali giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro ovvero scaduto inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezionesenza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre La facoltà di risolvere il contrattorapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio in seguito a decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Qualora, infatti, la Ditta intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice: • compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata; • sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore; • non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti; • non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi; • non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante; • presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto; • versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ; • si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; • violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione; • abbandoni l'appalto. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileC.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; • mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede ricevimento della relativa richiesta. La risoluzione del contratto avverrà di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure diritto nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui fallimento dell’Appaltatore come disciplinato all’art. 80 20 del D. Lgscapitolato. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di La risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, per colpa comporta altresì che la Ditta Xxxxxxxxxxxx non potrà partecipare alla successiva gara per l’affidamento del servizio in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattooggetto indetta dall’Amministrazione. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzioneIn ognuna delle ipotesi sopra previste, la facoltà Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di interpellare il secondo classificatodiffide o ulteriori formalità.
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Samples: Convenzione Tra l'Azienda Casa Emilia Romagna (Acer) Ferrara E Per La
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione È facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del contratto a mezzo di comunicazione scrittaCodice Civile, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, previa diffida ad adempiere entro ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione comunale ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione, l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il termine risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di quindici giorni dalla ricezioneaffidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattodell’Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei le seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.fattispecie:
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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto Non prevista. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI □ NO Valori di riscatto e riduzione Riscatto totale Il riscatto è possibile a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita. Il valore di riscatto è pari al numero di quote acquisite alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno prescelto rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico Società, della richiesta di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuneriscatto sottoscritta dall’avente diritto. Nel caso in cui la richiesta sia rilevata formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto, oppure avvalendosi del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box, da lunedì a venerdì, per data di ricevimento si intende il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet e sottoscritta il sabato o nei giorni festivi, per data di ricevimento si intende il primo giorno lavorativo successivo al giorno di sottoscrizione della richiesta stessa. I predetti servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione. Ai fini della determinazione dei controvalori in Euro, i capitali espressi in quote di ciascun Fondo Interno vengono decurtati delle quote prelevate dalla Società per l’eventuale costo relativo all’opzione “LOSS PROTECTION”, limitatamente al periodo trascorso dalla data di decorrenza o dalla precedente ricorrenza annuale del Contratto alla data di calcolo del valore di riscatto. Per il Fondo Interno UAV Protezione 80 il valore di riscatto totale è dato dal numero di quote acquisite alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il maggiore tra: 1. il valore unitario delle quote del Fondo Interno rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall’avente diritto e 2. il valore protetto pari all’80% del più alto valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data di inizio operatività del fondo medesimo (26 aprile 2022). L’eventuale differenza positiva tra il massimo valore unitario delle quote, di cui al punto 2., e il valore unitario definito al punto 1. viene corrisposta alla Società da UniCredit Bank AG, società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Sul valore di riscatto può essere applicata una situazione penale in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di grave inadempimentoinvestimento del premio unico, come riportato nella tabella “Costi per riscatto” all’interno della Sezione “Quali costi devo sostenere?”’. Riscatto parziale Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita, il Politecnico Contraente ha la facoltà di Milano invierà all’appaltatoreesercitare parzialmente il diritto di riscatto del capitale, con le stesse modalità e con gli stessi criteri della liquidazione totale, a mezzo PECcondizione che l’importo lordo riscattato ed il complessivo controvalore del numero di quote residuo non risultino inferiori a 10.000,00 euro. Quest’ultima condizione non viene osservata nel caso in cui il Contraente chieda alla Società, diffida ad adempiere entro il termine come riscatto parziale, la totalità del numero di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione quote di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Fondi Interni tra quelli prescelti. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.Contratto, in caso di inadempimento dell’appaltatore riscatto parziale, rimane in vigore per la quota non riscattata. La richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni dalla data di investimento del premio unico può comportare, anche per l’applicazione delle penali di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoriscatto quando previste, salvo in ogni caso il risarcimento non pieno recupero del dannosuddetto premio. È espressamente inteso che in caso Riduzione Non prevista. Richiesta di perdita dei requisiti informazioni Il Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto recandosi presso la Filiale del Distributore presso cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità è appoggiato il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oContratto, in alternativadove sarà fornito immediatamente quanto richiesto, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzioneoppure inviando comunicazione sottoscritta alla Società, la facoltà quale si impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dalla richiesta. Riferimenti utili per contattare UniCredit Allianz Vita S.p.A. e richiedere informazioni relative al Contratto: UniCredit Allianz Vita S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) UFFICIO LIQUIDAZIONI - Recapito telefonico: 02/7216.4259* Fax: 02/7216.3246 Online: tramite il form di interpellare assistenza presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta informazioni" *Numero di rete fissa, il secondo classificato.costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario. A chi è rivolto questo prodotto?
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico
Risoluzione. Ogni inadempienza agli Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o raccomandata a.r., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: - frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo o di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatariolegge da parte dell’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore- mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a mezzo PECseguito di interruzione, diffida ad adempiere entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione forza maggiore; - perdita di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziorequisiti soggettivi/oggettivi necessari per l’esecuzione dell’Appalto; - stato condanna, con sentenza passata in giudicato, di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti un legale rappresentante dell’Appaltatore per l'esercizio qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti finanziari che, per la loro natura e gravità, incidano sull’affidabilità e sulla moralità della propria impresa e lo svolgimento del contrattostessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine; - revoca, decadenza, annullamento o cessazione degli effetti delle eventuali licenze e/o autorizzazioni prescritte da norme in base alle quali il Fornitore esercita la propria attività mediante le Fibre Ottiche, in virtù di legge speciali decisione definitiva e generali non impugnabile di cui al presente capitolatoorgani competenti dell’Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di regolamentazione e/o dell’Autorità giudiziaria; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatomancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - inadempienza accertata alle norme raggiungimento di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi un importo complessivo di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare penalità applicate pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento (diecipercento) del corrispettivo contrattuale; - cessione dell’Aziendatotale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per cessione ramo il periodo di attività oppure nel caso vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di concordato preventivolegge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia; - esito positivo degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente; - sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte dell’Appaltatore o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore; - irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001; - mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta stessa; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro tutto o di pignoramento a carico dell’impresaparte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto; Il Politecnico - esito negativo del controllo di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli artarticoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 1453 Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e 1454 consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del C.C., in caso Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoassunti con la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, salvo in ogni caso nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico. Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità termine indicato, così come il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della cauzione definitiva risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove richiesta onecessario, ad escutere la cauzione. Resta, in alternativaogni caso, l’applicazione fermo il diritto della Committente di una penale applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all’Appaltatore per il mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in misura danno delle attività contrattuali non inferiore al 10 per cento del valore eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaL’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in caso tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di risoluzionemezzi, la facoltà di interpellare il secondo classificatomateriali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.
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Samples: Contratto Tra
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Il Committente può procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro se accerta che comportamenti dell'Esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso presente Accordo Quadro. In tal caso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, Committente diffida formalmente l’Esecutore ad adempiere entro il un termine di quindici 15 (quindici) giorni dalla ricezionedal ricevimento della diffida, trascorso il quale senza che l'Esecutore abbia adempiuto, su proposta del responsabile unico della procedura, dispone la risoluzione del presente Accordo Quadro. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoIn ogni caso, si procederà alla risoluzione conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattopresente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore tramite Posta Elettronica Certificata, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno qualora sia stato depositato contro l’Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata di altra legge applicabile in sede materia di gara - frode nella esecuzione del servizioprocedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; - stato qualora taluno dei componenti l’organo di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale dell’Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; qualora l’Esecutore perda i debiti contratti requisiti minimi richiesti per l'esercizio della propria impresa e la stipula dell’Accordo Quadro medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste; per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro stesso; per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’Esecutore ha diritto al pagamento da parte del contratto; - revocaCommittente delle prestazioni rese, decadenzapurché correttamente eseguite, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro secondo il corrispettivo e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni condizioni previste nel presente Accordo Quadro e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore nei singoli Contratti Specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggequalsiasi ulteriore eventuale pretesa, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattonatura risarcitoria, salvo ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoderoga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
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Samples: www.regione.marche.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a mezzo presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento di comunicazione scrittaesecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, inoltrata a mezzo PECgià in precedenza richiamati. L’Appaltatore è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad esso imputabili. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. Del d.lgs. n. 163/2006, si conviene che, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora ogni caso, l’AC senza bisogno di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto assegnare previamente alcun termine il Politecnico di Milanoper l’adempimento, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione potrà risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., salva la facoltà della AC di applicare le penali nei casi nel presente schema di contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi: - rifiuto • mancato inizio del servizio alla data comunicata dall’AC, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a garantire uno o più servizi previsti dal perseguire le finalità previste salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede schema di gara - frode nella esecuzione contratto; • interruzione non motivata del servizioservizio salvo che per cause di forza maggiore; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo • mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; • mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato; • gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili; • gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; • mancata sostituzione del personale docente ed esecutore nei termini previsti nel capitolato speciale, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni • violazione ripetuta delle norme di leggesicurezza e prevenzione; • mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d’appalto; • violazione delle norme relative al divieto di sub-appalto; • Mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale, regolamento salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • cessione parziale o totale del contratto a terzi; • mancato adempimento delle eventuali disposizioni impartite dall’AC in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità tossinfezioni del personale impiegato nel servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto • l’importo complessivo delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione penali applicate nel corso del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari contratto sia superiore al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo netto contrattuale; • non sussistenza ovvero il venir meno di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita alcuno dei requisiti di cui all’art. 80 minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del D. Lgs. n. 50/2016 presente Contratto e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva per lo svolgimento delle attività ivi previste • mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.piena tracciabilità delle operazioni
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Samples: www.comune.pisa.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del contratto a mezzo codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di comunicazione scritta, inoltrata 15 giorni a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di trasmissione risoluzione per inadempienza degli ETS il Comune di Sacile liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunedanno. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di un ETS partner; - interruzione non motivata delle attività; - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Progetto esecutivo - quando gli ETS partner si rendano colpevoli di frode; - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative; La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di per accertata inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali degli obblighi di cui al presente capitolato“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sacile” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Sacile; - esecuzione per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Sacile e dalla Cabina di Regia del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoprogetto. - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, cancellazione dell’ETS partner dall'Albo delle associazioni di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro volontariato o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione promozione sociale ovvero mancata iscrizione nel Registro Unico nazionale del contratto, previa diffida ad adempiere Terzo Settore ai sensi degli artdel D. Lgs. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in 117/2017 o comunque nel caso di perdita dei requisiti di cui all’artpartecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione. 80 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti Comune di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oSacile, in alternativaforma di comunicazione a mezzo PEC, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatovolersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del Il contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione è risolto di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casic.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: - rifiuto a garantire uno riscontrata non veridicità totale o più servizi previsti dal presente Capitolato parziale delle dichiarazioni e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio dei contenuti della propria impresa e lo svolgimento documentazione dell’offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; - revocamalafede, decadenzafrode o negligenza nell’esecuzione del servizio, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione che fanno venir meno del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatorapporto fiduciario; - inadempienza accertata alle norme disposizioni normative in materia di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato di gara in capitolatocapo all’aggiudicatario; - reiterate e gravi violazioni delle norme arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di leggeforza maggiore, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità di tutto o parte del servizioservizio oggetto del contratto; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizionon eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienzaesecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; - applicazione mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento richiesta dell’Amministrazione; - cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato. - esecuzione di attività oppure nel caso transazioni di concordato preventivo, pagamento senza avvalersi di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro conto corrente dedicato bancario o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere postale ai sensi degli artdell’art. 1453 e 1454 del C.C.15 ex L. n. 136/2010. Qualora l’Amministrazione accerti la sussistenza di tali ipotesi, in caso il contratto sarà risolto di inadempimento dell’appaltatore anche diritto con effetto immediato a seguito di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoapposita comunicazione via PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Fuori dai casi indicati, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e si riserva ss. c.c., al verificarsi di inadempimenti e/o adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa contestazione degli addebiti all’appaltatore e successivo contradditorio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, anche per il pagamento caso di ritardo grave ai sensi dell’art. precedente. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in tal caso conseguenza della risoluzione anticipata del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite contratto e nei limiti dell’utilità ricevutadi intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti. In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante dispone, con preavviso di venti giorni da parte del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti. All’aggiudicatario sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno in cui si procederà all’incameramento ha per avvenuta la risoluzione contrattuale, detratte le spese, gli oneri e l’eventuale risarcimento dei danni. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento a pieno titolo della cauzione definitiva ove richiesta oprestata. L’Amministrazione potrà provvedere all’affidamento dello stesso servizio al concorrente immediatamente successivo in graduatoria o a terzi, rivalendosi sull’appaltatore dell’eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello derivante da esatto adempimento. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato all’aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. In sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l’erogazione dell’eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in alternativaattesa di quantificare il danno che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaonde procedere, in caso di risoluzioneconseguentemente, la facoltà di interpellare il secondo classificatoall’eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo In caso di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico la Committente si riserva di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezionechiedere la risoluzione del presente contratto. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattoInoltre, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilec.c. il presente contratto si intenderà risolto, nei seguenti casiprevia sola comunicazione da parte della Committente a mezzo lettera raccomandata A/R, nell’eventualità di: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in sede corso di gara - frode nella esecuzione del serviziovigenza contrattuale; - stato contestazioni comportanti l’applicazione di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattopenali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale; - revocanelle ipotesi previste all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16; - violazioni delle prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia (S.G.A.E.); - sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, decadenzadei suoi legali rappresentanti, annullamento amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; - inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi; - violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del personale della Committente e/o terzi; - violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze; - violazione della normativa in materia di responsabilità delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali persone giuridiche di cui al presente capitolatoD.Lgs. 231/2001; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoviolazioni ripetute e gravi delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14.1, D.Lgs. 81/08; - inosservanza degli infortuniobblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. Previo controllo, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni Committente provvederà al pagamento dell’attività regolarmente eseguita, valutandola percentualmente rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure corrispettivo stabilito nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; presente contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, presente contratto si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., intenderà risolto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattorisoluzione della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., salvo in ogni caso il senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoalcuno.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto , ai sensi e si riserva per gli effetti dell'Art. 1456 c.c. oltreché nelle fattispecie previste nei precedenti articoli anche nell'ipotesi di grave violazione delle norme e degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi: - inadempienze agli obblighi previsti dal contratto; - mancata esecuzione dell'appalto secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il pagamento in tal caso profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale; - utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati; - comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del corrispettivo pattuito lavoro che negli interventi previsti; - subappalto di servizi non autorizzato; - violazioni ripetute delle norme di sicurezza e prevenzione; - interruzione non motivata del servizio, anche per un solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutagiorno; - mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex X.Xxx 26 maggio 1997, n. 155; - impiego di personale non dipendente dell'Impresa affidataria. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto e ad incamerare la cauzione versata dall'Impresa affidataria, salva l'azione di risarcimento danni. L'appalto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in intenderà revocato nel caso di risoluzioneavvio di procedure concorsuali nei confronti dell'Impresa affidataria. Anche in tal caso, l'Amministrazione comunale provvederà ad incamerare la facoltà cauzione versata, salvo l'azione di interpellare il secondo classificatorisarcimento danni.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo La Committente avrà il diritto di comunicazione scrittarisolvere l’Ordine di acquisto e/o il Contratto, inoltrata a mezzo PECsenza pagare al Fornitore alcuna penalità, nel caso in cui faranno fede esclusivamente la data il Fornitore risulti inadempiente a uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni generali di acquisto e/o speciali di cui all’Ordine e ora tale inadempienza non è sanata nel termine di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 30 giorni dalla data dal ricevimento della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunerelativa contestazione scritta. Nel caso in cui sia rilevata il Fornitore risulti inadempiente a una situazione qualsiasi delle obbligazioni di grave inadempimentocui agli artt. 2, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18 e 20, la Committente si riserva, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro propria discrezione il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattodi: a. risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in qualsiasi momento con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, l’Ordine di acquisto e/o il Contratto cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato danno; b. assegnare al Fornitore un termine di 30 giorni per eliminare gli inadempimenti riscontrati e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento conformarsi alle previsioni delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e Condizioni generali di acquisto, fermo restando che, nel caso in cui al presente capitolato; - esecuzione l’inadempimento persista anche oltre la scadenza del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunipredetto termine, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi Committente potrà risolvere di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme diritto con effetto immediato l’Ordine di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali acquisto e/o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, il Contratto cui si riserva riferisce l’inadempimento. La Committente avrà la facoltà di disporre la risoluzione del contrattorecedere dall’Ordine di acquisto e/o dal Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.con effetto immediato mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore con lettera raccomandata a/r, in caso di inadempimento dell’appaltatore fallimento, concordato o altra procedura concorsuale, di scioglimento o liquidazione della società Fornitrice, ovvero di trasferimento a terzi, anche per via di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattofusione o scissione, salvo del controllo diretto o indiretto del Fornitore, nonché in ogni caso in cui il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaFornitore risultasse insolvente. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in ogni caso di risoluzione, la facoltà Committente avrà diritto al rimborso di interpellare il secondo classificatotutte le spese, incluse quelle derivanti dall’acquisto invoicing indicated the relative Purchase Order and / or Contract. 17. Payment The terms and methods of payment are exclusively those reported within the corresponding Purchase Order. 18. Assignment of the Supplier credits The Supplier shall not under any circumstances assign or transfer to third parties, in whole or in part, credits arising from the Purchase Order. 19.
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Risoluzione. Ogni Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e/o compenso per l'impresa, nel caso di: sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione nei confronti della P.A. • reiterata inadempienza degli obblighi contrattuali nei confronti del contratto a mezzo personale dipendente e di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, tutti i soggetti coinvolti nell'affidamento; • in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Comune l'affidatario non dia sicuro affidamento nella erogazione dei servizi. • eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; • inadempimento obblighi di tracciabilità finanziaria; • cessione del contratto; • sub appalto non conforme a quanto previsto dall’art. 26 • per mancata presentazione delle garanzie di cui sia rilevata una situazione all’ art. 20 La facoltà di grave inadempimentorisoluzione ipso jure è esercitata dal Comune previa contestazione del fatto e richiesta di controdeduzioni da riscontrare nel termine assegnato. Qualora entro detto termine le controdeduzioni non pervengano o non siano ritenute accoglibili, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, Comune provvederà a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattodichiarare con proprio atto, ai sensi dell’artdell'art. 1454 1456, comma 2, c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artsenza che l’affidatario abbia nulla a pretendere. 1453 La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e 1454 del C.C.non esimono l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui il Comune è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Il Comune potrà recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni, per motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 6 mesi ovvero con decorrenza anche immediata per motivi di ordine pubblico. Il Comune può sospendere il rapporto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento calamità naturali e utilizzare l’impianto per necessità del dannocaso. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva Con la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento sorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare l'appalto a terzi in danno all’affidatario collocato al posto immediatamente successivo nella graduatoria, approvata con formale provvedimento di aggiudicazione della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoprocedura.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata l’impresa affidataria rifiuti di eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato o violi in modo grave l’adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato, l’Amministrazione potrà risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, ponendo le maggiori spese a carico della stessa, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta soluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell’impresa, nel caso dovessero verificarsi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’impresa affidataria nonostante diffide formali dell’Amministrazione; - mancata erogazione di un servizio qualitativamente apprezzabile o incapacità nell’utilizzare in maniera efficace la banca dati provinciale SINTESI, - sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale messo a disposizione dall’impresa di uno o più servizi affidati; - effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti; - fallimento dell'Affidatario; - violazioni gravi e/o ripetute degli obblighi contrattuali non rimosse a seguito di contestazione formale elevata dal Responsabile dell’Ufficio Disabili: tra esse vanno annoverate anche l’insufficienza e/o inadeguatezza del personale e/o dei mezzi utilizzati per i servizi; - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Affidatario per un reato contro la Pubblica Amministrazione. Qualora si verifichi una situazione delle cause di grave inadempimentorisoluzione previste al comma precedente l’Amministrazione, il Politecnico prima di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre esercitare la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artprovvederà ad intimare, per iscritto a mezzo Pec, all’affidatario di adempiere, entro quindici giorni, alle obbligazioni oggetto degli addebiti contestati. 1456 Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto. La risoluzione del Codice Civilecontratto sarà disposta dall’Amministrazione mediante apposito provvedimento. Nel caso di risoluzione del contratto, nei seguenti casil’Amministrazione: - rifiuto si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e al rimborso delle eventuali spese sostenute a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziocausa della risoluzione stessa; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti incamererà la garanzia definitiva, senza pregiudizio dell’azione per l'esercizio della propria impresa il risarcimento dei maggiori danni e lo svolgimento del contrattoper il rimborso delle maggiori spese; - revocapotrà avvalersi di altro operatore fintanto che non sarà possibile provvedere in altro modo. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’affidatario, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali non potranno essere intesi come rinuncia dell’Amministrazione ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artarticolo. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di A seguito della risoluzione del contratto si procederà all’incameramento l’affidatario avrà diritto al solo pagamento delle quote relative all’effettivo impiego di mezzi e personale in funzione dei soli servizi resi sino al momento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatofatta salva l’applicazione delle penali e l’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione committente.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La Struttura può richiedere la risoluzione dell’accordo contrattuale in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà avvenire prima di tre mesi, né essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclusione di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate. L’Azienda può richiedere la risoluzione dell’ accordo contrattuale in caso di mancato rispetto delle disposizioni del contratto presente accordo contrattuale e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a mezzo di comunicazione scrittacontestare per iscritto le inadempienze stesse, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione con fissazione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettofissato, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano l’Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contrattol’ accordo contrattuale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casicostituiscono causa di risoluzione dell’ accordo contrattuale: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara delle condizioni normative e contrattuali; - frode nella esecuzione interruzione non motivata del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti perdita dei requisiti previsti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattola stipula dell’accordo contrattuale; - revocacessione dell’accordo contrattuale, decadenzasalvo i casi consentiti dalla legge; - violazione delle norme igieniche, annullamento delle eventuali licenze sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o autorizzazioni prescritte da norme applicazione non conforme degli stessi; - dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio; - violazione del Codice Etico dell’Azienda, di legge speciali e generali cui al successivo art. 3, comma 12; - violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 13; - riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 16; tale violazione sarà motivo di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento. Nei casi di cui al presente capitolato; - esecuzione articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunierogato fino al giorno della risoluzione, la sicurezza sul lavoro e dedotte le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggespese sostenute, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva riservandosi la facoltà di disporre applicare la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti penale di cui all’art. 80 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del D. LgsCodice Etico che abbia provocato una lesione all’immagine ed onorabilità dell’Azienda. n. 50/2016 L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 cui la stessa incorra a norma di legge per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di i fatti determinanti la risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente contratto, ARPA potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), il presente contratto nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi Allegati. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi: reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; qualora il Fornitore abbia accumulato, in corso d’anno, penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. __________; nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore; violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente e dei crediti; mancata copertura dei rischi durante tutta la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto vigenza del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico dell’articolo “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”; azioni giudiziarie per violazioni di Milano ha inoltre facoltà diritti di risolvere il contrattobrevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell’artdell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”. 1456 accertamento della non veridicità del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti contenuto delle dichiarazioni presentate dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede Fornitore nel corso della procedura di gara - frode nella esecuzione del serviziodi cui alle premesse; - stato mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di inosservanza dell’Affidatario riguardo a cui all’articolo “Cauzione definitiva”; qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. In tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocapredetti casi di risoluzione l’ARPA ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, decadenzaove essa non sia stata ancora restituita, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro e/o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico applicare una penale equivalente, nonché di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione procedere nei confronti del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso Fornitore per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Se le prestazioni dedotte in contratto non saranno adempiute nel rispetto del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentomedesimo, il Politecnico Comune avrà la facoltà di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere fissare un termine entro il quale l’esecutore dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta; in caso di mancato rispetto del termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoassegnato, il contratto si procederà alla risoluzione intenderà risolto di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto., salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso E' causa di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabile al seguente link e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/000000- codicecomportamento.pdf. Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art. 53 comma D.Lgs. 165/2001, a norma del quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della cauzione definitiva ove richiesta opubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Per accettazione mediante apposizione di firma digitale (se disponibile): Vicenza, data della firma per l’associazione Cuori in alternativaArya La copia della presente lettera-contratto che viene sottoscritta dalle parti, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 come sopra rappresentate, mediante scambio secondo gli usi del commercio, dovrà essere restituita, firmata digitalmente (se disponibile; altrimenti “per cento del valore esteso”) dal legale rappresentante della ditta/società, quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali integrante il perfezionamento del contratto. Il Politecnico Si rammenta inoltre che per l’assolvimento dell’imposta di Milano può inoltre risolvere bollo di € 16,00, si dovrà trascrivere sul presente contratto il codice numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario o con apposizione di specifica marca sul presente contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016prima della firma digitale. L’amministrazione si riservaIn alternativa il Comune di Vicenza, in caso accordo con la Regione Veneto ed il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha sviluppato il relativo sistema di risoluzione, incasso per i pagamenti in forma digitale nel proprio sito istituzionale attraverso la facoltà piattaforma PagoPa – MyPay che è accessibile mediante il collegamento di interpellare il secondo classificatoseguito riportato: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx (voce “contratti”).
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente L'Amministrazione ha la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattorapporto contrattuale, con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione di specifiche penalità stabilite, qualora si verifichi il venir meno degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro ovvero in caso di inadempimenti particolarmente gravi o ripetuti, contestati più volte nel corso dell’esecuzione della fornitura di un singolo Appalto Specifico. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione. L’Amministrazione valuta la possibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 135 del X.XX 207/2010. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nei seguenti casinel caso in cui: - rifiuto ▪ fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione nonché per la stipula del presente Accordo Quadro; ▪ il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a garantire uno falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici, ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, per più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioun Appalto Specifico; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio ▪ il ritardo nell’adempimento delle forniture determini un importo massimo della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato penale superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendadell’importo aggiudicato con un determinato Appalto Specifico; ▪ il Fornitore offra o, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivocomunque, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanofornisca, in qualità esecuzione di committenteun Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel presente Capitolato. Nel caso in cui la risoluzione avvenga in relazione ad un’inadempienza collegata ad un singolo Appalto Specifico l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere nei confronti di quel Fornitore anche il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorapporto contrattuale derivante dall’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del Il contratto a mezzo potrà essere risolto, previa dichiarazione della Provincia al Concessionario di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data volersi avvalere della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattoclausola risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno il verificarsi di gravi omissioni o più servizi previsti dal presente Capitolato violazioni delle prescrizioni e dall’offerta tecnica presentata in sede degli obblighi sulla sicurezza di gara cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. - frode nella esecuzione mancata sostituzione, previa diffida da parte dell’Amministrazione Provinciale, delle figure di responsabile del servizio; - stato servizio di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa prevenzione e lo svolgimento protezione aziendale e di medico competente, di cui all’art. 2, comma 1 lett. f) e h), del D. Lgs. n. 81/2008, qualora queste vengano meno nel corso dell’esecuzione del contratto; - revoca, decadenza, annullamento esistenza di gravi inadempimenti delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte obbligazioni contrattuali da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione parte del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattualiconcessionario, tali da compromettere la qualitàcorretta gestione degli immobili, la regolarità e la continuità del serviziodei servizi erogati alla collettività, ripetuti anche dopo espressa diffida dell’Amministrazione Provinciale; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione gestione degli impianti in modo difforme dalle previsioni del serviziopresente capitolato, per usi non coerenti con la sua destinazione, che possano risultare pregiudizievoli per l’immagine dell’Amministrazione Provinciale; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienzacessione totale o parziale del contratto, o subappalto non autorizzato; - applicazione gravi e ripetute violazioni e\o inadempimenti relativi alle norme igienico-sanitarie e alle norme riguardanti la gestione degli impianti sportivi e natatori; - gravi e ripetute inosservanze della normativa sugli obblighi previdenziali, di penali sicurezza, di assicurazione contro gli infortuni per un ammontare pari i dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto, nonché degli obblighi relativi al 10% dell’ammontare dell’affidamento pagamento delle retribuzioni, debitamente accertate dall’Autorità competente; - cessione dell’Aziendacessazione dell’attività, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento delle attrezzature dell’impresa a corredo dell’impianto; - inosservanza delle prescrizioni di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli cui all'art. 13 seconda parte e art. 1453 15 in ordine alle garanzie fideiussorie ed alle coperture assicurative richieste. Si applicano alle ipotesi di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti subentro le disposizioni di cui all’artall'art. 80 176 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato50/2016.
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Samples: trasparenza.provincia.pistoia.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di comunicazione scrittalettera raccomandata a.r. dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, inoltrata a mezzo PECquest’ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la cauzione, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora ove essa non sia stata ancora restituita, o di trasmissione applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso Fornitore per il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunerisarcimento dell’ulteriore danno. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoIn ogni caso, si procederà alla risoluzione conviene che l’Amministrazione potrà risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: - rifiuto • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della Gara; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a garantire uno o più servizi previsti dal perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca• mancata reintegrazione della garanzia di esecuzione, decadenzaeventualmente escussa in tutto o in parte, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da norme di legge speciali e generali parte dell’Amministrazione; • mancata copertura assicurativa per rischio responsabilità civile durante tutta la durata del contratto di cui al presente capitolatosuccessivo articolo 29 “Obblighi e responsabilità del Fornitore in materia di responsabilità civile”; - esecuzione • azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoprecedente articolo 18 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; - inadempienza accertata alle norme • in caso di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie concorrenza delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare importo pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda(dieci percento) del corrispettivo totale, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria secondo quanto stabilito al precedente articolo 17 “Inadempimenti e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresapenalità”; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., • in caso di inadempimento dell’appaltatore anche violazione dei doveri di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotrasparenza, salvo di cui al successivo art. 30 “Trasparenza”; • in ogni altro caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso derivante da disposizioni di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatolegge.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi La presente convenzione può essere risolta da ambo le parti per gravi inadempienze contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione da contestare per iscritto con lettera Raccomandata R.R. e/o per l’avvio del contratto a mezzo servizio da parte dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona dell’Asolano - ASPA Letto, confermato e sottoscritto Per il Comune di comunicazione scrittaCeresara Per l’Associazione “La Sorgente” IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO relazione sulla valutazione del rischio biologicocorrelato all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 Rev. 2 del 20/08/2020 In ottemperanza al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19”, inoltrata a mezzo PECla Direzione comunale rende noto che tutti gli automezzi impiegati per il trasporto di persone sono sottoposti alle procedure di pulizia e sanificazione previste dalle norme per il trasporto e la logistica. Tali norme prevedono: - una capienza massima di due persone all’interno dell’auto, in cui faranno fede esclusivamente mantenendo la data e ora distanza di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatariosicurezza (il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore destro) e, se possibile, tenendo aperto il finestrino; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso - il suddetto termine il Politecnico di Milanolavaggio corretto delle mani dopo aver guidato ed essere stati dentro un autoveicolo, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentosenza toccarsi mai gli occhi, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato naso e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziola bocca; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo l’utilizzo obbligatorio delle mascherine se si è insieme a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattopersone che non convivono nella stessa abitazione o che hanno sintomi respiratori; - revocache i gestori assicurino la pulizia dei veicoli prima e dopo il trasporto di ogni utente utilizzando prodotti disinfettanti riconosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità per le superfici toccate più di frequente (es. volante, decadenzaleva del cambio, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolatodisplay, manopole, pulsanti, ecc.); - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto il controllo frequente dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità filtri dell’aria condizionata e la continuità del servizio; - reiterate situazioni sanificazione di mancato rispetto delle modalità bocchette e tubi di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoimmissione d’aria nell’abitacolo.
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Samples: Convenzione Tra Il Comune Di Ceresara E L’associazione La Sorgente Di Ceresara
Risoluzione. Ogni inadempienza Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati a carico della ditta concessionaria e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto previsti nel presente Capitolato, l’Ente concedente provvede a mezzo contestare l’inadempimento, dando, se del caso, alla ditta concessionaria termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che la ditta concessionaria abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l’inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l’Ente concedente dà atto dell’intervenuta risoluzione del contratto. Il contratto può essere altresì risolto: - in presenza di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECun DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria; - mancato versamento del corrispettivo per la gestione del servizio nei termini stabiliti di due o più mensilità consecutive; - qualora nel corso dell’attività di vigilanza operata dall’Ente concedente dovesse emergere la volontaria alterazione dei dati economici degli incassi complessivi dei parcometri, in cui faranno fede esclusivamente danno dell’Ente concedente; - per mancata manutenzione delle apparecchiature, del decoro delle aree, per mancata o incompleta realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale e/o orizzontale prevista, per mancata o inefficiente gestione delle infrastrutture e dei servizi accessori all’esercizio della concessione , nonché per la data e ora mancata o incompleta realizzazione degli interventi migliorativi del servizio, proposti dal concessionario in fase di trasmissione gara; - per mancato inizio del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; servizio in concessione, entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunei termini stabiliti. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere l’Ente concedente procede all’incameramento della garanzia fideiussoria e alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura di gara, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. La ditta concessionaria resta comunque tenuta, su richiesta dell’Ente concedente, a garantire la prosecuzione del servizio ai sensi degli art. 1453 e 1454 prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento subentro del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutanuovo esecutore. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, è facoltà dell’Ente concedente di affidare il servizio al concorrente che segue in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatograduatoria.
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Samples: www.trasparentecrotone.asmenet.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - in caso di ritardo superiore ai 5 giorni solari; - In caso di 3 ritardi nell’arco di 30 giorni; - 3 contestazioni formali per grave inadempienza - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara diffida formale da parte del Politecnico; - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; contratto e dalla legislazione vigente. - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di MilanoAl verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificatoi prezzi contrattuali.
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Risoluzione. Ogni inadempienza In caso di gravi inadempimenti, da parte dell’Esecutore, agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata e alle condizioni previsti dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto, il MEF inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’Affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal Responsabile dell'esecuzione del ricevimento della diffida per provvedere. Il MEF può risolvere il contratto a mezzo anche ai sensi dell’articolo 1456 c.c.: • dopo tre contestazioni di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatarioinadempimento contrattuale; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel • nel caso in cui sia rilevata il comportamento negligente, doloso o colposo, del personale impiegato dall’Operatore economico arrechi danni agli utenti del servizio; • in caso di mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti del servizio; • nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una situazione sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 15; • nell’eventualità in cui l’Esecutore non rispetti gli orari di erogazione dei servizi ovvero non fornisca le prestazioni richieste dal MEF, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II, “Caratteristiche del servizio” del Capitolato tecnico; • nel caso di grave inadempimentodanno arrecato all’immagine del MEF; • qualora l’Affidatario non risultasse in regola con gli obblighi specificamente indicati all’art. 5 del presente Contratto e, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatorelimitatamente alla cauzione definitiva, a mezzo PEC, diffida ad adempiere quanto disposto dall’ art. 10 e 22 del Disciplinare/Lettera d’invito; • nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di quindici 10 (dieci) giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaMEF. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oper i motivi in precedenza indicati, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere spetta all’Esecutore alcun indennizzo e il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la MEF avrà facoltà di interpellare incamerare la cauzione a titolo di penale, fermo restando il secondo classificatorisarcimento del maggior danno.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a mezzo presupposti, modalità e conseguenze, dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Regolamento di comunicazione scrittaesecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, inoltrata a mezzo PECgià in precedenza richiamati. La I.A. è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad esso imputabili. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, si conviene che, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora ogni caso, l’AC senza bisogno di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto assegnare previamente alcun termine il Politecnico di Milanoper l’adempimento, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione potrà risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla I.A. con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi: - rifiuto -mancato inizio del servizio alla data comunicata dall’AC; -impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede perseguire le finalità previste; -interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di gara - frode nella esecuzione del servizioforza maggiore; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo -mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del contrattoservizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; - revoca-mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato; -gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, decadenzaivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili, annullamento nonché delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme del presente contratto in materia igienico – sanitaria, anche con riferimento alla conduzione dei locali affidati all’impresa; -mancato rispetto degli obblighi di legge speciali mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d’appalto; -gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e generali di cui relativi al presente capitolatopagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; - esecuzione -mancata sostituzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoesecutore nei termini previsti nel capitolato speciale; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni -violazione ripetuta delle norme di legge, regolamento sicurezza e prevenzione; -violazione delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità norme relative al sub-appalto e la continuità di quanto stabilito in materia nel capitolato speciale; -cessione parziale o totale del serviziocontratto a terzi; - reiterate situazioni -gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di mancato rispetto proprietà del Comune; -grave intossicazione e/o tossoinfezione alimentare; -errata somministrazione di regime dietetico particolare con grave danno all’utenza; -l’importo complessivo delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione penali applicate nel corso del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari contratto sia superiore al 10% dell’ammontare dell’affidamento netto contrattuale; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivoreiterati inadempimenti della I.A., di fallimento, gravità tale da compromettere la corretta gestione del servizio; -non sussistenza ovvero il venir meno di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita alcuno dei requisiti di cui all’art. 80 minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del D. Lgs. n. 50/2016 presente Contratto e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva per lo svolgimento delle attività ivi previste -mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.piena tracciabilità delle operazioni
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione assunti con la stipula del contratto a mezzo singolo Contratto di comunicazione scrittaServizio, inoltrata a mezzo PECl’Amministrazione Procedente, in cui faranno fede esclusivamente anche sulla base di una relazione fornita dalle Amministrazioni Beneficiarie ha la data e ora facoltà di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata comunicare al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreFornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattoadempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.ccod. Il Politecnico di Milano civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Procedente ha inoltre la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell’ipotesi di: - applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Procedente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Servizio, ovvero - negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, - in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali; L’Amministrazione Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contrattodi diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC. La risoluzione di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato anche un solo contratto di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio servizio determina la risoluzione anche della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte convenzione/patto di accreditamento. Salvo non sia disposto diversamente da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuniparte dell’Amministrazione Procedente, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di lavoroServizio; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore la Convenzione, tuttavia, continuerà a 10 giorni rispetto al termine indicato regolamentare i Contratti di Servizio stipulati in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggedata precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere fatta salva la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà legittimazione di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoanch’essi.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate “gravi” alle prescrizioni contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente comportano la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileCod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.): • ritardo nell’esecuzione delle attività ricomprese nell’appalto di oltre 30 gg. rispetto ai termini previsti dall’art. 9. Tempistica; • esito negativo della verifica di conformità. XXXXX ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocaincamerare definitivamente la cauzione, decadenzae/o, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali fatta salva la penale di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme , applicare una penale equivalente, nonché di legge sulla prevenzione degli infortuniprocedere nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi qualora: • in caso di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato cessazione dell’attività oppure in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; Il Politecnico • si manifesti qualunque altra forma di Milanoincapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; • fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in qualità cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di committente, si riserva partecipazione alla gara; • l’aggiudicatario ceda il contratto; • l’aggiudicatario subappalti una parte del servizio senza autorizzazione dell’ARPAT. XXXXX ha altresì la facoltà di disporre risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., incamerare definitivamente la risoluzione cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al presente capitolato, applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contrattoFornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere ai sensi degli entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: • l’aggiudicatario procuri un ritardo nell’assistenza (art. 1453 5) che si protragga di oltre 15 giorni; • l’aggiudicatario procuri un mancato aggiornamento normativo oltre i 15 giorni dall’entrata in vigore della norma; • l’aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; • l’aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; • l’aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e 1454 per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; • l’aggiudicatario sospenda l’esecuzione del C.C.contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; • l’aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da XXXXX; • l’aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; • l’aggiudicatario non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni ad ARPAT; • qualora le transazioni relative al presente appalto, in caso qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti pagamento di cui all’art. 80 del D. Lgs3 della L. 136/2010. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti Nel caso in cui le penali complessivamente applicate, a titolo di integrità inadempimento, superino il Politecnico 10% dell’importo di Milano aggiudicazione, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaex art. 1456 C.C.ed addebitare i costi per l’espletamento di una nuova gara all’aggiudicatario. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento per una delle su indicate cause l’ARPAT metterà a carico dell’aggiudicatario il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della cauzione definitiva ove richiesta oa titolo di penale, in alternativasarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, l’applicazione di una diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall’ARPAT per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale in misura non inferiore al 10 dell’aggiudicatario per cento il fatto che ha determinato la risoluzione. L’aggiudicatario potrà richiedere la risoluzione del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzioneimpossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, la facoltà di interpellare il secondo classificato1256, 1463 cod. civ).
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione assunti con la stipula del contratto a mezzo singolo Contratto di comunicazione scrittaServizio, inoltrata a mezzo PECl’Ente Procedente, in cui faranno fede esclusivamente anche sulla base di una relazione fornita dalle Amministrazioni ha la data e ora facoltà di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata comunicare al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreFornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattoadempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.ccod. Il Politecnico di Milano civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Ente Procedente ha inoltre la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell’ipotesi di: • applicazione di penali da parte dell’Ente Porcedente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Servizio, ovvero • negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione • in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni contrattuali. L’Ente Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contrattodi diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC. La risoluzione di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato anche un solo contratto di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio servizio determina la risoluzione anche della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte convenzione/patto di accreditamento. Salvo non sia disposto diversamente da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuniparte dell’Ente Procedente, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di lavoroServizio; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore la Convenzione, tuttavia, continuerà a 10 giorni rispetto al termine indicato regolamentare i Contratti di Servizio stipulati in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggedata precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere fatta salva la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà legittimazione di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoanch’essi.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La Struttura può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà essere inferiore a mesi sei e dovrà comunque essere garantita la conclsioni di tutte le prestazioni programmate. Non costituisce viceversa causa di risoluzione l’inagibilità temporanea della Struttura o delle apparecchiature in dipendenza di fatti eccezionali quali incendi o guasti. Sarà compito della Struttura ricercare le temporanee soluzioni sostitutive più appropriate. L’Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell’erogazione del contratto servizio. In questi casi l’Azienda è tenuta a mezzo di comunicazione scrittacontestare per iscritto le inadempienze stesse, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione con fissazione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettofissato, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano l’Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contrattola convenzione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casicostituiscono causa di risoluzione della convenzione: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara delle condizioni normative e contrattuali; - frode nella esecuzione interruzione non motivata del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti perdita dei requisiti previsti per l'esercizio la stipula della propria impresa e lo svolgimento del contrattoconvenzione; - revocacessione della convenzione, decadenzasalvo i casi consentiti dalla legge; - violazione delle norme igieniche, annullamento delle eventuali licenze sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall’Azienda o autorizzazioni prescritte da norme applicazione non conforme degli stessi; - dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio; - violazione del Codice Etico dell’Azienda, di legge speciali cui al successivo art. 3, comma 9; - violazione dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 10; - riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3, comma 17; tale violazione sarà motivo e generali di segnalazione alla Regione Toscana al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento. Nei casi di cui al presente capitolato; - esecuzione articolo l’Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunierogato fino al giorno della risoluzione, la sicurezza sul lavoro e dedotte le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggespese sostenute, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva riservandosi la facoltà di disporre applicare la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti penale di cui all’art. 80 7, comma 1, se ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento ovvero al mancato rispetto del D. LgsCodice Etico che abbia provocato una lesione alla immagine ed onorabilità dell’Azienda. n. 50/2016 L’esecuzione in danno non esime la Struttura dalla responsabilità civile e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 cui la stessa incorra a norma di legge per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di i fatti determinanti la risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Salve le ipotesi regolate nel presente capitolato, le risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice civile artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all’Agenzia, l’Azienda avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a mezzo titolo di comunicazione scrittapenale per l’inadempimento, inoltrata a mezzo PEC, salvo in cui faranno fede esclusivamente ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. L’Azienda si riserva la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, nel caso di reiterati inadempimenti (almeno tre ) notificati per iscritto della seguente tipologia: - per mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati; - omessa sostituzione del Codice Civileprestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato ove espressamente richiesto; - ritardo nella fornitura del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati nel capitolato. L’Azienda inoltre si riserva la medesima facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., anche nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno □.sopravvenuto stato fallimentare (o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede altra procedura concorsuale); □.subappalto o cessione di gara - frode nella esecuzione contratto; □.perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca□.negligenza, decadenza, annullamento delle eventuali licenze dolo e/o autorizzazioni prescritte inadempimento da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, parte dell’Agenzia che renda impossibile la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità prestazione del servizio; - reiterate situazioni □.ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell’Agenzia per motivi non dipendenti da causa di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaforza maggiore. In caso di risoluzione del contratto si l’Azienda procederà all’incameramento all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta odefinitiva, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi fatti salvi i danni e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatospese.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o raccomandata a.r., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: - frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo o di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatariolegge da parte dell’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore- mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a mezzo PECseguito di interruzione, diffida ad adempiere entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione forza maggiore; - perdita di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziorequisiti soggettivi/oggettivi necessari per l’esecuzione dell’Appalto; - stato condanna, con sentenza passata in giudicato, di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti un legale rappresentante dell’Appaltatore per l'esercizio qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari che, per la loro natura e gravità, incidano sull’affidabilità e sulla moralità della propria impresa e lo svolgimento del contrattostessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine; - revoca, decadenza, annullamento o cessazione degli effetti delle eventuali licenze e/o autorizzazioni prescritte da norme in base alle quali il Fornitore esercita la propria attività mediante le Fibre Ottiche, in virtù di legge speciali decisione definitiva e generali non impugnabile di cui al presente capitolatoorgani competenti dell’Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di regolamentazione e/o dell’Autorità giudiziaria; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatomancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - inadempienza accertata alle norme raggiungimento di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi un importo complessivo di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare penalità applicate pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento (diecipercento) del corrispettivo contrattuale; - cessione dell’Aziendatotale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per cessione ramo il periodo di attività oppure nel caso vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di concordato preventivolegge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia; - esito positivo degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente; - sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte dell’Appaltatore o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore; - irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001; - mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta stessa; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro tutto o di pignoramento a carico dell’impresaparte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto; Il Politecnico - esito negativo del controllo di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli artarticoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 1453 Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e 1454 consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del C.C., in caso Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoassunti con la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, salvo in ogni caso nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico. Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità termine indicato, così come il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della cauzione definitiva risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove richiesta onecessario, ad escutere la cauzione. Resta, in alternativaogni caso, l’applicazione fermo il diritto della Committente di una penale applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all’Appaltatore per il mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in misura danno delle attività contrattuali non inferiore al 10 per cento del valore eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaL’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in caso tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di risoluzionemezzi, la facoltà di interpellare il secondo classificatomateriali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Cliente ha inoltre facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civileex art.1456 c.c., nei previa dichiarazione da comunicarsi a ESCo con raccomandata A/R scritta, per i seguenti casimotivi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione • Interruzione del servizio con personale protratto, senza giustificato motivo, per 15 giorni anche non regolarmente assunto consecutivi nell’arco dell’intera durata contrattuale, o contrattualizzato3 giorni consecutivi; - • Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico; • Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoromaestranze; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi • Gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, contrattuali che compromettano la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni • Mancata realizzazione delle opere entro l’inizio della seconda stagione di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione riscaldamento successiva alla stipula del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del dannoassenza di comprovati ritardi derivanti da impedimenti di natura giuridica o amministrativa. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la ESCo ha facoltà di risolvere di diritto il contratto contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Cliente con raccomandata A/R scritta, per i seguenti motivi: • Dichiarazioni false o mendaci sui consumi storici di combustibile, di cui all’Allegato 8 – Dichiarazione dei consumi storici per riscaldamento e si riserva il acqua calda sanitaria” e all’Allegato 9 – “Dichiarazione dei consumi storici di energia elettrica”; • Mancato pagamento in tal caso del alle rispettive scadenze di due fatture consecutive; • Alterazione, modifiche, manomissioni delle apparecchiature di misura e di regolazione installate presso l’impianto; • Cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti vandalici e/o dolosi, eventi fortuiti e/o accidentali, calamità naturali, guerre sommosse o scioperi, contingentamento dei combustibili o interruzione dei trasporti). • A seguito di un andamento anomalo ed ingiustificato dei consumi comprovato da una Relazione tecnica effettuata da una società terza, nominata congiuntamente o disgiuntamente da entrambi le parti. Ad eccezione della risoluzione per cause di forza maggiore, ESCo avrà diritto ad un corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore pari al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto corrispettivo previsto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorecesso.
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Samples: Contratto Di Rendimento Energetico Con Garanzia Di Risultato E Finanziamento Tramite Terzi
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Il presente Xxxxxxxxx si considererà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. in tutte le ipotesi previste in Contratto e qualora: risulti che l’Appaltatore ha eseguito i Servizi utilizzando materiali preventivamente rifiutati dalla Committente; l’Appaltatore ceda a terzi il Contratto o i crediti a qualunque titolo derivanti dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECContratto, in assenza dell'autorizzazione della Committente o violi le ulteriori previsioni di cui faranno fede esclusivamente la data all’art. 34. “Divieto di cessione del Contratto e ora di trasmissione cessione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatariocredito”; entro 3 l’Appaltatore ritardi a pagare per oltre 30 giorni dalla data scadenza il proprio personale e/o propri subappaltatori; l’Appaltatore non fornisca la prova della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanostipulazione delle Polizze e dei premi pagati entro i termini stabiliti dall'art. 23. “Copertura Assicurativa”, qualora non riceva giustificazioni oppurecomma 1, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel ovvero – nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoo più delle Polizze fosse inadeguata, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatoreannullata, dichiarata nulla, risolta o, comunque, divenga per qualunque motivo inefficace – non provveda a mezzo PECsostituirla, diffida ad adempiere entro il termine stabilito nel medesimo articolo, con una nuova e adeguata polizza assicurativa; la/e Fideiussione/i siano annullate, dichiarate nulle, risolte o, comunque, divengano per qualunque motivo inefficaci e l’Appaltatore non provveda a sostituirle con nuove garanzie bancarie/assicurative dello stesso contenuto rilasciate da primari istituti bancari/assicurativi di quindici giorni dalla ricezionegradimento della Committente; l’Appaltatore venga messo in stato di liquidazione, di fallimento o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire le attività oggetto di Appalto; l’Appaltatore violi quanto previsto negli artt. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento 6. “Durata dei Servizi e termini di realizzazione dell’Appalto e Consegna aree”, 5. “Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa”, 7. “Trasporti”, 17. “Garanzie”, 22. “Variazioni ai Servizi e nuovi prezzi”, 24. “Fideiussioni”. 25. “Subappalto”, 30. “Penali”, 33. “Brevetti, Proprietà Industriale ed Informazioni Riservate”, 35. “Trasparenza dei prezzi” del Contratto; l’Appaltatore violi anche una sola delle previsioni di cui agli artt. 27. “Adempimenti e obblighi di comunicazione dell’Appaltatore”, 28. “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” e 29. “Sicurezza e Ambiente” del Contratto. Restano salve le previsioni di cui all’art. 1454 e seguenti cod. civ.. L’Offerta presentata dall’Appaltatore include le dichiarazioni (“Dichiarazioni Generali”) rilasciate dallo stesso sotto la sua piena e diretta responsabilità. Come previsto con il rilascio di dette Dichiarazioni Generali, nel termine predettocaso in cui, si procederà successivamente alla risoluzione conclusione del presente Contratto, venga rilevata l’inesattezza e/o la mendacità ovvero muti la circostanza oggetto anche di una sola di tali dichiarazioni, la Committente avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto per inadempimento del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contrattocontraente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artcod. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattociv., salvo in ogni caso ed impregiudicato il diritto al risarcimento del dannodanno della Committente. È espressamente inteso Si conviene inoltre che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nell’ipotesi in cui entro 45 giorni dalla Data di efficacia dello stesso, o in ogni caso entro diverso termine pattuito tra le Parti, l’Appaltatore non abbia consegnato alla Committente i documenti di seguito indicati, ovvero nel caso in cui, ove consegnati, gli stessi abbiano un contenuto non soddisfacente per la Committente: comunicazione, conforme al modulo allegato, attestante il numero del conto corrente dedicato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 13 agosto 2010 n. 136, nonché le generalità e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutacodice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo; copia della Fideiussione richiesta ai sensi dell’articolo 24. “Fideiussioni”. In ogni caso i documenti di cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto e, qualsivoglia loro modifica o variazione dovrà essere dall’Appaltatore comunicata senza indugio alla Committente, la quale avrà, in difetto di comunicazione o in ragione del contenuto di tali variazioni, la facoltà di procedere con la risoluzione del Contratto, salvo il diritto al maggior danno. Nel caso di risoluzione del contratto Contratto, spetterà all’Appaltatore soltanto il pagamento della parte dei Servizi effettivamente e correttamente eseguita, salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire per il completamento dei Servizi, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempimento dell'Appaltatore. Per quanto non previsto nei commi precedenti, si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento applica l’art. 108 del valore del contrattoD.Lgs. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificaton. 50/2016.
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Risoluzione. Ogni inadempienza Il mancato adempimento da parte del Cliente, ovvero, dell’Utilizzatore anche di una sola delle previsioni contenute agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione artt.: 2 (Oggetto); 5 (Requisiti hardware e software); 7 (Corrispettivi del contratto Servizio), 8 (Accesso al Servizio), 11 (Divieti) e 15 (Responsabilità del Cliente) delle presenti Condizioni generali di Contratto, nonché di quanto previsto nel Manuale operativo, darà facoltà a Namirial di considerare il Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. La risoluzione opererà di diritto al semplice ricevimento da parte del Cliente di una comunicazione, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o via PEC, in cui faranno fede esclusivamente contenente la data contestazione dell’inadempienza e ora l’intendimento di trasmissione avvalersi della risoluzione stessa. Dal momento del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data ricevimento della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazionicomunicazione, il Cliente avrà 48 (quarantotto) ore di tempo per scaricare dalle proprie caselle tutti i documenti ivi contenuti; decorso il suddetto termine il Politecnico detto periodo, le caselle saranno definitivamente disattivate. In caso di Milanomancato pagamento dei corrispettivi spettanti a Namirial o alla LRA incaricata della distribuzione del Servizio, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato attivazione ovvero di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti rinnovo delle caselle PEC entro i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocatermini contrattualmente stabiliti, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, il Gestore si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contrattosospendere il Servizio reso (bloccando i messaggi della/e casella/e PEC assegnata/e al Cliente, sia in entrata che in uscita), sino a un massimo di 30 (trenta) giorni, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.comunicazione scritta, in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoprocedendo successivamente alla risoluzione, salvo ove l’inadempimento persista; resta espressamente inteso che al Cliente non spetterà in ogni caso il alcun rimborso, indennizzo o risarcimento di sorta da parte del dannoGestore. È espressamente inteso In caso di assoggettamento di una delle parti a fallimento o ad altra procedura concorsuale, l'altra parte avrà diritto di recedere senza alcun preavviso e onere dal presente Contratto. Le eventuali differenti condizioni di risoluzione apposte da Namirial sul Modulo di richiesta prevalgono sulle condizioni standard previste nel presente articolo. Art. 17 Cessazione del Servizio Il Cliente prende atto che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso recesso o di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione Contratto non sarà più possibile accedere alle caselle di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoposta elettronica certificata decorse 48 (quarantotto) ore dalla relativa comunicazione di recesso o risoluzione. Il Politecnico Cliente, pertanto, si impegna ad informare l’Utilizzatore di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservaquanto sopra, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatosollevando Namirial da qualsiasi responsabilità derivante dal suddetto mancato accesso.
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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Posta Elettronica Certificata “Sicurezza Postale®“
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sia il Factor che il Fornitore possono chiedere la risoluzione del contratto. Il Factor potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, stesso ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto dandone comunicazione al Fornitore a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., mezzo lettera raccomandata in caso di inadempimento dell’appaltatore anche violazione di uno solo qualsiasi degli obblighi previsti da … Clausola relativa a … [“Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti” - cfr. §3.2], … [“Informazione” - §4.1], … [“Rapporti con i Debitori” - §4.2], … [“Collaborazione”- §4.3], … [“Pagamento anticipato del corrispettivo” -§5.2] del presente contratto. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e nei limiti dell’utilità ricevutagaranzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di risoluzione scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del contratto rapporto entro ... dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel … [Clausola relativa a… “Pagamento anticipato del corrispettivo” - cfr. §5.2] relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora(1) - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoconsidereranno ad ogni effetto risolte. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in In caso di risoluzioneritardo nell' adempimento dell'obbligo di restituzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatosulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Non prevista. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI □NO Valori di riscatto e riduzione Riscatto totale Possibile a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto a mezzo Contratto e purché l’Assicurato sia in vita. Il valore di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECriscatto è pari alla somma di quanto indicato ai seguenti punti 1 e 2: 1. il capitale assicurato relativo alla Gestione Separata, in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente, eventualmente rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione prevista il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui faranno fede esclusivamente perviene alla Società la richiesta di riscatto sottoscritta dall’avente diritto; e 2. il controvalore in Euro del capitale espresso in quote di ciascuno dei Fondi Interni selezionati dal Contraente, calcolato in base al valore unitario delle quote di ciascun fondo rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data e ora alla data di trasmissione del Politecnico ricevimento, da parte della Società, della richiesta di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuneriscatto sottoscritta dall’avente diritto. Nel caso in cui la richiesta sia rilevata una situazione formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto, oppure avvalendosi del Servizio di grave inadempimento, il Politecnico firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, documenti in formato elettronico ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box, da lunedì a venerdì, per data di ricevimento si intende il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet e sottoscritta il sabato o nei casi giorni festivi, per data di ricevimento si intende il primo giorno lavorativo successivo al giorno di sottoscrizione della richiesta stessa. I predetti servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dai patti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione. Ai fini della determinazione dei controvalori in Euro, i capitali espressi in quote di integrità ciascun Fondo Interno vengono decurtati delle quote prelevate dalla Società per l’eventuale costo relativo all’opzione “LOSS PROTECTION”, limitatamente al periodo trascorso dalla data di decorrenza o dalla precedente ricorrenza annuale del Contratto alla data di calcolo del valore di riscatto. Per il Politecnico Fondo Interno CREDITRAS PROTETTO 80 TREND il valore di Milano si riserva riscatto totale è dato dal numero di quote acquisite alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il maggiore tra: 1. il valore unitario delle quote del Fondo Interno rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall’avente diritto; e 2. il valore protetto pari all’80% del più alto valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo Interno a partire dalla data di inizio operatività del fondo medesimo (27 gennaio 2020). L’eventuale differenza positiva tra il valore protetto di cui al punto 2., e il valore unitario definito al punto 1. viene corrisposta alla Società da UniCredit Bank AG, società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Sul valore di riscatto possono essere applicate delle penali determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio corrisposto alla data di richiesta del riscatto, come riportato nella tabella “Costi per riscatto” all’interno della Sezione “Quali costi devo sostenere?”. La liquidazione del valore di riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto. Riscatto parziale Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita, il Contraente ha la facoltà di risolvere chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che l’importo lordo riscattato ed il contratto complessivo capitale residuo non risultino inferiori a 2.500,00 euro. Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri relativi al riscatto totale, fatto salvo l’ulteriore addebito di una commissione pari a 20,00 euro prelevata in maniera proporzionale alla composizione percentuale di investimento sulla Gestione Separata e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutasu ciascun Fondo Interno risultante alla data di operazione di riscatto. In caso di risoluzione riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il complessivo capitale residuo. Non sarà possibile effettuare riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoContratto.
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Risoluzione. Ogni Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del contratto procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanotermine, l’amministrazione, qualora non riceva ritenga valide le giustificazioni oppureaddotte, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, contratto nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - ✓ frode nella esecuzione del serviziodell’appalto; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto✓ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione ✓ manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoappaltato; - ✓ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, infortuni e la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 ✓ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoanche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; - ✓ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appalto; ✓ cessione del servizioContratto, al di fuori delle ipotesi previste ✓ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di ✓ concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario; Il Politecnico ✓ inottemperanza agli obblighi di Milanotracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, in qualità di committenten. 136; ✓ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si riserva la facoltà di disporre la verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.per le motivazioni sopra riportate, in caso l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattotutti i danni, salvo in ogni caso diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire all'Appaltatore venga meno uno o più servizi dei requisiti generali e speciali previsti dal presente Capitolato bando e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committentedalla vigente normativa, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione avvalersi delle seguenti cause risolutive anche ai sensi dell'Art.1456 c.c.: ⬧ nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate; ⬧ nel caso previsto dal Cap. 20 del presente CSA; ⬧ nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artcosì come indicato al Cap. 1453 e 1454 2 del C.C., in presente C.S.A.; ⬧ nel caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattodi natura contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio; ⬧ nel caso di perdita dei requisiti subappalto non autorizzato; ⬧ nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà dare comunicazione all'Appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui all’artne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. 80 del D. LgsIl mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne' a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti L'Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di integrità contraddittorio personale fra le parti. Entro il Politecnico termine di Milano ulteriori trenta giorni l'Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva. Avvenuta la risoluzione, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite. In ogni caso, nell'ipotesi in cui alcuna delle cause predette sia direttamente ed esclusivamente riferibile ad una Impresa mandante, l'Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di risolvere il contratto autorizzare la sua sostituzione, fermo restando l'effetto risolutivo parziale e l'applicazione delle sanzioni nonché ogni altra pretesa risarcitoria nei confronti del Raggruppamento. L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. L'Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in tal caso base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, operare la facoltà di interpellare il secondo classificatocompensazione tra i due importi.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato contratto e dalla legislazione vigente. - Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme nel contratto o nel verbale di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità avvio anticipato del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di MilanoAl verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancato rispetto delle urgenze di intervento in caso di guasto; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Mancata redazione e consegna delle schede nei termini previsti; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub- fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificato.i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in In caso di inadempimento dell’appaltatore da parte del Fornitore anche di a uno solo degli obblighi previsti dal assunti con la stipula del presente contrattoContratto che si protragga oltre il termine, salvo non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in ogni caso tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. È espressamente inteso In ogni caso, si conviene che in caso AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di perdita dei requisiti diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nei casi di cui all’artagli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 5 (Consegna dei Mezzi), 8 (Verifiche, controlli ed accettazione), 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Penali), 13 (Cauzione), 14 (Riservatezza), 17 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 19 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 20 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al Patto di Integrità di Roma Capitale), 29 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione). 80 In tutti i casi di risoluzione del D. Lgspresente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva In ogni caso, resta salva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso AMA di procedere all’esecuzione del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta opresente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoimputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano 14.1 TERNA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno: − nel caso in cui la fideiussione sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dal presente contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oentro dieci (10) giorni lavorativi, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura o non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, venga rinnovata negli stessi termini in caso di risoluzioneproroga del contratto; − nel caso in cui non venga reintegrata la fideiussione entro i dieci (10) giorni lavorativi dall’avvenuta escussione o dalla richiesta di integrazione per insufficienza della stessa alla copertura della esposizione massima consentita, secondo quanto previsto nel Regolamento del sistema di garanzie; − nel caso in cui gli impianti dell’Utente del dispacciamento non siano dotati dei dispositivi necessari a garantire l’integrazione dei punti di dispacciamento rilevanti nel sistema di TERNA; − nel caso in cui l’unità di produzione rilevante, l’unità di importazione e l’unità di produzione non rilevante nella disponibilità dell’Utente del dispacciamento non siano iscritte al RUP/ Registro Unità di Produzione non Rilevanti o l’iscrizione sia stata revocata. In tali casi la facoltà risoluzione ha luogo previo invio da parte di interpellare TERNA di una comunicazione scritta di diffida con l’indicazione del termine decorso il secondo classificatoquale in contratto si intende risolto. Resta fermo in ogni caso che l’Utente del dispacciamento può adempiere le proprie obbligazioni entro il termine indicato nella comunicazione di diffida di TERNA e che, in tale caso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scrittaattinenti alla sicurezza sul lavoro, inoltrata a mezzo PECil responsabile unico della procedura propone alla stazione appaltante, in cui faranno fede esclusivamente la data relazione allo stato della prestazione e ora alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, l’opportunità di trasmissione procedere alla risoluzione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunepresente atto. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentorisoluzione, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatorel'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico In caso di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 comportamenti dell'appaltatore che si concretizzano in grave inadempimento alle obbligazioni del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali atto tale da compromettere la qualitàbuona riuscita della prestazione assunta, il responsabile unico della procedura redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente che devono essere accreditate Luogo di emissione Ancona REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE all'appaltatore e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie contro deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la regolarità e stazione appaltante dispone la continuità risoluzione del servizio; - reiterate situazioni di mancato presente atto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della prestazione ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione alle previsioni del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per “progetto esecutivo”, viene assegnato all’appaltatore un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendatermine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni solari, per cessione ramo compiere le prestazioni in ritardo, e vengono inoltre date le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di attività oppure nel caso di concordato preventivoricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanoil responsabile della procedura verifica, in qualità contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di committentedue testimoni, si riserva gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico della procedura. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la facoltà stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, delibera la risoluzione del presente atto. Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.dispone, in caso con preavviso di inadempimento dell’appaltatore anche 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle consistenza delle prestazioni già eseguite eseguite, e nei limiti dell’utilità ricevutala relativa presa in consegna. In caso di risoluzione Contestualmente all’avvio del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso procedimento di risoluzione, la facoltà stazione appaltante provvede alla nomina dell’organo di interpellare verifica di conformità, ancorché il secondo classificato.presente atto preveda la disciplina di attestazione della regolare esecuzione. Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante delibera la risoluzione del presente atto. Contestualmente all’avvio del procedimento di risoluzione, la stazione appaltante provvede alla verifica per accertare:
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del recedere dal contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli arta seguito del conferimento dell'incarico in argomento, anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 15 giorni, nel caso in cui l'incaricato non ottemperi agli adempimenti previsti dal relativo contratto, su motivata richiesta della Capo Area Servizi alla Cittadinanza. 1453 e 1454 del C.C., Il contratto è revocabile in qualsiasi momento in caso di inadempimento dell’appaltatore grave impedimento che renda non proseguibile il rapporto instaurato con il professionista senza che la persona incaricata possa accampare diritti o pretese di sorta, fatta eccezione per il compenso pattuito per le prestazioni rese. L'Amministrazione Comunale si riversa la facoltà di revocare l'incarico anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita violazione del Codice di Comportamento nazionale dei requisiti dipendenti pubblici e del Codice di cui all’artcomportamento del Comune di Russi. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di recedere dal contratto in argomento, anche prima della scadenza, per motivate esigenze organizzative, con preavviso di almeno 15 giorni. Lo stesso preavviso pari ad almeno 15 giorni dovrà essere rispettato dall'incaricato, nel caso in cui, per giustificato motivo, intenda recedere dal relativo contratto. In questo ultimo caso spetta all'incarico il compenso economico per la facoltà di risolvere il contratto prestazione già fornita e si riserva il pagamento determinato in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutarelazione al risultato utile derivato. In caso di risoluzione del prestazioni inadeguate o inadempienze contrattuali, l’Ente provvederà a contestarle tempestivamente al professionista, il quale dovrà uniformarsi alle condizioni previste dal contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione nel termine perentorio fissato dal Comune di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoRussi.
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Samples: www.comune.russi.ra.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario Il Contraente può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre richiedere la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., : - in caso di inadempimento dell’appaltatore anche vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di uno solo altro veicolo previa consegna di copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita; In tal caso la compagnia provvede alla restituzione del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita. Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che stessi documenti; - in caso di perdita dei requisiti furto o rapina, previa consegna di cui all’artcopia della relativa denuncia nonché distruzione del Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oil Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, in alternativaal netto di imposte e oneri parafiscali, l’applicazione dal giorno successivo alla data di una penale in misura non inferiore al 10 per cento denuncia di furto del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, veicolo; - in caso di risoluzionedemolizione, previa a) consegna della copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; b) distruzione del Certificato e Carta Verde, se ancora in suo possesso; c) rilascio di una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio; - in caso di distruzione o esportazione definitiva, previa a) consegna dell’attestato del P.R.A. che certifica la facoltà restituzione della carta di interpellare circolazione e della targa; b) distruzione del Certificato e Carta Verde; c) rilascio di una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il secondo classificatoContraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio. Qualsiasi persona giuridica e/o persona fisica che sia in possesso di un attestato di rischio precedente almeno di 5 anni con assenza di sinistri. Toyota Insurance Management SE percepisce una commissione inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto delle imposte e del contributo SSN.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti hanno l’obbligo di risolvere l’Accordo quadro e i Contratti Derivati nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del contratto a mezzo D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Committenti hanno la facoltà di comunicazione scrittarisolvere l’Accordo Quadro e i Contratti Derivati nei casi seguenti : - quando sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, inoltrata a mezzo PECche proponga lo scioglimento, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il suddetto termine il Politecnico di Milanoconcordato con i creditori, qualora non riceva giustificazioni oppureovvero, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel nel caso in cui sia rilevata una situazione venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario; - quando il Concessionario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dei servizi. - quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; - in caso di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio; - stato in caso di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa gravi e lo svolgimento ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere costituire un pericolo grave ed immediato per la qualità, la regolarità salute e la continuità del serviziol’incolumità dei lavoratori; - reiterate situazioni in caso di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o violazioni degli inadempimenti nell'esecuzione del servizioin materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi relativi al subappalto; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendain ogni caso in cui, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione successivamente alla stipula del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 intervengano a carico del C.C.concessionario situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, in caso motivi di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti del Concessionario tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali. Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all’artai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva La Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Committenti espletano la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso procedura di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 dalla normativa vigente, se espressamente indicate o, negli altri casi, mediante lettera di contestazione, inviata via pec al Concessionario, del D.Lgs.50/2016Responsabile del Procedimento con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore. L’amministrazione si riservaQualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dal Concessionario non siano ritenuti accoglibili e adeguati, in caso le Amministrazioni Committenti adottano i conseguenti provvedimenti e ne danno comunicazione al Concessionario. Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Le Amministrazioni Committenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante tutti i casi di risoluzione e devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it
Risoluzione. Ogni inadempienza Salvo i casi di forza maggiore, ADP avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere “ipso jure” il contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata della Ditta, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio o delle attività gestionali generali della ADP, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi: - inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010; in particolare qualora le transazioni oggetto del contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.136/2010; - in tutti i casi in cui nei contratti con i sub appaltatori e sub contraenti delle filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto la Ditta appaltatrice in relazione ai lavori, servizi o forniture di cui al contratto, non sia stata inserita idonea clausola relativa agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; - sospensione del servizio per fatto imputabile alla Ditta; - recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, con l’applicazione di almeno 6 (sei) penalità nel corso dello stesso anno; - per fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della Ditta appaltatrice; - inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza; - in caso di cessione anche parziale del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora o subappalto non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoautorizzati, il Politecnico contratto si intenderà risolto di Milano invierà all’appaltatorediritto, a mezzo PECai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Inoltre, diffida ad adempiere entro il termine ADP avrà la facoltà di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà procedere alla risoluzione di diritto del contrattocontratto stesso, ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell’assuntrice, con riserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e l’assuntrice, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali. Il Politecnico Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto la Ditta, oltre ad incorrere nella perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di Milano ha inoltre facoltà penale, sarà tenuta al completo risarcimento di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti danni, diretti e indiretti nonché al rimborso delle maggiori spese che ADP dovrà comunque affrontare per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocail rimanente periodo contrattuale. In tutti i casi previsti nel presente articolo, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva ADP avrà la facoltà di disporre la risoluzione del contrattoaggiudicare il servizio, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.mediante formale provvedimento di aggiudicazione, alla ditta collocata al posto immediatamente successivo in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatograduatoria.
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Samples: www.aeroportidipuglia.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano La Società si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e si riserva costituzione in mora della controparte, a mezzo lettera pec e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni. Il direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il pagamento in tal caso cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite procedimento. Acquisite e nei limiti dell’utilità ricevutavalutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento ai sensi dell’articolo 108 del Codice. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato alla Società prima della sottoscrizione del presente contratto una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ove di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall’art.103 D.Lgs. n.50/2016. La cauzione è costituita mediante polizza fideuissoria assicurativa/bancaria emessa da [•] il [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta oscritta, in alternativacon rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, l’applicazione ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattocui all’art.1957 Codice Civile. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in In caso di risoluzioneescussione totale o parziale della garanzia, la facoltà Contraente ha l’obbligo di interpellare reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il secondo classificatotermine di 15 giorni. Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
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Samples: Accordo Quadro
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data Ai sensi e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunic.c., la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso contratto, oltre che al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli specifici del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In Codice, anche nelle seguenti fattispecie: - nel caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ofrode, in alternativaa qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; - nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto; - nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio; - nel caso di subappalto non autorizzato; - nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; - nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’Art.3 della Legge 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni. - perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; - procedimenti penali a carico dei soggetti apicali dell’Appaltatore dai quali emergano gravi fatti tali da determinare il venir meno del rapporto fiduciario con l’Appaltatore In tali ipotesi la Stazione Appaltante dovrà dare comunicazione all’Appaltatore dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il Politecnico mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne’ a proporre domanda di Milano può inoltre risolvere risoluzione in via ordinaria. L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti. Entro il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016termine di ulteriori trenta giorni la Stazione Appaltante comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva. L’amministrazione si riserva, in caso di Avvenuta la risoluzione, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite. In ogni caso, nell’ipotesi in cui alcuna delle cause predette sia direttamente ed esclusivamente riferibile ad una Impresa mandante, l’Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di autorizzare la sua sostituzione, fermo restando l’effetto risolutivo parziale e l’applicazione delle sanzioni nonché ogni altra pretesa risarcitoria nei confronti del Raggruppamento. L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. La Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque la Stazione Appaltante avrà facoltà di interpellare differire il secondo classificatopagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire l’Impresa mandataria qualora ricorrano le condizioni di legge.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli L’inosservanza degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione concernenti il personale e indicati all’art. 4 determina l’immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, a mezzo tutto rischio e danno dell’assuntrice con riserva altresì di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanorisarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non riceva giustificazioni oppurevenga effettuato secondo quanto pattuito e l’assuntrice, ricevutelediffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non le ritenga valideprovveda, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici tre giorni dalla ricezionerelativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoIn particolare, si procederà alla il Comune di Cormano può richiedere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del servizioCodice civile; - stato per motivi di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contrattopubblico interesse; - revocain caso di frode, decadenzagrave negligenza o contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali - in caso di cessione dell’azienda, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunicessazione dell’attività, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria fallimento e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadell’aggiudicatario; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., - in caso di inadempimento dell’appaltatore anche cessione del contratto; - nei casi di uno solo morte dell’aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell’aggiudicazione; - nel caso in cui nell’esecuzione del servizio non vengono rispettate le modalità operative previste dal Capitolato Tecnico; - in caso di violazione degli obblighi previsti dal nel presente contrattoCapitolato speciale. Xxx l’Ente ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, salvo in ogni caso dovrà contestare per iscritto alla controparte, fermo restando il risarcimento del dannotermine di 10 giorni per le contro-deduzioni. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’artDecorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di La risoluzione del contratto si procederà all’incameramento comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ocauzione, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere salvo il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorisarcimento dei maggiori danni.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattoCodice Civile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di 1453, il Comune può risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, contratto di concessione nei seguenti casi: - rifiuto □ reiterate gravi inosservanze di norme legislative e di regolamenti; □ quando sia intervenuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione carico del servizio; - Concessionario stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa fallimento, liquidazio- ne, di cessazione di attività e lo svolgimento di qualsiasi altra condizione equivalente; □ gravi negligenze e/o inadempienze nell'esecuzione del contratto; - revoca, decadenza, annullamento contratto tali da compro- mettere sia la regolarità sia la qualità delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali prestazioni di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto □ cessione ad altri, in tutto o contrattualizzatoin parte, sia direttamente, sia indirettamente per inter- posta persona dei diritti e degli obblighi inerenti la concessione; - inadempienza accertata alle norme □ mancato rinnovo da parte degli Enti competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; □ inosservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli in materia di lavoro e previdenza, preven- zione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché inosservanza di norme igienico sanitarie; □ sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del rispetto dei contratti collettivi Concessionario di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali fatti che com- portino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutapatrimoniale. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta orisoluzione, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione, limitata- mente alla ordinaria amministrazione, fino al nuovo affidamento, in alternativa, l’applicazione di una penale corrispondenza del quale viene trasferita la titolarità della concessione in misura non inferiore capo al 10 per cento del valore del contrattoConcessionario su- bentrante. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in In caso di risoluzione, il Comune riscuote la facoltà garanzia definitiva prevista. In tale evenienza al Comune sono, inoltre, dovuti: □ le penali così come sopra definite e gli altri costi sostenuti o da sostenere in con- seguenza della risoluzione del contratto; □ il danno derivante dalla mancata eventuale gestione dei servizi di interpellare il secondo classificatomanutenzione ordinaria e/o straordinaria e dagli eventuali impegni di adeguamento strutturale con- tenuti nel contratto, da parte del Concessionario. La valutazione del danno è definita in contraddittorio tra le parti.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del Il Comune di Molfetta potrà risolvere il contratto a mezzo di comunicazione scrittaprima della sua naturale scadenza, inoltrata a mezzo PEC, nel momento in cui faranno fede esclusivamente la data gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data concessionario, circa il rispetto della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanonormativa previdenziale, qualora non riceva giustificazioni oppureassistenziale ed antinfortunistica sull’impiego degli addetti all’impianto in argomento (soci, ricevuteledipendenti, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunecollaboratori od operanti ad altro titolo). Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoIn tali casi, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, Comune provvederà a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artassegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell’esame delle osservazioni formulate. Costituirà causa di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 C.C.: -. mancata restituzione dell’area e dell’impianto oltre i termini di aggiudicazione - l’applicazione di oltre tre penali nell’arco di un anno; - il fatto che la gestione si renda colpevole di frodi o applichi orari inferiori e/o tariffe superiori a quelli approvati dalla Giunta Comunale; - l’apertura di una procedura concorsuale a carico del Codice Civile, nei seguenti casi: concessionario; - rifiuto a garantire uno l’inadempienza nell’attuazione del programma degli eventuali investimenti/migliorie proposti e delle manutenzioni ordinarie; - la sub concessione/subappalto in violazione di quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 11 e/o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata dichiarato in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioofferta; - stato l’accertamento di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall’art. 3 della propria impresa e lo svolgimento del contrattolegge 136/2010; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo violazione degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs17 (norme di comportamento). n. 50/2016 e nei Nei casi previsti dai patti sopraelencati, la risoluzione si verifica di integrità diritto nel momento in cui il Politecnico Comune dichiara al concessionario l’intenzione di Milano si riserva la avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il concessionario ha facoltà di risolvere il contratto e si riserva il recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva (31 agosto), dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). L’esercizio di tale facoltà è soggetto al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale penale, il cui importo è così definito: - entro il primo anno della concessione, pari al contributo annuale definito in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare sede contrattuale; - entro il secondo classificatoanno della concessione, pari all’80% del contributo annuale definito in sede contrattuale; - entro il terzo anno della concessione, pari al 60% del contributo annuale definito in sede contrattuale.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto Oltre a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunequanto previsto dall’art. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede Civile per i casi di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata inadempimento alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: - qualora si verificassero da parte del concessionario di gestione fatti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio; - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’affidatario; - in caso di cessione dell’attività ad altri; - in caso di subconcessione non autorizzata; - per interruzione non motivata del servizio; - per inadempienze reiterate, accertate e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo debitamente rilevate dall'Amministrazione Comunale; La risoluzione deve essere comunicata al concessionario gestore con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. raccomandata A.R. o altre forme di comunicazione (notifica, pec, ecc…); In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oil Comune potrà scegliere o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoattribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all’affidatario. Il Politecnico Comune di Milano può inoltre risolvere Canosa Sannita si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto nei casi e in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con le modalità previste dall’art.108 la motivazione della revoca, da notificarsi a cura del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso Comune di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoCanosa Sannita.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Qualora il servizio divenisse insoddisfacente, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni, le Amministrazioni comunali si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno alla Ditta Aggiudicataria, comunicando a mezzo quest’ultima le ragioni tramite Raccomandata A/R e senza ulteriori formalità. In tal caso, le Amministrazioni comunali incamera la cauzione, con salvezza del risarcimento di comunicazione scrittatutti i danni subiti e subendi. Le parti convengono che, inoltrata oltre a mezzo PECquanto è genericamente previsto dagli artt. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in cui faranno fede esclusivamente costituiscono motivo per la data e ora di trasmissione risoluzione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave contratto per inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileC.C., nei le seguenti casifattispecie: - rifiuto mancata assunzione del servizio alla data stabilita _ inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato; _ apertura di una procedura di fallimento a garantire uno carico dell’Azienda Appaltatrice; _ messa in liquidazione o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede altri casi di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di cessione dell’attività ad altri _inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali relative al personale dipendente e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto mancata applicazione dei contratti collettivi di lavorocollettivi; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere _ ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la qualità, la regolarità e la continuità prosecuzione dell’affidamento compreso quanto previsto all'art. 6 del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artCapitolato speciale. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte delle Amministrazioni comunali con Raccomandata A/R, con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatosubendi.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del contratto Codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida a mezzo adempiere di comunicazione scritta, inoltrata 15 giorni a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di trasmissione risoluzione per inadempienza degli ETS il Comune di Sacile liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunedanno. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecivile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi: - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner; - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di un ETS partner; - interruzione non motivata delle attività; - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto esecutivo - quando gli ETS partner si rendano colpevoli di frode; - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative; La presente convenzione potrà, inoltre, essere risolta nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di per accertata inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali degli obblighi di cui al presente capitolato“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sacile” i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Sacile; - esecuzione per mancata osservanza delle disposizioni impartite dal SSC e dalla Cabina di Regia del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoprogetto. - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss.mm.ii., laddove applicabile in relazione all’importo del contributo; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, cancellazione dell’ETS partner dall'Albo delle associazioni di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro volontariato o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione promozione sociale ovvero mancata iscrizione nel Registro Unico nazionale del contratto, previa diffida ad adempiere Terzo Settore ai sensi degli artdel D. Lgs. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in 117/2017 o comunque nel caso di perdita dei requisiti di cui all’artpartecipazione alla selezione, dichiarati nell'Istanza di partecipazione. 80 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti Comune di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oSacile, in alternativaforma di comunicazione a mezzo PEC, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatovolersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
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Risoluzione. Ogni Trova applicazione quanto disposto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il presente contratto potrà essere risolto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c. dalla CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e/o per gravi ritardi e sospensioni e/o esecuzioni parziali o intempestive delle attività affidate o qualora il Consulente non ottemperi alle indicazioni impartite dalla CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso rapporto instaurato con il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora presente incarico non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, potrà dichiararsi se non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il termine quale, il presente Contratto s’intenderà risolto di quindici giorni dalla ricezionediritto e in danno al Consulente, con il diritto da parte della Cassa di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Consulente per il risarcimento del danno. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoIn ogni caso, si procederà alla risoluzione conviene che la Cassa potrà risolvere di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Consulente tramite PEC e senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, il presente Contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi: - rifiuto qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Consulente nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a garantire uno perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa; mancata copertura assicurativa per responsabilità civile; negli altri casi di cui agli articoli 8 (Fatturazione elettronica e tracciabilità) 10 (Riservatezza), 12 (Divieto di cessione), 14 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione); qualora nei confronti del Consulente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede misure di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali prevenzione di cui al presente capitolatocodice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - esecuzione in caso di irrogazione di sanzioni interdittive, o misure cautelari, di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; morte del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatoTitolare dell'Impresa (in caso di Ditta individuale); - inadempienza accertata alle delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi personale; negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto. La risoluzione si verifica di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal diritto quando la CNPADC dichiari al Consulente, a mezzo raccomandata A.R. o PEC che intende avvalersi della presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere clausola risolutiva ai sensi degli artdell’art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta1456 c.c. In caso tali casi è esclusa qualunque responsabilità della CNPADC nei confronti del Consulente il quale, a richiesta della CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti. In tutti i casi di risoluzione del contratto Contratto, la CNPADC ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, è fatto salvo il diritto della CNPADC al risarcimento di ogni ulteriore danno. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto da parte della CNPADC saranno oggetto di segnalazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Le Parti, concordemente, inoltre, convengono che il presente cContratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa della CNPADC, nel caso in cui si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oritenesse superato l’oggetto del presente Contratto e/o si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione o richiedere la sospensione del servizio. In tale eventualità, la CNPADC sarà tenuta a corrispondere al Consulente, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo contrattuale, il corrispettivo per la prestazione sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al Consulente i compensi previsti in alternativaproporzione alle prestazioni effettivamente svolte, l’applicazione previa presentazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi Relazione Tecnica sull’attività e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatol’emissione della regolare fattura.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sia il Factor che il Fornitore possono chiedere la risoluzione del contratto. Il Factor potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, stesso ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto dandone comunicazione al Fornitore a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., mezzo lettera raccomandata in caso di inadempimento dell’appaltatore anche violazione di uno solo qualsiasi degli obblighi previsti da … Clausola relativa a … [“Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti” - cfr. §3.2], … [“Informazione” - §4.1], … [“Rapporti con i Debitori” - §4.2], … [“Collaborazione”- §4.3], … [“Pagamento anticipato del corrispettivo” -§5.2] del presente contratto. Effetti dello scioglimento Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e nei limiti dell’utilità ricevutagaranzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di risoluzione scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del contratto rapporto entro dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel … [Clausola relativa a… “Pagamento anticipato del corrispettivo” cfr. §5.2] relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora(1) - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoconsidereranno ad ogni effetto risolte. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in In caso di risoluzioneritardo nell' adempimento dell'obbligo di restituzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatosulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario Il Contratto di risolverà di diritto con contestuale interruzione del Servizio e revoca delle credenziali di marcatura temporale, nel caso in cui il Richiedente sia inadempiente rispetto alle previsioni contenute nelle clausole del Contratto di cui all'art. 1 (Oggetto del Contratto, specifiche del Servizio e rapporti tra le Parti), all’art. 6 (Corrispettivi), all’art. 7 (Identificativi ed accessi al sistema); art. 11.1 (Obblighi del Richiedente), art. 11.2 (Responsabilità del Richiedente), nonché a quanto previsto nel presente Manuale Operativo, ovvero nel caso in cui le dichiarazioni rese dal Responsabile dell'esecuzione Richiedente per la stipula del contratto Contratto o l’emissione della Marca Temporale non siano corrispondenti al vero. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiari all’altra a mezzo di comunicazione scrittaPosta Elettronica Certificata o raccomandata A/R, inoltrata a mezzo PEC, che intende valersi della presente clausola. In tutti i casi in cui faranno fede esclusivamente il Richiedente sia inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, InfoCert potrà sospendere l’erogazione del Servizio, attraverso la data sospensione delle credenziali di marcatura temporale. In caso di assoggettamento di una delle Parti a fallimento o ad altra procedura concorsuale, l'altra parte avrà diritto di recedere senza alcun preavviso e ora onere dal presente Contratto e da ogni altro rapporto in essere. In ogni caso di trasmissione scioglimento, cessazione, recesso o di risoluzione per qualsiasi causa avvenga del Politecnico Contratto il corrispettivo di Milano inoltrata cui al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico precedente art. 6 è comunque dovuto e se già versato non sarà restituito. È comunque salva l’eventuale risarcibilità di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuneogni ulteriore danno subito da InfoCert in caso di inadempimento da parte del Richiedente. Nel caso in cui il Titolare sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoun consumatore, si procederà applicano le disposizioni previste dalla Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. Le controversie civili inerenti il Contratto concluso dal consumatore sono devolute alla risoluzione competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro residenza o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico domicilio di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoquesto.
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Risoluzione. Ogni inadempienza Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile e dall’art. 108 – commi 1 e 2 – del D.Lgs 50/2016, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto – il contratto nei casi in cui il Soggetto aggiudicatario sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto assunti per un periodo temporale superiore a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata 15 giorni continuativi. Il suddetto termine decorre a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni partire dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico con la quale Comune di MilanoVicenza contesta l’inadempimento. Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi: - violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato, qualora esplicitamente previsto; - frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; - divulgazioni di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio; - abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo; - impiego di personale non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, sufficiente o non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuneidoneo a garantire il livello di efficienza del servizio o che incorra in grave provata indegnità. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario - ogni altra inadempienza qui non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi: . - rifiuto Violazione da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede qualsiasi titolo degli obblighi di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali comportamento di cui adl DPR 62/2013 e al codice di comportamento del comune di Vicenza per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato; - esecuzione capitolato sono pubblicati e consultabile sul sito internet del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme comune di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e Vicenza. Per le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oapplicano le disposizioni di cui all’art. 108, in alternativa, l’applicazione comma 3 e segg. del Dlgs 50/2016. Nel caso di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore risoluzione anticipata del contratto. Il Politecnico , il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzionetutti gli obblighi, la facoltà continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato sino all’individuazione da parte del Comune di interpellare il secondo classificatoVicenza di un nuovo affidatario del medesimo.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui articoli 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. 36/23, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioQualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - stato Mancata risposta entro i termini previsti a 3 richieste di inosservanza dell’Affidatario riguardo Contratto Attuativo; - N. 3 contestazioni di ritardo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti superiore a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del 15 giorni rispetto al termine indicato dal contratto; - revocaRevoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione Esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; contrattualizzato - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché Sospensione del rispetto dei contratti collettivi di lavoroservizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione Frode nell’esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un ammontare importo superiore al 10% dell’importo del singolo contratto attuativo. Per i singoli contratti attuativi, potranno essere applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento (dieci per cento), rispettivamente, del valore del Contratto attuativo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel In caso di concordato risoluzione anche di uno solo contratto attuativo, la Stazione appaltante si riserva di risolvere Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno; - Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il contratto Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaqualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse all’avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riservarisoluzione di cui ai punti precedenti, in caso di risoluzione, la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente, all’immediata consegna, nello stato in cui si trovano, degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub- fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificatoi prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.…
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo anche per telefax o PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora l’ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro dell’Amministrazone all’Affidatario. Entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso . Decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanol’Amministrazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni scelte ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano l’Amministrazione invierà all’appaltatore, a mezzo PECdi raccomandata a/r, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano L’Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilec.c., nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - − frode nella esecuzione del servizio; - − stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - − revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - − esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - − inadempienza accertata alle delle norme di legge sulla su prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - − sospensione del servizio senza giustificato motivo; − ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore superiori a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - − reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - − reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - − applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - − cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure attività, oppure, nel caso di concordato preventivo, di per fallimento, di per stato di moratoria e di per conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanodell’ impresa. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, in qualità di committentel’Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art1463). 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di La risoluzione del contratto si procederà all’incameramento comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatodefinitiva.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli Salvo i casi di forza maggiore, Aeroporti di Puglia avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere “ipso jure” il contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata dell'appaltatrice, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi: - sospensione del servizio per fatto imputabile all'appaltatrice; - recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, con l’applicazione di almeno 6 (sei) penalità nel corso dello stesso anno; - per fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della appaltatrice; - inosservanza degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza; - mancata stipula o rinnovo delle polizze assicurative; - mancata stipula o reintegro della fideiussione definitiva; - in caso di cessione anche parziale del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora o subappalto non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoautorizzati, il Politecnico contratto si intenderà risolto di Milano invierà all’appaltatorediritto, a mezzo PECai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Inoltre, diffida ad adempiere entro il termine Aeroporti di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà Puglia avrà la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contrattocontratto stesso, ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell’assuntrice, con riserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e l’assuntrice, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali. Il Politecnico Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto l'appaltatrice, oltre ad incorrere nella perdita del garanzia fideiussoria, sarà tenuta al completo risarcimento di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa danni, diretti e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento indiretti nonché al rimborso delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme maggiori spese che Aeroporti di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’AziendaPuglia, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivoconto della Regione Puglia, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso dovrà comunque affrontare per il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatorimanente periodo contrattuale.
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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Generali Di Contratto
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere ad affidare il servizio ad altro gestore, a mezzo spese di comunicazione scrittaquello inadempiente, inoltrata a mezzo PECtrattenendo la cauzione definitiva quale penale, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora fatto salvo il risarcimento di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoulteriori danni, il Politecnico rimborso di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro eventuali spese ed il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, minor guadagno derivante ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice CivileI POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL dall’inadempimento de quo, nei seguenti casi: - rifiuto violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede seguito di gara - frode nella esecuzione del serviziotre diffide formali consecutive da parte dei I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del contrattoconcessionario del servizio affidato; - revocaricorso al sub-appalto o cessione del contratto da parte del gestore, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolatoin mancanza dei requisiti previsti dalla legge; - esecuzione fallimento del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzatogestore; - inadempienza accertata alle norme cambio di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto destinazione d’uso dei contratti collettivi locali senza l’autorizzazione di lavoroI POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatomancato pagamento di due rate mensili della quota fissa del canone o mancato pagamento della quota percentuale del canone entro le scadenze contrattualmente previste; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita venir meno dei requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di cui all’art. 80 alimenti e bevande e/o dei requisiti per la sottoscrizione del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto. Il Politecnico contratto si intenderà risolto “ipso jure”, a solo giudizio di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL con le modalità previste dall’art.108 semplice comunicazione scritta via pec, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del D.Lgs.50/2016gestore. L’amministrazione si riserva, In tal caso I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL valuteranno se procedere all’affidamento al concorrente posto nella posizione successiva in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatograduatoria.
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Samples: ipomeriggi.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data codice civile (art. 1453 e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuness. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno .) o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole altre disposizioni contrattuali, tali da compromettere la qualitàe salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, GS RAIL si riserva la facoltà di disporre dichiarare la risoluzione di tutto o parte del contrattopresente Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti per gli effetti di cui all’art. 80 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi: - violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti della IF e dei suoi amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; - gravi violazioni di legge; - mancato pagamento da parte della IF di almeno 2 ratei trimestrali di corrispettivo anche non consecutivi; - subconcessione abusiva o cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo, del D. Lgspresente Contratto; - mutamento d’uso dello Spazio/degli Spazi; - violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 13, 14, 17, 22, 23 e 24 del presente Contratto; - cessazione, qualunque sia il motivo che l’ha determinata, dell’esercizio dell’attività di impresa ferroviaria; - sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico della IF, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs.23l/2001 e s.m.i. n. 50/2016 In tutti i casi di risoluzione l’IF dovrà rilasciare, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, liberi da persone e nei casi previsti dai patti cose, lo Spazio/gli Spazi oggetto del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di integrità il Politecnico GS RAIL di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutavolersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all’art. 7 del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatopresente Contratto.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano l’Amministrazione invierà all’appaltatoreall’Aggiudicatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario il fornitore non provvederà all’adempimento nel termine predettopredetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, si la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il Politecnico di Milano L’Università ha inoltre facoltà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’artcontratto ex art. 1456 del Codice Civilec.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno − emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; − sentenza di condanna passata in sede giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato subappaltatori, di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato− violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - esecuzione del − servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di − il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente indicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della legge sulla prevenzione degli infortunin. 136/2010. Si procederà, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di leggealtresì, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.a prescindere dalla fissazione di un termine di costituzione in mora, nel caso in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso cui: − l’ammontare delle penali superi il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico 10 % dell’importo contrattuale; − si verifichi situazione di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi fallimento, concordato preventivo e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoliquidazione coatta amministrativa della Ditta.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo anche per telefax o PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni gravi inadempienze relative all’igiene dei locali e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolatoalla salubrità degli alimenti; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadel impresa; Il Politecnico di MilanoOve si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. L’Affidatario può chiedere la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oin caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento secondo le disposizioni del valore del contrattoCodice Civile (art. 1463 c.c.). Il Politecnico di Milano può ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei casi e con contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le modalità previste dall’art.108 dichiarazioni di cui all’Allegato 1 del D.Lgs.50/2016Disciplinare di gara – Dichiarazione requisiti generali. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzionetal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Risoluzione. Ogni inadempienza Il franchisor potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r. ovvero PEC, con la quale esso dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa: - nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione qui previsti; - nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa del contratto franchisee ovvero nel caso di cessione a mezzo qualsiasi titolo o di comunicazione scrittaaffitto dell'esercizio, inoltrata salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il franchisor ed il terzo acquirente o locatario; - nel caso di assoggettamento del franchisee a mezzo PEC, fallimento o ad altra procedura concorsuale o nel caso in cui faranno fede esclusivamente la data l’attività del franchisee venga a cessare; - nel caso in cui il comportamento del franchisee o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e ora al buon nome del franchisor; - nel caso di trasmissione non osservanza di qualsiasi delle disposizioni di cui all’articolo 8 del Politecnico presente contratto - nel caso di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunerevoca delle autorizzazioni e/o concessioni amministrative relative all’attività. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoil franchisee non riesca a reperire le necessarie autorizzazioni per l’avvio dell’attività, nonostante il suo diligente impegno in tal senso, il Politecnico presente contratto sarà risolto di Milano invierà all’appaltatorediritto senza ulteriori obblighi o responsabilità a carico delle parti. Nel caso il franchisee sia costituito in forma societaria, a mezzo PECogni significativo mutamento dell'assetto proprietario o gestionale potrà costituire, diffida ad adempiere entro il termine in difetto di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predettoprevio consenso del Franchisor, si procederà alla causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso ogni caso, al verificarsi di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta otali eventi è fatto obbligo al franchisee di darne, in alternativaentro 15 giorni, l’applicazione comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero PEC al franchisor che, entro 30 giorni dalla data di una penale in misura non inferiore ricevimento, comunicherà al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e franchisee, con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016stesse modalità, se intende valersi della clausola risolutiva o proseguire il rapporto. L’amministrazione si riservaPer qualsiasi causa il presente contratto venga a cessare, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.franchisee deve immediatamente provvedere a:
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo anche per telefax o PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PECdi raccomandata a/r, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno sia impiegato personale non adeguato al servizio da svolgere e/o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara mezzi non opportunamente autorizzati allo specifico trasporto; - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento dell’affidamento; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresadel impresa; Il - anche una sola grave non conformità legislativa in materia ambientale (ad es. conferimento dei rifiuti ad impianto non autorizzato); - anche un solo caso di abbandono dei rifiuti. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di MilanoMilano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, in qualità di committentea spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si riserva la facoltà di disporre la addivenga alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artper le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1453 e 1454 L’amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del C.C., contratto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattosopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento secondo le disposizioni del dannoCodice Civile (art. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto1463 c.c.). Il Politecnico di Milano può ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto Non prevista. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI □ NO Valori di riscatto e riduzione Riscatto totale Il riscatto è possibile a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita. Il valore del riscatto totale è pari al numero di quote acquisite alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno prescelto rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico Società, della richiesta di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuneriscatto sottoscritta dall’avente diritto. Nel caso in cui la richiesta sia rilevata una situazione formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto, oppure avvalendosi del Servizio di grave inadempimentofirma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o, tramite il solo Distributore UniCredit, avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box, da lunedì a venerdì, per data di ricevimento si intende il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet e sottoscritta il sabato o nei giorni festivi, per data di ricevimento si intende il primo giorno lavorativo successivo al giorno di sottoscrizione della richiesta stessa. I predetti servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione. Sul valore di riscatto possono essere applicate delle penali in funzione delle annualità di premio interamente corrisposte, come riportato nella tabella “Costi per riscatto/riduzione” all’interno della Sezione “Quali costi devo sostenere?”. La liquidazione del valore di riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto. Riscatto parziale Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano Contraente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre esercitare parzialmente il diritto di riscatto del capitale, con le stesse modalità e con gli stessi criteri della liquidazione totale, a condizione che l’importo lordo riscattato non risulti inferiore a1.500,00 euro ed il controvalore in Euro del numero di quote residue dei Fondi Interni selezionati non risulti inferiore a 2.500,00 euro. La prima condizione non viene osservata nel caso in cui, a seguito del riscatto parziale, venga riscattata la risoluzione del contrattototalità delle quote presenti in uno dei Fondi Interni selezionati. Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri relativi al riscatto totale, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artfatto salvo l’ulteriore addebito di una commissione pari a 20,00 euro. 1453 e 1454 del C.C.Il Contratto, in caso di inadempimento dell’appaltatore riscatto parziale, rimane in vigore per il numero di quote residuo. La richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni dal versamento dei premi può comportare, anche per l’applicazione delle penali di uno solo degli obblighi previsti dal presente contrattoriscatto quando previste, salvo in ogni caso il risarcimento non pieno recupero dei premi versati. Riduzione Il mancato versamento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita premio alle ricorrenze pattuite determina l'interruzione del piano dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaversamenti. In caso di risoluzione interruzione del contratto pagamento dei premi, qualora il Contraente non abbia ripreso il versamento degli stessi entro dodici mesi dalla data di interruzione, previa corresponsione di tutti quelli arretrati, il Contratto rimane in vigore per un numero di quote, ridotto dell'eventuale penale di riduzione, indicata nella Sezione “Quali costi devo sostenere?” e determinata in funzione delle annualità di premio interamente corrisposte. Richiesta di informazioni Il Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto recandosi presso la Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto, dove sarà fornito immediatamente quanto richiesto, oppure inviando comunicazione sottoscritta alla Società, la quale si procederà all’incameramento impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dalla richiesta. Riferimenti utili per contattare UniCredit Allianz Vita S.p.A. e richiedere informazioni relative al Contratto: UniCredit Allianz Vita S.p.A.- Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) UFFICIO LIQUIDAZIONI - Recapito telefonico: 02/7216.4259* Fax: 02/7216.3246 Online: tramite il form di assistenza presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta informazioni" *Numero di rete fissa, il costo della cauzione definitiva ove richiesta o, telefonata varia in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore base al 10 per cento del valore del contrattoproprio piano tariffario. Il Politecnico prodotto è destinato a coloro che: ▪ abbiano una conoscenza/esperienza dei prodotti di Milano può inoltre risolvere il contratto investimento corrispondente al livello intermedio in una scala composta da tre livelli crescenti di conoscenza/esperienza (base, appropriata e avanzata); ▪ desiderino effettuare un investimento ricorrente con finalità di accumulo e di diversificazione del proprio capitale; ▪ abbiano una disponibilità all’investimento pari almeno a 1.800,00 euro nel primo anno e 1.200,00 euro nei casi successivi; ▪ abbiano un orizzonte temporale di lungo periodo. Il prodotto presuppone che l’Assicurato abbia tra 18 e con le modalità previste dall’art.108 75 anni alla data di decorrenza del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoContratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Ricorrente
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione L'Amministrazione comunale, previa instaurazione del contratto a mezzo di comunicazione scrittacontraddittorio con il Concessionario, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’artrapporto contrattuale a norma dell'art. 1456 176 del Codice Civile, D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi: - rifiuto gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possano arrecare danni agli utenti o anche indirettamente all'Amministrazione comunale. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non risulti idoneo a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato le responsabilità gestionali affidate e dall’offerta tecnica presentata in sede il livello di gara - frode nella esecuzione efficacia e di efficienza del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento l'avvio dell'esecuzione del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze interruzione non motivata o autorizzazioni prescritte da norme abbandono della gestione del Teatro; violazione dell'obbligo di legge speciali permettere all'Amministrazione comunale di vigilare sul corretto svolgimento del servizio; accertate e generali gravi violazioni agli obblighi di cui al presente capitolatoCapitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle inosservanze delle norme di legge sulla prevenzione degli infortunirelative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; violazione ripetuta di leggi, inerenti la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi la salute nei luoghi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro disposizioni o di pignoramento regole interne, rivolte a carico dell’impresatutelare la sicurezza dei lavoratori; Il Politecnico ulteriori inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di Milano, in qualità due penalità per lo stesso tipo di committente, si riserva la facoltà infrazione; gravi danni prodotti ai locali o agli arredi di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaproprietà dell'Amministrazione comunale. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oa titolo di risarcimento del danno, in alternativa, l’applicazione fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoprocedere ad un nuovo affidamento. Il Politecnico corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la cauzione definitiva, l'Amministrazione dichiari non sussistere ulteriori danni. In caso contrario l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatototale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.
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Samples: cms.provincia.terni.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sono causa di risoluzione del contratto a mezzo i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di contratto o grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali irregolarità tale da compromettere la qualitàesecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la regolarità e la continuità stazione appaltante su proposta del servizio; - reiterate situazioni responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di mancato fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendatermine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per cessione ramo compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di attività oppure nel caso di concordato preventivoricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milanoil responsabile dell'esecuzione verifica, in qualità contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di committentedue testimoni, si riserva gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la facoltà di disporre stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatol'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: servizi.comune.fe.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D. Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizioQualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - stato -Mancata risposta entro i termini previsti a 3 richieste di Contratto Attuativo; - Stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revocaRevoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione Esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; contrattualizzato - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché Sospensione del rispetto dei contratti collettivi di lavoroservizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione Applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento leggi e/o regolamenti; - cessione dell’AziendaInadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, per cessione ramo di attività oppure nel la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di concordato mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare il secondo classificatoproseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati.
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Samples: www1.polimi.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell’esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a mezzo regola d’arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di comunicazione scrittafuori dei precedenti casi, inoltrata l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a mezzo PECdieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell’esecuzione verifica, in cui faranno fede esclusivamente la data contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ora di trasmissione ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milanoprocedimento. Sulla base del processo verbale, qualora non riceva giustificazioni oppurel'inadempimento permanga, ricevutelela stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, non le ritenga validel'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’artfatto salvo quanto disposto dall'art. 1454 c.c108, comma 8 D.Lgs. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratton. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei le seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.fattispecie:
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data codice civile (art. 1453 e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuness. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno .) o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole altre disposizioni contrattuali, tali da compromettere la qualitàe salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, GS RAIL si riserva la facoltà di disporre dichiarare la risoluzione di tutto o parte del contrattopresente Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti per gli effetti di cui all’art. 80 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi: - violazione di una qualsiasi disposizione in materia antimafia nonché sopravvenienza, a carico dei legali rappresentanti della IF e dei suoi amministratori di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; - gravi violazioni di legge; - mancato pagamento da parte della IF di almeno 2 ratei trimestrali di corrispettivo anche non consecutivi; - subconcessione abusiva o cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo, del D. Lgs. n. 50/2016 presente Contratto; - mutamento d’uso dello Spazio/dello Spazio; - violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 13, 14, 17, 22, 23 e nei 24 del presente Contratto; - cessazione, qualunque sia il motivo che l’ha determinata, dell’esercizio dell’attività di impresa ferroviaria; - sentenza definitiva di condanna passata in giudicato a carico della IF, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs.23l/2001 e s.m.i.. In tutti i casi previsti dai patti di integrità il Politecnico risoluzione l’IF dovrà rilasciare, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento, liberi da persone e cose, lo Spazio oggetto del presente Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla dichiarazione di Milano si riserva la facoltà GS RAIL di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutavolersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione ritardata consegna trova applicazione quanto previsto all’art. 7 del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatopresente Contratto.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Il Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatarioprocederà alla risoluzione del Contratto di diritto senza bisogno di prefissione di termine di costituzione in mora e di qualsiasi altro atto, ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, in caso di: • Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei lavori; entro 3 giorni • Ritardo nell’esecuzione dei lavori, per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all’art. 108 c.4 del D.Lgs.50/2016; • Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; • Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; • Quando l’appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall’ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla data D.L.; • Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioniD.L., eseguiti a regola d’arte; decorso il suddetto termine il Politecnico • Quando, nei casi di Milanorichiesta di intervento di emergenza, qualora non riceva giustificazioni oppurel’impresa, ricevutelecompia due delle seguenti infrazioni, non le ritenga validecomunque distribuite nel periodo contrattuale: o irreperibilità totale; o mancato intervento nel luogo indicato. • Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimentoper mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre la facoltà di risolvere il contrattoContratto mediante semplice lettera raccomandata, ai sensi dell’art. 1456 con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: • Inadempimento alle disposizioni del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziodirettore lavori; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza • Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto personale; • Sospensione dei contratti collettivi di lavorolavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di • Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un ammontare pari importo superiore al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel dell’importo contrattuale; Nel caso di concordato preventivocessione in subappalto, anche parziale, di fallimento, opere non indicate in sede di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro gara d’Appalto o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento comunque non autorizzate della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoCommittenza appaltante. Il Politecnico di Milano può potrà inoltre risolvere il procedere a risoluzione del contratto nei in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario La Stazione Appaltante avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Responsabile dell'esecuzione del contratto Contratto in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scrittascritta da inviarsi all’Appaltatore con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto. In difetto di specifica indicazione, inoltrata il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra. In tale caso l’Appaltatore avrà diritto ad un indennizzo a mezzo PEC, titolo compensativo di ogni danno determinato nelle seguenti modalità: − Verrà corrisposto l'importo per i servizi eseguiti fino alla data in cui faranno fede esclusivamente la il recesso avrà effetto. La facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto potrà, invece, essere esercitata dalla Stazione Appaltante senza necessità di alcun preavviso e senza riconoscimento di indennizzo alcuno all’Appaltatore, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause: − proposizione di una domanda di fallimento dell’Appaltatore, o di una sua ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale; − delibera dell’Appaltatore di dare corso alla cessazione dell’attività o alla propria liquidazione volontaria. Per quanto riguarda le eventuali attività che siano in corso alla data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto la comunicazione del contratto, recesso della Stazione Appaltante divenga efficace ai sensi dell’artdegli articoli che precedono, detta comunicazione dovrà specificare quali tra queste debbano essere portate a termine. 1454 c.cLe attività che saranno portate a termine (in conformità a quanto specificato nella comunicazione di recesso) saranno poi regolarmente retribuite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore secondo le previsioni del Contratto. Il Politecnico di Milano ha inoltre La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, contratto ai sensi dell’artdegli artt. 1456 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del Codice Civiletermine di 30 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - rifiuto − grave negligenza o frode nell'esecuzione dei servizi. In particolare l'Appaltatore potrà essere considerato negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o superiore a garantire uno € 25.000; − inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o più quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; − manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori/servizi; − sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; − rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata contratto; − cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in sede violazione del Capitolato, subappalto di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato opere senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. Sono inoltre ritenute gravi inadempienze contrattuali, che se ripetute per un numero maggiore di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento cinque volte in un singolo esercizio gestionale, potranno portare alla risoluzione del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - le seguenti: − inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996; − indisponibilità di attrezzature idonee; − mancanza di personale qualificato; − contabilità non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato o mancanza di elaborati contabili sugli interventi eseguiti. Ciascuna Parte potrà risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel caso in cui l’altra parte non adempia ad una delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme una comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia stata richiesta di leggeadempiere. Qualora l’inadempienza sia imputabile all’Appaltatore, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualitàdecorso inutilmente il suddetto termine, la regolarità Stazione Appaltante avrà la facoltà di intimare l’immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione scritta all’Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in oggetto. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procederà, in contraddittorio tra Appaltatore e la continuità del servizio; - reiterate situazioni Stazione Appaltante, alla redazione dello stato di mancato rispetto consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendaattrezzature e dei mezzi d’opera esistenti, per cessione ramo di attività oppure nonché, nel caso di concordato preventivoesecuzione d’ufficio, all’accertamento di fallimentoquali di tali materiali, di stato di moratoria attrezzature e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento mezzi d’opera debbano essere mantenuti a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutarelativo costo. In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di corrispondere le penali eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni: − l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai Servizi oggetto del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, anche se svolti da terze persone; − la Stazione Appaltante avrà la facoltà di interpellare affidare l’Appalto alla Ditta, ATI o Impresa che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di assegnazione dell’Appalto; − la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’intimata risoluzione; − l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata restituzione alla Stazione Appaltante di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant’altro di proprietà o di pertinenza della Stazione Appaltante a disposizione dell’Appaltatore in quel momento (rinunciando espressamente sin d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l’Appaltatore possa vantare, a termini contrattuali o di legge). Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento dei servizi oggetto del contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento di cui l’Appaltatore si sia resa responsabile. La Stazione Appaltante potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Appaltatore nei termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico. Senza pregiudizio per quanto precede, la Stazione Appaltante, previa messa in mora dell’Appaltatore, potrà dichiarare risolto il secondo classificato.contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: − l’Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei Servizi oggetto del contratto;
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Risoluzione. Ogni inadempienza In caso di gravi inadempimenti, da parte del Fornitore, agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario e alle condizioni previsti dal Responsabile dell'esecuzione del contratto presente Capitolato, dalla lettera di invito e dal Contratto, l’Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all’uopo, al Fornitore, un termine non inferiore a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida. L’Amministrazione potrà risolvere il contratto, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora ossequio all’articolo 1456 c.c.: ⬝ dopo tre contestazioni di trasmissione del Politecnico inadempimento contrattuale, ovvero a seguito di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatariouna violazione grave; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel ⬝ nel caso in cui sia rilevata il comportamento negligente, doloso o colposo, del personale impiegato dal Fornitore arrechi danni agli utenti del servizio; - in caso di mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti del servizio; - nell’ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una situazione sola volta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 19; - nell’eventualità in cui il Fornitore non rispetti gli orari di erogazione del servizio ovvero non fornisca le prestazioni richieste dall’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto nel Titolo II, “caratteristiche del servizio”; - nel caso di grave inadempimentodanno arrecato all’immagine dell’Amministrazione; - qualora il Fornitore non risultasse in regola con gli obblighi specificamente indicati all’art. 9 e, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatorelimitatamente alla cauzione definitiva, a mezzo PEC, diffida ad adempiere quanto disposto dal disciplinare; - nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di quindici 10 (dieci) giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti lavorativi dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio ricevimento della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte relativa richiesta da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaparte dell’Amministrazione. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oper i motivi in precedenza indicati, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore spetta al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi Fornitore alcun indennizzo e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la l’Amministrazione avrà facoltà di interpellare incamerare la cauzione a titolo di penale, fermo restando il secondo classificatorisarcimento del maggior danno.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto Non prevista. Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI □ NO Valori di riscatto e riduzione Riscatto totale Il riscatto è possibile a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e purché l’Assicurato sia in vita. Il valore di riscatto totale è pari alla somma dei controvalori in Euro del numero di quote di ciascun fondo selezionato, calcolati in base ai corrispondenti valori unitari delle quote rilevati il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico Società, della richiesta di Milanoriscatto sottoscritta dall’avente diritto. Dal controvalore in Euro di ciascun ETF, qualora non riceva giustificazioni oppureselezionato, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportuneviene trattenuto un costo di negoziazione previsto per l’operazione di disinvestimento delle quote relative al fondo interessato. Nel caso in cui la richiesta sia rilevata una situazione formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto, oppure avvalendosi del Servizio di grave inadempimento, il Politecnico firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, documenti in formato elettronico ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o, tramite il solo Distributore UniCredit, avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box, da lunedì a venerdì, per data di ricevimento si intende il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet e sottoscritta il sabato o nei casi giorni festivi, per data di ricevimento si intende il primo giorno lavorativo successivo al giorno di sottoscrizione della richiesta stessa. I predetti servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dai patti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione. Ai fini della determinazione dei controvalori in Euro, i capitali espressi in quote di integrità ciascun fondo vengono decurtati delle quote prelevate dalla Società per la commissione annua di gestione prevista dal Contratto per l’attività di gestione e di salvaguardia e per l’eventuale costo relativo all’opzione “LOSS PROTECTION”, limitatamente al periodo trascorso dalla data di decorrenza o dalla precedente ricorrenza annuale del Contratto alla data di calcolo del valore di riscatto. Sul valore di riscatto può essere applicata una penale in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di investimento di ciascun premio alla data di richiesta del riscatto, come riportato nella tabella “Costi per riscatto” all’interno della Sezione “Quali costi devo sostenere”’. La liquidazione del valore di riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto. Riscatto parziale Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto, e purché l’Assicurato sia in vita, il Politecnico di Milano si riserva Contraente ha la facoltà di risolvere esercitare parzialmente il contratto diritto di riscatto del capitale, con le stesse modalità e gli stessi criteri del riscatto totale, a condizione che l’importo lordo riscattato, al momento della richiesta, non risulti inferiore a 5.000,00 euro e il controvalore in Euro del numero di quote residue sul Contratto, sempre alla data di richiesta, non risulti inferiori a 5.000,00 euro. Quest’ultima condizione non viene osservata nel caso in cui il Contraente chieda alla Società, come riscatto parziale, la totalità del numero di quote di uno o più fondi tra quelli prescelti. Nel caso di ETF interessati dall’operazione di riscatto parziale, dal controvalore in Euro di ciascuno di essi verrà trattenuto un costo di negoziazione previsto a seguito dell’operazione di disinvestimento delle quote. Ai fini dell’applicazione delle penali, il riscatto parziale viene imputato progressivamente ai versamenti in ordine cronologico partendo da quello la cui data è meno recente. Il Contratto, a seguito del riscatto parziale, rimane in vigore per il capitale espresso in quote residuo dei fondi. La richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni dal versamento dei premi può comportare, anche per l’applicazione delle penali di riscatto quando previste, il non pieno recupero dei premi versati. Riduzione Non prevista. Richiesta di informazioni Il Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto recandosi presso la Filiale del Distributore presso cui è appoggiato il Contratto, dove sarà fornito immediatamente quanto richiesto, oppure inviando comunicazione sottoscritta alla Società, la quale si riserva impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dalla richiesta. Riferimenti utili per contattare UniCredit Allianz Vita S.p.A. e richiedere informazioni relative al Contratto: UniCredit Allianz Vita S.p.A.- Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) UFFICIO LIQUIDAZIONI - Recapito telefonico: 02/7216.4259* Fax: 02/7216.3246 Online: tramite il pagamento form di assistenza presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta informazioni" *Numero di rete fissa, il costo della telefonata varia in tal caso base al proprio piano tariffario. Il prodotto è destinato a coloro che: • abbiano una conoscenza/esperienza appropriata dei prodotti di investimento, corrispondente al livello intermedio in una scala composta da tre livelli crescenti di conoscenza/esperienza (base, appropriata e avanzata); • desiderino effettuare un investimento con finalità di accumulo e di diversificazione del corrispettivo pattuito solo con riferimento proprio capitale tramite l'investimento diretto in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), tra cui anche Exchange Traded Funds (ETF), usufruendo del servizio di Gestione e di Salvaguardia offerto dalla Società; • abbiano una disponibilità finanziaria immediata di almeno 30.000,00 euro; • abbiano un orizzonte temporale di lungo periodo. Il prodotto presuppone che l’Assicurato abbia un’età compresa tra 18 e 90 anni alla data di decorrenza del Contratto. Per l’informativa dettagliata sui costi si rimanda alle prestazioni già eseguite indicazioni riportate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID). In aggiunta alle informazioni contenute nella Sezione “Quali sono i costi?” del KID, il prodotto prevede i costi di seguito riportati: COSTI PER RISCATTO Anni interamente trascorsi Penali di riscatto dalla data di investimento di ciascun premio meno di 1 anno 3,80% 1 anno 3,00% 2 anni 2,20% 3 anni 1,30% 4 anni 0,50% da 5 anni e nei limiti dell’utilità ricevuta. oltre nessuna penale In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta oriscatto parziale è previsto, in alternativaaggiunta alle penali sopra riportate, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoun costo fisso pari a 20,00 euro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico
Risoluzione. Ogni inadempienza Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati a carico della ditta concessionaria e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto previsti nel presente Capitolato, l’Amministrazione comunale provvede a mezzo contestare l’inadempimento, dando, se del caso, alla ditta esecutrice termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che la ditta esecutrice abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l’inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECDomodossola dà atto dell’intervenuta risoluzione del contratto. Il contratto può essere altresì risolto: - in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria; - mancato versamento del corrispettivo per la gestione del servizio nei termini stabiliti di due o più mensilità consecutive; - qualora nel corso dell’attività di vigilanza operata dall’Ente dovesse emergere la volontaria alterazione dei dati economici degli incassi complessivi dei parcometri, in cui faranno fede esclusivamente la data danno dell’Amministrazione; - per mancata o scarsa manutenzione delle apparecchiature, del decoro delle aree, per mancata o incompleta realizzazione e ora di trasmissione manutenzione della segnaletica verticale e/o orizzontale prevista; - per mancato inizio del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; servizio entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunei termini stabiliti. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere il Comune di Domodossola procede all’incameramento della garanzia fideiussoria e alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura di gara, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. La ditta esecutrice resta comunque tenuta, su richiesta dell’Amministrazione comunale, a garantire la prosecuzione del servizio ai sensi degli art. 1453 e 1454 prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento subentro del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutanuovo esecutore. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, è facoltà del Comune di Domodossola affidare il servizio al concorrente che segue in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatograduatoria.
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione Fatto salvo quanto previsto dall’art.1456 del Codice Civile, sono causa di risoluzione espressa del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data i motivi individuati ai commi 1 e ora di trasmissione 2 dell’art. 108 del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di MilanoD.lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione, qualora l’Aggiudicatario reiteratamente non riceva giustificazioni oppureesegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contrattopotrà risolvere, ai sensi dell’artdi legge, il contratto per inadempimento. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre Fermo quanto al comma precedente, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contrattoContratto, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice CivileC.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all’Aggiudicatario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno − interruzione, abbandono o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del serviziomancata effettuazione continuativa della prestazione senza giustificato motivo; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione − ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali per un ammontare pari complessivamente superiori al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Aziendanetto contrattuale, per cessione ramo come disciplinato al precedente articolo 15; − mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione, della cauzione definitiva escussa; − cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto; − frode o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di e delle prestazioni contrattuali; − fallimento o procedura concorsuale dell’Aggiudicatario; − perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; − per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della prestazione. Nei casi di risoluzione l’Amministrazione procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici. In tutti i casi di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti 50/2016. A seguito della risoluzione del contratto, in sede di integrità il Politecnico di Milano si riserva liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Aggiudicatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le attività ad altra impresa, salva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso cui all’art. 110 comma 1 del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevutaD.lgs. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o50/2016, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificatoi soggetti che hanno partecipato alla procedura originaria di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’appalto.
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Samples: affidamenti.comune.fi.it
Risoluzione. Ogni inadempienza agli In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, le singole Aziende Sanitarie hanno la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In particolare, le Aziende Sanitarie hanno la facoltà di risolvere il contratto: ⮚ allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PECappalto; ⮚ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; ⮚ qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; ⮚ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati dalle Aziende Sanitarie; ⮚ per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della delle Aziende Sanitarie umbre; ⮚ qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; ⮚ in caso di mancato superamento del periodo di prova di cui faranno fede esclusivamente all’art.11; ⮚ in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato. Le Aziende Sanitarie hanno altresì la data e ora facoltà di trasmissione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Politecnico codice civile, nonché di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso procedere nei confronti del Fornitore per il suddetto termine il Politecnico di Milanorisarcimento dell’ulteriore danno, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di quindici 15 giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto, qualora: ⮚ in caso di mancato rispetto dei termini di consegna delle strumentazioni dichiarati in offerta per il lotto N.1 e N.2; ⮚ il Fornitore non provvederà all’adempimento nel esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; ⮚ il Fornitore non si conformi entro un termine predetto, si procederà alla risoluzione ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto porre rimedio a garantire uno negligenze o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del serviziocontratto di appalto nei termini prescritti; - stato ⮚ il Fornitore si renda colpevole di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; - revoca, decadenza, annullamento ⮚ il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali strumentazioni della fornitura e generali di cui al presente capitolatodei consumabili; - esecuzione del servizio con personale ⮚ il Fornitore non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti intervenga nei tempi previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità mancata risoluzione del servizioguasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; - reiterate situazioni ⮚ una o più apparecchiature presentino continui difetti di mancato rispetto funzionamento. La risoluzione del contratto per una delle modalità suindicate cause verrà disposta, con motivazione, dall’Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione tale atto, l’Azienda Sanitaria: • comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del serviziocontratto a mezzo PEC; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda• incamererà il deposito cauzionale definitivo, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento ponendo a carico dell’impresadella ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, • si riserva la facoltà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere prosecuzione della fornitura ai sensi degli artdell’art.110 del D.Lgs. 1453 e 1454 del C.C., n.50/2016. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in caso danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso legge per i fatti che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva hanno motivato la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
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Samples: umbriasalute.com
Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto Oltre a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportunequanto è genericamente previsto dall'art. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 1453 c.c. Il Politecnico per i casi di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento inadempimento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni ed alle altre cause di mancato rispetto delle modalità risoluzione per inadempimento previste negli atti della documentazione di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C.gara, in caso di inadempimento dell’appaltatore dell'aggiudicatario anche di ad uno solo degli obblighi previsti dal assunti con la presente contrattoconvenzione, salvo in con l'offerta economica, nonché con ogni caso altro documento di gara, la stazione appaltante, mediante inoltro di lettera a firma del dirigente competente per materia, inviata per posta elettronica certifica o per raccomandata A/R, assegnerà all'aggiudicatario, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 8 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, la convenzione si intenderà risolta. La stazione appaltante ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. È espressamente inteso In ogni caso resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'aggiudicatario. Oltre che in caso nell'ipotesi di perdita dei requisiti reiterato inadempimento manifestatosi nelle forme di cui all’artal precedente comma, la stazione appaltante, con lettera a firma del dirigente competente per materia, spedita per posta elettronica certifica o in raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell'aggiudicatario, può dichiarare di avere per risolto il rapporto di servizio, secondo le modalità di cui al comma precedente, per effetto della contestazione di un solo episodio di inadempimento, se l'inadempimento stesso ha notevole importanza, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante stessa all'attuazione dei lavori cui l'incarico è riferito, ed è tale da menomare la fiducia della stazione appaltante stessa nell'esattezza e tempestività dell'adempimento per la restante parte dell'incarico. 80 Resta anche in tal caso salva l'azione della stazione appaltante per il riconoscimento del D. Lgsdiritto al risarcimento del maggior danno eventualmente risentito per i fatti di inadempimento che hanno determinato la risoluzione ai sensi dei commi precedenti. n. 50/2016 e In ogni caso, il rapporto contrattuale potrà essere dichiarato risolto di diritto dalla stazione appaltante, oltre che nei casi previsti dai patti dalla presente convenzione e dagli altri atti della documentazione di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ogara, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 anche per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.i seguenti motivi:
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Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - In caso di gara ritardo superiore ai 15 giorni solari per la scadenza del termine approvazione data evento - frode Frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento Arbitrario abbandono del contrattoservizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali Uso improprio dei sistemi e generali di cui al presente capitolatodei contenuti informativi; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o contrattualizzatoregolamenti; - inadempienza Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze maestranze, nonché del in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; contratto e dalla legislazione vigente. - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato Concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Il Politecnico di Milano. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto e si riserva il potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle delle prestazioni già eseguite eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e nei limiti dell’utilità ricevutacon le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. Il Politecnico In tutti i casi di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso risoluzione di risoluzione, cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di interpellare proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo classificato.i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..
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