Common use of Risoluzione Clause in Contracts

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto 1. Per i Contratti non strumentali in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto. 2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ.il Contratto si intenderà risolto, previa dichiarazione sola comunicazione da comunicarsi al soggetto gestore parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di: gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza contrattuale contestazioni comportanti l’applicazione di Penali in misura superiore alla quota contrattualmente definita all’art. “Penali” inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto violazioni delle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente”, qualora rientranti nella documentazione contrattuale, da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto comportamenti incompatibili con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto “Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo SEA” violazioni ripetute e negli atti gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001 violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della Committente violazioni ripetute e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto gravi delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi norme in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e tutela dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08 sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’ articolo n. 15;dell’art. 14.1 D.Lgs. 81/08 inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa. g) intervenuta dichiarazione di fallimento3. In ogni caso, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico4. Previo controllo, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto Committente provvederà al pagamento delle prestazioni relative ai servizi attività regolarmente eseguitieseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessovalutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale. 5. Il Contratto si intenderà risolto in caso di cessazione dell’efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

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Samples: Contratti Di Servizi, Contratti Di Servizi, Contratti Di Servizi

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Servizio

Risoluzione. 1 I committenti potranno Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di diritto il contratto Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civ.del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore all‘Appaltatore con le modalità previste dalla vigente normativa raccomandata a/r nei seguenti casi: a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; b) a seguito dell’applicazione di 10 penali; c) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arterispetto, nel rispetto delle norme da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e secondo le condizionisalute dei lavoratori, le modalità, i termini nonché in materia di costo del lavoro e le prescrizioni contenute retribuzioni minime dei lavoratori; f) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e negli atti forma, di procure all’incasso; g) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e documenti delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; h) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante; i) ogniqualvolta, nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.. Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativisolari, che verrà assegnato, assegnato a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto diritto, in tutto o in parte, il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto Contratto ai sensi dell’artdell’articolo 1454 cod. 1456 Cod. Civciv., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari, Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari, Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto 1. Per i Contratti strumentali in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto. 2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ.il Contratto si intenderà risolto, previa dichiarazione sola comunicazione da comunicarsi al soggetto gestore parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di: gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza contrattuale contestazioni comportanti l’applicazione di Penali in misura superiore alla quota contrattualmente definita all’art. “Penali” nelle ipotesi previste all'art. 108 del Codice inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto violazioni delle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente”, qualora rientranti nella documentazione contrattuale, da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto comportamenti incompatibili con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso "Codice di inadempimento Condotta dei Fornitori del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi Gruppo SEA" comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la stipula sottoscrizione del presente contratto “Patto di integrità” qualora rientrante nella documentazione contrattuale sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, del legale rappresentante, degli amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014 nel caso in cui il Contratto contenga la clausola “Safety Aeroportuale” violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi violazione di disposizioni che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno comportino la facoltà revoca di considerare risolto autorizzazioni e/o licenze violazione della normativa in materia di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannoresponsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore 231/2001 violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel rispetto Codice Etico della Committente violazioni ripetute e gravi delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi norme in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e tutela dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08 sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’ articolo n. 15;dell’art. 14.1 D.Lgs. 81/08 inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa. g) intervenuta dichiarazione di fallimento3. In ogni caso, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico4. Previo controllo, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto Committente provvederà al pagamento delle prestazioni relative ai servizi attività regolarmente eseguitieseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessovalutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale. 5. Il Contratto si intenderà risolto nel caso di cessazione dell’efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

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Samples: Contratti Di Servizi, Contratti Di Servizi, Contratti Di Servizi

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 1) In caso di inadempimento del soggetto gestore Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che Contratto, la Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC (per i Fornitori italiani) o mediante raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnato, a mezzo sarà assegnato con la predetta comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento nonché di pretendere il risarcimento del danno e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. 2) La Amministrazione Contraente si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni del Fornitore. Nel caso di esecuzione irregolare delle prestazioni, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Contratto o di prestazione del servizio insufficiente, la Amministrazione Contraente procederà a fissare al Fornitore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il presente contrattoquale avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo nonché il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 3) In ogni caso, i committenti possono caso la Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaFornitore, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casiil Contratto: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione in caso il fornitore non abbia provveduto alla tutela giuridica dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioreRisultati così come descritto nell’art. 4; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto caso il fornitore non abbia avviato la commercializzazione entro i termini di serviziocui al precedente articolo 4, comma 11; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto. 4) Il Contratto è condizionato in materia via risolutiva al verificarsi di sicurezza e prevenzione, uno dei seguenti eventi: qualora sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e alcuno dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e dell’accreditamento; i) per lo svolgimento delle attività ivi previste; • qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o l’Amministratore Delegato misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; • in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; • la sopravvenienza di norme e/o il Direttore Generale provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o il Responsabile tecnico parziale, nella commercializzazione e/o erogazione del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori servizio oggetto del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata Contratto. • negli altri casi espressamente previsti nel presente contrattoContratto. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 4 Nel caso 5) Resta inteso che la Amministrazione Contraente si riserva di segnalare all’Autorità competente, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento Contratto nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni relative affidate al Fornitore ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento sensi dell’art. 80 del contratto stessoD.Lgs. 50/2016.

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Samples: Contract for the Management of Intellectual Property Rights, Contract for the Management of Intellectual Property Rights, Contract for the Management of Intellectual Property Rights

Risoluzione. 1 I committenti potranno Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da comunicarsi norme di legge speciali e generali di cui al soggetto gestore presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a perfetta regola d’artecarico dell’impresa; Il Politecnico di Milano, nel rispetto delle norme vigenti in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e secondo le condizioni1454 del C.C., le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore dell’appaltatore anche a di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il previsti dal presente contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo facoltà di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’arte si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessosecondo classificato.

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Samples: Service Agreement, Fornitura Di Arredi, Fornitura Di Arredi

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il contratto potrà essere risolto a giudizio della ASL ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell’Impresa previsti dalla normativa vigente. La ASL. avrà la facoltà, previa comunicazione scritta all’Impresa, di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.a tutti gli effetti di legge, previa dichiarazione compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all’Impresa, salva l'applicazione di penali nelle seguenti ipotesi: - in caso di cessione del contratto o di subappalto, anche parziale, da comunicarsi al soggetto gestore con parte dell’Impresa; - in caso di fallimento dell’Impresa; - in caso di recidiva nelle inadempienze per le modalità previste dalla vigente normativa nel quali siano state applicate almeno tre penalità; - in caso di mancata comunicazione di cessione dell’Impresa; - in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi ed di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente. Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione e l’annullamento delle prestazioni contrattuali autorizzazioni di legge rilasciate all’Impresa. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie all’Impresa per l’espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a perfetta regola d’arteconoscenza della ASL , nel rispetto delle norme vigenti a cura e secondo le condizioniresponsabilità dell’Impresa stessa. L’Impresa riconosce fin d’ora il diritto della ASL , le modalità, i termini e le prescrizioni contenute ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere “ipso iure” il corso dell’intero contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dall’Impresa medesima. In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il terminefallimento dell’Impresa, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo tale comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto interrompe senz’altro il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell’Impresa avverrà per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere giorno antecedente a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di . Per qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali la ASL. dovrà andare incontro per il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessorimanente periodo contrattuale.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento previsti dall'art. 108 del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti casiipotesi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione inadempimento alle disposizioni del direttore dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa lavori riguardo ai tempi contrattuali di forza maggioreesecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziolavori; c) gravi inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene, la salute e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiale assicurazioni obbligatorie del personale; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoresospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, comprovati da almeno 3 (tre) documenti la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di contestazione ufficialeun pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante; e) violazione delle norme rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in materia di cessione del misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dei crediticomunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15contratto; g) intervenuta dichiarazione non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo contratto o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestoreallo scopo dell’opera; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentol'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81; i) qualora taluno perdita, da parte dell'appaltatore, dei componenti l’Organo dell’Amministrazione requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’Amministratore Delegato la irrogazione di misure sanzionatorie o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaamministrazione; j) gravi nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente atto. La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile. Restano impregiudicate le ulteriori azioni a danno di tutela risarcitoria della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di stazione appaltante. L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contrattocontratto nel caso previsto dall'art. 107, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticomma 2, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessoD.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Schema Di Contratto, Contract for Urgent Maintenance of Road Signage

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione Impregiudicate le altre ipotesi di risoluzione e i rimedi previsti dalla legge o da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula altre disposizione del presente contratto che si protragga oltre il termineContratto, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa sussista la finalità dell’interconnessione indicata all’articolo 3.1 dell’Accordo di forza maggioreco- ubicazione; b) comportamenti fraudolenti posti insorgenza di cause di impedimento di natura civile, penale o amministrativa che ostino alla prosecuzione dei servizi forniti. In nessuno dei suddetti casi la Società Ospitata potrà pretendere dalla Società Ospitante risarcimenti o indennizzi in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel ragione dell’avvenuta risoluzione. In caso di risoluzione o recesso o scadenza dell’Accordo o scadenza del contrattopresente Contratto di Sito, la Società Ospitata avrà diritto, con le modalità e tempistiche descritte nell’Accordo, di accedere nei locali della Società Ospitante allo scopo di portare a termine qualsiasi lavoro di scollegamento e di rimpossessarsi di qualsiasi apparecchiatura di impianti oppure di apparati appartenenti alla Società Ospitata o di una terza parte, installati da o per conto della Società Ospitata. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte dell’Operatore, anche di una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 4 e 5, se detto inadempimento non sarà sanato entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione inviata secondo le modalità di cui al successivo Art. 10, contenente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., la relativa diffida ad adempiere, Vodafone potrà risolvere il soggetto gestore ha presente Contratto. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto soltanto al di agire in via giudiziaria per il recupero delle somme non pagate e per il risarcimento del danno. Ove l'Operatore non effettui il pagamento delle prestazioni relative ai fatture in modo totale o parziale nei termini indicati dall'art. 11 dell'Accordo e fino all’avvenuto adempimento di quanto da esso dovuto secondo i termini e le condizioni in essa riportati, Vodafone si riserva il diritto di: - sospendere le negoziazioni in corso aventi ad oggetto la fornitura degli Spazi e servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento di cui all’ Accordo e/o non avviarne di nuove; - sospendere la fornitura di ulteriori servizi richiesti in virtù del contratto stessopresente Contratto.

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Samples: Co Location Agreement, Co Location Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art1. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnato, assegnato a mezzo comunicazione effettuatadi raccomandata A/R. dall’Amministrazione, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattoContratto e di ritenere definitivamente la cauzione, fatto salvo ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, i committenti possono l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaFornitore con raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il Contratto nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per la stipula dell’Accordo Quadro o sospensione dei servizi oggetto del conseguente rilancio del confronto competitivo nonché per la stipula del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioreContratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizioqualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste 10 (dieci) giorni lavorativi dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiaricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto Contratto, ai sensi dell’ del precedente articolo n. 15; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 24 del presente Contratto; f) nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 16 (Prescrizioni relative al subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto) e 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto; g) intervenuta dichiarazione applicazione di fallimentopenali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 12, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione commi 5 e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto6. 4 Nel 3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del contrattoservizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione. 4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il soggetto gestore ha diritto soltanto della medesima Amministrazione al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessorisarcimento dell’ulteriore danno.

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Samples: Contract for Specific Contracting, Contract for Fleet Management Services

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’artemancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso nonché nei casi previsti dai Patti di inadempimento Integrità del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto risolva di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione , a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - In caso di ritardo della consegna superiore ai 30 giorni solari; - In caso di ritardo superiore ai 20 giorni solari per la rimozione e sostituzione di materiali che risultino difettosi o difformi - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in essere a danno caso di mancato rispetto dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto fuori dai casi non espressamente previste consentiti dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoredalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, stato di amministrazione controllata, moratoria e conseguenti atti di concordato preventivo sequestro o di qualsiasi altra situazione equivalentepignoramento a carico dell’impresa. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatiContratto mediante semplice lettera raccomandata, con sentenza passata messa in giudicatomora di 15 giorni, per delitti contro senza la Pubblica Amministrazionenecessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l’ordine pubblicoaccertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la fede pubblica o buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il soggetto gestore ha diritto soltanto al contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento delle prestazioni relative ai di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi regolarmente eseguitil’Appaltatore dovrà sgomberare, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..

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Samples: Fornitura Di Un Plotter Per Il Taglio a Lama, Fornitura Di Beni

Risoluzione. 1 I committenti potranno 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di Fornitura, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamatinel Capitolato Speciale. 2 2. In ogni caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente stazione appaltante può risolvere il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoFornitore con PEC, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto qualora il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni del presente contratto DEC relative alla sostituzione dell’attrezzatura non dipendente da causa conforme entro il termine di forza maggioretrenta giorni dalla comunicazione scritta; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori qualora il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni del contratto DEC relative al completamento della Fornitura secondo le prescrizioni contenute nei verbali relativi alle prove di serviziofunzionalità entro il termine di trenta giorni; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia qualora il Fornitore abbia accumulato penali di sicurezza e prevenzione, sia cui al precedente punto 8 per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiaun importo pari o superiore alla misura percentuale massima del 10%; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di contestazione ufficialegara; e) violazione delle norme in materia di subappalto e subcontratti e cessione del contratto e dei crediticontratto; f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Garanzia definitiva”; g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestorecontrattuale con copertura assicurativa valida; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa azioni giudiziarie per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentoviolazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante; i) qualora taluno in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatiflussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafian. 136; j) gravi azioni a danno della dignità personale nel caso di mancato rispetto degli utenti da parte degli operatori impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del soggetto gestorePatto d'integrità; k) ogni ulteriore causa in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali. 3. In tutti i predetti casi di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore la stazione appaltante ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitidi escutere la garanzia definitiva, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contratto stessoFornitore per il risarcimento del danno.

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Samples: Capitolato Speciale Per L’appalto Di Fornitura Di Apparecchiature E Componenti Per L’adeguamento Degli Impianti Di Rivelazione Incendi, Fornitura Di Apparecchiature E Componenti Per L’adeguamento Degli Impianti Di Rivelazione Incendi

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o raccomandata A.R., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: - frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell’Appaltatore; - mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore; - accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; - mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al soggetto gestore 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale; - cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con le modalità qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia; - esito positivo, successivamente alla stipula del contratto, degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente; - sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte dell’Appaltatore o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore; - irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001; - mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a richieste avanzate dalla vigente Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta stessa; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa nel caso applicabile in materia di subappalto. Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con nel Capitolato Tecnico. Il permanere delle circostanze contestate attraverso la stipula del presente contratto che si protragga diffida oltre il terminetermine indicato, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativicosì come il ripetersi delle stesse cause, che verrà assegnatocostituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a mezzo comunicazione effettuatasuo insindacabile giudizio, con le modalità previste dalla vigente normativasubirà a seguito della risoluzione del Contratto, dai committenti per porre fine all’inadempimentodal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, gli stessi hanno ove necessario, ad escutere la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattocauzione. Resta, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i committenti possono risolvere danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di diritto il contratto ai sensi dell’artContratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. 1456 Cod. Civ.Nessun compenso sarà, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativainvece, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista riconosciuto all’Appaltatore per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoContratto, la fede pubblica Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività contrattuali non eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o il patrimonioagli standards previsti, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) imputando allo stesso ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, il soggetto gestore ha l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto soltanto al pagamento di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitiaree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. L’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento in tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del contratto stessocaso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.

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Samples: Contract, Contract

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteanche non consecutive, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno ciascuna Stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto il presente contrattoper colpa dell’appaltatore e, fatto salvo conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito e salva ogni altra azione che ciascuna Stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Ove l'inadempimento pregiudichi L’Istituto si riserva altresì la sicurezza degli utentifacoltà di procedere all’immediata risoluzione del contratto, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaunicamente comunicando alla Ditta aggiudicataria la propria decisione, senza necessità con ciò rinunciare al diritto di assegnare alcun termine per l’adempimentochiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi: a) arbitraria Qualora non vengano rispettati da parte della Ditta aggiudicataria i patti sindacali in vigore ed ingiustificata interruzione in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni. b) Nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti. c) Nel caso di ripetute o sospensione gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell’effettuazione delle prestazioni. d) In presenza di comportamento non corretto da parte dei servizi propri dipendenti. e) A seguito di danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente. f) A seguito di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto non dipendente da causa capitolato. g) Per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. h) Nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte, e di interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento;. i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;Per motivi di pubblico interesse. j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore;Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale. k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente Al superamento, nell’applicazione delle penali, del limite del 15% del valore delle prestazioni a corpo del contratto. 4 Nel caso l) Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticosì come previsto ex art. 3, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in legge n. 217/2010. Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto stessola Ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti da ciascuna Stazione appaltante per il ripristino del servizio oggetto del presente capitolato, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all’Ente.

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Samples: Outsourcing Agreement, Outsourcing Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il 1. Le Parti convengono espressamente che la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione negligenza o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente frode da causa parte della Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di forza maggioredisposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80, del contratto di servizioD. Lgs. 50/2016; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei creditia terzi; f2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) mancata copertura dei rischi durante dopo la vigenza diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di [ ] giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, Regione provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. 3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali Regione dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo. 5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: • mancato o ritardato pagamento da parte di Regione di qualsiasi importo dovuto ai sensi dell’ articolo n. 15; gdel presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) intervenuta dichiarazione giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato; • verificarsi di fallimentocambiamenti, eventi o condizioni in Regione tali da pregiudicare in maniera rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di liquidazione, Regione ovvero compromettere in misura rilevante la capacità di amministrazione controllata, Regione di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso 6. In conseguenza della risoluzione del contratto Regione dovrà entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato; (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto e (iii) gli eventuali interessi di mora fino al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessogiorno dell’effettivo pagamento.

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Samples: Mutuo, Mutuo a Tasso Fisso

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art1. 1456 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce causa di risoluzione di diritto ex art.1456 Cod. Civ.civ. il superamento, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso parte del Fornitore, della percentuale del 30% dell’Importo Globale Massimo assegnata, ex art.4 della presente Convenzione, alle Licenze d’uso Microsoft EA Subscription Online e alle Licenze di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali Transizione da on-premises a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattosubscription online, fatto salvo il risarcimento del danno. 2. Ove l'inadempimento pregiudichi In caso di mancata attivazione del “Customer Care” e comunicazione dei numeri dedicati, entro la sicurezza degli utentiData di Attivazione della Convenzione, la Consip ha facoltà di risolvere la medesima, fatto salvo il risarcimento del danno. 3. Fermo quanto sopra, nel caso in cui il Fornitore (o terzi) modifichi unilateralmente il contenuto di qualsiasi documento contenuto nel Capitolato Tecnico, ed in particolare l’Appendice A, dovrà darne immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni Contraenti. Fino alla avvenuta ricezione della predetta comunicazione, le predette modifiche al contenuto dell’Appendice A non saranno opponibili nei confronti di Consip e delle singole Amministrazioni Contraenti. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di recedere dai rispettivi contratti di fornitura entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al presente comma, il termine suddetto può essere ridotto Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente dei servizi prestati fino ad un minimo al momento del recesso, purché eseguiti correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di 24 orenatura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 3 In ogni caso4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, i committenti possono risolvere da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni contraenti, di diritto il contratto segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 1456 Cod38, comma 1, lett. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo D. Lgs. n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto163/06. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Licensing Agreements, Licensing Agreements

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 1) In caso di inadempimento del soggetto gestore Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che Accordo Quadro, l’INVALSI ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnato, a mezzo sarà assegnato con la predetta comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto diritto, in tutto o in parte, l’Accordo Quadro per grave inadempimento e, conseguentemente, il presente contratto, fatto salvo il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 2) In ogni casocaso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo incarico di Fornitura, l’INVALSI ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l’incarico di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. 3) Nelle ipotesi di: a. applicazione di penali da parte dell’INVALSI per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo incarico di Fornitura, ovvero b. applicazione di penali da parte dell’INVALSI per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, c. nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo Quadro, l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, i committenti possono risolvere singoli incarichi di diritto il contratto Fornitura, per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste Fornitore a mezzo PEC. 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte dall’INVALSI, la risoluzione dell’Accordo Quadro determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte dell’INVALSI che quindi non potrà emettere nuovi incarichi di Fornitura; l’Accordo Quadro, tuttavia, continuerà a regolamentare gli incarichi di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza. 5) La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la facoltà dell’INVALSI alla risoluzione dell’incarico di Fornitura a partire dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori ogni attività necessaria affinché l’INVALSI possa assicurare la continuità delle prestazioni in favore del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattonuovo fornitore prescelto. 4 Nel 6) In caso di risoluzione del contrattodell’Accordo Quadro per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, l’INVALSI procederà all’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento risarcimento dell’ulteriore danno. 7) Resta inteso che l’INVALSI, si riserva di segnalare all’ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli incarichi di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni relative affidate al Fornitore. 8) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, l’INVALSI si riserva di procedere ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento sensi e per gli effetti dell’articolo 110 del contratto stessoD.Lgs. n. 50/2016. 9) In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell’INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Di Cancelleria, Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Organizzazione Eventi

Risoluzione. 1 I committenti 1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di fornitura come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emesse nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto nella Convenzione e negli atti e documenti in esso richiamatinei suoi Allegati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno2. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaFornitore con raccomandata a/r, senza necessità i singoli Ordinativi di assegnare alcun termine per l’adempimento, Fornitura nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoreFornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; eb) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; fc) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 23; d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26; 3. Nei casi di recesso delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto. 4. L’Agenzia, ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 18 comma 7; b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto della Convenzione, ai sensi dell’ del successivo articolo n. 1523; gc) intervenuta dichiarazione azioni giudiziarie per violazioni di fallimentodiritti di brevetto, di liquidazioneautore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26; d) nel caso che una Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di amministrazione controllataFornitura ai sensi del precedente comma 1 e 2; e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 5. In tutti i predetti casi di concordato preventivo risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di qualsiasi altra situazione applicare una penale equivalente, se ed in quanto prevista nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico risarcimento del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattodanno. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Telecommunications, Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi

Risoluzione. 1 I committenti 1. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: a) reiterati ed aggravati inadempimenti del Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale; b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura; d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le modalità previste dalla vigente normativa Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 24. 2. Nei casi di recesso delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto. 3. Le Amministrazioni Contraenti sono autorizzate a risolvere i propri Ordinativi di Fornitura nel caso in cui una delle Amministrazioni Contraenti abbia risolto il proprio Ordinativo di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamatiFornitura. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine4. L’Agenzia, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono potrà risolvere di diritto il contratto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoFornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto qualora fosse accertata la non veridicità del presente contratto non dipendente da causa contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di forza maggioregara di cui alle premesse; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori mancata consegna dell’originale del contratto documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva oltre i termini stabiliti nel precedente articolo 17, comma 1, nonché per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di serviziocui al precedente articolo 17, comma 8; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto della Convenzione; d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’ del successivo articolo n. 1524; ge) intervenuta dichiarazione nel caso in cui un’Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di fallimentoFornitura; f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 5. In tutti i predetti casi di liquidazionerisoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di amministrazione controllataloro pertinenza, hanno diritto di concordato preventivo ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di qualsiasi altra situazione applicare una penale equivalente, se ed in quanto prevista nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno risarcimento dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattodanni. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Service Agreement, Fornitura Di Personal Computer

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto Il presente Contratto potrà essere risolto mediante clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. dell’Articolo 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di del Codice Civile per inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, Produttore nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione i. scioglimento o sospensione dei servizi oggetto messa in liquidazione del presente contratto non dipendente Produttore; ii. mancata fornitura dell’energia elettrica da causa parte del Produttore per almeno sei mesi consecutivi, salvo i casi di forza maggiore; Il presente Contratto potrà essere risolto mediante clausola risolutiva espressa ai sensi dell’Articolo 1456 del Codice Civile per inadempimento del Cliente Finale nei seguenti casi: i. scioglimento o messa in liquidazione del Cliente Finale; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto ii. qualsiasi forma di serviziosottrazione/o furto dell'energia generata dall'Impianto Fotovoltaico; c) gravi e reiterate violazioni degli iii. mancato adempimento agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per pagamento ai sensi di quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiaal precedente Articolo 12; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoreiv. perdita della disponibilità dell’Unità di Consumo, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialeovvero del Fabbricato, senza il consenso del Produttore; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di v. qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato inadempimento che abbia come conseguenza l’assenza o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannativenire meno dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di SSP-A, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonioSSP-B, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel Sistema Efficiente di Utenza, ovvero di altri eventuali incentivi. In caso di risoluzione per inadempimento del contrattoCliente Finale, il soggetto gestore ha diritto soltanto Cliente Finale dovrà pagare un importo pari a Euro [●] a titolo di penale, oltre al pagamento delle prestazioni relative maggiore danno, e il Produttore potrà a sua scelta trattenere l’Impianto Fotovoltaico sul tetto del Fabbricato fino alla fine del comodato, con le modalità di cui all’Art. 12, ovvero rimuovere lo stesso. In caso di risoluzione per inadempimento del Produttore, lo stesso dovrà pagare una penale pari a Euro [.] e rimuovere a sue spese l’Impianto Fotovoltaico. In qualsiasi momento prima della data di entrata in esercizio e messa in parallelo con la rete elettrica di distribuzione dell’Impianto Fotovoltaico, il Produttore potrà recedere dal presente Contratto, con preavviso di 15 giorni al Cliente Finale, nel caso in cui dovesse riscontrare condizioni ostative all’ottenimento dei permessi per la installazione dell’Impianto Fotovoltaico o per la connessione alla rete elettrica di distribuzione dello stesso, ovvero condizioni che modifichino le condizioni di convenienza economica del presente Contratto. In ogni caso, il Produttore potrà sempre recedere con preavviso di 15 giorni qualora, entro 180 giorni dalla stipula del presente Contratto, non fossero ottenute le autorizzazioni di cui all’Articolo 5. In caso di recesso ai servizi regolarmente eseguitisensi del presente Articolo, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessonulla sarà dovuto dal Produttore al Cliente Finale. La risoluzione o il recesso devono in tutti i casi essere dichiarati in forma scritta.

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione Impregiudicate le altre ipotesi di risoluzione e i rimedi previsti dalla legge o da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula altre disposizione del presente contratto che si protragga oltre il termineContratto, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa sussista la finalità dell’interconnessione indicata all’articolo 3.1 dell’Accordo di forza maggioreco-ubicazione; b) comportamenti fraudolenti posti insorgenza di cause di impedimento di natura civile, penale o amministrativa che ostino alla prosecuzione dei servizi forniti. In nessuno dei suddetti casi la Società Ospitata potrà pretendere dalla Società Ospitante risarcimenti o indennizzi in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel ragione dell’avvenuta risoluzione. In caso di risoluzione o recesso o scadenza dell’Accordo o scadenza del contrattopresente Contratto di Sito, la Società Ospitata avrà diritto, con le modalità e tempistiche descritte nell’Accordo, di accedere nei locali della Società Ospitante allo scopo di portare a termine qualsiasi lavoro di scollegamento e di rimpossessarsi di qualsiasi apparecchiatura di impianti oppure di apparati appartenenti alla Società Ospitata o di una terza parte, installati da o per conto della Società Ospitata. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte dell’Operatore, anche di una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 4 e 5, se detto inadempimento non sarà sanato entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione inviata secondo le modalità di cui al successivo Art. 10, contenente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., la relativa diffida ad adempiere, Vodafone potrà risolvere il soggetto gestore ha presente Contratto. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto soltanto al di agire in via giudiziaria per il recupero delle somme non pagate e per il risarcimento del danno. Ove l'Operatore non effettui il pagamento delle prestazioni relative ai fatture in modo totale o parziale nei termini indicati dall'art. 11 dell'Accordo e fino all’avvenuto adempimento di quanto da esso dovuto secondo i termini e le condizioni in essa riportati, Vodafone si riserva il diritto di: - sospendere le negoziazioni in corso aventi ad oggetto la fornitura degli Spazi e servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento di cui all’ Accordo e/o non avviarne di nuove; - sospendere la fornitura di ulteriori servizi richiesti in virtù del contratto stessopresente Contratto.

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Samples: Co Location Agreement, Co Location Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC , diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione nei seguenti casi: • frode nella esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da comunicarsi norme di legge speciali e generali di cui al soggetto gestore presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • verificarsi per tre volte e senza adeguate motivazioni, nell’arco di un periodo temporale annuale, di ritardo nella consegna del materiale librario ordinato, qualora il ritardo si protragga per oltre 15 (quindici) giorni a partire dal termine concesso per la normale evasione degli ordini; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso carico dell’ impresa. Il Politecnico di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la Milano ha inoltre facoltà di considerare risolto di diritto risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Coddel Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. CivLa stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., previa dichiarazione ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaparte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza necessità che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di assegnare alcun termine per l’adempimentoMilano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il soggetto gestore ha diritto soltanto sarà tenuto al pagamento rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.

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Samples: Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs, Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Monografie Scientifiche E/O Didattiche

Risoluzione. 1 I committenti potranno Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzoPEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC , diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da comunicarsi norme di legge speciali e generali di cui al soggetto gestore presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso carico del impresa; Il Politecnico di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la Milano ha inoltre facoltà di considerare risolto di diritto risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Coddel Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. CivLa stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., previa dichiarazione ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaparte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza necessità di assegnare che ciò comporti alcun termine onere per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessogià eseguite.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. L’ Amministrazione Committente ha l’obbligo di risolvere i Contratti Derivati nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016. L’ Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere i Contratti Derivati nei seguenti casi: 1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 I committenti potranno del D.lgs. 50/2016; 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi; 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori; 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 24.1 (Subappalto) delle presenti Condizioni Generali; 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 7) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 8) inutile decorso del termine assegnato per la consegna dei servizi; 9) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato Descrittivo Prestazionale; L’ Amministrazione Committente si riserva la facoltà di risolvere i Contratti Derivati in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell’operatore economico, tali da deteriorare il contratto rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali. Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l’operatore economico sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai sensi dell’artcommi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore L’ Amministrazione Committente espleta la procedura di risoluzione con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi mediante lettera di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’artecontestazione, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioniinviata via pec all’operatore economico, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso del Responsabile Unico del Procedimento con assegnazione di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, un termine non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi naturali e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicatoconsecutivi, per delitti contro la Pubblica Amministrazioneconsentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, l’ordine pubblicoosservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore. Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’ operatore economico non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la fede pubblica o l’Amministrazione Committente adotta i conseguenti provvedimenti e ne danno comunicazione all’Appaltatore. L’operatore economico è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. L’ Amministrazione Committente è tenuta a segnalare alla Stazione Appaltante tutti i casi di risoluzione, devono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa provvedimento motivato di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattorisoluzione. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Verifica

Risoluzione. 1 I committenti potranno Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: ⮚ frode nella esecuzione dell’appalto; ⮚ perdita dei requisiti generali e di moralità professionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. verificatasi in capo all’Appaltatore e ai soggetti interessati di quest’ultimo, nel corso di esecuzione del servizio; ⮚ rilascio nei confronti dell’Appaltatore di un’informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 1456 Cod92 comma 2-bis del D.Lgs. Civ.159/2011) che preveda l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, previa dichiarazione comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114; ⮚ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; ⮚ manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; ⮚ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; ⮚ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, tali da comunicarsi compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; ⮚ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; ⮚ cessione del Contratto, al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di fuori delle ipotesi previste; ⮚ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; ⮚ mancato adempimento degli obblighi concernenti i pagamenti delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e retribuzioni ai dipendenti secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso le leggi vigenti, sempre che l’Appaltatore, a seguito di inadempimento contestazione scritta del soggetto gestore anche Committente, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a uno solo sanare tali irregolarità; ⮚ mancato adempimento degli obblighi assunti con la stipula concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici degli importi e dei contributi loro spettanti, per legge o per contratto collettivo, sempre che l’Appaltatore, a seguito di contestazione scritta del presente contratto che si protragga oltre il termineCommittente, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnatoprovveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a mezzo comunicazione effettuatasanare tali irregolarità; ⮚ concordato preventivo, con le modalità previste dalla vigente normativafallimento, dai committenti per porre fine all’inadempimentoprocedure concorsuali in genere, gli stessi hanno stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; ⮚ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; ⮚ ogni altro inadempimento che renda impossibile la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattoprosecuzione dell’appalto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod1453 del codice civile. Civ.Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normatival’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoa spese dell’aggiudicatario, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto il regolare funzionamento del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di . Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessorimanente periodo contrattuale.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto 1. Per i Contratti core in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto. 2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ.il Contratto si intenderà risolto, previa dichiarazione sola comunicazione da comunicarsi al soggetto gestore parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di: gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza contrattuale contestazioni comportanti l’applicazione di Penali in misura superiore alla quota contrattualmente definita all’art. “Penali” nelle ipotesi previste all'art. 108 del Codice inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto violazioni delle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente”, qualora rientranti nella documentazione contrattuale, da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto comportamenti incompatibili con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso "Codice di inadempimento Condotta dei Fornitori del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi Gruppo SEA" comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la stipula sottoscrizione del presente contratto "Patto di integrità" qualora rientrante nella documentazione contrattuale sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, del legale rappresentante, degli amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014 nel caso in cui il Contratto contenga la clausola “Safety Aeroportuale” violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi violazione di disposizioni che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno comportino la facoltà revoca di considerare risolto autorizzazioni e/o licenze violazione della normativa in materia di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannoresponsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore 231/2001 violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel rispetto Codice Etico della Committente violazioni ripetute e gravi delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi norme in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e tutela dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08 sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’ articolo n. 15;dell’art. 14.1 D.Lgs. 81/08 inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa. g) intervenuta dichiarazione di fallimento3. In ogni caso, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico4. Previo controllo, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto Committente provvederà al pagamento delle prestazioni relative ai servizi attività regolarmente eseguitieseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessovalutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale. 5. Il Contratto si intenderà risolto nel caso di cessazione dell’efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

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Samples: Contratti Di Fornitura E Posa in Opera

Risoluzione. 1 I committenti potranno Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il contratto Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civ.del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore all‘Aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, raccomandata a/r nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioreaccertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto; b) comportamenti fraudolenti posti accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in essere a danno materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziobeni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiacontroversie con Zètema; d) reiterati affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoreforma, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialeprocure all’incasso; e) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; f) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; g) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore; h) violazione delle norme in materia tema di cessione sicurezza del contratto lavoro e trattamento retributivo dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentolavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione inadempimenti e/o l’Amministratore Delegato ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del Contratto. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il Direttore Generale recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o il Responsabile tecnico procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del soggetto gestore siano condannatirecesso, con sentenza passata in giudicatol’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel Zètema. In caso di risoluzione del contrattoo di recesso per giusta causa di Zètema, il soggetto gestore l’Appaltatore ha diritto soltanto al ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitispese, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del contratto stessocodice civile.

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Samples: Capitolato d'Onere

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteanche non consecutive, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno l’INPDAP ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto il presente contrattoper colpa dell’appaltatore e, fatto salvo conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito e salva ogni altra azione che l’INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Ove l'inadempimento pregiudichi L’Istituto si riserva altresì la sicurezza degli utentifacoltà di procedere all’immediata risoluzione del contratto, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaunicamente comunicando alla Ditta aggiudicataria la propria decisione, senza necessità con ciò rinunciare al diritto di assegnare alcun termine per l’adempimentochiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi: a) arbitraria Qualora non vengano rispettati da parte della Ditta aggiudicataria i patti sindacali in vigore ed ingiustificata in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni. b) Nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti. c) Nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell’effettuazione delle prestazioni. d) In presenza di comportamento non corretto da parte dei propri dipendenti. e) A seguito di danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Ente. f) A seguito di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del capitolato. g) Per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. h) Nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte, e di interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. i) Per motivi di pubblico interesse. j) Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale. k) Al superamento, nell’applicazione delle penali, del limite del 15% del valore delle prestazioni a corpo del contratto. l) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 136/2010. m) Ogni altra inadempienza o sospensione fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei servizi maggiori oneri sostenuti dall’Ente appaltante per il ripristino del servizio oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzionecapitolato, sia nonché per quanto espressamente previste dal presente contratto ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattodovessero derivare all’Ente. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Outsourcing Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’artemancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che il contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che Accordo Quadro si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto risolva di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione , a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - Mancata risposta entro i termini previsti a 3 richieste di Contratto Attuativo; - 3 ritardi superiori a 3 giorni nell’avvio di interventi “urgenti”; - 3 ritardi nel termine dei servizi superiori al 50% del tempo richiesto nei singoli appalti specifici; - Quando, durante il corso dei lavori, l’appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo PEC perché parte dei lavori già espletati non risultano, ad insindacabile giudizio del DEC, eseguiti a regola d’arte; - Quando l’Appaltatore abbia ricevuto tre richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; - Qualora l’impresa non si presenti regolarmente per la redazione della contabilità verrà richiamata formalmente a mezzo PEC. Decorsi due richiami, si procederà alla risoluzione del Contratto. - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti leggi e/o regolamenti; - Gravi o ripetute inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in essere a danno caso di mancato rispetto dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto fuori dai casi non espressamente previste consentiti dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili dalla legislazione vigente. - Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al soggetto gestoretermine indicato nel contratto o nel verbale di avvio anticipato del servizio dei singoli contratti attuativi; - Concordato preventivo, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, stato di amministrazione controllata, moratoria e conseguenti atti di concordato preventivo sequestro o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi pignoramento a carico dell’impresa; - Mancata partecipazione alle riunioni o sopralluoghi richiesti dalla vigente normativa per Committente anche a seguito di richiamo formale; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Grave danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; In attuazione del DEC95/2012 Art.1 c.3, il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata contratto potrà essere risolto in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti qualsiasi momento in caso di decisione da parte degli operatori del soggetto gestore; k) Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni ulteriore causa e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione prevista di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e richiamata nel a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in istruttoria l’informativa antimafia, il presente contratto. 4 Nel contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito positivo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il soggetto gestore ha diritto soltanto gestore, sarà tenuto al pagamento rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessomaggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Del Verde E Giardinaggio

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto 10.1 Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel mediante semplice comunicazione scritta, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteviolazione di uno o più divieti di cui agli artt. 3, nel rispetto delle norme vigenti 4, 5, 9, 11 e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento 12 da parte del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattoProcacciatore, fatto salvo il diritto di Admiral al risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 oredanno eventualmente patito. 3 In ogni caso10.2 Il presente Contratto si intenderà inoltre risolto di diritto, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ1353 c.c., previa dichiarazione in ogni caso di cessazione del rapporto concessorio in capo ad Admiral. In tal caso non sarà dovuto alcun risarcimento, indennizzo o rimborso in favore del Procacciatore, oltre alla Provvigione maturata sino a tale data ai sensi del precedente articolo 6. 10.3 Admiral ha il diritto inoltre di risolvere il presente Contratto con effetto immediato e di applicare al Procacciatore una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, per ogni attività fraudolenta, laddove accertata da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaAdmiral, ivi incluse senza necessità limitazione, quelle qui di assegnare alcun termine per l’adempimentoseguito indicate: - inserimento di dati non corretti sul Portale Procacciatori; - procacciamento di giocatori minorenni; - riciclaggio di denaro; - chip dumping; - Procacciatore e Giocatore hanno il medesimo indirizzo IP; - Giocatore è parente del procacciatore (coniuge, nei seguenti casi: figlio/a) arbitraria ed ingiustificata interruzione , partner, genitore, fratello/sorella, cugino/a); - introduzione simulata di Giocatori; - doppia presentazione di un Giocatore già precedentemente introdotto; - false presentazioni; - acquisizioni di Giocatori tramite mezzi illegali, uso di marketing invasivo, spam, uso non autorizzato di terzi, collusione, registrazioni multiple dallo stesso indirizzo email, ecc. Nel caso in cui vengano accertate o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti vi sia il sospetto che siano state poste in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto attività fraudolente, Xxxxxxx chiederà spiegazioni al Procacciatore per iscritto. Nel caso in cui il Procacciatore non corregga il suo comportamento e/o non fornisca spiegazioni in forma scritta ritenute soddisfacenti ed esaustive, ad insindacabile giudizio di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoAdmiral, la fede pubblica o stessa avrà il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa diritto di risoluzione prevista e richiamata nel risolvere il presente contrattoContratto con effetti immediati ex art. 1456 c.c. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Concession Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno L’Aderente, ha facoltà di risolvere il Contratto di Assicurazione e di richiedere alla Compagnia la restituzione , per il tramite di Agos Ducato S.p.A., della parte di Prezzo imponibile pagato e non goduto in ragione di 1/360 del Prezzo annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso, al netto delle imposte, in caso di: • estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall’Aderente con Agos Ducato S.p.A.; o dal momento della consegna/restituzione della documentazione indicata in caso di: • trasferimento della proprietà del veicolo; • appostazione in conto vendita del veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il contratto si risolve, inoltre, e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà all’Aderente, per il tramite di Agos Ducato S.p.A, la parte di Prezzo pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua (al netto delle imposte), a far data dalla consegna/restituzione della documentazione indicata, in caso di: • cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, comunicata alla Compagnia tramite attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione; • cessazione del rischio per demolizione del Veicolo previa presentazione: ₋ della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, (automercato) ai sensi dell’artdell’Art. 1456 Cod. Civ.5, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure ₋ della copia del certificato di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso demolizione rilasciato dal centro di inadempimento raccolta del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell’artdell’Art. 1456 Cod. Civ5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003 La raccomandata deve essere inviata ad Agos Ducato S.p., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore A. o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti solo caso in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda cui l’Aderente abbia chiuso i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, rapporti con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoAgos Ducato S.p. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.A..

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Samples: Assicurazione Auto Rischi Diversi

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codx.x. Civ.(xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx Xxxxxxx Xxxxxxxx potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità oltre che nelle ipotesi previste dalla vigente normativa e dalle disposizioni richiamate dell’art. 5 del citato capitolato d’oneri approvato con decreto del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta regionale della Campania n… del……, anche nel caso di mancato adempimento in cui ricorra una delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto seguenti ipotesi: - qualora l’appaltatore risulti sprovvisto delle norme vigenti autorizzazioni e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con licenze richieste dalla legge per la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione prestazione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa durante il periodo di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori vigenza contrattuale; - qualora l’appaltatore addivenga alla cessione del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti e/o addivenga al subappalto; - qualora l’appaltatore sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l’esecuzione del servizio e ciò arrechi grave nocumento alla Regione Campania; - in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestorecaso di cessazione dell’attività, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione concordato preventivo, di fallimento, di liquidazionestato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’appaltatore; - in caso di gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione del servizio che abbiano comportato l’irrogazione complessiva di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; - in caso di mancata comunicazione di cessione dell’azienda; - in caso di mancato adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; - qualora nei confronti della impresa aggiudicataria-appaltatrice siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altre imprese oggetto di informazioni antimafia dal valore interdittivo, ai sensi del “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007; - qualora l’impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, ai sensi del “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007 ; - in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di amministrazione controllatatutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale in applicazione del citato Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di concordato preventivo o cui delibera di qualsiasi altra situazione equivalenteGiunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007; - comunque, se ed in tutti i casi si risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007; - nei casi di interdittive antimafia e per le informative sui tentativi di infiltrazioni mafiose secondo quanto prevista previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e dall’art. 10 del d.p.r. n. 252/1998; - nei casi previsti dall’art. 7 del citato capitolato d’oneri approvato con decreto del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta regionale della Campania n… del……; - per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda venir meno in capo all’aggiudicatario, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel citato capitolato d’oneri approvato con decreto del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta regionale della Campania n… del……; - per motivi di pubblico interesse; - per inadempimento ingiustificato di prestazioni essenziali oggetto del presente contratto di appalto; - in caso di ritardo prolungato nell’adempimento delle prestazioni allorquando sussistano ragioni di urgenza. In tutti i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicocasi di cui al presente articolo, la fede pubblica o il patrimoniorisoluzione del presente contratto si verifica di diritto, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni immediatamente e automaticamente. La Regione Campania, in tali casi, procede a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori comunicare la risoluzione ipso iure del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa contratto in forma scritta a mezzo raccomandata A.R., al domicilio eletto dall’appaltatore stesso, nonché ad incamerare la cauzione definitiva di risoluzione prevista e richiamata nel cui all’art. 12 del presente contratto. 4 Nel , a titolo di liquidazione anticipata del danno, salva la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore. A carico dell’appaltatore graverà anche l’onere dell’eventuale maggior costo derivante alla Regione Campania per assicurare la continuità del servizio. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto l’appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti. In caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipata del contratto stessola Regione Campania si riserva la facoltà di subentro nel servizio del concorrente secondo classificato in graduatoria definitiva di gara.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizi

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’artemancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso nonché nei casi previsti dai Patti di inadempimento Integrità del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto risolva di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione , a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - In caso di ritardo superiore ai 15 giorni solari per la scadenza del termine approvazione data evento - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in essere a danno caso di mancato rispetto dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto fuori dai casi non espressamente previste consentiti dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoredalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, stato di amministrazione controllata, moratoria e conseguenti atti di concordato preventivo sequestro o di qualsiasi altra situazione equivalentepignoramento a carico dell’impresa. Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatiContratto mediante semplice lettera raccomandata, con sentenza passata messa in giudicatomora di 15 giorni, per delitti contro senza la Pubblica Amministrazionenecessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l’ordine pubblicoaccertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la fede pubblica o buona riuscita dei servizi; - Mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte degli operatori del soggetto gestore; k) Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il soggetto gestore ha diritto soltanto al contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento delle prestazioni relative ai di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi regolarmente eseguitil’Appaltatore dovrà sgomberare, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc..

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Comune di Falconara Xxxxxxxxx si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.in qualunque momento, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso senza che vi sia applicazione di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali penali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattosuo carico, fatto salvo il risarcimento ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentopubblico interesse, nei seguenti casi: a) arbitraria : ⮚ per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed ingiustificata interruzione insufficiente; ⮚ per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o sospensione anche di atti riorganizzativi dei servizi oggetto dell’Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta; ⮚ in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Falconara Marittima ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del presente contratto non dipendente da causa contratto; ⮚ in caso di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) accertate inadempienze o gravi e reiterate violazioni degli obblighi negligenze della società aggiudicataria in materia di sicurezza obblighi previdenziali, assicurativi e prevenzionecontrattuali; ⮚ in caso di cessazione dell’attività, sia di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; ⮚ in caso di cancellazione dell’aggiudicatario dal Registro Unico degli Intermediari previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.; ⮚ in caso di sospensione del servizio per quanto espressamente previste un periodo di sette giorni lavorativi. La risoluzione del contratto sarà preceduta da una diffida all’aggiudicatario ad adempiere entro un termine di 15 giorni dal presente contratto che ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R. E' fatto salvo ogni diritto del Comune di procedere per quanto comunque previsto dalle norme vigenti il risarcimento degli eventuali danni subiti. Il Comune si riserva in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoreogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, comprovati con il solo onere del preavviso di 90 giorni da almeno 3 (tre) documenti effettuare a mezzo raccomandata con avviso di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia ricevimento. In caso di cessione risoluzione anticipata dell'incarico il Comune non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio. In caso di risoluzione anticipata del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicataria dovrà assicurare la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed continuità della prestazione in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicatooggetto, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste un periodo massimo di 90 giorni dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattocomunicazione dell'avvenuta risoluzione. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’artemancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui di cui articoli 94, nel rispetto delle norme vigenti 95, 96, 97 e secondo le condizioni98 D.Lgs. 36/23, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente legge D.lgs 159/2011 nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che il contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto risolva di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione , a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - 3 ritardi superiori a 45 minuti di ritardo nell’avvio di interventi “emergenza”; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; - 3 ritardi superiori a 90 minuti nell’avvio di interventi di urgenza; - irreperibilità totale; - mancato intervento nel luogo indicato nell’avvio di interventi di emergenza - Quando l’Appaltatore abbia ricevuto dieci richiami da parte del Responsabile del Procedimento, per mancata restituzione dei rapportini d’intervento o segnalazione dell’avvenuta chiusura dell’intervento; - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Uso improprio dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa sistemi e dei contenuti informativi; - Atti che costituiscono gravi violazioni di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in essere a danno caso di mancato rispetto dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto fuori dai casi non espressamente previste consentiti dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili dalla legislazione vigente. - Ritardi nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto al soggetto gestoretermine indicato nel contratto o nel verbale di avvio anticipato del servizio; - Concordato preventivo, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, stato di amministrazione controllata, moratoria e conseguenti atti di concordato preventivo sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; - Tutti i casi previsti dall’art. 122 del D.lgs 36/2023; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Grave danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra situazione equivalenteimpresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Al termine dei servizi l’Appaltatore dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, ecc.. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in istruttoria l’informativa antimafia, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso in cui le verifiche antimafia effettuate anche successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Politecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed in quanto prevista indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contrattocontratto per inadempimento, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessosarà incamerata la cauzione definitiva prestata dall’impresa.

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Samples: Appalto Specifico

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere Le parti convengono espressamente che il contratto ai sensi dell’artmancato pagamento alle relative scadenze di qualunque somma dovuta a titolo di rimborso capitale o corresponsione interessi darà facoltà alla parte mutuante di ritenere risolto di diritto il contratto. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso La risoluzione di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti diritto relativa potrà essere altresì fatta valere dalle parti in esso richiamati. 2 In caso tutti gli altri casi di inadempimento del soggetto gestore anche a di uno solo degli obblighi assunti con la stipula ed impegni previsti dal contratto o qualora venissero a mancare le garanzie previste nel contratto. La Camera di Commercio potrà procedere alla risoluzione del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei nelle seguenti casiipotesi imputabili all’Impresa: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione 1. grave ovvero ripetuta negligenza o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiorefrode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o normativi; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto 2. cessazione d’attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero intervenuta mancanza di servizioqualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi 3. intervenuta mancanza di un qualunque requisito abilitativo/autorizzativo necessario, anche in materia virtù di sicurezza e prevenzionenorme sopravvenute, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in material’esecuzione dell’appalto; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di 4. cessione del contratto e dei creditisubappalto del servizio a terzi; f) mancata copertura dei rischi durante 5. negli altri casi eventualmente previsti dalla legge. Nel caso di cui al precedente punto 1), qualora l’Istituto mutuante non provveda a sanare le inadempienze entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla formale diffida formulata a mezzo pec, la vigenza Camera di commercio provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista e per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico gli effetti dell’art. 1454 del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Codice Civile. Nel caso di risoluzione cui al precedente punto 4) il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 del contratto, il soggetto gestore ha Codice Civile. Nei suddetti casi l’Impresa aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative regolarmente eseguite ai servizi regolarmente eseguitiprezzi di contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del con diritto per la Camera di commercio di affidare a terzi il servizio in danno dell’Impresa inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto stessorisolto, nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell’Ente. In tali ipotesi la Camera di commercio procederà alla escussione della garanzia definitiva.

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Samples: Mutuo Ipotecario

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere 1. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze per fatti imputabili al Prestatore, l’Agenzia - dopo formale ingiunzione con raccomandata A.R. rimasta senza esito - può disporre l’esecuzione di tutto o parte degli interventi a spese del Prestatore, fatto salvo il contratto ai sensi dell’artrisarcimento del danno subito. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In Nel caso di inadempimento grave l’Agenzia può altresì procedere alla risoluzione del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannodanno subito. Ove l'inadempimento pregiudichi L’ANVUR, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso: • di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • di circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la sicurezza degli utentiprosecuzione dei rapporti fra le parti; • di subappalto, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento; • di 24 oremancato possesso dei requisiti concernenti la capacità a contrarre nei confronti della PA, emersi in fase di verifica anche nel corso del contratto. 3 In 2. Per ogni casocontroversia che dovesse insorgere in ordine all’affidamento del servizio di che trattasi è competente il Foro di Roma. Qualunque controversia possa insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, i committenti possono risolvere sarà definita con accordo diretto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in via diretta, qualsiasi controversia sull’esecuzione di diritto il questo contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 1456 Cod806 e successivi del Codice di Procedura Civile Italiano. 3. Civ.Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, previa dichiarazione nominati uno da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto ciascuna delle modalità previste dalla vigente normativaparti ed il terzo, senza necessità che fungerà da Presidente, dai primi due, oppure, in caso di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo disaccordo tra gli stessi o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico mancata nomina del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti proprio arbitro da parte degli operatori di uno dei contraenti, dal Presidente del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa Tribunale di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoRoma. Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Contratto Di Servizi

Risoluzione. 1 I committenti potranno 18.1. A causa della natura dei prodotti offerti dalla Società, il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario al di fuori del controllo della Società, non è possibile concedere il diritto di recesso dal presente contratto senza penalità o spese e senza fornire alcuna motivazione entro i primi 14 giorni dalla sua stipula, come previsto dalla Direttiva 2002/65/CE. Tuttavia, il Cliente ha il diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, senza alcun motivo, il Cliente ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.presente Contratto in qualsiasi momento ,senza alcun motivo, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel dando alla Società un preavviso scritto di almeno sette (7) giorni, specificando in esso la data di risoluzione, a condizione che, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali tale risoluzione, tutte le Posizioni del Cliente siano state chiuse alla data di scadenza. Il primo giorno della notifica, per questa sezione 18.1, sarà considerata la data in cui tale comunicazione è stata ricevuta dalla Società. Le spese applicabili a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamatitale cessazione possono essere trovate qui. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti 18.2. La Società può risolvere il presente Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 almeno sette (venti7) giorni lavoratividi preavviso, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno specificando in essa la facoltà data di considerare risolto di diritto risoluzione. 18.3. La Società può risolvere su base immediata il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, Contratto nei seguenti casi: a: (i) arbitraria ed ingiustificata interruzione se l'utilizzo dei Servizi o sospensione dei servizi oggetto della Piattaforma di Trading da parte del Cliente è stato improprio o abbia violato lo spirito del presente contratto non dipendente da causa Contratto; (ii) se il Conto del Cliente sia associato in qualche modo a qualsiasi Conto che sia stato chiuso. Se un Conto è associato, o correlato a Conti esistenti bloccati, la Società potrà chiudere detto Conto indipendentemente dalla natura di forza maggiore; bquesta relazione e dai Codici di Accesso forniti per tali Conti; (iii) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori decesso del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 Cliente; (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; hiv) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; ivenisse presentata una domanda o venisse emesso un ordine o fosse convocata una riunione o venisse approvata una delibera o venissero adottate misure di bancarotta o liquidazione del Cliente; (v) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatitale risoluzione objection, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoit shall be considered that the Client consents or accepts the content of the amendment. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Client Contract

Risoluzione. 1 I committenti potranno 7.1 Il rapporto tra le Parti ai sensi dei presenti T&C sarà risolto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile italiano, previa semplice comunicazione scritta all’Acquirente a tale scopo, ogniqualvolta l’Acquirente abbia: (i) omesso o ritardato in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti al Venditore; (ii) omesso o ritardato la presa in consegna dei Prodotti come previsto nel presente documento; (iii) non abbia rispettato uno o più degli obblighi di cui alle Clausole 1, 2 e 5; e/o (iv) ridotto qualsiasi garanzia concessa o non sia riuscito a concedere alcuna garanzia che l’Acquirente aveva promesso di concedere. 7.2 Il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto rapporto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel dei presenti T&C in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo forza maggiore mediante notifica scritta all’Acquirente quando l’evento di riferimento abbia impedito al Venditore di svolgere le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamatiattività ai sensi dei presenti T&C per più di 6 (sei) mesi consecutivi. 2 7.3 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto risoluzione ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.della presente Clausola 7, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casil’Acquirente dovrà pagare il Venditore per: a(i) arbitraria ed ingiustificata interruzione tutti i Prodotti che sono già stati consegnati o sospensione eseguiti dal Venditore fino alla data di risoluzione; e (ii) i costi effettivi sostenuti dal Venditore e che possono essere imputati direttamente alla fornitura dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioreProdotti e alle sue prestazioni e/o alla sua preparazione; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel 7.4 In caso di risoluzione del contrattoai sensi della presente Clausola 7, nonché in ogni altro caso di risoluzione a causa della violazione dell’Acquirente, oltre agli importi sopra indicati, il soggetto gestore Venditore avrà diritto a tutti gli ulteriori danni. 7.5 Il venditore ha il diritto soltanto di trattenere gli importi di cui alla Clausola 7.3 di cui sopra da eventuali pagamenti anticipati ricevuti dall’Acquirente pur riservandosi il diritto di reclamare qualsiasi importo eccedente tali pagamenti anticipati. In caso di ulteriori danni, il Venditore avrà il diritto di detenere il saldo di eventuali pagamenti anticipati ricevuti dall’Acquirente a titolo di garanzia fino all’accertamento giudiziario definitivo e alla liquidazione di eventuali danni e alla detrazione e al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitimantenimento dell’importo corrispondente. Dopo la deduzione e la conservazione di eventuali danni, decurtato il saldo residuo degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessoacconti sarà restituito all’Acquirente.

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Samples: Terms and Conditions of Sale

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, termine che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, gli stessi termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, le singole Aziende Sanitarie hanno la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il presente contrattocontratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, fatto salvo ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi In particolare, le Aziende Sanitarie hanno la sicurezza degli utenti, facoltà di risolvere il contratto: ⮚ allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; ⮚ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; ⮚ qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; ⮚ in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati dalle Aziende Sanitarie; ⮚ per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della delle Aziende Sanitarie umbre; ⮚ qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 In ogni caso, i committenti possono della Legge 136/2010; ⮚ in caso di mancato superamento del periodo di prova di cui all’art.11; ⮚ in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato. Le Aziende Sanitarie hanno altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.1453 del codice civile, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto, qualora: ⮚ in caso di mancato rispetto dei termini di consegna delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine strumentazioni dichiarati in offerta per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto il lotto N.1 e N.2; ⮚ il Fornitore non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti esegua la fornitura in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia appalto; ⮚ il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; ⮚ il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; ⮚ il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione delle strumentazioni della fornitura e dei crediti; f) consumabili; ⮚ il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata copertura dei rischi durante la vigenza risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; ⮚ una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento. La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, con motivazione, dall’Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto, l’Azienda Sanitaria: • comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo PEC; • incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; • si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione dell’art.110 del D.Lgs. n.50/2016. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista legge per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro fatti che hanno motivato la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattorisoluzione. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Fornitura Di Sistemi Per Diagnostica Molecolare in Real Time PCR (Rt Pcr) Per Sars Cov 2 Ed Altri Virus Respiratori

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contributo erogato dal Comune di Biella per il triennio di concessione, IVA esclusa, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario. In tal caso il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore Concessionario con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoraccomandata A/R, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa Nei casi di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto infrazioni di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;sul lavoro; osservanza dei contratti collettivi; sospensione dei servizi; obblighi di riservatezza; trattamento dati personali; divieto di cessione del contratto b) Mancata assunzione del servizio alla data stabilita c) In caso di mancata approvazione da parte del Comune delle stagioni teatrali successive alla prima d) reiterati Abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestorele frequenze delle infrazioni, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio del Comune, il livello qualitativo minimo del servizio stesso e) violazione Per il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta del Comune Quando il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle norme in materia prestazioni, stila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, e la relativa quota di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimentocontributo che può essere riconosciuto al Concessionario. Egli formula, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoaltresì, la fede pubblica o il patrimoniocontestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore ai quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero siano assoggettati scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l’Amministrazione Comunale su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista dieci giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e richiamata nel presente redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l’inadempimento permanga, l’Amministrazione Comunale risolve il contratto. 4 , fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, contratto il soggetto gestore Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle della quota di contributo proporzionale alle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitieseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione per inadempimento, in sede di liquidazione finale del contributo, l’onere da porre a carico del Concessionario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1 del D.Lgs. m. 50/2016. In base a tale articolo, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto stesso.per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara Il contratto verrà risolto, inoltre, nel caso in cui vengano meno, in capo al Concessionario, i requisiti generali o professionali necessari alla contrattazione con la P.A.

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Samples: Concession Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto 1. Per i Contratti strumentali in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto. 2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ.il Contratto si intenderà risolto, previa dichiarazione sola comunicazione da comunicarsi al soggetto gestore parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di: gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza contrattuale contestazioni comportanti l’applicazione di Penali in misura superiore alla quota contrattualmente definita all’art. “Penali” nelle ipotesi previste all'art. 108 del Codice inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto violazioni delle “Condizioni contrattuali in materia di salute, sicurezza e ambiente”, qualora rientranti nella documentazione contrattuale, da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto comportamenti incompatibili con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso "Codice di inadempimento Condotta dei Fornitori del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi Gruppo SEA" comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la stipula sottoscrizione del presente contratto "Patto di integrità" qualora rientrante nella documentazione contrattuale sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, del legale rappresentante, degli amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014 nel caso in cui il Contratto contenga la clausola “Safety Aeroportuale” violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi violazione di disposizioni che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno comportino la facoltà revoca di considerare risolto autorizzazioni e/o licenze violazione della normativa in materia di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannoresponsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore 231/2001 violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel rispetto Codice Etico della Committente violazioni ripetute e gravi delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi norme in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e tutela dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08 sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’ articolo n. 15;dell’art. 14.1 D.Lgs. 81/08 inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa. g) intervenuta dichiarazione di fallimento3. In ogni caso, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico4. Previo controllo, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto Committente provvederà al pagamento delle prestazioni relative ai servizi attività regolarmente eseguitieseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessovalutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale. 5. Il Contratto si intenderà risolto nel caso di cessazione dell’efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

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Samples: Contratti Di Fornitura E Posa in Opera

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art1. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnato, assegnato a mezzo comunicazione effettuatadi raccomandata A/R. dall’Amministrazione, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattoContratto e di ritenere definitivamente la cauzione, fatto salvo ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, i committenti possono l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaFornitore con raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il Contratto nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per la stipula dell’Accordo Quadro o sospensione dei servizi oggetto del conseguente rilancio del confronto competitivo nonché per la stipula del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioreContratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizioqualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste 10 (dieci) giorni lavorativi dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiaricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto Contratto, ai sensi dell’ del precedente articolo n. 1517; e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 24 del presente Contratto; f) nei casi di cui agli articoli 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Prescrizioni relative al subappalto), 25 (Divieto di cessione del contratto) e 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto; g) intervenuta dichiarazione applicazione di fallimentopenali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 15, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione commi 5 e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto6. 4 Nel 3. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del contrattoservizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione. 4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il soggetto gestore ha diritto soltanto della medesima Amministrazione al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessorisarcimento dell’ulteriore danno.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Servizi Di Desktop Outsourcing

Risoluzione. Le Amministrazioni Committenti hanno l’obbligo di risolvere i Contratti Derivati nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere i Contratti Derivati nei seguenti casi: 1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 I committenti potranno del D.Lgs. 50/2016; 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori; 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 24.1 (Subappalto) delle presenti Condizioni Generali; 6) non rispondenza dei lavori forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 7) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori; 8) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato Speciale d’appalto; Le Amministrazioni Committenti si riservano la facoltà di risolvere i Contratti Derivati in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell’Appaltatore, tali da deteriorare il contratto rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l’impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali. Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai sensi dell’artcommi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore Le Amministrazioni Committenti espletano la procedura di risoluzione con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi mediante lettera di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali contestazione, inviata via pec all’Appaltatore, del Responsabile del Procedimento con assegnazione di un termine non inferiore a perfetta regola d’arte15 (quindici) giorni, nel rispetto delle norme vigenti naturali e secondo consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore. Qualora le condizionigiustificazioni e gli elementi prodotti dall’ Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, le modalitàAmministrazioni Committenti adottano i conseguenti provvedimenti e ne danno comunicazione all’Appaltatore. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Le Amministrazioni Committenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante tutti i casi di risoluzione, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamatidevono trasmettere per conoscenza alla Stazione Appaltante il provvedimento motivato di risoluzione. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione. 1 I committenti potranno Xxxxx restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento previsti dall'art. 108 del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei predetto D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti casiipotesi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione inadempimento alle disposizioni del direttore dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa lavori riguardo ai tempi contrattuali di forza maggioreesecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziolavori; c) gravi inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza la salute sul lavoro e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiale assicurazioni obbligatorie del personale; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoresospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, comprovati da almeno 3 (tre) documenti la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di contestazione ufficialeun pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante; e) violazione delle norme rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in materia di cessione del misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dei crediticomunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15contratto; g) intervenuta dichiarazione non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo contratto o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestoreallo scopo dell’opera; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentol'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81; i) qualora taluno perdita, da parte dell'appaltatore, dei componenti l’Organo dell’Amministrazione requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’Amministratore Delegato la irrogazione di misure sanzionatorie o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaamministrazione; j) gravi nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 27 del presente atto. La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile. La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione. Restano impregiudicate le ulteriori azioni a danno di tutela risarcitoria della dignità personale degli utenti da parte degli operatori stazione appaltante. L'appaltatore può chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art. 107 comma 2 del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoD.Lgs. n. 50/2016. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Maintenance Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto presente atto, ai sensi dell’artdell'articolo 1456 del codice civile, nel rispetto di quanto revisto dall’articolo 31 del Capitolato.---------------- In tutti gli altri casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione procede alla motivata contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandoli un termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati. 1456 CodIl responsabile dell'esecuzione, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile. Civ.---- Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Associazione affidataria nulla sarà dovuta alla stessa. Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nonché di rivalersi su eventuali crediti del Concessionario o sulla cauzione sopra richiamata. --- Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente atto con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, ed entro i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre previsti ed il termine, Comune non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di addivenga alla risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto Comune stesso procede d'ufficio a sanare le inadempienze contestate ordinando ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario, al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitiquale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anche mediante escussione totale o parziale della cauzione presentata.------------- Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l'articolo 176, comma 4, del contratto stesso.D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti”. La concessione cessa altresì nelle ipotesi previste dall'articolo 176, comma 1, del citato Xxxxxx dei contratti.- -

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dell'impianto Sportivo

Risoluzione. 1 I committenti potranno L’ASP potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c. mediante dichiarazione stragiudiziale in- timata alla Società a mezzo P.E.C., nei seguenti casi: - reiterazione grave delle inadempienze; - quando le transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al contratto oggetto del presente appalto non siano effettuate nel ri- spetto delle norme relative alla tracciabilità del flussi finanziari; - nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali comminate nel corso dello svolgimento dell’appalto superi il 10% dell’importo contrattuale; - per mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventual- mente escussa, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla richiesta dell’ASP; - in caso di cessione del contratto; - per gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al paga- mento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: - cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo senza continuità aziendale, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello appaltatore, o che lo stesso prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fi- duciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - ricorso al subappalto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risul- tino positivi; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell’appaltatore. L’ASP ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod1453 del cod. Civciv., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso diffida scritta ad adempiere, decorso inutilmente il termi- ne di 15 giorni, qualora la Società: - non esegua il servizio contrattualizzato in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; - non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’ASP di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattualistiche compro- mettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; - sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stessa o rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall’ASP; Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nei casi di risoluzione del contratto per frode, grave negligenza e ina- dempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sotto- scritte, cessazione di attività; ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte dell’ASP; mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall’ASP per fatti connessi con la stipula l'esecu- zione del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti contratto; qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso i- nadempimento venga reiterato più volte l’ASP ha la facoltà di considerare risolto affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa privata, stante l'esigenza di diritto il presente limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affi- damento a terzi viene notificato alla Società inadempiente con lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenticon indicazione dei nuovi termini di esecuzione, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti affidati e degli importi relativi. Alla Società inadem- piente sono addebitate le spese sostenute in essere più dall’ASP rispetto a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente quelle previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestorerisolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incame- rata e, comprovati ove questa non sia sufficiente, da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimentocorrispettivo regolarmente dovuto al- l'impresa, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, disposto con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 provvedimento dell'organo competente. Nel caso di risoluzione del contrattominore spesa, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessonulla compete alla Società inadempiente.

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Samples: Educational Services

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore Sono causa di risoluzione prevista del contratto i motivi individuati ai commi 1 e richiamata nel presente 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell’esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d’arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 4 Nel caso . Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, il soggetto gestore l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessocontratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto a) Il Comune di Acceglio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., in caso di grave inadempimento. b) Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti (clausola risolutiva espressa comportante la risoluzione e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti automatica costituzione in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativamora dell’affittuario, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentodiffida , nei seguenti casi: a) arbitraria 1. mancato rispetto norme sulla sicurezza. 2. al primo mancato rispetto delle norme di igiene, sanità e sicurezza alimentare o in qualunque caso, per qualunque causa anche colposa, la somministrazione di alimenti e /o bevande produca danni ad utenti dell’esercizio accertate dalle competenti autorità. 3. apertura dell’esercizio con un ritardo superiore a 60 giorni solari rispetto alla data concordata; 4. accertamento per la terza volta in vigenza di contratto della mancata apertura dell’esercizio o mancata effettuazione del servizio al pubblico per almeno un giorno. 5. accertamento di utilizzo degli spazi ad uso diverso da quello esclusivo contrattuale ed ingiustificata interruzione in particolare l’utilizzo per attività illecite accertate dalla Magistratura e/o sospensione dalle competenti autorità. 6. mancata destinazione dei servizi locali all’uso pattuito. 7. sub-affidamento in tutto o in parte degli spazi e locali oggetto del presente contratto non dipendente da causa contratto, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, secondo cui è ammesso il trasferimento della cessione di forza maggiore; bramo d’azienda solo nel caso di cessione d’azienda (o ramo) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori e unicamente per la durata residua del contratto subordinatamente all’assenso del Comune di servizio;Acceglio. c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia 8. mancato pagamento per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione qualunque importo delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicatoutenze, per delitti contro la Pubblica Amministrazionetre volte, l’ordine pubblicoanche non consecutive, la fede pubblica o il patrimonionel periodo di validità del presente contratto, ovvero siano assoggettati alle misure previste qualora da tali mancati pagamenti sia derivata una interruzione anche breve (min. 2 ore) dell’attività dell’esercizio. 9. ritardi nel pagamento del canone, anche di una sola rata oltre i 30 giorni dalla normativa antimafia;scadenza. j10. mancato pagamento dell’importo forfettario e una tantum di Euro 27.400,00 (ventisettemila quattrocento/00) gravi azioni a danno quale compartecipazione ai lavori di miglioramento della dignità personale degli utenti da parte degli operatori struttura-rifugio eseguiti nel corso dell’anno 2016 dall’Ente stesso entro 60 giorni dalla stipula del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo d'Azienda

Risoluzione. 1 Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. Copertura Rimborso spese veterinarie e Assistenza MERCATO DI RIFERIMENTO. Il prodotto è rivolto a proprietari o possessori o utilizzatori di cani e gatti di qualunque razza che abbiano compiuto 6 (sei) mesi di età e non siano più anziani di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario, riconoscibili tramite microchip MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I committenti potranno risolvere clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il contratto ai sensi dell’artprodotto assicurativo non può essere distribuito sono proprietari o possessori o utilizzatori di cani e gatti di qualunque razza che: • non abbiano compiuto 6 (sei) mesi di età e non siano più anziani di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario • non siano riconoscibili tramite microchip. 1456 CodCopertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto MERCATO DI RIFERIMENTO. Civ.Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica con residenza nella Repubblica Italiana, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa proprietaria dell’animale domestico cane o gatto, riconoscibile tramite microchip e di età compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni, che vuole tutelarsi nel caso breve e nel lungo termine, dal rischio di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’artedover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, nel rispetto delle norme vigenti in fase stragiudiziale e secondo le condizionigiudiziale, relative alla vita privata dell’assicurato per sinistri connessi alla proprietà dell’animale domestico individuato in polizza (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni, le modalitàvertenze contrattuali). Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico. MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, i termini caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona giuridica impresa, il professionista, il medico, l’associazione, il condominio. Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso seguenti esclusioni di inadempimento polizza: • attività del soggetto gestore contraente come allevatore, veterinario o mediatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula titolo gratuito e attività connesse • conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di prevenzione del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti rischio di aggressione da parte dell’animale obbligatori per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista legge Comportano • per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda cliente del mercato di riferimento la non operatività delle garanzie di polizza • l’inserimento nel mercato di riferimento negativo del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti La Copertura Responsabilità civile è rivolta a chi intenda proteggersi per i requisiti minimi richiesti danni o lesioni causati dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatiproprietà, con sentenza passata in giudicatodal possesso, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattodall’uso dell’animale. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Assicurazione

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere 1. Il Comune di Foligno procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Aggiudicatario. Vista la particolare natura dei servizi oggetto di affidamento, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l’Aggiudicatario ad adempiere immediatamente con l'avvertenza che, qualora l’Aggiudicatario non adempia, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata. Per le restanti attività, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l’Aggiudicatario ad adempiere nel termine massimo di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata. 2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, codice civile nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione Xxxxx, grave negligenza nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioreservizi; b) comportamenti fraudolenti posti in essere Perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti per l’esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscano la capacità a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziocontrattare con la P.A.; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzioneSubappalto non autorizzato, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiacessione totale o parziale del contratto; d) reiterati Contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialecondizioni contrattuali; e) violazione delle Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cessione del contratto e dei crediticooperative; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza Interruzione non motivata o abbandono del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15Servizio; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure nelle ipotesi previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoal precedente art. 10. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Capitolato Prestazionale

Risoluzione. 1 I committenti potranno 1. Le Amministrazioni Contraenti possono risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteFornitura nei seguenti casi: a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, nel rispetto comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; b) violazione delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente in materia di cessione del contratto e negli atti dei crediti; c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e documenti polizza assicurativa”; d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in esso richiamatigenere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’ articolo “ Brevetti industriali e diritti d’autore” ; e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara; f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; g) variazione della normativa come da Capitolato Tecnico, paragrafo 8; h) variazione dei protocolli di utilizzo come da Capitolato Tecnico, paragrafo 9. 2 In caso 2. Nei casi di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 oreFornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto. 3 In ogni caso3. L’Agenzia, i committenti possono può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaFornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto accertamento della non veridicità del presente contratto non dipendente da causa contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di forza maggioregara di cui alle premesse; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di serviziocui all’articolo “Cauzione definitiva” ; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto della Convenzione, ai sensi dell’ articolo n. 15dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “ Brevetti industriali e diritti d’autore”; e) nel caso in cui almeno 3 Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2; f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; g) intervenuta dichiarazione mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestoregara; h) qualora il soggetto gestore perda variazione della normativa come da Capitolato tecnico, paragrafo 8. 4. In tutti i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico risarcimento del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattodanno. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno 18.1 Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratti Esecutivi sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. 18.2 Decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a1) arbitraria ed ingiustificata interruzione frode nella esecuzione dell’Accordo Quadro e/o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioresingoli Contratti Esecutivi; b2) comportamenti fraudolenti posti mancato inizio dell’esecuzione del singolo Contratto Esecutivo nei termini stabiliti dal presente Accordo Quadro; 3) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 4) inadempienza accertata in essere relazione al singolo Contratto Esecutivo alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; 5) interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n. giorni anche non consecutivi, in esecuzione del singoli Contratti Esecutivi, nel corso dell’anno di durata dell’Accordo Quadro; 6) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; 7) cessione dell’Accordo Quadro e/o di singoli Contratti Esecutivi, al di fuori delle ipotesi previste; 8) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; 9) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a danno carico dell’aggiudicatario; 10) inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 11) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. 18.3 Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’Ufficio RSC potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. 18.4 Qualora si addivenga alla risoluzione dell’Accordo Quadro, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Ufficio RSC e dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 18.5 Roma Capitale si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatidelitti di cui agli artt. 317 c.p., con sentenza passata in giudicato318 c.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione319 c.p. 319 bis, l’ordine pubblicoc.p. 319 ter c.p., la fede pubblica o il patrimonio319 xxxxxx c.p., ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto 1. Per i Contratti strumentali in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto. 2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ.il Contratto si intenderà risolto, previa dichiarazione sola comunicazione da comunicarsi al soggetto gestore parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di: gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza contrattuale contestazioni comportanti l’applicazione di Penali in misura superiore alla quota contrattualmente definita all’art. “Penali” nelle ipotesi previste all'art. 108 del Codice inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto comportamenti incompatibili con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso "Codice di inadempimento Condotta dei Fornitori del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi Gruppo SEA" comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la stipula sottoscrizione del presente contratto “Patto di integrità” qualora rientrante nella documentazione contrattuale sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, del legale rappresentante, degli amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014 nel caso in cui il Contratto contenga la clausola “Safety Aeroportuale” violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi violazione di disposizioni che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno comportino la facoltà revoca di considerare risolto autorizzazioni e/o licenze violazione della normativa in materia di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannoresponsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore 231/2001 violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel rispetto Codice Etico della Committente violazioni ripetute e gravi delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi norme in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e tutela dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08 sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’ articolo n. 15;dell’art. 14.1 D.Lgs. 81/08 inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa. g) intervenuta dichiarazione di fallimento3. In ogni caso, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico4. Previo controllo, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto Committente provvederà al pagamento delle prestazioni relative ai servizi attività regolarmente eseguitieseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessovalutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale. 5. Il Contratto si intenderà risolto nel caso di cessazione dell’efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

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Samples: Contratti Di Fornitura

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione Impregiudicate le altre ipotesi di risoluzione e i rimedi previsti dalla legge o da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula altre disposizione del presente contratto che si protragga oltre il termineContratto, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, Contratto dovrà intendersi immediatamente risolto nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa sussista la finalità dell’interconnessione indicata all’articolo 3.1 dell’Accordo di forza maggioreco‐ubicazione; b) comportamenti fraudolenti posti insorgenza di cause di impedimento di natura civile, penale o amministrativa che ostino alla prosecuzione dei servizi forniti. In nessuno dei suddetti casi la Società Ospitata potrà pretendere dalla Società Ospitante risarcimenti o indennizzi in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel ragione dell’avvenuta risoluzione. In caso di risoluzione o recesso o scadenza dell’Accordo o scadenza del contrattopresente Contratto di Sito, la Società Ospitata avrà diritto, con le modalità e tempistiche descritte nell’Accordo, di accedere nei locali della Società Ospitante allo scopo di portare a termine qualsiasi lavoro di scollegamento e di rimpossessarsi di qualsiasi apparecchiatura di impianti oppure di apparati appartenenti alla Società Ospitata o di una terza parte, installati da o per conto della Società Ospitata. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte dell’Operatore, anche di una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 4 e 5, se detto inadempimento non sarà sanato entro 15 giorni dal ricevimento di una comunicazione inviata secondo le modalità di cui al successivo Art. 10, contenente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., la relativa diffida ad adempiere, Vodafone potrà risolvere il soggetto gestore ha presente Contratto. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto soltanto al di agire in via giudiziaria per il recupero delle somme non pagate e per il risarcimento del danno. Ove l'Operatore non effettui il pagamento delle prestazioni relative ai fatture in modo totale o parziale nei termini indicati dall'art. 11 dell'Accordo e fino all’avvenuto adempimento di quanto da esso dovuto secondo i termini e le condizioni in essa riportati, Vodafone si riserva il diritto di: - sospendere le negoziazioni in corso aventi ad oggetto la fornitura degli Spazi e servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento di cui all’ Accordo e/o non avviarne di nuove; - sospendere la fornitura di ulteriori servizi richiesti in virtù del contratto stessopresente Contratto.

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Samples: Co Location Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno Salvo i casi di forza maggiore, Aeroporti di Puglia avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere “ipso jure” il contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata dell'appaltatrice, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi: - sospensione del servizio per fatto imputabile all'appaltatrice; - recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, con l’applicazione di almeno 6 (sei) penalità nel corso dello stesso anno; - per fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della appaltatrice; - inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza; - mancata stipula o rinnovo delle polizze assicurative; - mancata stipula o reintegro della fideiussione definitiva; - in caso di cessione anche parziale del contratto o subappalto non autorizzati, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Inoltre, Aeroporti di Puglia avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ1454 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore a tutto rischio e danno dell’assuntrice, con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteriserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, nel rispetto delle norme vigenti qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e secondo le condizionil’assuntrice, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il terminediffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, provveda entro il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’artdieci giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto l'appaltatrice, oltre ad incorrere nella perdita del garanzia fideiussoria, sarà tenuta al completo risarcimento di servizio; c) gravi tutti i danni, diretti e reiterate violazioni degli obblighi in materia indiretti nonché al rimborso delle maggiori spese che Aeroporti di sicurezza e prevenzionePuglia, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto conto della Regione Puglia, dovrà comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista affrontare per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattorimanente periodo contrattuale. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Generali Di Contratto

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il 9.1 Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuatatutto o in parte, con le modalità previste dalla vigente normativaesclusivo riferimento ai siti interessati, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casiqualora: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto risultino non sussistenti i requisiti contenuti nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del presente contratto non dipendente da causa Codice di forza maggiorerete e nei documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”, Allegato A.41 “ Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione”, Allegato A.42 “Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 000-0-000; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziorisultino non sussistenti i requisiti richiesti da Terna nel Regolamento; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia l'Assegnatario non fornisca la documentazione di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal cui all’articolo 4.3 lettera f) del presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiacontratto; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestorein esito alle procedure di selezione svolte da Terna ai sensi della delibera ARG/elt 15/10, comprovati da almeno 3 (tre) documenti l’Assegnatario divenga aggiudicatario del servizio di contestazione ufficialeriduzione del carico con riferimento ai medesimi carichi interrompibili. In tal caso il presente contratto si intende risolto a partire dalla data di validità del contratto per l’erogazione del servizio di riduzione del carico; e) violazione delle norme in materia conseguenza dell’attivazione della risorsa interrompibile istantaneamente, si verifichino significativi incrementi dei prelievi di cessione del contratto e dei creditienergia elettrica nel medesimo punto di prelievo; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del venga risolto il relativo contratto ai sensi dell’ articolo n. 15di dispacciamento rispetto ad uno o più punti di prelievo interessati dal presente contratto; g) intervenuta dichiarazione a seguito di fallimentorichiesta di distacco da parte di Terna e delle successive verifiche effettuate da Terna che abbiano dato esito negativo, si siano verificati più di liquidazionetre distacchi del carico interrompibile, di amministrazione controllataanche non consecutivi, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestorenon eseguiti con successo nel corso del triennio 2015-2017; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione la Potenza Prelevata dovesse scendere al di sotto del limite del 70% della Potenza Minima. 9.2 Nei casi di risoluzione del presente contratto di cui al precedente comma 9.1, l’Assegnatario decade dai diritti e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatiobblighi dallo stesso derivanti, con sentenza passata efficacia dal primo giorno del mese in giudicatocui avviene la comunicazione della risoluzione, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa fermo restando che nei casi di risoluzione prevista e richiamata parziale, limitata ai siti interessati, il contratto resta invece valido ed efficace rispetto ai siti non interessati dagli eventi indicati nel presente contrattocitato comma 9.1. 4 Nel caso 9.3 Nei casi di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto l’Assegnatario è tenuto a corrispondere a Terna una somma calcolata secondo i criteri di cui al pagamento delle prestazioni relative precedente articolo 8.6. Nei casi di risoluzione parziale, tale somma è corrisposta in proporzione ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessositi interessati dalla risoluzione.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno L’Acquirente potrà risolvere il contratto ai sensi dell’artContratto a sua discrezione, in toto o in parte, in qualsiasi momento dandone preavviso di cinque (5) giorni al Venditore in forma scritta, elettronica o via fax. 1456 Cod. Civ.Al ricevimento della notifica di risoluzione, previa dichiarazione da comunicarsi il Venditore dovrà immediatamente eseguire le istruzioni contenute nello stesso e, ove necessario, dovrà: (i) adoperarsi al soggetto gestore con meglio delle proprie possibilità per interrompere l’evasione dell’Ordine, secondo le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteindicate nella notifica, nel rispetto delle norme vigenti riducendo al minimo i costi e gli oneri correlati; (ii) proteggere, conservare e consegnare, secondo le condizioniistruzioni dell’Acquirente, le modalità, i termini qualsiasi proprietà dell’Acquirente correlata all’Ordine; e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 (iii) continuare l’esecuzione di qualsiasi parte dell’Ordine non soggetta a risoluzione da parte dell’Acquirente. In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utentiseguito alla risoluzione volontaria dell’Acquirente, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo Venditore potrebbe avere a magazzino o in sede articoli, completi o incompleti, oppure materie prime, semilavorati o Merci complete da utilizzare per l’evasione dell’Ordine. Per quanto riguarda le Merci complete, l’Acquirente dovrà richiedere la consegna di 24 ore. 3 In ogni casotutte o di parte delle Merci complete effettuando il pagamento in base al prezzo indicato nell’Ordine oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore l’eventuale differenza tra il prezzo indicato nell’Ordine e il prezzo di mercato (se inferiore) alla data di risoluzione. Per quanto attiene alle Merci incomplete, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.materiali grezzi o semilavorati, previa dichiarazione da comunicarsi l’Acquirente dovrà richiedere al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaVenditore la consegna, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione totale o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimentoparziale, di liquidazionetali Merci in cambio del pagamento di una quota parziale del prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore per le Merci adeguatamente imputabili all’Ordine una quota parziale del prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento, scontato del valore di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalentemercato delle Merci o, se ed più elevato, del valore di scarto delle Merci in quanto prevista quello stadio di completamento. Relativamente alle Merci per le quali il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno Venditore ha emesso un Ordine fisso, l’Acquirente potrà scegliere se accettare la cessione dei componenti l’Organo dell’Amministrazione diritti del Venditore previsti dall’ordine oppure pagare l’eventuale costo di regolamento o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata svincolo dagli obblighi previsti dall’ordine in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattocapo al Venditore. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Terms and Conditions for Purchase of Goods

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 1) In caso di inadempimento del soggetto gestore Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, la PROVINCIA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, la PROVINCIA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. 2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnato, a mezzo sarà assegnato con la predetta comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto diritto, in tutto o in parte, il presente contrattoContratto di Fornitura per grave inadempimento, fatto salvo ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. 3) È facoltà dell’Amministrazione - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento ex art. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti. 3 In ogni caso4) Nell’ipotesi di: - applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura, ovvero - applicazione di penali da parte della PROVINCIA per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione; - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o la PROVINCIA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i committenti possono risolvere singoli Ordinativi di diritto il contratto Fornitura/le relative Richieste di Consegna e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto Fornitore con PEC. 5) Salvo non sia disposto diversamente da parte della PROVINCIA, la risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle modalità previste Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza. 6) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del contratto nuovo fornitore prescelto. 7) In tutti i casi di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia risoluzione della Convenzione, salva l’ipotesi di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili cui al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicosuccessivo comma, la fede pubblica o PROVINCIA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il patrimoniovalore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoPROVINCIA al risarcimento dell’ulteriore danno. 4 Nel 8) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, la PROVINCIA procederà all’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 9) In tutti i casi di risoluzione del contrattoContratto di Fornitura, il soggetto gestore l’Amministrazione Contraente ha diritto soltanto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al pagamento valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell’Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali Richieste di Consegna regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno. 10) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l’avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC, alla PROVINCIA per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA. 11) Resta inteso che la PROVINCIA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all’Autorità Nazione Anticorruzione “Anac”, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni relative affidate al Fornitore. 12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la PROVINCIA si riserva di procedere ai servizi regolarmente eseguitisensi e per gli effetti dell’art. 110, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessoD.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Fornitura Di Cloruro Di Sodio E Conglomerato Bituminoso

Risoluzione. 1 I committenti potranno Fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione a. Xxxxxxx, anche sopravvenuta, dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa requisiti generali di forza maggiorecui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno b. Carenza, anche sopravvenuta, dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziorequisiti speciali eventualmente necessari all’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di sicurezza e prevenzioneuna o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell’ammontare netto contrattuale, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiacomprensivo di opzioni solo se già esercitate; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) d. violazione delle norme in materia del divieto di cessione del contratto e e/o dei creditilimiti al subappalto; fe. interruzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; f. mancato pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo; g. violazione degli obblighi di riservatezza; h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; i. violazione degli obblighi di sicurezza; j. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente; k. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente. l. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola; In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) mancata copertura dei rischi durante negativo per due volte consecutive, la vigenza Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno colpa dell’aggiudicatario importa escussione della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel garanzia definitiva residua; fatto salvo l’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento l’aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitioggetto di appalto fino a nuovo affidamento, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessose richiesto dalla Stazione Appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Per Fornitura Di Reagenti E Apparecchiature Diagnostiche

Risoluzione. 1 I committenti potranno Salvo i casi di forza maggiore, ADP avrà pieno e incontestabile diritto di risolvere “ipso jure” il contratto per gravi inadempienze dovute a colpa accertata della Ditta, dalle quali derivi grave intralcio alla normale e regolare esecuzione del servizio o delle attività gestionali generali della ADP, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi: - inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010; in particolare qualora le transazioni oggetto del contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.136/2010; - in tutti i casi in cui nei contratti con i sub appaltatori e sub contraenti delle filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto la Ditta appaltatrice in relazione ai lavori, servizi o forniture di cui al contratto, non sia stata inserita idonea clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; - sospensione del servizio per fatto imputabile alla Ditta; - recidiva nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, con l’applicazione di almeno 6 (sei) penalità nel corso dello stesso anno; - per fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata della Ditta appaltatrice; - inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza; - in caso di cessione anche parziale del contratto o subappalto non autorizzati, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Inoltre, ADP avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ1454 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a tutto rischio e danno dell’assuntrice, con riserva altresì del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non sia effettuato secondo quanto pattuito e l’assuntrice, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali. Per qualsiasi ragione si giungesse alla risoluzione immediata del contratto la Ditta, oltre ad incorrere nella perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, sarà tenuta al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso completo risarcimento di mancato adempimento tutti i danni, diretti e indiretti nonché al rimborso delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, maggiori spese che ADP dovrà comunque affrontare per il rimanente periodo contrattuale. In tutti i termini e le prescrizioni contenute casi previsti nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il terminearticolo, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno ADP avrà la facoltà di considerare risolto aggiudicare il servizio, mediante formale provvedimento di diritto il presente contrattoaggiudicazione, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 orealla ditta collocata al posto immediatamente successivo in graduatoria. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Cleaning Services Agreement

Risoluzione. 15.1 Fatti i salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108, comma 2, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 – comma 1 I committenti potranno del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 15.2 In caso di reiterata o grave inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi e condizioni di cui al presente capitolato (inclusa la conformità alle indicazioni dell’allegato “Infrastruttura di dispiegamento”) e all’offerta economica presentata in sede di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ1453 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi diffida ad adempiere ai sensi dell’art 1454 c.c., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della garanzia definitiva. La stessa facoltà dell’Amministrazione opera per l’applicazione di penali per un importo complessivo pari al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati10% del valore del contratto. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che 15.3 Fermo quanto al comma precedente, l’Amministrazione Comunale si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno riserva altresì la facoltà di considerare risolto di diritto risolvere il presente contrattoContratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., C.C. e previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativadiffida scritta e motivata, senza necessità che da tale risoluzione possano conseguire all’appaltatore diritti o pretese di assegnare alcun termine per l’adempimentosorta, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione : − interruzione, abbandono o sospensione dei servizi oggetto mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo; − mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione Comunale, della cauzione definitiva escussa; − qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste all’articolo 16 del presente contratto capitolato, e le stesse non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori vengano ripristinate; − cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di servizio; c) gravi prestazioni in subappalto non autorizzato o in ulteriore subappalto; − frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e reiterate delle prestazioni contrattuali; − casi di cui all’articolo 17 comma 2 del presente capitolato; − perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016, in conseguenza delle accertate situazioni di esclusione così come declinate nei vari commi del medesimo articolo; − violazioni degli obblighi in materia di sicurezza cui alla Legge 136/2010 per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio ai termini dell'art. 1453 C.C.; − grave inosservanza degli obblighi di comportamento e prevenzione, sia violazioni al Protocollo di Legalità di cui al successivo articolo 19; − reiterate inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 21; − per quanto espressamente previste ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio ai termini dell’art. 1453 c.c.; − negli altri casi previsti dal presente contratto che capitolato. 15.4 Nelle ipotesi sopra elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per quanto comunque previsto dalle norme vigenti la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Amministrazione, in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoremancanza di osservazioni o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, comprovati da almeno 3 (tre) documenti ha facoltà di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per risolvere il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso 15.5 In tutti i casi di risoluzione del contratto, il soggetto gestore l’appaltatore ha diritto soltanto unicamente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitieseguite, decurtato decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessoe quant’altro disposto dall’art.108 comma 8 del Codice degli Appalti Pubblici, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione Comunale a seguito della risoluzione contrattuale con rivalsa sulla cauzione definitiva prestata sul contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL potrà procedere alla risoluzione del contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre provvedere ad affidare il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnatoservizio ad altro gestore, a mezzo comunicazione effettuataspese di quello inadempiente, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno trattenendo la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattocauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utentidi ulteriori danni, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo rimborso di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto eventuali spese ed il contratto minor guadagno derivante ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoI POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL dall’inadempimento de quo, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate : - violazioni degli obblighi in materia contrattuali, non eliminate, a seguito di sicurezza e prevenzionetre diffide formali consecutive da parte dei I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL; - sospensione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili abbandono o mancata effettuazione da parte del concessionario del servizio affidato; - ricorso al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di sub-appalto o cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa , in mancanza dei requisiti previsti dalla legge; - fallimento del gestore; - cambio di risoluzione prevista destinazione d’uso dei locali senza l’autorizzazione di I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL; - mancato pagamento di due rate mensili della quota fissa del canone o mancato pagamento della quota percentuale del canone entro le scadenze contrattualmente previste; - venir meno dei requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti e richiamata nel bevande e/o dei requisiti per la sottoscrizione del presente contratto. Il contratto si intenderà risolto “ipso jure”, a solo giudizio di I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL con semplice comunicazione scritta via pec, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del gestore. In tal caso I POMERIGGI MUSICALI SERVIZI TEATRALI SRL valuteranno se procedere all’affidamento al concorrente posto nella posizione successiva in graduatoria. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Concessione d'Uso Degli Spazi

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni contestate e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell’appalto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre a quelle indicate all’art. 108 D.Lgs 50/2016 i seguenti casi: a. inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle disposizioni o diffide nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione; c. frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto; d. sospensione della prestazione da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere; f. inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente; g. qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all’Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione; h. subappalto o cessione anche parziale del contratto non autorizzato in violazione della normativa specifica in materia; i. non rispondenza dei prodotti/prestazioni forniti in relazione alle specifiche contrattualmente previste; j. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o alle disposizioni eventualmente impartite dal DEC o dal RUP; k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; l. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione delle prestazioni oggetto dell’appalto superiore a 15 (QUINDICI) giorni consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’artdell’articolo 108 del D.lgs. 1456 Cod50/2016. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali Oltre a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, quanto previsto all'art. 1453 del Codice Civile per i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso casi di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il terminealle obbligazioni contrattuali, non inferiore l’Unione potrà comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ.previa comunicazione scritta all’Appaltatore, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità inviarsi mediante PEC. In tutti i casi di assegnare alcun termine risoluzione l’Unione ha diritto di escutere la garanzia definitiva nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto il risarcimento del presente contratto non dipendente da causa danno. Nei casi di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori risoluzione del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalenteesecuzione di ufficio, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione la comunicazione della decisione assunta dal RUP è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatidi diffida ad adempiere trasmessi mediante posta elettronica certificata, con sentenza passata in giudicatola contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite. L’Amministrazione, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno seguito della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato si rivolgerà ad altra impresa per l’affidamento dell’appalto con addebito dei maggiori oneri e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessoeventuali danni subiti dall’Amministrazione a carico dell’Appaltatore.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax o PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo di raccomandata a/r, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa dichiarazione nei seguenti casi: - sia impiegato personale non adeguato al servizio da comunicarsi svolgere e/o mezzi non opportunamente autorizzati allo specifico trasporto; - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al soggetto gestore presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; - cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti carico del impresa; - anche una sola grave non conformità legislativa in esso richiamati. 2 In materia ambientale (ad es. conferimento dei rifiuti ad impianto non autorizzato); - anche un solo caso di inadempimento abbandono dei rifiuti. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre servizio, il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnatoPolitecnico di Milano potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a mezzo comunicazione effettuataspese dell’Affidatario, con il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le modalità previste dalla vigente normativamotivazioni sopra riportate, dai committenti il gestore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Politecnico dovrà sostenere per porre fine all’inadempimentoil rimanente periodo contrattuale. L’amministrazione si riserva, gli stessi hanno in tal caso, la facoltà di considerare risolto interpellare il secondo classificato. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di diritto sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Coddel Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. CivLa stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., previa dichiarazione ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaparte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza necessità di assegnare che ciò comporti alcun termine onere per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessogià eseguite.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno 20.1 Senza pregiudizio per qualsivoglia altro diritto o rimedio disponibile, ognuna delle Parti può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto immediatamente il presente contrattoContratto di pubblicazione mediante comunicazione scritta all'altra Parte qualora, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casiin qualsivoglia momento: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione sia nominato per l’altra Parte un supervisore, un liquidatore, un amministratore, un curatore fallimentare o sospensione un altro creditore ipotecario o qualora entri in possesso di una parte sostanziale delle sue proprietà o dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioresuoi beni; b) comportamenti fraudolenti posti l'altra Parte diventi o minacci di diventare insolvente o non sia in essere grado di pagare i propri debiti alla loro scadenza o stipuli qualsivoglia accordo o compromesso con o a danno beneficio dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziopropri creditori; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi l'altra Parte cerchi rimedio, o qualora siano avviati procedimenti contro l’altra Parte o per suo conto, ai sensi di qualsivoglia legge in materia di sicurezza fallimento, insolvenza, alleggerimento tributario dei crediti, e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiatali procedimenti non siano revocati o annullati entro 60 giorni dalla data del loro inizio; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili l'altra Parte sia liquidata o cancellata, cessi o minacci di cessare la propria attività o le proprie operazioni, o sia altrimenti incapace di adempiere pienamente al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti presente Contratto di contestazione ufficiale;pubblicazione; o e) l'altra Parte subisca o permetta qualsivoglia evento analogo ai precedenti in relazione ad essa in base alle leggi del paese in cui è costituita o stabilita. 20.2 Senza pregiudizio per qualsivoglia altro diritto o rimedio disponibile, ognuna delle Parti può risolvere immediatamente il presente Contratto di pubblicazione mediante comunicazione scritta all'altra Parte qualora, in qualsivoglia momento, l’altra Parte: a) commetta una violazione delle norme sostanziale dei propri obblighi in materia base al presente Contratto di cessione del contratto e dei creditipubblicazione a cui, qualora tale violazione sia rimediabile, l'altra Parte non ponga rimedio entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione scritta della Parte notificante che le richiede di farlo; fb) mancata copertura commetta ripetutamente violazioni dei rischi durante propri obblighi in base al presente Contratto di pubblicazione tali che non sia ragionevolmente possibile aspettarsi che la vigenza Parte notificante continui il rapporto contrattuale fino alla fine del contratto periodo della Durata; o c) sia in ritardo nell’adempimento, o non riesca ad adempiere, ai sensi dell’ articolo n. 15propri obblighi in base al presente Contratto di pubblicazione a causa delle circostanze descritte nella Clausola “Forza maggiore” per un periodo pari ad almeno 45 giorni. 20.3 Senza pregiudizio per qualsivoglia altro diritto o rimedio disponibile, l’Editore può risolvere immediatamente il presente Contratto di pubblicazione mediante comunicazione scritta all'altra Parte qualora, in qualsivoglia momento: a) l'Organizzazione o le sue nomine editoriali, come il Caporedattore o altre persone associate, violino in modo sostanziale qualsivoglia legge anticorruzione e/o anticoncussione applicabile, il Codice di condotta dei partner commerciali dell'Editore e/o il Codice di condotta per i redattori di riviste accademiche o qualsivoglia altra legge e regolamento applicabile all'attività delle riviste professionali, come specificato nella Clausola “Responsabilità dell’Organizzazione”, o violino altrimenti in modo sostanziale gli standard etici accettati nella ricerca e nelle borse di studio, o diventino oggetto di qualsivoglia restrizione al commercio generale o specifica emessa in qualsivoglia giurisdizione applicabile, o con il loro coinvolgimento nella Rivista abbiano causato o potrebbero causare un impatto negativo sulla reputazione della Rivista e/o dell'Editore (incluso, senza limitazione, attraverso accuse di comportamento illegale o inappropriato), e, qualora una nomina editoriale, compreso il Caporedattore o altre persone associate, abbia commesso tale violazione o sia l’oggetto di tali sanzioni o la causa di tale impatto sulla reputazione, l’Organizzazione non abbia sostituto il soggetto interessato con un nuovo sostituto adeguatamente qualificato non appena è venuta a conoscenza della violazione su richiesta dell’Editore conformemente alla Clausola “Responsabilità dell’Organizzazione”; gb) intervenuta dichiarazione l'Organizzazione non collabori in modo rilevante o ripetutamente in buona fede e in modo tempestivo con l'Editore in relazione a qualsivoglia ragionevole domanda, preoccupazione, controversia, rivendicazione o azione legale che potrebbe sorgere da o in relazione alla pubblicazione della Rivista o non fornisca accesso all'Editore in tempi ragionevoli a qualsivoglia conto, documento e registrazione pertinente all’interno della sfera di fallimentocontrollo dell'Organizzazione o l'Editore applichi ripetutamente i suoi diritti in base alla Sezione sulla buona cooperazione nella Clausola “Responsabilità dell'Organizzazione” in modo tale che non sia ragionevolmente possibile aspettarsi che l’Editore continui il rapporto contrattuale fino alla fine del periodo della Durata; o c) il numero minimo di articoli accettati per la pubblicazione dall'Organizzazione sia inferiore al 20.4 Qualora l'Editore abbia il diritto di comunicare all'Organizzazione la risoluzione del presente Contratto di pubblicazione, di liquidazionel'Editore può, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione a sua esclusiva discrezione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni senza arrecare pregiudizio a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa tale diritto di risoluzione prevista e richiamata nel o a qualsivoglia altro diritto o rimedio a sua disposizione, emettere un avviso di sospensione all'Organizzazione con il quale gli obblighi dell'Editore in base al presente contrattoContratto di pubblicazione sono sospesi a meno che o fino a quando le circostanze che hanno dato origine all'avviso non siano risolte con ragionevole soddisfazione dell'Editore o l'Editore ritiri l'avviso di sospensione o dia comunicazione di risoluzione. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Publishing Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno 13.1 Nel caso di grave inadempimento, ciascuna Parte potrà risolvere il contratto presente Contratto mediante comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC o con raccomandata A/R, con un preavviso minimo di 30 giorni. La risoluzione sarà efficace dal momento della ricezione della comunicazione. Costituirà grave inadempimento, la violazione di qualsiasi obbligazione, principale o accessoria, reiterata nonostante la diffida ad adempiere della controparte. In particolare: - mancato pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 5 del presente Contratto e siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti; - qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell’assetto del Committente, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d’azienda che impediscano la prosecuzione delle attività dedotte in contratto; - per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9.1 e 11, o da parte dell’IZSVe, delle obbligazioni assunte ai sensi artt. 2, 9.1 e 11. L’adempimento della Parte nelle more della ricezione della comunicazione di risoluzione, sana l’inadempimento ma non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento degli eventuali danni subiti. 13.2 Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento ricorrere delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le seguenti condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto mancato rilascio dell’autorizzazione alla sperimentazione da parte del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioreMinistero della Salute; b) comportamenti fraudolenti posti in essere rilascio da parte del Ministero della Salute di autorizzazione a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziocondizioni tecnico scientifiche che alternino nella sostanza la sperimentazione e sulle quali le Parti non abbiano trovato accordo; c) gravi sussistenza di fondate ed oggettive ragioni di natura organizzativa, funzionale o amministrativa che rendano impossibile la prosecuzione della sperimentazione. Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra Parte pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto. 13.3 La risoluzione del presente Contratto per qualsiasi motivo non pregiudica le obbligazioni già eseguite dalle Parti né i diritti che sopravvivono espressamente alla risoluzione in conformità con i termini del presente Contratto e reiterate violazioni degli le leggi applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti e gli obblighi delle Parti in materia di sicurezza riservatezza, diritti di proprietà intellettuale, pubblicità e prevenzionepubblicazione e materiali. 13.3 I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati non sono stati utilizzati, devono essere restituiti all’Impresa a costi e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestorespese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In caso di tale cessazione, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda IZSVe comunicherà all’Impresa i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa risultati generati fino alla Data di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto.consegnerà all’Impresa una Relazione parziale entro novanta (90) giorni dalla risoluzione 4 Nel 13.4 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa, sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate da IZSVe alla data di comunicazione di risoluzione. In particolare, l’Impresa sarà tenuta a corrispondere all’IZSVe la parte di corrispettivo dovuta per le attività già effettuate, nonché tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio. In caso di risoluzione per inadempimento di IZSVe, questo sarà tenuto a restituire all’Impresa la parte di corrispettivo già versato che ecceda quella relativa all’attività già eseguita da IZSVe. L’Impresa sosterrà solo i costi sostenuti da IZSVe per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione (esclusi i costi derivanti da impegni non annullabili per i servizi non effettuati alla data di cessazione) ma al massimo l’importo del corrispettivo stabilito in contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Contract for Research and Experimentation Services

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e/o compenso per l'impresa, nel caso di: sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; • reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali nei confronti della P.A. • reiterata inadempienza degli obblighi contrattuali nei confronti del personale dipendente e di tutti i soggetti coinvolti nell'affidamento; • in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Comune l'affidatario non dia sicuro affidamento nella erogazione dei servizi. • eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; • inadempimento obblighi di tracciabilità finanziaria; • cessione del contratto; • sub appalto non conforme a quanto previsto dall’art. 26 • per mancata presentazione delle garanzie di cui all’ art. 20 La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dal Comune previa contestazione del fatto e richiesta di controdeduzioni da riscontrare nel termine assegnato. Qualora entro detto termine le controdeduzioni non pervengano o non siano ritenute accoglibili, il Comune provvederà a dichiarare con proprio atto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 Cod1456, comma 2, c.c. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, senza che l’affidatario abbia nulla a pretendere. La risoluzione per inadempimento non pregiudica il soggetto gestore ha diritto soltanto del Comune al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitirisarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui il Comune è eventualmente incorso, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Il Comune potrà recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni, per motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 6 mesi ovvero con decorrenza anche immediata per motivi di ordine pubblico. Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l’impianto per necessità del caso. Con la risoluzione del contratto stessosorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare l'appalto a terzi in danno all’affidatario collocato al posto immediatamente successivo nella graduatoria, approvata con formale provvedimento di aggiudicazione della procedura.

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Samples: Affidamento in Appalto Della Gestione Dell'impianto Sportivo Comunale

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere 1. L’inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, volta a chiedere la cessazione dell’inadempimento, indirizzata dall’AIFA all’Aggiudicatario, il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con quale ultimo è tenuto a comunicare le modalità previste dalla vigente normativa proprie giustificazioni nel caso termine massimo di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa lettera. 2 2. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell’inadempimento di cui al comma 1 che precede ovvero in caso di reiterato inadempimento del soggetto gestore da parte dell’Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del il presente Contratto e i suoi allegati, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l’AIFA avrà facoltà di interrompere ipso iure il corso dell’intero contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dal medesimo Aggiudicatario, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario, salvo il diritto dell’AIFA al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 3. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, tale comunicazione effettuatainterrompe senz’altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell’Aggiudicatario avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. 4. Il contratto potrà inoltre essere risolto a giudizio dell’AIFA ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell’Aggiudicatario previsti dalla normativa vigente. 5. L'AIFA avrà in ogni caso facoltà, con le modalità previste dalla vigente normativaprevia comunicazione scritta all’Aggiudicatario, dai committenti per porre fine all’inadempimentodi risolvere il contratto a tutti gli effetti di legge, gli stessi hanno compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di considerare risolto affidare l'appalto a terzi in danno all’Aggiudicatario, salva l'applicazione di diritto il presente contrattopenali, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei anche nelle seguenti casiipotesi: ai) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia caso di cessione del contratto e dei creditio di subappalto, anche parziale, da parte dell’ Aggiudicatario; fii) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi in caso di fallimento dell’ articolo n. 15Aggiudicatario; giii) intervenuta dichiarazione in caso di fallimento, violazione all’obbligo di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestorerestituzione su richiesta del materiale inviato dall’Agenzia all’Aggiudicatario; hiv) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa in caso di recidiva nelle inadempienze per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentole quali siano state applicate almeno tre penalità; iv) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiacaso di mancata comunicazione di cessione dell’Impresa; jvi) gravi azioni a danno in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi ed di tutela della dignità salute e della sicurezza nei confronti del personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestoredipendente; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di 6. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l’AIFA dovrà andare incontro per il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessorimanente periodo contrattuale.

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Samples: Contract for Graphic Editorial Services

Risoluzione. 1 I committenti potranno A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente contratto, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), il presente contratto nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannonei suoi Allegati. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono caso ARPA può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, Fornitore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) : reiterati e aggravati gravi inadempimenti imputabili al soggetto gestoreFornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; ; qualora il Fornitore abbia accumulato, in corso d’anno, penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. __________; nel caso di reiterate sospensioni e) /o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore; violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti; f) ; mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto contratto, ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione dell’articolo “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”; azioni giudiziarie per violazioni di fallimentodiritti di brevetto, di liquidazioneautore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di amministrazione controllatagara di cui alle premesse; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”; qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. In tutti i predetti casi di concordato preventivo risoluzione l’ARPA ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di qualsiasi altra situazione applicare una penale equivalente, se ed in quanto prevista nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico risarcimento del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattodanno. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Contract for Services

Risoluzione. 1 I committenti potranno 9.1 Xxxxx avrà diritto in ogni momento di risolvere immediatamente i rapporti contrattuali in essere con il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.Distributore, previa dichiarazione dando un avviso scritto al Distributore stesso, se quest’ultimo: - ha violato le presenti Condizioni Generali e/o l’accordo di collaborazione e, nell'eventualità di una inadempienza alla quale sia possibile porre rimedio, non ha invece rimediato, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso parte di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteFidia, nel rispetto delle norme vigenti di una notifica scritta nella quale viene specificata l'inadempienza e secondo le condizionisi richiede di porvi rimedio; - è sottoposto ad una procedura concorsuale, le modalitàha un curatore, i termini un amministratore fiduciario, liquidatore designato per la totalità o una qualsiasi parte dei suoi beni o, altrimenti, se divento insolvente; - cessi, per qualsiasi motivo, di svolgere la sua attività; - violi uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 3.2, 7 (Qualità, Vigilanza e le prescrizioni contenute nel presente contratto Farmacovigilanza) e negli atti e documenti in esso richiamati10 (Riservatezza). 2 9.2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche risoluzione dei rapporti contrattuali in essere tra le Parti per qualsiasi causa, il Distributore, ove richiesto da Xxxxx, dovrà rapidamente restituire a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnatoFidia oppure disporre, a mezzo comunicazione effettuataseconda di quello che Xxxxx deciderà, con le modalità previste dalla vigente normativadi tutto il materiale pubblicitario, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà documenti e carte riguardanti i prodotti o qualsiasi altra cosa concernente i prodotti che risulti di considerare risolto proprietà di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 oreFidia. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione 9.3 La risoluzione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti rapporti contrattuali in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto tra le Parti (per una qualsiasi ragione) non condizionerà i rispettivi diritti e responsabilità di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia ciascuna delle Parti sorte prima di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattotale risoluzione. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Risoluzione. 1 I committenti potranno ATAF S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento 1454 del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuataCodice Civile, con tutte le modalità previste dalla vigente normativaconseguenze di legge, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno ivi compresa la facoltà di considerare risolto affidare il servizio a terzi in danno del Fornitore in tutti i seguenti casi imputabili al Fornitore stesso: 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 2) cessazione di attività, attivazione di procedure fallimentari in capo al Fornitore; 3) impiego di materiale difforme; 4) lavori non eseguiti con la dovuta professionalità e qualità; 5) in caso di ripetuti collaudi negativi; 6) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% dell'importo globale delle attività. La risoluzione opererà di diritto previa notifica scritta al Fornitore di diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni. Nei suddetti casi di risoluzione: - il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative regolarmente eseguite, ai servizi regolarmente eseguitiprezzi di contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile; - ATAF ha il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Fornitore inadempiente addebitando a quest'ultimo le maggiori spese sostenute da parte di ATAF per l’esecuzione di quanto oggetto del contratto stessorisolto, fermo restando il diritto all’applicazione delle penali previste eventualmente applicabili ed al risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione del contratto si provvede altresì all'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 4. Ai fini dell’esercizio dei diritti e delle azioni da parte di ATAF in relazione agli ulteriori casi risoluzione stabiliti dal CAPITOLATO TECNICO, se non ivi specificatamente e diversamente disposto, si applicano le prescrizioni di cui al presente punto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore a seguito del conferimento dell'incarico in argomento, anche prima della scadenza con le modalità previste dalla vigente normativa un preavviso di almeno 15 giorni, nel caso in cui l'incaricato non ottemperi agli adempimenti previsti dal relativo contratto, su motivata richiesta della Capo Area Servizi alla Cittadinanza. Il contratto è revocabile in qualsiasi momento in caso di mancato adempimento delle grave impedimento che renda non proseguibile il rapporto instaurato con il professionista senza che la persona incaricata possa accampare diritti o pretese di sorta, fatta eccezione per il compenso pattuito per le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arterese. L'Amministrazione Comunale si riversa la facoltà di revocare l'incarico anche in caso di violazione del Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del Comune di Russi. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di recedere dal contratto in argomento, anche prima della scadenza, per motivate esigenze organizzative, con preavviso di almeno 15 giorni. Lo stesso preavviso pari ad almeno 15 giorni dovrà essere rispettato dall'incaricato, nel rispetto delle norme vigenti caso in cui, per giustificato motivo, intenda recedere dal relativo contratto. In questo ultimo caso spetta all'incarico il compenso economico per la prestazione già fornita e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti determinato in esso richiamati. 2 relazione al risultato utile derivato. In caso di inadempimento del soggetto gestore anche prestazioni inadeguate o inadempienze contrattuali, l’Ente provvederà a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenticontestarle tempestivamente al professionista, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente quale dovrà uniformarsi alle condizioni previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti nel termine perentorio fissato dal Comune di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoRussi. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Professional Services

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’artIl Contraente può richiedere la risoluzione del contratto: - in caso di vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo previa consegna di copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita; In tal caso la compagnia provvede alla restituzione del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data di alienazione del veicolo o dalla consegna in conto vendita. 1456 Cod. Civ.Il Contraente è tenuto a distruggere Certificato e Carta Verde e rilasciare una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti; - in caso di furto o rapina, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso consegna di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti copia della relativa denuncia nonché distruzione del Certificato e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalenteCarta Verde, se ed ancora in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso suo possesso. Unitamente alla domanda di risoluzione del contrattocontratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo; - in caso di demolizione, previa a) consegna della copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticase costruttrici; b) distruzione del Certificato e Carta Verde, decurtato se ancora in suo possesso; c) rilascio di una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto stessoil Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio; - in caso di distruzione o esportazione definitiva, previa a) consegna dell’attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; b) distruzione del Certificato e Carta Verde; c) rilascio di una certificazione attestante l’avvenuta distruzione degli stessi documenti. Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto il Contraente può richiedere il rimborso del Premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali, dal giorno di cessazione del rischio. Qualsiasi persona giuridica e/o persona fisica che sia in possesso di un attestato di rischio precedente almeno di 5 anni con assenza di sinistri. Toyota Insurance Management SE percepisce una commissione inclusa nel premio pari al 14% sul premio al netto delle imposte e del contributo SSN.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art1. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti assegnato via Posta elettronica certificata dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto risolti di diritto il presente contrattorelativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo nonché di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In 2. Inoltre, se il ritardo di cui all’articolo 18 comma 1 del Capitolato Speciale dovesse riguardare due ordini di lavoro commissionati nell’arco di un anno e l’appaltatore dovesse rimanere inadempiente ad entrambi i termini perentoriamente assegnati dal Direttore dei lavori per ultimare le opere, la risoluzione riguarderà la convenzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art.108 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016. 3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione, nelle presenti Condizioni Generali o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, i committenti possono l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaall’Impresa via Posta elettronica certificata, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiorerequisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizioqualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di sicurezza e prevenzione10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiaanche ai sensi del precedente art. 22; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’ articolo n. 15dell'art. 24; ge) intervenuta dichiarazione azioni giudiziarie per violazioni di fallimentodiritti di brevetto, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se autore ed in quanto prevista per il soggetto gestoregenere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 30; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione. 1 I committenti potranno Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il contratto Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore all‘Appaltatore con le modalità previste dalla vigente normativa raccomandata a/r nei seguenti casi: a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; b) dopo dieci contestazioni scritte su ritardi nell’inizio dei turni di servizio o nella trasmissione della reportistica settimanale o nel versamento delle somme ritirate e, comunque, a causa di irregolarità nell’espletamento del servizio; c) in caso di revoca o sospensione della licenza prefettizia all'esercizio del servizio; d) a seguito dell’applicazione di sei penali gravi; e) qualora l’Appaltatore non versi il contributo della sponsorizzazione offerto in sede di gara entro i termini indicati nel precedente art. 12. f) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; g) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società appaltante; h) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arterispetto, nel rispetto delle norme da parte dell’Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute salute dei lavoratori; i) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e negli atti forma, di procure all’incasso; j) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e documenti delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; k) perdita, in esso richiamati.capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 2 In l) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante. Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento del soggetto gestore da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativisolari, che verrà assegnato, assegnato a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto diritto, in tutto o in parte, il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civdell’articolo 1454 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Service Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art1. 1456 Cod. Civ.Fatto salvo quanto stabilito negli altri articoli di queste condizioni, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore la controparte è considerata giuridicamente inadempiente se non adempie, non adempie in modo adeguato o con le modalità previste dalla vigente normativa tempestività gli obblighi che scaturiscono dall’esecuzione delle attività (e dal relativo accordo), nonché in caso di fallimento, (richiesta di) sospensione dei pagamenti, liquidazione della sua impresa o, nel caso in cui un'attività della controparte sia o sia stata pignorata interamente o in parte, e tale pignoramento non sia cancellato in tempi brevi. La controparte è tenuta ad informare immediatamente la Vitelco del verificarsi degli eventi di mancato adempimento cui al presente articolo. La Vitelco ha il diritto, in tal caso, a sua completa discrezione, senza necessità di far dichiarare lo stato di inadempimento e senza bisogno di un provvedimento del giudice, di sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali attività o di risolvere completamente o parzialmente il presente accordo senza dover risarcire alcun danno, fatto salvo l’ulteriore diritto a perfetta regola d’artechiedere i danni per l’inadempimento imputabile alla controparte, la sospensione dei pagamenti o la risoluzione dell’accordo. In questi casi, qualsiasi pretesa che la Vitelco vanti nei confronti della controparte diventa immediatamente e istantaneamente esigibile. 2. Quanto stabilito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioniparagrafo precedente con riferimento al diritto della Vitelco di risolvere l’accordo non è applicabile se l’inadempimento, le modalitàdata la sua specifica natura o la sua scarsa rilevanza, i termini non giustifichi la risoluzione e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamatirelative conseguenze. 2 In caso di inadempimento 3. La Vitelco non dovrà mai alcun risarcimento danni alla controparte per la cessazione delle proprie attività derivanti dall'accordo (obblighi) o per la loro sospensione a causa del soggetto gestore anche a uno solo verificarsi degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattoeventi previsti nel paragrafo precedente, fatto salvo il suo diritto al risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 oredei danni che ne dovessero scaturire. 3 In ogni caso4. Se l'accordo è stato risolto, le prestazioni già ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’accordo e i committenti possono risolvere relativi obblighi di diritto il contratto ai sensi dell’artpagamento in capo alla controparte non decadono, salvo che la Vitelco non sia inadempiente in relazione a tali prestazioni. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione Per quanto concerne le prestazioni effettuate o gli importi fatturati precedentemente o a seguito della risoluzione dell'accordo da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoparte della Vitelco, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni controparte è tenuta a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di corrisponderli immediatamente all’avvenuta risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattodell’accordo. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: General Terms and Conditions

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere 1. Le Parti convengono espressamente che il Comune di Carmagnola potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • negligenza o frode da parte della Banca; • gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 • sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016; • cessione del contratto a terzi; 2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di [ ] giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, il Comune di Carmagnola provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile. 3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile, previa con effetto immediato a seguito della dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso del Comune di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteCarmagnola, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioniin forma di lettera raccomandata, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamatidi volersi avvalere della clausola risolutiva. 2 In caso 4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di inadempimento tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune di Carmagnola dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con rimanente periodo di ammortamento del mutuo. 5. Le Parti convengono altresì che la stipula Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: • mancato o ritardato pagamento da parte del Comune di considerare risolto Carmagnola di diritto il qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, fatto salvo senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato; • verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni nel Comune di Carmagnola tali da pregiudicare in maniera rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa del Comune di Carmagnola ovvero compromettere in misura rilevante la capacità del Comune di Carmagnola di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso 6. In conseguenza della risoluzione del contratto il Comune di Carmagnola dovrà entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato; (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto e (iii) gli eventuali interessi di mora fino al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessogiorno dell’effettivo pagamento.

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Samples: Mutuo a Tasso Fisso

Risoluzione. 1 I committenti potranno È facoltà del Concedente di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.in qualunque tempo, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel senza alcun genere d’indennità e compenso per il Concessionario, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti continue e secondo le condizioni, le modalità, i termini gravi manchevolezze e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il terminenon conformità nella gestione dei servizi, non inferiore comunque risolte nei tempi indicati dal Concedente, e di provvedere al servizio a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto spese del Concessionario. In particolare il presente contratto, fatto salvo il risarcimento Concessionario incorrerà nella risoluzione del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto servizio non dipendente da causa preventivamente autorizzata dal Concedente; nei casi di forza maggioremaggiore il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Responsabile dell’esecuzione, nonché provvedere tempestivamente ad avvisare gli utenti e le Associazioni sportive interessate; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto caso di serviziogravi infrazioni delle norme contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali di legge, debitamente accertate e notificate; c) gravi in caso di grave e reiterate violazioni degli obblighi reiterata compromissione dell’igiene, della disinfezione, della pulizia dei locali e del decoro dell’intero complesso sportivo in materia di sicurezza Concessione, debitamente accertate e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materianotificate; d) reiterati in caso di grave mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoreprogrammata, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialedebitamente accertate e notificate; e) violazione delle norme in materia caso di cessione esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza, qualora prevista, la preventiva autorizzazione del contratto e dei creditiConcedente; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15qualora il Concessionario incorra per più di due volte in inadempienze della stessa natura senza poter fornire adeguati motivi di giustificazione; g) intervenuta dichiarazione in caso di fallimento, applicazione di liquidazione, tariffe superiori a quelle preventivamente approvate dal Comune di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestoreBergamo; h) qualora il soggetto gestore perda Concessionario, senza il consenso del Concedente, ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione diritti e dell’accreditamentogli obblighi inerenti al presente Capitolato; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione quando il Concessionario si renda colpevole di frode o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafianel caso di suo fallimento; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, ai termini dell’art. 1453 del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa Codice Civile. Il Concedente, in caso di fallimento o di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel del contratto per grave inadempimento dell’originario Concessionario, si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del Codice, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di risoluzione del contrattocontratto prima della scadenza naturale dello stesso, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitiConcessionario incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dal Concedente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento salvo il risarcimento del contratto danno ulteriore, impregiudicata ogni altra azione a tutela dello stesso.

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Samples: Concession Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civdell'art.1456 c.c., previa con dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso Fornitore a mezzo PEC e senza bisogno di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteassegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nel rispetto delle norme vigenti salvo quanto previsto al successivo punto i., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti all’esecuzione del Contratto in esso richiamati.danno del Fornitore nei seguenti casi: 2 In caso di i. inadempimento del soggetto gestore Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto il Contratto sottoscritto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque inferiore, a 20 (venti) giorni lavorativi15 giorni, che verrà assegnatoassegnato dalla Società, a mezzo comunicazione effettuatadi posta elettronica certificata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento; ii. verificarsi di uno dei presupposti previsti dall’art.108, gli stessi hanno comma 2 del Codice dei contratti; iii. inadempimento grave rispetto agli obblighi in materia di dati personali e riservatezza; iv. inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del successivo paragrafo Xxxxxx etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, P.T.P.C. e Protocollo di legalità. La Società si riserva, altresì, la facoltà di considerare risolto di diritto il presente procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino previa diffida ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto adempiere ai sensi dell’artdell’art.1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento. 1456 CodLa Società potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 cod. Civciv., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata : ▪ sospensione o interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto della prestazione, salva l’ipotesi di cause non dipendente da causa imputabili all’Affidatario, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, rimasta inevasa; ▪ grave inosservanza delle leggi in materia di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli sicurezza, inadempimento rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzionetrattamento dei dati personali ▪ cessione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimentoanche parziale, di liquidazionecontratto o subappalto, in violazione di amministrazione controllataquanto previsto al precedente paragrafo; ▪ transazioni finanziarie eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art.3, comma 8, della legge n.136/2010; ▪ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di concordato preventivo gara; ▪ perdita di uno dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei contratti; ▪ inadempimenti che comporterebbero l’applicazione di penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% del valore del contratto; ▪ mancato reintegro della polizza indicata nell’Allegato 1 Condizioni di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata partecipazione alla Trattativa Diretta nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, prima scadenza antecedente alle obbligazioni contrattuali; ▪ mancato reintegro della garanzia definitiva di cui all’Allegato 1 Condizioni di partecipazione alla Trattativa Diretta in caso di escussione parziale. In ogni caso è fatto salvo il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessodella Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

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Samples: Affidamento Dei Servizi Postali

Risoluzione. 1 I committenti 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione l’Amministrazione o Ente Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione e/o il relativo contratto di fornitura si intenderanno risolti; l’Amministrazione o Ente Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni e/o Enti Contraenti o Consip S.p.A. potranno - ciascuno per la parte di propria competenza - risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura o la Convenzione nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel caso corso della procedura di gara di cui alle premesse; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, di cui alla Fornitura base, ai servizi connessi, opzionali e relative opere, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto nella Convenzione e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento nei suoi Allegati, anche ai sens i del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiaprecedente articolo 4; d) reiterati mancata costituzione ed operatività dei centri di assistenza tecnica e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti mancata copertura territoriale rispetto a quanto dichiarato in sede di contestazione ufficialeOfferta Tecnica; e) violazione delle norme in materia mancato utilizzo di cessione del contratto e dei creditipersonale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione o Ente Contraente; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., ai sensi dell’ del precedente articolo n. 1519; g) intervenuta dichiarazione di fallimentomancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestoreai sensi del successivo articolo 24; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa azioni giudiziarie per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentoviolazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 27; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o nel caso di ritardo superiore di n. 4 (quattro) settimane rispetto al termine stabilito per il Direttore Generale o il Responsabile tecnico rilascio del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiacertificato di collaudo positivo; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa negli altri casi di risoluzione prevista cui agli articoli 16 (Fatturazione e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso pagamenti), 17 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 25 (Subappalto), 26 (Divieto di risoluzione cessione del contratto), il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso30 (Clausola compromissoria) e 34 (Condizione particolare di risoluzione).

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Controllo Accessi E Servizi Connessi

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la È facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono dell’Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’artdegli artt. 1456 Cod. Civ.1453 – 1454 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativadiffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoa spese della Ditta assegnataria, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto qualora l’impresa aggiudicataria non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto di servizio; c) con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni degli obblighi e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione comunale ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell’espletamento del servizio in materia di sicurezza e prevenzioneparola mediante subappalto non autorizzato, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti associazione in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestorepartecipazione, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione anche parziale del contratto. La risoluzione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione, l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la vigenza del facoltà di affidare il contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo al contraente secondo classificato o di qualsiasi ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa azione che riterrà opportuno intraprendere. Costituiscono motivo di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione diritto del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitisensi dell’Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.le seguenti fattispecie:

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Samples: Service Contract

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o raccomandata a.r., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi: - frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell’Appaltatore; - mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore; - perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per l’esecuzione dell’Appalto; - condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell’Appaltatore per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti finanziari che, per la loro natura e gravità, incidano sull’affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine; - revoca, annullamento o cessazione degli effetti delle licenze e/o autorizzazioni in base alle quali il Fornitore esercita la propria attività mediante le Fibre Ottiche, in virtù di decisione definitiva e non impugnabile di organi competenti dell’Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di regolamentazione e/o dell’Autorità giudiziaria; - mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al soggetto gestore 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale; - cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con le modalità qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia; - esito positivo degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente; - sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte dell’Appaltatore o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore; - irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001; - mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a richieste avanzate dalla vigente Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta stessa; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa nel caso applicabile in materia di subappalto; - esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con nel Capitolato Tecnico. Il permanere delle circostanze contestate attraverso la stipula del presente contratto che si protragga diffida oltre il terminetermine indicato, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativicosì come il ripetersi delle stesse cause, che verrà assegnatocostituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a mezzo comunicazione effettuatasuo insindacabile giudizio, con le modalità previste dalla vigente normativasubirà a seguito della risoluzione del Contratto, dai committenti per porre fine all’inadempimentodal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, gli stessi hanno ove necessario, ad escutere la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattocauzione. Resta, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i committenti possono risolvere danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di diritto il contratto ai sensi dell’artContratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. 1456 Cod. Civ.Nessun compenso sarà, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativainvece, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista riconosciuto all’Appaltatore per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoContratto, la fede pubblica Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività contrattuali non eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o il patrimonioagli standards previsti, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) imputando allo stesso ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, il soggetto gestore ha l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto soltanto al pagamento di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitiaree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. L’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento in tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del contratto stessocaso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.

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Samples: Contract

Risoluzione. 1 I committenti potranno Il Committente può procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro se accerta che comportamenti dell'Esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente Accordo Quadro. In tal caso il Committente diffida formalmente l’Esecutore ad adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida, trascorso il quale senza che l'Esecutore abbia adempiuto, su proposta del responsabile unico della procedura, dispone la risoluzione del presente Accordo Quadro. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 Codcodice civile, nonché ai sensi dell’art. Civ.1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoall’Esecutore tramite Posta Elettronica Certificata, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione : qualora sia stato depositato contro l’Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi altra legge applicabile in materia di sicurezza e prevenzioneprocedure concorsuali, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoreproponga lo scioglimento, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllatala composizione amichevole, di la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato preventivo con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o di qualsiasi altra situazione equivalentesoggetto avente simili funzioni, se ed il quale entri in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore; qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore direttore generale dell’Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti ; qualora l’Esecutore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula dell’Accordo Quadro medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste; per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro stesso; per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’Esecutore ha diritto al pagamento da parte degli operatori del soggetto gestore; k) Committente delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattocompenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione. 1 I committenti potranno La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannos.m.i. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei nonché nelle seguenti casiipotesi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione inadempimento alle disposizioni del direttore dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa lavori riguardo ai tempi contrattuali di forza maggioreesecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziolavori; c) gravi inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene, la salute e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiale assicurazioni obbligatorie del personale; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoresospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, comprovati da almeno 3 (tre) documenti la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di contestazione ufficialeun pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante; e) violazione delle norme rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in materia di cessione del misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dei crediticomunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15contratto; g) intervenuta dichiarazione non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo contratto o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestoreallo scopo dell’opera; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentol'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81; i) qualora taluno perdita, da parte dell'appaltatore, dei componenti l’Organo dell’Amministrazione requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’Amministratore Delegato la irrogazione di misure sanzionatorie o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaamministrazione; j) gravi nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente atto. La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile. Restano impregiudicate le ulteriori azioni a danno di tutela risarcitoria della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di stazione appaltante. L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contrattocontratto nel caso previsto dall'art. 107, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiticomma 2, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance of Urban Galleries

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto 1. Per i Contratti core in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa verifica in contraddittorio circa la gravità dello stesso, la Committente si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione in danno del Contratto. 2. Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 Codc.c. Civ.il Contratto si intenderà risolto, previa dichiarazione sola comunicazione da comunicarsi al soggetto gestore parte della Committente a mezzo PEC, nell’eventualità di: gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di vigenza contrattuale contestazioni comportanti l’applicazione di Penali in misura superiore alla quota contrattualmente definita all’art. “Penali” nelle ipotesi previste all'art. 108 del Codice inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei medesimi violazioni delle prescrizioni del S.G.A.E. da parte del Personale dell’Appaltatore o del Subappaltatore che comportino la risoluzione del Contratto comportamenti incompatibili con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso "Codice di inadempimento Condotta dei Fornitori del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi Gruppo SEA" comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la stipula sottoscrizione del presente contratto “Patto di integrità” qualora rientrante nella documentazione contrattuale sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, del legale rappresentante, degli amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014 nel caso in cui il Contratto contenga la clausola “Safety Aeroportuale” violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per l’incolumità dei lavoratori e/o del Personale della Committente e/o di terzi violazione di disposizioni che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno comportino la facoltà revoca di considerare risolto autorizzazioni e/o licenze violazione della normativa in materia di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannoresponsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore 231/2001 violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel rispetto Codice Etico della Committente violazioni ripetute e gravi delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi norme in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e tutela dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08 sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’ articolo n. 15;dell’art. 14.1 D.Lgs. 81/08 inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa. g) intervenuta dichiarazione di fallimento3. In ogni caso, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo l’Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti. h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico4. Previo controllo, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto Committente provvederà al pagamento delle prestazioni relative ai servizi attività regolarmente eseguitieseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessovalutandole percentualmente rispetto al corrispettivo contrattuale. 5. Il Contratto si intenderà risolto nel caso di cessazione dell’efficacia della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., senza che all’Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

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Samples: Contratti Di Fornitura

Risoluzione. 1 I committenti potranno La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e negli atti e documenti costituzione in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnatomora della controparte, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno lettera pec e salva la facoltà della scrivente di considerare risolto di diritto il presente promuovere azione per eventuale risarcimento danni. Il direttore dell’esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la sicurezza degli utentistima dei servizi eseguiti regolarmente, il termine suddetto cui importo può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni casoriconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoaltresì, la fede pubblica o il patrimoniocontestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 4 Nel . In qualsiasi caso di risoluzione del contrattocontratto si procederà ai sensi dell’articolo 108 del Codice. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente ha consegnato alla Società prima della sottoscrizione del presente contratto una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di importo pari a € [•],00 (euro-[•]) in conformità a quanto prescritto dall’art.103 D.Lgs. n.50/2016. La cauzione è costituita mediante polizza fideuissoria assicurativa/bancaria emessa da [•] il soggetto gestore [•], avente decorrenza dal [•] e scadenza al [•] e prevede espressamente l’obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell’art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all’art.1957 Codice Civile. In caso di escussione totale o parziale della garanzia, la Contraente ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il termine di 15 giorni. Resta comunque salvo ed impregiudicato ogni diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stessorisarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore della Ditta, anche a ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del il presente contratto che si protragga oltre atto e relativi allegati, nonché offerti in sede di gara, il termine, Comune provvederà ad inviare formale diffida con una delle modalità di cui all’art. 21 (comunicazioni) assegnando un congruo tempo non inferiore comunque a 20 (venti) 15 giorni lavorativisolari consecutivi dal ricevimento), che verrà assegnatoper adempiere. Decorso tale termine qualora l’inadempimento perduri il contratto si risolverà, a mezzo comunicazione effettuatae qualora l’inadempimento sia grave, con le modalità previste dalla vigente normativasalvo giustificato motivo, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto il contratto si risolverà di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannoex art. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 1454 c.c.. In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civc.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore alla Ditta tramite PEC o fax, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi: ⮚ sospensione del servizio da parte della ditta, qualunque ne sia la causa e la durata (La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo, da parte del Comune, di una preventiva diffida a ripristinare il servizio); ⮚ nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità caso in cui siano state rilevate contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate dal Comune; ⮚ revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione vigilanza; ⮚ fallimento o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di concordato fallimentare; ⮚ subappalto o cessione del contratto e dei crediti; f) totale o parziale; ⮚ mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 6 durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione o sua eventuale proroga; ⮚ accertamento di fallimentofalse dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista perdita dei requisiti per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda contrattare con la P.A.; ⮚ In tutti i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso casi di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha Comune avrà diritto soltanto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico della Ditta. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà del contratto stessoComune di compensare l’eventuale credito della Ditta con il credito per il risarcimento del danno.

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Samples: Capitolato Speciale

Risoluzione. 1 I committenti 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto nella Convenzione e negli atti e documenti in esso richiamatinei suoi Allegati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Approvvigionamento, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura. 2 2. In caso di inadempimento del soggetto gestore Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 15 (ventiquindici) giorni lavorativigiorni, che verrà assegnato, assegnato a mezzo comunicazione effettuataraccomandata A/R dall’Amministrazione Contraente e/o dall’Agenzia per quanto di propria competenza, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi la medesima Amministrazione Contraente e/o Agenzia hanno la facoltà di considerare risolto considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il presente contrattorelativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 3. In ogni caso, i committenti possono caso le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaFornitore con raccomandata A/R, senza necessità i singoli Ordinativi di assegnare alcun termine per l’adempimento, Fornitura nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione ripetute inosservanze dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa termini di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno consegna dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestoreprodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; eb) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; c) gravi inadempienze, frode o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; d) violazione delle del norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;. fe) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ del successivo articolo n. 1523 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo articolo 26 “Brevetti industriali e diritti d’autore”; g) intervenuta dichiarazione mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestoregara; h) qualora mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentotermine di cui all’art. 18 “Cauzione definitiva”; i) qualora taluno mancato adeguamento del prezzo, a fronte di richiesta, ai sensi dell’art. 14 “Adeguamento dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafiaprezzi”; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel in caso di risoluzione scadenza del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.brevetto ed immissione sul mercato di nuovi vaccini;

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Combinato Dell’epatite a E B

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con P.E.C. o raccomandata A.R., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi: - frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell’Appaltatore; - mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore; - accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto; - mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore; - raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al soggetto gestore 10% del corrispettivo contrattuale; - cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore; - mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto; - azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore; - grave inadempimento nei pagamenti di salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con le modalità qualsiasi mezzo; - inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalla vigente dalle norme di legge in materia; - affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa nel caso applicabile in materia di subappalto. Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi: - riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico; - violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto; - esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati; - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con nel Capitolato Tecnico. Il permanere delle circostanze contestate attraverso la stipula del presente contratto che si protragga diffida oltre il terminetermine indicato, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativicosì come il ripetersi delle stesse cause, che verrà assegnatocostituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno all’Appaltatore. La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a mezzo comunicazione effettuatasuo insindacabile giudizio, con le modalità previste dalla vigente normativasubirà a seguito della risoluzione del Contratto, dai committenti per porre fine all’inadempimentodal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, gli stessi hanno ove necessario, ad escutere la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contrattocauzione. Resta, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i committenti possono risolvere danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di diritto il contratto ai sensi dell’artContratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. 1456 Cod. Civ.Nessun compenso sarà, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativainvece, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista riconosciuto all’Appaltatore per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico mancato utile. Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicoContratto, la fede pubblica Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività contrattuali non eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o il patrimonioagli standards previsti, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) imputando allo stesso ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 onere subito. Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, il soggetto gestore ha l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto soltanto al pagamento di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitiaree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. L’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento in tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del contratto stessocaso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.

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Samples: Contract

Risoluzione. 1 I committenti potranno L’Acquirente potrà risolvere l’Accordo a sua discrezione, in toto o in parte, in qualsiasi momento dandone preavviso in forma scritta, elettronica o telegrafica di cinque (5) giorni al Venditore. Al ricevimento della notifica di risoluzione, il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.Venditore dovrà immediatamente eseguire le istruzioni contenute nello stesso e, previa dichiarazione da comunicarsi ove necessario, si impegna a: (i) adoperarsi al soggetto gestore con meglio delle proprie possibilità per interrompere l’evasione dell’Ordine, secondo le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteindicate nella notifica, nel rispetto delle norme vigenti riducendo al minimo i costi e gli oneri correlati, (ii) proteggere, conservare e consegnare, secondo le condizioniistruzioni dell’Acquirente, le modalità, i termini qualsiasi proprietà dell’Acquirente correlata all’Ordine e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 (iii) continuare ad adempiere qualsiasi parte dell’Ordine non soggetta a risoluzione da parte dell’Acquirente. In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utentiseguito alla risoluzione volontaria dell’Acquirente, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo Venditore potrebbe avere a magazzino o in sede articoli, completi o incompleti, oppure materie prime, semilavorati o Merci complete da utilizzare per l’evasione dell’Ordine. Per quanto riguarda le Merci complete, l’Acquirente dovrà richiedere la consegna di 24 ore. 3 In ogni casotutte o di parte delle Merci complete effettuando il pagamento in base al prezzo indicato nell’Ordine oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore l’eventuale differenza tra il prezzo indicato nell’Ordine e il prezzo di mercato (se inferiore) alla data di risoluzione. Per quanto attiene alle Merci incomplete, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.materiali grezzi o semilavorati, previa dichiarazione da comunicarsi l’Acquirente dovrà richiedere al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativaVenditore la consegna, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione totale o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimentoparziale, di liquidazionetali Merci in cambio del pagamento di una quota parziale del prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore per le Merci adeguatamente imputabili all’Ordine una quota parziale del prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento, scontato del valore di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalentemercato delle Merci o, se ed più elevato, del valore di scarto delle Merci in quanto prevista quello stadio di completamento. Relativamente alle Merci per le quali il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno Venditore ha emesso un Ordine fisso, l’Acquirente potrà scegliere se accettare la cessione dei componenti l’Organo dell’Amministrazione diritti del Venditore previsti dall’ordine oppure pagare l’eventuale costo di regolamento o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata svincolo dagli obblighi previsti dall’ordine in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattocapo al Venditore. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Terms and Conditions for Purchase of Goods

Risoluzione. Si applica l’art. 108 del Codice. In caso di risoluzione del presente atto, escluse le ipotesi di cui all’art. 108 comma 1 I committenti potranno lettere a) e b), laStazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non siastata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confrontidegli esecutori per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcuntermine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto presente atto, ai sensi dell’art. 1456 Codcodice civile,nonché ai sensi dell’art. Civ.1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali agli esecutori a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentomezzoPEC, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione qualora sia stato depositato contro gli esecutori un ricorso ai sensi della legge fallimentare o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore;altra b) comportamenti fraudolenti posti legge applicabile in essere a danno materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, lacomposizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nelcaso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il qualeentri in possesso dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di serviziobeni o venga incaricato della gestione degli affari degli esecutori; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato l’amministratore delegato o il Direttore Generale direttoregenerale o il Responsabile responsabile tecnico del soggetto gestore degli esecutori siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ,per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano ovverosiano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) qualora gli esecutori perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenzapubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell’attomedesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste; e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; f) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici)giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante; g) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche h) disposizioni contenute nel presente atto; i) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto; j) gravi azioni a danno della dignità personale per mancato adempimento degli utenti da parte degli operatori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 3/8/2010n. 136 del soggetto gestore13/08/2010 e s.m.i.; k) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto; l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione diprestazioni secondo la disciplina del presente atto; m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell’importo netto delpresente atto; n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione delcontratto e vicende soggettive degli esecutori; o) per ogni ulteriore causa altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di risoluzione prevista fiducia sottostante il presente atto. p) In tali casi, e richiamata in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, gli esecutori ha diritto al pagamentoda parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regolad’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contrattoatto, rinunciando espressamente, ora q) per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore r) compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

Risoluzione. 1 I committenti potranno L’accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali comporta la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, ferma restando l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’affidatario, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti negligenza in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo genere nell’esecuzione degli obblighi assunti con la stipula stessi. La clausola risolutiva si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del dannoProcedimento. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, La clausola risolutiva espressa opera nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto in caso di cessione del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiorecontratto; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto nei casi di serviziosub-appalto non autorizzato; c) gravi in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiaconseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti dieci percento dell’importo di contestazione ufficialecontratto; e) violazione in caso di sospensione unilaterale del servizio. In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle norme eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'affidatario diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita. Sarà addebitato all'affidatario il maggior onere che dovesse derivare al Comune della stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito. La risoluzione opera di diritto nel momento in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimentocui il Comune comunica all’affidatario, mediante posta elettronica certificata, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno volersi avvalere della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoclausola risolutiva espressa. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Maintenance Agreement

Risoluzione. 1 I committenti potranno Fermo restando quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la sta- zione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. dell’articolo 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore a rischio e danno dell’impresa con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso riserva di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arterisarcimento del danno, nel rispetto delle norme vigenti qua- lora i lavori non vengano effettuati secondo quanto pattuito e secondo le condizionil’impresa, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il terminediffida- ta per scritto ai sensi dell’articolo 1454 c.c. alla puntuale esecuzione dello stesso, non inferiore comunque provveda nel termine assegnato a 20 (venti) giorni lavorativisanare le inadempienze con- trattuali. La stazione appaltante si riserva, che verrà assegnatoaltresì, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto con- tratto ai sensi dell’art. e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Cod. Civc.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoa tutto rischio e danno dell’impresa, nei seguenti casi: : a) arbitraria ed ingiustificata non si dia inizio alla erogazione dei lavori nonostante accordi intercorsi con il Direttore dei lavori; b) mancata esecuzione del contratto; c) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi con- trattuali; d) perdita di autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti; e) sospensione o interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto lavori da parte dell’impresa per motivi non dipendente dipendenti da causa cau- se di forza maggiore; b; f) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori grave inadempimento contributivo e/o retributivo nei confronti del proprio personale; g) per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione del contratto senza la possibilità, in un tempo ragionevole, di servizio; c) gravi provvedere alla loro eliminazione. Inoltre in caso di frode, ces- sione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e reiterate violazioni degli obblighi in materia per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto della stazione appaltante di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione richiedere all’impresa il risarci- mento dei danni subiti. La risoluzione del contratto è notificata dalla stazione appaltante tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa che, ricevutala, deve astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. L’impresa non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e deve rispondere dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti danni derivanti alla stazione appaltante dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contratto. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso ipotesi di inadempimento del soggetto gestore dell’aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti ad una sola delle obbligazioni assunte con la stipula sottoscrizione del presente contratto che si protragga perduri oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativigiorni, che gli verrà assegnato, intimato a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per raccomandata a.r. dalle Stazioni appaltanti al fine di porre fine all’inadempimento, gli stessi entrambe le predette Stazioni appaltanti, ciascuna per quanto di ragione, hanno la facoltà facoltà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., di considerare intendere senz’altro risolto di diritto il presente contrattoproprio contratto stipulato con l’aggiudicatario e di escutere definitivamente la garanzia fidejussoria, fatto salvo ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utentiLe stazioni appaltanti, il senza bisogno di intimare alcun termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo per l’adempimento, potranno, altresì ed ognuna per quanto di 24 ore. 3 In ogni casopropria competenza, i committenti possono risolvere di diritto il contratto stipulato tra ciascuna di esse e l’aggiudicatario, ai sensi dell’artdell’ art. 1456 Codcod. Civciv., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativapredetto aggiudicatario, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoa mezzo raccomandata a.r., nei nelle seguenti casiipotesi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero sia cessato alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente gara, per la stipulazione del relativo contrattola e/o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggioreper lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizioqualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi; c) gravi e reiterate in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni degli obblighi di diritti di brevetto, di autore ed, in materia generale, per la violazione di sicurezza e prevenzionediritti esclusivi di terzi, sia per promosse contro le Stazioni appaltanti in relazione a quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti prestato dall’aggiudicatario in materiaesecuzione del contratto; d) reiterati esito sfavorevole della fase di avvio del servizio, qualora due o più delle attività di cui all’art. 7 non vengano completate nei modi e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialenei tempi prestabiliti; e) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dall’aggiudicatario neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalle stazioni appaltanti; f) sospensione, abbandono, o mancata esecuzione di tutto o parte del servizio affidato da parte dell’aggiudicatario; g) a seguito di tre contestazioni formali di inadempimenti, formulate da ciascuna delle Stazioni appaltanti nell’arco di un anno, in relazione alle quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’aggiudicatario ed, in ogni ipotesi, a seguito della applicazione di penali per importo complessivo, nel corso dell’anno di riferimento, pari al 10% del canone annuale dell’appalto; h) in ipotesi di violazione delle norme in materia del divieto di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza sancito nel proseguo del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamentopresente Capitolato; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente contratto. 4 Nel caso Capitolato siano espressamente prescritte e richieste allo stesso a pena di risoluzione del contratto. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, le Stazioni appaltanti avranno diritto di far valere la garanzia fidejussoria definitiva prevista nel presente Capitolato e/o di applicare una penale equivalente. E’ fatto salvo, in ogni caso, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento Stazioni appaltanti di agire nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del contratto stessomaggior danno.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che 14.1 TERNA si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno riserva la facoltà di considerare risolto di diritto risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Ove l'inadempimento pregiudichi : − nel caso in cui la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzionefideiussione sia dichiarata nulla, sia per quanto espressamente annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita alle condizioni previste dal presente contratto che entro dieci (10) giorni lavorativi, o non venga rinnovata negli stessi termini in caso di proroga del contratto; − nel caso in cui non venga reintegrata la fideiussione entro i dieci (10) giorni lavorativi dall’avvenuta escussione o dalla richiesta di integrazione per insufficienza della stessa alla copertura della esposizione massima consentita, secondo quanto comunque previsto dalle norme vigenti nel Regolamento del sistema di garanzie; − nel caso in materia; d) reiterati cui gli impianti dell’Utente del dispacciamento non siano dotati dei dispositivi necessari a garantire l’integrazione dei punti di dispacciamento rilevanti nel sistema di TERNA; − nel caso in cui l’unità di produzione rilevante, l’unità di importazione e aggravati inadempimenti imputabili l’unità di produzione non rilevante nella disponibilità dell’Utente del dispacciamento non siano iscritte al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti RUP/ Registro Unità di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante Produzione non Rilevanti o l’iscrizione sia stata revocata. In tali casi la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti risoluzione ha luogo previo invio da parte degli operatori di TERNA di una comunicazione scritta di diffida con l’indicazione del soggetto gestore; k) termine decorso il quale in contratto si intende risolto. Resta fermo in ogni ulteriore causa caso che l’Utente del dispacciamento può adempiere le proprie obbligazioni entro il termine indicato nella comunicazione di risoluzione prevista diffida di TERNA e richiamata nel presente contrattoche, in tale caso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione a TERNA. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Dispacciamento Dell’energia Elettrica

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art1. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel Il Contratto di Locazione potrà essere risolto su iniziativa della Locatrice: - in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali pagamento dei canoni di locazione alle scadenze pattuite, previa notifica alla Conduttrice di formale sollecito di pagamento a perfetta regola d’artemezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimasto senza seguito per almeno tre (3) mesi; - nel rispetto delle norme vigenti caso in cui fosse necessario effettuare degli interventi strutturali che comportino la demolizione totale o parziale dell’Immobile e secondo non si riesca a raggiungere un accordo tra le condizioniParti per trovare altre porzioni di immobile o di terreno che possano ospitare gli Impianti Tecnici, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute alle stesse condizioni di quelle definite nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso Contratto di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnatoLocazione, a mezzo comunicazione effettuataraccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà fermo restando il rispetto del periodo di considerare risolto preavviso di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 orediciotto (18) mesi. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere 2. Il Contratto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimentoLocazione potrà essere risolto su iniziativa della Conduttrice, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione revoca o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa annullamento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’attività della Conduttrice e/o per l’installazione e l’esercizio degli Impianti Tecnici. In tal caso la Conduttrice dovrà comunicare alla Locatrice l’avvenuto evento. Il Contratto di forza maggioreLocazione sarà risolto automaticamente con effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione; b) comportamenti fraudolenti posti in essere La Conduttrice fosse tenuta a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto rimuovere o a non installare o non utilizzare gli Impianti Tecnici a seguito di servizioun provvedimento emesso da un’Autorità giudiziaria; c) gravi annullamento, con sentenza definitiva emessa da un’Autorità giudiziaria, delle autorizzazioni ai sensi delle quali la Conduttrice ha il diritto di utilizzare le frequenze necessarie per costituire e reiterate violazioni degli obblighi in materia gestire una rete di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materiatrasmissione radiomobile ad uso pubblico; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati le trasmissioni radio della Conduttrice fossero pregiudicate da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficialeinterferenze; e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei creditiuna modifica dell’architettura della rete gestita dalla Conduttrice o uno sviluppo tecnologico che porti a una modifica della stessa rete; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15;nei casi indicati agli Articoli 3.3 e 7.1. g) intervenuta dichiarazione in caso di fallimentoviolazione di uno degli obblighi previsti all’articolo 5 e 6 decorsi due (2) mesi dalla data di presentazione per la consegna di una diffida formale notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimasta senza effetto. 3. Fermo restando quanto previsto all’Articolo 3, nei casi indicati sopra alle lettere a), b), c), f) e g), la risoluzione potrà avere efficacia senza alcun termine di liquidazionepreavviso; nei casi d) ed e), La Conduttrice dovrà rispettare il termine di amministrazione controllatapreavviso di tre (3) mesi. Resta valido quanto previsto all’Articolo 2.4 secondo cui la Conduttrice avrà in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di Locazione ai sensi dell’art. 27, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalentecomma 7, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannatidella Legge 392/1978, con sentenza passata in giudicatoun preavviso di 6 (sei) mesi, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica da notificarsi alla Locatrice a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattoPEC. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il 1. Per la risoluzione del contratto ai sensi dell’arttrova applicazione l’art. 1456 Cod108 del D.Lgs. Civ.n. 50/2016 e, previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arteper quanto ivi non previsto, nel rispetto delle norme vigenti gli articoli 1453 e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamatiss. del Codice Civile. 2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula 2. Oltre ai casi espressamente previsti in altri articoli del presente contratto che si protragga oltre il terminecontratto, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare quest’ultimo è risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’artdell'art. 1456 Cod. Civ.del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione contestazione degli addebiti da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto parte della Regione Lazio a mezzo posta elettronica certificata, qualora si verifichi una delle modalità previste dalla vigente normativasituazioni di seguito elencate:  malafede, senza necessità frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;  inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di assegnare alcun termine per l’adempimentorapporto di lavoro, nei seguenti casi: a) arbitraria ed ingiustificata interruzione di previdenza e di assistenza sociale;  arbitrario abbandono o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto sospensione, non dipendente da causa dovuti a cause di forza maggiore;, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;  cessione (anche parziale) del contratto;  impossibilità sopravvenuta, qualora il Fornitore venga dichiarato fallito o comunque ammesso a procedure fallimentari alternative, fatti salvi tutti i diritti dell'Amministrazione verso la massa fallimentare. b3. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, esercitata per iscritto mediante invio al Fornitore di apposita comunicazione a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere per i danni subiti. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della suddetta clausola, potrà provvedere all'affidamento dell'esecuzione dell'appalto, per il periodo di tempo residuo, al concorrente che segue in graduatoria, rivalendosi sul Fornitore a titolo di risarcimento dei danni subiti. 4. Fuori dai casi di cui sopra, il contratto può essere risolto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, da inoltrarsi alla parte inadempiente a mezzo PEC contenente l'invito ad adempiere entro giorni quindici (15) comportamenti fraudolenti posti dal ricevimento, con l'avvertimento che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di diritto senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere. 5. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; e) violazione delle norme in materia di cessione conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattopropri diritti. 4 Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Assistenza Tecnica

Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere 1. Il presente Xxxxxxxxx si considererà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ. in tutte le ipotesi previste in Contratto e qualora: (i) l’Appaltatore ceda a terzi il contratto Contratto o i crediti a qualunque titolo derivanti dal Contratto, in assenza dell'autorizzazione della Committente o violi le ulteriori previsioni di cui all’art. 31 “Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito”; (ii) l’Appaltatore ritardi a pagare per oltre 60 giorni solari dalla scadenza dei relativi rapporti contrattuali il proprio personale e/o propri subappaltatori; (iii) la/e Fideiussione/i siano annullate, dichiarate nulle, risolte o, comunque, divengano per qualunque motivo inefficaci e l’Appaltatore non provveda a sostituirle con nuove garanzie bancarie o assicurative dello stesso contenuto rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi di gradimento della Committente; (iv) l’Appaltatore venga messo in stato di liquidazione, di fallimento o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire i Servizi oggetto del Contratto; (v) l’Appaltatore violi quanto previsto negli artt. 4 “Obblighi e adempimenti a carico di Wind Tre”, 20 “Fideiussioni”, 21 “Subappalto”, 26 “Penali”, 32 “Trasparenza dei prezzi” del Contratto; (vi) l’Appaltatore violi anche una sola delle previsioni di cui agli artt. 22 “Adempimenti ed obblighi di comunicazione dell’Appaltatore”, 23 “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” e 24 “Sicurezza e Ambiente” del Contratto. 3. L’Offerta presentata dall’Appaltatore include le dichiarazioni (“Dichiarazioni Generali”) rilasciate dallo stesso sotto la sua piena e diretta responsabilità. Come previsto con il rilascio di dette Dichiarazioni Generali, nel caso in cui, successivamente alla conclusione del presente Contratto, venga rilevata l’inesattezza e/o la mendacità ovvero muti la circostanza oggetto anche di una sola di tali dichiarazioni, la Committente avrà la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto per inadempimento del contraente, ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv., previa dichiarazione da comunicarsi salvo ed impregiudicato il diritto al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i risarcimento del danno della Committente nei termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati. 2 In caso nei limiti di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”. Si conviene inoltre che la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno Committente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore. 3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codcod. Civciv. nell’ipotesi in cui entro 90 giorni solari dalla Data di efficacia dello stesso, o in ogni caso entro diverso termine pattuito tra le Parti, l’Appaltatore non abbia consegnato alla Committente i documenti di seguito indicati, ovvero nel caso in cui, ove consegnati, gli stessi abbiano un contenuto non soddisfacente per la Committente: • copia del presente contratto, timbrata e firmata in ogni pagina per accettazione; • l’allegato Mod.Art.26 timbrato e firmato per accettazione; • la fideiussione per un importo di € che dovrà riportare integralmente il testo indicato nell’allegato “Schema Fideiussione”. L’importo della fideiussione sarà riducibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previa presentazione delle opportune certificazioni; • l’allegata “Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato”; • copia delle polizze assicurative RCO e RCT e relativa attestazione dell’ultimo pagamento del premio; • dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:aver redatto il “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore; b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio; c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) 4. In ogni caso i documenti di contestazione ufficiale; cui sopra costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo n. 15; g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo qualsivoglia loro modifica o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore; h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento; i) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del soggetto gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblicovariazione dovrà essere dall’Appaltatore comunicata senza indugio alla Committente, la fede pubblica quale avrà, in difetto di comunicazione o in ragione del contenuto di tali variazioni, la facoltà di procedere con la risoluzione del Contratto, salvo il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; j) gravi azioni a diritto al maggior danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto gestore; k) ogni ulteriore causa nei termini e nei limiti di risoluzione prevista e richiamata nel presente contrattocui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”. 4 5. Nel caso di risoluzione del contrattoContratto, spetterà all’Appaltatore soltanto il soggetto gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitidella parte dei Servizi effettivamente e correttamente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire per il completamento dei Servizi nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 “Limitazione di Responsabilità”,

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Samples: Contract for Telecommunications Services