Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario16.3.1. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ENEL ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) il decesso dell'Appaltatore, se si tratta di persona fisica, o, per entrambe le Parti, un cambiamento della loro capacità tale da impedire o modificare in modo rilevante l'esecuzione del Contratto;
b) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle clausole contrattualiParti, nel caso in cui tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, al o qualora tali modifiche da parte dell'Appaltatore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato ENEL;
c) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di moratoria e conseguenti atti di sequestro difficoltà legale o di pignoramento qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
d) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione del Contratto;
e) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nell'Agreement o qualora il ritardo da parte dell'Appaltatore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
f) l'impossibilità dell'Appaltatore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
g) l'incapacità dell'Appaltatore di porre rimedio a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
h) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi Subappaltatori e/o di una terza parte nominata dall'Appaltatore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
i) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
j) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte dell'Appaltatore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
k) scorrettezze nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subappaltatore o a persone nominate dall'Appaltatore e/o il mancato pagamento del risarcimento di danni causati a qualunque soggetto;
l) qualunque altra violazione da parte dell'Appaltatore che potrebbe impedire o avere un effetto negativo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto, o qualunque altra ragione specificata nel Contratto tra le possibili cause di risoluzione;
m) il rifiuto dell'Appaltatore di svolgere attività previste dal Contratto;
n) il rifiuto dell'Appaltatore di riprendere le attività contrattuali di cui ENEL (per qualsiasi ragione) aveva ordinato la sospensione, dopo che ENEL ne ha ordinato la ripresa;
o) l'esecuzione da parte dell'Appaltatore di atti che potrebbero nuocere all'immagine di ENEL;
p) azioni, omissioni, comportamenti o situazioni riconducibili all'Appaltatore che potrebbero rappresentare un rischio per la reputazione di ENEL e che compromettano la fiducia che ENEL ripone nell'onestà e nell'integrità dell'Appaltatore, nonché l'affidabilità di quest'ultimo rispetto alla sua capacità di svolgere le attività in conformità alle disposizioni del Contratto;
q) la perdita di anche solo uno dei requisiti stabiliti per l'omologazione (ove previsti), con riferimento alla conclusione e alla conformità del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore ometta di informare ENEL in merito alle situazioni sopra descritte, e fermo restando il diritto di quest'ultimo di risolvere il Contratto, ENEL potrà sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore per adempiere agli obblighi contrattuali verso terze parti derivanti dalla corretta e completa esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore.
16.3.2. Nei casi sopra descritti ENEL può risolvere il Contratto a decorrere dalla data in cui invia una comunicazione scritta - anche in formato elettronico se consentito dal Contratto - all'Appaltatore, e può comunque richiedere la regolare esecuzione senza che questo pregiudichi il suo diritto di tracciabilità richiedere il risarcimento dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza danni per perdite o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del serviziodanni eventualmente subiti.
16.3.3. Qualora si addivenga alla risoluzione il Contratto venga risolto per ragioni attribuibili all'Appaltatore ENEL ha il diritto di acquisire i materiali che l'Appaltatore abbia già prodotto, del contrattotutto o in parte, o consegnato, pagando il prezzo corrispondente, ove ciò sia previsto dal Contratto.
16.3.4. In caso di mancata conformità da parte dell'Appaltatore, fermo restando il suo diritto di applicare penali o intentare un'azione legale per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al rivendicare il risarcimento di tutti i dei danni, diretti ed indiretti ed ENEL potrà adottare le misure seguenti:
a) sospendere i pagamenti in sospeso nei confronti dell'Appaltatore;
b) dare esecuzione alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualegaranzia economica prestata dall'Appaltatore.
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Samples: General Contract Conditions
Risoluzione. Nelle La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, già in precedenza richiamati. L’Appaltatore è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad esso imputabili. Ferme restando le ipotesi successivamente elencatedi risoluzione previste negli articoli 135 e ss. Del d.lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo caso, l’AC senza bisogno di comunicazione scrittaassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatariopotrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., salva la presentazione facoltà della AC di eventuali osservazioni; decorso applicare le penali nei casi nel presente schema di contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto Contratto nei seguenti casi: • frode mancato inizio del servizio alla data comunicata dall’AC, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore; • mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella esecuzione quale si eseguono le prestazioni; • mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato; • gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili; • gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto mancata sostituzione del personale docente ed esecutore nei termini stabiliti dal previsti nel capitolato speciale, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme schema di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni violazione ripetuta delle norme di legge e/o sicurezza e prevenzione; • mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle clausole contrattualigaranzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d’appalto; • violazione delle norme relative al divieto di sub-appalto; • Mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale, tali da compromettere salva la regolarità e la continuità dell’appaltofacoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto; • cessione parziale o totale del Contrattocontratto a terzi; • mancato adempimento delle eventuali disposizioni impartite dall’AC in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni del personale impiegato nel servizio; • l’importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; • non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, al di fuori nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle ipotesi attività ivi previste • mancato utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento degli strumenti idonei a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.operazioni
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Samples: Project Agreement
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateL’Amministrazione, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata fermo restando la risoluzione del contratto qualora all’Appaltatore venga meno uno o più dei requisiti generali e speciali previsti dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scrittabando e dalla vigente normativa, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per si riserva la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei avvalersi delle seguenti casicause risolutive anche ai sensi dell’Art. 1456 c.c.: • frode nella esecuzione dell’appaltonel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti nel caso previsto dal Art. 17 del presente CapitolatoCSA; • manifesta incapacità nell’esecuzione nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l’applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata valore annuale del contratto; • reiterate nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e gravi violazioni assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appaltomateria di collocamento obbligatorio; • cessione nel caso di subappalto non autorizzato; • nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolari commi 3 e 4 Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne’ a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti. Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva. Avvenuta la risoluzione, l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite. L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione. L’Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, al sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile operare la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti compensazione tra i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualedue importi.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento il Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata a/r o PEC, inoltrata via PEC diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al domicilio eletto dall’aggiudicatarioResponsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Nella contestazione sarà prefissato un Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione predetto, si procederà alla risoluzione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto terminediritto del contratto, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltodel servizio; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatouso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • interruzione totale subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • esecuzione del servizio verificatasi, con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • sospensione del servizio senza giustificati motivi, per 2 giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contrattorispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appaltodel servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • cessione del Contrattocontratto, al dell’Azienda, di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltoramo di attività; • concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla leggedell’ impresa; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione il Committente potrà provvedere d’ufficio d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatariodell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. . L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento Responsabile della Poliservice SpA a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contrattooltre 24 ore; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste previste; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento dalla Committente a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatarioPEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazionela Committente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto Contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto • l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contrattocontratto, al di fuori delle ipotesi previste previste; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, Contratto per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, cauzione l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatariodall’appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolatoprevisti; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di della durata del contrattocontrattuale; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatariodell’appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatariol’appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatariodall’appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto terminetermine infruttuosamente, l’amministrazione, qualora o nel caso in cui l’amministrazione non ritenga valide le giustificazioni addotte, la stessa ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione nell’esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolatostabiliti; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contrattocontratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • II contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
a) venir meno dei requisiti generali e/o speciali che avevano originariamente consentito la partecipazione alla gara per la scelta del contraente;
b) l’aggiudicatario sia destinatario di provvedimenti di revoca o decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio di cui agli artt.11 e 12 del Regolamento in materia di rilascio delle attività oggetto licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse;
c) mancato adempimento, durante la vigenza del contratto, agli obblighi inerenti le coperture assicurative, da attivare mediante le modalità indicate all’articolo 24 del presente capitolato e negli altri casi espressamente Capitolato;
d) pagamenti di penali oltre il 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
e) violazione di uno o più obblighi previsti come causa dal Codice di decadenza dalla legge; comportamento dei dipendenti del Comune di Terni, applicabile anche ai dipendenti dell’appaltatore;
f) violazione del Patto di integrità;
g) violazione dei doveri di riservatezza. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. All’appaltatore sarà riconosciuto il corrispettivo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016.
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Risoluzione. Nelle La ASL committente . potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi successivamente elencatedi cui all’art. 108, ogni inadempienza agli comma 1, X.Xxx. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi: • il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; • l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; • l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione del codice dei contratti, derivante da una sentenza passata in giudicato. • In caso di inadempimento del fornitore si applicano le sanzioni previste dal Capitolato di gara; • Si conviene altresì che la ASL di Benevento., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi: • qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto; • nel caso in cui siano state applicate penali per inadempimento degli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata in misura complessivamente superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto; • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero che non corrispondano a quanto dichiarato nell'offerta in sede di aggiudicazione dell’appalto; • mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal Direttore dell’esecuzione ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL di Benevento.; • nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità e da Codice di comportamento adottato dalla ASL di Benevento ; • La ASL., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: • nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dal dichiarazioni mendaci; • nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80; • al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016; • quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scrittauna relazione particolareggiata, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatariocorredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Nella Egli formula, altresì, la contestazione sarà prefissato degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 5 quindici giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto terminetermine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’amministrazionela stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere dichiara risolto il contratto nei seguenti casi: contratto. • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contrattoqualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, per il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le motivazioni sopra riportateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, l’aggiudicatarioe redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, oltre alla immediata perdita qualora l'inadempimento permanga, la ASL risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In ogni caso, resta fermo il diritto della cauzione, sarà tenuto ASL al risarcimento dell’ulteriore danno. • Il presente contratto sarà altresì risolto di tutti i dannidiritto : • -qualora, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.durante la validità contrattuale siano attivati contratti di analogo oggetto derivanti da gare Soresa o Convenzioni Consip;
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ausili Tecnici Per Persone Disabili
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento il Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata a/r o PEC, inoltrata via PEC diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al domicilio eletto dall’aggiudicatarioResponsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Nella contestazione sarà prefissato un Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione predetto, si procederà alla risoluzione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto terminediritto del contratto, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltodel servizio; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatouso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • interruzione totale subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • esecuzione del servizio verificatasi, con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • sospensione del servizio senza giustificati motivi, per 2 giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente Disciplinare superiore a 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contrattorispetto al termine indicato in Disciplinare; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appaltodel servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • cessione del Contrattocontratto, al dell’Azienda, di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltoramo di attività; • concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla leggedell’ impresa; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione il Committente potrà provvedere d’ufficio d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatariodell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. . L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.
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Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateL'Ente potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto e provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa a spese dell'impresa aggiudicataria, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento semplicemente comunicando la propria decisione, a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata A.R., inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e appalto, nel caso in cui la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge violazione e/o delle clausole contrattualil'inadempimento non sia eliminato/a in seguito a diffida formale da parte della stazione appaltante; • sospensione, tali abbandono o mancata effettuazione della fornitura dei software e/o dell'erogazione dei servizi connessi (assistenza tecnica, consulenza, formazione, ecc.); • trasmissione, da compromettere la regolarità e la continuità dell’appaltoparte del dirigente responsabile del Sistema Informatico dell'Ente, nell'arco di un anno, di almeno tre note di contestazione relativamente all'andamento del servizio erogato; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltodella ditta aggiudicataria; • cessazione dell'attività; • nel caso di concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatariodell'impresa aggiudicataria; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Ente appaltante; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltomotivi di interesse pubblico; • in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile; • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli in tutti gli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del serviziodalle leggi nazionali. Qualora si addivenga alla L'adozione della risoluzione del contratto comporterà il diritto per l'Ente appaltante di incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e l'obbligo per l'impresa aggiudicataria alla rifusione dei danni in misura corrispondente alla maggiore spesa, che dovrà essere sostenuta per l'esecuzione del servizio da parte di altra impresa fino alla regolare scadenza del contratto, . L'impresa aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualedisposizioni del Codice Civile. La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate1. Al contratto di accordo quadro disciplinato dal presente capitolato, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile nonché ai singoli contratti applicativi di somministrazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatarioD.Lgs 50/2016.
2. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, L'ASP ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casidi accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedete, nonché dei maggiori danni subiti dall'ASP o da terzi, mediante comunicazione inoltrata via PEC in cui sia indicata la data di risoluzione del contratto, qualora: • frode l’Agenzia non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto di accordo quadro e/o nella esecuzione dell’appaltocomunicazione di aggiudicazione; • subappalto o cessione del contratto di accordo quadro fuori dalle previsioni di cui all'art. 34 del presente capitolato; • in caso di cessazione dell'attività; • per interruzione non motivata del servizio; • mancato adempimento, anche nel caso di inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolatodelle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, degli obblighi contrattuali per un periodo di tempo superiore al termine tassativo per adempiere comunicato dall'ASP (si precisa che quanto offerto in sede di gara costituisce obbligo contrattuale); • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatomancata applicazione dei contratti collettivi e integrativi di lavoro al personale; • inadempienza accertata alle norme l'Agenzia si renda colpevole di legge sulla frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto e comunque di ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto; • l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'ASP; • mancato pagamento delle retribuzioni, o versamento dei contributi; • reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni; • l'Agenzia in caso di irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione degli adempimenti necessari; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche l'aggiudicatario non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza adempia agli obblighi di tracciabilità dei sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.; • mancato rispetto delle norme in materia di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; • mancato reintegro della cauzione definitiva quando previsto; • ogni altro inadempimento che renda impossibile altra causa di risoluzione prevista nel presente capitolato; • perdita dei requisiti di partecipazione alla gara, qualora questi non siano reintegrabili e reintegrati dall'Agenzia nel termine stabilito dall'ASP; • ogni altra causa di risoluzione prevista per legge.
3. In caso di risoluzione del contratto di accordo quadro, l’ASP incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
4. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: all’Agenzia sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Fermo restando l'impossibilità di affidare ulteriori contratti applicativi successivamente alla risoluzione, la risoluzione non travolgerà l'efficacia dei contratti applicativi in essere qualora la causa di risoluzione non li riguardi direttamente o non sia tale da impedire anche la prosecuzione dell’appaltodi questi rapporti contrattuali.
5. Qualora le cause di risoluzione, come sopra specificate, facessero capo ad un unico contratto applicativo, l'ASP si riserva di risolvere unicamente tale rapporto contrattuale, trattenendo a titolo di penale parte della cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto applicativo, fatto salvo il maggior danno. Le modalità di risoluzione sono le medesime sopra indicate. In caso di risoluzione di tre contratti applicativi l'ASP ha facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro incamerando la cauzione definitiva residua.
6. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’artdell’art.108 del D.Lgs 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 1 dell’art.110 del D.Lgs 50/2016. 1453 del codice civileIn ogni altro caso, l’ASP si riserva lo scorrimento della graduatoria risultante dalle operazioni di gara.
7. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato Nel caso di risoluzione, l'ASP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e negli altri casi espressamente previsti come causa in particolare si riserva di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatarioesigere dall'Agenzia, il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare funzionamento adempimento del serviziocontratto di accordo quadro. Qualora si addivenga alla risoluzione del contrattoIl relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, per le motivazioni sopra riportateove questo non fosse sufficiente, l’aggiudicatarioda eventuali crediti della ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento senza pregiudizio dei diritti dell’ASP sui beni dell’Agenzia.
8. Nel caso di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualeminore spesa nulla competerà all’Agenzia inadempiente.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha L’Ente avrà facoltà di risolvere il contratto contratto, senza obbligo di messa in mora o di altra formalità, per fatto o causa dell’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle penalità e delle ammende, nei seguenti casicasi di: • frode nella esecuzione ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell’assunzione dell’appalto, rispetto al termine indicato nel contratto d’appalto. • inosservanza divieto di subappalto; • cessione totale o parziale dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolatogravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatofrode; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto nel presente capitolato speciale; • mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto; • violazione degli obblighi previsti in materia di tutela dei lavoratori; • perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136alle vigenti leggi antimafia; • ogni altro inadempimento la perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva; • mancata comunicazione di fatti sopravvenuti che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltopossano incidere negativamente sul possesso dei requisiti in ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva; In caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza della fornitura effettuata ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto requisiti e prescrizioni del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa Capitolato, l’Amministrazione procederà a diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che hanno motivato la diffida, nonché l’avvertimento che - in caso di decadenza dalla legge; Ove inosservanza - si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga darà luogo alla risoluzione del contrattocontratto in danno dell’Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatariosotto pena di risoluzione, oltre alla immediata perdita della cauzionei termini indicati nella diffida medesima, sarà tenuto al risarcimento così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualerisoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore.
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Samples: Technical Specifications for Supply
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; nell’esecuzione del contratto • mancato allestimento della sede provvisoria o definitiva • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato; Capitolato • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; affidato in concessione • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; lavoro • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; della concessione • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità quali a titolo esemplificativo e la continuità dell’appalto; non esaustivo: mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e di quanto offerto in sede di offerta tecnica, mancata reintegrazione della cauzione definiva in caso di parziale escussione, inosservanza delle norme tributarie e relativi regolamenti, tardivo reiterato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze, mancata presentazione delle rendicontazioni contabili • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste contratto a terzi • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; della concessione • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatariodell’aggiudicatario • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi: • cancellazione del concessionario dall’Albo di cui all’articolo 53 del D.lgs 446/97 istituito con DM del Ministero delle Finanze 289/2000; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; 136 Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Capitolato d'Oneri Per l'Affidamento in Concessione
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateL'Ente potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto e provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa a spese dell'impresa aggiudicataria, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento semplicemente comunicando la propria decisione, a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata A.R., inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e appalto, nel caso in cui la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge violazione e/o delle clausole contrattualil'inadempimento non sia eliminato/a in seguito a diffida formale da parte della stazione appaltante; • sospensione, tali abbandono o mancata effettuazione della fornitura dei software e/o dell'erogazione dei servizi connessi (assistenza tecnica, consulenza, formazione, ecc.); • trasmissione, da compromettere la regolarità e la continuità dell’appaltoparte del Responsabile Unico del Procedimento, di almeno tre note di contestazione relativamente all'andamento negativo del servizio erogato; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltodella ditta aggiudicataria; • cessazione dell'attività; • nel caso di concordato preventivo, di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatariodell'impresa aggiudicataria; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Ente appaltante; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltomotivi di interesse pubblico; • in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile; • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli in tutti gli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del serviziodalle leggi nazionali. Qualora si addivenga alla L'adozione della risoluzione del contratto comporterà il diritto per l'Ente appaltante di incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e l'obbligo per l'impresa aggiudicataria alla rifusione dei danni in misura corrispondente alla maggiore spesa, che dovrà essere sostenuta per l'esecuzione del servizio da parte di altra impresa fino alla regolare scadenza del contratto, . L'impresa aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualedisposizioni del Codice Civile. La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.
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Samples: Software Supply Agreement
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatoaffidato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; , • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Accordo Quadro Per Somministrazione Lavoro Temporaneo
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste previste; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento il Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata a/r o PEC, inoltrata via PEC diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al domicilio eletto dall’aggiudicatarioResponsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Nella contestazione sarà prefissato un Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione predetto, si procederà alla risoluzione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto terminediritto del contratto, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltodel servizio; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatouso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • interruzione totale subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • esecuzione del servizio verificatasi, con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • sospensione del servizio senza giustificati motivi, per 2 giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contrattorispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appaltodel servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • cessione del Contrattocontratto, al dell’Azienda, di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltoramo di attività; • concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’artdell’impresa. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione il Committente potrà provvedere d’ufficio d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatariodell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’appaltatore, della cauzione definitiva.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento il Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata a/r o PEC, inoltrata via PEC diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al domicilio eletto dall’aggiudicatarioResponsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Nella contestazione sarà prefissato un Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione predetto, si procederà alla risoluzione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto terminediritto del contratto, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltodel servizio; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatouso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • interruzione totale subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • esecuzione del servizio verificatasi, con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • sospensione del servizio senza giustificati motivi, per 2 giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contrattorispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appaltodel servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • cessione del Contrattocontratto, al dell’Azienda, di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltoramo di attività; • concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla leggedell’ impresa; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione il Committente potrà provvedere d’ufficio d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatariodell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 000xxx c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. . L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire alla Convenzione “Reti locali 5” o ad altre convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateNel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento il Committente invierà all’appaltatore, a mezzo di comunicazione scrittaraccomandata a/r o PEC, inoltrata via PEC diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al domicilio eletto dall’aggiudicatarioResponsabile dell’Esecuzione del contratto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Nella contestazione sarà prefissato un Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione predetto, si procederà alla risoluzione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto terminediritto del contratto, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltodel servizio; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatouso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • interruzione totale subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • esecuzione del servizio verificatasi, con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • sospensione del servizio senza giustificati motivi, per 2 giustificato motivo; • ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contrattorispetto al termine indicato in capitolato; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appaltodel servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • cessione del Contrattocontratto, al dell’Azienda, di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltoramo di attività; • concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla leggedell’ impresa; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione il Committente potrà provvedere d’ufficio d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatariodell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.). Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. La risoluzione del contratto per cause imputabili all’Appaltatore comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite.
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Samples: Service Agreement
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per L'Amministrazione si riserva la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere dichiarare risolto il contratto contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C. nei seguenti casicasi e dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e smi: • frode nella esecuzione dell’appaltomancato rispetto delle disposizioni relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolatoviolazione delle norme in materia di cessione del contratto e di subappalto; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasicessazione delle attività, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato liquidazione, stati di moratoria morato- ria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento disposti a carico dell’aggiudicatariodella aggiudicataria; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136violazione delle norme del D.Lgs. n.159/2011 s.m.i.; • ogni altro inadempimento che renda impossibile quando nel corso dell’esecuzione del servizio, dopo tre formali richiami, la prosecuzione dell’appaltoditta non ri- spetti le prescrizioni fornite dall’Azienda, e le inadempienze ripetute nel tempo e contestate ai sensi dell’artdi quanto indicato al punto precedente fossero tali da non ottenere il servizio ri - chiesto; La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della comunicazione con la quale l’A.R.N.A.S. formalizzerà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'Amministrazione ha altresì facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civileC.C., previa diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, qualora: • si verifichino gravi e ripetute inadempienze che non consentano il rispetto dei tempi contrattuali per la realizzazione dell’inventario e per la certificazione del bilancio; • l'esecuzione del servizio non sia stata effettuata con le modalità e nei termini previsti; • la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza; • la ditta aggiudicataria non impieghi personale con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti anche in materia di contrattazione collettiva; • la ditta aggiudicataria sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stessa. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa Rimane in ogni caso la facoltà dell’A.R.N.A.S. di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità riservarsi di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale. Per quelle infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga l’A.R.N.A.S.potrà procedere alla risoluzione del contrattocontratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito con raccomandata A/R indirizzata alla aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita relative giustificazioni. • In tutte le ipotesi indicate l’A.R.N.A.S.incamererà l’intero importo della cauzione, sarà tenuto al fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualemaggior danno subito.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatarioPEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazionela Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto Contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto▪ in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza; • ▪ mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • ▪ manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; ▪ al raggiungimento dell’importo massimo stabilito per le penali pari al 10% dell’importo contrattuale; ▪ per il verificarsi di nr. 3 inadempimenti nell’ambito dei Termini di consegna del singolo servizio appaltatodi cui all’art. 5 punto 2; • inadempienza accertata alle norme ▪ per il verificarsi di legge sulla prevenzione degli infortuni e la nr. 3 inadempimenti nell’ambito termini relativi agli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5 punto 3; ▪ per il verificarsi di nr. 3 inadempimenti nell’ambito della errata consuntivazione della superficie di erba tagliata rispetto al controllo a campione oltre il limite di tolleranza di cui all’art. 5 punto 4; ▪ In caso di perdita e/o mancato ripristino dei requisiti tecnici dichiarati in fase di offerta tecnica di cui all’art.3 punto 1-2-4 (tempi di intervento esclusi); ▪ per il verificarsi di nr. 3 inadempimenti nell’ambito del rispetto dei requisiti minimi delle attrezzature di cui all’art. 6 punto 2; ▪ per il verificarsi di nr. 2 inadempimento nell’ambito dei requisiti relativi agli obblighi di sicurezza sul lavorolavoro di cui all’art. 6 punto 3; • interruzione totale ▪ per il verificarsi di nr. 2 inadempimento nell’ambito dello smaltimento del materiale di risulta/gestione rifiuti di cui all’art. 6 punto 4; ▪ per il verificarsi di nr. 2 inadempimenti nell’ambito dell’utilizzo di prodotti chimici di cui all’art. 6 punto 5; ▪ per il verificarsi di nr.3 inadempimenti nell’ambito del rispetto degli ordini di servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contrattocui all’art. 10; • ▪ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • ▪ cessione del Contrattocontratto, al di fuori delle ipotesi previste • previste; ▪ utilizzo del di personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • ▪ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • ▪ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136; • ▪ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del serviziodella fornitura, l’amministrazione la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del serviziodella fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, Contratto per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, cauzione l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile Responsabile dell'esecuzione del procedimento contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 dall’Affidatario; entro 3 giorni lavorativi per la presentazione di dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazionetermine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide valide, adotterà le giustificazioni addottedeterminazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC , diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltodel servizio; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolatostato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • manifesta incapacità nell’esecuzione revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio appaltatocon personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • interruzione totale sospensione del servizio verificatasisenza giustificato motivo; • verificarsi per tre volte e senza adeguate motivazioni, senza giustificati motivinell’arco di un periodo temporale annuale, di ritardo nella consegna del materiale librario ordinato, qualora il ritardo si protragga per 2 oltre 15 (quindici) giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contrattoa partire dal termine concesso per la normale evasione degli ordini; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell’appaltodel servizio; • cessione reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltoservizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi dell’ impresa. Il Politecnico di tracciabilità dei flussi finanziari Milano ha inoltre facoltà di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltorisolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 1456 del codice civileCodice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 – Dichiarazione requisiti generali del Disciplinare di gara, nonché nei casi previsti dai Patti di integrità. • decadenza La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o revoca dell'autorizzazione all’esercizio dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p. L’amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato. In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; prestazioni già eseguite. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione il Politecnico di Milano potrà provvedere d’ufficio d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatariodell’Affidatario, il regolare funzionamento del servizio, anche rivolgendosi ad altri fornitori e addebitando le eventuali maggiori spese, applicando esecuzione in danno. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, il gestore sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione il Politecnico dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (art. 1463 c.c.).
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Samples: Contract for the Supply of Scientific and Educational Monographs and Related Management Services
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateFermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dal Codice Civile, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scrittaai sensi e per gli effetti dell’art. 1453, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di Comune può risolvere il contratto di concessione nei seguenti casi: • reiterate gravi inosservanze di norme legislative e di regolamenti; • quando sia intervenuto a carico del Concessionario stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente; • gravi negligenze e/o inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere sia la regolarità sia la qualità delle prestazioni di cui al presente capitolato; • cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente, sia indirettamente per interposta persona dei diritti e degli obblighi inerenti la concessione; • grave negligenza o frode nella esecuzione dell’appaltoda parte del Concessionario; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolatopagamento delle retribuzioni e/o degli oneri previdenziali del personale impiegato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatonon conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti impiegati nei servizi; • inadempienza accertata alle norme mancata o inadeguata fornitura di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento dei servizi; • mancato addestramento del personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro; • interruzione totale inserimento in servizio di personale qualitativamente e quantitativamente inadeguato; • mancato rinnovo da parte degli Enti competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; • inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico sanitarie; In caso di risoluzione, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione, limitatamente alla ordinaria amministrazione, fino alla data di avvio del servizio verificatasinuovo affidamento, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi in corrispondenza del quale viene trasferita la titolarità della concessione in capo al Concessionario subentrante. La valorizzazione economica dei beni da trasferire al gestore subentrante è calcolata sulla base del valore economico residuo dei beni mobili oggetto della concessione o di acquisto nel corso dell’anno del contratto. In particolare il valore è quello indicato nel libro cespiti dei beni al netto delle quote già ammortizzate. In caso di durata risoluzione, il Comune riscuote la fideiussione prevista per l’esatto adempimento degli obblighi di gestione. In tale evenienza al Comune sono, inoltre, dovuti: • le penali così come sopra definite e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme il danno derivante dalla mancata eventuale gestione dei servizi di legge manutenzione ordinaria e/o delle clausole contrattuali, tali straordinaria da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione parte del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo Concessionario. La valutazione del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per danno è definita in contraddittorio tra le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualeparti.
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Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per L’Amministrazione Comunale si riserva la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il procedere alla risoluzione del contratto nei in caso di gravi inadempienze, gravi irregolarità e/o grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dell’appalto, in particolare per una delle seguenti casicause: • frode nella esecuzione dell’appaltomancato rispetto degli standard qualitativi previsti per i prodotti; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolatoomesso o incompleto pagamento delle somme dovute; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatoomissioni nella contabilità propria e dei sub-licenziatari, tali da eludere o rendere più difficoltosa l’attività di verifica e controllo dell’Amministrazione sui volumi prodotti; • inadempienza accertata per scioglimento, cessazione o fallimento del Licenziatario; • quando il Licenziatario si rende colpevole di frode; • cessione ad altri, da parte del Licenziatario, degli obblighi relativi al contratto; • inattività del licenziatario e/o dei sub licenziatari rispetto ai termini indicati in offerta in sede di gara nel business planning; • danni d’immagine provocati all’Amministrazione comunale; • per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per l’esercizio dell’attività in oggetto del contratto; • nel caso il marchio sia associato anche direttamente, indirettamente o occultamente alle seguenti attività: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o razziale; di produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico, a sfondo sessuale, armi, giochi anche se leciti; • l’inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, xxxxxxxxxxx e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso; • mancato rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza sul posto di lavoro; • interruzione totale quando il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali e comunque quando il ritardo – anche indipendentemente dal numero delle diffide – renda la prestazione priva di utilità e/o interesse per il Comune; • qualora vengano elevate penalità per un valore superiore al 10% del servizio verificatasiminimo garantito complessivo; • per mancanza, senza giustificati motivianche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata l’esercizio dell’attività in oggetto del contratto; • reiterate mancata ricostituzione della garanzia fideiussoria in caso di suo parziale incameramento. L’amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e gravi violazioni delle norme si riserva inoltre la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualevigenti in materia.
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Samples: Licensing Agreement
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencateL’Amministrazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, restando salva la facoltà di richiesta di risarcimento dei danni, per le seguenti fattispecie: • in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile; • per motivi di pubblico interesse; • in caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; • in caso di violazione del divieto di subappalto; • in caso di reiterati comportamenti sanzionati con quanto previsto nell’art.12; • in caso di xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condi- zioni previste nel contratto; • in caso di violazione dei piani di sicurezza; • in caso di assunzione del servizio da parte dell’Appaltatore oltre il 15° giorno dalla data sta- bilita; • in caso di sospensione/abbandono arbitrario del servizio; • in caso di mancata attuazione del modello organizzativo proposto in sede di offerta tecnica per la gestione del servizio; • in caso di mancata sostituzione, nei termini temporali stabiliti, di personale che, a insindaca- bile giudizio dell’Amministrazione appaltante non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale; • inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all’Amministrazione appaltante e/o all’utenza; La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente dell'Area Servi- zi alla Persona e deve essere notificata al gestore. L’Amministrazione appaltante ha facoltà di recedere dall'accordo in ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di momento, previa comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine ove si verificassero situazioni che non inferiore a 5 giorni lavorativi per consentano da parte del gestore la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella corretta esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasicontratto, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno che lo stesso possa accampare diritti o pretese di durata sorta. In caso di risoluzione del contratto; • reiterate e gravi violazioni , all’Appaltatore spetterà il pagamento delle norme di legge prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere danni e/o maggiori oneri che l’Amministrazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la regolarità stipula con altro contraente. L’Amministrazione Comunale riscuoterà il deposito cauzionale/fidejussione a titolo di risarcimento del danno e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato addebiterà alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’artparte inadempiente le maggiori spese sostenute. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga In seguito alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportatel’Amministrazione Appaltante potrà, l’aggiudicatarioa suo insindacabile giudizio, oltre alla immediata perdita procedere all’affidamento delle prestazioni all’appaltatore risultato secondo classificato nella graduatoria della cauzioneprocedura di gara e, sarà in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi seguendo l’ordine di graduatoria. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire il servizio sino al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualesubentro del nuovo gestore.
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Samples: Affidamento Della Gestione Parziale Dei Servizi Bibliotecari
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencatePer la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile nonché gli articoli 1453 e ss. del procedimento a mezzo Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione scrittada parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche qualora l’affidatario non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010. • qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto; • nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui alla legge 13 agosto 2010, all’articolo 108 del D.lgs. n. 13650 del 2016; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 nei casi di cessione del codice civile. • decadenza credito o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione cessione del contratto, per le motivazioni sopra riportatenon autorizzati; • qualora disposizioni legislative, l’aggiudicatarioregolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; • nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; • mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori; • nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; • violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, oltre alla immediata perdita a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calendasco, approvato con delibera G.C. n.76 del 21/12/2013 ed aggiornato con delibera G.C. n. 86 del 21/12/2017; • mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39 • abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa dalla ditta appaltatrice; • gravi e ingiustificate irregolarità nell’esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo; • qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio; • impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti; • mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari; • qualora l’aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione; • in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione; Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l’Amministrazione comunichi all’aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà tenuto applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore danno. Nel caso di tutti i dannirisoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, diretti ed indiretti ed alla corresponsione decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l’esclusione dell'aggiudicatario dalla partecipazione alle procedure per il rimanente un periodo contrattualenon inferiore ad un anno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per L'Amministrazione si riserva la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei avvalersi delle seguenti casi: cause risolutive anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. • frode nella esecuzione dell’appaltonel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Assuntore nell'esecuzione delle prestazioni affidate; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti nel caso previsto dal punto 19 del presente CapitolatoC.S.A.; • manifesta incapacità nell’esecuzione nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del servizio appaltatovalore massimo annuale; • inadempienza accertata alle nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme dì materia di legge sulla prevenzione degli infortuni e la collocamento obbligatorio; • nel caso di subappalto non autorizzato; • nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; • interruzione totale In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà dare comunicazione all'Assuntore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. L'Assuntore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddicono personale fra le parti. Entro il termine di ulteriori trenta giorni l'Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva. Avvenuta la risoluzione, l'Amministrazione comunicherà all'Assuntore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite. In ogni caso, nell'ipotesi in cui alcuna delle cause predette sia direttamente ed esclusivamente riferibile ad una Impresa mandante, nel caso di Consorzio, o partecipata, nel caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, l'Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di autorizzare la sua sostituzione, fermo restando l'effetto risolutivo parziale e l'applicazione delle sanzioni nonché ogni altra pretesa risarcitoria nei confronti del servizio verificatasiRaggruppamento. L'Assuntore sarà obbligato all'immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale dì constatazione, senza giustificati motiviredatto in contraddittorio, per 2 giorni anche non consecutivi nel dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso dell’anno alla compilazione dell'ultima situazione delle prestazioni, al fine di durata del contratto; • reiterate procedere al conto finale di liquidazione. L'Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e gravi violazioni delle norme in particolare si riserva di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione esigere dall'Assuntore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, al sino alla quantificazione del danno che l'Assuntore è tenuto a risarcire, nonché di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile operare la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti compensazione tra i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualedue importi.
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Samples: Contract for the Management and Maintenance of Special Systems
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario1. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazioneL’Amministrazione Comunale, qualora il Concessionario reiteratamente non ritenga valide esegua le giustificazioni addotteprestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, ha potrà risolvere, ai sensi di legge, il contratto per inadempimento.
2. Fermo quanto al comma precedente, l’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltointerruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto ritardato pagamento, anche solo parziale, del canone di concessione superiore a 120 giorni dalla scadenza dei termini di cui all’art. 4 comma 6, con conseguente diritto al risarcimento del danno. • inottemperanza a quanto stabilito negli artt. 24, 25 e 31 per la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità; • mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione, della cauzione definitiva escussa; • qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste all’art. 10 del presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate; • cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto: • frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali; • fallimento o procedura concorsuale del Concessionario; • perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; • gravi inadempienze degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro nei termini stabiliti dal confronti del personale dipendente impiegato nei servizi della Concessione; • per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 del presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • per ogni altra inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltodella concessione a termine dell'art. 1453 C.C.
3. Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, l'Amministrazione, ai sensi dell’artdell'art. 1453 110 del codice civileD.lgs. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio50/2016, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamentepuò affidare la concessione stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per imputando al Concessionario uscente le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori eventuali spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dall’Amministrazione stessa a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla cauzione o fidejussione di cui all’art. 5 del presente capitolato.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Generi Di Ristoro
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate1. L’Amministrazione Comunale revocherà la gestione dell’area nel caso:
a) di scioglimento, ogni inadempienza fallimento o cessazione dell'attività del gestore;
b) di eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici;
c) di gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore di quanto previsto nella convenzione sottoscritta e degli atti ad essa correlati, quali: • mancato rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza motivazione adeguata: • arbitrario abbandono delle strutture; • sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale; • violazioni agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltocontrattuali; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di legge e/gestione del personale. • sopravvenuta incapacità o delle clausole contrattualidivieto a contrarre con la pubblica amministrazione, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appaltocomprese le cause previste dall’art. 135 del Codice dei Contratti; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltocontratto o cessione totale/parziale dei crediti; • concordato preventivoalterazione o modificazione sostanziale, fallimentosenza la prescritta autorizzazione dell’Amministrazione, stato della destinazione d’uso delle strutture e impianti sportivi; • mancata effettuazione con la dovuta diligenza delle opere di moratoria manutenzione ordinaria; • mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e conseguenti atti degli impianti; • danni agli ospiti e fruitori, ai beni di sequestro proprietà dell’Amministrazione derivanti da dolo e colpa grave.
2. Il Comune si riserva, altresì, di risolvere il contratto, fatte salve le ulteriori conseguenze che potrebbero derivarne sotto il profilo civile e/o penale, in caso di svolgimento di lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione dell’amministrazione o senza i nulla-osta, e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
3. Il Comune, in caso di fallimento o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario Concessionario, si riserva la facoltà di tracciabilità applicare l’art. 140 del Codice dei flussi finanziari Contratti, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di cui alla legge 13 agosto 2010concorso, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’artrisultanti dalla relativa graduatoria.
4. 1453 In caso di risoluzione del codice civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatariocontratto prima della scadenza naturale dello stesso, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata concessionario incorre nella perdita della cauzionecauzione definitiva che viene incamerata dal Comune, sarà tenuto al salvo il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattualedel danno ulteriore.
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Samples: Capitolato D’oneri Per La Gestione E Conduzione Delle Aree a Verde Di Proprietà Comunale
Risoluzione. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC P. E. C. al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella Xxxxx contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazionel’Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appaltodella concessione; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltatoservizio; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 5 (cinque) giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appaltodella concessione; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appaltodella concessione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civileCodice Civile. • decadenza o revoca dell'autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge; Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Concession Agreement