Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire: a) per risoluzione consensuale; b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente; c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente; d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione; e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione; f) per dimissioni; g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa; 2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti: a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio; b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio; c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio. 3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavviso. 4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità. 5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva. 6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore. 7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto. 8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge. 9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione. 10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa. 11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso. 12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima. 13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio. 14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nei successivi articoli. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenirelavoro ha luogo:
a) per risoluzione consensualedimissioni;
b) per risoluzione del rapporto recesso da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanentedell'impresa a norma dell'art. 2118 C.C. nei limiti consentiti dalla legge;
c) per risoluzione malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendenteposto ai sensi dei precedenti artt. 36.3 e 36.7;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazionerecesso per giusta causa a norma dell'art. 2119 C.C.;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazionerecesso per giustificato motivo a norma della legge 15 luglio 1966, n. 604 e nell'ambito dell'applicazione della stessa;
f) per dimissioni;
g) per morte. Quando la risoluzione del rapporto da parte di lavoro avvenga ai sensi del lavoratore punto b), nei casi cioè di licenziamento non motivato consentiti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, compete al lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del punto c) comporta l'obbligo della corresponsione, oltre al trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso. La risoluzione per giusta causa;
2causa di cui al punto d) potrà essere esercitata quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al prestatore di lavoro il preavviso né la corrispondente indennità, ma solo il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore che recede per giusta causa spettano, invece, il trattamento di fine rapporto e un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso a norma del punto b) del presente articolo. Il recesso ha effetto dalla data risultante dalla ricevuta della lettera raccomandata a.r. diretta al domicilio della parte interessata. L'intimazione verbale, ferma la data di effetto come sopraindicata, deve essere confermata per iscritto. L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le eventuali azioni di danno spettanti a norma di legge. Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lettera e) sussiste nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604. In tutti i casi in cui caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il presente contratto prevede preavviso e il trattamento dì fine rapporto. Qualora la risoluzione del rapporto dì lavoro avvenga per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore dì lavoro, a norma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'impresa è tenuta a contestare per iscritto la mancanza all'interessato, il quale può presentare, entro 7 giorni, le proprie difese scritte. Quando la cessazione del rapporto di lavoro con avvenga per morte devesi corrispondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3stabilite nel caso dì recesso. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopramancanza delle persone indicate nel primo comma, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavvisole somme spettanti sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può av- venire con il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, con le dimissioni per giusta causa o ragioni personali, secondo le disposizioni delle leggi 604 del 15.7.1966 e 300 del 20.5.1970 che vengono estese ed applicate in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti occupati in conformità alla Legge 11.5.1990 n. 108. Rappresentano giustificati motivi di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della Legge 15.7.1966 n. 604 i seguenti fatti:
1) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavora- tore non si sia avvalso della facoltà di cui alla Legge n. 54/1982;
2) cessazione dell’attività aziendale e cessazione dell’attività per fine contratto di locazione;
3) sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impe- disca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel cosiddetto organi- co aziendale si applicano le norme sui diritti e doveri contrattuali stabiliti nel presente articolo calate nel particolare rapporto. Esse debbono pertanto intendersi come motivi di risoluzione del rap- porto di lavoro anticipata rispetto alla data di normale conclusione della fase lavorativa. A tali giustificati motivi si aggiungono i seguenti: • modificazione del piano di attività a fronte di processi di ristruttura- zione o conversione aziendale; • riduzione dell’attività a seguito di eccezionali e/o particolari avversità atmosferiche; • modificazioni dell’ordinamento colturale sul quale era basata la costi- tuzione dell’organico di operai a tempo determinato; • modificazione dell’assegnazione di lavorazione di prodotti soggetti a contingentamento. Nelle predette fattispecie il rapporto si risolve a semplice comunica- zione aziendale e senza che dalle stesse derivi alcuna indennità sostituti- va per le giornate non effettuate. A richiesta una verifica di tale evento potrà essere attuata tempesti- vamente a livello territoriale o aziendale. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga in assenza di una delle causali richiamate nel presente articolo, all’operaio a tempo deter- minato incluso negli organici degli OTD compete una indennità pari alla retribuzione di sei giornate di lavoro. Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure previste dalle tre citate leggi saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, superato il periodo prima della fase esecutiva. In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di prova può avvenireoccupazione alter- nativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le XX.XX. Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza pre- avviso i seguenti fatti:
a) per risoluzione consensualeviolenza e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanenteoltre tre mesi;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo modifica unilaterale di età del dipendente;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione;
f) per dimissioni;
g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizioeventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavviso.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1Art. La cessazione del rapporto 41 - Preavviso di lavoro, superato il periodo licenziamento e di prova può avvenire:
a) per risoluzione consensuale;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione;
f) per dimissioni;
g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del dimissioni1 Il rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutivaa tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso, i cui termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore stabiliti come segue a 5 anni di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di seconda dell'anzianità e della qualifica cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavviso.
4appartiene il lavoratore. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5non può coincidere con il periodo di ferie. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da La parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né che risolve il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento rapporto senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i l'osservanza dei termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti alle seguenti lettere a), b) e c), deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della metà. Al dimissionario compete retribuzione per il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del periodo di mancato preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il servizio nel giorno delle dimissioni periodo di preavviso da questo eventualmente non prestato. Gli elementi tassativamente indicati all'art. 42 corrisposti al lavoratore in caso di preavviso prestato o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza a titolo d'indennità sostitutiva dello stesso sono computati nella retribuzione annua agli effetti del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessadi fine rapporto.
11a) Lavoratori operai (Gruppo 4 dell'art. 4) Per il licenziamento o le dimissioni è previsto il termine di preavviso di 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
b) Lavoratori qualifiche speciali (Gruppo 3 dell'art. 4) Sono previsti i seguenti termini di preavviso di licenziamento, con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese: * Compresa la categoria C per il settore Abrasivi. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavvisodimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
12. c) Lavoratori quadri e impiegati (Gruppi 1 e 2 dell'art 4) Sono previsti i seguenti termini di preavviso con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese: - oltre 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità dimissioni i termini di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesimacui sopra sono ridotti alla metà.
13. Qualora il preavviso risulti 1 Per le imprese dei settori Lubrificanti e GPL l'articolo è sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione da quanto previsto in materia al Capitolo XVII del serviziopresente CCNL.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo pe- riodo di prova può avvenire:
a) a. per risoluzione consensuale;
b) b. per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione dell’Amministra- zione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;
c) c. per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione dell’Amministra- zione al compimento del limite massimo di età del dipendentedi- pendente;
d) d. per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazionedell’Ammini- strazione;
e) e. per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazionedell’Ammi- nistrazione;
f) f. per dimissioni;
g) g. per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) a. 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
b) b. 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) c. 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavviso.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato compu- tato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazionedell’Amministrazio- ne, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione condi- zione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza co- noscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo mede- simo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate presen- tate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso preavvi- so di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ È facoltà dell’Amministrazione dell’Ammini- strazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore la- voratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico economi- co fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati matu- rati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente corrispon- dente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva dell’ef- fettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto 1 Salvo il caso di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire:
a) per risoluzione consensuale;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione;
f) per dimissioni;
g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro con e quello di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto senza preavviso. I termini di detto preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore stati stabiliti come segue: • Anni di servizio: fino a 5 anni - Mesi di effettivo preavviso: 2; • Anni di servizio: oltre a 5 fino a 10 - Mesi di preavviso: 3; • Anni di servizio: oltre i 10 - Mesi di preavviso: 4;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3. 2 In caso di mancato rispetto dei dimissioni i termini indicati di cui soprapreavviso sono ridotti alla metà.
3 I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese.
4 Salvo diverso accordo, la parte recedente è tenuta a corrispondere che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso corrisponde all’altra parte l’indennità un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. Il periodo 5 È nella facoltà della parte destinataria della dichiarazione di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5. In caso recesso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità risolvere il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del serviziosia all’inizio che durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa1 La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.oltre che nei casi previsti da altre norme del presente contratto e nelle ipotesi di risoluzione
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può av- venire con il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, con le dimissioni per giusta causa o ragioni personali, secondo le disposizioni delle leggi 604 del 15.7.1966 e 300 del 20.5.1970 che vengono estese ed applicate in tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti occupati in conformità alla Legge 11.5.1990 n. 108. Rappresentano giustificati motivi di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della Legge 15.7.1966 n. 604 i seguenti fatti:
1) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavo- ratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla Legge n. 54/1982;
2) cessazione dell’attività aziendale e cessazione dell’attività per fine contratto di locazione;
3) sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che im- pedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del prece- dente personale con rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel cosiddetto organi- co aziendale si applicano le norme sui diritti e doveri contrattuali stabiliti nel presente articolo calate nel particolare rapporto. Esse debbono pertanto intendersi come motivi di risoluzione del rap- porto di lavoro anticipata rispetto alla data di normale conclusione della fase lavorativa. A tali giustificati motivi si aggiungono i seguenti: • modificazione del piano di attività a fronte di processi di ristruttura- zione o conversione aziendale; • riduzione dell’attività a seguito di eccezionali e/o particolari avversità atmosferiche; • modificazioni dell’ordinamento colturale sul quale era basata la costi- tuzione dell’organico di operai a tempo determinato; • modificazione dell’assegnazione di lavorazione di prodotti soggetti a contingentamento. Nelle predette fattispecie il rapporto si risolve a semplice comunica- zione aziendale e senza che dalle stesse derivi alcuna indennità sostituti- va per le giornate non effettuate. A richiesta una verifica di tale evento potrà essere attuata tempesti- vamente a livello territoriale o aziendale. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga in assenza di una delle causali richiamate nel presente articolo, all’operaio a tempo deter- minato incluso negli organici degli OTD compete una indennità pari alla retribuzione di sei giornate di lavoro. Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure previste dalle tre citate leggi saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, superato il periodo prima della fase esecutiva. In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di prova può avvenireoccupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le XX.XX. Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza pre- avviso i seguenti fatti:
a) per risoluzione consensualeviolenza e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanenteoltre tre mesi;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo modifica unilaterale di età del dipendente;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione;
f) per dimissioni;
g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizioeventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavviso.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nei successivi articoli. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenirelavoro ha luogo:
a) per risoluzione consensualedimissioni;
b) per risoluzione del rapporto recesso da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanentedell'impresa a norma dell'art. 2118 C.C. nei limiti consentiti dalla legge;
c) per risoluzione malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendenteposto ai sensi dei precedenti artt. 30.3 e 30.7;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazionerecesso per giusta causa a norma dell'art. 2119 C.C.;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazionerecesso per giustificato motivo a norma della legge 15 luglio 1966, n. 604 e nell'ambito dell'applicazione della stessa;
f) per dimissioni;
g) per morte. Quando la risoluzione del rapporto da parte di lavoro avvenga ai sensi del lavoratore punto b), nei casi cioè di licenziamento non motivato consentiti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, compete al lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso. La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del punto c) comporta l'obbligo della corresponsione, oltre al trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso. La risoluzione per giusta causa;
2causa di cui al punto d) potrà essere esercitata quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al prestatore di lavoro il preavviso né la corrispondente indennità, ma solo il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore che recede per giusta causa spettano, invece, il trattamento di fine rapporto e un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso a norma del punto b) del presente articolo. Il recesso ha effetto dalla data risultante dalla ricevuta della lettera raccomandata a.r. diretta al domicilio della parte interessata. L'intimazione verbale, ferma la data di effetto come sopraindicata, deve essere confermata per iscritto. L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le eventuali azioni di danno spettanti a norma di legge. Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lettera e) sussiste nei casi previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604. In tutti i casi in cui caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il presente contratto prevede preavviso e il trattamento di fine rapporto. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, a norma dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'impresa è tenuta a contestare per iscritto la mancanza all'interessato, il quale può presentare, entro 7 giorni, le proprie difese scritte. Quando la cessazione del rapporto di lavoro con avvenga per morte devesi corrispondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni stabilite nel caso di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3recesso. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopramancanza delle persone indicate nel primo comma, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavvisole somme spettanti sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione Al termine della missione affidata sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, a tempo pieno o tempo parziale, l'Agenzia per il lavoro colloca in disponibilità il lavoratore assunto a tempo indeterminato, e si attiva tempestivamente per procurargli una nuova occasione di lavoro coerente con le mansioni, le esperienze e le com- petenze maturate dal soggetto, riconducibili allo stesso livello o categoria legale di inquadramento, o anche a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.
2. L'impegno dell'Agenzia si estende solo alle occasioni di lavoro disponibili in un luogo situato a non più di 50 km dal domicilio del lavoratore e, comunque, raggiungibile entro un tempo massimo di 80 minuti con i mezzi pubblici di trasporto nonché a rapporti di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro.
3. Qualora l'Agenzia non sia riuscita a procurare una missione al dipendente nel termine di 15 giorni di calendario dal collocamento in disponibilità, la Società procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire:
a) per risoluzione consensuale;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione;
f) per dimissioni;
g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione previa attivazione – ove prevista - della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati procedura di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavvisoall'art. 7 della legge n. 604/1966.
4. Il A partire dal giorno del collocamento in disponibilità, e sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, l'A- genzia eroga in favore del lavoratore un'indennità di disponibilità, il cui importo mensile corrisponde a quello in- dividuato dal vigente CCNL Agenzie per il lavoro. Nelle more della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966, ove prevista, decorre il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianitàpreavviso.
5. In caso aggiunta alle ipotesi di risoluzione consensuale cui ai sensi punti precedenti, il rapporto di lavoro può essere risolto per giusta causa o per giustificato motivo; in tale ultima ipotesi, la comunicazione del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del licenziamento deve rispettare un preavviso e dell’indennità sostitutivamini- mo pari a quanto previsto dal vigente CCNL Agenzie per il lavoro.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo Qualora il lavoratore sia assente per malattia per un periodo superiore a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1previsto dal vigente CCNL A- genzie per il lavoro, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relativelicenziato per superamento del periodo di comporto. Restano esclusi dal periodo di comporto tutti quegli eventi morbosi che, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazionesecondo la normativa vigente, non concorrono al computo del periodo medesimo.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire:
a) per risoluzione consensuale;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione dell‟Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato l‟interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale l‟eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione dell‟Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazionedell‟Amministrazione;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazionedell‟Amministrazione;
f) per dimissioni;
g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra all‟altra parte l’indennità l‟indennità di mancato preavviso.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianitàdell‟anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo l‟obbligo del preavviso e dell’indennità dell‟indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo l‟obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazionedell‟Amministrazione, mentre esiste l’ l‟ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età dell‟età prevista. L’Amministrazione L‟Amministrazione comunica all’interessato all‟interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessatoall‟interessato, ovvero quando quest’ultimo quest‟ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione all‟Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazionedell‟Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero dell‟intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ E‟ facoltà dell’Amministrazione dell‟Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero l‟intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità l‟indennità per mancato preavviso.
12. In caso di decesso del dipendente l’Amministrazione l‟Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità l‟indennità di mancato preavviso, l’importo l‟importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo l‟importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesima.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva all‟atto dell‟effettiva cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione l‟Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione Il licenziamento, disciplinare, con o senza preavviso a seconda della gravità dei comportamenti, sarà irrogato al lavoratore che commetta gravi o reiterate mancanze agli obblighi legali e contrattuali, con la perdita dell‟indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all‟azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire:
a) per risoluzione consensuale;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente;
d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione;
e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione;
f) per dimissioni;
g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa;.
2. In tutti via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: Comportamenti penalmente rilevanti contro le persone dell'azienda o il patrimonio aziendale, contro i clienti ed i terzi con cui sia venuto in rapporto nello svolgimento della prestazione; Comportamenti che integrino illeciti amministrativi; Procedimento penale, concluso con sentenza di condanna o con riti alternativi al giudizio, per fatti estranei al rapporto ma che comunque valgano ad incidere sulla fiducia; Per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; Grave negligenza, imprudenza e imperizia nell'adempimento dei propri doveri, che comportino un danno alla proprietà o alle persone dell'azienda ovvero a clienti o terzi; Recidiva nei casi in cui il presente contratto prevede la cessazione che hanno comportato l'applicazione della sanzione della sospensione.
3. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire con preavviso il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, con le dimissioni per giusta causa o ragioni personali, secondo le disposizioni delle leggi 604/66 e n. 300/70, che vendo estese ed applicate a tutte le aziende a prescindere dal numero dei dipendenti occupati in conformità con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavvisol. 108/90.
4. Il periodo Rappresentano giustificati motivi di preavviso prestato in servizio va computato licenziamento ai sensi dell‟art. 3 della legge n. 604/66 i seguenti fatti: Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge n. 54/82; Cessazione dell‟attività aziendale e cessazione dell‟attività per fine contratto di locazione; Sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impediscono alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto a tutti gli effetti ai fini dell’anzianitàtempo indeterminato.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1Per i lavoratori a tempo determinato rientranti nel cosiddetto organico aziendale si applicano le norme sui diritti e doveri contrattuali stabiliti nel presente articolo, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutivacalate nel particolare rapporto.
6. In caso Esse debbono pertanto intendersi come motivi di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratorerapporto di lavoro anticipata rispetto alla data di normale conclusione della fase lavorativa.
7. In caso A tali giustificati motivi si aggiungono i seguenti: Modificazione del piano di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo attività a quello fronte di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato processi di ristrutturazione o conversione aziendale; Riduzione dell‟attività a seguito di eccezionali e/o particolari avversità atmosferiche; Modificazione dell‟ordinamento culturale sul quale era basata la risoluzione del rapporto.costituzione dell‟organico di operai a tempo determinato; Modificazione dell‟assegnazione di lavorazione di prodotti soggetti a contingentamento;
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) Nelle predette fattispecie il rapporto si risolve a semplice comunicazione aziendale e senza che dalle stesse derivi alcuna indennità sostitutiva per le giornate non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di leggeeffettuate.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissibile la compensazione ex articolo 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti, la compensazione può A richiesta una verifica di tal evento potrà essere effettuata in sede giudiziale sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’Amministrazioneattuata tempestivamente a livello territoriale o aziendale.
10. Le dimissioni Nel caso in cui la risoluzione del dipendente devono essere presentate sempre per iscritto rispettando i termini rapporto avvenga in assenza di preavviso una delle causale richiamate nel presente articolo, all‟operaio a tempo determinato, incluso negli organici degli OTD, compete una indennità pari alla retribuzione di cui al comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa6 giornate di lavoro.
11. In caso Gli eventuali licenziamenti di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavvisolavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure previste dalle tre citate leggi saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze di sindacali, prima della fase esecutiva.
12. In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di decesso del dipendente l’Amministrazione corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità occupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mancato preavviso, l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, nonché l’importo relativo ai ratei maturati della tredicesima e quattordicesimamobilità da ricercarsi con le XX.XX.
13. Qualora il Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità il rapporto i seguenti fatti:
a) violenza e via di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del serviziofatto;
b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della spessa per oltre 3 mesi;
c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
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