Risoluzione delle dispute Clausole campione

Risoluzione delle dispute. Nel caso in cui insorga un contenzioso tra le Parti, che derivi da o riguardi l'erogazione dei Servizi di Convalida, tale contenzioso dovrà essere gestito secondo le Procedure per la Risoluzione delle Dispute.
Risoluzione delle dispute. Il presente paragrafo costituisce l’unica ed esclusiva procedura per la risoluzione delle controversie con rispetto all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto. Le Parti dovranno compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tempestivamente eventuali controversie o reclami attraverso la negoziazione in buona fede tra i loro rispettivi rappresentanti, muniti dei necessari poteri, per raggiungere una composizione amichevole. Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo entro trenta (30) giorni, la disputa sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di [●], con deroga a qualsiasi altra competenza concorrente.
Risoluzione delle dispute. Nel caso in cui sorgesse qualsiasi disputa in relazione al presente Xxxxxxxxx, le parti concordano di fare del loro meglio per comporre tale disputa consultandosi a vicenda e negoziando reciprocamente in buona fede per raggiungere una soluzione giusta ed equa che sia soddisfacente per entrambe le parti. Le parti cercheranno prima di tutto di risolvere le dispute a livello di responsabili della consueta gestione del Contratto. Se detti responsabili non saranno in grado di risolvere una disputa entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua origine, le parti dovranno deferire la disputa a livello esecutivo alle persone dotate di autorità preposta alla composizione delle controversie. Se tali dirigenti esecutivi non saranno in grado di risolvere la disputa entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, la disputa dovrà essere composta mediante arbitrato. (a) se il Venditore ha sede negli Stati Uniti, in qualunque stato o Corte federale degli Stati Uniti di Xxxxxx County, Texas, e (b) se il Venditore ha sede fuori dagli Stati Uniti, nei tribunali aventi giurisdizione sull’oggetto della disputa con sede nella capitale del paese in cui ha sede il Venditore e nei tribunali con competenza di revisione in grado di appello delle decisioni e delle delibere di tali tribunali. Ciascuna delle parti approva e accetta la giurisdizione e la competenza di tali tribunali.
Risoluzione delle dispute. 11.1 Il presente paragrafo costituisce l’unica ed esclusiva procedura per la risoluzione delle controversie con rispetto all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. 11.2 Le Parti dovranno compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tempestivamente eventuali controversie o reclami attraverso la negoziazione in buona fede tra i loro rispettivi rappresentanti, muniti dei necessari poteri, per raggiungere una composizione amichevole. Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo entro trenta (30) giorni, la disputa sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso, con deroga a qualsiasi altra competenza concorrente. A) Identificazione e localizzazione degli Impianti Fotovoltaici, progetto preliminare e progetto definitivo ; B) Capitolato prestazionale e Identificazione di marca, modello caratteristiche e garanzie del produttore per le Apparecchiature; C) Determinazione del Canone;
Risoluzione delle dispute. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante o relativa al contratto, in particolare la sua conclusione, l'interpretazione, le prestazioni, la violazione, rescissione o di nullità, devono essere risolte dai giudici del Tribunale di Vicenza, Italia che avrà giurisdizione esclusiva
Risoluzione delle dispute. Le Parti sono tenute a compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tempestivamente eventuali controversie o reclami attraverso la negoziazione in buona fede tra i loro rispettivi rappresentanti, muniti dei necessari poteri, per raggiungere una composizione amichevole. Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo entro trenta (30) giorni, la disputa sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di [•], con deroga a qualsiasi altra competenza concorrente.
Risoluzione delle dispute. Il presente Accordo e qualsiasi obbligo extracontrattuale derivante da o in relazione ad esso sono regolati dalle leggi vigenti in Inghilterra. Ciascuna delle parti è soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi.

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  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Risoluzione del rapporto Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.