RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimento, la Camera di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi: a) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80; b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura; c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione; d) subappalto non autorizzato; e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. In caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella offerta tecnica presentata in sede di gara, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà dell’amministrazione contraente, risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, previo comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). La risoluzione avrà effetto decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Broker. In tutte le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto trova disciplina nelle disposizioni per causa imputabile al Broker, la Provincia escuterà la garanzia e fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Il contratto si risolve altresì di diritto nell’ipotesi di: cancellazione dell’iscrizione del Codice Civile arttBroker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e rias- sicurativi, di cui all’art. 1453 e ss. e nell’art. 108 del 109 D.lgs. 50/2016209/2005; violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore; frode dell’affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell’affidatario; cessione totale o parziale del contratto e subappalto, salvo quanto stabilito nel punto 8 del presente capi- tolato; inosservanza reiterata delle disposizioni di legge. La Provincia si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comu- nicarsi all’affidatario con lettera a mezzo PEC. L’affidatario dovrà, comunque, su richiesta della Provincia, proseguire le singole prestazioni la cui interru- zione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione, provocare danno alla stessa. In caso di inadempimento, la Camera di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perdita, recesso da parte dell’impresa affidatariadella Provincia l’affidatario rinuncia espressamente, dei requisiti richiesti ora per allora, a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committenterimborso delle spese, salvo anche in deroga a quanto previsto dall’art. 107 1671 Codice civile. Per quanto non indicato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza risoluzione e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere recesso dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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Samples: Brokerage Agreement
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimentoinadempienza o irregolarità nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore, la Camera il Comune di Commercio Alessandria, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e l’applicazione delle penali di cui all’articolo 33, potrà procedere, ove vi abbia interesse, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli arttarticoli 1453 e 1454 del codice civile. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo Xxxxx restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute, l’Amministrazione Comunale si riserva la violazione facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
1) il venire meno, durante il periodo di validità del contratto, per qualsiasi motivo, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica del Concessionario di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi all’articolo 7 del Capitolato;
2) il fallimento del Concessionario;
3) rifiuto ingiustificato di esecuzione dei servizi oggetto della concessione;
4) sospensione o abbandono, anche parziale e senza valida motivazione, dei servizi oggetto della presente concessione;
5) l’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza del personale dipendente;
6) la ripetuta inosservanza dei tempi di intervento, ovvero il ripetuto verificarsi di danni ai veicoli rimossi, accertati e comportare segnalati dal Comando di Polizia Municipale, anche se risar- citi, da parte del Concessionario;
7) nel caso in cui il Concessionario del servizio, dopo l’assegnazione di congruo termine da parte dell’Amministrazione Comunale con diffida ad adempiere, non abbia provveduto a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la regolare esecuzione del servizio;
8) in ogni altro caso in cui ciò sia previsto dalle norme vigenti in materia e dal presente Capitolato. Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di pericolo grave ed imminente direttamente riscontratidiritto quando l’Amministrazione dichiara al Concessionario del servizio, il Committentea mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il diritto alla risarcimento dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno e il Comune di Alessandria è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto. Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, potrà ordinare la sospensione le parti fanno riferimento alla disciplina della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli risoluzione del contratto in corso di cui agli articoli 1453 e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti seguenti del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui all’art. 80136 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. La Concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, potrà revocarla per motivi di diritto; in tal casopubblico interesse, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo dandone preavviso con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da inviare almeno un mese prima, senza che si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione possa sollevare alcuna eccezione né avanzare pretese di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoindennizzo a qualsiasi titolo.
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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 applicazione dopo la formale messa in mora dell’affidatario con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016in contraddittorio con il concorrente. In caso di inadempimentoinadempimento delle prestazioni dovute, la Camera di Commercio l'Amministrazione Comunale potrà procedere, ove vi abbia interesse, procedere alla risoluzione del contratto presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi degli arttdell'art. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione 2224 del Codice Civile. L'Amministrazione può recedere dal contratto, con preavviso di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo10 giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 2237 del Codice Civile. L’incaricato può recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile e con preavviso di 20 giorni Sono dovuti dall’affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in ogni caso seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, tali danni la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’affidatario in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
a) sopravvenuta perditainadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) negligenzainadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del servizio/forniturapersonale;
c) sospensione del servizio o interruzione dell’attività mancata ripresa dello stesso da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensionedell’affidatario senza giustificato motivo;
d) subappalto non autorizzatoabusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria violazione delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi prescrizioni in materia di sicurezza e comportare tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5, del presente capitolato; Nei casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contrattocontratto o di esecuzione di ufficio, potrà ordinare la sospensione comunicazione della prestazione fino a quando non verrà rimossa decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'affidatario nella forma dell'ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoservizio.
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Samples: Project Agreement
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) il contratto potrà essere risolto da XXXXX nei seguenti casi: – mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro sia singolarmente sia collettivamente considerati; – subappalto, cessione del contratto, cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; – mancato reintegro del deposito cauzionale; – gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto nel presente capitolato e dalla vigente normativa in materia; - perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; – accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara; – mancata sostituzione di lavoratori temporanei, in prolungata assenza dal servizio; – in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto applicabile. Nei casi previsti ai precedenti punti il l’Agenzia di somministrazione incorrerà nella immediata perdita del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile arttdeposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che XXXXX dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore. 1453 Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando ARPAL comunichi di valersi della clausola risolutiva e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di inadempimento, la Camera di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque per i motivi suddetti ARPAL si riserva la facoltà di risolvere affidare il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perditaservizio all’ Agenzia che si sarà classificata al secondo posto. XXXXX, da parte dell’impresa affidatariad’intesa con l’Agenzia di somministrazione, dei requisiti richiesti e posseduti in sede si riserva altresì la facoltà di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel caso provvedimento di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattorecesso.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La L’Azienda procede alla risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 nei casi e ss. e nell’artsecondo le modalità previste dagli art. 108 del D.lgsD.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 50/2016Il contratto d’appalto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile (“Clausola risolutiva espressa”), previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione del servizio affidato; - gravi e reiterati inadempimenti imputabili al gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi prefissati; - applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) del fatturato annuo; - mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale ai sensi di quanto previsto nel CS; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini previsti nel CSA; - sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto o dei crediti; - nei casi di cui all’articolo “tracciabilità dei flussi finanziari”; - nei casi di cui all’articolo “subappalto”; - nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del gestore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 8 DPR 207/2010; - qualora gli accertamenti in materia di "antimafia" presso la Prefettura competente risultino positivi; - utilizzo di derrate alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto; - casi di intossicazione alimentare; - non rispetto di inizio dell'attività nei termini previsti; - gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; - gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Azienda; - uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto; - non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'Azienda in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati; - gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda. Per tali effetti sono considerate gravi negligenze i rilievi indicati nei verbali di controllo qualora ripetuti almeno tre volte in un periodo di trenta giorni e le eventuali carenze igienico-sanitarie accertate dall'Azienda e/o da organi statali o comunali come A.S.L., Vigili Urbani, NAS; - difformità nell’esecuzione del servizio rispetto quanto indicato in fase di offerta ed accettato dall’Azienda; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; - mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento dei corrispettivi e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Azienda; - mancato rinnovo della polizza assicurativa prevista nel presente capitolato; - mancato rinnovo della fideiussione bancaria o assicurativa; - nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”; - in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. ER.GO ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, da comunicarsi all’affidatario con lettera raccomandata AR/PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - qualora sia stato depositato contro l’affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’affidatario salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - qualora l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’affidatario medesimo; - qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. ER.GO può recedere dal contratto qualora fosse costretta, per preminenti motivi di pubblico interesse legati ad una diversa presenza delle strutture universitarie, di far cessare l'erogazione del servizio. In tal caso nulla potrà essere richiesto a ER.GO a causa dell’avvenuto recesso. In caso di inadempimentoparziale e temporanea inagibilità dei locali, la Camera nulla potrà essere richiesto all'Azienda a titolo di Commercio potrà procedererisarcimento danni. In caso di recesso, ove vi abbia interessel’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in natura risarcitoria ed a ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo ulteriore compenso o indennizzo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committenterimborso delle spese, salvo anche in deroga a quanto previsto dall’artdall’articolo 1671 Cod. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoCiv.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. Il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi: - nel caso di interruzioni del servizio; - in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell'ASL; - in caso di inadempimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del prestatore. La risoluzione dei contratti, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. L’A.S.L. si riserva la facoltà di recedere dal contratto in considerazione di sopravvenute esigenze legate alla migliore gestione del contratto trova disciplina nelle servizio, nonché in conseguenza di sopravvenute disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016in materia, con un preavviso, da comunicarsi al gestore mediante posta certificata. In caso di inadempimento, la Camera inadempimento anche di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione uno solo degli obblighi previsti a carico del Fornitoredal presente Capitolato e allegato “1”, il Committente e fatte salve le penali applicabili, l’A.S.L. mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, potrà concedere assegnare all’aggiudicatario, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per consentire l’adeguamento dello stesso porre fine all’inadempimento. La ditta aggiudicataria dovrà comunque, su richiesta dell’A.S.L., proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’A.S.L. xxxxxxxx, provocare danno alla stessa. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora l’aggiudicatario sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, ovvero sia assoggettato alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto misure previste dalla normativa antimafia, l’A.S.L. ha diritto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque tempo previo sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In caso di recesso dell’A.S.L., l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniturele condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo delle opererinunciando espressamente, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Oveora per allora, a seguito di appositi controlliqualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a campioneogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; anche in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
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Samples: Servizio Di Cattura, Ritiro E Trasferimento Dei Cani Randagi
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. In caso di grave inadempienza, è facoltà della stazione appaltante richiedere la risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del X.X.xx. 50/2016 riservandosi di agire per ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro ente. Per l’applicazione di quanto sopra riportato, il SSC potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Ente attuatore nonché sulla cauzione di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. ii. senza necessità di diffide o formalità di sorta. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile arttè preceduta dalla contestazione dell’addebito all'Ente attuatore che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni successivi; acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni, oppure scaduto inutilmente il termine senza che l’Ente attuatore abbia risposto, sarà possibile disporre la risoluzione. 1453 L’esecuzione in danno non esime l’Ente attuatore inadempiente dalle responsabilità civili e sspenali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimento, Il SSC dichiarerà comunque la Camera di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in senza pregiudizio per ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle azione finalizzata alla rivalsa dei danni nei seguenti ipotesicasi:
a1) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione interruzione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80servizio senza giusta causa;
b2) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure in caso di fallimento o altra procedura concorsuale che determini potenziali casi di concordato preventivo; In caso non continuità;
3) inosservanza reiterata delle disposizioni di violazione legge, di regolamento e degli obblighi previsti a carico dal presente capitolato;
4) recidive ripetute nelle violazioni del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a servizio che comportano penalità e sanzioni e ogni effetto altra grave inadempienza (obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziaria presenti nel Manuale Unico di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui Rendicontazione); Si precisa che l'elenco sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza riportato è meramente esemplificativo e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando quindi non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoesaustivo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso L’AUSL di inadempimento, la Camera di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque Pescara ha la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perditadi diritto (art. 1456 del cod. civ.), da parte dell’impresa affidatariaincamerare definitivamente la cauzione, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per motivi non dipendenti da cause il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora: • in caso di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo; In caso , di violazione degli obblighi previsti fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; • allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010. • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto partecipazione alla gara; • il Committente Fornitore ceda il contratto; • il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AUSL di Pescara; • per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (q uindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AUSL di Pescara; • qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata al RUP che potrà concedere un procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora: • in caso di ripetuta o grave inadempienza delle clausole contrattuali, così come definita dall'art. 25 "Inadempienze e penalità" del presente capitolato, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna o nella sostituzione delle merce contestata, la mancata consegna ingiustificata dei prodotti richiesti; • il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell' AUSL di porre rimedio a ogni effetto negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di leggeappalto nei termini prescritti; • il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, fermo restando dopo l'applicazione delle penalità; • il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; • il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AUSL di Pescara; • il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; • il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura; • il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all'Azienda Sanitaria; • qualora l'apparecchiatura fornita non sia pienamente e completamente operativa rispetto alle specifiche dichiarate nell'Offerta tecnica; • in caso di esito negativo del collaudo; • nel caso non rispetti quanto indicato nel DUVRI; • si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive); • si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011. In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l' AUSL di PescARA incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore salvo il risarcimento dei danni eventualmente provocati del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al CommittenteFornitore aggiudicatario inadempiente. Qualora L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui la violazione stessa possa incorrere a norma di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'AUSL di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente Pescara può recedere dal contratto in qualunque tempo previo qualora nei suoi servizi e/o dell'AUSL intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, l’AUSL di Pescara potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste. L'AUSL può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. L’AUSL potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, dallo scadere del 24° (ventiquattresimo) mese di vigenza contrattuale. Il recesso dovrà essere comunicato con Raccomandata AR almeno un decimo mese prima di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri ogni scadenza mensile. Rimane fermo il diritto dell'Impresa al pagamento delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta orese, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattonessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa stessa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimentoinadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, la Camera ASL ha la facoltà di Commercio potrà procedereconsiderare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove vi abbia interesseessa non sia stata ancora restituita, alla risoluzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso Fornitore per il risarcimento del danno ulterioredanno. Anche In particolare ciascuna Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto: - In caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; PER ACCETTAZIONE DATA / / - Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - Qualora gli accertamenti antimafia presso l’Ufficio Territoriale del Governo competente risultino positivi; - Allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; - Qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; - Qualora il fornitore ceda il contratto; - Qualore Il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Azienda Sanitaria; - Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della USL Umbria 1; - Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di fuori del caso sopra indicato, la Camera pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; - in tutti gli altri casi di commercio avrà comunque risoluzione previsti dal presente capitolato. Ciascuna Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perditaai sensi dell’art. 1453 del codice civile, da parte dell’impresa affidatariaincamerare definitivamente la cauzione, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per motivi non dipendenti da cause il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, 15 giorni decorso inutilmente il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: - il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; - il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a ogni effetto negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di leggeappalto nei termini prescritti; - il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; - il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura e dei consumabili; - il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; - una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento; La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, fermo restando con motivazione da ciascuna Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto l’Azienda Sanitaria: - comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo di fax o lettera raccomandata A.R.; - incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committentedi ogni danno correlato; - si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza del contratto rescisso; PER ACCETTAZIONE DATA / / in tal caso l’affidamento della fornitura avverrà alle medesime condizioni economiche proposte nell’offerta di gara. Qualora Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile in cui la violazione stessa possa incorrere a norma di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare legge per i fatti che hanno motivato la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazionerisoluzione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualunque tempo previo qualora l’aggiudicatario non adegui il pagamento dei lavori eseguiti o contenuto delle prestazioni relative ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Centrale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni Consip, successive alla stipula dei contratti stessi; qualora nei suoi servizi intervegano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai servizi fini ed agli scopi della fornitura e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguiteservizio appaltato. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con Fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. L’Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di quelle ancora da eseguirsi – interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. Il Fornitore che recede dal contratto incorrerà nella perdita del deposito cauzionale, senza poter elevare proteste o eccezioni, salvo la refusione del maggior danno, qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale il deposito non risultasse sufficiente a coprirlo integralmente. Ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora, Centrale Committenza Regionale/ CONSIP, attivasse una convenzione in merito all’oggetto della presente gara, di committenza, siano migliorativi rispetto effettuare una verifica comparata dei prezzi della citata convenzione e quelli proposti dal fornitore; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli del contratto della convenzione della Centrale Committenza Regionale/CONSIP, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere al fornitore di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in corso caso di xxxxxxx, potrà approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con la Centrale Committenza Regionale/CONSIP, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere o di che rivalersi. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committentes.m.i. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Oveda parte dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo si procederà con riferimento alle prestazioni già eseguite le modalità e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento termini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoLegge 135/2012 e s.m.i. .
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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimentoinadempimento dell’Aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga senza soluzione alcuna oltre il termine di 15 giornate solari consecutive, dopo la Camera segnalazione formale (email) dell’ASL2 all’ Aggiudicatario stesso, l’ASL2 avrà la facoltà di Commercio potrà procedereconsiderare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove vi abbia interesseessa non sia stata ancora restituita, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno ulterioredanno. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la In particolare l’ASL2 ha facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesiqualora:
a1) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti L’Aggiudicatario non esegua la fornitura in sede modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto stesso;
2) L’Aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole (15 giornate solari consecutive) all’ingiunzione dell’ASL2 nel porre rimedio a negligenze od inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di sottoscrizione appalto nei termini prescritti;
3) L’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b4) negligenza, dolo L’Aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ASL2 senza oggettivo e documentato motivo;
5) L’Aggiudicatario non rispetti i termini di consegna e di installazione della fornitura;
6) L’Aggiudicatario non intervenga nei tempi previsti dal presente documento e la mancata risoluzione del disagio/guasto arrechi difficoltà o danni all’ASL2;
7) Uno o più apparati e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile sistemi presentino continui difetti di funzionamento, non risolti dall’Aggiudicatario con la realizzazione del serviziosostituzione integrale degli stessi apparati e/forniturao sistemi ;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore 8) per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committenteinteresse pubblico, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi specificamente motivati nel provvedimento di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto;
9) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Aggiudicatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
10) qualora uno o più apparati e/o sistemi forniti non siano pienamente e completamente operativi rispetto alle specifiche dichiarate nell’offerta tecnica;
11) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
12) allorché l’Aggiudicatario ceda il contratto;
13) allorché l’Aggiudicatario subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’ASL2;
14) allorché il Aggiudicatario fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di lavori un provvedimento cautelare di sequestro o sia in magazzino nel caso fase di servizi stipulazione di un concordato con i creditori o fornitureprosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, oltre al decimo dell'importo delle opereun fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista la facoltà oppure entri in liquidazione;
15) allorché sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell’ Aggiudicatario;
16) allorché si manifesti qualunque altra forma di recesso del Committente da qualsiasi contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza, siano migliorativi rispetto a quelli incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
17) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in corso genere di privativa altrui, intentate contro l’ASL2, per colpa del Aggiudicatario, 18) allorché l’Aggiudicatario non osservi gli impegni e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla gli obblighi assunti con l’accettazione del presente disposizione è nullo. Ove, a seguito documento e di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti tutti gli altri atti di cui all’art. 80, il contratto sarà risolto gara e di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.;
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RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO. 1 La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In caso di inadempimento, la Camera di Commercio potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss; potrà quindi procedere all’applicazione di eventuali penali e all’escussione della cauzione -ove prestata- al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. Anche al di fuori del caso sopra indicato, la Camera di commercio avrà comunque la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) sopravvenuta perdita, da parte dell’impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui all’art. 80;
b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell’impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
c) sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
d) subappalto non autorizzato;
e) avvio a carico dell’impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo; In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore, il Committente potrà concedere un termine per consentire l’adeguamento dello stesso alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente. Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrati, il Committente, salvo stazione appaltante ha il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione. Ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 50/2016, il Committente può di recedere dal contratto in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniturecantiere, oltre al decimo dell'importo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture opere non eseguite. Ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. è prevista eseguite come previsto dal Codice Appalti.
2 L'Ente Appaltante ha la facoltà di recesso risolvere il Contratto nei seguenti casi: – perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi, del Committente da qualsiasi Codice Appalti; – qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ai sensi del Codice Appalti; – nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. – per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo alle obbligazioni di Contratto, per inadempimento dei Contratti di cottimo, ai sensi del Codice Appalti e con le modalità, i tempi e conseguenze ivi indicate. Il contratto – è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti, dal Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
3 Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione con un preavviso di almeno 15 giorni 20 gg. della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori nel rispetto di quanto previsto all’art. 138 del Codice Appalti
4 Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale questi, alla presenza di committenzadue testimoni, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Ove, a seguito redazione dello stato di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto consistenza dei requisiti lavori redatto secondo le modalità di cui all’art. 80223 del Regolamento, il all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo dei contratti.
5 Nei casi di risoluzione del contratto sarà risolto di diritto; in tal casoappalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni Codice Appalti l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già eseguite allestiti e nei limiti dell’utilità ricevuta; allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di giorni 15 naturali e consecutivi salvo circostanze particolari accertate dalla Direzione Lavori per cui la Stazione Appaltante si procederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contrattoriserva un termine specifico.
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