Risoluzioni delle controversie Clausole campione

Risoluzioni delle controversie. 1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della presente concessione sarà definita dall’Autorità Giudiziaria competente, presso il Foro di Venezia. Per il Concessionario di Gestione ed Uso Per il Comune di Venezia …………………………………………………. ……………………………
Risoluzioni delle controversie. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’esecuzione della presente Convenzione, sarà definita dall’Autorità Giudiziaria competente.
Risoluzioni delle controversie. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le Parti, escluse quelle che comportano l’avvio dei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di commercio di Bologna e risolte secondo il regolamento da questa adottato. Nel procedimento avviato le Parti, eventualmente, a loro scelta, potranno essere assistite dalla rispettiva organizzazione sindacale dei Conduttori e associazione della proprietà edilizia.
Risoluzioni delle controversie. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della presente concessione sarà definita presso l’Autorità competente, presso il Foro di Rovigo. Adria Settembre 2022 Ing. Xxxxxx XXXXXXXX Il presente allegato elenca le operazioni minime in ambito pulizia – sanificazione, che l'aggiudicatario dovrà comunque garantire, ferme restando le previsioni di cui al piano di gestione presentato in sede di gara.
Risoluzioni delle controversie. 1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della presente concessione sarà definita dall’Autorità Giudiziaria competente, presso il Foro di Vicenza.
Risoluzioni delle controversie. 1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione della presente concessione sarà definita dall’Autorità Giudiziaria competente, presso il Foro di Cagliari.
Risoluzioni delle controversie. Ogni controversia relativa all'interpretazione e alla applicazione del presente Accordo verrà risolta tramite negoziati tra le parti contraenti. Qualora non fosse possibile trovare un accordo le parti contraenti si applicherà la Convenzione de L'Aja.

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  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.