Risposta. Con riferimento al quesito sub a) in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appalto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa
Risposta. Con riferimento al quesito sub a) in via generale punto 1. si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’artl’Allegato 14 dovrà essere compilato successivamente all’aggiudicazione. 105 del d.lgsCon riferimento al punto 2. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo si ribadisce quanto previsto al paragrafo 8 nel par. 16 del Capitolato d’oneri) d’Oneri ovvero che “Oltre a quanto sopra, il concorrente produce, attraverso l’inserimento a Sistema, nella busta denominata “Economica” nell’apposita Sezione denominata “Eventuali giustificativi”, i giustificativi di cui all’art. 97, comma 1, del Codice in ordine ai prezzi o la partecipazione all’interno ai costi proposti in offerta economica, nonché quelle relative ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta, di un raggruppamento temporaneo cui all’art. 95, comma 10, del Codice. La mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di imprese cui sopra nonché l’eventuale scostamento rispetto ai modelli forniti, non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura. I predetti giustificativi, anche laddove non vengano anticipati in sede di presentazione dell’offerta, dovranno essere redatti secondo gli schemi di risposta contenuti nell’allegato “Schema giustificativi anomalia e costi della manodopera e della sicurezza” (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’OneriAllegato 15). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono , tenendo conto delle modalità e indicazioni previste nell’Allegato stesso, fatta salva la possibilità di gestione adattamento e integrazione alle specifiche esigenze del servizioproprio conto economico.” I predetti giustificativi saranno esaminati in caso di anomalia dell’offerta ovvero, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la per quanto riguardo l’allegato 15.2 “firma gestione della sottoscrizione degli addendumScheda Costi Manodopera”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appalto, ove non vi sia stato il sub-procedimento anomalia, nella fase successiva all’aggiudicazione provvisoria.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi
Risposta. In relazione al primo punto del quesito, si specifica che non è necessaria la produzione in sede di offerta dei contratti continuativi di cooperazione; questi ultimi dovranno essere invece necessariamente prodotti in sede di stipula dell’Accordo Quadro. Con riferimento al quesito sub asecondo punto del quesito, si precisa che non è richiesta la presentazione di documentazione in ordine all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti con i quali sono stati stipulati i predetti contratti. Con riferimento a tale tipologia di contratti, si precisa che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, l’esclusione alla nozione di subappalto operata dalla lett c-bis) in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’artcomma 3 dell’art. 105 del d.lgsdecreto legislativo n. 50/2016 deve essere limitata ad attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto (Tar Lazio, Roma, sez. III, 29 gennaio 2019 n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri1135). Quanto al quesito sub bPiù in particolare, si specifica che le prestazioni oggetto di contratti continuativi di cooperazione di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto del Codice, devono essere rivolte a favore dell’operatore economico affidatario del contratto di appalto con il soggetto pubblico, e non, invece, direttamente a favore di quest’ultimo come avviene nel caso del subappalto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizioCons. St., che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”Sez. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltoV, 27 dicembre 2018 n. 7256).
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico
Risposta. Con riferimento alle lettere a), b) si precisa che per contabilità separata e rendicontazione specifica si intende la rilevazione contabile del dettaglio di costi e ricavi afferenti alla commessa oggetto del presente appalto. Con riferimento alla lettera c) si chiarisce che il suddetto dettaglio di costi e ricavi della commessa deve essere determinato secondo le normali prassi di contabilità gestionale adottate dalla società. Come riportato al quesito sub aparagrafo 5.7 lett.b) in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione del Capitolato Tecnico, […] “Il prospetto di una rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura”. Resta inteso che per quanto riguarda costi e ricavi dovranno essere considerati quelli di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativapertinenza della Commessa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità individuati dalla contabilità di gestione del servizioFornitore, inoltre per quanto riguarda crediti e debiti dovranno essere seguite le indicazioni di cui alla lett. a) del medesimo paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico. Con riferimento alla lettera d) si chiarisce che le disponibilità finanziarie, così come indicato al par.5.7 del Capitolato tecnico, sono invece intrinsecamente connaturate all’attività incluse nelle attività correnti e possono quindi andare a compensazione di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione eventuali crediti ceduti. Inoltre l’obbligo di rendicontazione, legato al primo bilancio approvato, garantisce i tempi tecnici sufficienti all’assorbimento di eventuali effetti legati all’avvio della sottoscrizione degli addendum”commessa. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa Con riferimento alla lett. e) si rimanda al par.5.7 lett.a) del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltoCapitolato Tecnico in cui è chiarito come si calcola l’indice richiesto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa
Risposta. Con In riferimento al punto 1 del quesito sub a) si specifica che il modello di “Verbale di presa visione” di cui all’appendice 3 al Capitolato Tecnico dovrà essere utilizzato in via generale si conferma che fase di elaborazione del Progetto e in particolare a seguito dell’effettuazione dei sopralluoghi come descritto nel paragrafo 4.3.1.2. del Capitolato Tecnico. In riferimento al punto 2 del quesito, il Concorrente dovrà inserire a Sistema nell’apposita Scheda – Componente tecnica i valori di offerta relativi ai suddetti criteri. Relativamente al punto 3, il quesito non è possibile subappaltare l’esecuzione di una chiaro. Si evidenzia in ogni caso che, fermo restando il possesso da parte del RTI nel suo complesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis, ogni impresa dovrà produrre la documentazione amministrativa dalla quale deve desumersi il possesso dei requisiti come prescritto dal Capitolato d’Oneri. L’istituto della cooptazione è consentito per ciascun lotto, limitatamente alla quota parte di lavori, di cui al paragrafo 7.3, lett. b) del contratto Capitolato d’Oneri, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 92 comma 5 del DPR n. 207/2010. Premesso quanto sopra, si precisa che: - il ricorso alla cooptazione e l’importo delle prestazioni che saranno affidati all’impresa cooptata dovranno essere specificatamente indicati dal Concorrente/dalla mandataria in apposita dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; - l’impresa cooptata è tenuta ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto indicare l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute e a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al utilizzando a tal fine il fac-simile Modello DGUE (allegato 18) e il fac-simile Modello di consentire la massima Domanda di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneriallegato 19). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra Tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti a Sistema nella Sezione “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendumEventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appalto.
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Risposta. Con riferimento al quesito sub a) in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte L’art. 18, comma 2, del contratto ad altro operatore economicoDPR n. 600 del 1973, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite come modificato dall’art. 105 1, comma 22, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, prevede l’obbligo, a carattere generale, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti dello stesso decreto, di annotare cronologicamente in uno apposito registro - nei termini di cui all’articolo 22, comma 1, ultimo periodo, di cui al citato Decreto (ossia non oltre sessanta giorni dall’incasso) - i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del d.lgssoggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. n. 50/2016In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l’obbligo di annotare le spese sostenute nell’esercizio. Si evidenziaTuttavia, inoltreai sensi del successivo comma 4, che tali registri possono essere sostituiti dai registri Iva, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed effettui l’annotazione dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti determinare il reddito di partecipazioneimpresa in base al principio di cassa. Conseguentemente dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell’effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente ai sensi del citato art. 22, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 600 del 1973 [sessanta giorni dall’incasso o dal pagamento]. In conclusione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso sostituzione degli appositi registri degli incassi e dei pagamenti con i registri tenuti ai fini Iva è riconducibile ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 una scelta gestionale del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltocontribuente.
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Samples: Chiarimenti Interpretativi
Risposta. Le informazioni relative all’eventuale effetto diluitivo derivante dall’aumento di capitale saranno precisate, una volta determinato il prezzo massimo ovvero un range di prezzo nel prospetto informativo che, in conformità alle norme di legge e regolamentari, sarà pubblicato prima dell’avvio dell’offerta, previo l’ottenimento della autorizzazione di CONSOB. Con riferimento poi al quesito sub a) ruolo del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e dell’Organismo di Vigilanza. Come sopra già ampiamente illustrato, trattandosi nel caso di specie di un’ipotesi di aumento di capitale in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economicoopzione, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che non sono previste restrizioni con riferimento al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività prezzo di emissione dei buoni pasto e non è quindi richiesto (né sarebbe necessario per quanto già indicato) il parere di congruità della società di revisione o, come avviene per le società non quotate, del collegio sindacale. Non è quindi previsto un intervento specifico del collegio sindacale o della società di revisione nell’ambito dell’aumento di capitale in discussione. Restano ovviamente ferme le competenze generali degli organi di controllo sulla gestione e i conti. Per quanto concerne, infine, l’organismo di vigilanza, previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001 (che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio), questo non svolge alcuna funzione né ha alcun ruolo con riferimento alle operazioni sul capitale. Allegato “D” al n. 10575/6207 di Rep. (redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed inscindibili dalla stessa quali la integrato, nonché dell’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, e in conformità all’Allegato 3A - Schema n. 2 al medesimo Regolamento) Il presente documento non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (il “firma gestione della sottoscrizione degli addendumSecurities Act”), o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Né l’emissione I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che non siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di buoni pasto un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. This document does not constitute an offer or an invitation to subscribe for o purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933 (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltothe “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.
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Samples: Verbale Dell'assemblea Straordinaria
Risposta. Con riferimento In relazione al quesito sub a) posto si ritiene di dover preliminarmente richiamare quanto previsto dal disciplinare al punto XIII.1 in via generale cui si conferma precisa che “Tenuto conto che non è possibile subappaltare l’esecuzione prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di una quota tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del contratto ad altro operatore economicoD.P.R. 207/2010, operativo nel settore determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”. Tale propedeutica considerazione attinente all’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto del contratto da affidaredei singoli affidamenti e quindi le lavorazioni speciali che potrebbero essere individuate nell’ambito dei singoli contratti attuativi (OS3, fermo il divieto di affidare OS28,OS30) - nella misura in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e cui nello specifico progetto non dovessero ricorrere le condizioni stabilite dall’artper prescrivere la OG11 (cfr. 105 art 3, comma 1, lett. C del d.lgsDM 248/2016) - ha condotto alla specifica richiesta della categoria OG11, in luogo delle singole categorie OS3, OS28 e OS30; a tal fine, viene richiesta la qualificazione nella OG11 che abilita infatti l’impresa ad eseguire lavori in ciascuna categoria specialistica per classifica corrispondente a quella posseduta nella categoria generale OG11, in ragione del noto principio di assorbenza di cui all’art. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 3 comma 2 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltoD.M. 248/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria
Risposta. Le informazioni relative all’eventuale effetto diluitivo derivante dall’aumento di capitale saranno precisate, una volta determinato il prezzo massimo ovvero un range di prezzo nel prospetto informativo che, in conformità alle norme di legge e regolamentari, sarà pubblicato prima dell’avvio dell’offerta, previo l’ottenimento della auto- rizzazione di CONSOB. Con riferimento poi al quesito sub a) ruolo del Collegio Sindacale, del- la Società di Revisione e dell’Organismo di Vigilanza, come sopra già ampiamente illustrato, trattandosi nel ca- so di specie di un’ipotesi di aumento di capitale in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economicoop- zione, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che non sono previste restrizioni con riferimento al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività prezzo di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali e non è quindi richiesto (né sarebbe necessario per quanto già indicato) il parere di congrui- tà della società di revisione o, come avviene per le so- cietà non quotate, del collegio sindacale. Non è quindi previsto un intervento specifico del collegio sindacale o della società di revisione nell’ambito dell’aumento di capitale in discussione. Restano ovviamente ferme le com- petenze generali degli organi di controllo sulla gestione e i conti. Per quanto concerne, infine, l’organismo di vigilanza, previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001 (che disci- plina la “firma gestione responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantag- gio), questo non svolge alcuna funzione né ha alcun ruolo con riferimento alle operazioni sul capitale. Successivamente, il Presidente cede la parola al rappre- sentante per delega dell’azionista Foncière des Régions per la lettura della sottoscrizione degli addendum”proposta di delibera sul primo punto all’ordine del giorno. Né l’emissione Il xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, rappresentante di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltoFoncière des Régions, ne dà lettura.
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Samples: Verbale Dell'assemblea Straordinaria
Risposta. La lettera a-ter), sesto comma, dell’articolo 17 del citato DPR n. 633 del 1972, prevede l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento”, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) se relative ad edifici. Con riferimento al quesito sub aalla disciplina in materia di aliquota IVA agevolata prevista per i beni significativi, la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 ha precisato che, in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall’articolo 7, comma 1, lett. b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in via generale attuazione delle quali essa è stata emanata, “(…) l’agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera, l’IVA resta applicabile con l’aliquota per esse prevista.”. Alla luce dell’indirizzo interpretativo sopra richiamato, si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltredunque, che al fine la disposizione agevolativa in materia di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a aliquota prevista per i beni significativi, riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non possa trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lett. a- ter), sesto comma, dell’articolo 17 del citato DPR n. 633 del 1972, che, come noto, riguarda i soli rapporti tra soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltopassivi d’imposta.
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Samples: Circolare
Risposta. Con riferimento al quesito sub a) in via generale si conferma Fermo restando che nel presente Accordo Quadro non è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti previsto un obbligo generalizzato di partecipazione, purché la normativamancata presentazione dell’offerta da parte degli aggiudicatari dell’Accordo quadro non sia finalizzata ad alterare la concorrenza, così come si conferma che: i) Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto con il Fornitore che non presenti motivatamente offerta oppure se la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno stessa offerta venga considerata inidonea dall’Amministrazione per più di un raggruppamento temporaneo Appalto Specifico. Si rammenta, a tal fine che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera k), dello Schema di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 Accordo Quadro il Fornitore “con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 14 Risoluzione, comma 1, lettera n), si obbliga a dare comunicazione a Consip, entro 10 giorni dalla scadenza del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) termine di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto presentazione delle offerte di ciascun Appalto Specifico, della mancata presentazione della propria offerta e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendumrelative motivazioni”. Né l’emissione La Consip si riserva ogni più ampia valutazione sulle motivazioni, come comunicatele, in merito alla mancata presentazione dell’offerta per l’appalto specifico avuto riguardo, in particolare, tanto agli espressi e vincolanti impegni assunti dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro tanto a quanto richiesto dall’Amministrazione nella propria Richiesta di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltoOfferta e precisato nei chiarimenti eventualmente forniti.
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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Di System Management
Risposta. Con riferimento In merito al punto A, limitatamente al quesito sub ase l’accordo con l’operatore licenziatario debba essere già stato stipulato e la relativa copertura già disponibile in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, in virtù di quanto indicato al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico (“Tutti i dati di copertura dichiarati dal Concorrente non dovranno dipendere da autorizzazioni e/o permessi da ricevere, e dovranno essere attuali e garantiti sin dalla data di presentazione della propria Offerta, anche attraverso gli accordi di cui sopra”) in via generale si conferma. Per quanto invece concerne il punto 1 del quesito A, si rinvia alla risposta al quesito n. 120. Per quanto riguarda il punto 2 del quesito A, si conferma alla luce del principio di auto responsabilità sancito dal par. 23bis del Disciplinare di gara (“Qualora la copertura del concorrente sottoposto a verifica sia da quest’ultimo garantita attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il medesimo concorrente risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale controparte degli accordi di cui sopra”) con la precisazione che è possibile subappaltare l’esecuzione la disposizione in questione trova applicazione anche per le verifiche svolte ai sensi del par. 9.3 del Capitolato tecnico, che, per espressa previsione della lex specialis, si svolgono secondo modalità e principi analoghi a quelli dettati dal par. 9.1. del Capitolato tecnico. Per quanto invece concerne il punto 3, si rimanda alla risposta alla domanda n° 120. In merito ai punti B e C, si rimanda alla risposta alla domanda n° 120. In merito al punto D si rimanda alla risposta alla domanda n° 83. In merito ai punti E ed F, si rimanda a quanto chiarito con la risposta alla domanda n° 83, circa i parametri di una quota parte del contratto ad altro operatore economicoqualità da rispettare, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche nonché a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto dalla lex specialis circa la verifica tecnica della copertura sul territorio nazionale offerta di cui al paragrafo 8 21Bis del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto Disciplinare, al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione cui superamento con esito positivo è subordinata l’aggiudicazione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltogara.
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Samples: Telecommunications
Risposta. Con Come specificato nella sezione VIII (CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) del Disciplinare di gara e con riferimento al quesito sub a tutti i lotti, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) in via generale si conferma del D.Lgs. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario della Regione Sicilia approvato con Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 27/02/2013, previa verifica della congruità delle offerte Il criterio matematico di cui all’art. 86, comma 1, D.Lgs. 163/2006 verrà pertanto utilizzato solo al fine di individuare le offerte anormalmente basse da sottoporre a verifica. Al riguardo, considerato che l’offerta è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto formulata su un prezziario e non sono note le specifiche caratteristiche degli interventi da affidare, fermo il divieto ai fini della verifica di affidare congruità, delle offerte individuate in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti applicazione di detto criterio, si potranno richiedere giustificativi in relazione alla organizzazione dell’offerente e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, documentazione attestante che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del supporto elettronico disciplinare, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici o cartaceo dei buoni pasto) può a questi ultimi assimilabili, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto in gara. Detta comprova dovrà essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltofornita con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti gli interventi e, in caso di avvalimento, dal concorrente per le categorie nelle quali è qualificato autonomamente e dall’ausiliaria per le categorie oggetto di avvalimento.
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Risposta. Con riferimento al quesito sub a) Preliminarmente, si precisa che Xxxxxx non è competente a fornire criteri di calcolo dell’indennizzo per l’eventuale recesso che venisse esercitato dalle singole Amministrazioni contraenti. In linea generale, si ritiene che verranno applicati i criteri risarcitori elaborati da dottrina e giurisprudenza prevalente in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione tema di una quota liquidazione del danno emergente e del lucro cessante. In merito alla seconda parte del contratto ad altro operatore economicoquesito si riporta quanto previsto all’art. 6, operativo nel settore oggetto del contratto da affidarecomma 8, dello Schema di Convenzione: “A parziale deroga dell’art. 16, comma 5, Allegato E - Condizioni Generali, fermo il divieto restando quanto prescritto dalla deliberazione AEEGSI n. 144/07 e s.m.i., esclusivamente in caso di affidare in subappalto l’integrale esecuzione cambio del contratto ed entro i limiti e fornitore, le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenziaAmministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 del Capitolato d’oneri) o la partecipazione all’interno di fatto salvo un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendumdiverso accordo fra le Parti”. Né l’emissione Pertanto, fatti salvi: - un diverso accordo tra le parti, in cui quindi il fornitore acconsente a concludere la somministrazione prima dei 12 mesi previsti; - i casi specifici previsti dalla normativa di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltosettore ed indicati nella citata deliberazione dell’AEEGSI, in nessun ulteriore caso le Amministrazioni contraenti possono recedere dal contrato per cambio fornitore, ivi incluso il passaggio ad una successiva edizione della convenzione in oggetto.
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Risposta. Con Si precisa che, esclusivamente con riferimento al quesito sub a) in via generale si conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti alla Domanda di partecipazione, la normativale modalità di sottoscrizione della stessa, in caso di concorrenti che partecipano in forma associata, cambiano a seconda del fatto che il concorrente utilizzi o meno il fac simile (Allegato 2) messo a disposizione da Consip. Quest’ultimo, infatti, contiene le dichiarazioni integrative indicate al paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di gara che necessitano, tanto in caso di RTI costituendi quanto in caso di RTI già costituiti, della firma di tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento così come la documentazione espressamente indicato al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. Ove, consentono invece, il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto concorrente decida di non utilizzare il modello di Domanda di partecipazione messo a disposizione da Consip, rendendo separatamente le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 8 15.3.1. del Capitolato d’oneriDisciplinare medesimo, a) o la Domanda di partecipazione all’interno contenente le sole informazioni di un raggruppamento temporaneo cui al Bando Tipo ANAC n. 1/2017, dovrà essere sottoscritta in caso di imprese (in quest’ultimo RTI costituendi da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso fermo quanto previsto di RTI costituiti dalla sola mandataria; b) le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 5 15.3.1 del Capitolato d’Oneri)Disciplinare dovranno essere rilasciate e sottoscritte digitalmente dalle singole imprese componenti il RTI costituendo o costituito. Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) Per l’offerta tecnica ed economica si applica in ogni caso la previsione secondo cui le stesse dovranno essere sottoscritte in caso di una suddivisione tra “RTI costituendi da parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, in realtà non sussiste e che pretende caso di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili RTI costituiti dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltomandataria.
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Risposta. Con riferimento al quesito sub a) Si conferma. Resta fermo che in via generale tal caso il Concorrente dovrà fornire motivazione all’interno della Dichiarazione dei giustificativi dell’anomalia dell’offerta e dei costi della manodopera. Ciò posto osserviamo che, a nostro avviso, le risposte n. 12 e n. 18 si profilano in insanabile contraddizione e chiediamo cortese definitiva conferma che è possibile subappaltare l’esecuzione che, in deroga alla risposta n. 12, in caso di una quota parte del contratto ad altro operatore economico, operativo nel settore oggetto del contratto da affidare, fermo il divieto contratti continuativi di affidare in subappalto l’integrale esecuzione del contratto ed entro i limiti e le condizioni stabilite dall’artcooperazione ex art. 105 co. 3 lett. c-bis del d.lgsCodice, analogamente a quanto previsto per il subappalto, i costi della manodopera “intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili” non andranno ricompresi all’interno dei costi della manodopera indicati in offerta ma sarà sufficiente fornire la relativa motivazione Si confermano entrambe le risposte. n. 50/2016L’operatore economico potrà non indicare i costi della manodopera relativi a prestazioni oggetto di contratto continuativo di cooperazione esclusivamente nel caso in cui detti costi siano intrinsecamente inclusi nel costo della fornitura e da esso non scorporabili, fornendo al riguardo la relativa motivazione; viceversa, ove i suddetti costi della manodopera siano scorporabili, il Concorrente è tenuto alla relativa indicazione in offerta. Si evidenziarammenta, inoltreinfine, che quanto disciplinato al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche a soggetti privi dei necessari requisiti di partecipazione, la normativa, così come la documentazione di gara, consentono il ricorso ad istituti quali l’avvalimento (fermo quanto previsto al paragrafo 8 par. 20 del Capitolato d’onerid’Oneri in ordine all’ammissibilità dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) o la partecipazione all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese (in quest’ultimo caso fermo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato d’Oneri). Quanto al quesito sub b) l’esempio sottoposto appare poco chiaro partendo dal presupposto (errato) di una suddivisione tra “parte tecnica” dell’appalto e “gestione del rapporto commerciale e contrattuale” che in realtà non sussiste e che pretende di identificare quali autonome prestazioni quelle che sono delle modalità di gestione del servizio, che sono invece intrinsecamente connaturate all’attività di emissione dei buoni pasto ed inscindibili dalla stessa quali la “firma gestione della sottoscrizione degli addendum”. Né l’emissione di buoni pasto (a meno di intendere l’espressione quale mera attività di produzione/stampa del supporto elettronico o cartaceo dei buoni pasto) può essere considerata separabile dalla spendita del marchio del Fornitore aggiudicatario dell’appaltoCodice.
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